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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/07/2025, n. 8428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8428 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa NN CO, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato
SENTENZA ex art. 429 co. 1 c.p.c. nella causa n. 26064/2024 R.G.A.C. promossa da
Avv. ANDREOZZI LUCIO) Parte_1
contro in persona del legale rapp.te p.t. (Avv. MORELLI MASSIMILIANO) CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato alla convenuta meglio identificata in epigrafe, la ricorrente adiva il giudice del lavoro dell'intestato Tribunale chiedendo di accertare l'illegittimità dell'importo trattenuto dall' sul cedolino di pensione, alla voce “Ritenuta CP_1
quinto “ per € 495,90, almeno a decorrere dal luglio 2023, con conseguente rielaborazione del calcolo degli importi da trattenere mensilmente, e limitazione della “Ritenuta quinto” all'importo di € 151,63; condannare a riaccreditare, in suo favore, l'importo trattenuto CP_1
dal luglio 2023 alla data del deposito del ricorso, di € 3.910,75 oltre rivalutazione e interessi.
In subordine chiedeva di ordinare all' di determinare l'importo corretto del quinto CP_1
ritenibile, sulla base della somma netta allo stato corrisposta (€ 1.758,14), pari a € 351,00, con condanna dell' al riaccredito tra il trattenuto e il trattenibile. Il tutto, con vittoria CP_2
di spese e di onorari. Deduceva, a sostegno della domanda, di essere titolare di pensione di vecchiaia (GI (- ex n. 243701400085308, sul cui importo lordo mensile, pari a € 8.771,21, venivano CP_3
effettuate varie trattenute mensili, conseguenti a plurime situazioni debitorie;
che, fra le altre, la “Ritenuta quinto” pari a € 495,90 mensili era illegittima in quanto esorbitante i limiti previsti dalla legge per la pignorabilità delle pensioni, alla luce della quota impignorabile fissata dal DL 115/22 in € 1.000,00 mensili, che ha sostituito il 5° co. dell'art.545.
Si costituiva in giudizio contestando l'avversa domanda e chiedendone il rigetto per CP_1
infondatezza.
La causa veniva istruita con prova documentale e, quindi, rinviata per la discussione con le modalità della trattazione scritta ex articolo 127 ter cpc e concessione di termine per note scritte fino a dieci giorni prima.
Verificato il rituale deposito delle note sostitutive d'udienza, la causa veniva decisa con sentenza depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda deve ritenersi infondata.
Il ricorso può essere deciso sulla base del principio processuale della “ragione più liquida” desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., a mente del quale “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, con approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (cfr fra le più recenti, Cass. Sentenza n. 11458 del 11/05/2018).
Pertanto, a fronte della pluralità delle questioni sollevate in atti, si ritiene di poter delimitare le ragioni della decisione a quelle di seguito esposte.
E' pacifico e non contestato che la trattenuta sul trattamento pensionistico del ricorrente venga eseguita da sulla base della ordinanza di assegnazione di somme, che ha CP_1
definito il procedimento esecutivo di pignoramento presso terzi n. 26942\2015 r.g.e., del 3 novembre 2016 (cfr. doc. in atti). Tale provvedimento non è stato impugnato.
pagina 2 di 5 La norma invocata dal ricorrente, per legittimare la ritenuta erroneità della trattenuta, è rappresentata dall'art.545 c.p.c.
La predetta disposizione è stata modificata dal d.l. n. 83 del 2015 che, tra l'altro, con l'art. 13, comma 1, lettera l), ha aggiunto all'art. 545 c.p.c. . i commi settimo, ottavo e nono.
In particolare, “le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro
o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando
l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento;
quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge” (ottavo comma).
E ancora, “il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace. L'inefficacia è rilevata dal giudice anche d'ufficio” (nono comma).
Ebbene, come correttamente eccepito dall'ente previdenziale convenuto, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 6, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83
(Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria), convertito, con modificazioni, nella legge
6 agosto 2015, n. 132, nella parte in cui non prevede che l'ottavo comma dell'art. 545 del codice di procedura civile (introdotto dall'art. 13, comma 1, lettera l, del medesimo decreto- legge), si applichi anche alle procedure esecutive aventi ad oggetto prestazioni pensionistiche pendenti alla data di entrata in vigore di detto decreto-legge (sentenza Corte
Cost n.12\2019).
