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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi PRESIDENTE
dott.ssa Cecilia Pratesi GIUDICE
dott.ssa Valeria Chirico GIUDICE REL. EST.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 61409 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
T R A
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida DI DOMENICA e Adriano Parte_1
GALLO per procura in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE CONCLUSIONI: come in atti
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6/10/2022, premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio l'11.12.2015 in Roma con e che dall'unione Controparte_1
coniugale era nata la figlia (a Roma il 05/10/2016), chiedeva all'adito Persona_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale delle parti alle seguenti condizioni: “1)-
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2)- La casa coniugale, sita in Roma alla
Via dei Due Ponti n° 204/C, verrà assegnata al ricorrente con quanto in essa contenuto, il quale continuerà ad abitarci insieme alla figlia 3)- I coniugi, economicamente autonomi, Persona_1 provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
4)- La figlia considerata la Persona_1 lontananza della madre, verrà affidata in via esclusiva al padre, il quale provvederà al suo mantenimento;
5)- La madre potrà vedere la figlia, previo accordo con il padre, tutte le volte che rientrerà in Italia, secondo i tempi e le modalità che verranno stabilite da questo Ill.mo Tribunale;
6)-
I coniugi si concedono reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto.”.
Deduceva all'uopo: che la moglie si era allontanata dalla casa familiare nel 2021, avendo manifestato il desiderio di recarsi alle Mauritius suo paese di origine a far visita alla famiglia di origine, con la figlia, dopo il lungo periodo della pandemia;
che, partita con la minore,
l'aveva contattato solo sporadicamente, tanto che, per avere notizie della figlia, era stato costretto a contattare i suoceri ed il cognato;
che nel mese di settembre del 2021, improvvisamente, la resistente lo aveva informato, tramite un SMS, di essersi trasferita in
Gran Bretagna, insieme alla figlia minore e che, quanto prima, gli avrebbe comunicato il nuovo indirizzo;
che nonostante le ripetute sollecitazioni soltanto nel mese di febbraio del
2022 era riuscito a rivedere la figlia, essendosi recato a tal fine in Gran Bretagna, dove la moglie gli aveva consentito di trascorrere del tempo con la minore;
che, dopo la fine della scuola, era riuscito a riportare in Italia la figlia, la quale attualmente viveva con lui e frequentava la prima elementare;
che la bambina, quando il padre era a lavoro, trascorreva i pomeriggi con i cuginetti e la zia paterna;
che la moglie non lo aveva più informato del suo domicilio, anche se risultava ancora formalmente residente presso la ex casa familiare, nè risultava che la medesima avesse un lavoro regolare in Gran Bretagna, dove anzi, per quanto a sua conoscenza, si trovava senza permesso di soggiorno;
che egli era impiegato come corriere presso la Società DHL con uno stipendio mensile di circa 1.700,00 euro. All'udienza presidenziale del 23.11.2023, espletato senza esito il tentativo di conciliazione, stante l'assenza della resistente, irreperibile, il ricorrente dichiarava che, allorquando aveva raggiunto la moglie nel Regno Unito, avevano deciso che la bambina sarebbe rientrata con lui in Italia e di non conoscere il domicilio della resistente, la quale non vedeva la figlia da quando era rientrata con il padre in Italia, circa un anno e mezzo prima, sentiva la minore molto raramente (l'ultima volta il 2.2.2023) e non contribuiva al suo mantenimento;
quindi, il Presidente f.f. adottava la seguente ordinanza presidenziale: “dato atto che i coniugi vivono ormai separati di fatto dal 2021; rilevato che la madre, da quando il padre è ritornato in Italia con la figlia minore, non l'ha più vista, la sente molto di rado e non contribuisce in alcun modo al suo mantenimento;
rilevato che la latitanza morale e materiale della madre rende impraticabile, oltre che pregiudizievole, l'affido condiviso della minore, la quale va pertanto affidata in via esclusiva al padre
e collocata presso lo stesso con cui allo stato vive, autorizzandolo ad assumere in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per la figlia in ambito medico-sanitario e scolastico nonchè per
l'eventuale trasferimento della residenza;
rilevato che, non essendo la madre reperibile, non è possibile pianificare la frequentazione con la figlia, che potrà avvenire, come richiesto, ogni qualvolta la madre farà rientro in Italia, nei giorni ed orari concordati di volta in volta dalle parti, con pernotto solo ove la minore (che non vede la madre da circa un anno e mezzo) vi acconsenta;
