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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/03/2025, n. 2399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2399 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22742/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOP dott. Elisabetta Palo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22742/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. COLOMBETTI STEFANO e dell'avv. TRASMONDI GIULIA ( ) C.F._1
PIAZZA VENEZIA, 11 00187 ROMA;
elettivamente domiciliato in VIA PODGORA, 15 20122
MILANO presso il difensore avv. COLOMBETTI STEFANO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2 ANTONIUCCI LI e dell'avv. MALTAROLO ALESSANDRO ( ) VIA COSIMO DEL FANTE, 2 20122 MILANO;
elettivamente domiciliato C.F._2 in VIA COSIMO DEL FANTE, 2 20122 MILANO presso il difensore avv. ANTONIUCCI LI
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MALTAROLO ALESSANDRO e CP_2 P.IVA_3 dell'avv. ZUCCHI MARCELLO ( ) VIA CIARDI, 3 20148 MILANO;
C.F._3
ANTONIUCCI LI ( VIA COSIMO DEL FANTE, 2 20122 C.F._4
MILANO; elettivamente domiciliato in VIA COSIMO DEL FANTE, 2 20122 MILANO presso il difensore avv. MALTAROLO ALESSANDRO
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: voglia Codesto Ill.mo Tribunale di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione condannare controparte al pagamento, in favore della società attrice, della somma complessiva di € 370.338,00 oltre IVA, interessi legali, spese e compensi di avvocato ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.
Per parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo sig. Giudice, contrariis rejectis pagina 1 di 8 IN VIA PRELIMINARE
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ex art. 2946 c.c. in relazione agli importi richiesti in ripetizione da controparte per € 113.209,71 per le motivazioni indicate in narrativa;
-sospendere il presente giudizio in attesa della determina della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sulle questioni pregiudiziali indicate in atti e 11 della determina della Corte Costituzionale in merito all'art. 14, c. 4, TUA, per le ragioni di cui in narrativa;
NEL MERITO
In via principale
- respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa;
In via subordinata
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente, condannare anche
[...]
(Cod. Fisc. - P.iva con sede legale in 00144 Roma (RM), Piazza CP_2 P.IVA_3 P.IVA_4
Enrico Mattei n. 1, quale soggetto obbligato in via solidale con Controparte_2
già (Codice Fiscale e P.IVA ex
[...] Controparte_3 P.IVA_2 art. 2560, I comma, C.C. al pagamento nei confronti della ricorrente della somma € 460.748,00, o quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa;
SULLE SPESE LEGALI
- spese e compensi di lite rifuse con distrazione in favore dei difensori ex art. 93 c.p.c. o, nella denegata ipotesi in cui l'odierna resistente e terza chiamata venissero condannate alla ripetizione delle somme versate a titolo di addizionale provinciale sulle accise, disporre la compensazione delle spese di lite per le motivazioni esposte in narrativa.
Per terza chiamata:
Voglia l'Ill.mo sig. Giudice, contrariis rejectis
IN VIA PRELIMINARE
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ex art. 2946 c.c. in relazione agli importi richiesti in ripetizione da controparte per € 113.209,71 per le motivazioni indicate in narrativa;
-sospendere il presente giudizio in attesa della determina della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sulle questioni pregiudiziali indicate in atti e 11 della determina della Corte Costituzionale in merito all'art. 14, c. 4, TUA, per le ragioni di cui in narrativa;
NEL MERITO
In via principale
- respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa;
In via subordinata
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente, condannare anche
[...]
(Cod. Fisc. - P.iva con sede legale in 00144 Roma (RM), Piazza CP_2 P.IVA_3 P.IVA_4
Enrico Mattei n. 1, quale soggetto obbligato in via solidale con Controparte_2
già (Codice Fiscale e P.IVA ) ex
[...] Controparte_3 P.IVA_2 art. 2560, I comma, C.C. al pagamento nei confronti della ricorrente della somma € 460.748,00, o quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa;
pagina 2 di 8 SULLE SPESE LEGALI
- spese e compensi di lite rifuse con distrazione in favore dei difensori ex art. 93 c.p.c. o, nella denegata ipotesi in cui l'odierna resistente e terza chiamata venissero condannate alla ripetizione delle somme versate a titolo di addizionale provinciale sulle accise, disporre la compensazione delle spese di lite per le motivazioni esposte in narrativa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ha svolto Controparte_1
contro un'azione di ripetizione dell'indebito, Controparte_2
deducendo di avere pagato a favore della convenuta i corrispettivi per la fornitura di energia elettrica nel biennio 2010-2011, inclusivi delle somme oggetto di domanda di restituzione pagate per
“addizionale provinciale”, rectius, per rivalsa dell'imposta addizionale provinciale, chiedendo la condanna della convenuta alla restituzione, a sostegno deducendo che il pagamento è stato indebito, stante il contrasto tra l'art. 6 D.L. n. 511/1988, istitutivo dell'imposta addizionale provinciale, e le direttive comunitarie in materia di armonizzazione dell'accisa sui consumi energetici, in particolare la direttiva n. 118/2008/CE; di aver chiesto alla convenuta la restituzione di quanto indebitamente versato a titolo di addizionale provinciale sull'accisa per la fornitura di energia elettrica, senza esito (doc. 5 fasc. attrice); di aver quindi evocato, avanti l'intestato Tribunale, le società di fornitura di energia elettrica per ottenere il rimborso dell'imposta indebitamente versata.