La Corte, nell'ambito del complesso regime delle impignorabilità dei crediti in cui confluiscono molteplici fattispecie riferibili a situazioni giuridiche diverse, difficilmente comparabili e sostanzialmente disomogenee, ha ritenuto che debba essere sottratta al regime di pignorabilità la parte necessaria per assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita del pensionato, rimettendo al potere discrezionale del legislatore la valutazione di sottoporre al pignoramento soltanto la parte eccedente al triplo dell'assegno sociale. pagina 3 di 5 E, in tale contesto, ha ritenuto che il diverso regime temporale previsto per le procedure pendenti alla data di entrata in vigore del d.l. n. 83 del 2015, benché ispirato all'esigenza di salvaguardare l'affidamento nella certezza giuridica di chi ha avviato il pignoramento, nella piena vigenza della disciplina antecedente che lo consentiva, non superi il vaglio di costituzionalità, in quanto nel bilanciamento tra valori costituzionalmente protetti deve prevalere la tutela del pensionato.
In particolare, “Per tale esigenza prevale, infatti, nel bilanciamento tra valori costituzionalmente protetti, la tutela del pensionato, la cui necessità era già stata affermata da questa Corte, pur in un contesto che non le consentiva l'adozione di una pronuncia a rime obbligate. In quella pronuncia fu, infatti, comunque precisato che «[n]on può […] sostenersi, come sembra ritenere il rimettente, che le ipotesi di impignorabilità dei crediti da pensione possano estendersi, attraverso l'interpretazione giuridica o un'eventuale pronuncia additiva di questa Corte, alla disciplina del pignoramento sul conto corrente. Ciò per due distinti ordini di motivi: i limiti alla pignorabilità dei beni del debitore sono deroghe al principio generale della responsabilità patrimoniale, tassativamente previste dalla legge e, per questo motivo, non suscettibili di estensione analogica;
un'eventuale pronuncia additiva di questa Corte non potrebbe essere a “rime obbligate”, dal momento che il credito da pensione è situazione giuridica profondamente diversa dal credito di conto corrente e che, conseguentemente, l'indefettibile principio costituzionale di tutela del fine solidaristico (di garantire
l'emancipazione dal bisogno del pensionato) non può trovare soluzione obbligata attraverso l'automatica riproduzione di una norma appartenente ad un contesto giuridico diverso. […] Il vulnus riscontrato e la necessità che l'ordinamento si doti di un rimedio effettivo per assicurare condizioni di vita minime al pensionato, se non inficiano – per le ragioni già esposte – la ritenuta inammissibilità delle questioni e se non pregiudicano la “priorità di valutazione da parte del legislatore sulla congruità dei mezzi per raggiungere un fine costituzionalmente necessario” (sentenza n. 23 del 2013), impongono tuttavia di sottolineare la necessità che lo stesso legislatore dia tempestiva soluzione al problema individuato nella presente pronuncia»
(sentenza n. 85 del 2015). Nel contesto in cui il legislatore – ottemperando al monito di questa Corte – ha effettivamente esercitato la sua discrezionalità al fine di garantire la necessaria tutela al pensionato che fruisce dell'accredito sul proprio conto corrente, risulta irragionevole che tale tutela non sia estesa alle situazioni pendenti al momento dell'entrata in vigore della novella legislativa. Ancorché il rimettente non abbia direttamente evocato l'art. 38, secondo comma, Cost., la questione posta in esplicito riferimento alla pagina 4 di 5 pronuncia di questa Corte con la sentenza n. 85 del 2015 deve essere accolta in riferimento al principio di eguaglianza, che è strettamente collegato – nella fattispecie in esame – al principio dell'impignorabilità parziale dei trattamenti pensionistici. Quest'ultima «è posta a tutela dell'interesse di natura pubblicistica consistente nel garantire al pensionato i mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita» (ex multis, Corte di cassazione, sezione terza civile, sentenza n. 23 marzo 2011, n. 6548)” (cfr. sentenza Corte
Cost.12/2019).
Pertanto, non ricorrendo nel caso di specie, l'ipotesi di procedura esecutiva (avente ad oggetto prestazioni pensionistiche) pendente alla data di entrata in vigore del predetto decreto, la norma invocata non potrà trovare accoglimento, con conseguente assorbimento di tutte le ulteriori censure sollevate in ricorso.
Il ricorso deve essere deciso come da dispositivo.
La regolamentazione delle spese di lite segue la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, uditi i Procuratori delle parti, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
-condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi
€1017,00, oltre iva e cpa come per legge.
Cosi deciso in Roma, 11 giugno 2025.
