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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 25/03/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1060/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Veronica Messana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. 1060/2021, promossa da
, c.f. , nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Sciacca nella via Sciascia n. 98, rappresentata e difesa, giusta procura in allegato alla memoria di nomina di nuovo difensore, dall'Avv. Elena Maria Giuseppina Piazza, presso il cui studi o, sito
Sciacca nella via dei Platani n. 12, è elettivamente domiciliata;
attrice contro
, c.f. e P. Iva n. , con Controparte_1 P.IVA_1 sede in presso Viale della Vittoria n. 321 – U.O.C. Servizio Legale, in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso la suddetta sede, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino Noto, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
convenuta
Oggetto: responsabilità professionale medica e richiesta risarcimento danni.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 03.07.2024 le parti concludevano come da separato verbale, al quale si rinvia, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e chiedendo l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., del 4.11.2021 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza, la odierna attrice conveniva innanzi al Tribunale di Sciacca, l' CP_2
, al fine di ottenerne la condanna al risarcimento di tutti i danni Controparte_1 patiti – patrimoniali e non patrimoniali – in seguito alle lesioni subite in data 11 gennaio 2010, in occasione del suo ricovero presso il nosocomio di Sciacca per il parto naturale, verificatesi per colpa esclusiva del personale sanitario e della struttura ospedaliera.
Per le ragioni che qui di seguito si esporranno, la odierna attrice concludeva affinchè “ Piaccia all'ILL.MO TRIBUNALE ADITO, reietta ogni contraria istanza, eccezione, documentazione e difesa, emettere i seguenti provvedimenti di giustizia: Accertare e dichiarare preventivamente la 1 violazione della L 24\17 sulla malasanità e 2143 cc e per la perdita di chance, la violazione del
Diritto alla salute e diritto alla libera autodeterminazione attraverso la omissione del consenso informato, che in capo alla resistente esiste un diritto al risarcimento del danno ex artt 1218 e 2043 cc. I Accertare e Dichiarare che in data 11 gennaio 2010 la ricorrente è stata ricoverata presso il nosocomio di Sciacca, per via di una naturale gravidanza, cui è seguito un parto che ha gravemente menomato le condizioni fisico e psichiche della ricorrente in modo irreversibile, per fatti e colpe esclusive del personale sanitario e della struttura ospedaliera. II Accertare e dichiarare per tutti i fatti meglio in narrativa indicati, che la resistente per fatti e colpe esclusive nella esecuzione della prestazione medico sanitaria ha responsabilità diretta nella causazione del danno alla ricorrente.
III Accertare e dichiarare per tutti i fatti meglio in narrativa indicati, che detto danno causato alla ricorrente è riconducibile alla diretta responsabilità, azione e condotta di parte resistente. IV
Accertare e Dichiarare che tra il danno subito e soffe rto dalla ricorrente ed il comportamento\esecuzione della resistente ci sia oggettivo nesso causale e responsabilità diretta ed esclusiva in capo alla resistente nella causazione del danno;
dichiar are che il danno subito dal ricorrente è riconducibile alla condotta della struttura sanitaria e dei medici che hanno operato e per l'effetto condannare la resistente al risarcimento di tutti i danni;
V Conseguentemente Accertare
e Dichiarare l'errore medico in conseguenza dell'intervento di cui ai punti I,II,III e IV e, che la ricorrente ha diritto al risarcimento del danno e quantificarlo secondo le risultanze della CTP o, della CTU, allegate. Accertare e quantificare il danno patito dalla ricorrente come rassegnato in
CTP o in subordine secondo le risultanze della CTU resa, o secondo le tabelle applicate in materia.
Per l'effetto ritenere, per tutti i fatti e documenti prodotti compresa la CTP e la CTU la responsabilità ( per errore medico) della resistente in solido tra loro nella causazione del danno fisico, patrimoniale e non patrimoniale comprensivo di quello psichico, esistenziale e morale subito
e sofferto dalla ricorrente. Conseguentemente condannare la resistente in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, comprensivo di quello psichico, esistenziale e morale, causati e meglio definiti nella relazione dei CTP che quantifica un danno pari al 25% del danno biologico oltre ita ( 30 gg) e itp ( 50gg) come da peri zia e pari ad €
158.339,00 per tutti i danni subiti a seguito dell'errore medico o in quella maggiore o minore somma stabilita dalla giustizia, in favore della ricorrente, oltre interessi, rivalutazione e spese;
in subordine quantificare i danni secondo le risultanze della CTU allegata. Con il favore delle spese
e degli onorari del giudizio in favore del difensore che si dichiara antistatario.”.
A fondamento delle proprie domande, la signora deduceva: Pt_1
- che in data 11 gennaio 2010 si ricoverava presso il Reparto di Ostetricia e Ginecologia del
Distretto Ospedaliero AG2 - P.O. “Giovanni Paolo II” di Sciacca in occasione del suo parto, verificatosi naturalmente in data 12.01.2010 alle ore 03:05, con la na scita di un feto in buone condizioni di salute;
2 - che, nel corso dell'assistenza al parto naturale, i sanitari nella fase espulsiva del feto operando difformemente alle leges artis determinavano un'estesa lacerazione vagino-perineale;
- che, in particolare, tale lesione veniva cagionata da una serie di violente spinte addominali, esercitate appoggiando il gomito sull'addome con il peso del corpo - c.d. “Manovra di LL”, peraltro in assenza di un valido consenso informato - e dall'effettuazione dell'episiotomia/perineotomia;
- che sulla base dell'andamento del travaglio, del parto e dell'assenza di sofferenza fetale
(bradicardia fetale in periodo espulsivo), sia la manovra di sia l'episiotomia dovevano Per_1 ritenersi eseguite ingiustificatamente;
- che l'immediata riparazione della lesione dello sfintere esterno e la successiva episiorrafia non furono eseguite correttamente causando il concretizzarsi dell'incontinenza fecale;
- che veniva dimessa, in data 18.11.2010, con la seguente diagnosi delle dimissioni: “Parto eutocico in 1a gravida alla 41a settimana - Lacerazione vagino-rettale - sutura di lacerazione - nato vivo e vitale”;
- che, in seguito, persistendo perdita involontaria di gas, incontinenza fecale e impossibilità di avere rapporti sessuali per il dolore pelvico, si recava in ospedale, ma i medici del reparto di
Ostetricia, senza effettuare alcun controllo clinico, la lic enziavano senza una terapia ben precisa;
- che, successivamente, si sottoponeva ad ulteriori controlli medici clinici e strumentali dai quali veniva rilevata la discontinuità dello sfintere interno per la quale si consigliav a intervento chirurgico ricostruttivo;
- che, in seguito, consultava diversi specialisti dai quali, tuttavia, non otteneva risposte rassicuranti sulla riuscita di un eventuale intervento ricostruttivo;
- che il grave danno iatrogeno patito con la stabilizzazione dei postumi determinava anche una sindrome ansioso-depressiva trattata con terapia psico-farmacologica.
- Che, in data 06.12.2019, diffidava la controparte senza alcun riscontro positivo e, successivamente, esperiva tentativo di mediazione conclusosi con esito negativo per assenza della controparte;
- infine, che in data 15.02.2021, a norma dell'art. 8, comma 1, legge 24/2017, promuoveva innanzi a questo Tribunale ricorso per ATP ex 696-bis c.p.c. ai fini dell'accertamento di tali profili di colpa e per la valutazione del danno, accertamento che veniv a disposto e regolarmente espletato.
Per tutte queste ragioni, dunque, l'odierna attrice conveniva in giudizio l' al fine Controparte_3 di vedere ristorati tutti i danni non patrimoniali patiti a titolo di danno biologico temporaneo e permanente, con la dovuta personalizzazione quale danno morale, per l'accertato stato di ansia – depressivo, oltre al ristoro di tutti i danni patrimoniali patiti, tra cui le le spese mediche sostenute e non coperte dal SSN.
Si costituiva tempestivamente in giudizio l' la quale concludeva chiedendo che Controparte_3
3 l'intestato Tribunale di Sciacca volesse:
“- accertato che le difese svolte dalla resistente richiedono un'attività istruttoria Controparte_3 non sommaria, fissare, ai sensi dell'art. 702 -ter, terzo comma, cod, proc. civ., con ordinanza non impugnabile, l'udienza di cui all'art. 183 cod. proc. ci v., per le ragioni di cui in narrativa;
- rigettare con qualsivoglia statuizione tutte le domande formulate dalla ricorrente perché inammissibili, improcedibili, nonché infondate in fatto ed in diritto, con conseguente condanna al pagamento delle spese competenze ed onorari del presente giudizio , oltre oneri riflessi ed accessori come per legge.”
In primo luogo, eccepiva l'invalidità ai fini del decidere della CTU per nullità del procedimento per ATP ex art. 696 bis c.p.c, deducendo che i consulenti tecnici d'ufficio senza alcuna motivazione, non si attivavano per esperire un tentativo di conciliaz ione tra le parti nonostante la specifica disposizione impartita dal Giudice in tal senso oltreché la violazione del termine di decadenza previsto dalla Legge n. 24/2017, essendo il procedimento per ATP conclusosi e la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio verificatasi oltre il termine di sei mesi dal deposito del ricorso per ATP.
Nel merito, contestava sotto diversi profili sia l'an che il quantum della domanda risarcitoria spiegata dalla ricorrente.
A scioglimento della riserva assunta all'esito della prima udienza di comparizione , svoltasi mediante deposito telematico di note di trattazione scritta, il Giudice istruttore, con ordinanza del
17.05.2022 disponeva il mutamento del rito da sommario ad ordinario e concedeva alle parti i termini di cui all'articolo 183 comma 6 c.p.c.
La causa veniva istruita sia documentalmente sia tramite l'escussione di prova testimoniale e le parti precisavano le rispettive conclusioni all'udienza del 03.07.2024 e la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione alle parti dei termini ex 190 c.p.c.
NEL MERITO
Premesso ciò in punto di fatto, nel merito ed in via preliminare devono indagarsi le eccezioni di nullità del procedimento per ATP e di inutilizzabilità della relativa consulenza tecnica come formulate dalla struttura sanitaria.
Al riguardo va rammentato che in materia di responsabilità medico – sanitaria, la L. 24/2017 prevede, a fini conciliativi, che lo svolgimento del giudizio di risarcimento sia preceduto, a pena di improcedibilità della domanda, dall'instaurazione di un proc edimento per ATP ex art. 696-bis, in alternativa alla mediazione ex articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
Con specifico riguardo al tentativo di conciliazione e al raccordo con il successivo giudizio di merito, va considerato che il comma 3 dell'art. 8 stabilisce che “Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal
4 deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all'articolo 702 -bis del codice di procedura civile. In tal caso il giudice fissa l'udien za di comparizione delle parti;
si applicano gli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile”.
Dunque, nessuna sanzione di invalidità e inutilizzabilità della CTU espletata è prevista dalla legge nel caso di mancato raggiungimento della conciliazione : in tal caso, piuttosto, si realizza una delle due condizioni alternative di procedibilità della successiva domanda risarcitoria.
Nel caso di specie, inoltre, va evidenziato, che la - pur dogliandosi del mancato Controparte_4 esperimento del tentativo di conciliazione - non ha però dedotto di avere espresso la propria disponibilità a transigere la lite in sede di ATP, piuttosto, nel presente procedimento ha contestato la fondatezza della domanda avversa anche nell'an, negando in radice la responsabilità dei propri sanitari.
