Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 10/06/2025, n. 2103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2103 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 02103/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00585/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 585 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati -OMISSIS-, -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 4424/2023 del 20/12/2023 del Tribunale di Milano Sez. Lavoro e alla sentenza del T.A.R. Milano n. 2836/2024 del 22/10/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza n. 4424/2023 del 20/12/2023 il Tribunale di Milano Sez. Lavoro condannava il Ministero convenuto, in favore del Sig. -OMISSIS-, al beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la “carta elettronica” ex art. 1, co. 121, l.n. 1077/2015, oltre al rimborso delle spese, liquidate in € 21,50 per spese, € 515,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, da distrarsi in favore degli odierni ricorrenti.
Con la sentenza n. 2836/2024 del 22.10.2024, il TAR Milano dava ottemperanza alla predetta sentenza n. 4424/cit., condannando altresì il Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidandole in euro 1000,00 (mille), oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali di legge, da distrarsi in favore dei difensori del ricorrente dichiaratisi antistatari, ed odierni ricorrenti
Le sentenze venivano notificata a mezzo PEC al Ministero dell'Istruzione, che riceveva la notificazione in data 9.1.24, quanto alla n. 4424/2023, e in data 22.10.2024, quanto alla n. 2836/2024, e che decorreva pertanto il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 comma I D. L. 669/96 senza che intervenisse alcun adempimento in relazione alla sentenza citata.
Parte ricorrente agisce per l’ottemperanza delle sentenze indicate, chiedendo che si ordini al Ministero dell'Istruzione e del Merito di ottemperare, con contestuale nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento dell'Amministrazione resistente e in ogni caso con vittoria di compensi e spese del presente giudizio da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Alla camera di consiglio del 15.5.25 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
In via preliminare, il Collegio dà atto che nel caso dell'azione di ottemperanza proposta per l'attuazione di sentenze passate in giudicato e di altri provvedimenti ad essi equiparati del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., vertendosi in materia di diritti soggettivi, è da ritenersi consentito il cumulo di ricorsi, purché soggettivamente connessi, cioè purché rivolti dal medesimo ricorrente nei confronti della medesima amministrazione intimata (T.A.R. Campania Napoli, Sez. VIII, 13.6.2024, n. 3747), come ha luogo nel caso di specie in cui, come detto, i ricorrenti agiscono per il solo pagamento delle spese legali liquidate in due sentenze, relative alla medesima vicenda.
Il ricorso è fondato.
Il Tribunale osserva come, rispetto al titolo della cui ottemperanza si tratta – passato in giudicato e notificato ritualmente - sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. La documentazione versata in atti e le dichiarazioni rese dalla parte ricorrente palesano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti neppure parziali.
L’amministrazione resistente, costituita in giudizio con memoria di stile, non ha formulato alcuna deduzione sul punto, né fornito indicazioni in ordine all’andamento della procedura.
Il credito, quindi, non è contestato nell’an e nel quantum dalla parte resistente.
Il ricorso è dunque fondato, sicché deve essere dichiarata l’inottemperanza del Ministero intimato, che non ha effettuato i pagamenti cui si riferiscono i titoli indicati in epigrafe.
Ne deriva che al Ministero resistente deve essere assegnato il termine di 120 giorni, dalla pubblicazione della presente sentenza, per effettuare integralmente i pagamenti dovuti.
In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, precisando che si tratta di adempimento connesso ai suoi doveri istituzionali, il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Una volta espletate tutte le operazioni, il Commissario ad acta invierà a questa Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
Il compenso per il commissario ad acta, da porsi a carico dell’amministrazione inadempiente, verrà determinato e liquidato successivamente ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori del ricorrente dichiaratosi antistatari.
Non può essere invece accolta la domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma di denaro ai sensi dell’art. 114 comma 4 lett. e) c.p.a. per l’ulteriore ritardo nell’esecuzione del giudicato. La disposizione esclude l’uso delle astreintes laddove ciò risulti “manifestamente iniquo”, ovvero sussistano “altre ragioni ostative”, esimenti queste da valutarsi in concreto, come chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, in relazione alle peculiari condizioni del debitore pubblico e all’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive” (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. 25 giugno 2014 n. 15).
Il Collegio ritiene che, nel caso di specie, assumano rilievo al fine di negare tale sanzione, oltre alle specifiche difficoltà nell’adempimento collegate all’esistenza di vincoli normativi e di bilancio e, in generale, allo stato della finanza pubblica, l’esiguità del debito tale da far apparire l’invocata penalità di mora eccessivamente afflittiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1) accoglie il ricorso e per l’effetto accerta l’inottemperanza alla sentenza di condanna indicata in epigrafe e ordina al Ministero resistente di provvedere al pagamento nel rispetto del termine indicato in motivazione;
2) per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, il quale provvederà nei modi e nei tempi indicati in motivazione;
3) respinge la domanda di condanna del Ministero al pagamento di un’ulteriore somma di denaro ai sensi dell’art. 114 comma 4 lett. e) c.p.a
4) condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese di lite, liquidandole in euro 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
Mauro Gatti, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mauro Gatti | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.