Sentenza 30 settembre 2025
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Quando si perde il diritto al gratuito patrocinio Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 13374 del 30 settembre 2025, ha ribadito che l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere revocata quando l'interessato agisce o resiste in giudizio con malafede o colpa grave. Il riferimento normativo è l'articolo 136, comma 2, del D.P.R. n. 115/2002, che attribuisce al magistrato il potere di revocare, con decreto, l'ammissione provvisoriamente concessa dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. La revoca, precisa il Tribunale, non dipende dall'esito della causa o dal merito della domanda, ma esclusivamente dalla condotta processuale della parte, valutata sotto il profilo soggettivo …
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Quando si perde il diritto al gratuito patrocinio Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 13374 del 30 settembre 2025, ha ribadito che l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere revocata quando l'interessato agisce o resiste in giudizio con malafede o colpa grave. Il riferimento normativo è l'articolo 136, comma 2, del D.P.R. n. 115/2002, che attribuisce al magistrato il potere di revocare, con decreto, l'ammissione provvisoriamente concessa dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. La revoca, precisa il Tribunale, non dipende dall'esito della causa o dal merito della domanda, ma esclusivamente dalla condotta processuale della parte, valutata sotto il profilo soggettivo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/09/2025, n. 13374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13374 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, nella persona del Giudice dott. Wanda Verusio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 6208/2024, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies (ultimo comma) c.p.c. all'esito dell'udienza del 01.04.2025, vertente tra:
, C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Federica Parte_1 C.F._1
Mazzeo, come da procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore, in via Ostiense n. 98, Roma e FEDERICA avv. MAZZEO, C.F.
, in proprio ex art. 86 c.p.c., ed elettivamente domiciliata presso il C.F._2 proprio studio legale, in via Ostiense n. 98, Roma
RICORRENTI contro
, C.F. in persona del pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in via dei Portoghesi n. 12, Roma
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso avverso il decreto emesso dal Tribunale Ordinario di Roma, sezione XVIII civile, in data 06.02.2024 e comunicato in data 07.02.2024, nel giudizio civile ex art. 35-bis D.Lgs. 25/2008, iscritto al N.R.G. 3990/2022 di revoca dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato ex art. 136, comma secondo, D.P.R. 115/2002 e contestuale revoca del decreto di liquidazione, n.
18444/2023, emesso in data 07.06.2023.
CONCLUSIONI: all'udienza del 01.04.2025 i procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi agli atti introduttivi. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione, ai sensi degli artt. 170 D.P.R. 115/2002 e 15 D.Lgs.
150/2011, depositato in data 09.02.2024, il sig. e l'Avv. Federica Mazzeo Parte_1 adivano questo Tribunale per chiedere la riforma e/o l'annullamento del decreto emesso dal Tribunale Ordinario di Roma, sezione XVIII civile, di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
chiedevano di confermare la delibera emessa dal COA di
Roma, in data 20.01.2022, di ammissione al beneficio nonché riformare e/o annullare la revoca del decreto di liquidazione, n. 18444/2023, emesso in data 07.06.2023 e, conseguentemente, confermare gli onorari liquidati negli importi ivi stabiliti.
A tal fine hanno esposto: - che con ricorso ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs 25/2008, Blao adiva il Tribunale Ordinario di Roma per chiedere l'accertamento del diritto al riconoscimento della protezione internazionale, respinta dalla Controparte_3 di Roma con decreto emesso in data 15.01.2024, nonché il riconoscimento del diritto alla protezione speciale e il diritto d'asilo ai sensi degli artt. 10, co. 3, Cost. e 8 CEDU;
- che in data 31.05.2023 provvedeva al deposito della delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, emessa provvisoriamente dal COA di Roma in data
20.01.2022, ai sensi dell'art. 126 D.P.R. 115/2002 e al deposito dell'istanza di liquidazione degli onorari;
- che in data 05.07.2023 veniva comunicato il decreto di liquidazione, datato 07.06.2023, per l'importo di euro 700,00; - che in data 28.11.2023 veniva comunicato il decreto di rigetto nel merito del ricorso e, in data 07.02.2024, comunicato il decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nonché contestuale revoca del decreto di liquidazione degli onorari in ragione dell'infondatezza della domanda ai sensi dell'art. 136, co. 2, D.P.R. 115/2002. Ciò premesso, chiedeva l'annullamento del provvedimento di revoca per due ordini di motivi: in primo luogo, per carenza dei requisiti previsti dall'art. 136, co. 2, D.P.R.