Inoltre, dalla CTU depositata nell'ambito del procedimento per ATP, si legge che in data 28.9.2021, alle ore 16:30, presso lo studio sito in Palermo Via Ausonia n. 31 dei CCTTUU, dott.
[...]
e fossero presenti solo la signora ed il Per_2 Controparte_5 Parte_1 nominato ctp ma che nessuno fosse presente per controparte, costituendo questo elemento negativo per l'esperimento di qualsivoglia tentativo di conciliazione.
Ancora, risulta che la ricorrente, in data 14.07.2020, ha presentato istanza di mediazione Cont convenendo l' di e che la relativa procedura si si è conclusa con esito negativo per CP_1 assenza dell'odierna resistente, la quale comunicava di non potere aderire alla procedura di mediazione perché non disponeva di elementi sufficienti per procedere ad una fruttuosa conciliazione della controversia (cfr. doc. n. 7 all. ricorso 702 bis).
A ciò va soggiunto che il procedimento di ATP è finalizzato al perseguimento del principio di economia processuale (cfr. Tribunale Velletri 07.01.2022), ovvero come strumento deflattivo del contenzioso civile (cfr. Trib. Teramo 18.12.2020); per cui risulte rebbe illogico e contrario alla ratio legis rinnovare la consulenza per omesso tentativo di conciliazione ove, come nel caso di specie, la parte che ha eccepito tale omissione ha sempre adottato un comportamento non compatibile con una volontà conciliativa e l'esame peritale sia stato redatto all'esito di un procedimento svoltosi nel rispetto del contraddittorio e con tutte le garanzie di legge.
L'utilizzabilità della suddetta CTU non può essere esclusa neppure per mancata conclusione del procedimento ex art. 696 c.p.c. entro il termine di decadenza semestrale previsto dalla Legge n.
24/2017.
Invero, neppure in tal caso, la legge prevede una sanzione di inutilizzabilità o nullità della consulenza, piuttosto, il danneggiato può già avanzare la domanda risarcitoria al Giudice del merito, verificandosi in tal modo la seconda delle due alternative condizioni di procedibilità previste dal riportato comma 3 dell'art. 8 della L. 24/2017, dopo di che, nel procedimento così introdotto, la
5 relazione comunque svolta può essere acquisita, ai sensi del quinto comma dell'art. 696 bis c.p.c.
Così, la CTU ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, come avvenuto nel caso di specie con ordinanza del 06.09.2023, entra comunque a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio ed è quindi liberamente a pprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo. (cfr. Cass. n. 8496/2023).
La soluzione contraria, oltre a non essere prevista dalla legge, sarebbe pure confliggente con la sopra ricordata ratio sottesa al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. oltre che ingiustamente punitiva laddove il ritardo nel deposito della consulenza non sia , ad esempio, imputabile alle parti.
Si aggiunga inoltre che parte convenuta ha insistito nel rinnovo della ctu atteso che alla stessa i
CCTTUU avrebbero omesso di allegare anche le osservazioni formulate dal CTP di parte, trasmesse a mezzo PEC in data 5.11.2021: invero, queste sono state versate in atti dalla stessa parte e non comportando il mancato inserimento nella relazione delle osservazioni delle parti la nullità della stessa, dovendone il ctu solo tenerne conto nella redazione della propria relazione.
Passando all'esame nel merito della domanda risarcitoria, devono essere svolte delle ulteriori considerazioni preliminari.
Per quanto attiene, anzitutto, alla omissione del consenso informato, è noto come l'omessa o insufficiente informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute - a causa della condotta colposa del medico - a cui il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi, fonda il diritto al risarcimento del danno da lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente in aggiunta al risarcimento dei danni cagionati al diritto alla salute che va liquidato in via equitativa.
Tuttavia, la risarcibilità di tali danni presuppone, a valle, che il paziente alleghi e dimostri l'esistenza di ulteriori pregiudizi (danni-conseguenza) che ha subito dalla lesione al diritto all'autodeterminazione, riverberando il rifiuto del consenso alla pratica terapeu tica sul piano della causalità giuridica ex art. 1223 c.c. e cioè della relazione tra evento lesivo del diritto alla autodeterminazione - perfezionatosi con la condotta omissiva violativo dell'obbligo informativo preventivo - e conseguenze pregiudizievoli che da quello derivano secondo un nesso di regolarità causale (così Cass. n. 28985/2019) e, a monte, la prova che nel caso di corretta informazione il rifiuto al trattamento sarebbe stato effettivamente opposto dal paziente al medico, il cui onere grava pure sul primo in base al criterio della cd. "vicinanza della prova" ed essendo il discostamento dalle indicazioni terapeutiche del medico, eventualità non rientrante nell'id quod plerumque accidit.
Più specificamente, la prova di tali elementi costitutivi può essere data mediant e qualsiasi mezzo, compresi il fatto notorio e le massime di esperienza (cfr. Cass. n. 28985/2019; Cass. n. 2447/2020)
Ora, deve ritenersi che l'episiotomia/perineotomia costituisce un intervento chirurgico e pertanto deve essere qualificato come trattamento sanitario con conseguente necessità di preventiva acquisizione del consenso informato ai sensi dell'art. 1 della L. 24/2017.
6 Nel caso di specie il modulo di consenso informato ai trattamenti sanitari relativi al parto in questione risulta firmato in calce dalla paziente ma non compilato, privo di data, con firma del medico illeggibile e privo di timbro (cfr. doc. n. 4 all. ricor so 702 bis e, peraltro, non sono emerse condizioni cliniche o circostanze sussistenti prima del parto tali da non consentire ai sanitari - in quel momento - di informare la paziente in ordine alla possibilità di subire tale operazione e delle possibili conseguenze e quindi di non recepire il suo preventivo consenso (art. 1 comma 7 L.
24/2017).
Tuttavia, pur mancando – per le suddette ragioni - il corretto recepimento del consenso dalla paziente, quest'ultima non ha allegato né provato il fatto positivo del rifiuto che essa avrebbe opposto al medico se fosse stata adeguatamente informata né, sopr attutto, ha dimostrato a livello della causalità giuridica e quindi del danno conseguenza l'esistenza di un distinto ed autonomo pregiudizio risarcibile dovuto a tale violazione.
Piuttosto, tutti i danni risarcibili dedotti (danno-conseguenza) sono stati prospettati come conseguenza della lesione al diritto alla salute, nella cui serie causale si è semplicemente inserita anche la condotta omissiva in questione.
Ne consegue che nessun risarcimento può essere riconosciuto per tale violazione.
Passando alla asserita perdita di chance - posto che la domanda volta al risarcimento da perdita di chance, intesa questa come possibilità perduta di un risultato migliore e soltanto eventuale è domanda ontologicamente diversa da quella di risarcimento del danno da mancato raggiungimento del risultato sperato (cfr. Cass. n. 5641/2018) - non solo essa è stata formulata nell'atto introduttivo in modo assolutamente generico ossia senza alcuna precisa allegazione degli elementi costitutivi, ma negli atti successivi, la ricorrente non ne ha più fatto menzione né l'ha riformulata nelle comparse conclusionali, con la conseguenza di dovere ritenere circoscritto il thema deci dendum al solo danno effettivamente patito in conseguenza della negligente condotta dei sanitari operanti per la struttura convenuta.
Venendo, sempre nel merito delle domande svolte da parte ricorrente, va evidenziato preliminarmente quanto segue in ordine alla natura della responsabilità della struttura sanitaria.
Vertendosi in materia di responsabilità dell'azienda ospedaliera, è opportuno premettere, in punto di diritto, che secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza (che nella recente riforma attuata con la legge 8.3.2017 n. 24 L h a trovato ulteriore avallo normativo, Parte_2 almeno sull'inquadramento del rapporto tra il paziente e la struttura sanitaria), in ipotesi di danni riportati a seguito di errato trattamento sanitario e comunque di inesatta esecuzione della prestazione medica, il titolo della responsabilità ascrivibile all'azienda ospedaliera è di natura contrattuale.
Come noto, a partire dalla nota sentenza del 1 luglio 2002, n. 9556, la Suprema Corte ha definitivamente sposato l'orientamento alla stregua del quale il rapporto che lega la struttura
7 sanitaria pubblica o privata al paziente ha fonte in un contratto obbligatorio atipico (quale contratto di spedalità o di assistenza sanitaria) che si perfeziona anche sulla base di fatti concludenti – con la sola accettazione del malato presso la struttura (cfr. Corte di Cassazione 13 aprile 2007, n. 8826),
e che ha ad oggetto l'obbligo di quest'ultima di adempiere sia alle prestazioni principali di carattere strettamente sanitario, sia alle prestazioni secondarie ed accessorie (tra cui prestare l'assisten za al malato, fornire vitto e alloggio in caso di ricovero, etc…).
Si tratta di un contratto a prestazioni corrispettive da cui, a fronte dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo (da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del Servizio Sanitario Nazionale) insorgono, a carico della struttura sanitaria, accant o a quelli di tipo alberghiero (somministrazione di vitto e di alloggio) obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista del manifestarsi di eventuali complicazioni o emergenze (cfr., Cass., sez. Un., n. 9556/2002, cit.; in senso conforme, Cass. Sez. III, 11 maggio 2009, n. 10473; si devano anche Cass., sez. III, 14 giugno
2007, n. 13593, Cass. Sez. III, 26 gennaio 2006, n. 1698, Cass., sez. III, 14 luglio 2004, n. 13066).
Ne deriva che la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria, per l'inadempimento e/o per l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità, va inquadrata nella responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. e nessun rilievo a tal fine assume il fatto che la struttura
(sia essa un ente pubblico o un soggetto di diritto privato) per adempiere le sue prestazioni si avvalga dell'opera di suoi dipendenti o di suoi collaboratori esterni — esercenti professioni sanitarie e personale ausiliario — e che la condotta dannosa sia materialmente tenuta da uno di questi soggetti.
Infatti, a norma dell'art. 1228 c.c., il debitore, che per adempiere si avvale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, sicchè neppure rileva la circostanza che il medico che eseguì l'intervento chirurgico fosse o meno inq uadrato nell'organizzazione aziendale della casa di cura (ovvero dell'ospedale), né che lo stesso fosse stato scelto dal paziente ovvero fosse di sua fiducia (cfr., in tal senso, Cass., sez. III, 14 giugno 2007, n. 13593; Cass. 26 gennaio
2006, n. 1698), posto che la prestazione del medico è comunque indispensabile alla casa di cura ovvero all'ospedale per adempiere l'obbligazione assunta con il paziente e che, ai fini qualificatori predetti, è sufficiente la sussistenza di un nesso di causalità (rectius, di occasionalità necessaria) tra l'opera del suddetto ausiliario e l'obbligo del debitore (cfr., in tal senso, tra le tante, Cass., sez.
III, 17.5.01 6756; 24.1.2007 n. 1516; vds. anche Cass., S.U., n. 9556/2002, cit.).
La responsabilità che dall'esplicazione dell'attività del terzo direttamente consegue in capo al soggetto che se ne avvale riposa invero sul principio cuis commoda et eius incommoda o, più precisamente, nell'appropriazione o avvalimento dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore derivano.
