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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 29/09/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Sezione Civile
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott. Michele Moggi Presidente
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice rel.
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice
nell'odierna camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili iscritto al n. 1291/2025 R.G. promosso da rappresentata e difesa giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti dall'Avv. Ermanno Restucci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Dei Greci n. 36, Napoli
PARTE RICORRENTE
e da
) rappresentato e difeso giusta Controparte_1 C.F._2 procura in atti dall'Avv. Pietro D'Alessandro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Dei Greci n. 36, Napoli
PARTE RICORRENTE
1
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Conclusioni: “• dichiarare la cessazione degli effetti civili/lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 26/03/1994;
• ordinare al Comune di Siena di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali
OMOLOGARE
Le seguenti condizioni:
a – Disporre l'obbligo a carico di di corrispondere in favore di Controparte_1
a titolo di mantenimento della figlia non autosufficiente Parte_1 economicamente, entro il giorno cinque di ogni mese l'assegno mensile di
Euro 1.250,00= (milleduecentocinquanta/00), assegno che sarà annualmente ed automaticamente rivalutato, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
c. Porre a carico di le spese straordinarie, mediche non Controparte_1 coperte dal SSN e di istruzione, che si renderanno necessarie”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale, visti gli atti del presente procedimento, ritenuta la competenza in ragione di quanto disposto dall'art. 473 bis.11
c.p.c.; rilevato che entrambi i coniugi, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, hanno presentato le conclusioni scritte sopra riportate nelle quali hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza, di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in data 26/03/1994, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Sinalunga
2 dell'anno 1994 al n. 1, parte 1 e che si sono separati con decreto di omologa di questo Tribunale n. cronol. 12073/2018 del 22/11/2018; ritenuto sussistenti i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3 co. n. 2 lett. b) L. 898/1970; rilevato, quanto al merito di tali condizioni, che dal matrimonio sono nati i figli (29/08/1997) maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente e (1/7/2004), maggiorenne e non economicamente Per_2 autosufficiente e ritenuto che le condizioni pattuite siano conformi all'interesse di quest'ultima; rilevato, ai fini delle consequenziali statuizioni officiose in tema di stato civile che la sentenza di divorzio deve essere annotata nei registri dello stato civile;
il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda comune delle parti, visti gli artt. 474 bis.51 e ss. c.p.c. e la L. 898/1970,
P.Q.M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 26/03/1994 dai coniugi nata il [...] a [...] e Parte_1 nato il [...] a [...], atto trascritto Controparte_1 nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Sinalunga dell'anno 1994 al n. 1, parte 1 alle condizioni di cui in epigrafe;
dichiara integralmente compensate le spese di giudizio;
dispone che i competenti Ufficiali dello stato civile annotino la sentenza nell'atto di nascita e nell'atto di matrimonio e la trascrivano nell'archivio informatico ex art. 10 DPR 396/2000; manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza nonché per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Sinalunga in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al
DPR 3 novembre 2000, n. 396.
3 Così deciso oggi in Siena, 19/09/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giulia Capannoli) (Dott. Michele Moggi)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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