TRIB
Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 14/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1759/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Verbale della causa n. R.G. 1759/2024
tra per e per l'avv. Parte_1 Parte_2
FENOS ALBERTO,
RICORRENTI
e per e per Controparte_1 Controparte_2
CONVENUTI
Oggi 14 gennaio 2025 ad ore 9,30 innanzi al dott. Francesco Tonon, sono comparsi: per i ricorrenti l'avvocato Fenos, nessuno per i convenuti.
Si dà atto che il Giudice provvede a redigere personalmente il verbale mediante Consolle.
Il Giudice verificata la regolarità delle notifiche ai convenuti, non costituiti, ne dichiara la contumacia.
Il Giudice ritenuta la causa già matura per la decisione alla luce delle allegazioni e delle produzioni documentali invita parte ricorrente a precisare le conclusioni e alla discussione.
L'avv. Fenos conclude come da atto introduttivo, comprese le istanze istruttorie, dà atto che la mediazione si è conclusa con esito negativo per la pagina 1 di 5 mancata partecipazione dei convenuti e precisa che i convenuti hanno rilasciato l'immobile a seguito dell'avvenuta risoluzione di data 31 dicembre 2024.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice, preso atto che nessuno si
è trattenuto, dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Verbale chiuso ad ore 10,35
Il Giudice
dott. Francesco Tonon
pagina 2 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dott. Francesco Tonon
ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1759/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliati in Pordenone, Viale Cossetti 22, con il patrocinio dell'avv. FENOS ALBERTO,
RICORRENTI
contro
, (C.F. Controparte_1 C.F._3
e
, (C.F. Controparte_2 C.F._4
CONVENUTI
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno
2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 3 di 5 ha concesso in locazione ai convenuti un Parte_1
immobile sito in Azzano Decimo, Via Mores di Sotto 39/9 primo piano, e relative pertinenze in forza di contratto di locazione di data 22 marzo 2021.
(figlio) aveva ricevuto in donazione da Parte_2 CP_3
il predetto immobile come nudo proprietario e
[...] Parte_1
(moglie) come usufruttaria.
Rilasciato l'immobile in data 31 dicembre 2023 i conduttori
, non hanno saldato le spese condominiali relative alla Parte_3
gestione ordinaria 2023, per un importo complessivo di ben € 3.785,00.
E' stato avviato il percorso della negoziazione assistita, ma con esito negativo, non avendo i conduttori – nemmeno ritirato CP_1 CP_2
la raccomandata. Anche la successiva mediazione si è conclusa con esito negativo per mancata partecipazione degli odierni convenuti.
I ricorrenti si sono visti costretti ad adire questo Tribunale al fine di vedere tutelate le loro legittime ragioni, depositando il ricorso ex art. 447 bis
c.p.c. in data 3 ottobre 2024.
I convenuti, pur regolarmente notificati, non si sono costituiti venendo dichiarati contumaci.
La domanda come formulata da parte ricorrente appare fondata e merita di essere accolta per le ragioni di seguito indicate.
E' documentalmente provato che i conduttori hanno rilasciato l'immobile condotto in locazione senza corrispondere il conguaglio dovuto per le spese condominiali maturate nell'annualità 2023: il contratto di locazione prevedeva,
infatti, che i conduttori, oltre alla corresponsione di una quota mensile pari ad euro 150,00, corrispondessero a fine anno l'importo dovuto a titolo di conguaglio per le spese condominiali.
Parte ricorrente ha documentato, attraverso la produzione di pagina 4 di 5 documentazione proveniente dall'amministrazione condominiale, l'importo dovuto a titolo di conguaglio per le spese condominiali, nonché la circostanza che tale importo, dovuto dai conduttori, non è stato dagli stessi corrisposto.
Per tali ragioni i convenuti vanno condannati in solido tra loro a corrispondere a parte ricorrente la capital somma pari ad euro 3.785,00, oltre gli interessi legali dalla scadenza fino all'effettivo saldo.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 37 del 2018 e ss. modifiche,
evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvengono specifici elementi di personalizzazione che giustifichino il discostarsi dai valori medi.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) accoglie la domanda così come formulata da parte ricorrente e per l'effetto condanna i convenuti, in solido tra loro, a corrispondere a parte ricorrente la capital somma pari ad euro 3.785,00, oltre gli interessi legali dalla scadenza fino all'effettivo saldo.
2) condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere a parte ricorrente le spese legali del presente procedimento che si liquidano in euro 101,60 per esborsi, e in euro 1.701,00 per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex D.M. n. 37 del 2018 e ss.
modifiche.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Pordenone, il 14 gennaio 2025.