Il giudice
NN CO
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa NN CO, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato
SENTENZA ex art. 429 co. 1 c.p.c. nella causa n. 26064/2024 R.G.A.C. promossa da
Avv. ANDREOZZI LUCIO) Parte_1
contro in persona del legale rapp.te p.t. (Avv. MORELLI MASSIMILIANO) CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato alla convenuta meglio identificata in epigrafe, la ricorrente adiva il giudice del lavoro dell'intestato Tribunale chiedendo di accertare l'illegittimità dell'importo trattenuto dall' sul cedolino di pensione, alla voce “Ritenuta CP_1
quinto “ per € 495,90, almeno a decorrere dal luglio 2023, con conseguente rielaborazione del calcolo degli importi da trattenere mensilmente, e limitazione della “Ritenuta quinto” all'importo di € 151,63; condannare a riaccreditare, in suo favore, l'importo trattenuto CP_1
dal luglio 2023 alla data del deposito del ricorso, di € 3.910,75 oltre rivalutazione e interessi.
In subordine chiedeva di ordinare all' di determinare l'importo corretto del quinto CP_1
ritenibile, sulla base della somma netta allo stato corrisposta (€ 1.758,14), pari a € 351,00, con condanna dell' al riaccredito tra il trattenuto e il trattenibile. Il tutto, con vittoria CP_2
di spese e di onorari. Deduceva, a sostegno della domanda, di essere titolare di pensione di vecchiaia (GI (- ex n. 243701400085308, sul cui importo lordo mensile, pari a € 8.771,21, venivano CP_3
effettuate varie trattenute mensili, conseguenti a plurime situazioni debitorie;
che, fra le altre, la “Ritenuta quinto” pari a € 495,90 mensili era illegittima in quanto esorbitante i limiti previsti dalla legge per la pignorabilità delle pensioni, alla luce della quota impignorabile fissata dal DL 115/22 in € 1.000,00 mensili, che ha sostituito il 5° co. dell'art.545.
Si costituiva in giudizio contestando l'avversa domanda e chiedendone il rigetto per CP_1
infondatezza.
La causa veniva istruita con prova documentale e, quindi, rinviata per la discussione con le modalità della trattazione scritta ex articolo 127 ter cpc e concessione di termine per note scritte fino a dieci giorni prima.
Verificato il rituale deposito delle note sostitutive d'udienza, la causa veniva decisa con sentenza depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda deve ritenersi infondata.
Il ricorso può essere deciso sulla base del principio processuale della “ragione più liquida” desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., a mente del quale “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, con approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (cfr fra le più recenti, Cass. Sentenza n. 11458 del 11/05/2018).
Pertanto, a fronte della pluralità delle questioni sollevate in atti, si ritiene di poter delimitare le ragioni della decisione a quelle di seguito esposte.
E' pacifico e non contestato che la trattenuta sul trattamento pensionistico del ricorrente venga eseguita da sulla base della ordinanza di assegnazione di somme, che ha CP_1
definito il procedimento esecutivo di pignoramento presso terzi n. 26942\2015 r.g.e., del 3 novembre 2016 (cfr. doc. in atti). Tale provvedimento non è stato impugnato.
pagina 2 di 5 La norma invocata dal ricorrente, per legittimare la ritenuta erroneità della trattenuta, è rappresentata dall'art.545 c.p.c.
La predetta disposizione è stata modificata dal d.l. n. 83 del 2015 che, tra l'altro, con l'art. 13, comma 1, lettera l), ha aggiunto all'art. 545 c.p.c. . i commi settimo, ottavo e nono.
In particolare, “le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro
o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando
l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento;
quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge” (ottavo comma).
E ancora, “il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace. L'inefficacia è rilevata dal giudice anche d'ufficio” (nono comma).
Ebbene, come correttamente eccepito dall'ente previdenziale convenuto, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 6, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83
(Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria), convertito, con modificazioni, nella legge
6 agosto 2015, n. 132, nella parte in cui non prevede che l'ottavo comma dell'art. 545 del codice di procedura civile (introdotto dall'art. 13, comma 1, lettera l, del medesimo decreto- legge), si applichi anche alle procedure esecutive aventi ad oggetto prestazioni pensionistiche pendenti alla data di entrata in vigore di detto decreto-legge (sentenza Corte
Cost n.12\2019).
