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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 05/06/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
Luciano GUAGLIONE Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “contratti bancari” iscritta nel Ruolo generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 1361 dell'anno 2019
T R A
in persona del legale rappresentante pro tempore, assista e difesa Parte_1 dall'avv. Tommaso Savito, in virtù di procura in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliati in Bari al Corso Vittorio Emanuele n. 124 (c/o avv. Gaetano Basile); nonché al domicilio digitale Email_1
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 quale mandataria di in A.S., in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Fabrizio Panza ed elettivamente domiciliata in n Bari alla Strada Palazzo Dell'Intendenza, 45, presso il suo studio, nonché al domicilio digitale
Email_2
APPELLATA
N O N C H E'
(già , in Controparte_3 Controparte_4 persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria di
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_5 nella qualità di cessionaria di assistita e difesa, giusta Controparte_2
1 procura in atti, dall'avv. Fabrizio Panza ed elettivamente domiciliata in Bari, alla strada Palazzo Dell'Intendenza, 45, presso il suo studio;
APPELLATA – INTERVENTRICE ex art. 111 c.p.c.
All'udienza collegiale tenutasi il 31 gennaio 2025 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ragioni della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la ha agito dinanzi al Parte_1
Tribunale di Bari per far valere la nullità parziale del conto corrente ordinario n. 2701003396/8 acceso con l' Controparte_6
relativamente alle clausole regolanti la capitalizzazione
[...] trimestrale, le commissioni di massimo scoperto, nonché all'applicazione di interessi passivi ultralegali non pattuiti per iscritto, onde ottenere l'accertamento del saldo di conto corrente con esclusione degli addebiti illegittimamente operati dalla convenuta e alla condanna di quest'ultima alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Nel costituirsi in giudizio la La Controparte_2 Controparte_7
p.a., ha contestato in toto l'avversa domanda, eccependo, in via preliminare,
[...] la prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c., e, nel merito, l'assoluta infondatezza delle avverse pretese alla luce dell'inveterata prassi di legittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, e concludendo per il rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
La causa veniva istruita mediante CTU contabile e decisa con la sentenza n. 907/2019 del 24 febbraio 2019, con la quale il Tribunale di Bari, disattesa l'eccezione di prescrizione della banca convenuta e sulla scorta delle risultanze della ctu, accoglieva la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarata la nullità parziale del contratto di conto corrente concluso tra la società attrice e la convenuta relativamente alle clausole regolanti la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e la commissione di massimo scoperto, accertava il saldo a debito dell'attrice pari a €. 65.563,50 alla data del 30 settembre 2009, rigettando ogni altra domanda e compensando integralmente tra le parti le spese di giudizio, ivi comprese quelle della ctu.
Avverso tale sentenza, ha proposto appello, con atto di citazione ritualmente notificato, la in persona del l.r.p.t., chiedendo, per i motivi di seguito Parte_1 indicati ed in riforma dell'impugnata decisione, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
2 “- In riforma parziale della sentenza, dichiarata la nullità della pattuizione degli interessi ultra-legali e l'illegittimità comunque delle variazioni di tali interessi in corso di rapporto;
mantenendo l'annullamento della capitalizzazione trimestrale degli interessi e delle csm;
nonché l'annullamento in toto degli interessi, in caso di riscontrato superamento del tasso soglia antiusura, determinare il saldo del conto corrente n.27 01003396/8 alla data del 30 Settembre 2009, condannando l'appellata al pagamento in favore dell'appellante della somma che risulterà a suo credito, oltre interessi convenzionali dal 30 Settembre 2009 al soddisfo;
2) Condannare la convenuta al pagamento delle spese e dei compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre RSG, Iva e Cap come per Legge, da distrarsi in favore del sottoscritto Avvocato, anche in ulteriore riforma parziale del relativo capo della sentenza impugnata, con cui sono state compensate le spese del giudizio di I Grado, ponendo le spese di CTU, sia di I Grado, che del presente grado di giudizio, a carico dell'appellata.