Il Giudice
- Dott. Francesco Tonon -
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Verbale della causa n. R.G. 1759/2024
tra per e per l'avv. Parte_1 Parte_2
FENOS ALBERTO,
RICORRENTI
e per e per Controparte_1 Controparte_2
CONVENUTI
Oggi 14 gennaio 2025 ad ore 9,30 innanzi al dott. Francesco Tonon, sono comparsi: per i ricorrenti l'avvocato Fenos, nessuno per i convenuti.
Si dà atto che il Giudice provvede a redigere personalmente il verbale mediante Consolle.
Il Giudice verificata la regolarità delle notifiche ai convenuti, non costituiti, ne dichiara la contumacia.
Il Giudice ritenuta la causa già matura per la decisione alla luce delle allegazioni e delle produzioni documentali invita parte ricorrente a precisare le conclusioni e alla discussione.
L'avv. Fenos conclude come da atto introduttivo, comprese le istanze istruttorie, dà atto che la mediazione si è conclusa con esito negativo per la pagina 1 di 5 mancata partecipazione dei convenuti e precisa che i convenuti hanno rilasciato l'immobile a seguito dell'avvenuta risoluzione di data 31 dicembre 2024.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice, preso atto che nessuno si
è trattenuto, dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Verbale chiuso ad ore 10,35
Il Giudice
dott. Francesco Tonon
pagina 2 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dott. Francesco Tonon
ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1759/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliati in Pordenone, Viale Cossetti 22, con il patrocinio dell'avv. FENOS ALBERTO,
RICORRENTI
contro
, (C.F. Controparte_1 C.F._3
e
, (C.F. Controparte_2 C.F._4
CONVENUTI
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno
2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 3 di 5 ha concesso in locazione ai convenuti un Parte_1
immobile sito in Azzano Decimo, Via Mores di Sotto 39/9 primo piano, e relative pertinenze in forza di contratto di locazione di data 22 marzo 2021.
(figlio) aveva ricevuto in donazione da Parte_2 CP_3
il predetto immobile come nudo proprietario e
[...] Parte_1
(moglie) come usufruttaria.
Rilasciato l'immobile in data 31 dicembre 2023 i conduttori
, non hanno saldato le spese condominiali relative alla Parte_3
gestione ordinaria 2023, per un importo complessivo di ben € 3.785,00.
E' stato avviato il percorso della negoziazione assistita, ma con esito negativo, non avendo i conduttori – nemmeno ritirato CP_1 CP_2
la raccomandata. Anche la successiva mediazione si è conclusa con esito negativo per mancata partecipazione degli odierni convenuti.
I ricorrenti si sono visti costretti ad adire questo Tribunale al fine di vedere tutelate le loro legittime ragioni, depositando il ricorso ex art. 447 bis
c.p.c. in data 3 ottobre 2024.
I convenuti, pur regolarmente notificati, non si sono costituiti venendo dichiarati contumaci.
La domanda come formulata da parte ricorrente appare fondata e merita di essere accolta per le ragioni di seguito indicate.
E' documentalmente provato che i conduttori hanno rilasciato l'immobile condotto in locazione senza corrispondere il conguaglio dovuto per le spese condominiali maturate nell'annualità 2023: il contratto di locazione prevedeva,
infatti, che i conduttori, oltre alla corresponsione di una quota mensile pari ad euro 150,00, corrispondessero a fine anno l'importo dovuto a titolo di conguaglio per le spese condominiali.
Parte ricorrente ha documentato, attraverso la produzione di pagina 4 di 5 documentazione proveniente dall'amministrazione condominiale, l'importo dovuto a titolo di conguaglio per le spese condominiali, nonché la circostanza che tale importo, dovuto dai conduttori, non è stato dagli stessi corrisposto.
Per tali ragioni i convenuti vanno condannati in solido tra loro a corrispondere a parte ricorrente la capital somma pari ad euro 3.785,00, oltre gli interessi legali dalla scadenza fino all'effettivo saldo.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 37 del 2018 e ss. modifiche,
evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvengono specifici elementi di personalizzazione che giustifichino il discostarsi dai valori medi.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) accoglie la domanda così come formulata da parte ricorrente e per l'effetto condanna i convenuti, in solido tra loro, a corrispondere a parte ricorrente la capital somma pari ad euro 3.785,00, oltre gli interessi legali dalla scadenza fino all'effettivo saldo.
2) condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere a parte ricorrente le spese legali del presente procedimento che si liquidano in euro 101,60 per esborsi, e in euro 1.701,00 per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex D.M. n. 37 del 2018 e ss.
modifiche.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Pordenone, il 14 gennaio 2025.
Il Giudice
- Dott. Francesco Tonon -
pagina 5 di 5