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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 03/03/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia M. Ricucci, letti gli atti, all'esito dell'udienza del 5.02.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8132/2024 R.G.L. vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Celentano come da procura Parte_1 speciale alle liti in atti;
RICORRENTE
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Longo CP_1 come da procura generale alle liti in atti;
RESISTENTE avente ad oggetto: ratei pensione di inabilità civile a seguito di decreto di omologa ex art. 445 bis c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26.9.2024, adiva l'intestato Tribunale del Lavoro, al fine di Parte_1 sentir condannare l' al pagamento dei ratei relativi alla pensione di inabilità civile (riconosciuta a seguito di CP_1 decreto di omologa ex art. 445 bis c.p.c. reso a definizione del giudizio n. 9529/2023 RGL), dalla data della sospensione, oltre interessi legali e spese di lite.
Ritualmente costituitosi in giudizio, l' eccepiva di aver provveduto, in data 30.10.2024, alla liquidazione della CP_1 pensione di inabilità civile con maggiorazione sociale a decorrere dall'1°.10.2023, giorno del mese successivo alla data della revoca e di aver riconosciuto la somma di euro 8.411,90, a titolo di arretrati. Chiedeva, quindi, di dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Acquisite le note di trattazione scritta, all'esito dell'udienza del 5.2.2025, tenutasi secondo le modalità in epigrafe indicata, la causa è stata decisa con sentenza depositata telematicamente.
2. Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Ed invero, secondo quanto sostenuto dalla Suprema Corte, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di pagina 1 di 2 conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ., III, 2.08.2004 n.14775).
Ebbene, il pagamento della prestazione da parte dell nelle more del giudizio (cfr. doc.1 allegato alla memoria di CP_1 costituzione dell , rende evidente come sia venuto meno l'interesse delle parti ad una pronuncia nel merito sul CP_1 diritto fatto valere in giudizio.
Può quindi dichiararsi cessata la materia del contendere.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza dell atteso che l'adempimento è avvenuto in data 30.10.2024, CP_1 successiva alla notifica del ricorso avvenuta in data 15.10.2024 (D.M. n. 147/2022, cause di previdenza, valori minimi, scaglione infra € 26.000,00).
Si precisa che non sussistono i presupposti per l'applicazione della maggiorazione di cui all'art. 4, comma 1-bis, D.M.
n. 147/2022, pure invocata dal ricorrente, attesa l'impossibilità – asseverata, invero, dalla dicitura generata in tal senso dal sistema informatico – di rinvenire il file contenente i documenti all'atto dell'apertura di ogni singolo collegamento ipertestuale, per la maggior parte degli allegati.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 8132/2024, proposto da Parte_1
, nei confronti dell disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
[...] CP_1
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, con distrazione in favore CP_1 dell'Avv. Francesco Celentano, liquidate complessivamente in € 2.697,00 oltre IVA, CAP e spese generali.
Foggia, all'esito dell'udienza del 5.02.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Lilia Maria Ricucci)
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