, costituendosi in giudizio, ha eccepito in via Controparte_2
preliminare, la nullità del ricorso ex art. 163, co. 3, n. 4, c.p.c.; nel merito, la mancata prova dell'avvenuto pagamento delle somme richieste da l'intervenuta prescrizione del diritto alla CP_1
restituzione delle somme versate anteriormente al 29 aprile 2010 (ossia oltre 10 anni prima della data in cui la convenuta asserisce di aver ricevuto la diffida inviata da , quantificate in € CP_1
113.209,71, nonché la non debenza delle somme ricevute a titolo di IVA a seguito dell'esercizio del diritto di rivalsa.
In punto di diritto, ha eccepito l'infondatezza della domanda attorea in quanto:
1. il giudice nazionale non può disapplicare l'art. 6 D.L. 511/1988 in una controversia tra privati in quanto una disposizione del diritto dell'Unione che sia priva di effetto diretto non può essere fatta valere nell'ambito di una controversia tra privati;
2. l'addizionale in parola non costituisce autonomo tributo e pertanto non richiede una specifica finalità;
3. l'attrice non ha diritto alla restituzione di quanto richiesto per aver la società riversato l'onere sostenuto a titolo di addizionali sul cliente finale e dedotto lo stesso ai fini dell'IRES e dell'IRAP nonché in virtù di un asserito principio di “equità sostanziale” vigente in ambito tributario.
pagina 3 di 8 ha inoltre chiesto di poter chiamare in causa Controparte_2 CP_2
quale coobbligata in solido ex art. 2560, comma 1, c.c. e la sospensione del giudizio in attesa della decisione delle questioni pendenti avanti alla CGUE (a seguito di rimessione da parte del Tribunale di
Como) e alla Corte Costituzionale per quanto attiene all'art. 14, comma 4, TUA.
Le medesime doglianze sono state sollevate da intervenuta in giudizio a seguito CP_2 dell'autorizzazione concessa alla chiamata in causa del terzo.
Va premesso che l'attrice, a fronte delle eccezioni di controparte, ha rinunciato alla propria pretesa di €
90.410,00, quale importo del credito prescritto in quanto pagato anteriormente al 7 aprile 2010, diminuendo la propria pretesa da € 460.748,00 ad € 370.388,00.
Nel corso del processo è stato disposto il mutamento del rito e lo svolgimento di una CTU contabile volta ad accertare l'esatto quantum dell'addizionale addebitata in fattura all'attrice e da questa effettivamente pagata.
Tanto premesso, reputa, anzitutto, questo giudice che l'istanza di sospensione del presente giudizio, ex art. 295 cpc, per pendenza di giudizio di costituzionalità sull'art.14 TUA e sull'art.6 D.L.
n. 511/1988, non possa essere accolta, poiché si tratta di profilo che non appare incidere direttamente sul presente giudizio -avuto riguardo al thema decidendum introdotto col ricorso -bensì solo nell'ambito del rapporto tra Erario e fornitore, sicché non risulta qui rilevante;
neppure si pone questione di rinvio alla Corte medesima, ex art. 267 TFUE, in relazione alla compatibilità dell'art.14 quarto comma TUA rispetto al diritto unionale.
Ciò detto, osserva questo giudice che la domanda attorea è infondata e deve, perciò, essere respinta.
Va premesso che, nelle more del giudizio, la Corte di Giustizia Europea si è pronunciata nel giudizio di rinvio pregiudiziale causa C 316/2022 con la sentenza 11 aprile 2024, c. C. 316/22 in cui ha così stabilito in dispositivo: 1) L'articolo 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un' imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati;
2) Il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà
pagina 4 di 8 riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell' indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati.