La Corte, nell'ambito del complesso regime delle impignorabilità dei crediti in cui confluiscono molteplici fattispecie riferibili a situazioni giuridiche diverse, difficilmente comparabili e sostanzialmente disomogenee, ha ritenuto che debba essere sottratta al regime di pignorabilità la parte necessaria per assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita del pensionato, rimettendo al potere discrezionale del legislatore la valutazione di sottoporre al pignoramento soltanto la parte eccedente al triplo dell'assegno sociale. pagina 3 di 5 E, in tale contesto, ha ritenuto che il diverso regime temporale previsto per le procedure pendenti alla data di entrata in vigore del d.l. n. 83 del 2015, benché ispirato all'esigenza di salvaguardare l'affidamento nella certezza giuridica di chi ha avviato il pignoramento, nella piena vigenza della disciplina antecedente che lo consentiva, non superi il vaglio di costituzionalità, in quanto nel bilanciamento tra valori costituzionalmente protetti deve prevalere la tutela del pensionato.
In particolare, “Per tale esigenza prevale, infatti, nel bilanciamento tra valori costituzionalmente protetti, la tutela del pensionato, la cui necessità era già stata affermata da questa Corte, pur in un contesto che non le consentiva l'adozione di una pronuncia a rime obbligate. In quella pronuncia fu, infatti, comunque precisato che «[n]on può […] sostenersi, come sembra ritenere il rimettente, che le ipotesi di impignorabilità dei crediti da pensione possano estendersi, attraverso l'interpretazione giuridica o un'eventuale pronuncia additiva di questa Corte, alla disciplina del pignoramento sul conto corrente. Ciò per due distinti ordini di motivi: i limiti alla pignorabilità dei beni del debitore sono deroghe al principio generale della responsabilità patrimoniale, tassativamente previste dalla legge e, per questo motivo, non suscettibili di estensione analogica;
un'eventuale pronuncia additiva di questa Corte non potrebbe essere a “rime obbligate”, dal momento che il credito da pensione è situazione giuridica profondamente diversa dal credito di conto corrente e che, conseguentemente, l'indefettibile principio costituzionale di tutela del fine solidaristico (di garantire
l'emancipazione dal bisogno del pensionato) non può trovare soluzione obbligata attraverso l'automatica riproduzione di una norma appartenente ad un contesto giuridico diverso. […] Il vulnus riscontrato e la necessità che l'ordinamento si doti di un rimedio effettivo per assicurare condizioni di vita minime al pensionato, se non inficiano – per le ragioni già esposte – la ritenuta inammissibilità delle questioni e se non pregiudicano la “priorità di valutazione da parte del legislatore sulla congruità dei mezzi per raggiungere un fine costituzionalmente necessario” (sentenza n. 23 del 2013), impongono tuttavia di sottolineare la necessità che lo stesso legislatore dia tempestiva soluzione al problema individuato nella presente pronuncia»
(sentenza n. 85 del 2015). Nel contesto in cui il legislatore – ottemperando al monito di questa Corte – ha effettivamente esercitato la sua discrezionalità al fine di garantire la necessaria tutela al pensionato che fruisce dell'accredito sul proprio conto corrente, risulta irragionevole che tale tutela non sia estesa alle situazioni pendenti al momento dell'entrata in vigore della novella legislativa. Ancorché il rimettente non abbia direttamente evocato l'art. 38, secondo comma, Cost., la questione posta in esplicito riferimento alla pagina 4 di 5 pronuncia di questa Corte con la sentenza n. 85 del 2015 deve essere accolta in riferimento al principio di eguaglianza, che è strettamente collegato – nella fattispecie in esame – al principio dell'impignorabilità parziale dei trattamenti pensionistici. Quest'ultima «è posta a tutela dell'interesse di natura pubblicistica consistente nel garantire al pensionato i mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita» (ex multis, Corte di cassazione, sezione terza civile, sentenza n. 23 marzo 2011, n. 6548)” (cfr. sentenza Corte
Cost.12/2019).
Pertanto, non ricorrendo nel caso di specie, l'ipotesi di procedura esecutiva (avente ad oggetto prestazioni pensionistiche) pendente alla data di entrata in vigore del predetto decreto, la norma invocata non potrà trovare accoglimento, con conseguente assorbimento di tutte le ulteriori censure sollevate in ricorso.
Il ricorso deve essere deciso come da dispositivo.
La regolamentazione delle spese di lite segue la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, uditi i Procuratori delle parti, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
-condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi
€1017,00, oltre iva e cpa come per legge.
Cosi deciso in Roma, 11 giugno 2025.
Il giudice
NN CO
pagina 5 di 5