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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/03/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, I unità, composta dai magistrati:
dott. Mariavittoria Papa Presidente dott. Giovanna Guarino Consigliere dott. Chiara Di Benedetto Consigliere relatore ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del lavoro all'udienza del 19.2.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1354/23 R.G. Sezione Lavoro, vertente
TRA
nato a [...] il [...] (CF: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Guido Lombardo (c.f. ), Antonio C.F._2
Lombardo (C.F.: ) e Giandomenico Lombardo (C.F.: C.F._3
con i quali elettivamente domicilia in Caserta alla via F. Renella, n. 32 C.F._4
APPELLANTE
E
(già , in Controparte_1 Controparte_2 persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaele De Luca Tamajo (C.F.:
), (C.F.: ) e C.F._5 Parte_2 C.F._6 Parte_3
(C.F.: ed elettivamente domiciliata in Napoli al Viale Antonio
[...] C.F._7
Gramsci, n. 14, presso lo Studio legale Toffoletto De Luca Tamajo e Soci;
APPELLATA
E
(attuale denominazione della Controparte_3
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa congiuntamente Controparte_4
e disgiuntamente dagli Avv.ti Italico Perlini (c.f. n. , Luisa Celani (c.f. n. C.F._8
), Gaetano Cappucci ( ) e Matteo Maria Perlini C.F._9 CodiceFiscale_10
(C.F. ), presso i quali elettivamente domicilia in Frosinone, Via Adige n.41 C.F._11
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 9.6.2023 ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 987/2023 del 16.11.2022 emessa dal Tribunale di Napoli nord, in funzione di giudice del lavoro, con la quale era dichiarata la improponibilità del ricorso volto ad accertare l'illegittimità del provvedimento di sospensione dal lavoro di cui alla comunicazione di avvio del
3.11.2010 disposto in suo danno dalla (ora Controparte_2
per il periodo che andava dal 9.11.2010 al 9.7.2011, con richiesta di Controparte_1 condanna della predetta società e della quale cessionaria), in solido al Controparte_4 pagamento in suo favore delle differenze tra l'ordinaria retribuzione ed il trattamento di CP_5 percepito per il detto periodo, con riserva di quantificazione in separato giudizio.
2. Nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado depositato Parte_1 rappresentava:
- di essere stato dipendente della Controparte_2 resso lo stabilimento di Napoli con contratto a tempo indeterminato
[...] fino all'1.9.2017 allorquando era passato, ai sensi dell'art. 2112 c.c., alle dipendenze della
Controparte_4
- che era stato inquadrato nel livello 5/2 del c.c.n.l. di comparto applicato dalla società datrice di lavoro con mansioni di operaio generico;
- che nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze della era stato CP_6 sospeso dal lavoro, per il periodo che andava dal 2009 al 2017, in forza di diverse procedure di CIG chieste dalla;
CP_6
- che con comunicazione del 13.10.2010 la predetta società aveva avviato la procedura per ottenere la CIG in deroga per ulteriori 8 mesi, dal 9.11.2010 al 9.7.2011, conclusasi con l'accordo del 15.6.2011 con le OO.SS. in sede di esame congiunto;
- che, per effetto di ciò, egli era rimasto sospeso dall'attività lavorativa per quasi tutto il periodo di cassa integrazione in deroga suindicato, a differenza degli altri lavoratori dello stabilimento di Napoli con mansioni di operaio generico, nonostante la parità
d'inquadramento, l'equivalenza e la fungibilità di mansioni;
- che nella comunicazione di avvio della procedura del 3.11.2010 (rectius verbale di esame congiunto) la società aveva enunciato che “le parti concordano che i lavoratori verranno sospesi a zero ore e che, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e produttive aziendali e per profili professionali fungibili, potrà essere attuata la rotazione”;
- che la società aveva violato gli obblighi di comunicazione alle RSA previsti dall'art. 1, comma 7, L. 223/1991, secondo cui la comunicazione doveva contenere l'indicazione dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione, che poi sarebbero stati oggetto di esame congiunto tra datore di lavoro e sindacati;
- che, invero, la società non aveva comunicato né specificato alcun criterio di individuazione del personale da sospendere e, soprattutto, del personale da ruotare, limitandosi a fare riferimento a una non meglio precisata “fungibilità” lavorativa, nonché a
“esigenze tecnico-organizzative e produttive”, locuzioni generiche che non consentivano alcun controllo sull'effettiva legittimità della scelta dei lavoratori da ruotare;
- che l'assoluta vaghezza di tali criteri non consentiva l'esatta individuazione delle posizioni lavorative sulle quali la scelta era stata poi concretamente effettuata;
- che a partire dall'1.9.2017 egli era stato trasferito alla società CP_4
(oggi , succeduta ai sensi dell'art. 2112
[...] Controparte_3
c.c. alla quindi, ai sensi dell'art. 2112 c.c. terzo comma, la richiesta di condanna CP_7 veniva formulata anche nei confronti della società cessionaria Controparte_3
(attuale denominazione della );
[...] Controparte_4
- che con lettera di mora del 29.10.2019 aveva chiesto il risarcimento del danno subito per l'illegittimità dei provvedimenti di sospensione in CIGS, senza alcun esito di sorta.
Tanto premesso, concludeva chiedendo al Tribunale: Pt_1 - accertare e dichiarare, l'illegittimità del provvedimento di sospensione dal lavoro disposto dalla società in danno dei ricorrenti dal 09/11/2010 al 09/07/2011; CP_6
- per l'effetto, condannare la stessa società in solido, alla società CP_6 Controparte_4 cessionaria, o chi di dovere, al pagamento in favore dei ricorrenti di una somma pari alla differenza tra la ordinaria retribuzione ed il trattamento di CIGS percepito dagli stessi per il periodo dal
09/11/2010 al 09/07/2011, con riserva di quantificazione in separato giudizio”.
2.1. Si costituiva la e eccepiva, Controparte_2 innanzitutto, la improponibilità/inammissibilità del ricorso per illegittimo frazionamento della domanda: evidenziava che nell'ambito di altro giudizio instaurato innanzi al Parte_1 medesimo Tribunale (n. 13300/2020 R.G.), sulle medesime premesse fattuali ( secondo cui “Nel corso del loro rapporto di lavoro, la società ha usufruito della per riorganizzazione e CP_6 CP_5 ristrutturazione aziendale dal 2009 al 2017 per tutte le sue strutture produttive”) aveva impugnato la procedura che aveva determinato la sospensione dal 10.7.2011 al 9.7.2013, così limitando consapevolmente la propria domanda risarcitoria soltanto a tale periodo. Di conseguenza, con la presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio (relativo alla CIG in deroga dal 9.11.2020 al 9.7.2011) aveva violato il divieto di frazionamento della domanda giudiziale, in contrasto con i principi di economia processuale e di “giusto processo” ex art. 111 Cost., non ricorrendo un oggettivo interesse al frazionamento. Eccepiva, poi, la prescrizione dei crediti azionati affermando che non sarebbero intervenuti atti interruttivi, non risultando la prova che la lettera di cui al doc. 3 di parte ricorrente fosse stata ricevuta dalla società.
Nel merito, contestava le affermazioni del ricorrente secondo le quali non era mai stato richiamato, né aveva mai prestato la propria attività nel periodo coperto da CIG in deroga: infatti, era provato documentalmente che egli era stato richiamato in servizio durante il periodo oggetto della procedura di cui al presente giudizio, nell'ambito del programma di rotazione prefissato, prestando la propria attività presso il Reparto Montaggio dello Stabilimento PCMA di Napoli, oltre ad aver goduto di ferie, festività e/o permessi retribuiti (richiamava i cedolini delle presenze allegati al doc.
4, da cui risultano un totale di presenze di 21 gg.) . Precisava la s.p.a. che durante il periodo indicato le modalità applicative della rotazione avevano riguardato tutto il personale adibito all'unità produttiva di Napoli e avevano tenuto conto, secondo quanto previsto nella comunicazione iniziale e nell'accordo sottoscritto in sede di esame congiunto con le OO.SS.: a) delle “esigenze di produzione” e di eventuali “richieste che perverranno dai committenti”; b) del livello di “fungibilità lavorativa” dei prestatori;
c) “dell'appartenenza degli stessi alle … Aree di attività dello stabilimento”; evidenziava che era adibito al Reparto Montaggio dello Stabilimento di Napoli, Pt_1 CP_6 quale addetto ad attività di montaggio ricadenti nelle Aree A, B, E, e all'attività di imballaggio dei pezzi prodotti da er il Ducato 244, ai fini del trasporto degli stessi in Brasile;
che nel CP_8 periodo oggetto del programma di riorganizzazione aziendale con l'ausilio della le attività CP_5 lavorative di pertinenza dello , mediamente, solo il 10% della Parte_4 forza lavoro, con conseguente presenza di circa 70 unità su una forza complessiva di ben 700 unità; che i vertici dell'azienda e le OO.SS. avevano dato seguito a molteplici incontri, intervenuti durante la descritta fase di CIG in deroga, per valutare il rispetto di quanto convenuto in ordine alle modalità della rotazione;
che tutti i predetti incontri si concludevano positivamente, come dimostrato dai verbali;
che le comunicazioni indicavano in modo specifico il criterio (rotazione) e le modalità
(fungibilità misurata sulla base del diagramma di polivalenza) mediante cui attuare l'alternanza dei lavoratori agganciata alle esigenze della produzione e/o a eventuali, e non preventivabili, richieste di lavoro da parte delle società committenti;
che l'attivazione della rotazione dei lavoratori era stata ben delimitata dal riferimento alle esigenze della produzione (l'attività svolta durante la sospensione era pari al 10% della normale produzione), e relegata a mera eventualità in ragione di eventuali, e contingenti, «attività funzionali ad evadere le richieste che perverranno dai committenti»; che il
“diagramma di polivalenza”, pubblico e affisso in tutte le UTE, oltre che noto e condiviso con le OO.SS., costituiva il “tassello” identificativo della nozione di fungibilità impressa nella comunicazione iniziale e nel verbale di esame congiunto e conferiva alle stesse un grado di specificità incontestabile;
che la consultazione di tale diagramma forniva la prova dell'infungibilità del ricorrente, il quale possedeva competenze che gli consentivano di operare esclusivamente nell'area del montaggio e precisamente nell'area più numerosa, e cioè l'Area E - Containerizzazione.
Sull'efficacia sanante dell'accordo sindacale, osservava la s.p.a. che la procedura si era conclusa con accordo sindacale raggiunto in sede di esame congiunto e ciò implicava che la comunicazione iniziale, se pure fosse stata lacunosa in qualche punto, sarebbe stata di certo ampiamente integrata attraverso l'esame congiunto e gli accordi ivi contenuti.
2.2. Si costituiva, altresì, la chiedendo il rigetto delle Controparte_4 domande del ricorrente, con vittoria di spese.
2.3. Con la impugnata sentenza il Giudice del lavoro dichiarava la improponibilità del ricorso per violazione del divieto di frazionamento della domanda giudiziaria.
3. Nell'atto di appello ha censurato la pronuncia di improponibilità e ha chiesto Pt_1
l'integrale accoglimento delle domande già avanzate.
Con memorie difensive depositate il 28.12.2023 si costituivano in giudizio la
[...]
e la hiedendo il rigetto Controparte_2 Controparte_4 dell'appello proposto da , ribadendo la improponibilità della domanda e la infondatezza nel Pt_1 merito (non reiteravano la eccezione di prescrizione dedotta solo in primo grado). Con successiva nota del 10.2.2025 il difensore della ha rappresentato e documentato che a decorrere dal 25 CP_6 giugno 2024, la società si è fusa per Controparte_2 incorporazione nella Società (v. doc. 1), subentrata, ope legis, in tutti i Controparte_1 rapporti giuridici in essere in capo alla Società incorporata, nonché nelle controversie già incardinate in capo a quest'ultima alla data della fusione. All'esito della camera di consiglio la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è fondato per le ragioni che vengono di seguito illustrate.
