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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 09/10/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1531/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
IL SI Presidente
SA Di NO GI
LA AC GI Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 1531/2025 promosso da:
), nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(Repubblica Democratica del Congo), rappresentato, difeso ed elett.te dom.to da/presso avv. Monica Marchegiani, in virtù di procura in atti;
e
( , nata il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
(AN), rappresentata, difesa ed elett.te dom.ta da/presso avv. Anna Maria Ragaini, in virtù di procura in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO;
CONCLUSIONI: come da condizioni di cui al ricorso introduttivo, parzialmente modificate, quanto al punto 1), in sede di udienza cartolare di data 24/09/2025 (con richiamo alle note sottoscritte dalle parti stesse e depositate nelle date del 18 e 22 settembre 2024):
- 1 - “1) Le parti di comune accordo stabiliscono di mantenere i figli SA e che ER attualmente vivono in LF, via G. Marconi n. 69 nell'ex – casa coniugale in misura proporzionale al proprio reddito. Al riguardo il padre contribuirà al mantenimento dei figli versando per ciascuno € 300,00 direttamente sul conto corrente intestato ai figli stessi, entrambi maggiorenni;
l'assegno dovrà essere rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. Le parti stabiliscono fin d'ora che la contribuzione al mantenimento sarà dovuta fino a quando i figli non abbiano raggiunto l'indipendenza e l'autonomia economica. Entrambi i genitori dovranno provvedere a sostenere le spese straordinarie future dei figli nella misura del 50% così come fissate nel protocollo del Tribunale di Ancona del 10.07.2024.
2) Le parti si danno reciprocamente atto di essere economicamente autonomi ed autosufficienti e di rinunciare definitivamente ad ogni forma di contributo economico.
3) Le parti si danno reciproco atto di aver definito tra loro ogni pendenza economica di non aver nulla reciprocamente da pretendere, a qualsiasi titolo, anche con riferimento alle spese sostenute a tutt'oggi per i figli.
4) Le spese legali vengono interamente compensate fra le parti.”
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1 Controparte_1 hanno chiesto la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a LF (AN) in data 09/07/2000.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti. Veniva fissata successiva udienza cartolare al fine di ottenere chiarimenti in ordine alle condizioni concordate;
con note di trattazione scritta sostitutive di udienza, le parti hanno chiarito quanto richiesto, modificando in parte il punto 1) delle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che, in data 11/06/2025, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 e ss.mm.ii
Dalla documentazione prodotta risulta che, con sentenza n. 1289 del 11/10/2023, il Tribunale di Ancona ha omologato le condizioni di separazione personale dei coniugi. Risulta, quindi, ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dalla
“comparizione” dei coniugi davanti al GI Istruttore avvenuta con deposito delle note di trattazione scritta, richiesto dall'art. 3, numero 2), lettera b), della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia
- 2 - più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a LF (AN) il 09/07/2000 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di LF (AN) al n. 20, parte 2, serie A dell'anno 2000.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti (che hanno reciprocamente rinunciato all'assegno divorzile, avendo entrambi adeguati redditi propri) e corrispondenti agli interessi dei due figli, entrambi maggiorenni ma economicamente non autosufficienti (in favore dei quali le parti hanno concordato un contributo economico a carico del padre, che sarà versato direttamente sul conto corrente agli stessi intestato, che può ritenersi adeguato alle loro esigenze, quali studenti universitari, e rispondente alla condizione economica dell'onerato).
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Le spese del procedimento sono compensate in ragione dell'accordo delle parti anche sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
LF (AN) il 09/07/2000 e trascritto Parte_1 Controparte_1 nel Registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 20, parte 2, serie A dell'anno 2000; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LF (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 17/VII/2025
Il GI Relatore Il Presidente
LA AC IL SI
- 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
IL SI Presidente
SA Di NO GI
LA AC GI Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 1531/2025 promosso da:
), nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(Repubblica Democratica del Congo), rappresentato, difeso ed elett.te dom.to da/presso avv. Monica Marchegiani, in virtù di procura in atti;
e
( , nata il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
(AN), rappresentata, difesa ed elett.te dom.ta da/presso avv. Anna Maria Ragaini, in virtù di procura in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO;
CONCLUSIONI: come da condizioni di cui al ricorso introduttivo, parzialmente modificate, quanto al punto 1), in sede di udienza cartolare di data 24/09/2025 (con richiamo alle note sottoscritte dalle parti stesse e depositate nelle date del 18 e 22 settembre 2024):
- 1 - “1) Le parti di comune accordo stabiliscono di mantenere i figli SA e che ER attualmente vivono in LF, via G. Marconi n. 69 nell'ex – casa coniugale in misura proporzionale al proprio reddito. Al riguardo il padre contribuirà al mantenimento dei figli versando per ciascuno € 300,00 direttamente sul conto corrente intestato ai figli stessi, entrambi maggiorenni;
l'assegno dovrà essere rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. Le parti stabiliscono fin d'ora che la contribuzione al mantenimento sarà dovuta fino a quando i figli non abbiano raggiunto l'indipendenza e l'autonomia economica. Entrambi i genitori dovranno provvedere a sostenere le spese straordinarie future dei figli nella misura del 50% così come fissate nel protocollo del Tribunale di Ancona del 10.07.2024.
2) Le parti si danno reciprocamente atto di essere economicamente autonomi ed autosufficienti e di rinunciare definitivamente ad ogni forma di contributo economico.
3) Le parti si danno reciproco atto di aver definito tra loro ogni pendenza economica di non aver nulla reciprocamente da pretendere, a qualsiasi titolo, anche con riferimento alle spese sostenute a tutt'oggi per i figli.
4) Le spese legali vengono interamente compensate fra le parti.”
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1 Controparte_1 hanno chiesto la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a LF (AN) in data 09/07/2000.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti. Veniva fissata successiva udienza cartolare al fine di ottenere chiarimenti in ordine alle condizioni concordate;
con note di trattazione scritta sostitutive di udienza, le parti hanno chiarito quanto richiesto, modificando in parte il punto 1) delle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che, in data 11/06/2025, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 e ss.mm.ii
Dalla documentazione prodotta risulta che, con sentenza n. 1289 del 11/10/2023, il Tribunale di Ancona ha omologato le condizioni di separazione personale dei coniugi. Risulta, quindi, ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dalla
“comparizione” dei coniugi davanti al GI Istruttore avvenuta con deposito delle note di trattazione scritta, richiesto dall'art. 3, numero 2), lettera b), della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia
- 2 - più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a LF (AN) il 09/07/2000 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di LF (AN) al n. 20, parte 2, serie A dell'anno 2000.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti (che hanno reciprocamente rinunciato all'assegno divorzile, avendo entrambi adeguati redditi propri) e corrispondenti agli interessi dei due figli, entrambi maggiorenni ma economicamente non autosufficienti (in favore dei quali le parti hanno concordato un contributo economico a carico del padre, che sarà versato direttamente sul conto corrente agli stessi intestato, che può ritenersi adeguato alle loro esigenze, quali studenti universitari, e rispondente alla condizione economica dell'onerato).
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Le spese del procedimento sono compensate in ragione dell'accordo delle parti anche sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
LF (AN) il 09/07/2000 e trascritto Parte_1 Controparte_1 nel Registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 20, parte 2, serie A dell'anno 2000; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LF (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 17/VII/2025
Il GI Relatore Il Presidente
LA AC IL SI
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