A tale stregua, la struttura sanitaria è direttamente responsabile allorquando l'evento dannoso risulti
8 da ascrivere alla condotta colposa del medico della cui attività essa si è comunque avvalsa per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, pure se questi abbia effettuato (quand'anche a sua insaputa;
cfr. Cass. 17.5.2001 n. 6756) un intervento di tipo diverso rispetto a quello originariamente pattuito con il paziente.
Inquadrata nell'ambito contrattuale la responsabilità della struttura nel rapporto con il paziente, si
è ritenuto che il problema del riparto dell'onere della prova dovesse seguire i criteri fissati in materia contrattuale, alla luce del principio enunciato in termini generali dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte con la sentenza n. 13533 del 30 ottobre 2001, per cui il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria avrebbe dovuto provare il contratto, fondato sul contatto sociale ed allegare l'inadempimento del medico, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento.
Con la conseguenza che la distinzione tra interventi di facile esecuzione e prestazioni implicanti la risoluzione di problemi tecnici di particolare complessità non avrebbe più rilevato quale criterio di distribuzione dell'onere della prova, ma avrebbe dov uto essere apprezzata per la valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa, restando in ogni caso a carico del sanitario allegare e provare che la prestazione era di particolare difficoltà.
La questione è stata successivamente affrontata funditus dalle Sezioni Unite Civili (cfr. sentenza
11 gennaio 2008, n. 577), che hanno statuito che l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbliga zioni così dette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno.
Ciò comporta che l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno. Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno .
Ne consegue che, nelle cause di responsabilità professionale medica, il paziente non può limitarsi ad allegare un inadempimento, quale che esso sia, ma deve dedurre l'esistenza di una inadempienza astrattamente efficiente alla produzione del danno, di talché, solo quando lo sforzo probatorio dell'attore consenta di ritenere dimostrato il contratto (o contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze in tesi ido nee a porsi come causa o concausa del danno, scatterà l'onere del convenuto di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del danno
(Cass. civ. sez. un. 11 gennaio 2008, n. 577; Cass. civ. 26 febbraio 2013, n. 4792; Cass. civ. 21 luglio 2011, n. 1593; 12 dicembre 2013 n. 27875).
L'inadempimento del professionista (e dunque della struttura sanitaria pubblica o privata che di esso si sia avvalsa) alla propria obbligazione deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti
9 allo svolgimento dell'attività professionale dei sanitari (v. sent. Cass. 9.11.2006, n. 23918); esso consegue infatti non già, ipso facto, alla mancata realizzazione del risultato sperato dal paziente, bensì alla prestazione negligente, ovvero non impronta ta alla dovuta diligenza da parte del professionista (e/o della struttura sanitaria) ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma 2, adeguata alla natura dell'attività esercitata e alle circostanze concrete del caso.
Provati, dunque, dal paziente la sussistenza ed il contenuto del contratto, se alla prestazione dell'attività medica non consegue il risultato normalmente ottenibile in relazione alle circostanze concrete del caso, incombe invero al medico dare la prova de lla conformità del proprio operato ai canoni di diligenza, prudenza, perizia e dunque alle leges artis che all'epoca del fatto, disciplinavano l'esercizio della prestazione, nonché dell'eventuale particolare difficoltà della stessa e della mancanza di colpa grave nel suo espletamento, ovvero del verificarsi di un evento imprevedibile e non superabile con l'adeguata diligenza che abbia reso impossibile il conseguimento del risultato sperato. Sul professionista grava, in particolare, l'onere di superare la presunzione che le complicanze, derivanti da un'attività medico – chirurgica di routine, siano state determinate dall'omessa o insufficiente diligenza professionale o da imperizia (tra le più recenti, Cass. Civ. sez.
III, 17/06/2016 n. 12516).
Sulla scorta di tale rilevo la Suprema Corte ha quindi chiarito che “Se nelle obbligazioni di dare o facere non professionale il danno evento può considerarsi provato già dall'inadempimento, poiché quest'ultimo corrisponde alla lesione dell'interesse tutelato dal contratto (si parla in tal caso di
«assorbimento pratico» della causalità materiale nell'inadempimento, ma sarebbe più appropriato parlare di «prova evidenziale», poiché quel che accade in questi casi è che la stessa fattispecie legale sta a dimostrare ex se il nesso causale, senza però che per tal motivo si possa negare, concettualmente e naturalisticamente, la relazione tra due fatti che restano distinti), nelle obbligazioni di diligenza professionale (qual è quella per cui è causa), dove l'intere sse corrispondente alla prestazione (resistenza nel giudizio promosso per la declaratoria della cessazione del contratto di locazione e il rilascio dell'immobile) è solo strumentale all'interesse primario del creditore (permanenza nell'immobile), causalità ed imputazione per inadempimento tornano a distinguersi anche sul piano funzionale, ossia della prova, e non solo su quello strutturale, perché il danno evento consta non della lesione dell'interesse alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione, ma della lesione dell'interesse presupposto a quello contrattualmente regolato” (Cass. n. 21045/2024; Cass. n. 28991/2019, Cass. n. 28992/2019).
Dal punto di vista probatorio, prosegue la Corte, ciò comporta che il paziente, creditore, che alleghi un evento di danno alla salute, non solo deve provare quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli che ne siano derivate (c.d. causalità giuridica), ma deve anche dimostrare, avvalendosi eventualmente pure di presunzioni, l'esistenza del nesso di causalità fra quell'evento e la condotta del professionista nella sua materialità, impregiudicata la natura di inadempienza di quella condotta,
10 inadempienza che al creditore spetta solo di allegare. Invece, al debitore spetta provare o di avere esattamente adempiuto o che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione a lui non imputabile.
Va, infine, ricordato che il nesso di causalità materiale in materia di responsabilità civile è regolato dal principio di cui agli artt.40 e 41 c.p., per cui un evento è da considerare causato da un altro laddove si accerti che il primo non si sarebbe veri ficato in assenza del secondo (teoria condizionalistica) secondo il criterio cd. della causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano del tutto inverosimili e che il regime probatorio applicabile in tale accertamento, alla luce dalla differenza dei valori coinvolti nel procedimento civile di risarcimento rispetto a quello penale, è così articolato: in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o “del più probabile che non”, mentre nel processo penale vige la regola della prova “ oltre il ragionevole dubbio” (Cass. n.
16123/2010).
Ebbene, nella fattispecie in esame, parte attrice ha imputato ai sanitari che l'hanno assistita in data
11.1.2010, presso il nosocomio di Sciacca, in occasione del suo parto naturale, una non corretta gestione della fase espulsiva del feto, per avere posto in essere una episiotomia e manovre addominali di LL non necessarie nel caso di specie e comunque non precedute da una adeguata informazione della paziente in ordine alle possibili conseguenze nefaste e deducendo che la riparazione della lesione occorsa allo sfintere esterno e la successiva episiorrafia non furono eseguite correttamente, causando il concretizzarsi della incontinenza fecale.
Alla luce dei principi sopra esposti in ordine alla ripartizione dell'onere probatorio, deve ritenersi che parte ricorrente abbia pienamente assolto il proprio onere.
Invero, posto che è pacifico tra le parti oltreché comprovato il rapporto di spedalità, la sig.ra Pt_1 ha non solo allegato, ma pure dimostrato l'inadempimento dell'Ente convenuto, il danno alla salute subito e il nesso di causalità materiale - secondo il criterio civilistico del “più probabile che non” - esistente tra questo e la condotta colposa dei sanitari che la assistettero al parto naturale.
Tanto risulta dall'esito dalla documentazione sanitaria versata in atti e della consulenza tecnica svolta in sede di ATP, a firma dei consulenti dott.ri e che, Persona_2 Controparte_5 come sopra osservato, è stata elaborata nel rispetto del con traddittorio tra le parti, oltre ad essere completa ed esauriente rispetto ai quesiti posti, e, pertanto condivisibile nelle conclusioni.
In particolare, la suddetta CTU ha chiarito:
- che la SI.ra partoriva il 12.10.2010 alle ore 03:05 preso l'U.O. di Parte_1
Ostetricia e Ginecologia del presidio ospedaliero Giovanni Paolo II di Sciacca;
- che prima del parto veniva sottoposta a ripetute manovre di LL e ad episiotomia;
- che, la manovra di LL, ha senza dubbio, ha determinato il verificarsi della lesione vagino - perineale subita dalla paziente ma che, tuttavia, nel 2010 nessuna raccomandazione
11 nazionale ne vietava l'esecuzione né alcuna linea guida né precludeva l'impiego, lasciando ai sanitari la scelta di utilizzarla o meno, con la conseguenza di non potersi ritenere censurabile la condotta dei sanitari nel caso in esame, sia per le indicazion i che per la modalità ed i tempi di esecuzione.
- che, invece, rispetto all'episiotomia, non è emersa alcuna indicazione all'effettuazione e non risulta indicata né coerente alle linee guida vigenti nel 2010, e che ha presumibilmente, contribuito a determinare le lesioni perineali subite dalla SI.ra ; Parte_1
- che “Una corretta assistenza al parto prevede che dopo l'espletamento dello stesso venga effettuato un corretto esame vaginale, una visita rettale allo scopo di escludere lesioni della mucosa rettale e dello sfintere anale, la palpazione dello sfintere a nale, fare contrarre alla paziente lo sfintere anale allo scopo di evidenziare un vuoto nella contrazione del muscolo” e che “il corretto trattamento delle lacerazioni richiede una accurata e precoce diagnosi delle lesioni sfinteriali per un trattamento tempestivo” (cfr. p. 20);
- che i sanitari non hanno posto in essere tempestivamente una corretta diagnosi della lacerazione suddetta, così determinando, probabilmente, il verificarsi di incontinenza anale non neurogena causata dal trauma diretto sullo sfintere anale e, probabilmen te, del danneggiamento del nervo pudendo.
- che la lesione ha coinvolto la “mucosa ano rettale e quindi il verificarsi di una lesione non di
III° grado, bensi di IV°, non diagnosticata al momento del parto, e conseguenzialmente una non corretta procedura di riparazione” (cfr. p. 20);
I suddetti consulenti concludevano, quindi, nel senso che “… la sintomatologia accusata dalla
SI.ra , nei mesi seguenti al parto e che persiste tutt'oggi, è stata determinata Parte_1 dal parto del primo figlio e dalle sue conseguenze, a causa di una censurabile condotta dei sanitari che hanno avuto in cura la paziente al momento del parto. A seguito di tale condotta, la ricorrente risulta affetta da postumi da ritenersi permanenti dato il tempo trascorso rappresentati da esiti di lacerazione I grado dello sfintere anale con soiling, incontinenza fecale alle feci liquide, urgenza evacuativa, senso di incompleta evacuazione incontinenza ai gas ed alle feci, complicati da episodi di diarrea, dispareunia profonda con conseguente limitazione della vit a di relazione”.
Pertanto, pur ritenendo aderente alle leges artis la manovra di è stata senza dubbio Per_1 colposa e censurabile la condotta dei sanitari allorché hanno scelto di praticare l'episiotomia/perineotomia, in quanto intervento non indicato né coerente con le linee guida esistenti alla data del parto.