1.1. Ritiene, in primo luogo, la Corte che non ricorra nella vicenda in esame alcun profilo di inammissibilità della domanda per indebito frazionamento del credito.
Va premesso che è consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte il principio secondo cui al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un "unico rapporto obbligatorio", non è consentito di proporre plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto la scissione del contenuto dell'obbligazione, così operata dal creditore per sua esclusiva utilità, con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede sia con il principio costituzionale del giusto processo (Cass. SU n. 23726 del 2007).
La Suprema Corte, a Sezioni Unite (Cass. SU n. 4090 del 2017), poi, è stata chiamata a decidere dell'applicabilità di tale principio alla diversa ipotesi in cui siano state proposte distinte domande per far valere pretese creditorie diverse, ma derivanti da un medesimo rapporto contrattuale, affermandone l'operatività solo con riferimento ai casi in cui si tratti di pretese inscrivibili nel medesimo ambito di altro processo precedentemente instaurato, così da potersi ritenere già in esso deducibili o rilevabili, ovvero siano fondate sul medesimo fatto costitutivo, precisando che, in ogni caso, le stesse possono comunque ritenersi proponibili separatamente, se l'attore risulti in ciò
"assistito" da un oggettivo interesse al frazionamento.
Le Sezioni Unite hanno in linea di principio escluso l'estensione generalizzata del principio, sulla scorta di diversi dati desumibili dal sistema, quali:
- la presenza di numerose norme del diritto processuale che contemplano e, dunque, autorizzano la proponibilità in tempi e processi diversi di domande intese al recupero di singoli crediti facenti capo ad un unico rapporto complesso esistente tra le parti1;
- il rischio di “vanificazione della pre-valutazione del legislatore circa la possibilità, in determinate condizioni, di un rito diverso e più spedito”, perché l'obbligo per il creditore di agire congiuntamente finirebbe col precludergli l'accesso a riti più "snelli", quale ad esempio quello monitorio, per recuperare i propri crediti fondati su prova scritta;
- il principio di economia processuale, perché “agire contestualmente per crediti distinti, che potrebbero essere maturati in tempi diversi, avere diversa natura (ad esempio -come frequentemente accade in relazione ad un rapporto di lavoro- retributiva e risarcitoria), essere basati su presupposti in fatto e in diritto diversi e soggetti a diversi regimi in tema di prescrizione o di onere probatorio, oggettivamente complica e ritarda di molto la possibilità di soddisfazione del creditore, traducendosi quasi sempre - non in un alleggerimento bensì- in un allungamento dei tempi del processo, dovendo
l'istruttoria svilupparsi contemporaneamente in relazione a numerosi fatti, ontologicamente diversi ed eventualmente tra loro distanti nel tempo”;
- il rischio di pregiudizievoli conseguenze per l'economia, atteso che l'idea che i crediti derivanti da un unico rapporto “debbano ineluttabilmente essere tutti veicolati -pena la perdita della possibilità di farli valere in giudizio- in un unico processo monstre (meno "spedito" dei processi adeguati per i singoli, differenti crediti) risulta incompatibile con un sistema inteso a garantire l'agile soddisfazione del credito, quindi a favorire la circolazione del danaro e ad incentivare gli scambi e gli investimenti”. D'altro canto, hanno ritenuto che tale soluzione possa subire delle eccezioni, sottolineando che proprio quelle norme processuali - che contemplano la proponibilità in tempi e processi diversi di domande intese al recupero di singoli crediti facenti capo ad un unico rapporto complesso esistente tra le parti - sono ispirate all'esigenza di favorire la trattazione unitaria dei processi allorquando la proposizione e trattazione separata possa determinare inconvenienti lesivi del principio di economia processuale, quali la duplicazione di attività istruttoria e decisoria (che incide sulla ragionevole durata dei processi), il rischio di giudicati contrastanti (che incide sulla stabilità dei rapporti) e la dispersione innanzi a giudici diversi della medesima vicenda sostanziale (che incide sulla “giustizia” sostanziale, meglio assicurata veicolando nello stesso processo tutti i diversi aspetti e le possibili ricadute della stessa vicenda, evitando di fornire al giudice una conoscenza parziale di una realtà artificiosamente frammentata).
Dunque, hanno concluso che a tali casi deve estendersi il principio di infrazionabilità delle domande giudiziarie, salvo che il creditore non sia assistito da interesse oggettivo al frazionamento, nell'ottica di un esercizio responsabile della domanda giudiziaria.
Siffatte situazioni sono state specificamente individuate nelle sole ipotesi di pretese inscrivibili nell'ambito di precedente processo, così da potersi ritenere già in esso deducibili o rilevabili, ovvero di pretese fondate su medesimo fatto costitutivo.
In tali casi, invero, hanno osservato le S.U., le distinte pretese creditorie non possono essere accertate in altrettanti distinti giudizi se non a costo di una duplicazione dell'attività istruttoria e di una conseguente dispersione di conoscenza dell'identica "vicenda sostanziale".
Con ordinanza n. 14143 del 24/05/2021, la Sez. 2 della Suprema Corte ha precisato, che per
"medesimo fatto costitutivo", debba intendersi non già il medesimo fatto storico costitutivo del diritto ai sensi dell'art. 1173 c.c., poiché in tal caso si configurerebbe in realtà l'ipotesi del "medesimo diritto" di credito precluso dal divieto di tutela giudiziale frazionata già sancito dalle S.U. con la sentenza n.
23726 del 2007, ma il “fatto (sia pur storicamente diverso ma) della stessa natura di quello che, nell'ambito del medesimo rapporto tra le parti, è stato già dedotto in giudizio” (cfr. altresì in senso conforme Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 25480 del 31/08/2023 (Rv. 669263 - 01).
Così si esprime la decisione: si deve trattare di “fatti costitutivi di più crediti ontologicamente distinti (pur se riconducibili allo stesso rapporto tra le parti) ma tra loro giuridicamente simili (come, ad esempio, con riferimento ai corrispettivi dovuti in conseguenza di distinte forniture rese in esecuzione del medesimo contratto quadro, ai compensi dovuti per l'esecuzione di differenti incarichi resi nell'ambito del medesimo contratto di consulenza professionale, ecc.)”. In siffatte situazioni, quindi, si è al cospetto di pretese tra loro distinte (per i differenti fatti storici da cui hanno avuto origine), ma fondate su fatti costitutivi (che, pur se storicamente distinti, sono) tra loro simili o analoghi.
Orbene, seguendo le argomentazioni della Suprema Corte, ritiene il collegio che nel caso in esame, relativo a distinte domande giudiziarie di risarcimento del danno conseguenti all'illegittimità di diversi provvedimenti di cassa integrazione, sia pur nell'ambito di un unico rapporto contrattuale di durata, non possa ritenersi che le pretese azionate si fondino su un “medesimo fatto” costitutivo, sia pur nell'accezione resa dall'orientamento da ultimo richiamato. E', invero, da escludere che possa configurarsi nel caso di specie un rischio di giudicati contrastanti, avendo le domande ad oggetto procedure autonome ed indipendenti tra loro, che non spiegano effetti le une sulle altre.
Le pretese non importano, inoltre, una duplicazione di attività istruttoria e decisoria riguardando le domande, al netto della identità della disciplina applicabile, distinte procedure (diverse comunicazioni di avvio, distinti verbali di esame congiunto, difformi modalità di attuazione), con iter, contenuti ed effetti difformi.
Nemmeno è ipotizzabile il paventato pericolo di una conoscenza parziale del giudice di una realtà artificiosamente frammentata, non vertendosi in una medesima vicenda sostanziale, ma trattandosi di autonome e distinte procedure la cui unica comunanza è data dalla normativa applicabile e dalla perdurante crisi dell'impresa. Se, dunque, non sono ravvisabili, nel caso di specie, quegli “inconvenienti” che le Sezioni
Unite del 2017 hanno ritenuto lesivi del principio di economia processuale – sì da legittimare in tali casi un'eccezione alla regola della proponibilità di distinte domande giudiziarie in processi e tempi distinti - non appare conforme al sistema processuale e, in generale, allo stesso principio di economia processuale, ritenere applicabile al caso in concreto il divieto di frazionabilità della domanda giudiziaria e affermare, dunque, insussistente un interesse del creditore ad agire separatamente, in un'ottica di esercizio responsabile del diritto d'azione. A voler ritenere diversamente, inoltre, si potrebbero determinare quelle conseguenze pregiudizievoli che le S.U. hanno considerato rilevanti al fine di escludere una generale estensiva applicazione del divieto, quali, ad esempio, il rischio di pregiudizievoli conseguenze per l'economia, atteso che l'idea che i crediti derivanti da un unico rapporto “debbano ineluttabilmente essere tutti veicolati -pena la perdita della possibilità di farli valere in giudizio- in un unico processo monstre (meno "spedito" dei processi adeguati per i singoli, differenti crediti) risulta incompatibile con un sistema inteso a garantire l'agile soddisfazione del credito, quindi a favorire la circolazione del danaro e ad incentivare gli scambi e gli investimenti”.
Di conseguenza, va esclusa la improponibilità della domanda giudiziale per violazione del divieto di frazionamento del credito.
2. Nel merito la domanda è fondata.
2.1. Va premesso in fatto che la Controparte_9
è una Società del Gruppo la cui attività consiste,
[...] Controparte_10 essenzialmente, nella produzione di componenti plastici per l'equipaggiamento dei veicoli prodotti dalle aziende del Gruppo, committenti.
Al fine di fronteggiare la gravissima crisi che ha colpito il settore automotive e il relativo indotto, la di Napoli per il periodo che andava dal 2009 al 2017, ha attivato diverse procedure CP_6 di cassa integrazione. Con riferimento alla procedura oggetto di giudizio, la società ha chiesto e ottenuto, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'accesso alla CIG in deroga per il periodo dal 9.11.2010 al 9.7.2011.
Successivamente, ha ottenuto l'accesso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, al fine di mettere in campo una complessiva e articolata opera di riorganizzazione e ammodernamento delle strutture aziendali presenti sul territorio campano preservando, in tal modo, siti produttivi e livelli occupazionali.
Va, altresì, precisato che la sospensione in CIG in deroga nello Stabilimento di Napoli ha riguardato tutti i lavoratori dipendenti allo stesso addetti per tutto il periodo sopra indicato.
Durante il descritto periodo (9.11.2010-9-7-2011) le modalità applicative della rotazione hanno riguardato tutto il personale adibito all'unità produttiva di Napoli e hanno tenuto conto: a) delle “esigenze di produzione” e di eventuali «richieste che perverranno dai committenti»; b) del livello di «fungibilità lavorativa» dei prestatori.
c) «dell'appartenenza degli stessi alle […] Aree di attività dello stabilimento» (ad es. area montaggio, area stampaggio etc.).
Per quanto concerne la specifica posizione lavorativa di , deve precisarsi Parte_1 quanto segue.
è stato dipendente di fino al 31.8.2017. Pt_1 CP_6
Durante il periodo di sospensione di cui alla procedura impugnata, era adibito al Reparto
Montaggio della di Napoli, quale addetto ad attività di montaggio ricadenti nelle Aree A, B, CP_6
E, consistenti nel posizionare i differenti componenti plastici interessati dalle lavorazioni su appositi posaggi di una linea di saldatura per permetterne la saldatura automatica e nella rimozione degli stessi, al termine della lavorazione automatica, per riporli in appositi contenitori;
nonché alle attività di imballo ricadenti nell'Area F, ossia dei componenti in plastica della vettura “Ducato 244”, prodotti presso da spedirsi come ricambi presso il Centro ricambi ubicato in provincia di CP_8
Torino. Contrariamente a quanto dedotto dal lavoratore, nell'intero arco temporale della era CP_5 stato richiamato in servizio presso il Reparto Montaggio dello Stabilimento PCMA di Napoli, lavorando regolarmente o comunque aveva goduto di permessi, ferie e/o festività retribuiti per n. 21 giornate.