A seguito della pronuncia della Corte di giustizia UE dell'11.04.2024 in causa C. 316/22 questo giudice ritiene che il somministrato può agire direttamente nei confronti dell' Controparte_4
per le ragioni illustrate nelle sentenze emesse dal Tribunale di Milano, sezione XI
[...]
civile, n. 5402/2024 del 24.05.2024, n. 6342/2024 del 21.06.2024 e n.7922/2024 del 10.09.2024 a cui può farsi integrale richiamo ex art. 118 disp. att. quale precedente conforme.
“Giova, tuttavia, svolgere i seguenti ulteriori rilievi, tenuto conto dei successivi arresti in tema, sia della giurisprudenza di merito che di legittimità.
Con riguardo alla questione -oggetto del primo dictum della sentenza CGUE dell'11 aprile 2024 -se l'articolo 288, terzo comma, TFUE debba essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta (ivi, par.21), la Corte europea ha risposto nel senso che, “se, sulla base del diritto dell'Unione, una direttiva non può, di per sé, creare obblighi a carico di un singolo e dunque essere invocata, in quanto tale, nei confronti di quest'ultimo dinanzi ad un giudice nazionale, uno Stato membro può tuttavia conferire ai giudici nazionali il potere di disapplicare, sulla base del suo diritto interno, qualsiasi disposizione del diritto nazionale contraria a una disposizione del diritto dell'Unione priva di effetto diretto” (ivi, par.24) e, altresì, che, “malgrado l'assenza di effetto diretto orizzontale di una direttiva, un giudice nazionale può permettere ad un singolo di far valere l'illegittimità di un'imposta che sia stata indebitamente ripercossa su di lui da un venditore, conformemente ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, al fine di ottenere la neutralizzazione dell'onere economico supplementare che esso ha, in definitiva, dovuto sopportare, qualora tale possibilità sia prevista dalla normativa nazionale” (ivi, par.25) -l'altra ipotesi, che, qui, pacificamente non ricorre, in cui un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, è che “l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o pagina 5 di 8 disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati”
(ivi, par.27).
Orbene, diversamente dal caso, qui non ricorrente, in cui il contrasto abbia luogo tra norme interne e norme europee direttamente applicabili -nel qual caso il giudice procede a disapplicazione delle prime e applica le seconde -laddove si verifichi, come nel caso concreto, un contrasto tra norme interne e direttive comunitarie non direttamente applicabili nei rapporti tra privati, il giudice deve sollevare questione di costituzionalità per contrasto con gli artt.11 e 117 Costituzione: “quando una disposizione di diritto interno diverge da norme dell'Unione europea prive di effetti diretti, occorre sollevare una questione di legittimità costituzionale, riservata alla esclusiva competenza di questa
Corte, senza delibare preventivamente i profili di incompatibilità con il diritto europeo”; spetta, cioè, soltanto al Giudice delle leggi di valutare l'esistenza di un contrasto insanabile in via interpretativa e, eventualmente, annullare la legge incompatibile con il diritto comunitario” (così Corte
Costituzionale, sentenza n.269/2017, par.
5.1 del considerato in diritto).
Con riguardo, poi, alla portata delle sentenze CGUE interpretative della Direttiva comunitaria
2008/118/CE -così come per l'altra Direttiva qui rilevante, 92/12/CEE -non pare condivisibile l'affermazione per cui le pronunce della Corte di giustizia europea relative alle due Direttive hanno efficacia anche orizzontale nei rapporti tra privati.
Per un verso, infatti, le sentenze in parola hanno la finalità di interpretare la portata delle dette Direttive
-che, com'è noto, non hanno efficacia orizzontale -non anche quella di creare diritto ex novo, come sarebbe se le sentenze avessero efficacia precettiva più ampia rispetto alle Direttive medesime e, per altro verso, non pare di poter rinvenire alcuna pronuncia CGUE, interpretativa delle dette Direttive, adottata nell'ambito di una controversia tra privati -oltre alle sentenze citate nei precedenti arresti sopra richiamati, anche le sentenze 27 febbraio 2014, in causa C-82/12, 24 febbraio 2000, in causa C-434/97
e 9 marzo 2000, in causa C-437/97) (tutte relative alla Direttiva del 1992, in cui una delle parti è ente statale o, comunque, pubblico).
