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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/03/2025, n. 1682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1682 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Quinta Sezione Civile
Composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marianna D' Avino Presidente
Dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 6621/2018 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2018 trattenuta in decisione in seguito al deposito delle note telematiche in sostituzione dell' udienza del 26/9/2024
TRA
(c.f. ) , rappresentato e difeso dagli avv.ti Maurizio Colangelo (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
– PEC: e Giuseppe Trischitta (C.F. C.F._2 Email_1
– PEC: quali componenti dello Studio CodiceFiscale_3 Email_2
Legale Avv. Andrea Prosperi S.R.L. S.T.A. (C.F. ) ed elettivamente domiciliato in Roma alla P.IVA_1
Via Muzio Clementi n. 18, presso il loro studio, giusta procura allegata da intendersi in calce al presente atto.
- appellante-
E
(C.F. e P.I. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Rappresentante Generale per la Sede Secondaria in Italia Sig. e del Procuratore Controparte_2
Speciale Sig. , con sede legale in Vienna (Austria), Schottenring n. 15 e sede Controparte_3 secondaria in Milano, alla Via Bernardo Quaranta n. 45, rappresentata, assistita e difesa dall'Avv. Giovanni Battista Martelli (C.F. del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata C.F._4 presso il suo Studio in Roma, in Viale delle Milizie n. 4, in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione passivo notificato per il giudizio di primo grado dinanzi al tribunale di Roma R.G.N. 67118/201306.86211319.
-appellata
E CP_4
-appellato contumace-
E
(P.IVA ), rappresentata, assistita e difesa dall'Avv. Giovanni Battista Controparte_5 P.IVA_3
Martelli (C.F. del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._4
Studio in Roma, Viale Delle Milizie n. 4 in virtù di procura speciale alle liti in atti.
-interveniente-
E
(C.F., P. IVA e numero di iscrizione al CP_5 Controparte_6
Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi: REA: MI - 2644050), rappresentata e P.IVA_4 difesa dall'Avv. Giovanni Battista Martelli, giusta procura in calce al presente atto di intervento ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, alla Via Cassia n. 35
- interveniente-
OGGETTO: Appello avverso sentenza resa dal Tribunale di Roma n. 12332/2018 pubbl. il 15/6/2028
.
CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate per l' udienza del 26/9/2024 .
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 10/10/2013, ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_2 [...] onché la al fine di ottenere il giusto CP_7 Controparte_1 risarcimento per le lesioni patite a seguito dell'investimento della sua persona avvenuto in data 21/04/2012, in Roma, lungo Via Prenestina. Il predetto sinistro avveniva a seguito del superamento, a forte velocità, da parte del taxi condotto dal sig. e assicurato con la di un autobus in CP_4 CP_1 sosta all'apposita fermata.
Si costituivano in giudizio gli odierni appellati i quali contestavano le avverse pretese asserendo che la colpa fosse interamente da attribuire ad . Parte_1
Il processo veniva istruito anche mediante espletamento di CTU medico-gale da parte del dr. Per_1 che al termine della propria perizia riconosceva un'invalidità permanente del 40%.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 12332/2018, pubblicata il 15.06.2018 RG n. 67118/2013 - non notificata –, rigettava la domanda attorea e condannava il alla rifusione delle spese di lite in Pt_1 favore dei convenuti.
Avverso la predetta sentenza ha proposto rituale appello l'attore censurando: A) la responsabilità esclusiva del sinistro riconosciuta in capo al pedone sulla scorta delle sole dichiarazioni rese dai testimoni sentiti nella immediatezza del sinistro ai VV.UU.
Evidenzia l'appellante che le dichiarazioni rese dai due testi dei convenuti davanti ai VV.UU non risultano dettagliate e comunque sono prive di valore probatorio privilegiato per quanto attiene alla veridicità dei loro contenuti, oltre che inidonee a provare la responsabilità in capo all'odierno appellante. Contesta la ritenuta mancanza di prova certa della effettuazione della manovra di sorpasso da parte del conducente del taxi laddove proprio la realizzazione della predetta manovra vietata è l'unico punto che non risulta in alcun modo controverso (v.teste di parte attrice. Tes_1
, del teste di parte convenuta, e dichiarazioni rese ai verbalizzanti dai testimoni presenti) .