La società, in particolare ha dedotto - e la circostanza deve ritenersi appurata dal momento che le contestazioni del lavoratore che ha asserito di non essere stato richiamato in servizio, sono del tutto generiche – che nel periodo oggetto del programma di riorganizzazione aziendale con l'ausilio della CIG le attività lavorative di pertinenza dello Stabilimento Parte_4 mediamente, solo il 10% della forza lavoro, con conseguente presenza di circa 70 unità su una forza complessiva di ben 700 unità.
In relazione alle esigenze dell'azienda, nel periodo di sospensione in CIG in deroga, la produzione effettuata era organizzata nel seguente modo: n. 20 unità di servizio per attività di supporto, n. 30 unità per l'intero reparto Montaggio e n. 20 unità per il reparto Stampaggio. Il team giornaliero del personale di Montaggio, durante la CIG in deroga e in regime di rotazione nel periodo de quo, è stato, quindi, rappresentato da n. 30 lavoratori così suddivisi:
a. personale competente per le attività di “Area A – Paraurti 244 (Produzione)”, nella misura di n. 10 unità;
b. personale competente per le attività di “Area B – Plance e Ricoprimenti 244 (Produzione)”, nella misura di n. 10 unità;
c. personale competente per le attività di “Area C – Saldatura Particolari 230 (Produzione)”, nella misura di n. 1 unità;
d. personale competente per le attività di “Area D – Pedaliera e Bocchettone 244 (Produzione)”, nella misura di n. 1 unità; e. personale competente per le attività di “Area E – Containerizzazione (Produzione)”, nella misura di n. 3 unità;
f. personale competente per le attività di “Area F Ricambi (Produzione)”, nella misura di n. 3 unità;
g. personale competente per le attività di “Area G Conduttore (Servizi)”, nella misura di n. 0 unità;
h. personale competente per le attività di “Area H – Carrellisti (servizi)”, nella misura di n. 2 unità.
Si comprende, dunque, che, per quanto fosse prevista, alle condizioni di seguito descritte, una rotazione, la probabilità di essere chiamati in servizio variava a seconda degli specifici profili professionali necessari per le ridotte attività in opera. Conseguentemente, alla stregua del diagramma di fungibilità prodotto (datato 20.10.2014), più basso era il tasso di fungibilità del singolo lavoratore e minore diventava la frequenza della chiamata in servizio.
2.2. Quanto alla procedura va evidenziato che - a seguito di una prima procedura di Cassa
Integrazione Guadagni per crisi aziendale per evento improvviso ed imprevisto, per il periodo dal
9.11.2009 all'8.11.2010 - con comunicazione iniziale del 13.10.2010, la rappresentava alle CP_6
OO.SS. che «il permanere della crisi generale dell'economia e, in particolare del settore della componentistica per autoveicoli di cui la scrivente Società fa parte, continua ad avere un significativo impatto negativo sui volumi produttivi dei nostri stabilimenti e a generare un andamento delle vendite fortemente negativo, previsto pure nel corso dei prossimi mesi. L'Azienda fa presente che, in assenza di altre idonee strumentazioni per assicurare sostegno al reddito ai lavoratori in forza agli
Stabilimenti di Napoli, Marcianise e Pomigliano e , è costretta a richiedere l'intervento della Per_1
Cassa Integrazione Guadagni in deroga alla normativa vigente per gli Stabilimenti di Napoli,
Marcianise e Pomigliano a decorrere dal 09 novembre 2010 e sino al 09 luglio 2011 e, per lo Stabilimento di , a decorrere dal 23 novembre 2010 e sino al 23 luglio 2011, per tutti i Per_1 lavoratori degli stabilimenti. In questo contesto non potranno essere adottati meccanismi di rotazione tra i lavoratori, non sussistendone le condizioni».
In data 3.11.2010 si teneva l'esame congiunto, concluso con accordo con tutte le OO.SS. intervenute, nel quale, in virtù di quanto disposto dall'art. 2, co. 138, l. 191/2009 e dal d.l. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla l. 2/2009, in materia di Cassa Integrazione Guadagni in deroga, si concordava l'accesso a tale misura per il periodo dal 09.11.2010 al 09.07.2011, per tutti i dipendenti di addetti agli stabilimenti di Napoli, Pomigliano, Marcianise e «in favore di un CP_6 Per_1 numero massimo di 1026 unità lavorative di cui n. 817 occupate presso gli stabilimenti di Napoli,
Pomigliano e Marcianise e cui si applica il CCNL metalmeccanica, e n. 209 unità lavorative occupate presso lo stabilimento di cui si applica il CCNL della gomma e della plastica») nonché che Per_1
«i lavoratori verranno sospesi a zero ore e che, compatibilmente con le esigenze tecnico- organizzative e produttive aziendali e per profili professionali fungibili, potrà essere attuata la rotazione».
2.3. Così ricostruita la procedura, si passa ad esaminare le censure sollevate dall'appellante. Nel giudizio di primo grado il lavoratore aveva lamentato la violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 1, commi 7 e 8 L. 223/91, per la mancata indicazione, nella comunicazione di avvio della procedura, di “specifici” criteri per l'individuazione dei lavoratori da sospendere e per l'esatta individuazione delle modalità della rotazione e la non corretta applicazione, in concreto, di tali criteri, data la mancanza di un'effettiva rotazione in relazione all'intero periodo temporale considerato.
In ordine a tale contestazione giova rilevare che la legge 23 luglio 1991, n. 223 prevede che, dopo l'accertamento dello stato di crisi e l'approvazione dei programmi di superamento della stessa, all'esito di un'articolata procedura, il Ministero del Lavoro con proprio decreto concede il trattamento straordinario di integrazione salariale.
Il datore di lavoro deve individuare i lavoratori da collocare in CIGS adottando meccanismi di rotazione tra i dipendenti che svolgono le stesse mansioni e sono occupati nell'unità produttiva interessata.
I “criteri di individuazione dei lavoratori” e “le modalità della rotazione” sono oggetto di consultazione sindacale, per cui devono formare oggetto di comunicazione ai sindacati. L'art. 1, comma 7, della legge n. 223 del 1991, infatti, impone la loro comunicazione alle organizzazioni sindacali e l'esame congiunto ai sensi dell'art. 5 della legge n. 164 del 1975. Il successivo comma 8 prevede altresì che qualora il datore, per ragioni di carattere tecnico-organizzativo connesse al mantenimento dei normali livelli di efficienza, non intenda attuare meccanismi di rotazione, deve indicarne i motivi nel programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale.
Il Ministro del lavoro, tuttavia, pur approvando il programma e concedendo la cassa integrazione, può ritenere non giustificata la mancata adozione della rotazione e promuovere un incontro tra le parti sociali sul punto. Ove non si pervenga ad un accordo, il Ministro stesso stabilisce l'adozione di meccanismi di rotazione, sulla base delle proposte formulate dalle parti stesse. Su tale assetto normativo è intervenuto il D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218 («Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà»). L'art. 2 del citato D.P.R. disciplina analiticamente l'esame congiunto della situazione aziendale. Esso, tra l'altro, prevede che oggetto dell'esame congiunto sia il programma che l'impresa intende attuare, comprensivo della durata e del numero dei lavoratori interessati alla sospensione, nonché delle misure previste per la gestione di eventuali eccedenze di personale, i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione tra i lavoratori occupati nelle unità produttive interessate dalla sospensione. L'impresa è altresì tenuta ad indicare le ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione di meccanismi di rotazione.
La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che tale disciplina non abroga la legge n. 223 del 1991 e lascia, quindi, intatti gli obblighi di comunicazione stabiliti dall'art. 1 di quest'ultima. Si è, in particolare, esclusa ogni incompatibilità tra la normativa regolamentare introdotta con il d.P.R. n. 218 cit. e le disposizioni della legge n. 223, giacché la disciplina regolamentare - che si limita a imporre all'imprenditore che intenda chiedere l'intervento straordinario di integrazione salariale l'obbligo di dare tempestiva comunicazione alle organizzazioni sindacali - attiene unicamente alla fase amministrativa di concessione dell'integrazione stessa, ma nulla dice sul contenuto concreto della comunicazione, né detta alcuna disciplina in ordine ai criteri di scelta. Essa, pertanto, non ha in alcun modo inciso sugli obblighi di rilevanza collettiva di cui all'art. 1, commi 7 e 8, della legge n. 223 del 1991. Si è, altresì, escluso che la normativa regolamentare abbia spostato l'informazione circa i criteri di scelta e le modalità della rotazione dal momento iniziale della comunicazione datoriale di avvio della procedura di integrazione salariale a quello, immediatamente successivo, dell'esame congiunto. Così ragionando, difatti, l'art. 2 del d.P.R. n. 218 del 2000 sarebbe estraneo all'esigenza di semplificazione del procedimento amministrativo e avrebbe come conseguenza solo l'alleggerimento degli oneri della parte datoriale, con la compressione dei diritti d'informazione spettanti al sindacato (cfr. Cass. sez. VI-L ord. 26587/11 e Cass. 193/16; in senso conforme v. Cass.
28464/08, 13240/09, 12056/11 e 18628/13).
Questo orientamento è stato, peraltro, ribadito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 10844 del 04/05/2017.
Deve, dunque, ritenersi che, per la scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione, l'art. 1, comma 7, della legge n. 223 del 1991, continua a prescrivere che il datore di lavoro comunichi alle organizzazioni sindacali i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione.
La disposizione ha, infatti, lo scopo di tutelare, nella gestione della cassa integrazione, i diritti dei singoli lavoratori e le prerogative delle organizzazioni sindacali anche dopo l'entrata in vigore del D.P.R. n. 218 del 2000.
La Corte di Cassazione ha, altresì, affermato che, in caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l'attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro, sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione sia nel caso contrario, ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che debbono essere sospesi, così da permettere la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri stessi, in base al combinato disposto degli artt. 1, comma 7, della legge n. 223 del 1991, e 5, commi 4 e 5, della legge n. 164 del 1975.
In linea con il suddetto principio è stato precisato che:
a) per l'attuazione della finalità perseguita dal legislatore, la specificità dei criteri di scelta, che si possono definire generali in quanto rivolti ad una collettività di lavoratori, consiste nella idoneità dei medesimi ad operare la selezione e allo stesso tempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri (Cass.23 aprile 2004, n. 7720);
b) il provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro (sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione, sia in caso contrario) ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, ovvero di concordare con le stesse, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che devono essere sospesi, ed ai quali criteri la scelta dei lavoratori deve poi effettivamente corrispondere
(Cass. 28 novembre 2008 n. 28464);
c) ai fini della legittimità della sospensione della retribuzione per i lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria, l'azienda è tenuta a comunicare la individuazione dei lavoratori da sospendere e i motivi per i quali non vengono adottati i meccanismi di rotazione;
la sussistenza di vizi procedimentali e la conseguente inefficacia dei provvedimenti aziendali può essere fatta valere giudizialmente dai lavoratori, in quanto la regolamentazione della materia è finalizzata alla tutela, oltre che degli interessi pubblici e collettivi, soprattutto di quelli dei singoli lavoratori (Cass. 19 agosto
2003, n. 12137; Cass. 18 maggio 2006 n. 11660)”. La Suprema Corte ha, inoltre, statuito che la comunicazione di apertura della procedura di trattamento di integrazione salariale non può essere generica in ordine ai criteri in base ai quali pervenire all'individuazione dei dipendenti interessati alla sospensione e all'adozione di meccanismi di rotazione o di criteri specifici alternativi. Pertanto, i criteri di scelta in virtù dei quali sono individuati i lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione devono essere specifici, idonei cioè a rendere edotto il singolo lavoratore della ragione organizzativa posta alla base di tali criteri.
