TRIB
Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 06/05/2025, n. 1097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1097 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO in persona della giudice, Azzurra de Salvia, all'udienza cartolare del 9.4.2025, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3782/2023 R.G.L.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Isabella Lamberta Parte_1
- opponente - contro
, in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Sedda e dall'avv. Francesca Banchetti
E
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Aldo Paolo Argenio
- opposti -
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.5.2023, parte opponente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 04320219003495823000, con riguardo limitatamente agli avvisi di addebito n. 34320120003427952000 e n. 34320130000697674000, aventi ad oggetto contributi previdenziali, chiedendone l'annullamento.
Si è costituito l' contestando l'avverso ricorso. CP_1
Costituendosi in giudizio, l' ha dedotto che “le somme portate Controparte_2
dagli avvisi di addebito n. 34320120003427952000 e n. 34320130000697674000 sono state interamente sgravate nelle more del processo, come si evince dal relativo estratto di ruolo aggiornato che si deposita (all. 1), in quanto annullate ope legis per effetto dell'art. 1 comma 222-230 della Legge
pagina 1 di 2 di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) perché contenenti partite di importo residuo inferiore a mille euro”, dunque chiedendo la pronuncia di cessazione della materia del contendere.
La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di note di trattazione scritta.
* * *
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ., III, 11.1.2006,
n. 271).
Come anzidetto, costituendosi in giudizio, l' ha allegato e provato Controparte_2
l'integrale sgravio degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento oggetto di opposizione, in virtù della disposizione ex art. 1, comma 222, secondo cui “Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre
2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali …”.
Quanto alle spese di lite, la circostanza che i crediti siano stati annullati d'ufficio in ragione di sopravvenienze legislative suggerisce l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 9.4.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
(Azzurra de Salvia)
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO in persona della giudice, Azzurra de Salvia, all'udienza cartolare del 9.4.2025, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3782/2023 R.G.L.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Isabella Lamberta Parte_1
- opponente - contro
, in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Sedda e dall'avv. Francesca Banchetti
E
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Aldo Paolo Argenio
- opposti -
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.5.2023, parte opponente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 04320219003495823000, con riguardo limitatamente agli avvisi di addebito n. 34320120003427952000 e n. 34320130000697674000, aventi ad oggetto contributi previdenziali, chiedendone l'annullamento.
Si è costituito l' contestando l'avverso ricorso. CP_1
Costituendosi in giudizio, l' ha dedotto che “le somme portate Controparte_2
dagli avvisi di addebito n. 34320120003427952000 e n. 34320130000697674000 sono state interamente sgravate nelle more del processo, come si evince dal relativo estratto di ruolo aggiornato che si deposita (all. 1), in quanto annullate ope legis per effetto dell'art. 1 comma 222-230 della Legge
pagina 1 di 2 di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) perché contenenti partite di importo residuo inferiore a mille euro”, dunque chiedendo la pronuncia di cessazione della materia del contendere.
La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di note di trattazione scritta.
* * *
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ., III, 11.1.2006,
n. 271).
Come anzidetto, costituendosi in giudizio, l' ha allegato e provato Controparte_2
l'integrale sgravio degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento oggetto di opposizione, in virtù della disposizione ex art. 1, comma 222, secondo cui “Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre
2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali …”.
Quanto alle spese di lite, la circostanza che i crediti siano stati annullati d'ufficio in ragione di sopravvenienze legislative suggerisce l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 9.4.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
(Azzurra de Salvia)
pagina 2 di 2