Si è costituita in giudizio la quale mandataria di Controparte_1 [...]
eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità ed infondatezza Controparte_2 dell'avversa impugnazione e formulando le seguenti conclusioni :
“1. In via preliminare rigettare l'appello proposto per inammissibilità della domanda trattandosi di azione di ripetizione in presenza di conto corrente tuttora aperto;
2. In via principale ed in accoglimento delle difese svolte ai punti 1-6 del presente atto rigettare l'appello proposto con conferma della decisione di primo grado impugnata;
3. In accoglimento dei motivi di diritto formulati sub 7 e comunque già formulati in primo grado dichiarare prescritto il diritto dell'attore odierno appellante alla ripetizione di somme aventi natura solutoria annotate in conto nel decennio anteriore alla domanda;
4. La difesa della appellata si oppone all'ammissione di qualunque ulteriore indagine istruttoria avente natura esplorativa stante la completezza della consulenza tecnico di ufficio originaria ed integrativa, e nel merito chiedendo il rigetto dell'appello nonché il rigetto delle avverse istanze istruttorie, con vittoria di spese”.
Riservata una prima volta per la decisione, la causa, con ordinanza del 17 – 21 marzo 2023, è stata rimessa sul ruolo, in quanto la Corte ha ritenuto necessario un approfondimento istruttorio, finalizzato ad ottenere dal ctu, già nominato in primo grado che “previa puntuale esplicazione del percorso motivazionale che aveva condotto alle conclusioni della consulenza depositata in primo grado (2^ integrazione), a) determini il saldo del conto corrente di cui è causa, alla data del 30 settembre 2009, avuto riguardo : 1) alla sola eliminazione della capitalizzazione degli interessi, della CMS e della capitalizzazione della stessa;
2) agli interessi ultra-legali previsti per iscritto nel contratto originario, ovvero previsti per iscritto per successive variazioni, con le modalità previste dalla legge, ovvero degli interessi effettivamente applicati al rapporto, laddove di misura inferiore a quanto pattuito per iscritto nel contratto originario o in esecuzione legittima di ius variandi”; e ciò per la semplice ragione che “né il consulente d'ufficio, né il primo giudice spiega(va)no in modo chiaro ed esauriente il percorso argomentativo con il quale si giunge a determinare un saldo a debito del correntista molto superiore a quello contabile (derivante, quindi, dall'applicazione degli interessi ultra-legali come determinati dalla banca, oltre alla
3 capitalizzazione trimestrale degli interessi, la CMS e la capitalizzazione della stessa), nonostante l'eliminazione delle voci illegittime e pure mantenendo fermi gli interessi ultra-legali applicati di fatto dalla banca, laddove a parità degli altri parametri, sarebbe stato lecito attendersi una riduzione del saldo negativo e non un incremento”.
Depositata la relazione integrativa, all'udienza del 31 gennaio 2025 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Innanzitutto, con riferimento all'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., va ricordato che secondo ormai consolidata giurisprudenza di legittimità “Gli articoli 342 e 434 Cpc , nel testo formulato dal decreto legge n. 83 del 2012 , convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012 , vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Civ., sez. II, 17 maggio 2024, n. 13784).
Ebbene, nel caso di specie, dalla lettura dell'atto di appello emerge - se pur in virtù di uno sforzo interpretativo di argomentazioni spesso involute - quali parti della sentenza di prime cure siano state censurate e sotto quale profilo, tanto che l'appellato ha potuto controdedurre specificamente sul merito delle questioni affrontate, di modo che l'eccezione di inammissibilità va rigettata con riferimento all'impugnazione nel suo complesso, salvo quanto si dirà più avanti.