In questo senso, si sono espresse le Sezioni Unite della Cassazione secondo cui:
“In caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l'attuazione di un programma di ristrutturazione, la riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro, sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione sia nel caso contrario, ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che debbono essere sospesi …” (Cass. S.U. sentenza n. 302/2000). Conseguentemente, l'omessa comunicazione alle OO.SS., in vista dell'esame congiunto, di criteri specifici e obiettivamente verificabili di individuazione dei lavoratori da sospendere - anche eventualmente diversi dalla rotazione, se ricorrono le esigenze tecnico organizzative che ne giustificano la deroga – nonché delle modalità della rotazione, che devono essere esplicitate nel programma di cui al comma 2 dell'art. 1 l. 223/1991, determina la illegittimità del provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa, in quanto preclude la verifica del corretto esercizio del potere datoriale. Tale illegittimità può essere fatta valere dai lavoratori interessati davanti al giudice ordinario, in via incidentale, per ottenere il pagamento della retribuzione piena e non integrata.
Va, infine, rilevato che l'illegittimità del collocamento in cassa integrazione dei dipendenti, ove sia mancata la comunicazione alle OO.SS. dei criteri specifici di individuazione dei lavoratori da sospendere e/o delle modalità della rotazione, non è sanata da un eventuale accordo sottoscritto dalle parti all'esito dell'esame congiunto (cfr. da ultimo Cass. sent. n. 6761 del 10.03.2020).
2.4. Alla luce di tali criteri, va dunque valutata la legittimità della procedura di Cassa
Integrazione in deroga avviata con la comunicazione del 13.10.2010. In essa, si ricorda, CP_6 comunicava che “In questo contesto non potranno essere adottati meccanismi di rotazione tra i lavoratori, non sussistendone le condizioni»; tuttavia con l'accordo raggiunto con tutte le OO.SS all'esito dell'esame congiunto del 3.11.2010, si prevedeva che «i lavoratori verranno sospesi a zero ore e che, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e produttive aziendali e per profili professionali fungibili, potrà essere attuata la rotazione».
L'accordo, quindi, prevedeva una possibilità di rotazione, esclusa dalla comunicazione iniziale, ma, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, lo stesso non vale a sanare il vizio della comunicazione di avvio riscontrato (“il vizio della comunicazione di avvio della procedura non può essere sanato con un successivo accordo seppur intervenuto prima della concreta sospensione dei lavoratori...” - cfr. Cass. 6761/2020) Inoltre, anche nell'accordo, seppur vi era il riferimento a una possibilità di rotazione non si predeterminava alcun criterio specifico e obiettivamente verificabile per gestire le modalità della rotazione, precludendo la verifica del corretto esercizio del potere datoriale.
Lo stesso, infatti, si riferisce alla possibilità di rotazione, avuto riguardo alle “esigenze tecnico organizzative e produttive” e tenuto conto delle mansioni e della fungibilità dei singoli lavoratori. Le espressioni utilizzate, tuttavia, ridondano in un generale effetto di indeterminatezza poiché, dalla lettura del predetto documento, non risultano determinati con chiarezza quali siano stati i criteri di individuazione dei meccanismi di rotazione tra tutto il personale dipendente. In altre parole, non è dato comprendere quali siano stati i criteri di rotazione e le concrete modalità applicative così da identificare in maniera chiara ed univoca i profili professionali che sarebbero stati oggetto di rotazione ed i criteri di operatività della rotazione stessa.
Il mero richiamo alle “esigenze tecniche organizzative e produttive”, nonché alle “mansioni e qualifiche professionali fungibili” non è sufficiente a superare il rilievo di genericità e incompletezza formulato dal lavoratore: il semplice richiamo a tali categorie generali, non riempito di alcun contenuto concreto come l'indicazione espressa di un parametro concreto a cui ancorare le stesse, non assolve, come si è detto, all'onere di comunicazione, incombente sul datore di lavoro, ai sensi dagli artt. 1, comma 7, L. 223/91, 5, commi 4, 5 e 6, L. 164/75 e 2 D.P.R. 218/00.
La giurisprudenza, infatti, ha ritenuto che: “la specificità dei criteri di scelta consiste (invece) nella idoneità dei medesimi ad operare la selezione e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri”, laddove “un criterio di scelta generico non è effettivamente tale, ma esprime soltanto un generico indirizzo di scelta” (v. sent. C. Cass. N. 7720/2004 cit.). Né alcun chiarimento ulteriore è rinvenibile nell'accordo stipulato in sede sindacale. In una fattispecie simile a quella in esame, la Corte di cassazione ha affermato che “… non è consentito affidare la scelta dei lavoratori da sospendere o le modalità di loro rotazione in a CP_5 non meglio specificate esigenze tecniche od organizzative, atteso che in tal modo l'individuazione dei singoli destinatari dei provvedimenti datoriali resterebbe abbandonata all'iniziativa e al mero potere discrezionale dell'imprenditore, con pregiudizio dell'interesse dei lavoratori ad una gestione trasparente delle sospensioni. Nel senso della genericità del mero rinvio ad esigenze tecniche, organizzative e produttive ai fini della rotazione.” (Cass. 2216/16).
Anche più recentemente, la Suprema Corte con la sentenza n. 6761/2020 ha ribadito, con particolare riferimento al requisito di specificità: “si è precisato (Cass. n. 22540 del 2013, Cass n. 25100 del 2013) che l'aggettivazione "non individua una specie nell'ambito del genere criterio di scelta ma esprime la necessità che esso sia effettivamente tale, e cioè in grado di operare da solo la selezione dei soggetti da porre in cassa integrazione", atteso che "un criterio di scelta generico non
è effettivamente tale, ma esprime soltanto, non un criterio, ma un generico indirizzo nella scelta". Si aggiunga poi che in tema di procedimento per la concessione della cigs, la L. L. n. 223 del 1991, art.
1, comma 7, nel prevedere a carico del datore di lavoro un obbligo di comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali e provinciali dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché delle modalità della rotazione prevista dal successivo comma 8 (ovvero dei criteri alternativi ove tale meccanismo non sia stato adottato per ragioni di ordine tecnico e organizzativo ritenute meritevoli di accoglimento), appresta una garanzia di natura procedimentale ed opera su un duplice piano di tutela - delle prerogative sindacali e delle garanzie individuali - assolvendo alla funzione di porre le associazioni sindacali in condizioni di contrattare i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e di assicurare al lavoratore, potenzialmente interessato alla sospensione, la previa individuazione dei criteri di scelta e la verificabilità dell'esercizio del potere privato del datore di lavoro. Ne consegue che la violazione delle regole del procedimento incide direttamente sulla legittimità del provvedimento amministrativo di concessione dell'intervento straordinario di integrazione salariale che non può essere assentito ove non sia stato indicato e comunicato né il criterio della rotazione né altro criterio che individui, in alternativa a quest'ultimo, i lavoratori da sospendere (cfr. Cass. n. 19618 del 2011 e molte altre successive cfr. tra le tante Cass. 12089 del
2016)”. Per questo motivo non può ipotizzarsi nemmeno una verificabilità ex post dei criteri enunciati e seguiti nella scelta dei lavoratori da sospendere e da richiamare, secondo le incerte previsioni future adottate.
Se è pur vero che non si poteva pretendere dal datore di lavoro nel caso di specie, vista la peculiarità delle circostanze, una rigorosa predeterminazione delle modalità di rotazione con riferimento alla posizione di ciascun dipendente, a fronte di una rotazione eventuale e futura è, però, richiesto da parte dell'azienda quantomeno uno “sforzo organizzativo” diretto a consentire la determinabilità dei criteri della rotazione, mediante il riferimento espresso ad elementi oggettivi esterni, idonei a evitare che la scelta dei lavoratori da richiamare in servizio sia rimessa alla mera volontà datoriale.
L'appartenenza dei lavoratori alle distinte aree di attività o reparti (destinati ad essere coinvolti in diversa misura dalle sopravvenute richieste di produzione) sarebbe stata idonea ad integrare quell'elemento oggettivo esterno su cui avrebbe potuto (fin dall'inizio) fondare un criterio CP_6 adeguato a garantire la conoscibilità dei criteri di rotazione (come avvenuto, peraltro, nelle successive comunicazioni).
Conseguentemente, il vizio originario della comunicazione nemmeno astrattamente potrebbe ritenersi sanato dall'effettività del controllo sindacale. Deve, quindi, concludersi che una comunicazione di apertura della procedura di CIG in deroga assolutamente generica, come quella esaminata “viola l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 1, settimo comma l.23 luglio 1991, n. 223”. Di conseguenza, va dichiarata la illegittimità del provvedimento di sospensione di cui alla comunicazione del 13.10.2010, in riferimento al periodo di collocazione in CIGD dal 9.11.2010 al
9.7.2011, con esclusione dei rientri documentati in atti di . Va quindi disposta la Parte_1 condanna della (in cui è stata incorporata la Controparte_1 Controparte_2 cfr, nota di deposito del 10.2.2025) e della in solido,
[...] Controparte_4 al pagamento di una somma pari alla differenza tra la retribuzione piena spettante a Parte_1 in tale limitato periodo (ossia dal 9.11.2010 al 9.7.2011) ed il trattamento di integrazione
[...] salariale percepito nel periodo stesso, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo
La cessionaria del ramo d'azienda alle cui dipendenze il ricorrente Controparte_4 era transitato con decorrenza dal 1.09.2017, va condannata in solido con la poiché ai sensi CP_6 dell'art. L'art. 2112, 2° comma, c.c. “L'alienante e l'acquirente sono obbligati in solido per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento”, e, nel caso in esame i crediti vantati con i ricorsi introduttivi dei lavoratori erano già maturati al momento della cessione di azienda.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con attribuzione ai procuratori antistatari.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, accertata l'illegittimità del provvedimento di sospensione dal lavoro di cui alla comunicazione del 13.10.2010 e, quindi, della collocazione in
CIG in deroga del ricorrente dal 9.11.2010 al 9.7.2011 (ad esclusione dei rientri documentati), condanna e in solido, per le Controparte_1 Controparte_11 causali di cui in motivazione, al pagamento di una somma pari alla differenza tra la retribuzione piena spettante al ricorrente in tale limitato periodo ed il trattamento di integrazione salariale percepito dal ricorrente nel medesimo periodo, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al soddisfo;
condanna in solido e al Controparte_1 Controparte_11 pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida per il giudizio di primo grado in euro
2.109,00 e per il presente grado in euro 1984,00, oltre su tali importi spese generali, Iva e C.p.a. come per legge, da liquidarsi in favore degli antistatari Avvocati Guido Lombardo, Antonio Lombardo e
Giandomenico Lombardo.