Non occorre, peraltro, qui sollevare, secondo questo giudice, questione di costituzionalità dell'art.6 D.L.n.511/'88, convertito in L.n.20/'89, per l'applicazione della norma in parola nella presente controversia tra privati, dato che il secondo dictum della CGUE nella citata sentenza 11 aprile
2024, facendo applicazione del principio di effettività -cioè della tutela giurisdizionale effettiva, per cui alle azioni fondate sul diritto unionale si applicano i medesimi mezzi di ricorso e le medesime norme processuali disponibili per le azioni analoghe di natura puramente nazionale, e che si pone, insieme col principio di equivalenza, a limite all'autonomia procedurale degli stati membri -permette al pagina 6 di 8 somministrato di agire per condictio indebiti direttamente nei confronti dello Stato, rendendo non più necessario il previo passaggio, prima reputato necessario, della domanda al fornitore.
Giova ancora osservare che la Suprema Corte, con sentenza n.24373/'24, pubblicata in data
11.09.2024, sottolinea -ivi, punto 4, pagg.10-13 -che la decisione della Corte di giustizia europea, dell'11 aprile 2024, in causa C-316/22, “costituisce importante innovazione nel diritto dell'Unione e impone…una rilettura del perimetro di esplicazione della legittimazione straordinaria del Contr consumatore finale nei confronti di in tema di rimborso di addizionali provinciali di cui all'art.6, secondo comma, D.L. n.511/1988, applicate in contrasto con la Direttiva 2008/118/CE”.
La Suprema Corte muove, a tal proposito, dal “principio di diritto, costantemente affermato dalla ECJ, secondo cui non può aversi nei rapporti tra privati efficacia “orizzontale” o diretta di una direttiva non attuata”, e, osservando che tale principio “ha costituito il punto di partenza della Corte di Giustizia” nella causa C-316/22 (ivi, par.36), afferma che “l'impossibilità per il consumatore finale di invocare nei confronti del fornitore di energia l'efficacia orizzontale della direttiva tardivamente attuata dallo
Stato italiano si colloca, nell'ambito delle condizioni dell'esercizio dell'azione straordinaria del Contr consumatore finale nei confronti di , in una fase logicamente anteriore e pregiudiziale rispetto alla condizione soggettiva del fornitore che non riuscirebbe a rimborsare l'addizionale indebitamente ripercossa sul consumatore a titolo di rivalsa”.
Ebbene, la Suprema Corte, nell'arresto appena citato, evidenzia che il secondo dictum della decisione
CGUE 11 aprile 2024, attinente all'interpretazione del principio di effettività -laddove il
Giudice europeo afferma che detto principio “osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico” in questione (cioè, appunto, l'addizionale) -rimuove la preclusione gravante sul consumatore finale ad agire direttamente nei confronti dello Stato che siffatta imposta abbia adottato per via normativa.
Secondo la Suprema Corte, “la ricaduta di questo principio nel caso dell'azione di rimborso di addizionali provinciali è ancora più ampia della tradizionale apertura alla legittimazione straordinaria ai soli casi in cui venga in esame la condizione soggettiva del fornitore”; sicché,
“indipendentemente dalla condizione soggettiva del fornitore, l'indebita corresponsione di addizionali in via di rivalsa al fornitore costituisce presupposto perché il consumatore finale possa ottenere soddisfazione -nei limiti della prescrizione ordinaria -del proprio diritto a vedersi manlevato dall' delle imposte indebitamente corrisposte in applicazione del principio di effettività”, e CP_6
“costituisce anche titolo per procedere nei confronti dell'ente impositore (ADM) con azione di ripetizione di indebito oggettivo” (Tribunale di Milano, Sez. XI civile, n. 9554/2024 del 5.11.2024).
I rilievi che precedono valgono ad assorbire tutte le ulteriori questioni.
pagina 7 di 8 Il rigetto della domanda attorea esonera dall'esaminare la domanda di manleva avanzata dalla convenuta nei confronti del terzo.
In punto spese processuali, trattandosi di questione giuridica nuova, soprattutto per i rilevanti mutamenti giurisprudenziali sopravvenuti, si configurano ragioni idonee per la totale compensazione tra l'attrice e la convenuta delle spese di giudizio, nulla per spese fra la convenuta e la terza chiamata.
Per gli stessi motivi le spese della CTU sono poste definitivamente a carico di parte attrice e parte convenuta in via solidale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge la domanda di parte attrice nei confronti della parte convenuta Controparte_2
;
[...]
2) compensa integralmente le spese di lite tra la parte attrice e la parte convenuta;
3) pone definitivamente le spese della CTU a carico della parte attrice e della parte convenuta in via solidale;
4) nulla per spese e CTU fra la convenuta e la terza chiamata.