Negligente è stata poi la condotta successivamente tenuta dai sanitari, avendo questi diagnosticato una lacerazione vagino - perineale di III grado e non quella di IV grado verificatasi, e, conseguentemente non avendo posto in essere adeguati e tempestivi trattamenti di riparazione.
La consulenza espletata ha anche appurato l'esistenza del nesso di causalità tra tali condotte e il
12 danno-evento, alla luce della quale deve ritenersi che ove i sanitari non avessero eseguito l'episiotomia e, successivamente avessero eseguito tempestivamente la corretta diagnosi con conseguente adeguata riparazione, non si sarebbero “più probabilmente ch e non” verificati i danni per cui è causa.
Parte convenuta, dal canto suo, non ha assolto all'onere su di essa incombente di dimostrare l'esatto adempimento o l'impossibilità di adempimento a sé non imputabile, come - ad esempio -
l'insorgenza di fattori causali alternativi idonei ad interrompere i l nesso causale tra le omissioni e il danno.
Sul punto pare opportuno rammentare che ove il giudice di merito “condivida i risultati della consulenza tecnica di ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, atteso che la decisione di aderire alle risultanze” del la stessa “implica valutazione ed esame delle contrarie deduzioni delle parti, mentre l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce motivazione adeguata, non suscettibile di censure in sede di legittimità. In tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso, senza la necessità di confutare dettagliatamente le contrarie argomentazioni della parte, che devono considerarsi implicitamente disattese (cfr. ex plurimis Cass. n. 27910/2020)
Accertato, quindi, l'errore medico occorre passare alla identificazione e alla conseguente quantificazione del danno non patrimoniale patito.
Al riguardo la CTU ha accertato che “In relazione alla valutazione del periodo di inabilità temporanea assoluta inabilità temporanea parziale, si evidenzia con quanto di seguito: il periodo di ricovero ospedaliero si è procrastinato per ben 7 giorni e per oltre un mese la paziente ha accusato intensi dolori alla regione perineo vulvare che la hanno costretta ad assumere dieta semiliquida ed a osservare un periodo di riposo privandosi, di fatto, di accudire il neonato integralmente come avrebbe voluto. La stessa SI.ra ha riferito di essere stata in grado di Pt_1 riprendere la sua vita sessuale abituale dopo più di 3 mesi, sebbene abbia riferito che la qualità dei rapporti sessuali con il marito dopo il parto è decisamente peggiorata. Si ritiene, pertanto di stimare quale danno differenziale un oltremodo prolungarsi del periodo di ITA pari a gg 30 di ITP al 50% pari a gg 60 rispetto ad un intervento condotto a regola d'arte. In ordine alla stima relativa al danno biologico propriamente detto, in termini di ri duzione della integrità psico fisica, la sig.ra
accusa ancora in atto una incontinenza ai gas ed alle feci con urgenza defecatoria che la Pt_1 costringono a fare uso di assorbenti intimi per contenere le perdite (soiling), dolore durante i rapporti sessuali (dispareunia) con senso di profondo disagio legato alla perdita di gas e talvolta di feci durante l'atto sessuale, perfettamente compatibili con la lesione iatrogena riportata.
Il grave danno iatrogeno patito con la stabilizzazione dei postumi su delineati ha, inoltre, innestato nella paziente una evidente alterazione sotto il profilo psichico con condotta di evitamento, attacchi
13 di panico, ansia, palpitazioni con tachicardia e toracoalgie atipiche che nel corso degli anni, ritenendo si trattasse di affezioni di pertinenza cardiologica, la hanno indotta a consultare specialisti cardiologi i quali, confermando il buono stato di comp enso emodinamico e la regolare funzione contrattile miocardica, hanno diagnosticato la presenza di uno stato ansioso per li quale la paziente assume al bisogno ansiolitici”
Infine, veniva appurato che il danno biologico complessivamente subito è stato pari al 2 2%.
Per quanto attiene, in particolare, alla riconducibilità delle dedotte alterazioni psichiche alle lesioni suddette, tali conclusioni peritali trovano conforto nella relazione della dott.ssa psicologa Per_3
e psicoterapeuta e nella testimonianza di il quale, all'udienza del 06.12.2023, Testimone_1 dichiarava che “cominciavano a verificarsi anche ansia e attacchi di pa nico dovuti a queste complicanze successive al parto”.
Peraltro, va ricordato, che non è escluso che alla prova del danno si giunga attraverso il ricorso alle presunzioni semplici di cui all'art. 2727 c.c., valutando le circostanze del caso concrete alla luce delle risultanze istruttorie e che “Con riferimento agli artt. 2727 e 2729 c.c., spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre
a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di leg ge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo, e neppure occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come consegu enza ragionevolmente possibile, secondo criterio di normalità, visto che la deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile”.
Ebbene comprovata la sussistenza di alterazioni psichiche quali evitamento, attacchi di panico, ansia, palpitazioni con tachicardia e toracoalgie atipiche (cfr. referti medici vari all. memoria ex
183 comma 6 n. 2 – grafie difficilmente leggibili) è presumibile, secondo un criterio di normalità che esse siano correlate eziologicamente alle patologie fisiche subite.
Tutto ciò considerato, deve essere fatta applicazione delle tabelle milanesi più aggiornate, recanti parametri equi ossia idonei a garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti peculiarità che suggeriscano di increm entarne o ridurne l'entità
(Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 14402 del 30 giugno 2011; conf. Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 12408 del
7 giugno 2011).
14 I valori tabellari in questione tengono, infatti, conto dei principi espressi dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte nelle note pronunce dell'11.11.2008 (nn. 26972, 26973, 26974 e 26975), muovendo proprio dall'esigenza di addivenire ad una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale comprensiva della componente relativa alla lesione dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico – legale e del danno conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore e sofferenza soggettiva (c.d. danno morale), da ritenersi provato in via presuntiva con riferimento al tipo di lesione patita, al grado della menomazione permanente, alla durata del periodo di malattia, ai trattamenti chirurgici e alle terapie praticate, alle ripercussioni degli uni e degli altri sulle normali abitudini di vita della persona.
Le tabelle milanesi inglobano, dunque, anche la liquidazione della componente del danno non patrimoniale costituita dal pregiudizio morale, che costituisce pur sempre una voce descrittiva di alcuni dei possibili pregiudizi connessi al fare areddituale del soggetto leso.
In altri termini, il valore punto tiene conto anche, seppur in una dimensione per così dire standardizzata, della componente prettamente soggettiva costituita dalla sofferenza morale conseguente alla lesione, normalmente insita – secondo il criterio presuntivo dell'id quod plerumque accidit – nel danno alla salute, e delle ordinarie ripercussioni dinamico – relazionali di quest'ultimo.
E però, onde valutare nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso e pervenire al ristoro del danno nella sua interezza, il Giudice, se ed in quanto vengano addotte circostanze che richiedano la variazione del la liquidazione tabellare in aumento o in diminuzione, di queste dovrà tener conto al fine di escludere o ammettere la personalizzazione, esplicitando in motivazione se e come abbia considerato tutte tali circostanze (Cass. 9231/13;
5243/14).
Esclusa, dunque, la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche tipologie di sofferenza (danno alla vita di relazione, danno estetico, danno esistenziale) patite dal danneggiato che costituirebbero vere proprie duplicazioni risarcitor ie, delle peculiari e specifiche modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale, nel singolo caso concreto il Giudice ha il dovere di tener conto in sede di liquidazione della prestazione risarcitoria tramite l'eventuale incremento personalizzante della somma a tale titolo dovuta.
In altre parole, la personalizzazione consente di adeguare la liquidazione standardizzata, parametrata al punto tabellare, alle conseguenze negative che l'IP ha causato specificamente alla vittima precludendole attività ulteriori, diverse da quelle dell'ag ire quotidiano e da quelle che qualunque persona, per lo stesso tipo di postumi, si assume aver subito e che costituiscono pertanto la base della previsione tabellare generalizzata (cfr. App. Bologna n. 68/2023).
Quindi, solo “in presenza di circostanze “specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate e comprovate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze
15 ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età
e condizione di salute, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di “personalizzazione” della liquidazione del danno (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n.
10912 del 07/05/2018. Tale criterio di personalizzazione ha trovato anch'esso riconoscimento normativo nel D.Lgs. n. 209 del 2005, artt. 138 e 139: il comma 3 dell'art. 139, nel testo modificato dalla L. n. 124 del 2017, prevede che “Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, , può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato” (cfr. Cass. n. 27482/2018).
In applicazione di tali criteri, tenuto conto dei citati parametri tabellari, con riferimento al periodo di inabilità temporanea e rispetto ad un intervento condotto a regola d'arte, così come accertato dalla CTU, si stima equa l'attribuzione di un parametro medio giornaliero di € 115,00, e pertanto il danno non patrimoniale biologico va quantificato in complessivi € 111.394,00, tenuto conto dell'età
(31 anni) della danneggiata all'epoca del fatto dannoso, del grado di invalidità (22%) e del punto tabellare sopra individuato.
A tale importo, per le circostanze emerse in fase di istruttoria deve essere aggiunta la personalizzazione del danno da quantificarsi in € 28.000,00.
Pertanto, il risarcimento del danno non patrimoniale complessivamente spettante all'attrice ammonta ad € 139.394,00.
A tale importo va aggiunta la somma di € 8.980,00 quali spese mediche documentate.
Al fine di ristorare poi il danno prodotto dal ritardo nella liquidazione della prestazione risarcitoria, tenuto conto della natura (debito di valore) dell'obbligazione risarcitoria in parola e dei criteri costanti in giurisprudenza, occorre devalutare l'importo liquidato a titolo di danno non patrimoniale al momento del sinistro ed applicare, anno per anno sulla somma rivalutata, un tasso di interesse pari a quello legale. La somma spettante all'attore, con rivalutazione ed interessi ponderati ad oggi, ascende ad € 163.828,61 di cui € 24.434,61 per interessi ed € 139.394,00 per capitale.
Su tale importo sono dovuti gli interessi a tasso legale dalla decisione al saldo.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate complessivamente, applicando i parametri medi per le fasi di studio, introduttivo e decisionale e i parametri minimi per la fase istruttoria, in € 9.500,00, per compensi, oltre iva e cpa e altri oneri dovuti come per legge.
Il tutto con distrazione in favore dell'avvocato della resistente dichiaratasi antistataria.
p.q.m.
Il Tribunale di Sciacca, in persona del Giudice dott.ssa Veronica Messana, definitivamente
16 pronunciando, rigettata ogni ulteriore istanza ed eccezione, così dispone: in accoglimento della domanda spiegata da parte attrice, condanna l'
[...]
, in persona del legale rappresentante pro - tempore, al pagamento Controparte_6 della complessiva somma di € 163.828,61 (di cui € 139.394,00 per capitale prima devalutato al momento del danno e poi rivalutato al momento della decisione ed € 24.434,61 per interessi fino alla decisione) per danno non patrimoniale ed 8.980,00 per danno patrimoniale, oltre interessi fino al tasso legale sino al soddisfo, in favore della attrice, ; Parte_1 condanna l' al rimborso delle spese Controparte_6 di lite del presente procedimento in favore della parte attrice, che si liquidano in complessivi €
9.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA ed oneri come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito che si è dichiarata antistataria.