Napoli, 19 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Chiara Di Benedetto dott.ssa Mariavittoria Papa 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Al riguardo ha richiamato la disciplina “di cui agli artt. 31, 40 e 104 c.p.c. in tema di domande accessorie, connessione, proponibilità nel medesimo processo di più domande nei confronti della stessa parte”, ovvero la possibilità di condanna generica ovvero la necessità, ex art. 34 c.p.c., di esplicita domanda di parte perché l'accertamento su questione pregiudiziale abbia efficacia di giudicato;
ancora, ha evidenziato come “l'elaborazione giurisprudenziale e dottrinaria in tema di estensione oggettiva del giudicato -in relazione alla preclusione per le questioni rilevabili o deducibili- perderebbe gran parte di significato se dovesse ritenersi improponibile qualunque azione per il recupero di un credito solo perché preceduta da altra, intesa al recupero di credito diverso e tuttavia riconducibile ad uno stesso rapporto di durata tra le medesime parti, a prescindere dal passaggio in giudicato della decisione sul primo credito o comunque dalla inscrivibilità della diversa pretesa creditoria successivamente azionata nel medesimo ambito oggettivo di un giudicato in fieri tra le stesse parti relativo al medesimo rapporto di durata”.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, I unità, composta dai magistrati:
dott. Mariavittoria Papa Presidente dott. Giovanna Guarino Consigliere dott. Chiara Di Benedetto Consigliere relatore ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del lavoro all'udienza del 19.2.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1354/23 R.G. Sezione Lavoro, vertente
TRA
nato a [...] il [...] (CF: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Guido Lombardo (c.f. ), Antonio C.F._2
Lombardo (C.F.: ) e Giandomenico Lombardo (C.F.: C.F._3
con i quali elettivamente domicilia in Caserta alla via F. Renella, n. 32 C.F._4
APPELLANTE
E
(già , in Controparte_1 Controparte_2 persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaele De Luca Tamajo (C.F.:
), (C.F.: ) e C.F._5 Parte_2 C.F._6 Parte_3
(C.F.: ed elettivamente domiciliata in Napoli al Viale Antonio
[...] C.F._7
Gramsci, n. 14, presso lo Studio legale Toffoletto De Luca Tamajo e Soci;
APPELLATA
E
(attuale denominazione della Controparte_3
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa congiuntamente Controparte_4
e disgiuntamente dagli Avv.ti Italico Perlini (c.f. n. , Luisa Celani (c.f. n. C.F._8
), Gaetano Cappucci ( ) e Matteo Maria Perlini C.F._9 CodiceFiscale_10
(C.F. ), presso i quali elettivamente domicilia in Frosinone, Via Adige n.41 C.F._11
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 9.6.2023 ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 987/2023 del 16.11.2022 emessa dal Tribunale di Napoli nord, in funzione di giudice del lavoro, con la quale era dichiarata la improponibilità del ricorso volto ad accertare l'illegittimità del provvedimento di sospensione dal lavoro di cui alla comunicazione di avvio del
3.11.2010 disposto in suo danno dalla (ora Controparte_2
per il periodo che andava dal 9.11.2010 al 9.7.2011, con richiesta di Controparte_1 condanna della predetta società e della quale cessionaria), in solido al Controparte_4 pagamento in suo favore delle differenze tra l'ordinaria retribuzione ed il trattamento di CP_5 percepito per il detto periodo, con riserva di quantificazione in separato giudizio.
2. Nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado depositato Parte_1 rappresentava:
- di essere stato dipendente della Controparte_2 resso lo stabilimento di Napoli con contratto a tempo indeterminato
[...] fino all'1.9.2017 allorquando era passato, ai sensi dell'art. 2112 c.c., alle dipendenze della
Controparte_4
- che era stato inquadrato nel livello 5/2 del c.c.n.l. di comparto applicato dalla società datrice di lavoro con mansioni di operaio generico;
- che nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze della era stato CP_6 sospeso dal lavoro, per il periodo che andava dal 2009 al 2017, in forza di diverse procedure di CIG chieste dalla;
CP_6
- che con comunicazione del 13.10.2010 la predetta società aveva avviato la procedura per ottenere la CIG in deroga per ulteriori 8 mesi, dal 9.11.2010 al 9.7.2011, conclusasi con l'accordo del 15.6.2011 con le OO.SS. in sede di esame congiunto;
- che, per effetto di ciò, egli era rimasto sospeso dall'attività lavorativa per quasi tutto il periodo di cassa integrazione in deroga suindicato, a differenza degli altri lavoratori dello stabilimento di Napoli con mansioni di operaio generico, nonostante la parità
d'inquadramento, l'equivalenza e la fungibilità di mansioni;
- che nella comunicazione di avvio della procedura del 3.11.2010 (rectius verbale di esame congiunto) la società aveva enunciato che “le parti concordano che i lavoratori verranno sospesi a zero ore e che, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e produttive aziendali e per profili professionali fungibili, potrà essere attuata la rotazione”;
- che la società aveva violato gli obblighi di comunicazione alle RSA previsti dall'art. 1, comma 7, L. 223/1991, secondo cui la comunicazione doveva contenere l'indicazione dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione, che poi sarebbero stati oggetto di esame congiunto tra datore di lavoro e sindacati;
- che, invero, la società non aveva comunicato né specificato alcun criterio di individuazione del personale da sospendere e, soprattutto, del personale da ruotare, limitandosi a fare riferimento a una non meglio precisata “fungibilità” lavorativa, nonché a
“esigenze tecnico-organizzative e produttive”, locuzioni generiche che non consentivano alcun controllo sull'effettiva legittimità della scelta dei lavoratori da ruotare;
- che l'assoluta vaghezza di tali criteri non consentiva l'esatta individuazione delle posizioni lavorative sulle quali la scelta era stata poi concretamente effettuata;
- che a partire dall'1.9.2017 egli era stato trasferito alla società CP_4
(oggi , succeduta ai sensi dell'art. 2112
[...] Controparte_3
c.c. alla quindi, ai sensi dell'art. 2112 c.c. terzo comma, la richiesta di condanna CP_7 veniva formulata anche nei confronti della società cessionaria Controparte_3
(attuale denominazione della );
[...] Controparte_4
- che con lettera di mora del 29.10.2019 aveva chiesto il risarcimento del danno subito per l'illegittimità dei provvedimenti di sospensione in CIGS, senza alcun esito di sorta.
Tanto premesso, concludeva chiedendo al Tribunale: Pt_1 - accertare e dichiarare, l'illegittimità del provvedimento di sospensione dal lavoro disposto dalla società in danno dei ricorrenti dal 09/11/2010 al 09/07/2011; CP_6
- per l'effetto, condannare la stessa società in solido, alla società CP_6 Controparte_4 cessionaria, o chi di dovere, al pagamento in favore dei ricorrenti di una somma pari alla differenza tra la ordinaria retribuzione ed il trattamento di CIGS percepito dagli stessi per il periodo dal
09/11/2010 al 09/07/2011, con riserva di quantificazione in separato giudizio”.
2.1. Si costituiva la e eccepiva, Controparte_2 innanzitutto, la improponibilità/inammissibilità del ricorso per illegittimo frazionamento della domanda: evidenziava che nell'ambito di altro giudizio instaurato innanzi al Parte_1 medesimo Tribunale (n. 13300/2020 R.G.), sulle medesime premesse fattuali ( secondo cui “Nel corso del loro rapporto di lavoro, la società ha usufruito della per riorganizzazione e CP_6 CP_5 ristrutturazione aziendale dal 2009 al 2017 per tutte le sue strutture produttive”) aveva impugnato la procedura che aveva determinato la sospensione dal 10.7.2011 al 9.7.2013, così limitando consapevolmente la propria domanda risarcitoria soltanto a tale periodo. Di conseguenza, con la presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio (relativo alla CIG in deroga dal 9.11.2020 al 9.7.2011) aveva violato il divieto di frazionamento della domanda giudiziale, in contrasto con i principi di economia processuale e di “giusto processo” ex art. 111 Cost., non ricorrendo un oggettivo interesse al frazionamento. Eccepiva, poi, la prescrizione dei crediti azionati affermando che non sarebbero intervenuti atti interruttivi, non risultando la prova che la lettera di cui al doc. 3 di parte ricorrente fosse stata ricevuta dalla società.
Nel merito, contestava le affermazioni del ricorrente secondo le quali non era mai stato richiamato, né aveva mai prestato la propria attività nel periodo coperto da CIG in deroga: infatti, era provato documentalmente che egli era stato richiamato in servizio durante il periodo oggetto della procedura di cui al presente giudizio, nell'ambito del programma di rotazione prefissato, prestando la propria attività presso il Reparto Montaggio dello Stabilimento PCMA di Napoli, oltre ad aver goduto di ferie, festività e/o permessi retribuiti (richiamava i cedolini delle presenze allegati al doc.
4, da cui risultano un totale di presenze di 21 gg.) . Precisava la s.p.a. che durante il periodo indicato le modalità applicative della rotazione avevano riguardato tutto il personale adibito all'unità produttiva di Napoli e avevano tenuto conto, secondo quanto previsto nella comunicazione iniziale e nell'accordo sottoscritto in sede di esame congiunto con le OO.SS.: a) delle “esigenze di produzione” e di eventuali “richieste che perverranno dai committenti”; b) del livello di “fungibilità lavorativa” dei prestatori;
c) “dell'appartenenza degli stessi alle … Aree di attività dello stabilimento”; evidenziava che era adibito al Reparto Montaggio dello Stabilimento di Napoli, Pt_1 CP_6 quale addetto ad attività di montaggio ricadenti nelle Aree A, B, E, e all'attività di imballaggio dei pezzi prodotti da er il Ducato 244, ai fini del trasporto degli stessi in Brasile;
che nel CP_8 periodo oggetto del programma di riorganizzazione aziendale con l'ausilio della le attività CP_5 lavorative di pertinenza dello , mediamente, solo il 10% della Parte_4 forza lavoro, con conseguente presenza di circa 70 unità su una forza complessiva di ben 700 unità; che i vertici dell'azienda e le OO.SS. avevano dato seguito a molteplici incontri, intervenuti durante la descritta fase di CIG in deroga, per valutare il rispetto di quanto convenuto in ordine alle modalità della rotazione;
che tutti i predetti incontri si concludevano positivamente, come dimostrato dai verbali;
che le comunicazioni indicavano in modo specifico il criterio (rotazione) e le modalità
(fungibilità misurata sulla base del diagramma di polivalenza) mediante cui attuare l'alternanza dei lavoratori agganciata alle esigenze della produzione e/o a eventuali, e non preventivabili, richieste di lavoro da parte delle società committenti;
che l'attivazione della rotazione dei lavoratori era stata ben delimitata dal riferimento alle esigenze della produzione (l'attività svolta durante la sospensione era pari al 10% della normale produzione), e relegata a mera eventualità in ragione di eventuali, e contingenti, «attività funzionali ad evadere le richieste che perverranno dai committenti»; che il
“diagramma di polivalenza”, pubblico e affisso in tutte le UTE, oltre che noto e condiviso con le OO.SS., costituiva il “tassello” identificativo della nozione di fungibilità impressa nella comunicazione iniziale e nel verbale di esame congiunto e conferiva alle stesse un grado di specificità incontestabile;
che la consultazione di tale diagramma forniva la prova dell'infungibilità del ricorrente, il quale possedeva competenze che gli consentivano di operare esclusivamente nell'area del montaggio e precisamente nell'area più numerosa, e cioè l'Area E - Containerizzazione.
Sull'efficacia sanante dell'accordo sindacale, osservava la s.p.a. che la procedura si era conclusa con accordo sindacale raggiunto in sede di esame congiunto e ciò implicava che la comunicazione iniziale, se pure fosse stata lacunosa in qualche punto, sarebbe stata di certo ampiamente integrata attraverso l'esame congiunto e gli accordi ivi contenuti.
2.2. Si costituiva, altresì, la chiedendo il rigetto delle Controparte_4 domande del ricorrente, con vittoria di spese.
2.3. Con la impugnata sentenza il Giudice del lavoro dichiarava la improponibilità del ricorso per violazione del divieto di frazionamento della domanda giudiziaria.
3. Nell'atto di appello ha censurato la pronuncia di improponibilità e ha chiesto Pt_1
l'integrale accoglimento delle domande già avanzate.
Con memorie difensive depositate il 28.12.2023 si costituivano in giudizio la
[...]
e la hiedendo il rigetto Controparte_2 Controparte_4 dell'appello proposto da , ribadendo la improponibilità della domanda e la infondatezza nel Pt_1 merito (non reiteravano la eccezione di prescrizione dedotta solo in primo grado). Con successiva nota del 10.2.2025 il difensore della ha rappresentato e documentato che a decorrere dal 25 CP_6 giugno 2024, la società si è fusa per Controparte_2 incorporazione nella Società (v. doc. 1), subentrata, ope legis, in tutti i Controparte_1 rapporti giuridici in essere in capo alla Società incorporata, nonché nelle controversie già incardinate in capo a quest'ultima alla data della fusione. All'esito della camera di consiglio la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è fondato per le ragioni che vengono di seguito illustrate.