[...]
B) Erroneità della sentenza per Erronea compensazione del danno con la rendita : il Giudice di CP_8 prime cure, ha erroneamente ritenuto di poter compensare il danno richiesto in sede civile con la rendita , assumendo che qualsiasi danno si volesse riconoscere sarebbe stato ampiamente CP_8 risarcito dal 27% di invalidità riconosciuta dal predetto ente previdenziale. Rileva l'appellante l'esistenza di un indirizzo consolidato nel "riconoscere la possibile esistenza di un danno c.d. differenziale in conseguenza della diversa natura dell' intervento previdenziale rispetto al risarcimento del danno chiedibile al responsabile”.
Deduce che nel caso di specie il giudice di prime cure ha ritenuto ampiamente ricompreso il 40% di IP determinato dal CTU nella rendita riconosciuta dall' per il 27% di IP, senza prendere in CP_8 considerazione tutte le voci in essa comprese, laddove più correttamente avrebbe dovuto prendere in considerazioni le voci di richiesta del danno risarcibile e per l'effetto condannare le convenute al risarcimento del danno differenziale.
C) Illegittimità della sentenza impugnata per violazione degli art. 116 c.p.c.: per aver il giudice di prime cure erroneamente ritenuto di dover disattendere la CTU del dr. senza però spiegare le Per_1 motivazioni di tale poca considerazione nel professionista incaricato dal Tribunale (v. pag. 4 della sentenza righe da 7 a 13 : "Il CTU Dr. ha indicato nel 40% la invalidità permanente residuata Per_1 all'attore; detta indicazione appare manifestamente eccessiva in quanto, giusta osservazioni svolte dal CTP di parte convenuta, essa appare frutto di una somma meramente aritmetica dei vari postumi residuati in luogo di una valutazione complessiva del danno biologico patito;
inoltre, non è dato comprendere l'esistenza del nesso causale con un danno oculare manifestatosi solo nel 2014". Inoltre lamenta il rigetto del domanda risarcitoria del danno patrimoniale da perdita della c.d. capacità lavorativa specifica, per mancata allegazione e prova dell'attività lavorativa svolta prima dei sinistro, nonostante che l avesse riconosciuto l'infortunio in itinere, con attestazione depositata in atti che qualifica l'attività lavorativa dell'odierno appellante e la somma di indennità corrispondente.
L'appellante ha quindi chiesto: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: In riforma della sentenza odiernamente impugnata accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità dell'occorso sinistro in capo al sig. per l'effetto condannare i convenuti in solido al risarcimento dei danni patiti e patendi CP_4 così come richiesti nell'atto di citazione, oltre al danno da specifica lavorativa nelle percentuali riconosciute dal CTU. B. IN VIA SUBORDINATA SEMPRE NEL MERITO:… condannare i convenuti in solido al risarcimento dei danni così come quantificati dalla CTU secondo le tabelle di Milano, oltre al danno da specifica lavorativa nelle percentuali riconosciute dal CTU, e nell' ipotesi di riconoscimento di un concorso di colpa riconoscere in capo al sig. una responsabilità minima, per l'effetto Pt_1 ridurre il risarcimento richiesto e il danno da specifica lavorativa nelle percentuali riconosciuta dal CTU. D. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del doppio grado di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.
Si è costituita l'appellata chiedendo il rigetto del gravame e la conferma dell' impugnata sentenza.
Nel corso del giudizio è intervenuta la cessionaria del portafoglio in qualità di successore a CP_5 titolo particolare nel diritto controverso, chiedendo l'estromissione di , ai Controparte_1 sensi e per gli effetti dell'art. 111, comma 3, c.p. E' altresì intervenuta in qualità di Controparte_9 successore a titolo universale, essendo subentrata nei diritti e rapporti giuridici facenti capo alla società incorporata – -, ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 c.p.c. chiedendo il Controparte_5 rigetto del gravame in via subordinata il riconoscimento delle eventuali somme dovute .
Interrotto il processo per il decesso dell' unico difensore dell'appellante, è stato poi riassunto dai nuovi difensori mediante richiamo ai precedenti atti difensivi, precisate le conclusioni mediante deposito di note scritte in sostituzione di udienza nelle quali le parti si sono riportate ai rispettivi atti difensivi, la Corte ha trattenuto la causa in decisione previa assegnazione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. .
