CA
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 01/12/2025, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
RG n. 663/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Barbara Bortot Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott.ssa Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 10/12/2024 ed infine trattata nelle forme dell'art. 127-ter cpc, da
, Parte_1 rappresentata e difesa dagli Avvocati Maria Luisa Miazzi e Francesco Rossi elettivamente domiciliata in Padova, Corso Garibaldi, 5 presso lo studio dei difensori;
Parte appellante contro Controparte_1
[...] rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Melograni, elettivamente domiciliati in Padova presso l'Ufficio Legale in Galleria Trieste n. 5 Parte appellata
*
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 24/2020 pubblicata in data 21/1/2020 dal Tribunale di Padova – Sez. Lavoro;
In punto: previdenza obbligatoria.
*
CONCLUSIONI
Congiunte delle parti come da nota dimessa in data 14/11/2025 ai sensi dell'art. 127- ter cpc : Le parti chiedono che la Corte di Appello di Venezia, sezione lavoro, voglia così giudicare: - CP_ accertare e dichiarare che l'importo dovuto dall' all' per i fatti oggetto di causa – Parte_1 conformemente a quanto emerso dalla CTU - 9,7 titolo di contributi omessi [€ 231.327,50 detratto l'importo a credito di € 20.737,72] e ad € 125.470,00 per somme aggiuntive ed interessi legali maturati alla data del 11.12.2025, quindi per l'importo totale di €. 336.060,00, con somme aggiuntive successivamente maturande fino al giorno del soddisfo;
- spese di CTU integralmente a carico di - spese legali a carico di nella misura di € 5.000,00, oltre gli Parte_1 Parte_1 accessori di legge.
1 *
Motivi della decisione
1. Con la sentenza appella il Tribunale di Padova ha annullato l'avviso di addebito opposto venendo il credito dallo stesso portato rideterminato alla luce dei criteri indicati in sentenza.
Il Tribunale di Padova ha poi parzialmente compensato spese di lite che sono state poste per la parte non compensata - il residuale 50%, quindi - a carico della parte opponente, oggi appellante.
La pronuncia di primo grado ha in buona sostanza affermato la fondatezza della contestazione mossa da che agiva per il recupero di contributi CP_1 omessi (periodo 2010-2015), in merito alla non corretta qualificazione da parte dell'Ente appellante dei rapporti di lavoro (di insegnamento) da questo instaurati, da considerarsi quindi rapporti di lavoro subordinato piuttosto che rapporti di lavoro a progetto.
Il Tribunale di Padova ha tuttavia affermato la prescrizione dei contributi richiesti anteriormente al 31/12/2010 considerata la data di asserita notifica del primo verbale ispettivo ed ha poi, in via generica, affermato la sussistenza del diritto di a vedersi scomputare – leggasi porre in compensazione – le Pt_1 somme corrisposte alla gestione lavoratori autonomi.
2. Ha proposto appello sulla base di sei motivi di impugnazione. Pt_1
2.1. Ha riproposto parte appellante l'eccezione, già formulata in primo grado, di nullità degli atti di accertamento per carente indicazione delle fonti di prova.
2.2. Con il secondo motivo di appello, ha contestato il criterio di Pt_1 giudizio adottato dal giudice di prime cure anche con riferimento alla mancata valorizzazione di prove e deduzioni offerte.
2.3. Con il terzo motivo di appello la parte ha contestato la valutazione del Tribunale di Padova – questa rappresentando il nucleo della sentenza impugnata - circa la riconducibilità dei rapporti di lavoro nell'alveo della subordinazione piuttosto che del lavoro a progetto.
2.4. Con il quarto motivo di appello, ha argomentato in ordine alla Pt_1 comunque non corretta quantificazione dei contributi.
2.5. Con il quinto motivo di appello, ha contestato la sentenza gravata Pt_1 sempre in punto quantificazione del proprio debito ritenendo non essere essa
2 tenuta al versamento di somma alcuna al Fondo di Tesoreria istituto dall'art. 1, co. 755 ss, Legge n. 296/2006.
2.6. Con il sesto motivo di appello, ha infine argomentato in ordine Pt_1 alla necessità di riparametrazione dei contributi per effetto del godimento di esoneri contributivi.
3. Si è costituita contestando le difese di parte appellante e, in ogni caso, CP_1 proponendo appello incidentale in particolare affermando non essere intervenuta alcuna prescrizione questa avendo natura decennale.