115/2002 consistenti nel fatto che l'interessato abbia “agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave”; e, in secondo luogo, per carenza di potere in quanto il giudice avrebbe esaurito la propria potestas decidendi con l'emissione del precedente decreto datato 07.06.2023 di liquidazione degli onorari.
Con la memoria difensiva, depositata in data 19.06.2024, si costituisce il
[...]
insistendo per l'inammissibilità e infondatezza del ricorso ex adverso Controparte_1 proposto in quanto la manifesta infondatezza che legittima il provvedimento di revoca è stata sufficientemente motivata anche tramite il richiamo alle ragioni del rigetto della domanda del ricorrente;
per altro verso, i provvedimenti adottati durante la fase cautelare hanno il carattere della provvisorietà, proprio in ragione della cognizione sommaria a cui è chiamato il giudice il quale, all'esito del giudizio di merito, può anche rivedere le precedenti decisioni.
Il ricorso deve essere accolto.
Nel caso di specie trova applicazione l'art. 136, comma 2, D.P.R. 115/2002 il quale prevede che “con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave”. La disposizione in commento prevede che l'ammissione al gratuito patrocinio può essere revocata se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave;
in altre parole, il giudizio sul merito dell'azione giudiziaria proposta è indipendente da quello sulla revoca che deve basarsi unicamente sul dolo o sulla colpa grave della parte che agisce in giudizio;
quindi, si tratta di giudizi distinti in cui non è possibile revocare il gratuito patrocinio sulla base dell'esito di un giudizio che attiene al merito della domanda.
Peraltro, per quanto attiene al decreto di liquidazione, la Suprema Corte ha precisato che: “Per principio consolidato, il decreto di liquidazione del compenso al difensore per patrocinio a spese dello Stato non è revocabile, né modificabile d'ufficio, poiché
l'autorità giudiziaria che lo emette, salvi i casi espressamente previsti, consuma il suo potere decisionale e non ha il potere di autotutela tipico dell'azione amministrativa (v. ordinanza n. 1196/2017 e ordinanza n. 5458/2022); il potere di revoca (o di modifica) risulterebbe del resto del tutto incompatibile con la previsione, nello stesso art. 170 del
D.P.R. n. 115/2002, di un termine perentorio concesso alle parti per opporsi al decreto di pagamento” (C. Cass., sentenza, n. 9545/2023).
Dall'esame del provvedimento di revoca impugnato, emerge che la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio è stata decisa unicamente sulla base dell'infondatezza della domanda, senza nulla affermare circa la sussistenza della responsabilità aggravata del ricorrente, necessario presupposto per la revoca del beneficio alla luce della norma cit.. Tale responsabilità neppure si evince dall'esame dell'ordinanza del Tribunale di Roma in data 26 ottobre 2023, con cui veniva rigettata la domanda d protezione internazionale (cfr. doc. n. 18 in atti).
Pertanto, il decreto opposto deve essere annullato nella parte in cui è stata disposta la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato del ricorrente, avendo quest'ultimo il diritto di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento N.R.G. 3990/2022, in difetto dei presupposti di cui all'art. 136, comma secondo, D.P.R. 115/2002; inoltre, il decreto opposto deve essere annullato nella parte relativa alla revoca del decreto di liquidazione degli onorari all'Avv. Federica Mazzeo e, quindi, confermato il decreto di liquidazione degli onorari, emesso in data 07.06.2023, negli importi ivi stabiliti.
Le spese del presente procedimento, nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza e sono liquidate in conformità ai criteri di cui al D.M. 55/2014, valori minimi in considerazione dell'assenza di questioni giuridiche di qualche complessità e con esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
- accoglie il ricorso proposto e, per l'effetto, revoca il decreto emesso in data
06.02.2024 nell'ambito del procedimento N.R.G. 3990/2022 nella parte in cui è stata revocata, in quel giudizio, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato del ricorrente e nella parte in cui è stato revocato il decreto di liquidazione degli onorari all'Avv. Federica
Mazzeo, confermando il precedente decreto di liquidazione emesso in data 07.06.2023 nell'importo di euro 700,00;
- condanna il alla refusione delle spese di lite di questo Controparte_1 procedimento, che liquida in euro 98,00 di spese ed euro 492,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarre in favore dell'Avv. Federica Mazzeo.
Così deciso in Roma, 30 settembre 2025
Il Giudice
Wanda Verusio