rilevato che, pur in assenza di domanda del padre, considerato che i provvedimenti concernenti i minori sono sottratti al principio della domanda e che la resistente, giovane e dotata di capacità lavorativa, presumibilmente esercitata se riesce a mantenersi in un Paese straniero, dovrà provvedere al mantenimento della figlia, corrispondendo al padre, a titolo di contributo al mantenimento della bambina, un assegno omnicomprensivo di 200,00 euro mensili, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat
PQM
visto l'art.708 c.p.c., in via provvisoria ed urgente: 1) autorizza i coniugi a vivere separati;
2) affida la figlia minore in via esclusiva Persona_2 al padre collocandola presso lo stesso ed autorizzandolo ad assumere in via esclusiva Parte_1 anche le decisioni di maggiore interesse per la minore in ambito medico-sanitario e scolastico nonchè per l'eventuale trasferimento della residenza;
3) pone a carico di un assegno Controparte_1 dell'importo mensile di 200,00 euro quale contributo al mantenimento della figlia Persona_2
da corrispondersi al padre entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi
[...] annualmente sulla base degli indici ISTAT;
4) dispone che la madre possa frequentare la figlia ogni qualvolta farà rientro in Italia, nei giorni ed orari concordati di volta in volta dalle parti, con pernotto solo ove la minore vi acconsenta;
…”. Nel prosieguo, dichiarata la contumacia della resistente, in assenza di istanze istruttorie, il ricorrente precisava le conclusioni, chiedendo la conferma dei provvedimenti assunti con l'ordinanza presidenziale (perciò rinunciando alla iniziale domanda di assegnazione della ex casa familiare, ove alla data dell'udienza presidenziale non dimorava più), la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio con termine di giorni sessanta per il deposito della comparsa conclusionale.
Tanto premesso in fatto, essendo le parti di nazionalità mauriziana, va valutata preliminarmente la sussistenza della giurisdizione italiana e l'applicabilità della legge italiana.
Orbene, sussiste la giurisdizione italiana sullo status, essendo il ricorrente residente in Italia, ex art. 3 par. a), II), del Regolamento UE 1111/2019, da ritenersi applicabile - come il precedente Regolamento 2201/2003, che ha sostituito, senza modificare i criteri generali di attribuzione della competenza relativi alle questioni inerenti al divorzio e alla separazione personale dei coniugi - anche ove le azioni ivi disciplinate vengano intentate da parte o nei confronti di un cittadino extracomunitario, se sussista uno dei collegamenti con lo Stato membro previsti dal Regolamento (cfr. Corte giustizia CE, sez. III, 29.11.2007 n. 68, nel procedimento C-68/07, v. ). Quanto alla legge applicabile Parte_2 Persona_3
allo status, essa è del pari quella italiana, in ragione del criterio dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima del ricorso all'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, ex art. 8 lett. b) del Regolamento UE 1259/10, avente del pari carattere universale, espressamente sancito dal “considerando” n. 12 e dall'art. 4 laddove consentono l'applicabilità anche della legge di uno Stato membro non partecipante o di uno
Stato non membro dell'Unione Europea. A tal proposito, va rilevato che, secondo la prospettazione del ricorrente, la moglie si era recata nelle Mauritius con la figlia il 17.2.2021 solo in visita alla famiglia di origine e che egli, appreso nel settembre 2021 dell'avvenuto trasferimento nel Regno Unito della resistente con la figlia, dopo aver trascorso del tempo con quest'ultima nel febbraio 2022, avendo deciso con la moglie che la bambina sarebbe rientrata in Italia, dopo la fine della scuola era andato a prenderla, dichiarando all'udienza presidenziale del 23.11.2023 di essere ritornato con la figlia in Italia, senza la madre, rimasta nel Regno Unito, circa un anno e mezzo prima, sicchè solo da tale momento, perciò entro l'anno dal deposito del ricorso, può ritenersi cristallizzata la disgregazione del nucleo familiare e definitivamente cessata la convivenza matrimoniale.
E' italiana anche la giurisdizione in punto di regolamentazione della responsabilità genitoriale sulla figlia minore, ex art. 7 del Regolamento UE 1111/2019, essendo la minore abitualmente residente in Italia, così come è italiana la legge applicabile, in quanto legge del Paese di residenza abituale del minore, ex artt. 5 e 15 della Convenzione dell'Aja del 1996.
Del pari sussiste la giurisdizione italiana anche in merito all'obbligo di mantenimento dei genitori nei confronti della figlia, essendo l'Italia il luogo di residenza del creditore ed essendo il giudice italiano competente per l'azione relativa alla responsabilità genitoriale, rispetto a cui l'azione alimentare è in rapporto di accessorietà, ex art. 3 lettere b), d) del regolamento CE n. 4 del 2009. E' infine italiana la legge applicabile alla domanda alimentare, ex art. 15 del Regolamento UE 4/2009 e artt.