Milano, 21 marzo 2025
Il GOP
dott. Elisabetta Palo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOP dott. Elisabetta Palo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22742/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. COLOMBETTI STEFANO e dell'avv. TRASMONDI GIULIA ( ) C.F._1
PIAZZA VENEZIA, 11 00187 ROMA;
elettivamente domiciliato in VIA PODGORA, 15 20122
MILANO presso il difensore avv. COLOMBETTI STEFANO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2 ANTONIUCCI LI e dell'avv. MALTAROLO ALESSANDRO ( ) VIA COSIMO DEL FANTE, 2 20122 MILANO;
elettivamente domiciliato C.F._2 in VIA COSIMO DEL FANTE, 2 20122 MILANO presso il difensore avv. ANTONIUCCI LI
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MALTAROLO ALESSANDRO e CP_2 P.IVA_3 dell'avv. ZUCCHI MARCELLO ( ) VIA CIARDI, 3 20148 MILANO;
C.F._3
ANTONIUCCI LI ( VIA COSIMO DEL FANTE, 2 20122 C.F._4
MILANO; elettivamente domiciliato in VIA COSIMO DEL FANTE, 2 20122 MILANO presso il difensore avv. MALTAROLO ALESSANDRO
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: voglia Codesto Ill.mo Tribunale di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione condannare controparte al pagamento, in favore della società attrice, della somma complessiva di € 370.338,00 oltre IVA, interessi legali, spese e compensi di avvocato ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.
Per parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo sig. Giudice, contrariis rejectis pagina 1 di 8 IN VIA PRELIMINARE
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ex art. 2946 c.c. in relazione agli importi richiesti in ripetizione da controparte per € 113.209,71 per le motivazioni indicate in narrativa;
-sospendere il presente giudizio in attesa della determina della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sulle questioni pregiudiziali indicate in atti e 11 della determina della Corte Costituzionale in merito all'art. 14, c. 4, TUA, per le ragioni di cui in narrativa;
NEL MERITO
In via principale
- respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa;
In via subordinata
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente, condannare anche
[...]
(Cod. Fisc. - P.iva con sede legale in 00144 Roma (RM), Piazza CP_2 P.IVA_3 P.IVA_4
Enrico Mattei n. 1, quale soggetto obbligato in via solidale con Controparte_2
già (Codice Fiscale e P.IVA ex
[...] Controparte_3 P.IVA_2 art. 2560, I comma, C.C. al pagamento nei confronti della ricorrente della somma € 460.748,00, o quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa;
SULLE SPESE LEGALI
- spese e compensi di lite rifuse con distrazione in favore dei difensori ex art. 93 c.p.c. o, nella denegata ipotesi in cui l'odierna resistente e terza chiamata venissero condannate alla ripetizione delle somme versate a titolo di addizionale provinciale sulle accise, disporre la compensazione delle spese di lite per le motivazioni esposte in narrativa.
Per terza chiamata:
Voglia l'Ill.mo sig. Giudice, contrariis rejectis
IN VIA PRELIMINARE
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ex art. 2946 c.c. in relazione agli importi richiesti in ripetizione da controparte per € 113.209,71 per le motivazioni indicate in narrativa;
-sospendere il presente giudizio in attesa della determina della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sulle questioni pregiudiziali indicate in atti e 11 della determina della Corte Costituzionale in merito all'art. 14, c. 4, TUA, per le ragioni di cui in narrativa;
NEL MERITO
In via principale
- respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa;
In via subordinata
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente, condannare anche
[...]
(Cod. Fisc. - P.iva con sede legale in 00144 Roma (RM), Piazza CP_2 P.IVA_3 P.IVA_4
Enrico Mattei n. 1, quale soggetto obbligato in via solidale con Controparte_2
già (Codice Fiscale e P.IVA ) ex
[...] Controparte_3 P.IVA_2 art. 2560, I comma, C.C. al pagamento nei confronti della ricorrente della somma € 460.748,00, o quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa;
pagina 2 di 8 SULLE SPESE LEGALI
- spese e compensi di lite rifuse con distrazione in favore dei difensori ex art. 93 c.p.c. o, nella denegata ipotesi in cui l'odierna resistente e terza chiamata venissero condannate alla ripetizione delle somme versate a titolo di addizionale provinciale sulle accise, disporre la compensazione delle spese di lite per le motivazioni esposte in narrativa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ha svolto Controparte_1
contro un'azione di ripetizione dell'indebito, Controparte_2
deducendo di avere pagato a favore della convenuta i corrispettivi per la fornitura di energia elettrica nel biennio 2010-2011, inclusivi delle somme oggetto di domanda di restituzione pagate per
“addizionale provinciale”, rectius, per rivalsa dell'imposta addizionale provinciale, chiedendo la condanna della convenuta alla restituzione, a sostegno deducendo che il pagamento è stato indebito, stante il contrasto tra l'art. 6 D.L. n. 511/1988, istitutivo dell'imposta addizionale provinciale, e le direttive comunitarie in materia di armonizzazione dell'accisa sui consumi energetici, in particolare la direttiva n. 118/2008/CE; di aver chiesto alla convenuta la restituzione di quanto indebitamente versato a titolo di addizionale provinciale sull'accisa per la fornitura di energia elettrica, senza esito (doc. 5 fasc. attrice); di aver quindi evocato, avanti l'intestato Tribunale, le società di fornitura di energia elettrica per ottenere il rimborso dell'imposta indebitamente versata.