4. La causa, disposti taluni rinvii, è stata trattata nel corso dell'udienza dell'11/5/2023 nel corso della quale le parti hanno proposto – venendo la loro richiesta accolta dal Collegio – di disporre CTU a fini conciliativi. Questo il quesito condiviso dalle parti e dal Collegio recepito: <
1. Esaminati gli atti e i documenti di causa, - effettuato l'accesso alle scritture contabili di con particolare Pt_1 riferimento alle scritture ed agli atti trasmetti alla Regione del per la Pt_1 rendicontazione;
- esaminati, se del caso, i registri scolastici: a) per ciascun docente con rapporto di lavoro autonomo (con contratto di lavoro a progetto, con partita iva, con rapporto occasionale) impiegato nell'ambito dei corsi destinati ad allievi in obbligo formativo (vedi pag. 3 del verbale del 17.12.2015 , computi il CTU le ore totali svolte nei CP_1 corsi in questione per ciascun anno scolastico e, sulla base della presenza oraria in aula, determini la media settimanale delle ore di lezione al fine di fissare la percentuale di part time (vedi cap. 20 pag. 19 della memoria di costituzione avanti al Tribunale), b) CP_1 determini, considerando l'inquadramento nel 5° livello del CCNL di categoria (formazione professionale) l'importo delle retribuzioni dovute sulla base del CCNL ed il conseguente onere contributivo gravante sull'appellante per le prestazioni di cui alla lettera a), c) consideri, oltre a quanto previsto al punto b), un incremento della contribuzione pari al 15% per le ore extra rispetto alla presenza in aula forfettariamente così determinate;
2. Verificato l'ammontare complessivo dei contributi versati dall' per i lavoratori Pt_1 oggetto di accertamento con i due verbali del 17.12.2015 n. 00521477/DDL e del 29.01.2016 n. 000623544/DDL, c) determini il debito contributivo dovuto da Pt_1 detraendo dall'importo complessivo di cui alla lettera b) l'ammontare complessivo dei contributi già versati per le stesse posizioni lavorative.
3. Calcoli gli importi dovuti all' CP_1 quale accantonamento per il Fondo di Tesoreria al netto di quanto già liquidato ai docenti rispetto al dovuto con riferimento al livello retributivo indicato.”; rilevato che questo Collegio fa proprio il quesito sopra riportato, invitando il consulente ad elaborare una duplice ipotesi di conteggio : la prima che tenga conto anche del punto 1 lett. c); la seconda che quantifichi il dovuto senza tener conto della richiesta di incremento di cui al punto c)>>.
3 Le parti, depositato l'elaborato peritale, dopo trattative tra le stesse intercorse, hanno quindi concluso come da nota congiuntamente depositata ai sensi dell'art. 127-ter cpc., in coerenza con gli esiti della CTU.
*
5. Il Collegio, preso atto delle conclusioni congiunte delle parti e, con ciò, della sostanziale cessazione della materia del contendere in ragione della condivisione delle conclusioni rassegnate, ritiene di poter accogliere le richieste delle parti così come formulate con nota depositata il data 14/11/2025; con conseguente parziale riforma della pronuncia di primo grado.
6. Quanto alle spese di giudizio, ferme le statuizioni di cui alla pronuncia resa in primo grado, possono essere accolte le richieste delle parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- in accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate dalle parti ed in parziale riforma della sentenza gravata accerta e dichiara che l'importo dovuto da ad per i fatti oggetto di causa – conformemente a Parte_1 CP_1 quanto emerso dalla CTU - è pari ad € 210.589,78, a titolo di contributi omessi [€ 231.327,50 detratto l'importo a credito di € 20.737,72] e ad € 125.470,00 per somme aggiuntive ed interessi legali maturati alla data del 11.12.2025, quindi per l'importo totale di €. 336.060,00, con somme aggiuntive successivamente maturande fino al giorno del soddisfo;
- condanna alla rifusione in favore della parte appellata delle Parte_1 spese del presente grado di giudizio che vengono liquidate in complessivi € 5.000,00, oltre agli accessori di legge;
- pone definitivamente ed integralmente a carico di i costi di Parte_1
CTU.
Venezia, all'esito della Camera di consiglio in data 27 novembre 2025.
Il giudice rel.
dott. Paolo Talamo
La Presidente dott.ssa Barbara Bortot
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Barbara Bortot Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott.ssa Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 10/12/2024 ed infine trattata nelle forme dell'art. 127-ter cpc, da
, Parte_1 rappresentata e difesa dagli Avvocati Maria Luisa Miazzi e Francesco Rossi elettivamente domiciliata in Padova, Corso Garibaldi, 5 presso lo studio dei difensori;
Parte appellante contro Controparte_1
[...] rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Melograni, elettivamente domiciliati in Padova presso l'Ufficio Legale in Galleria Trieste n. 5 Parte appellata
*
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 24/2020 pubblicata in data 21/1/2020 dal Tribunale di Padova – Sez. Lavoro;
In punto: previdenza obbligatoria.
*
CONCLUSIONI
Congiunte delle parti come da nota dimessa in data 14/11/2025 ai sensi dell'art. 127- ter cpc : Le parti chiedono che la Corte di Appello di Venezia, sezione lavoro, voglia così giudicare: - CP_ accertare e dichiarare che l'importo dovuto dall' all' per i fatti oggetto di causa – Parte_1 conformemente a quanto emerso dalla CTU - 9,7 titolo di contributi omessi [€ 231.327,50 detratto l'importo a credito di € 20.737,72] e ad € 125.470,00 per somme aggiuntive ed interessi legali maturati alla data del 11.12.2025, quindi per l'importo totale di €. 336.060,00, con somme aggiuntive successivamente maturande fino al giorno del soddisfo;
- spese di CTU integralmente a carico di - spese legali a carico di nella misura di € 5.000,00, oltre gli Parte_1 Parte_1 accessori di legge.
1 *
Motivi della decisione
1. Con la sentenza appella il Tribunale di Padova ha annullato l'avviso di addebito opposto venendo il credito dallo stesso portato rideterminato alla luce dei criteri indicati in sentenza.
Il Tribunale di Padova ha poi parzialmente compensato spese di lite che sono state poste per la parte non compensata - il residuale 50%, quindi - a carico della parte opponente, oggi appellante.
La pronuncia di primo grado ha in buona sostanza affermato la fondatezza della contestazione mossa da che agiva per il recupero di contributi CP_1 omessi (periodo 2010-2015), in merito alla non corretta qualificazione da parte dell'Ente appellante dei rapporti di lavoro (di insegnamento) da questo instaurati, da considerarsi quindi rapporti di lavoro subordinato piuttosto che rapporti di lavoro a progetto.
Il Tribunale di Padova ha tuttavia affermato la prescrizione dei contributi richiesti anteriormente al 31/12/2010 considerata la data di asserita notifica del primo verbale ispettivo ed ha poi, in via generica, affermato la sussistenza del diritto di a vedersi scomputare – leggasi porre in compensazione – le Pt_1 somme corrisposte alla gestione lavoratori autonomi.
2. Ha proposto appello sulla base di sei motivi di impugnazione. Pt_1
2.1. Ha riproposto parte appellante l'eccezione, già formulata in primo grado, di nullità degli atti di accertamento per carente indicazione delle fonti di prova.
2.2. Con il secondo motivo di appello, ha contestato il criterio di Pt_1 giudizio adottato dal giudice di prime cure anche con riferimento alla mancata valorizzazione di prove e deduzioni offerte.
2.3. Con il terzo motivo di appello la parte ha contestato la valutazione del Tribunale di Padova – questa rappresentando il nucleo della sentenza impugnata - circa la riconducibilità dei rapporti di lavoro nell'alveo della subordinazione piuttosto che del lavoro a progetto.
2.4. Con il quarto motivo di appello, ha argomentato in ordine alla Pt_1 comunque non corretta quantificazione dei contributi.
2.5. Con il quinto motivo di appello, ha contestato la sentenza gravata Pt_1 sempre in punto quantificazione del proprio debito ritenendo non essere essa
2 tenuta al versamento di somma alcuna al Fondo di Tesoreria istituto dall'art. 1, co. 755 ss, Legge n. 296/2006.
2.6. Con il sesto motivo di appello, ha infine argomentato in ordine Pt_1 alla necessità di riparametrazione dei contributi per effetto del godimento di esoneri contributivi.
3. Si è costituita contestando le difese di parte appellante e, in ogni caso, CP_1 proponendo appello incidentale in particolare affermando non essere intervenuta alcuna prescrizione questa avendo natura decennale.
4. La causa, disposti taluni rinvii, è stata trattata nel corso dell'udienza dell'11/5/2023 nel corso della quale le parti hanno proposto – venendo la loro richiesta accolta dal Collegio – di disporre CTU a fini conciliativi. Questo il quesito condiviso dalle parti e dal Collegio recepito: <
1. Esaminati gli atti e i documenti di causa, - effettuato l'accesso alle scritture contabili di con particolare Pt_1 riferimento alle scritture ed agli atti trasmetti alla Regione del per la Pt_1 rendicontazione;
- esaminati, se del caso, i registri scolastici: a) per ciascun docente con rapporto di lavoro autonomo (con contratto di lavoro a progetto, con partita iva, con rapporto occasionale) impiegato nell'ambito dei corsi destinati ad allievi in obbligo formativo (vedi pag. 3 del verbale del 17.12.2015 , computi il CTU le ore totali svolte nei CP_1 corsi in questione per ciascun anno scolastico e, sulla base della presenza oraria in aula, determini la media settimanale delle ore di lezione al fine di fissare la percentuale di part time (vedi cap. 20 pag. 19 della memoria di costituzione avanti al Tribunale), b) CP_1 determini, considerando l'inquadramento nel 5° livello del CCNL di categoria (formazione professionale) l'importo delle retribuzioni dovute sulla base del CCNL ed il conseguente onere contributivo gravante sull'appellante per le prestazioni di cui alla lettera a), c) consideri, oltre a quanto previsto al punto b), un incremento della contribuzione pari al 15% per le ore extra rispetto alla presenza in aula forfettariamente così determinate;
2. Verificato l'ammontare complessivo dei contributi versati dall' per i lavoratori Pt_1 oggetto di accertamento con i due verbali del 17.12.2015 n. 00521477/DDL e del 29.01.2016 n. 000623544/DDL, c) determini il debito contributivo dovuto da Pt_1 detraendo dall'importo complessivo di cui alla lettera b) l'ammontare complessivo dei contributi già versati per le stesse posizioni lavorative.
3. Calcoli gli importi dovuti all' CP_1 quale accantonamento per il Fondo di Tesoreria al netto di quanto già liquidato ai docenti rispetto al dovuto con riferimento al livello retributivo indicato.”; rilevato che questo Collegio fa proprio il quesito sopra riportato, invitando il consulente ad elaborare una duplice ipotesi di conteggio : la prima che tenga conto anche del punto 1 lett. c); la seconda che quantifichi il dovuto senza tener conto della richiesta di incremento di cui al punto c)>>.
3 Le parti, depositato l'elaborato peritale, dopo trattative tra le stesse intercorse, hanno quindi concluso come da nota congiuntamente depositata ai sensi dell'art. 127-ter cpc., in coerenza con gli esiti della CTU.
*
5. Il Collegio, preso atto delle conclusioni congiunte delle parti e, con ciò, della sostanziale cessazione della materia del contendere in ragione della condivisione delle conclusioni rassegnate, ritiene di poter accogliere le richieste delle parti così come formulate con nota depositata il data 14/11/2025; con conseguente parziale riforma della pronuncia di primo grado.
6. Quanto alle spese di giudizio, ferme le statuizioni di cui alla pronuncia resa in primo grado, possono essere accolte le richieste delle parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- in accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate dalle parti ed in parziale riforma della sentenza gravata accerta e dichiara che l'importo dovuto da ad per i fatti oggetto di causa – conformemente a Parte_1 CP_1 quanto emerso dalla CTU - è pari ad € 210.589,78, a titolo di contributi omessi [€ 231.327,50 detratto l'importo a credito di € 20.737,72] e ad € 125.470,00 per somme aggiuntive ed interessi legali maturati alla data del 11.12.2025, quindi per l'importo totale di €. 336.060,00, con somme aggiuntive successivamente maturande fino al giorno del soddisfo;
- condanna alla rifusione in favore della parte appellata delle Parte_1 spese del presente grado di giudizio che vengono liquidate in complessivi € 5.000,00, oltre agli accessori di legge;
- pone definitivamente ed integralmente a carico di i costi di Parte_1
CTU.
Venezia, all'esito della Camera di consiglio in data 27 novembre 2025.
Il giudice rel.
dott. Paolo Talamo
La Presidente dott.ssa Barbara Bortot
4