Così deciso in Sciacca, il 25.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Veronica Messana
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24,
e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
17
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Veronica Messana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. 1060/2021, promossa da
, c.f. , nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Sciacca nella via Sciascia n. 98, rappresentata e difesa, giusta procura in allegato alla memoria di nomina di nuovo difensore, dall'Avv. Elena Maria Giuseppina Piazza, presso il cui studi o, sito
Sciacca nella via dei Platani n. 12, è elettivamente domiciliata;
attrice contro
, c.f. e P. Iva n. , con Controparte_1 P.IVA_1 sede in presso Viale della Vittoria n. 321 – U.O.C. Servizio Legale, in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso la suddetta sede, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino Noto, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
convenuta
Oggetto: responsabilità professionale medica e richiesta risarcimento danni.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 03.07.2024 le parti concludevano come da separato verbale, al quale si rinvia, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e chiedendo l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., del 4.11.2021 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza, la odierna attrice conveniva innanzi al Tribunale di Sciacca, l' CP_2
, al fine di ottenerne la condanna al risarcimento di tutti i danni Controparte_1 patiti – patrimoniali e non patrimoniali – in seguito alle lesioni subite in data 11 gennaio 2010, in occasione del suo ricovero presso il nosocomio di Sciacca per il parto naturale, verificatesi per colpa esclusiva del personale sanitario e della struttura ospedaliera.
Per le ragioni che qui di seguito si esporranno, la odierna attrice concludeva affinchè “ Piaccia all'ILL.MO TRIBUNALE ADITO, reietta ogni contraria istanza, eccezione, documentazione e difesa, emettere i seguenti provvedimenti di giustizia: Accertare e dichiarare preventivamente la 1 violazione della L 24\17 sulla malasanità e 2143 cc e per la perdita di chance, la violazione del
Diritto alla salute e diritto alla libera autodeterminazione attraverso la omissione del consenso informato, che in capo alla resistente esiste un diritto al risarcimento del danno ex artt 1218 e 2043 cc. I Accertare e Dichiarare che in data 11 gennaio 2010 la ricorrente è stata ricoverata presso il nosocomio di Sciacca, per via di una naturale gravidanza, cui è seguito un parto che ha gravemente menomato le condizioni fisico e psichiche della ricorrente in modo irreversibile, per fatti e colpe esclusive del personale sanitario e della struttura ospedaliera. II Accertare e dichiarare per tutti i fatti meglio in narrativa indicati, che la resistente per fatti e colpe esclusive nella esecuzione della prestazione medico sanitaria ha responsabilità diretta nella causazione del danno alla ricorrente.
III Accertare e dichiarare per tutti i fatti meglio in narrativa indicati, che detto danno causato alla ricorrente è riconducibile alla diretta responsabilità, azione e condotta di parte resistente. IV
Accertare e Dichiarare che tra il danno subito e soffe rto dalla ricorrente ed il comportamento\esecuzione della resistente ci sia oggettivo nesso causale e responsabilità diretta ed esclusiva in capo alla resistente nella causazione del danno;
dichiar are che il danno subito dal ricorrente è riconducibile alla condotta della struttura sanitaria e dei medici che hanno operato e per l'effetto condannare la resistente al risarcimento di tutti i danni;
V Conseguentemente Accertare
e Dichiarare l'errore medico in conseguenza dell'intervento di cui ai punti I,II,III e IV e, che la ricorrente ha diritto al risarcimento del danno e quantificarlo secondo le risultanze della CTP o, della CTU, allegate. Accertare e quantificare il danno patito dalla ricorrente come rassegnato in
CTP o in subordine secondo le risultanze della CTU resa, o secondo le tabelle applicate in materia.
Per l'effetto ritenere, per tutti i fatti e documenti prodotti compresa la CTP e la CTU la responsabilità ( per errore medico) della resistente in solido tra loro nella causazione del danno fisico, patrimoniale e non patrimoniale comprensivo di quello psichico, esistenziale e morale subito
e sofferto dalla ricorrente. Conseguentemente condannare la resistente in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, comprensivo di quello psichico, esistenziale e morale, causati e meglio definiti nella relazione dei CTP che quantifica un danno pari al 25% del danno biologico oltre ita ( 30 gg) e itp ( 50gg) come da peri zia e pari ad €
158.339,00 per tutti i danni subiti a seguito dell'errore medico o in quella maggiore o minore somma stabilita dalla giustizia, in favore della ricorrente, oltre interessi, rivalutazione e spese;
in subordine quantificare i danni secondo le risultanze della CTU allegata. Con il favore delle spese
e degli onorari del giudizio in favore del difensore che si dichiara antistatario.”.
A fondamento delle proprie domande, la signora deduceva: Pt_1
- che in data 11 gennaio 2010 si ricoverava presso il Reparto di Ostetricia e Ginecologia del
Distretto Ospedaliero AG2 - P.O. “Giovanni Paolo II” di Sciacca in occasione del suo parto, verificatosi naturalmente in data 12.01.2010 alle ore 03:05, con la na scita di un feto in buone condizioni di salute;
2 - che, nel corso dell'assistenza al parto naturale, i sanitari nella fase espulsiva del feto operando difformemente alle leges artis determinavano un'estesa lacerazione vagino-perineale;
- che, in particolare, tale lesione veniva cagionata da una serie di violente spinte addominali, esercitate appoggiando il gomito sull'addome con il peso del corpo - c.d. “Manovra di LL”, peraltro in assenza di un valido consenso informato - e dall'effettuazione dell'episiotomia/perineotomia;
- che sulla base dell'andamento del travaglio, del parto e dell'assenza di sofferenza fetale
(bradicardia fetale in periodo espulsivo), sia la manovra di sia l'episiotomia dovevano Per_1 ritenersi eseguite ingiustificatamente;
- che l'immediata riparazione della lesione dello sfintere esterno e la successiva episiorrafia non furono eseguite correttamente causando il concretizzarsi dell'incontinenza fecale;
- che veniva dimessa, in data 18.11.2010, con la seguente diagnosi delle dimissioni: “Parto eutocico in 1a gravida alla 41a settimana - Lacerazione vagino-rettale - sutura di lacerazione - nato vivo e vitale”;
- che, in seguito, persistendo perdita involontaria di gas, incontinenza fecale e impossibilità di avere rapporti sessuali per il dolore pelvico, si recava in ospedale, ma i medici del reparto di
Ostetricia, senza effettuare alcun controllo clinico, la lic enziavano senza una terapia ben precisa;
- che, successivamente, si sottoponeva ad ulteriori controlli medici clinici e strumentali dai quali veniva rilevata la discontinuità dello sfintere interno per la quale si consigliav a intervento chirurgico ricostruttivo;
- che, in seguito, consultava diversi specialisti dai quali, tuttavia, non otteneva risposte rassicuranti sulla riuscita di un eventuale intervento ricostruttivo;
- che il grave danno iatrogeno patito con la stabilizzazione dei postumi determinava anche una sindrome ansioso-depressiva trattata con terapia psico-farmacologica.
- Che, in data 06.12.2019, diffidava la controparte senza alcun riscontro positivo e, successivamente, esperiva tentativo di mediazione conclusosi con esito negativo per assenza della controparte;
- infine, che in data 15.02.2021, a norma dell'art. 8, comma 1, legge 24/2017, promuoveva innanzi a questo Tribunale ricorso per ATP ex 696-bis c.p.c. ai fini dell'accertamento di tali profili di colpa e per la valutazione del danno, accertamento che veniv a disposto e regolarmente espletato.
Per tutte queste ragioni, dunque, l'odierna attrice conveniva in giudizio l' al fine Controparte_3 di vedere ristorati tutti i danni non patrimoniali patiti a titolo di danno biologico temporaneo e permanente, con la dovuta personalizzazione quale danno morale, per l'accertato stato di ansia – depressivo, oltre al ristoro di tutti i danni patrimoniali patiti, tra cui le le spese mediche sostenute e non coperte dal SSN.
Si costituiva tempestivamente in giudizio l' la quale concludeva chiedendo che Controparte_3
3 l'intestato Tribunale di Sciacca volesse:
“- accertato che le difese svolte dalla resistente richiedono un'attività istruttoria Controparte_3 non sommaria, fissare, ai sensi dell'art. 702 -ter, terzo comma, cod, proc. civ., con ordinanza non impugnabile, l'udienza di cui all'art. 183 cod. proc. ci v., per le ragioni di cui in narrativa;
- rigettare con qualsivoglia statuizione tutte le domande formulate dalla ricorrente perché inammissibili, improcedibili, nonché infondate in fatto ed in diritto, con conseguente condanna al pagamento delle spese competenze ed onorari del presente giudizio , oltre oneri riflessi ed accessori come per legge.”
In primo luogo, eccepiva l'invalidità ai fini del decidere della CTU per nullità del procedimento per ATP ex art. 696 bis c.p.c, deducendo che i consulenti tecnici d'ufficio senza alcuna motivazione, non si attivavano per esperire un tentativo di conciliaz ione tra le parti nonostante la specifica disposizione impartita dal Giudice in tal senso oltreché la violazione del termine di decadenza previsto dalla Legge n. 24/2017, essendo il procedimento per ATP conclusosi e la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio verificatasi oltre il termine di sei mesi dal deposito del ricorso per ATP.
Nel merito, contestava sotto diversi profili sia l'an che il quantum della domanda risarcitoria spiegata dalla ricorrente.
A scioglimento della riserva assunta all'esito della prima udienza di comparizione , svoltasi mediante deposito telematico di note di trattazione scritta, il Giudice istruttore, con ordinanza del
17.05.2022 disponeva il mutamento del rito da sommario ad ordinario e concedeva alle parti i termini di cui all'articolo 183 comma 6 c.p.c.
La causa veniva istruita sia documentalmente sia tramite l'escussione di prova testimoniale e le parti precisavano le rispettive conclusioni all'udienza del 03.07.2024 e la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione alle parti dei termini ex 190 c.p.c.
NEL MERITO
Premesso ciò in punto di fatto, nel merito ed in via preliminare devono indagarsi le eccezioni di nullità del procedimento per ATP e di inutilizzabilità della relativa consulenza tecnica come formulate dalla struttura sanitaria.
Al riguardo va rammentato che in materia di responsabilità medico – sanitaria, la L. 24/2017 prevede, a fini conciliativi, che lo svolgimento del giudizio di risarcimento sia preceduto, a pena di improcedibilità della domanda, dall'instaurazione di un proc edimento per ATP ex art. 696-bis, in alternativa alla mediazione ex articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
Con specifico riguardo al tentativo di conciliazione e al raccordo con il successivo giudizio di merito, va considerato che il comma 3 dell'art. 8 stabilisce che “Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal
4 deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all'articolo 702 -bis del codice di procedura civile. In tal caso il giudice fissa l'udien za di comparizione delle parti;
si applicano gli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile”.
Dunque, nessuna sanzione di invalidità e inutilizzabilità della CTU espletata è prevista dalla legge nel caso di mancato raggiungimento della conciliazione : in tal caso, piuttosto, si realizza una delle due condizioni alternative di procedibilità della successiva domanda risarcitoria.
Nel caso di specie, inoltre, va evidenziato, che la - pur dogliandosi del mancato Controparte_4 esperimento del tentativo di conciliazione - non ha però dedotto di avere espresso la propria disponibilità a transigere la lite in sede di ATP, piuttosto, nel presente procedimento ha contestato la fondatezza della domanda avversa anche nell'an, negando in radice la responsabilità dei propri sanitari.