3-4 del Protocollo dell'Aja del 2007 ivi richiamato, essendo l'Italia il Paese di residenza abituale del creditore.
Tanto premesso, l'esito negativo del tentativo di conciliazione, il tempo decorso dalla separazione di fatto, il disinteresse manifestato dalla resistente anche nei confronti della figlia, convincono il Tribunale della intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Deve pertanto essere pronunciata la separazione dei coniugi.
Come richiesto dal ricorrente, non essendo state dedotte sopravvenienze (in comparsa conclusionale il ricorrente ha ribadito che la madre continua a non contribuire al mantenimento della figlia, limitandosi a sentirla telefonicamente circa una volta a settimana e che la minore, accudita dal padre con l'aiuto di sua sorella, è ben inserita nel contesto scolastico, sociale e familiare), vanno confermati i provvedimenti presidenziali provvisori, per i motivi tutti esplicitati nell'ordinanza sopra riportata, a cui integralmente si rimanda, con decorrenza dal deposito del ricorso del contributo materno (onnicomprensivo, in quanto l'irreperibilità dell'obbligata non consente di contattarla di volta in volta per le spese straordinarie necessarie per la figlia).
Stante la sostanziale non opposizione della resistente, va dichiarata l'irripetibilità delle spese del giudizio.
PQM
definitivamente decidendo pronuncia la separazione personale dei coniugi e Pt_1 Controparte_1 coniugati in Roma l'11.12.2015;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (anno 2015, parte 1, serie 03, atto n. 01019)
affida la figlia minore in via esclusiva al padre, con collocamento presso lo stesso, autorizzandolo ad assumere in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per la minore in ambito medico-sanitario e scolastico nonchè per l'eventuale trasferimento della residenza;
dispone che la madre potrà frequentare la figlia ogni qualvolta farà rientro in Italia, nei giorni ed orari concordati di volta in volta dalle parti, con pernotto solo ove la minore vi acconsenta;
dispone che la madre, a decorrere dal deposito del ricorso, corrisponda al padre, entro il 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, un assegno mensile onnicomprensivo pari a 200 euro, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat;
dichiara la irripetibilità delle spese del giudizio.
Roma, 20.12.2024
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi PRESIDENTE
dott.ssa Cecilia Pratesi GIUDICE
dott.ssa Valeria Chirico GIUDICE REL. EST.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 61409 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
T R A
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida DI DOMENICA e Adriano Parte_1
GALLO per procura in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE CONCLUSIONI: come in atti
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6/10/2022, premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio l'11.12.2015 in Roma con e che dall'unione Controparte_1
coniugale era nata la figlia (a Roma il 05/10/2016), chiedeva all'adito Persona_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale delle parti alle seguenti condizioni: “1)-
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2)- La casa coniugale, sita in Roma alla
Via dei Due Ponti n° 204/C, verrà assegnata al ricorrente con quanto in essa contenuto, il quale continuerà ad abitarci insieme alla figlia 3)- I coniugi, economicamente autonomi, Persona_1 provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
4)- La figlia considerata la Persona_1 lontananza della madre, verrà affidata in via esclusiva al padre, il quale provvederà al suo mantenimento;
5)- La madre potrà vedere la figlia, previo accordo con il padre, tutte le volte che rientrerà in Italia, secondo i tempi e le modalità che verranno stabilite da questo Ill.mo Tribunale;
6)-
I coniugi si concedono reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto.”.