, costituendosi in giudizio, ha eccepito in via Controparte_2
preliminare, la nullità del ricorso ex art. 163, co. 3, n. 4, c.p.c.; nel merito, la mancata prova dell'avvenuto pagamento delle somme richieste da l'intervenuta prescrizione del diritto alla CP_1
restituzione delle somme versate anteriormente al 29 aprile 2010 (ossia oltre 10 anni prima della data in cui la convenuta asserisce di aver ricevuto la diffida inviata da , quantificate in € CP_1
113.209,71, nonché la non debenza delle somme ricevute a titolo di IVA a seguito dell'esercizio del diritto di rivalsa.
In punto di diritto, ha eccepito l'infondatezza della domanda attorea in quanto:
1. il giudice nazionale non può disapplicare l'art. 6 D.L. 511/1988 in una controversia tra privati in quanto una disposizione del diritto dell'Unione che sia priva di effetto diretto non può essere fatta valere nell'ambito di una controversia tra privati;
2. l'addizionale in parola non costituisce autonomo tributo e pertanto non richiede una specifica finalità;
3. l'attrice non ha diritto alla restituzione di quanto richiesto per aver la società riversato l'onere sostenuto a titolo di addizionali sul cliente finale e dedotto lo stesso ai fini dell'IRES e dell'IRAP nonché in virtù di un asserito principio di “equità sostanziale” vigente in ambito tributario.
pagina 3 di 8 ha inoltre chiesto di poter chiamare in causa Controparte_2 CP_2
quale coobbligata in solido ex art. 2560, comma 1, c.c. e la sospensione del giudizio in attesa della decisione delle questioni pendenti avanti alla CGUE (a seguito di rimessione da parte del Tribunale di
Como) e alla Corte Costituzionale per quanto attiene all'art. 14, comma 4, TUA.
Le medesime doglianze sono state sollevate da intervenuta in giudizio a seguito CP_2 dell'autorizzazione concessa alla chiamata in causa del terzo.
Va premesso che l'attrice, a fronte delle eccezioni di controparte, ha rinunciato alla propria pretesa di €
90.410,00, quale importo del credito prescritto in quanto pagato anteriormente al 7 aprile 2010, diminuendo la propria pretesa da € 460.748,00 ad € 370.388,00.
Nel corso del processo è stato disposto il mutamento del rito e lo svolgimento di una CTU contabile volta ad accertare l'esatto quantum dell'addizionale addebitata in fattura all'attrice e da questa effettivamente pagata.
Tanto premesso, reputa, anzitutto, questo giudice che l'istanza di sospensione del presente giudizio, ex art. 295 cpc, per pendenza di giudizio di costituzionalità sull'art.14 TUA e sull'art.6 D.L.
n. 511/1988, non possa essere accolta, poiché si tratta di profilo che non appare incidere direttamente sul presente giudizio -avuto riguardo al thema decidendum introdotto col ricorso -bensì solo nell'ambito del rapporto tra Erario e fornitore, sicché non risulta qui rilevante;
neppure si pone questione di rinvio alla Corte medesima, ex art. 267 TFUE, in relazione alla compatibilità dell'art.14 quarto comma TUA rispetto al diritto unionale.
Ciò detto, osserva questo giudice che la domanda attorea è infondata e deve, perciò, essere respinta.
Va premesso che, nelle more del giudizio, la Corte di Giustizia Europea si è pronunciata nel giudizio di rinvio pregiudiziale causa C 316/2022 con la sentenza 11 aprile 2024, c. C. 316/22 in cui ha così stabilito in dispositivo: 1) L'articolo 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un' imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati;
2) Il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà
pagina 4 di 8 riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell' indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati.