Inoltre, dalla CTU depositata nell'ambito del procedimento per ATP, si legge che in data 28.9.2021, alle ore 16:30, presso lo studio sito in Palermo Via Ausonia n. 31 dei CCTTUU, dott.
[...]
e fossero presenti solo la signora ed il Per_2 Controparte_5 Parte_1 nominato ctp ma che nessuno fosse presente per controparte, costituendo questo elemento negativo per l'esperimento di qualsivoglia tentativo di conciliazione.
Ancora, risulta che la ricorrente, in data 14.07.2020, ha presentato istanza di mediazione Cont convenendo l' di e che la relativa procedura si si è conclusa con esito negativo per CP_1 assenza dell'odierna resistente, la quale comunicava di non potere aderire alla procedura di mediazione perché non disponeva di elementi sufficienti per procedere ad una fruttuosa conciliazione della controversia (cfr. doc. n. 7 all. ricorso 702 bis).
A ciò va soggiunto che il procedimento di ATP è finalizzato al perseguimento del principio di economia processuale (cfr. Tribunale Velletri 07.01.2022), ovvero come strumento deflattivo del contenzioso civile (cfr. Trib. Teramo 18.12.2020); per cui risulte rebbe illogico e contrario alla ratio legis rinnovare la consulenza per omesso tentativo di conciliazione ove, come nel caso di specie, la parte che ha eccepito tale omissione ha sempre adottato un comportamento non compatibile con una volontà conciliativa e l'esame peritale sia stato redatto all'esito di un procedimento svoltosi nel rispetto del contraddittorio e con tutte le garanzie di legge.
L'utilizzabilità della suddetta CTU non può essere esclusa neppure per mancata conclusione del procedimento ex art. 696 c.p.c. entro il termine di decadenza semestrale previsto dalla Legge n.
24/2017.
Invero, neppure in tal caso, la legge prevede una sanzione di inutilizzabilità o nullità della consulenza, piuttosto, il danneggiato può già avanzare la domanda risarcitoria al Giudice del merito, verificandosi in tal modo la seconda delle due alternative condizioni di procedibilità previste dal riportato comma 3 dell'art. 8 della L. 24/2017, dopo di che, nel procedimento così introdotto, la
5 relazione comunque svolta può essere acquisita, ai sensi del quinto comma dell'art. 696 bis c.p.c.
Così, la CTU ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, come avvenuto nel caso di specie con ordinanza del 06.09.2023, entra comunque a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio ed è quindi liberamente a pprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo. (cfr. Cass. n. 8496/2023).
La soluzione contraria, oltre a non essere prevista dalla legge, sarebbe pure confliggente con la sopra ricordata ratio sottesa al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. oltre che ingiustamente punitiva laddove il ritardo nel deposito della consulenza non sia , ad esempio, imputabile alle parti.
Si aggiunga inoltre che parte convenuta ha insistito nel rinnovo della ctu atteso che alla stessa i
CCTTUU avrebbero omesso di allegare anche le osservazioni formulate dal CTP di parte, trasmesse a mezzo PEC in data 5.11.2021: invero, queste sono state versate in atti dalla stessa parte e non comportando il mancato inserimento nella relazione delle osservazioni delle parti la nullità della stessa, dovendone il ctu solo tenerne conto nella redazione della propria relazione.
Passando all'esame nel merito della domanda risarcitoria, devono essere svolte delle ulteriori considerazioni preliminari.
Per quanto attiene, anzitutto, alla omissione del consenso informato, è noto come l'omessa o insufficiente informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute - a causa della condotta colposa del medico - a cui il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi, fonda il diritto al risarcimento del danno da lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente in aggiunta al risarcimento dei danni cagionati al diritto alla salute che va liquidato in via equitativa.
Tuttavia, la risarcibilità di tali danni presuppone, a valle, che il paziente alleghi e dimostri l'esistenza di ulteriori pregiudizi (danni-conseguenza) che ha subito dalla lesione al diritto all'autodeterminazione, riverberando il rifiuto del consenso alla pratica terapeu tica sul piano della causalità giuridica ex art. 1223 c.c. e cioè della relazione tra evento lesivo del diritto alla autodeterminazione - perfezionatosi con la condotta omissiva violativo dell'obbligo informativo preventivo - e conseguenze pregiudizievoli che da quello derivano secondo un nesso di regolarità causale (così Cass. n. 28985/2019) e, a monte, la prova che nel caso di corretta informazione il rifiuto al trattamento sarebbe stato effettivamente opposto dal paziente al medico, il cui onere grava pure sul primo in base al criterio della cd. "vicinanza della prova" ed essendo il discostamento dalle indicazioni terapeutiche del medico, eventualità non rientrante nell'id quod plerumque accidit.
Più specificamente, la prova di tali elementi costitutivi può essere data mediant e qualsiasi mezzo, compresi il fatto notorio e le massime di esperienza (cfr. Cass. n. 28985/2019; Cass. n. 2447/2020)
Ora, deve ritenersi che l'episiotomia/perineotomia costituisce un intervento chirurgico e pertanto deve essere qualificato come trattamento sanitario con conseguente necessità di preventiva acquisizione del consenso informato ai sensi dell'art. 1 della L. 24/2017.
6 Nel caso di specie il modulo di consenso informato ai trattamenti sanitari relativi al parto in questione risulta firmato in calce dalla paziente ma non compilato, privo di data, con firma del medico illeggibile e privo di timbro (cfr. doc. n. 4 all. ricor so 702 bis e, peraltro, non sono emerse condizioni cliniche o circostanze sussistenti prima del parto tali da non consentire ai sanitari - in quel momento - di informare la paziente in ordine alla possibilità di subire tale operazione e delle possibili conseguenze e quindi di non recepire il suo preventivo consenso (art. 1 comma 7 L.
24/2017).
Tuttavia, pur mancando – per le suddette ragioni - il corretto recepimento del consenso dalla paziente, quest'ultima non ha allegato né provato il fatto positivo del rifiuto che essa avrebbe opposto al medico se fosse stata adeguatamente informata né, sopr attutto, ha dimostrato a livello della causalità giuridica e quindi del danno conseguenza l'esistenza di un distinto ed autonomo pregiudizio risarcibile dovuto a tale violazione.
Piuttosto, tutti i danni risarcibili dedotti (danno-conseguenza) sono stati prospettati come conseguenza della lesione al diritto alla salute, nella cui serie causale si è semplicemente inserita anche la condotta omissiva in questione.
Ne consegue che nessun risarcimento può essere riconosciuto per tale violazione.
Passando alla asserita perdita di chance - posto che la domanda volta al risarcimento da perdita di chance, intesa questa come possibilità perduta di un risultato migliore e soltanto eventuale è domanda ontologicamente diversa da quella di risarcimento del danno da mancato raggiungimento del risultato sperato (cfr. Cass. n. 5641/2018) - non solo essa è stata formulata nell'atto introduttivo in modo assolutamente generico ossia senza alcuna precisa allegazione degli elementi costitutivi, ma negli atti successivi, la ricorrente non ne ha più fatto menzione né l'ha riformulata nelle comparse conclusionali, con la conseguenza di dovere ritenere circoscritto il thema deci dendum al solo danno effettivamente patito in conseguenza della negligente condotta dei sanitari operanti per la struttura convenuta.
Venendo, sempre nel merito delle domande svolte da parte ricorrente, va evidenziato preliminarmente quanto segue in ordine alla natura della responsabilità della struttura sanitaria.
Vertendosi in materia di responsabilità dell'azienda ospedaliera, è opportuno premettere, in punto di diritto, che secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza (che nella recente riforma attuata con la legge 8.3.2017 n. 24 L h a trovato ulteriore avallo normativo, Parte_2 almeno sull'inquadramento del rapporto tra il paziente e la struttura sanitaria), in ipotesi di danni riportati a seguito di errato trattamento sanitario e comunque di inesatta esecuzione della prestazione medica, il titolo della responsabilità ascrivibile all'azienda ospedaliera è di natura contrattuale.
Come noto, a partire dalla nota sentenza del 1 luglio 2002, n. 9556, la Suprema Corte ha definitivamente sposato l'orientamento alla stregua del quale il rapporto che lega la struttura
7 sanitaria pubblica o privata al paziente ha fonte in un contratto obbligatorio atipico (quale contratto di spedalità o di assistenza sanitaria) che si perfeziona anche sulla base di fatti concludenti – con la sola accettazione del malato presso la struttura (cfr. Corte di Cassazione 13 aprile 2007, n. 8826),
e che ha ad oggetto l'obbligo di quest'ultima di adempiere sia alle prestazioni principali di carattere strettamente sanitario, sia alle prestazioni secondarie ed accessorie (tra cui prestare l'assisten za al malato, fornire vitto e alloggio in caso di ricovero, etc…).
Si tratta di un contratto a prestazioni corrispettive da cui, a fronte dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo (da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del Servizio Sanitario Nazionale) insorgono, a carico della struttura sanitaria, accant o a quelli di tipo alberghiero (somministrazione di vitto e di alloggio) obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista del manifestarsi di eventuali complicazioni o emergenze (cfr., Cass., sez. Un., n. 9556/2002, cit.; in senso conforme, Cass. Sez. III, 11 maggio 2009, n. 10473; si devano anche Cass., sez. III, 14 giugno
2007, n. 13593, Cass. Sez. III, 26 gennaio 2006, n. 1698, Cass., sez. III, 14 luglio 2004, n. 13066).
Ne deriva che la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria, per l'inadempimento e/o per l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità, va inquadrata nella responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. e nessun rilievo a tal fine assume il fatto che la struttura
(sia essa un ente pubblico o un soggetto di diritto privato) per adempiere le sue prestazioni si avvalga dell'opera di suoi dipendenti o di suoi collaboratori esterni — esercenti professioni sanitarie e personale ausiliario — e che la condotta dannosa sia materialmente tenuta da uno di questi soggetti.
Infatti, a norma dell'art. 1228 c.c., il debitore, che per adempiere si avvale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, sicchè neppure rileva la circostanza che il medico che eseguì l'intervento chirurgico fosse o meno inq uadrato nell'organizzazione aziendale della casa di cura (ovvero dell'ospedale), né che lo stesso fosse stato scelto dal paziente ovvero fosse di sua fiducia (cfr., in tal senso, Cass., sez. III, 14 giugno 2007, n. 13593; Cass. 26 gennaio
2006, n. 1698), posto che la prestazione del medico è comunque indispensabile alla casa di cura ovvero all'ospedale per adempiere l'obbligazione assunta con il paziente e che, ai fini qualificatori predetti, è sufficiente la sussistenza di un nesso di causalità (rectius, di occasionalità necessaria) tra l'opera del suddetto ausiliario e l'obbligo del debitore (cfr., in tal senso, tra le tante, Cass., sez.
III, 17.5.01 6756; 24.1.2007 n. 1516; vds. anche Cass., S.U., n. 9556/2002, cit.).
La responsabilità che dall'esplicazione dell'attività del terzo direttamente consegue in capo al soggetto che se ne avvale riposa invero sul principio cuis commoda et eius incommoda o, più precisamente, nell'appropriazione o avvalimento dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore derivano.