1.1. Ritiene, in primo luogo, la Corte che non ricorra nella vicenda in esame alcun profilo di inammissibilità della domanda per indebito frazionamento del credito.
Va premesso che è consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte il principio secondo cui al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un "unico rapporto obbligatorio", non è consentito di proporre plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto la scissione del contenuto dell'obbligazione, così operata dal creditore per sua esclusiva utilità, con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede sia con il principio costituzionale del giusto processo (Cass. SU n. 23726 del 2007).
La Suprema Corte, a Sezioni Unite (Cass. SU n. 4090 del 2017), poi, è stata chiamata a decidere dell'applicabilità di tale principio alla diversa ipotesi in cui siano state proposte distinte domande per far valere pretese creditorie diverse, ma derivanti da un medesimo rapporto contrattuale, affermandone l'operatività solo con riferimento ai casi in cui si tratti di pretese inscrivibili nel medesimo ambito di altro processo precedentemente instaurato, così da potersi ritenere già in esso deducibili o rilevabili, ovvero siano fondate sul medesimo fatto costitutivo, precisando che, in ogni caso, le stesse possono comunque ritenersi proponibili separatamente, se l'attore risulti in ciò
"assistito" da un oggettivo interesse al frazionamento.
Le Sezioni Unite hanno in linea di principio escluso l'estensione generalizzata del principio, sulla scorta di diversi dati desumibili dal sistema, quali:
- la presenza di numerose norme del diritto processuale che contemplano e, dunque, autorizzano la proponibilità in tempi e processi diversi di domande intese al recupero di singoli crediti facenti capo ad un unico rapporto complesso esistente tra le parti1;
- il rischio di “vanificazione della pre-valutazione del legislatore circa la possibilità, in determinate condizioni, di un rito diverso e più spedito”, perché l'obbligo per il creditore di agire congiuntamente finirebbe col precludergli l'accesso a riti più "snelli", quale ad esempio quello monitorio, per recuperare i propri crediti fondati su prova scritta;
- il principio di economia processuale, perché “agire contestualmente per crediti distinti, che potrebbero essere maturati in tempi diversi, avere diversa natura (ad esempio -come frequentemente accade in relazione ad un rapporto di lavoro- retributiva e risarcitoria), essere basati su presupposti in fatto e in diritto diversi e soggetti a diversi regimi in tema di prescrizione o di onere probatorio, oggettivamente complica e ritarda di molto la possibilità di soddisfazione del creditore, traducendosi quasi sempre - non in un alleggerimento bensì- in un allungamento dei tempi del processo, dovendo
l'istruttoria svilupparsi contemporaneamente in relazione a numerosi fatti, ontologicamente diversi ed eventualmente tra loro distanti nel tempo”;
- il rischio di pregiudizievoli conseguenze per l'economia, atteso che l'idea che i crediti derivanti da un unico rapporto “debbano ineluttabilmente essere tutti veicolati -pena la perdita della possibilità di farli valere in giudizio- in un unico processo monstre (meno "spedito" dei processi adeguati per i singoli, differenti crediti) risulta incompatibile con un sistema inteso a garantire l'agile soddisfazione del credito, quindi a favorire la circolazione del danaro e ad incentivare gli scambi e gli investimenti”. D'altro canto, hanno ritenuto che tale soluzione possa subire delle eccezioni, sottolineando che proprio quelle norme processuali - che contemplano la proponibilità in tempi e processi diversi di domande intese al recupero di singoli crediti facenti capo ad un unico rapporto complesso esistente tra le parti - sono ispirate all'esigenza di favorire la trattazione unitaria dei processi allorquando la proposizione e trattazione separata possa determinare inconvenienti lesivi del principio di economia processuale, quali la duplicazione di attività istruttoria e decisoria (che incide sulla ragionevole durata dei processi), il rischio di giudicati contrastanti (che incide sulla stabilità dei rapporti) e la dispersione innanzi a giudici diversi della medesima vicenda sostanziale (che incide sulla “giustizia” sostanziale, meglio assicurata veicolando nello stesso processo tutti i diversi aspetti e le possibili ricadute della stessa vicenda, evitando di fornire al giudice una conoscenza parziale di una realtà artificiosamente frammentata).
Dunque, hanno concluso che a tali casi deve estendersi il principio di infrazionabilità delle domande giudiziarie, salvo che il creditore non sia assistito da interesse oggettivo al frazionamento, nell'ottica di un esercizio responsabile della domanda giudiziaria.
Siffatte situazioni sono state specificamente individuate nelle sole ipotesi di pretese inscrivibili nell'ambito di precedente processo, così da potersi ritenere già in esso deducibili o rilevabili, ovvero di pretese fondate su medesimo fatto costitutivo.
In tali casi, invero, hanno osservato le S.U., le distinte pretese creditorie non possono essere accertate in altrettanti distinti giudizi se non a costo di una duplicazione dell'attività istruttoria e di una conseguente dispersione di conoscenza dell'identica "vicenda sostanziale".
Con ordinanza n. 14143 del 24/05/2021, la Sez. 2 della Suprema Corte ha precisato, che per
"medesimo fatto costitutivo", debba intendersi non già il medesimo fatto storico costitutivo del diritto ai sensi dell'art. 1173 c.c., poiché in tal caso si configurerebbe in realtà l'ipotesi del "medesimo diritto" di credito precluso dal divieto di tutela giudiziale frazionata già sancito dalle S.U. con la sentenza n.
23726 del 2007, ma il “fatto (sia pur storicamente diverso ma) della stessa natura di quello che, nell'ambito del medesimo rapporto tra le parti, è stato già dedotto in giudizio” (cfr. altresì in senso conforme Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 25480 del 31/08/2023 (Rv. 669263 - 01).
Così si esprime la decisione: si deve trattare di “fatti costitutivi di più crediti ontologicamente distinti (pur se riconducibili allo stesso rapporto tra le parti) ma tra loro giuridicamente simili (come, ad esempio, con riferimento ai corrispettivi dovuti in conseguenza di distinte forniture rese in esecuzione del medesimo contratto quadro, ai compensi dovuti per l'esecuzione di differenti incarichi resi nell'ambito del medesimo contratto di consulenza professionale, ecc.)”. In siffatte situazioni, quindi, si è al cospetto di pretese tra loro distinte (per i differenti fatti storici da cui hanno avuto origine), ma fondate su fatti costitutivi (che, pur se storicamente distinti, sono) tra loro simili o analoghi.
Orbene, seguendo le argomentazioni della Suprema Corte, ritiene il collegio che nel caso in esame, relativo a distinte domande giudiziarie di risarcimento del danno conseguenti all'illegittimità di diversi provvedimenti di cassa integrazione, sia pur nell'ambito di un unico rapporto contrattuale di durata, non possa ritenersi che le pretese azionate si fondino su un “medesimo fatto” costitutivo, sia pur nell'accezione resa dall'orientamento da ultimo richiamato. E', invero, da escludere che possa configurarsi nel caso di specie un rischio di giudicati contrastanti, avendo le domande ad oggetto procedure autonome ed indipendenti tra loro, che non spiegano effetti le une sulle altre.
Le pretese non importano, inoltre, una duplicazione di attività istruttoria e decisoria riguardando le domande, al netto della identità della disciplina applicabile, distinte procedure (diverse comunicazioni di avvio, distinti verbali di esame congiunto, difformi modalità di attuazione), con iter, contenuti ed effetti difformi.
Nemmeno è ipotizzabile il paventato pericolo di una conoscenza parziale del giudice di una realtà artificiosamente frammentata, non vertendosi in una medesima vicenda sostanziale, ma trattandosi di autonome e distinte procedure la cui unica comunanza è data dalla normativa applicabile e dalla perdurante crisi dell'impresa. Se, dunque, non sono ravvisabili, nel caso di specie, quegli “inconvenienti” che le Sezioni
Unite del 2017 hanno ritenuto lesivi del principio di economia processuale – sì da legittimare in tali casi un'eccezione alla regola della proponibilità di distinte domande giudiziarie in processi e tempi distinti - non appare conforme al sistema processuale e, in generale, allo stesso principio di economia processuale, ritenere applicabile al caso in concreto il divieto di frazionabilità della domanda giudiziaria e affermare, dunque, insussistente un interesse del creditore ad agire separatamente, in un'ottica di esercizio responsabile del diritto d'azione. A voler ritenere diversamente, inoltre, si potrebbero determinare quelle conseguenze pregiudizievoli che le S.U. hanno considerato rilevanti al fine di escludere una generale estensiva applicazione del divieto, quali, ad esempio, il rischio di pregiudizievoli conseguenze per l'economia, atteso che l'idea che i crediti derivanti da un unico rapporto “debbano ineluttabilmente essere tutti veicolati -pena la perdita della possibilità di farli valere in giudizio- in un unico processo monstre (meno "spedito" dei processi adeguati per i singoli, differenti crediti) risulta incompatibile con un sistema inteso a garantire l'agile soddisfazione del credito, quindi a favorire la circolazione del danaro e ad incentivare gli scambi e gli investimenti”.
Di conseguenza, va esclusa la improponibilità della domanda giudiziale per violazione del divieto di frazionamento del credito.
2. Nel merito la domanda è fondata.
2.1. Va premesso in fatto che la Controparte_9
è una Società del Gruppo la cui attività consiste,
[...] Controparte_10 essenzialmente, nella produzione di componenti plastici per l'equipaggiamento dei veicoli prodotti dalle aziende del Gruppo, committenti.
Al fine di fronteggiare la gravissima crisi che ha colpito il settore automotive e il relativo indotto, la di Napoli per il periodo che andava dal 2009 al 2017, ha attivato diverse procedure CP_6 di cassa integrazione. Con riferimento alla procedura oggetto di giudizio, la società ha chiesto e ottenuto, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'accesso alla CIG in deroga per il periodo dal 9.11.2010 al 9.7.2011.
Successivamente, ha ottenuto l'accesso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, al fine di mettere in campo una complessiva e articolata opera di riorganizzazione e ammodernamento delle strutture aziendali presenti sul territorio campano preservando, in tal modo, siti produttivi e livelli occupazionali.
Va, altresì, precisato che la sospensione in CIG in deroga nello Stabilimento di Napoli ha riguardato tutti i lavoratori dipendenti allo stesso addetti per tutto il periodo sopra indicato.
Durante il descritto periodo (9.11.2010-9-7-2011) le modalità applicative della rotazione hanno riguardato tutto il personale adibito all'unità produttiva di Napoli e hanno tenuto conto: a) delle “esigenze di produzione” e di eventuali «richieste che perverranno dai committenti»; b) del livello di «fungibilità lavorativa» dei prestatori.
c) «dell'appartenenza degli stessi alle […] Aree di attività dello stabilimento» (ad es. area montaggio, area stampaggio etc.).
Per quanto concerne la specifica posizione lavorativa di , deve precisarsi Parte_1 quanto segue.
è stato dipendente di fino al 31.8.2017. Pt_1 CP_6
Durante il periodo di sospensione di cui alla procedura impugnata, era adibito al Reparto
Montaggio della di Napoli, quale addetto ad attività di montaggio ricadenti nelle Aree A, B, CP_6
E, consistenti nel posizionare i differenti componenti plastici interessati dalle lavorazioni su appositi posaggi di una linea di saldatura per permetterne la saldatura automatica e nella rimozione degli stessi, al termine della lavorazione automatica, per riporli in appositi contenitori;
nonché alle attività di imballo ricadenti nell'Area F, ossia dei componenti in plastica della vettura “Ducato 244”, prodotti presso da spedirsi come ricambi presso il Centro ricambi ubicato in provincia di CP_8
Torino. Contrariamente a quanto dedotto dal lavoratore, nell'intero arco temporale della era CP_5 stato richiamato in servizio presso il Reparto Montaggio dello Stabilimento PCMA di Napoli, lavorando regolarmente o comunque aveva goduto di permessi, ferie e/o festività retribuiti per n. 21 giornate.