Passando al merito, con unico sostanziale motivo di appello – articolato in più punti -, si lamenta l'erroneità delle conclusioni del consulente in primo grado e l'altrettanto erronea valutazione del Tribunale che aveva ritenuto di adeguarvisi senza considerare che il saldo determinato a credito della banca e a debito della correntista era addirittura pari a più del doppio di quello indicato negli estratti e nella consulenza della banca, e ciò nonostante il conto fosse stato depurato da interessi e voci di costo illegittime.
In particolare, l'appellante ribadisce l'erroneità ed illegittimità dei tassi di interesse e degli altri costi applicati, siccome non riconducibili a contratti scritti ovvero in violazione della legge, insistendo per una nuova valutazione tecnica.
Sul punto la Corte, verificata l'incongruenza dei risultati cui era giunto il ctu, perché recanti un saldo a debito della correntista superiore a quello richiesto dalla stessa banca, nonostante l'espunzione delle voci illegittime, ha disposto un supplemento di ctu, affinchè lo stesso esperto nominato in primo grado, spiegasse
4 il percorso argomentativo adottato in primo grado e perché offrisse nuovi e congrui ricalcoli.
A conclusione dell'incarico, il ctu dott. è giunto a determinare Persona_1 il saldo del conto corrente in questione alla data del 30 settembre 2009 - tenuto conto che il rapporto era stato rielaborato sulla base dei criteri indicati nel quesito (ovvero nessuna capitalizzazione degli interessi;
applicazione dei tassi pattuiti nei contratti con variazioni solo a favore della correntista ed eliminazione delle c.m.s.
– nel senso di un credito della società correntista di € 5.770,63 a CP_8 fronte dell'originario saldo del rapporto pari a €. 31.284,81 a debito della correntista.
A tal proposito, non solo l'appellante ha chiesto che la sentenza di primo grado venisse riformata secondo le indicazioni del ctu, che condivideva, ma anche la banca appellata non ha sostanzialmente contestato i conteggi del ctu dei quali ha verificato la correttezza, appuntando le proprie osservazioni e riserve sulla eccezione di prescrizione, di cui si dirà oltre.
In particolare, oltre al fatto che l'appellata non ha formulato specifiche osservazioni alla ctu, che si è avvalsa della documentazione legittimamente acquisita al fascicolo sin dal primo grado e del tutto completa a copertura dell'intero rapporto, ma, in sede di comparsa conclusionale ha affermato che “i risultati della C.T.U. depongono per un modestissimo credito della correntista che tuttavia non tiene conto della eliminazione delle rimesse aventi natura solutoria come quantificati dal C.T.U. come da eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla cedente in primo grado. Il risultato della CTU integrativa chiude con € 5770,63 a credito del correntista risultato da cui vanno eliminate le competenze irripetibili ammontanti ad € 897,15”.
In altri termini, la banca appellata non ha contestato i criteri di ricalcolo e, conseguentemente l'accertamento della illegittimità degli interessi e delle altre voci di costo che è alla base del ricalcolo medesimo.
Segue che, in riforma della sentenza di primo grado, deve essere accertato il saldo di conto corrente al 30 settembre 2009 nella misura di €. 5.770,63 a credito della società correntista.
Quanto alla domanda di ripetizione di indebito, riproposta in appello, va detto che il Tribunale non si era espressamente pronunciato avendo il ctu individuato, in primo grado, un saldo a debito della società correntista, di modo che la riproposizione della medesima domanda in appello sarebbe astrattamente ammissibile ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
Gli è però, che, come correttamente rilevato dall'appellata e come da giurisprudenza consolidata “in tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, il correntista può esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. anche in costanza di rapporto (c.d. conto aperto), se avente ad oggetto versamenti di natura solutoria, ma in tal caso ha diritto unicamente al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle 5 annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca;
infatti solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all' art. 1823, comma 1, c.c. , l'azione di indebito può determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate.” (tra le più recenti, Cass. Civ., sez. I, 16 maggio 2024, n. 13586).