A tale stregua, la struttura sanitaria è direttamente responsabile allorquando l'evento dannoso risulti
8 da ascrivere alla condotta colposa del medico della cui attività essa si è comunque avvalsa per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, pure se questi abbia effettuato (quand'anche a sua insaputa;
cfr. Cass. 17.5.2001 n. 6756) un intervento di tipo diverso rispetto a quello originariamente pattuito con il paziente.
Inquadrata nell'ambito contrattuale la responsabilità della struttura nel rapporto con il paziente, si
è ritenuto che il problema del riparto dell'onere della prova dovesse seguire i criteri fissati in materia contrattuale, alla luce del principio enunciato in termini generali dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte con la sentenza n. 13533 del 30 ottobre 2001, per cui il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria avrebbe dovuto provare il contratto, fondato sul contatto sociale ed allegare l'inadempimento del medico, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento.
Con la conseguenza che la distinzione tra interventi di facile esecuzione e prestazioni implicanti la risoluzione di problemi tecnici di particolare complessità non avrebbe più rilevato quale criterio di distribuzione dell'onere della prova, ma avrebbe dov uto essere apprezzata per la valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa, restando in ogni caso a carico del sanitario allegare e provare che la prestazione era di particolare difficoltà.
La questione è stata successivamente affrontata funditus dalle Sezioni Unite Civili (cfr. sentenza
11 gennaio 2008, n. 577), che hanno statuito che l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbliga zioni così dette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno.
Ciò comporta che l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno. Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno .
Ne consegue che, nelle cause di responsabilità professionale medica, il paziente non può limitarsi ad allegare un inadempimento, quale che esso sia, ma deve dedurre l'esistenza di una inadempienza astrattamente efficiente alla produzione del danno, di talché, solo quando lo sforzo probatorio dell'attore consenta di ritenere dimostrato il contratto (o contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze in tesi ido nee a porsi come causa o concausa del danno, scatterà l'onere del convenuto di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del danno
(Cass. civ. sez. un. 11 gennaio 2008, n. 577; Cass. civ. 26 febbraio 2013, n. 4792; Cass. civ. 21 luglio 2011, n. 1593; 12 dicembre 2013 n. 27875).
L'inadempimento del professionista (e dunque della struttura sanitaria pubblica o privata che di esso si sia avvalsa) alla propria obbligazione deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti
9 allo svolgimento dell'attività professionale dei sanitari (v. sent. Cass. 9.11.2006, n. 23918); esso consegue infatti non già, ipso facto, alla mancata realizzazione del risultato sperato dal paziente, bensì alla prestazione negligente, ovvero non impronta ta alla dovuta diligenza da parte del professionista (e/o della struttura sanitaria) ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma 2, adeguata alla natura dell'attività esercitata e alle circostanze concrete del caso.
Provati, dunque, dal paziente la sussistenza ed il contenuto del contratto, se alla prestazione dell'attività medica non consegue il risultato normalmente ottenibile in relazione alle circostanze concrete del caso, incombe invero al medico dare la prova de lla conformità del proprio operato ai canoni di diligenza, prudenza, perizia e dunque alle leges artis che all'epoca del fatto, disciplinavano l'esercizio della prestazione, nonché dell'eventuale particolare difficoltà della stessa e della mancanza di colpa grave nel suo espletamento, ovvero del verificarsi di un evento imprevedibile e non superabile con l'adeguata diligenza che abbia reso impossibile il conseguimento del risultato sperato. Sul professionista grava, in particolare, l'onere di superare la presunzione che le complicanze, derivanti da un'attività medico – chirurgica di routine, siano state determinate dall'omessa o insufficiente diligenza professionale o da imperizia (tra le più recenti, Cass. Civ. sez.
III, 17/06/2016 n. 12516).
Sulla scorta di tale rilevo la Suprema Corte ha quindi chiarito che “Se nelle obbligazioni di dare o facere non professionale il danno evento può considerarsi provato già dall'inadempimento, poiché quest'ultimo corrisponde alla lesione dell'interesse tutelato dal contratto (si parla in tal caso di
«assorbimento pratico» della causalità materiale nell'inadempimento, ma sarebbe più appropriato parlare di «prova evidenziale», poiché quel che accade in questi casi è che la stessa fattispecie legale sta a dimostrare ex se il nesso causale, senza però che per tal motivo si possa negare, concettualmente e naturalisticamente, la relazione tra due fatti che restano distinti), nelle obbligazioni di diligenza professionale (qual è quella per cui è causa), dove l'intere sse corrispondente alla prestazione (resistenza nel giudizio promosso per la declaratoria della cessazione del contratto di locazione e il rilascio dell'immobile) è solo strumentale all'interesse primario del creditore (permanenza nell'immobile), causalità ed imputazione per inadempimento tornano a distinguersi anche sul piano funzionale, ossia della prova, e non solo su quello strutturale, perché il danno evento consta non della lesione dell'interesse alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione, ma della lesione dell'interesse presupposto a quello contrattualmente regolato” (Cass. n. 21045/2024; Cass. n. 28991/2019, Cass. n. 28992/2019).
Dal punto di vista probatorio, prosegue la Corte, ciò comporta che il paziente, creditore, che alleghi un evento di danno alla salute, non solo deve provare quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli che ne siano derivate (c.d. causalità giuridica), ma deve anche dimostrare, avvalendosi eventualmente pure di presunzioni, l'esistenza del nesso di causalità fra quell'evento e la condotta del professionista nella sua materialità, impregiudicata la natura di inadempienza di quella condotta,
10 inadempienza che al creditore spetta solo di allegare. Invece, al debitore spetta provare o di avere esattamente adempiuto o che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione a lui non imputabile.
Va, infine, ricordato che il nesso di causalità materiale in materia di responsabilità civile è regolato dal principio di cui agli artt.40 e 41 c.p., per cui un evento è da considerare causato da un altro laddove si accerti che il primo non si sarebbe veri ficato in assenza del secondo (teoria condizionalistica) secondo il criterio cd. della causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano del tutto inverosimili e che il regime probatorio applicabile in tale accertamento, alla luce dalla differenza dei valori coinvolti nel procedimento civile di risarcimento rispetto a quello penale, è così articolato: in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o “del più probabile che non”, mentre nel processo penale vige la regola della prova “ oltre il ragionevole dubbio” (Cass. n.
16123/2010).
Ebbene, nella fattispecie in esame, parte attrice ha imputato ai sanitari che l'hanno assistita in data
11.1.2010, presso il nosocomio di Sciacca, in occasione del suo parto naturale, una non corretta gestione della fase espulsiva del feto, per avere posto in essere una episiotomia e manovre addominali di LL non necessarie nel caso di specie e comunque non precedute da una adeguata informazione della paziente in ordine alle possibili conseguenze nefaste e deducendo che la riparazione della lesione occorsa allo sfintere esterno e la successiva episiorrafia non furono eseguite correttamente, causando il concretizzarsi della incontinenza fecale.
Alla luce dei principi sopra esposti in ordine alla ripartizione dell'onere probatorio, deve ritenersi che parte ricorrente abbia pienamente assolto il proprio onere.
Invero, posto che è pacifico tra le parti oltreché comprovato il rapporto di spedalità, la sig.ra Pt_1 ha non solo allegato, ma pure dimostrato l'inadempimento dell'Ente convenuto, il danno alla salute subito e il nesso di causalità materiale - secondo il criterio civilistico del “più probabile che non” - esistente tra questo e la condotta colposa dei sanitari che la assistettero al parto naturale.
Tanto risulta dall'esito dalla documentazione sanitaria versata in atti e della consulenza tecnica svolta in sede di ATP, a firma dei consulenti dott.ri e che, Persona_2 Controparte_5 come sopra osservato, è stata elaborata nel rispetto del con traddittorio tra le parti, oltre ad essere completa ed esauriente rispetto ai quesiti posti, e, pertanto condivisibile nelle conclusioni.
In particolare, la suddetta CTU ha chiarito:
- che la SI.ra partoriva il 12.10.2010 alle ore 03:05 preso l'U.O. di Parte_1
Ostetricia e Ginecologia del presidio ospedaliero Giovanni Paolo II di Sciacca;
- che prima del parto veniva sottoposta a ripetute manovre di LL e ad episiotomia;
- che, la manovra di LL, ha senza dubbio, ha determinato il verificarsi della lesione vagino - perineale subita dalla paziente ma che, tuttavia, nel 2010 nessuna raccomandazione
11 nazionale ne vietava l'esecuzione né alcuna linea guida né precludeva l'impiego, lasciando ai sanitari la scelta di utilizzarla o meno, con la conseguenza di non potersi ritenere censurabile la condotta dei sanitari nel caso in esame, sia per le indicazion i che per la modalità ed i tempi di esecuzione.
- che, invece, rispetto all'episiotomia, non è emersa alcuna indicazione all'effettuazione e non risulta indicata né coerente alle linee guida vigenti nel 2010, e che ha presumibilmente, contribuito a determinare le lesioni perineali subite dalla SI.ra ; Parte_1
- che “Una corretta assistenza al parto prevede che dopo l'espletamento dello stesso venga effettuato un corretto esame vaginale, una visita rettale allo scopo di escludere lesioni della mucosa rettale e dello sfintere anale, la palpazione dello sfintere a nale, fare contrarre alla paziente lo sfintere anale allo scopo di evidenziare un vuoto nella contrazione del muscolo” e che “il corretto trattamento delle lacerazioni richiede una accurata e precoce diagnosi delle lesioni sfinteriali per un trattamento tempestivo” (cfr. p. 20);
- che i sanitari non hanno posto in essere tempestivamente una corretta diagnosi della lacerazione suddetta, così determinando, probabilmente, il verificarsi di incontinenza anale non neurogena causata dal trauma diretto sullo sfintere anale e, probabilmen te, del danneggiamento del nervo pudendo.
- che la lesione ha coinvolto la “mucosa ano rettale e quindi il verificarsi di una lesione non di
III° grado, bensi di IV°, non diagnosticata al momento del parto, e conseguenzialmente una non corretta procedura di riparazione” (cfr. p. 20);
I suddetti consulenti concludevano, quindi, nel senso che “… la sintomatologia accusata dalla
SI.ra , nei mesi seguenti al parto e che persiste tutt'oggi, è stata determinata Parte_1 dal parto del primo figlio e dalle sue conseguenze, a causa di una censurabile condotta dei sanitari che hanno avuto in cura la paziente al momento del parto. A seguito di tale condotta, la ricorrente risulta affetta da postumi da ritenersi permanenti dato il tempo trascorso rappresentati da esiti di lacerazione I grado dello sfintere anale con soiling, incontinenza fecale alle feci liquide, urgenza evacuativa, senso di incompleta evacuazione incontinenza ai gas ed alle feci, complicati da episodi di diarrea, dispareunia profonda con conseguente limitazione della vit a di relazione”.
Pertanto, pur ritenendo aderente alle leges artis la manovra di è stata senza dubbio Per_1 colposa e censurabile la condotta dei sanitari allorché hanno scelto di praticare l'episiotomia/perineotomia, in quanto intervento non indicato né coerente con le linee guida esistenti alla data del parto.
