Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 17/03/2026, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Puglia |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza. n. 63/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA
in composizione monocratica, nella persona del Consigliere Rossana De Corato, all’esito dell’udienza del 16 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 37798 del registro di segreteria, sul ricorso presentato da XXX, nato a [...] il XXX (c.f. XXX), rappresentato e difeso dall’Avv. Mariolina Lucidi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Guidonia Montecelio (RM), alla via del Passeggio n. 110
contro:
L’INPS (Istituto nazionale della Previdenza Sociale), non costituito;
VISTO il D. Lgs. 26.8.2016 n. 174;
VISTO il ricorso;
ESAMINATI gli atti e i documenti tutti di causa;
VISTO il verbale dell’udienza del 16 dicembre 2025, nel corso della quale il difensore del ricorrente non è comparso e l’INPS non si è costituito.
CONSIDERATO che non è stata fornita la prova dell’avvenuta notifica del decreto di fissazione dell’odierna udienza, unitamente al ricorso ai sensi dell’art. 155 del c.g.c., e che l’Istituto previdenziale non si è costituito, il giudizio è stato definito, come da dispositivo letto nell’udienza stessa, quale di seguito trascritto.
FATTO E DIRITTO
Considerato:
- che con il ricorso in epigrafe, depositato in Segreteria in data 24 dicembre 2024, il sig. XXX, ex militare in pensione, ha chiesto all’INPS la rideterminazione del proprio trattamento pensionistico per il biennio 2023/2024, in applicazione degli indici di perequazione determinati ai sensi della L. n. 388/2000 (cd. meccanismo dei tre scaglioni), in base all’aliquota prevista per l’ammontare di ciascuno di essi, oltre al rimborso degli arretrati, lamentando “…l’evidente carattere incostituzionale dell’attuale sistema di perequazione automatica delle pensioni...”;
- che non è stata depositata la prova dell’avvenuta notifica del decreto di fissazione dell’udienza all’INPS unitamente al ricorso, come previsto dall’art. 155, commi 3 e 5 del Codice di giustizia contabile;
Ritenuto:
- che in assenza di costituzione dell’Istituto previdenziale (c.d. “sanante”), il ricorso deve ritenersi improcedibile (ex plurimis, C. conti, Sez. Giurisd. Puglia, n. 561/2017, n. 606/2018 e n. 702/2018);
- che non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
PQM
la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 37798 del registro di segreteria, lo dichiara improcedibile.
Nulla per le spese.
Così deciso, in Bari, all'esito della pubblica udienza del 16 dicembre 2025.
Il Giudice
(Rossana De Corato)
(F. to digitalmente)
Depositata in Segreteria il 17.03.2026 Il Funzionario
(Anna Rossano)
(F. to digitalmente)