La società, in particolare ha dedotto - e la circostanza deve ritenersi appurata dal momento che le contestazioni del lavoratore che ha asserito di non essere stato richiamato in servizio, sono del tutto generiche – che nel periodo oggetto del programma di riorganizzazione aziendale con l'ausilio della CIG le attività lavorative di pertinenza dello Stabilimento Parte_4 mediamente, solo il 10% della forza lavoro, con conseguente presenza di circa 70 unità su una forza complessiva di ben 700 unità.
In relazione alle esigenze dell'azienda, nel periodo di sospensione in CIG in deroga, la produzione effettuata era organizzata nel seguente modo: n. 20 unità di servizio per attività di supporto, n. 30 unità per l'intero reparto Montaggio e n. 20 unità per il reparto Stampaggio. Il team giornaliero del personale di Montaggio, durante la CIG in deroga e in regime di rotazione nel periodo de quo, è stato, quindi, rappresentato da n. 30 lavoratori così suddivisi:
a. personale competente per le attività di “Area A – Paraurti 244 (Produzione)”, nella misura di n. 10 unità;
b. personale competente per le attività di “Area B – Plance e Ricoprimenti 244 (Produzione)”, nella misura di n. 10 unità;
c. personale competente per le attività di “Area C – Saldatura Particolari 230 (Produzione)”, nella misura di n. 1 unità;
d. personale competente per le attività di “Area D – Pedaliera e Bocchettone 244 (Produzione)”, nella misura di n. 1 unità; e. personale competente per le attività di “Area E – Containerizzazione (Produzione)”, nella misura di n. 3 unità;
f. personale competente per le attività di “Area F Ricambi (Produzione)”, nella misura di n. 3 unità;
g. personale competente per le attività di “Area G Conduttore (Servizi)”, nella misura di n. 0 unità;
h. personale competente per le attività di “Area H – Carrellisti (servizi)”, nella misura di n. 2 unità.
Si comprende, dunque, che, per quanto fosse prevista, alle condizioni di seguito descritte, una rotazione, la probabilità di essere chiamati in servizio variava a seconda degli specifici profili professionali necessari per le ridotte attività in opera. Conseguentemente, alla stregua del diagramma di fungibilità prodotto (datato 20.10.2014), più basso era il tasso di fungibilità del singolo lavoratore e minore diventava la frequenza della chiamata in servizio.
2.2. Quanto alla procedura va evidenziato che - a seguito di una prima procedura di Cassa
Integrazione Guadagni per crisi aziendale per evento improvviso ed imprevisto, per il periodo dal
9.11.2009 all'8.11.2010 - con comunicazione iniziale del 13.10.2010, la rappresentava alle CP_6
OO.SS. che «il permanere della crisi generale dell'economia e, in particolare del settore della componentistica per autoveicoli di cui la scrivente Società fa parte, continua ad avere un significativo impatto negativo sui volumi produttivi dei nostri stabilimenti e a generare un andamento delle vendite fortemente negativo, previsto pure nel corso dei prossimi mesi. L'Azienda fa presente che, in assenza di altre idonee strumentazioni per assicurare sostegno al reddito ai lavoratori in forza agli
Stabilimenti di Napoli, Marcianise e Pomigliano e , è costretta a richiedere l'intervento della Per_1
Cassa Integrazione Guadagni in deroga alla normativa vigente per gli Stabilimenti di Napoli,
Marcianise e Pomigliano a decorrere dal 09 novembre 2010 e sino al 09 luglio 2011 e, per lo Stabilimento di , a decorrere dal 23 novembre 2010 e sino al 23 luglio 2011, per tutti i Per_1 lavoratori degli stabilimenti. In questo contesto non potranno essere adottati meccanismi di rotazione tra i lavoratori, non sussistendone le condizioni».
In data 3.11.2010 si teneva l'esame congiunto, concluso con accordo con tutte le OO.SS. intervenute, nel quale, in virtù di quanto disposto dall'art. 2, co. 138, l. 191/2009 e dal d.l. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla l. 2/2009, in materia di Cassa Integrazione Guadagni in deroga, si concordava l'accesso a tale misura per il periodo dal 09.11.2010 al 09.07.2011, per tutti i dipendenti di addetti agli stabilimenti di Napoli, Pomigliano, Marcianise e «in favore di un CP_6 Per_1 numero massimo di 1026 unità lavorative di cui n. 817 occupate presso gli stabilimenti di Napoli,
Pomigliano e Marcianise e cui si applica il CCNL metalmeccanica, e n. 209 unità lavorative occupate presso lo stabilimento di cui si applica il CCNL della gomma e della plastica») nonché che Per_1
«i lavoratori verranno sospesi a zero ore e che, compatibilmente con le esigenze tecnico- organizzative e produttive aziendali e per profili professionali fungibili, potrà essere attuata la rotazione».
2.3. Così ricostruita la procedura, si passa ad esaminare le censure sollevate dall'appellante. Nel giudizio di primo grado il lavoratore aveva lamentato la violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 1, commi 7 e 8 L. 223/91, per la mancata indicazione, nella comunicazione di avvio della procedura, di “specifici” criteri per l'individuazione dei lavoratori da sospendere e per l'esatta individuazione delle modalità della rotazione e la non corretta applicazione, in concreto, di tali criteri, data la mancanza di un'effettiva rotazione in relazione all'intero periodo temporale considerato.
In ordine a tale contestazione giova rilevare che la legge 23 luglio 1991, n. 223 prevede che, dopo l'accertamento dello stato di crisi e l'approvazione dei programmi di superamento della stessa, all'esito di un'articolata procedura, il Ministero del Lavoro con proprio decreto concede il trattamento straordinario di integrazione salariale.
Il datore di lavoro deve individuare i lavoratori da collocare in CIGS adottando meccanismi di rotazione tra i dipendenti che svolgono le stesse mansioni e sono occupati nell'unità produttiva interessata.
I “criteri di individuazione dei lavoratori” e “le modalità della rotazione” sono oggetto di consultazione sindacale, per cui devono formare oggetto di comunicazione ai sindacati. L'art. 1, comma 7, della legge n. 223 del 1991, infatti, impone la loro comunicazione alle organizzazioni sindacali e l'esame congiunto ai sensi dell'art. 5 della legge n. 164 del 1975. Il successivo comma 8 prevede altresì che qualora il datore, per ragioni di carattere tecnico-organizzativo connesse al mantenimento dei normali livelli di efficienza, non intenda attuare meccanismi di rotazione, deve indicarne i motivi nel programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale.
Il Ministro del lavoro, tuttavia, pur approvando il programma e concedendo la cassa integrazione, può ritenere non giustificata la mancata adozione della rotazione e promuovere un incontro tra le parti sociali sul punto. Ove non si pervenga ad un accordo, il Ministro stesso stabilisce l'adozione di meccanismi di rotazione, sulla base delle proposte formulate dalle parti stesse. Su tale assetto normativo è intervenuto il D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218 («Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà»). L'art. 2 del citato D.P.R. disciplina analiticamente l'esame congiunto della situazione aziendale. Esso, tra l'altro, prevede che oggetto dell'esame congiunto sia il programma che l'impresa intende attuare, comprensivo della durata e del numero dei lavoratori interessati alla sospensione, nonché delle misure previste per la gestione di eventuali eccedenze di personale, i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione tra i lavoratori occupati nelle unità produttive interessate dalla sospensione. L'impresa è altresì tenuta ad indicare le ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione di meccanismi di rotazione.
La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che tale disciplina non abroga la legge n. 223 del 1991 e lascia, quindi, intatti gli obblighi di comunicazione stabiliti dall'art. 1 di quest'ultima. Si è, in particolare, esclusa ogni incompatibilità tra la normativa regolamentare introdotta con il d.P.R. n. 218 cit. e le disposizioni della legge n. 223, giacché la disciplina regolamentare - che si limita a imporre all'imprenditore che intenda chiedere l'intervento straordinario di integrazione salariale l'obbligo di dare tempestiva comunicazione alle organizzazioni sindacali - attiene unicamente alla fase amministrativa di concessione dell'integrazione stessa, ma nulla dice sul contenuto concreto della comunicazione, né detta alcuna disciplina in ordine ai criteri di scelta. Essa, pertanto, non ha in alcun modo inciso sugli obblighi di rilevanza collettiva di cui all'art. 1, commi 7 e 8, della legge n. 223 del 1991. Si è, altresì, escluso che la normativa regolamentare abbia spostato l'informazione circa i criteri di scelta e le modalità della rotazione dal momento iniziale della comunicazione datoriale di avvio della procedura di integrazione salariale a quello, immediatamente successivo, dell'esame congiunto. Così ragionando, difatti, l'art. 2 del d.P.R. n. 218 del 2000 sarebbe estraneo all'esigenza di semplificazione del procedimento amministrativo e avrebbe come conseguenza solo l'alleggerimento degli oneri della parte datoriale, con la compressione dei diritti d'informazione spettanti al sindacato (cfr. Cass. sez. VI-L ord. 26587/11 e Cass. 193/16; in senso conforme v. Cass.
28464/08, 13240/09, 12056/11 e 18628/13).
Questo orientamento è stato, peraltro, ribadito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 10844 del 04/05/2017.
Deve, dunque, ritenersi che, per la scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione, l'art. 1, comma 7, della legge n. 223 del 1991, continua a prescrivere che il datore di lavoro comunichi alle organizzazioni sindacali i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione.
La disposizione ha, infatti, lo scopo di tutelare, nella gestione della cassa integrazione, i diritti dei singoli lavoratori e le prerogative delle organizzazioni sindacali anche dopo l'entrata in vigore del D.P.R. n. 218 del 2000.
La Corte di Cassazione ha, altresì, affermato che, in caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l'attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro, sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione sia nel caso contrario, ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che debbono essere sospesi, così da permettere la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri stessi, in base al combinato disposto degli artt. 1, comma 7, della legge n. 223 del 1991, e 5, commi 4 e 5, della legge n. 164 del 1975.
In linea con il suddetto principio è stato precisato che:
a) per l'attuazione della finalità perseguita dal legislatore, la specificità dei criteri di scelta, che si possono definire generali in quanto rivolti ad una collettività di lavoratori, consiste nella idoneità dei medesimi ad operare la selezione e allo stesso tempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri (Cass.23 aprile 2004, n. 7720);
b) il provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro (sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione, sia in caso contrario) ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, ovvero di concordare con le stesse, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che devono essere sospesi, ed ai quali criteri la scelta dei lavoratori deve poi effettivamente corrispondere
(Cass. 28 novembre 2008 n. 28464);
c) ai fini della legittimità della sospensione della retribuzione per i lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria, l'azienda è tenuta a comunicare la individuazione dei lavoratori da sospendere e i motivi per i quali non vengono adottati i meccanismi di rotazione;
la sussistenza di vizi procedimentali e la conseguente inefficacia dei provvedimenti aziendali può essere fatta valere giudizialmente dai lavoratori, in quanto la regolamentazione della materia è finalizzata alla tutela, oltre che degli interessi pubblici e collettivi, soprattutto di quelli dei singoli lavoratori (Cass. 19 agosto
2003, n. 12137; Cass. 18 maggio 2006 n. 11660)”. La Suprema Corte ha, inoltre, statuito che la comunicazione di apertura della procedura di trattamento di integrazione salariale non può essere generica in ordine ai criteri in base ai quali pervenire all'individuazione dei dipendenti interessati alla sospensione e all'adozione di meccanismi di rotazione o di criteri specifici alternativi. Pertanto, i criteri di scelta in virtù dei quali sono individuati i lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione devono essere specifici, idonei cioè a rendere edotto il singolo lavoratore della ragione organizzativa posta alla base di tali criteri.