Negligente è stata poi la condotta successivamente tenuta dai sanitari, avendo questi diagnosticato una lacerazione vagino - perineale di III grado e non quella di IV grado verificatasi, e, conseguentemente non avendo posto in essere adeguati e tempestivi trattamenti di riparazione.
La consulenza espletata ha anche appurato l'esistenza del nesso di causalità tra tali condotte e il
12 danno-evento, alla luce della quale deve ritenersi che ove i sanitari non avessero eseguito l'episiotomia e, successivamente avessero eseguito tempestivamente la corretta diagnosi con conseguente adeguata riparazione, non si sarebbero “più probabilmente ch e non” verificati i danni per cui è causa.
Parte convenuta, dal canto suo, non ha assolto all'onere su di essa incombente di dimostrare l'esatto adempimento o l'impossibilità di adempimento a sé non imputabile, come - ad esempio -
l'insorgenza di fattori causali alternativi idonei ad interrompere i l nesso causale tra le omissioni e il danno.
Sul punto pare opportuno rammentare che ove il giudice di merito “condivida i risultati della consulenza tecnica di ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, atteso che la decisione di aderire alle risultanze” del la stessa “implica valutazione ed esame delle contrarie deduzioni delle parti, mentre l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce motivazione adeguata, non suscettibile di censure in sede di legittimità. In tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso, senza la necessità di confutare dettagliatamente le contrarie argomentazioni della parte, che devono considerarsi implicitamente disattese (cfr. ex plurimis Cass. n. 27910/2020)
Accertato, quindi, l'errore medico occorre passare alla identificazione e alla conseguente quantificazione del danno non patrimoniale patito.
Al riguardo la CTU ha accertato che “In relazione alla valutazione del periodo di inabilità temporanea assoluta inabilità temporanea parziale, si evidenzia con quanto di seguito: il periodo di ricovero ospedaliero si è procrastinato per ben 7 giorni e per oltre un mese la paziente ha accusato intensi dolori alla regione perineo vulvare che la hanno costretta ad assumere dieta semiliquida ed a osservare un periodo di riposo privandosi, di fatto, di accudire il neonato integralmente come avrebbe voluto. La stessa SI.ra ha riferito di essere stata in grado di Pt_1 riprendere la sua vita sessuale abituale dopo più di 3 mesi, sebbene abbia riferito che la qualità dei rapporti sessuali con il marito dopo il parto è decisamente peggiorata. Si ritiene, pertanto di stimare quale danno differenziale un oltremodo prolungarsi del periodo di ITA pari a gg 30 di ITP al 50% pari a gg 60 rispetto ad un intervento condotto a regola d'arte. In ordine alla stima relativa al danno biologico propriamente detto, in termini di ri duzione della integrità psico fisica, la sig.ra
accusa ancora in atto una incontinenza ai gas ed alle feci con urgenza defecatoria che la Pt_1 costringono a fare uso di assorbenti intimi per contenere le perdite (soiling), dolore durante i rapporti sessuali (dispareunia) con senso di profondo disagio legato alla perdita di gas e talvolta di feci durante l'atto sessuale, perfettamente compatibili con la lesione iatrogena riportata.
Il grave danno iatrogeno patito con la stabilizzazione dei postumi su delineati ha, inoltre, innestato nella paziente una evidente alterazione sotto il profilo psichico con condotta di evitamento, attacchi
13 di panico, ansia, palpitazioni con tachicardia e toracoalgie atipiche che nel corso degli anni, ritenendo si trattasse di affezioni di pertinenza cardiologica, la hanno indotta a consultare specialisti cardiologi i quali, confermando il buono stato di comp enso emodinamico e la regolare funzione contrattile miocardica, hanno diagnosticato la presenza di uno stato ansioso per li quale la paziente assume al bisogno ansiolitici”
Infine, veniva appurato che il danno biologico complessivamente subito è stato pari al 2 2%.
Per quanto attiene, in particolare, alla riconducibilità delle dedotte alterazioni psichiche alle lesioni suddette, tali conclusioni peritali trovano conforto nella relazione della dott.ssa psicologa Per_3
e psicoterapeuta e nella testimonianza di il quale, all'udienza del 06.12.2023, Testimone_1 dichiarava che “cominciavano a verificarsi anche ansia e attacchi di pa nico dovuti a queste complicanze successive al parto”.
Peraltro, va ricordato, che non è escluso che alla prova del danno si giunga attraverso il ricorso alle presunzioni semplici di cui all'art. 2727 c.c., valutando le circostanze del caso concrete alla luce delle risultanze istruttorie e che “Con riferimento agli artt. 2727 e 2729 c.c., spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre
a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di leg ge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo, e neppure occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come consegu enza ragionevolmente possibile, secondo criterio di normalità, visto che la deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile”.
Ebbene comprovata la sussistenza di alterazioni psichiche quali evitamento, attacchi di panico, ansia, palpitazioni con tachicardia e toracoalgie atipiche (cfr. referti medici vari all. memoria ex
183 comma 6 n. 2 – grafie difficilmente leggibili) è presumibile, secondo un criterio di normalità che esse siano correlate eziologicamente alle patologie fisiche subite.
Tutto ciò considerato, deve essere fatta applicazione delle tabelle milanesi più aggiornate, recanti parametri equi ossia idonei a garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti peculiarità che suggeriscano di increm entarne o ridurne l'entità
(Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 14402 del 30 giugno 2011; conf. Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 12408 del
7 giugno 2011).
14 I valori tabellari in questione tengono, infatti, conto dei principi espressi dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte nelle note pronunce dell'11.11.2008 (nn. 26972, 26973, 26974 e 26975), muovendo proprio dall'esigenza di addivenire ad una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale comprensiva della componente relativa alla lesione dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico – legale e del danno conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore e sofferenza soggettiva (c.d. danno morale), da ritenersi provato in via presuntiva con riferimento al tipo di lesione patita, al grado della menomazione permanente, alla durata del periodo di malattia, ai trattamenti chirurgici e alle terapie praticate, alle ripercussioni degli uni e degli altri sulle normali abitudini di vita della persona.
Le tabelle milanesi inglobano, dunque, anche la liquidazione della componente del danno non patrimoniale costituita dal pregiudizio morale, che costituisce pur sempre una voce descrittiva di alcuni dei possibili pregiudizi connessi al fare areddituale del soggetto leso.
In altri termini, il valore punto tiene conto anche, seppur in una dimensione per così dire standardizzata, della componente prettamente soggettiva costituita dalla sofferenza morale conseguente alla lesione, normalmente insita – secondo il criterio presuntivo dell'id quod plerumque accidit – nel danno alla salute, e delle ordinarie ripercussioni dinamico – relazionali di quest'ultimo.
E però, onde valutare nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso e pervenire al ristoro del danno nella sua interezza, il Giudice, se ed in quanto vengano addotte circostanze che richiedano la variazione del la liquidazione tabellare in aumento o in diminuzione, di queste dovrà tener conto al fine di escludere o ammettere la personalizzazione, esplicitando in motivazione se e come abbia considerato tutte tali circostanze (Cass. 9231/13;
5243/14).
Esclusa, dunque, la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche tipologie di sofferenza (danno alla vita di relazione, danno estetico, danno esistenziale) patite dal danneggiato che costituirebbero vere proprie duplicazioni risarcitor ie, delle peculiari e specifiche modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale, nel singolo caso concreto il Giudice ha il dovere di tener conto in sede di liquidazione della prestazione risarcitoria tramite l'eventuale incremento personalizzante della somma a tale titolo dovuta.
In altre parole, la personalizzazione consente di adeguare la liquidazione standardizzata, parametrata al punto tabellare, alle conseguenze negative che l'IP ha causato specificamente alla vittima precludendole attività ulteriori, diverse da quelle dell'ag ire quotidiano e da quelle che qualunque persona, per lo stesso tipo di postumi, si assume aver subito e che costituiscono pertanto la base della previsione tabellare generalizzata (cfr. App. Bologna n. 68/2023).
Quindi, solo “in presenza di circostanze “specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate e comprovate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze
15 ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età
e condizione di salute, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di “personalizzazione” della liquidazione del danno (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n.
10912 del 07/05/2018. Tale criterio di personalizzazione ha trovato anch'esso riconoscimento normativo nel D.Lgs. n. 209 del 2005, artt. 138 e 139: il comma 3 dell'art. 139, nel testo modificato dalla L. n. 124 del 2017, prevede che “Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, , può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato” (cfr. Cass. n. 27482/2018).
In applicazione di tali criteri, tenuto conto dei citati parametri tabellari, con riferimento al periodo di inabilità temporanea e rispetto ad un intervento condotto a regola d'arte, così come accertato dalla CTU, si stima equa l'attribuzione di un parametro medio giornaliero di € 115,00, e pertanto il danno non patrimoniale biologico va quantificato in complessivi € 111.394,00, tenuto conto dell'età
(31 anni) della danneggiata all'epoca del fatto dannoso, del grado di invalidità (22%) e del punto tabellare sopra individuato.
A tale importo, per le circostanze emerse in fase di istruttoria deve essere aggiunta la personalizzazione del danno da quantificarsi in € 28.000,00.
Pertanto, il risarcimento del danno non patrimoniale complessivamente spettante all'attrice ammonta ad € 139.394,00.
A tale importo va aggiunta la somma di € 8.980,00 quali spese mediche documentate.
Al fine di ristorare poi il danno prodotto dal ritardo nella liquidazione della prestazione risarcitoria, tenuto conto della natura (debito di valore) dell'obbligazione risarcitoria in parola e dei criteri costanti in giurisprudenza, occorre devalutare l'importo liquidato a titolo di danno non patrimoniale al momento del sinistro ed applicare, anno per anno sulla somma rivalutata, un tasso di interesse pari a quello legale. La somma spettante all'attore, con rivalutazione ed interessi ponderati ad oggi, ascende ad € 163.828,61 di cui € 24.434,61 per interessi ed € 139.394,00 per capitale.
Su tale importo sono dovuti gli interessi a tasso legale dalla decisione al saldo.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate complessivamente, applicando i parametri medi per le fasi di studio, introduttivo e decisionale e i parametri minimi per la fase istruttoria, in € 9.500,00, per compensi, oltre iva e cpa e altri oneri dovuti come per legge.
Il tutto con distrazione in favore dell'avvocato della resistente dichiaratasi antistataria.
p.q.m.
Il Tribunale di Sciacca, in persona del Giudice dott.ssa Veronica Messana, definitivamente
16 pronunciando, rigettata ogni ulteriore istanza ed eccezione, così dispone: in accoglimento della domanda spiegata da parte attrice, condanna l'
[...]
, in persona del legale rappresentante pro - tempore, al pagamento Controparte_6 della complessiva somma di € 163.828,61 (di cui € 139.394,00 per capitale prima devalutato al momento del danno e poi rivalutato al momento della decisione ed € 24.434,61 per interessi fino alla decisione) per danno non patrimoniale ed 8.980,00 per danno patrimoniale, oltre interessi fino al tasso legale sino al soddisfo, in favore della attrice, ; Parte_1 condanna l' al rimborso delle spese Controparte_6 di lite del presente procedimento in favore della parte attrice, che si liquidano in complessivi €
9.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA ed oneri come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito che si è dichiarata antistataria.
Così deciso in Sciacca, il 25.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Veronica Messana
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24,
e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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