A seguito della pronuncia della Corte di giustizia UE dell'11.04.2024 in causa C. 316/22 questo giudice ritiene che il somministrato può agire direttamente nei confronti dell' Controparte_4
per le ragioni illustrate nelle sentenze emesse dal Tribunale di Milano, sezione XI
[...]
civile, n. 5402/2024 del 24.05.2024, n. 6342/2024 del 21.06.2024 e n.7922/2024 del 10.09.2024 a cui può farsi integrale richiamo ex art. 118 disp. att. quale precedente conforme.
“Giova, tuttavia, svolgere i seguenti ulteriori rilievi, tenuto conto dei successivi arresti in tema, sia della giurisprudenza di merito che di legittimità.
Con riguardo alla questione -oggetto del primo dictum della sentenza CGUE dell'11 aprile 2024 -se l'articolo 288, terzo comma, TFUE debba essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta (ivi, par.21), la Corte europea ha risposto nel senso che, “se, sulla base del diritto dell'Unione, una direttiva non può, di per sé, creare obblighi a carico di un singolo e dunque essere invocata, in quanto tale, nei confronti di quest'ultimo dinanzi ad un giudice nazionale, uno Stato membro può tuttavia conferire ai giudici nazionali il potere di disapplicare, sulla base del suo diritto interno, qualsiasi disposizione del diritto nazionale contraria a una disposizione del diritto dell'Unione priva di effetto diretto” (ivi, par.24) e, altresì, che, “malgrado l'assenza di effetto diretto orizzontale di una direttiva, un giudice nazionale può permettere ad un singolo di far valere l'illegittimità di un'imposta che sia stata indebitamente ripercossa su di lui da un venditore, conformemente ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, al fine di ottenere la neutralizzazione dell'onere economico supplementare che esso ha, in definitiva, dovuto sopportare, qualora tale possibilità sia prevista dalla normativa nazionale” (ivi, par.25) -l'altra ipotesi, che, qui, pacificamente non ricorre, in cui un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, è che “l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o pagina 5 di 8 disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati”
(ivi, par.27).
Orbene, diversamente dal caso, qui non ricorrente, in cui il contrasto abbia luogo tra norme interne e norme europee direttamente applicabili -nel qual caso il giudice procede a disapplicazione delle prime e applica le seconde -laddove si verifichi, come nel caso concreto, un contrasto tra norme interne e direttive comunitarie non direttamente applicabili nei rapporti tra privati, il giudice deve sollevare questione di costituzionalità per contrasto con gli artt.11 e 117 Costituzione: “quando una disposizione di diritto interno diverge da norme dell'Unione europea prive di effetti diretti, occorre sollevare una questione di legittimità costituzionale, riservata alla esclusiva competenza di questa
Corte, senza delibare preventivamente i profili di incompatibilità con il diritto europeo”; spetta, cioè, soltanto al Giudice delle leggi di valutare l'esistenza di un contrasto insanabile in via interpretativa e, eventualmente, annullare la legge incompatibile con il diritto comunitario” (così Corte
Costituzionale, sentenza n.269/2017, par.
5.1 del considerato in diritto).
Con riguardo, poi, alla portata delle sentenze CGUE interpretative della Direttiva comunitaria
2008/118/CE -così come per l'altra Direttiva qui rilevante, 92/12/CEE -non pare condivisibile l'affermazione per cui le pronunce della Corte di giustizia europea relative alle due Direttive hanno efficacia anche orizzontale nei rapporti tra privati.
Per un verso, infatti, le sentenze in parola hanno la finalità di interpretare la portata delle dette Direttive
-che, com'è noto, non hanno efficacia orizzontale -non anche quella di creare diritto ex novo, come sarebbe se le sentenze avessero efficacia precettiva più ampia rispetto alle Direttive medesime e, per altro verso, non pare di poter rinvenire alcuna pronuncia CGUE, interpretativa delle dette Direttive, adottata nell'ambito di una controversia tra privati -oltre alle sentenze citate nei precedenti arresti sopra richiamati, anche le sentenze 27 febbraio 2014, in causa C-82/12, 24 febbraio 2000, in causa C-434/97
e 9 marzo 2000, in causa C-437/97) (tutte relative alla Direttiva del 1992, in cui una delle parti è ente statale o, comunque, pubblico).
Non occorre, peraltro, qui sollevare, secondo questo giudice, questione di costituzionalità dell'art.6 D.L.n.511/'88, convertito in L.n.20/'89, per l'applicazione della norma in parola nella presente controversia tra privati, dato che il secondo dictum della CGUE nella citata sentenza 11 aprile
2024, facendo applicazione del principio di effettività -cioè della tutela giurisdizionale effettiva, per cui alle azioni fondate sul diritto unionale si applicano i medesimi mezzi di ricorso e le medesime norme processuali disponibili per le azioni analoghe di natura puramente nazionale, e che si pone, insieme col principio di equivalenza, a limite all'autonomia procedurale degli stati membri -permette al pagina 6 di 8 somministrato di agire per condictio indebiti direttamente nei confronti dello Stato, rendendo non più necessario il previo passaggio, prima reputato necessario, della domanda al fornitore.
Giova ancora osservare che la Suprema Corte, con sentenza n.24373/'24, pubblicata in data
11.09.2024, sottolinea -ivi, punto 4, pagg.10-13 -che la decisione della Corte di giustizia europea, dell'11 aprile 2024, in causa C-316/22, “costituisce importante innovazione nel diritto dell'Unione e impone…una rilettura del perimetro di esplicazione della legittimazione straordinaria del Contr consumatore finale nei confronti di in tema di rimborso di addizionali provinciali di cui all'art.6, secondo comma, D.L. n.511/1988, applicate in contrasto con la Direttiva 2008/118/CE”.
La Suprema Corte muove, a tal proposito, dal “principio di diritto, costantemente affermato dalla ECJ, secondo cui non può aversi nei rapporti tra privati efficacia “orizzontale” o diretta di una direttiva non attuata”, e, osservando che tale principio “ha costituito il punto di partenza della Corte di Giustizia” nella causa C-316/22 (ivi, par.36), afferma che “l'impossibilità per il consumatore finale di invocare nei confronti del fornitore di energia l'efficacia orizzontale della direttiva tardivamente attuata dallo
Stato italiano si colloca, nell'ambito delle condizioni dell'esercizio dell'azione straordinaria del Contr consumatore finale nei confronti di , in una fase logicamente anteriore e pregiudiziale rispetto alla condizione soggettiva del fornitore che non riuscirebbe a rimborsare l'addizionale indebitamente ripercossa sul consumatore a titolo di rivalsa”.
Ebbene, la Suprema Corte, nell'arresto appena citato, evidenzia che il secondo dictum della decisione
CGUE 11 aprile 2024, attinente all'interpretazione del principio di effettività -laddove il
Giudice europeo afferma che detto principio “osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico” in questione (cioè, appunto, l'addizionale) -rimuove la preclusione gravante sul consumatore finale ad agire direttamente nei confronti dello Stato che siffatta imposta abbia adottato per via normativa.
Secondo la Suprema Corte, “la ricaduta di questo principio nel caso dell'azione di rimborso di addizionali provinciali è ancora più ampia della tradizionale apertura alla legittimazione straordinaria ai soli casi in cui venga in esame la condizione soggettiva del fornitore”; sicché,
“indipendentemente dalla condizione soggettiva del fornitore, l'indebita corresponsione di addizionali in via di rivalsa al fornitore costituisce presupposto perché il consumatore finale possa ottenere soddisfazione -nei limiti della prescrizione ordinaria -del proprio diritto a vedersi manlevato dall' delle imposte indebitamente corrisposte in applicazione del principio di effettività”, e CP_6
“costituisce anche titolo per procedere nei confronti dell'ente impositore (ADM) con azione di ripetizione di indebito oggettivo” (Tribunale di Milano, Sez. XI civile, n. 9554/2024 del 5.11.2024).
I rilievi che precedono valgono ad assorbire tutte le ulteriori questioni.
pagina 7 di 8 Il rigetto della domanda attorea esonera dall'esaminare la domanda di manleva avanzata dalla convenuta nei confronti del terzo.
In punto spese processuali, trattandosi di questione giuridica nuova, soprattutto per i rilevanti mutamenti giurisprudenziali sopravvenuti, si configurano ragioni idonee per la totale compensazione tra l'attrice e la convenuta delle spese di giudizio, nulla per spese fra la convenuta e la terza chiamata.
Per gli stessi motivi le spese della CTU sono poste definitivamente a carico di parte attrice e parte convenuta in via solidale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge la domanda di parte attrice nei confronti della parte convenuta Controparte_2
;
[...]
2) compensa integralmente le spese di lite tra la parte attrice e la parte convenuta;
3) pone definitivamente le spese della CTU a carico della parte attrice e della parte convenuta in via solidale;
4) nulla per spese e CTU fra la convenuta e la terza chiamata.
Milano, 21 marzo 2025
Il GOP
dott. Elisabetta Palo
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