Deduceva all'uopo: che la moglie si era allontanata dalla casa familiare nel 2021, avendo manifestato il desiderio di recarsi alle Mauritius suo paese di origine a far visita alla famiglia di origine, con la figlia, dopo il lungo periodo della pandemia;
che, partita con la minore,
l'aveva contattato solo sporadicamente, tanto che, per avere notizie della figlia, era stato costretto a contattare i suoceri ed il cognato;
che nel mese di settembre del 2021, improvvisamente, la resistente lo aveva informato, tramite un SMS, di essersi trasferita in
Gran Bretagna, insieme alla figlia minore e che, quanto prima, gli avrebbe comunicato il nuovo indirizzo;
che nonostante le ripetute sollecitazioni soltanto nel mese di febbraio del
2022 era riuscito a rivedere la figlia, essendosi recato a tal fine in Gran Bretagna, dove la moglie gli aveva consentito di trascorrere del tempo con la minore;
che, dopo la fine della scuola, era riuscito a riportare in Italia la figlia, la quale attualmente viveva con lui e frequentava la prima elementare;
che la bambina, quando il padre era a lavoro, trascorreva i pomeriggi con i cuginetti e la zia paterna;
che la moglie non lo aveva più informato del suo domicilio, anche se risultava ancora formalmente residente presso la ex casa familiare, nè risultava che la medesima avesse un lavoro regolare in Gran Bretagna, dove anzi, per quanto a sua conoscenza, si trovava senza permesso di soggiorno;
che egli era impiegato come corriere presso la Società DHL con uno stipendio mensile di circa 1.700,00 euro. All'udienza presidenziale del 23.11.2023, espletato senza esito il tentativo di conciliazione, stante l'assenza della resistente, irreperibile, il ricorrente dichiarava che, allorquando aveva raggiunto la moglie nel Regno Unito, avevano deciso che la bambina sarebbe rientrata con lui in Italia e di non conoscere il domicilio della resistente, la quale non vedeva la figlia da quando era rientrata con il padre in Italia, circa un anno e mezzo prima, sentiva la minore molto raramente (l'ultima volta il 2.2.2023) e non contribuiva al suo mantenimento;
quindi, il Presidente f.f. adottava la seguente ordinanza presidenziale: “dato atto che i coniugi vivono ormai separati di fatto dal 2021; rilevato che la madre, da quando il padre è ritornato in Italia con la figlia minore, non l'ha più vista, la sente molto di rado e non contribuisce in alcun modo al suo mantenimento;
rilevato che la latitanza morale e materiale della madre rende impraticabile, oltre che pregiudizievole, l'affido condiviso della minore, la quale va pertanto affidata in via esclusiva al padre
e collocata presso lo stesso con cui allo stato vive, autorizzandolo ad assumere in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per la figlia in ambito medico-sanitario e scolastico nonchè per
l'eventuale trasferimento della residenza;
rilevato che, non essendo la madre reperibile, non è possibile pianificare la frequentazione con la figlia, che potrà avvenire, come richiesto, ogni qualvolta la madre farà rientro in Italia, nei giorni ed orari concordati di volta in volta dalle parti, con pernotto solo ove la minore (che non vede la madre da circa un anno e mezzo) vi acconsenta;
rilevato che, pur in assenza di domanda del padre, considerato che i provvedimenti concernenti i minori sono sottratti al principio della domanda e che la resistente, giovane e dotata di capacità lavorativa, presumibilmente esercitata se riesce a mantenersi in un Paese straniero, dovrà provvedere al mantenimento della figlia, corrispondendo al padre, a titolo di contributo al mantenimento della bambina, un assegno omnicomprensivo di 200,00 euro mensili, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat
PQM
visto l'art.708 c.p.c., in via provvisoria ed urgente: 1) autorizza i coniugi a vivere separati;
2) affida la figlia minore in via esclusiva Persona_2 al padre collocandola presso lo stesso ed autorizzandolo ad assumere in via esclusiva Parte_1 anche le decisioni di maggiore interesse per la minore in ambito medico-sanitario e scolastico nonchè per l'eventuale trasferimento della residenza;
3) pone a carico di un assegno Controparte_1 dell'importo mensile di 200,00 euro quale contributo al mantenimento della figlia Persona_2
da corrispondersi al padre entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi
[...] annualmente sulla base degli indici ISTAT;
4) dispone che la madre possa frequentare la figlia ogni qualvolta farà rientro in Italia, nei giorni ed orari concordati di volta in volta dalle parti, con pernotto solo ove la minore vi acconsenta;
…”. Nel prosieguo, dichiarata la contumacia della resistente, in assenza di istanze istruttorie, il ricorrente precisava le conclusioni, chiedendo la conferma dei provvedimenti assunti con l'ordinanza presidenziale (perciò rinunciando alla iniziale domanda di assegnazione della ex casa familiare, ove alla data dell'udienza presidenziale non dimorava più), la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio con termine di giorni sessanta per il deposito della comparsa conclusionale.
Tanto premesso in fatto, essendo le parti di nazionalità mauriziana, va valutata preliminarmente la sussistenza della giurisdizione italiana e l'applicabilità della legge italiana.