In questo senso, si sono espresse le Sezioni Unite della Cassazione secondo cui:
“In caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l'attuazione di un programma di ristrutturazione, la riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro, sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione sia nel caso contrario, ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che debbono essere sospesi …” (Cass. S.U. sentenza n. 302/2000). Conseguentemente, l'omessa comunicazione alle OO.SS., in vista dell'esame congiunto, di criteri specifici e obiettivamente verificabili di individuazione dei lavoratori da sospendere - anche eventualmente diversi dalla rotazione, se ricorrono le esigenze tecnico organizzative che ne giustificano la deroga – nonché delle modalità della rotazione, che devono essere esplicitate nel programma di cui al comma 2 dell'art. 1 l. 223/1991, determina la illegittimità del provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa, in quanto preclude la verifica del corretto esercizio del potere datoriale. Tale illegittimità può essere fatta valere dai lavoratori interessati davanti al giudice ordinario, in via incidentale, per ottenere il pagamento della retribuzione piena e non integrata.
Va, infine, rilevato che l'illegittimità del collocamento in cassa integrazione dei dipendenti, ove sia mancata la comunicazione alle OO.SS. dei criteri specifici di individuazione dei lavoratori da sospendere e/o delle modalità della rotazione, non è sanata da un eventuale accordo sottoscritto dalle parti all'esito dell'esame congiunto (cfr. da ultimo Cass. sent. n. 6761 del 10.03.2020).
2.4. Alla luce di tali criteri, va dunque valutata la legittimità della procedura di Cassa
Integrazione in deroga avviata con la comunicazione del 13.10.2010. In essa, si ricorda, CP_6 comunicava che “In questo contesto non potranno essere adottati meccanismi di rotazione tra i lavoratori, non sussistendone le condizioni»; tuttavia con l'accordo raggiunto con tutte le OO.SS all'esito dell'esame congiunto del 3.11.2010, si prevedeva che «i lavoratori verranno sospesi a zero ore e che, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e produttive aziendali e per profili professionali fungibili, potrà essere attuata la rotazione».
L'accordo, quindi, prevedeva una possibilità di rotazione, esclusa dalla comunicazione iniziale, ma, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, lo stesso non vale a sanare il vizio della comunicazione di avvio riscontrato (“il vizio della comunicazione di avvio della procedura non può essere sanato con un successivo accordo seppur intervenuto prima della concreta sospensione dei lavoratori...” - cfr. Cass. 6761/2020) Inoltre, anche nell'accordo, seppur vi era il riferimento a una possibilità di rotazione non si predeterminava alcun criterio specifico e obiettivamente verificabile per gestire le modalità della rotazione, precludendo la verifica del corretto esercizio del potere datoriale.
Lo stesso, infatti, si riferisce alla possibilità di rotazione, avuto riguardo alle “esigenze tecnico organizzative e produttive” e tenuto conto delle mansioni e della fungibilità dei singoli lavoratori. Le espressioni utilizzate, tuttavia, ridondano in un generale effetto di indeterminatezza poiché, dalla lettura del predetto documento, non risultano determinati con chiarezza quali siano stati i criteri di individuazione dei meccanismi di rotazione tra tutto il personale dipendente. In altre parole, non è dato comprendere quali siano stati i criteri di rotazione e le concrete modalità applicative così da identificare in maniera chiara ed univoca i profili professionali che sarebbero stati oggetto di rotazione ed i criteri di operatività della rotazione stessa.
Il mero richiamo alle “esigenze tecniche organizzative e produttive”, nonché alle “mansioni e qualifiche professionali fungibili” non è sufficiente a superare il rilievo di genericità e incompletezza formulato dal lavoratore: il semplice richiamo a tali categorie generali, non riempito di alcun contenuto concreto come l'indicazione espressa di un parametro concreto a cui ancorare le stesse, non assolve, come si è detto, all'onere di comunicazione, incombente sul datore di lavoro, ai sensi dagli artt. 1, comma 7, L. 223/91, 5, commi 4, 5 e 6, L. 164/75 e 2 D.P.R. 218/00.
La giurisprudenza, infatti, ha ritenuto che: “la specificità dei criteri di scelta consiste (invece) nella idoneità dei medesimi ad operare la selezione e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri”, laddove “un criterio di scelta generico non è effettivamente tale, ma esprime soltanto un generico indirizzo di scelta” (v. sent. C. Cass. N. 7720/2004 cit.). Né alcun chiarimento ulteriore è rinvenibile nell'accordo stipulato in sede sindacale. In una fattispecie simile a quella in esame, la Corte di cassazione ha affermato che “… non è consentito affidare la scelta dei lavoratori da sospendere o le modalità di loro rotazione in a CP_5 non meglio specificate esigenze tecniche od organizzative, atteso che in tal modo l'individuazione dei singoli destinatari dei provvedimenti datoriali resterebbe abbandonata all'iniziativa e al mero potere discrezionale dell'imprenditore, con pregiudizio dell'interesse dei lavoratori ad una gestione trasparente delle sospensioni. Nel senso della genericità del mero rinvio ad esigenze tecniche, organizzative e produttive ai fini della rotazione.” (Cass. 2216/16).
Anche più recentemente, la Suprema Corte con la sentenza n. 6761/2020 ha ribadito, con particolare riferimento al requisito di specificità: “si è precisato (Cass. n. 22540 del 2013, Cass n. 25100 del 2013) che l'aggettivazione "non individua una specie nell'ambito del genere criterio di scelta ma esprime la necessità che esso sia effettivamente tale, e cioè in grado di operare da solo la selezione dei soggetti da porre in cassa integrazione", atteso che "un criterio di scelta generico non
è effettivamente tale, ma esprime soltanto, non un criterio, ma un generico indirizzo nella scelta". Si aggiunga poi che in tema di procedimento per la concessione della cigs, la L. L. n. 223 del 1991, art.
1, comma 7, nel prevedere a carico del datore di lavoro un obbligo di comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali e provinciali dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché delle modalità della rotazione prevista dal successivo comma 8 (ovvero dei criteri alternativi ove tale meccanismo non sia stato adottato per ragioni di ordine tecnico e organizzativo ritenute meritevoli di accoglimento), appresta una garanzia di natura procedimentale ed opera su un duplice piano di tutela - delle prerogative sindacali e delle garanzie individuali - assolvendo alla funzione di porre le associazioni sindacali in condizioni di contrattare i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e di assicurare al lavoratore, potenzialmente interessato alla sospensione, la previa individuazione dei criteri di scelta e la verificabilità dell'esercizio del potere privato del datore di lavoro. Ne consegue che la violazione delle regole del procedimento incide direttamente sulla legittimità del provvedimento amministrativo di concessione dell'intervento straordinario di integrazione salariale che non può essere assentito ove non sia stato indicato e comunicato né il criterio della rotazione né altro criterio che individui, in alternativa a quest'ultimo, i lavoratori da sospendere (cfr. Cass. n. 19618 del 2011 e molte altre successive cfr. tra le tante Cass. 12089 del
2016)”. Per questo motivo non può ipotizzarsi nemmeno una verificabilità ex post dei criteri enunciati e seguiti nella scelta dei lavoratori da sospendere e da richiamare, secondo le incerte previsioni future adottate.
Se è pur vero che non si poteva pretendere dal datore di lavoro nel caso di specie, vista la peculiarità delle circostanze, una rigorosa predeterminazione delle modalità di rotazione con riferimento alla posizione di ciascun dipendente, a fronte di una rotazione eventuale e futura è, però, richiesto da parte dell'azienda quantomeno uno “sforzo organizzativo” diretto a consentire la determinabilità dei criteri della rotazione, mediante il riferimento espresso ad elementi oggettivi esterni, idonei a evitare che la scelta dei lavoratori da richiamare in servizio sia rimessa alla mera volontà datoriale.
L'appartenenza dei lavoratori alle distinte aree di attività o reparti (destinati ad essere coinvolti in diversa misura dalle sopravvenute richieste di produzione) sarebbe stata idonea ad integrare quell'elemento oggettivo esterno su cui avrebbe potuto (fin dall'inizio) fondare un criterio CP_6 adeguato a garantire la conoscibilità dei criteri di rotazione (come avvenuto, peraltro, nelle successive comunicazioni).
Conseguentemente, il vizio originario della comunicazione nemmeno astrattamente potrebbe ritenersi sanato dall'effettività del controllo sindacale. Deve, quindi, concludersi che una comunicazione di apertura della procedura di CIG in deroga assolutamente generica, come quella esaminata “viola l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 1, settimo comma l.23 luglio 1991, n. 223”. Di conseguenza, va dichiarata la illegittimità del provvedimento di sospensione di cui alla comunicazione del 13.10.2010, in riferimento al periodo di collocazione in CIGD dal 9.11.2010 al
9.7.2011, con esclusione dei rientri documentati in atti di . Va quindi disposta la Parte_1 condanna della (in cui è stata incorporata la Controparte_1 Controparte_2 cfr, nota di deposito del 10.2.2025) e della in solido,
[...] Controparte_4 al pagamento di una somma pari alla differenza tra la retribuzione piena spettante a Parte_1 in tale limitato periodo (ossia dal 9.11.2010 al 9.7.2011) ed il trattamento di integrazione
[...] salariale percepito nel periodo stesso, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo
La cessionaria del ramo d'azienda alle cui dipendenze il ricorrente Controparte_4 era transitato con decorrenza dal 1.09.2017, va condannata in solido con la poiché ai sensi CP_6 dell'art. L'art. 2112, 2° comma, c.c. “L'alienante e l'acquirente sono obbligati in solido per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento”, e, nel caso in esame i crediti vantati con i ricorsi introduttivi dei lavoratori erano già maturati al momento della cessione di azienda.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con attribuzione ai procuratori antistatari.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, accertata l'illegittimità del provvedimento di sospensione dal lavoro di cui alla comunicazione del 13.10.2010 e, quindi, della collocazione in
CIG in deroga del ricorrente dal 9.11.2010 al 9.7.2011 (ad esclusione dei rientri documentati), condanna e in solido, per le Controparte_1 Controparte_11 causali di cui in motivazione, al pagamento di una somma pari alla differenza tra la retribuzione piena spettante al ricorrente in tale limitato periodo ed il trattamento di integrazione salariale percepito dal ricorrente nel medesimo periodo, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al soddisfo;
condanna in solido e al Controparte_1 Controparte_11 pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida per il giudizio di primo grado in euro
2.109,00 e per il presente grado in euro 1984,00, oltre su tali importi spese generali, Iva e C.p.a. come per legge, da liquidarsi in favore degli antistatari Avvocati Guido Lombardo, Antonio Lombardo e
Giandomenico Lombardo.
Napoli, 19 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Chiara Di Benedetto dott.ssa Mariavittoria Papa 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Al riguardo ha richiamato la disciplina “di cui agli artt. 31, 40 e 104 c.p.c. in tema di domande accessorie, connessione, proponibilità nel medesimo processo di più domande nei confronti della stessa parte”, ovvero la possibilità di condanna generica ovvero la necessità, ex art. 34 c.p.c., di esplicita domanda di parte perché l'accertamento su questione pregiudiziale abbia efficacia di giudicato;
ancora, ha evidenziato come “l'elaborazione giurisprudenziale e dottrinaria in tema di estensione oggettiva del giudicato -in relazione alla preclusione per le questioni rilevabili o deducibili- perderebbe gran parte di significato se dovesse ritenersi improponibile qualunque azione per il recupero di un credito solo perché preceduta da altra, intesa al recupero di credito diverso e tuttavia riconducibile ad uno stesso rapporto di durata tra le medesime parti, a prescindere dal passaggio in giudicato della decisione sul primo credito o comunque dalla inscrivibilità della diversa pretesa creditoria successivamente azionata nel medesimo ambito oggettivo di un giudicato in fieri tra le stesse parti relativo al medesimo rapporto di durata”.