Poiché è circostanza di fatto pacifica tra le parti che al momento della introduzione del giudizio in primo grado – oltre che dell'appello – il conto corrente in questione era aperto, tanto che la domanda di accertamento è stata cristallizzata alla data del 30 settembre 2009, l'unica pronuncia consentita a questa Corte è appunto quella di determinazione del saldo alla data suddetta, senza alcuna disposizione di ordine restitutorio.
Quanto all'eccezione di prescrizione, sollevata dalla banca sin dal primo grado – nel senso, peraltro, della prescrizione quinquennale e non decennale -, va evidenziato come il Tribunale l'avesse espressamente disattesa, dichiarandola ta inammissibile, in quanto generica, aderendo ad una giurisprudenza prevalente all'epoca della decisione (ma superata in seguito), che imponeva alla banca che eccepisse la prescrizione la espressa indicazione delle rimesse prescritte.
La pronuncia espressa sul punto, imponeva, quindi la proposizione di apposito appello incidentale, non essendo sufficiente la mera riproposizione della questione ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
Non si rinviene nelle conclusioni della banca l'espressa richiesta di riforma della sentenza sul punto, né viene enunciata nell'intestazione della comparsa di costituzione la proposizione di appello incidentale.
Laddove, poi, si voglia ritenere che vi sia una sorta di appello incidentale implicito, contenuto ed evincibile dal corpo della comparsa di costituzione e non espressamente riproposto nelle conclusioni, in ogni caso, lo stesso sarebbe inammissibile in quanto tardivo, non essendosi l'appellata costituita tempestivamente dinanzi alla Corte.
Ciò comporta la superfluità di ulteriori revisioni degli accertamenti contabili da parte del ctu.
Quanto alle spese del giudizio, va considerato che la domanda di accertamento del saldo di conto corrente è stata accolta, con azzeramento del debito e riconoscimento di una somma a credito dell'attrice, odierna appellante, mentre l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca è stata rigettata in primo grado ed è passata in cosa giudicata per mancata impugnazione;
non va trascurato, inoltre, il mancato accoglimento della autonoma domanda di ripetizione di indebito, sicché tenuto conto che, secondo il più recente ma consolidato orientamento della Suprema Corte
“l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne 6 soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, c.p.c.., sussistono, a parere della Corte, i presupposti per una compensazione parziale delle spese legali e di ctu, nella misura di 1/3, mentre, in considerazione dell'esito complessivo del giudizio1, i restanti 2/3 vanno posti a carico delle appellate, in solido tra loro – quanto al secondo grado –, con liquidazione rimessa al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione ritualmente notificato dalla Parte_1
in persona del l.r.p.t., avverso la sentenza n. 907/2019 del 24 febbraio 2019,
[...] del Tribunale di Bari: accolto l'appello per quanto di ragione, in riforma dell'impugnata sentenza,
a) Accoglie per quanto di ragione la domanda di accertamento del credito e, per l'effetto, accerta il saldo alla data del 30 settembre 2009 del conto corrente n. 2701003396/8, acceso con l'Agenzia di della CP_6 [...]
nella somma di €. 5.770,63 a credito della Controparte_6 società correntista;
b) Compensa nella misura di 1/3 le spese processuali del doppio grado di giudizio, ponendo i restanti 2/3 a carico delle appellate, in solido tra loro, con riferimento al solo grado d'appello, ed a carico della sola Controparte_2
con riferimento al primo grado, spese che si quantificano per l'intero,
[...] quanto al primo grado, in €. 7.616,00, per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge e, quanto al grado d'appello, in €. 9.991,00, per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge;
nella stessa proporzione vanno poste a carico delle parti le spese di ctu in primo e secondo grado. Così decisa il 4 giugno 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
Alberto Binetti Filippo Labellarte
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. Cass. Civ., sez. VI , 3 febbraio 2023, n. 3308
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
Luciano GUAGLIONE Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “contratti bancari” iscritta nel Ruolo generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 1361 dell'anno 2019
T R A
in persona del legale rappresentante pro tempore, assista e difesa Parte_1 dall'avv. Tommaso Savito, in virtù di procura in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliati in Bari al Corso Vittorio Emanuele n. 124 (c/o avv. Gaetano Basile); nonché al domicilio digitale Email_1
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 quale mandataria di in A.S., in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Fabrizio Panza ed elettivamente domiciliata in n Bari alla Strada Palazzo Dell'Intendenza, 45, presso il suo studio, nonché al domicilio digitale
Email_2
APPELLATA
N O N C H E'
(già , in Controparte_3 Controparte_4 persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria di
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_5 nella qualità di cessionaria di assistita e difesa, giusta Controparte_2
1 procura in atti, dall'avv. Fabrizio Panza ed elettivamente domiciliata in Bari, alla strada Palazzo Dell'Intendenza, 45, presso il suo studio;
APPELLATA – INTERVENTRICE ex art. 111 c.p.c.
All'udienza collegiale tenutasi il 31 gennaio 2025 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ragioni della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la ha agito dinanzi al Parte_1
Tribunale di Bari per far valere la nullità parziale del conto corrente ordinario n. 2701003396/8 acceso con l' Controparte_6
relativamente alle clausole regolanti la capitalizzazione
[...] trimestrale, le commissioni di massimo scoperto, nonché all'applicazione di interessi passivi ultralegali non pattuiti per iscritto, onde ottenere l'accertamento del saldo di conto corrente con esclusione degli addebiti illegittimamente operati dalla convenuta e alla condanna di quest'ultima alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Nel costituirsi in giudizio la La Controparte_2 Controparte_7
p.a., ha contestato in toto l'avversa domanda, eccependo, in via preliminare,
[...] la prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c., e, nel merito, l'assoluta infondatezza delle avverse pretese alla luce dell'inveterata prassi di legittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, e concludendo per il rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
La causa veniva istruita mediante CTU contabile e decisa con la sentenza n. 907/2019 del 24 febbraio 2019, con la quale il Tribunale di Bari, disattesa l'eccezione di prescrizione della banca convenuta e sulla scorta delle risultanze della ctu, accoglieva la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarata la nullità parziale del contratto di conto corrente concluso tra la società attrice e la convenuta relativamente alle clausole regolanti la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e la commissione di massimo scoperto, accertava il saldo a debito dell'attrice pari a €. 65.563,50 alla data del 30 settembre 2009, rigettando ogni altra domanda e compensando integralmente tra le parti le spese di giudizio, ivi comprese quelle della ctu.
Avverso tale sentenza, ha proposto appello, con atto di citazione ritualmente notificato, la in persona del l.r.p.t., chiedendo, per i motivi di seguito Parte_1 indicati ed in riforma dell'impugnata decisione, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
2 “- In riforma parziale della sentenza, dichiarata la nullità della pattuizione degli interessi ultra-legali e l'illegittimità comunque delle variazioni di tali interessi in corso di rapporto;
mantenendo l'annullamento della capitalizzazione trimestrale degli interessi e delle csm;
nonché l'annullamento in toto degli interessi, in caso di riscontrato superamento del tasso soglia antiusura, determinare il saldo del conto corrente n.27 01003396/8 alla data del 30 Settembre 2009, condannando l'appellata al pagamento in favore dell'appellante della somma che risulterà a suo credito, oltre interessi convenzionali dal 30 Settembre 2009 al soddisfo;
2) Condannare la convenuta al pagamento delle spese e dei compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre RSG, Iva e Cap come per Legge, da distrarsi in favore del sottoscritto Avvocato, anche in ulteriore riforma parziale del relativo capo della sentenza impugnata, con cui sono state compensate le spese del giudizio di I Grado, ponendo le spese di CTU, sia di I Grado, che del presente grado di giudizio, a carico dell'appellata.
Si è costituita in giudizio la quale mandataria di Controparte_1 [...]
eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità ed infondatezza Controparte_2 dell'avversa impugnazione e formulando le seguenti conclusioni :
“1. In via preliminare rigettare l'appello proposto per inammissibilità della domanda trattandosi di azione di ripetizione in presenza di conto corrente tuttora aperto;
2. In via principale ed in accoglimento delle difese svolte ai punti 1-6 del presente atto rigettare l'appello proposto con conferma della decisione di primo grado impugnata;
3. In accoglimento dei motivi di diritto formulati sub 7 e comunque già formulati in primo grado dichiarare prescritto il diritto dell'attore odierno appellante alla ripetizione di somme aventi natura solutoria annotate in conto nel decennio anteriore alla domanda;
4. La difesa della appellata si oppone all'ammissione di qualunque ulteriore indagine istruttoria avente natura esplorativa stante la completezza della consulenza tecnico di ufficio originaria ed integrativa, e nel merito chiedendo il rigetto dell'appello nonché il rigetto delle avverse istanze istruttorie, con vittoria di spese”.
Riservata una prima volta per la decisione, la causa, con ordinanza del 17 – 21 marzo 2023, è stata rimessa sul ruolo, in quanto la Corte ha ritenuto necessario un approfondimento istruttorio, finalizzato ad ottenere dal ctu, già nominato in primo grado che “previa puntuale esplicazione del percorso motivazionale che aveva condotto alle conclusioni della consulenza depositata in primo grado (2^ integrazione), a) determini il saldo del conto corrente di cui è causa, alla data del 30 settembre 2009, avuto riguardo : 1) alla sola eliminazione della capitalizzazione degli interessi, della CMS e della capitalizzazione della stessa;
2) agli interessi ultra-legali previsti per iscritto nel contratto originario, ovvero previsti per iscritto per successive variazioni, con le modalità previste dalla legge, ovvero degli interessi effettivamente applicati al rapporto, laddove di misura inferiore a quanto pattuito per iscritto nel contratto originario o in esecuzione legittima di ius variandi”; e ciò per la semplice ragione che “né il consulente d'ufficio, né il primo giudice spiega(va)no in modo chiaro ed esauriente il percorso argomentativo con il quale si giunge a determinare un saldo a debito del correntista molto superiore a quello contabile (derivante, quindi, dall'applicazione degli interessi ultra-legali come determinati dalla banca, oltre alla
3 capitalizzazione trimestrale degli interessi, la CMS e la capitalizzazione della stessa), nonostante l'eliminazione delle voci illegittime e pure mantenendo fermi gli interessi ultra-legali applicati di fatto dalla banca, laddove a parità degli altri parametri, sarebbe stato lecito attendersi una riduzione del saldo negativo e non un incremento”.
Depositata la relazione integrativa, all'udienza del 31 gennaio 2025 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Innanzitutto, con riferimento all'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., va ricordato che secondo ormai consolidata giurisprudenza di legittimità “Gli articoli 342 e 434 Cpc , nel testo formulato dal decreto legge n. 83 del 2012 , convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012 , vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Civ., sez. II, 17 maggio 2024, n. 13784).
Ebbene, nel caso di specie, dalla lettura dell'atto di appello emerge - se pur in virtù di uno sforzo interpretativo di argomentazioni spesso involute - quali parti della sentenza di prime cure siano state censurate e sotto quale profilo, tanto che l'appellato ha potuto controdedurre specificamente sul merito delle questioni affrontate, di modo che l'eccezione di inammissibilità va rigettata con riferimento all'impugnazione nel suo complesso, salvo quanto si dirà più avanti.
Passando al merito, con unico sostanziale motivo di appello – articolato in più punti -, si lamenta l'erroneità delle conclusioni del consulente in primo grado e l'altrettanto erronea valutazione del Tribunale che aveva ritenuto di adeguarvisi senza considerare che il saldo determinato a credito della banca e a debito della correntista era addirittura pari a più del doppio di quello indicato negli estratti e nella consulenza della banca, e ciò nonostante il conto fosse stato depurato da interessi e voci di costo illegittime.
In particolare, l'appellante ribadisce l'erroneità ed illegittimità dei tassi di interesse e degli altri costi applicati, siccome non riconducibili a contratti scritti ovvero in violazione della legge, insistendo per una nuova valutazione tecnica.
Sul punto la Corte, verificata l'incongruenza dei risultati cui era giunto il ctu, perché recanti un saldo a debito della correntista superiore a quello richiesto dalla stessa banca, nonostante l'espunzione delle voci illegittime, ha disposto un supplemento di ctu, affinchè lo stesso esperto nominato in primo grado, spiegasse
4 il percorso argomentativo adottato in primo grado e perché offrisse nuovi e congrui ricalcoli.
A conclusione dell'incarico, il ctu dott. è giunto a determinare Persona_1 il saldo del conto corrente in questione alla data del 30 settembre 2009 - tenuto conto che il rapporto era stato rielaborato sulla base dei criteri indicati nel quesito (ovvero nessuna capitalizzazione degli interessi;
applicazione dei tassi pattuiti nei contratti con variazioni solo a favore della correntista ed eliminazione delle c.m.s.
– nel senso di un credito della società correntista di € 5.770,63 a CP_8 fronte dell'originario saldo del rapporto pari a €. 31.284,81 a debito della correntista.
A tal proposito, non solo l'appellante ha chiesto che la sentenza di primo grado venisse riformata secondo le indicazioni del ctu, che condivideva, ma anche la banca appellata non ha sostanzialmente contestato i conteggi del ctu dei quali ha verificato la correttezza, appuntando le proprie osservazioni e riserve sulla eccezione di prescrizione, di cui si dirà oltre.
In particolare, oltre al fatto che l'appellata non ha formulato specifiche osservazioni alla ctu, che si è avvalsa della documentazione legittimamente acquisita al fascicolo sin dal primo grado e del tutto completa a copertura dell'intero rapporto, ma, in sede di comparsa conclusionale ha affermato che “i risultati della C.T.U. depongono per un modestissimo credito della correntista che tuttavia non tiene conto della eliminazione delle rimesse aventi natura solutoria come quantificati dal C.T.U. come da eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla cedente in primo grado. Il risultato della CTU integrativa chiude con € 5770,63 a credito del correntista risultato da cui vanno eliminate le competenze irripetibili ammontanti ad € 897,15”.
In altri termini, la banca appellata non ha contestato i criteri di ricalcolo e, conseguentemente l'accertamento della illegittimità degli interessi e delle altre voci di costo che è alla base del ricalcolo medesimo.
Segue che, in riforma della sentenza di primo grado, deve essere accertato il saldo di conto corrente al 30 settembre 2009 nella misura di €. 5.770,63 a credito della società correntista.
Quanto alla domanda di ripetizione di indebito, riproposta in appello, va detto che il Tribunale non si era espressamente pronunciato avendo il ctu individuato, in primo grado, un saldo a debito della società correntista, di modo che la riproposizione della medesima domanda in appello sarebbe astrattamente ammissibile ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
Gli è però, che, come correttamente rilevato dall'appellata e come da giurisprudenza consolidata “in tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, il correntista può esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. anche in costanza di rapporto (c.d. conto aperto), se avente ad oggetto versamenti di natura solutoria, ma in tal caso ha diritto unicamente al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle 5 annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca;
infatti solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all' art. 1823, comma 1, c.c. , l'azione di indebito può determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate.” (tra le più recenti, Cass. Civ., sez. I, 16 maggio 2024, n. 13586).
Poiché è circostanza di fatto pacifica tra le parti che al momento della introduzione del giudizio in primo grado – oltre che dell'appello – il conto corrente in questione era aperto, tanto che la domanda di accertamento è stata cristallizzata alla data del 30 settembre 2009, l'unica pronuncia consentita a questa Corte è appunto quella di determinazione del saldo alla data suddetta, senza alcuna disposizione di ordine restitutorio.
Quanto all'eccezione di prescrizione, sollevata dalla banca sin dal primo grado – nel senso, peraltro, della prescrizione quinquennale e non decennale -, va evidenziato come il Tribunale l'avesse espressamente disattesa, dichiarandola ta inammissibile, in quanto generica, aderendo ad una giurisprudenza prevalente all'epoca della decisione (ma superata in seguito), che imponeva alla banca che eccepisse la prescrizione la espressa indicazione delle rimesse prescritte.
La pronuncia espressa sul punto, imponeva, quindi la proposizione di apposito appello incidentale, non essendo sufficiente la mera riproposizione della questione ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
Non si rinviene nelle conclusioni della banca l'espressa richiesta di riforma della sentenza sul punto, né viene enunciata nell'intestazione della comparsa di costituzione la proposizione di appello incidentale.
Laddove, poi, si voglia ritenere che vi sia una sorta di appello incidentale implicito, contenuto ed evincibile dal corpo della comparsa di costituzione e non espressamente riproposto nelle conclusioni, in ogni caso, lo stesso sarebbe inammissibile in quanto tardivo, non essendosi l'appellata costituita tempestivamente dinanzi alla Corte.
Ciò comporta la superfluità di ulteriori revisioni degli accertamenti contabili da parte del ctu.
Quanto alle spese del giudizio, va considerato che la domanda di accertamento del saldo di conto corrente è stata accolta, con azzeramento del debito e riconoscimento di una somma a credito dell'attrice, odierna appellante, mentre l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca è stata rigettata in primo grado ed è passata in cosa giudicata per mancata impugnazione;
non va trascurato, inoltre, il mancato accoglimento della autonoma domanda di ripetizione di indebito, sicché tenuto conto che, secondo il più recente ma consolidato orientamento della Suprema Corte
“l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne 6 soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, c.p.c.., sussistono, a parere della Corte, i presupposti per una compensazione parziale delle spese legali e di ctu, nella misura di 1/3, mentre, in considerazione dell'esito complessivo del giudizio1, i restanti 2/3 vanno posti a carico delle appellate, in solido tra loro – quanto al secondo grado –, con liquidazione rimessa al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione ritualmente notificato dalla Parte_1
in persona del l.r.p.t., avverso la sentenza n. 907/2019 del 24 febbraio 2019,
[...] del Tribunale di Bari: accolto l'appello per quanto di ragione, in riforma dell'impugnata sentenza,
a) Accoglie per quanto di ragione la domanda di accertamento del credito e, per l'effetto, accerta il saldo alla data del 30 settembre 2009 del conto corrente n. 2701003396/8, acceso con l'Agenzia di della CP_6 [...]
nella somma di €. 5.770,63 a credito della Controparte_6 società correntista;
b) Compensa nella misura di 1/3 le spese processuali del doppio grado di giudizio, ponendo i restanti 2/3 a carico delle appellate, in solido tra loro, con riferimento al solo grado d'appello, ed a carico della sola Controparte_2
con riferimento al primo grado, spese che si quantificano per l'intero,
[...] quanto al primo grado, in €. 7.616,00, per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge e, quanto al grado d'appello, in €. 9.991,00, per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge;
nella stessa proporzione vanno poste a carico delle parti le spese di ctu in primo e secondo grado. Così decisa il 4 giugno 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
Alberto Binetti Filippo Labellarte
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. Cass. Civ., sez. VI , 3 febbraio 2023, n. 3308
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