Orbene, sussiste la giurisdizione italiana sullo status, essendo il ricorrente residente in Italia, ex art. 3 par. a), II), del Regolamento UE 1111/2019, da ritenersi applicabile - come il precedente Regolamento 2201/2003, che ha sostituito, senza modificare i criteri generali di attribuzione della competenza relativi alle questioni inerenti al divorzio e alla separazione personale dei coniugi - anche ove le azioni ivi disciplinate vengano intentate da parte o nei confronti di un cittadino extracomunitario, se sussista uno dei collegamenti con lo Stato membro previsti dal Regolamento (cfr. Corte giustizia CE, sez. III, 29.11.2007 n. 68, nel procedimento C-68/07, v. ). Quanto alla legge applicabile Parte_2 Persona_3
allo status, essa è del pari quella italiana, in ragione del criterio dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima del ricorso all'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, ex art. 8 lett. b) del Regolamento UE 1259/10, avente del pari carattere universale, espressamente sancito dal “considerando” n. 12 e dall'art. 4 laddove consentono l'applicabilità anche della legge di uno Stato membro non partecipante o di uno
Stato non membro dell'Unione Europea. A tal proposito, va rilevato che, secondo la prospettazione del ricorrente, la moglie si era recata nelle Mauritius con la figlia il 17.2.2021 solo in visita alla famiglia di origine e che egli, appreso nel settembre 2021 dell'avvenuto trasferimento nel Regno Unito della resistente con la figlia, dopo aver trascorso del tempo con quest'ultima nel febbraio 2022, avendo deciso con la moglie che la bambina sarebbe rientrata in Italia, dopo la fine della scuola era andato a prenderla, dichiarando all'udienza presidenziale del 23.11.2023 di essere ritornato con la figlia in Italia, senza la madre, rimasta nel Regno Unito, circa un anno e mezzo prima, sicchè solo da tale momento, perciò entro l'anno dal deposito del ricorso, può ritenersi cristallizzata la disgregazione del nucleo familiare e definitivamente cessata la convivenza matrimoniale.
E' italiana anche la giurisdizione in punto di regolamentazione della responsabilità genitoriale sulla figlia minore, ex art. 7 del Regolamento UE 1111/2019, essendo la minore abitualmente residente in Italia, così come è italiana la legge applicabile, in quanto legge del Paese di residenza abituale del minore, ex artt. 5 e 15 della Convenzione dell'Aja del 1996.
Del pari sussiste la giurisdizione italiana anche in merito all'obbligo di mantenimento dei genitori nei confronti della figlia, essendo l'Italia il luogo di residenza del creditore ed essendo il giudice italiano competente per l'azione relativa alla responsabilità genitoriale, rispetto a cui l'azione alimentare è in rapporto di accessorietà, ex art. 3 lettere b), d) del regolamento CE n. 4 del 2009. E' infine italiana la legge applicabile alla domanda alimentare, ex art. 15 del Regolamento UE 4/2009 e artt.
3-4 del Protocollo dell'Aja del 2007 ivi richiamato, essendo l'Italia il Paese di residenza abituale del creditore.
Tanto premesso, l'esito negativo del tentativo di conciliazione, il tempo decorso dalla separazione di fatto, il disinteresse manifestato dalla resistente anche nei confronti della figlia, convincono il Tribunale della intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Deve pertanto essere pronunciata la separazione dei coniugi.
Come richiesto dal ricorrente, non essendo state dedotte sopravvenienze (in comparsa conclusionale il ricorrente ha ribadito che la madre continua a non contribuire al mantenimento della figlia, limitandosi a sentirla telefonicamente circa una volta a settimana e che la minore, accudita dal padre con l'aiuto di sua sorella, è ben inserita nel contesto scolastico, sociale e familiare), vanno confermati i provvedimenti presidenziali provvisori, per i motivi tutti esplicitati nell'ordinanza sopra riportata, a cui integralmente si rimanda, con decorrenza dal deposito del ricorso del contributo materno (onnicomprensivo, in quanto l'irreperibilità dell'obbligata non consente di contattarla di volta in volta per le spese straordinarie necessarie per la figlia).
Stante la sostanziale non opposizione della resistente, va dichiarata l'irripetibilità delle spese del giudizio.
PQM
definitivamente decidendo pronuncia la separazione personale dei coniugi e Pt_1 Controparte_1 coniugati in Roma l'11.12.2015;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (anno 2015, parte 1, serie 03, atto n. 01019)
affida la figlia minore in via esclusiva al padre, con collocamento presso lo stesso, autorizzandolo ad assumere in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per la minore in ambito medico-sanitario e scolastico nonchè per l'eventuale trasferimento della residenza;
dispone che la madre potrà frequentare la figlia ogni qualvolta farà rientro in Italia, nei giorni ed orari concordati di volta in volta dalle parti, con pernotto solo ove la minore vi acconsenta;
dispone che la madre, a decorrere dal deposito del ricorso, corrisponda al padre, entro il 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, un assegno mensile onnicomprensivo pari a 200 euro, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat;
dichiara la irripetibilità delle spese del giudizio.
Roma, 20.12.2024
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi