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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 23/02/2026, n. 1519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1519 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1519/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
17/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PILLITTERI SALVATORE, Presidente
RO IGNAZIO, Relatore
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1273/2024 depositato il 13/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Trabia - Via Spalla N. 38 90019 Trabia PA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2737/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 4 e pubblicata il 21/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2898 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Nessuno è presente Resistente/Appellato: L'Avv. Difensore_2 insiste sulle controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha gravato – per i motivi che di seguito saranno esaminati - la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo n. 2737/2023 che ne ha rigettato il ricorso avverso l'Avviso di accertamento del Comune di Trabia (prot. 20332 del 13/12/2022, provv. n. 2898/2022) per omesso pagamento TARI anno 2018 di € 692,00 (cfr. provvedimento originariamente impugnato e sentenza gravata in atti).
Si è costituito il Comune di Trabia il quale ha contro dedotto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è infondato.
1.- Legge 27 dicembre 2019 n. 160 ha introdotto la figura del c.d. “Avviso di accertamento esecutivo”: il provvedimento acquista efficacia di “titolo esecutivo” decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento coincidente con il termine di proposizione del ricorso (art. 1 c. 792 L. n.160/2019).
In estrema sintesi: l'ente locale concentra in un unico atto la formalizzazione della pretesa impositiva ed esattiva.
2.- La delibera ARERA n. 444/2019 ha previsto che la competente Autorità fornisca un elenco degli elementi informativi sulla “trasparenza” che devono essere resi disponibili a tutte le utenze tenute al pagamento della
TARI attraverso il sito internet istituzionale e tramite i documenti di riscossione (avviso di pagamento o fattura).
3.- L'art. 13 c. 13 bis L. 201/2011 prevede che la mancata pubblicazione dei provvedimenti determinativi delle aliquote e delle tariffe sul sito informatico ministeriale, entro il 28 ottobre di ciascun anno, determina l'applicazione degli atti adottati per l'anno precedente: l'ipotetica omissione del citato adempimento – quindi
- non inficia la validità dell'avviso impugnato.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello non è fondato.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Condanna il contribuente alle spese di questo grado, che liquida in euro 200,00 (duecento/00), oltre accessori se dovuti, in favore della parte appellata.
Palermo, 17 febbraio 2026 IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
ZI NN AT IT
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
17/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PILLITTERI SALVATORE, Presidente
RO IGNAZIO, Relatore
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1273/2024 depositato il 13/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Trabia - Via Spalla N. 38 90019 Trabia PA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2737/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 4 e pubblicata il 21/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2898 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Nessuno è presente Resistente/Appellato: L'Avv. Difensore_2 insiste sulle controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha gravato – per i motivi che di seguito saranno esaminati - la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo n. 2737/2023 che ne ha rigettato il ricorso avverso l'Avviso di accertamento del Comune di Trabia (prot. 20332 del 13/12/2022, provv. n. 2898/2022) per omesso pagamento TARI anno 2018 di € 692,00 (cfr. provvedimento originariamente impugnato e sentenza gravata in atti).
Si è costituito il Comune di Trabia il quale ha contro dedotto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è infondato.
1.- Legge 27 dicembre 2019 n. 160 ha introdotto la figura del c.d. “Avviso di accertamento esecutivo”: il provvedimento acquista efficacia di “titolo esecutivo” decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento coincidente con il termine di proposizione del ricorso (art. 1 c. 792 L. n.160/2019).
In estrema sintesi: l'ente locale concentra in un unico atto la formalizzazione della pretesa impositiva ed esattiva.
2.- La delibera ARERA n. 444/2019 ha previsto che la competente Autorità fornisca un elenco degli elementi informativi sulla “trasparenza” che devono essere resi disponibili a tutte le utenze tenute al pagamento della
TARI attraverso il sito internet istituzionale e tramite i documenti di riscossione (avviso di pagamento o fattura).
3.- L'art. 13 c. 13 bis L. 201/2011 prevede che la mancata pubblicazione dei provvedimenti determinativi delle aliquote e delle tariffe sul sito informatico ministeriale, entro il 28 ottobre di ciascun anno, determina l'applicazione degli atti adottati per l'anno precedente: l'ipotetica omissione del citato adempimento – quindi
- non inficia la validità dell'avviso impugnato.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello non è fondato.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Condanna il contribuente alle spese di questo grado, che liquida in euro 200,00 (duecento/00), oltre accessori se dovuti, in favore della parte appellata.
Palermo, 17 febbraio 2026 IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
ZI NN AT IT