***
L' appello è infondato .
A norma del primo comma dell' art. 2054 c.c. : “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per il evitare il danno”.
Secondo l'orientamento consolidato di legittimità formatosi sulla presunzione di responsabilità dell'investitore: “la lettura combinata dell'art. 2054 - che pone una regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore - e dell'art. 1227 c.c. esige da parte del giudice di merito che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto un concorso di colpa in capo al pedone evidenziandone le specifiche ragioni, costituite non solo dall'attraversamento fuori dalle strisce pedonali, distanti appena dodici metri, quanto dal non aver calcolato correttamente il tempo necessario all'attraversamento in relazione al traffico esistente, rimanendo bloccato al centro della carreggiata a causa del sopraggiungere dei veicoli marcianti in senso contrario, sicché il conducente dell'autotreno, pur procedendo a bassissima velocità, non aveva potuto evitarlo). (Cass. Sez. 3, 25/01/2024, n. 2433). Inoltre nella recente pronunzia n. 20140/2023 la Cassazione ha affermato che “l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma I, c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l'anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto”.( Cass. n. 20140/2023)
Orbene dall' istruttoria espletata nel primo grado è emerso che il pedone al momento dell'investimento stava attraversando le strisce pedonali con il semaforo rosso per i pedoni. Depongono in tal senso le dichiarazioni rese nella immediatezza dei fatti davanti ai verbalizzanti dei testimoni presenti e , da ritenere particolarmente attendibili in quanto Tes_3 Testimone_4 raccolte nella immediatezza dei fatti rispetto a quelle acquisite alcuni anni dopo, nel corso del processo di primo grado.
Per contro non vi è prova dell'assunto attoreo secondo il quale il conducente del taxi era in fase di sorpasso dell'autobus fermo, non emergendo dalle prove elementi in tal senso.
Tuttavia la prova della condotta incauta del pedone non vale a superare totalmente la presunzione di pari responsabilità dello stesso e del conducente del taxi ex art. 2054 c.c., tenuto conto che, al di là delle deduzioni svolte in ordine alla violazione posta in essere dal pedone nell'attraversamento delle strisce pedonali quando il semaforo era rosso per i pedoni, non sono stati allegati né provati da parte convenuta elementi fattuali decisivi ai fini del superamento della responsabilità presuntiva gravante sulla medesima, quali la repentinità e assoluta imprevedibilità dell'attraversamento del pedone con conseguente impossibilità di porre in essere manovre idonee ad evitare l' investimento .
Né- si osserva- dalle allegazioni svolte e dalla istruttoria espletata emerge che il conducente del taxi non era in grado di avvistare il pedone essendo la visuale coperta da altri veicoli (v. dichiarazioni testimoni sentiti davanti ai verbalizzanti).
Pertanto deve ritenersi provata la corresponsabilità, sia pure presuntiva, e in ragione degli elementi di giudizio acquisiti, come innanzi illustrati, deve riconoscersi il concorso di responsabilità del pedone investito nella misura del 75%, rimanendo a carico del conducente-investitore il rimanente 25%.
Entro tali limiti può quindi riconoscersi il diritto dell'appellante ad essere risarcito dei danni subiti salvo le precisazioni che seguono.
Come evidenziato in motivazione sussiste una non trascurabile discrepanza tra la valutazione dei postumi operata dal ctu dott. nel giudizio di primo grado ( 40% IP) e quella stimata dall' Per_1 CP_8 ai fini della rendita per infortunio in itinere del 27% (v. documentazione allegata da parte convenuta relativamente alla rivalsa esercitata da ex art. 1916 c.c.) . CP_8
Peraltro la ctu è stata oggetto di svariate censure sotto svariati profili relativi alla sua lacunosità ed erroneità, essendo stato giustamente rilevato che la stessa è frutto di una sommatoria aritmetica dei postumi residuati in luogo che di una valutazione complessiva del danno biologico patito e che sono stati ricompresi danni da lesione oculare non riconducibili all'evento, in quanto suffragati da certificazioni mediche risalenti ad un periodo di due anni successivi all' investimento.
Ma anche a voler riconoscere la percentuale di invalidità del 40%, deve convenirsi con il Tribunale che la somma riconosciuta dall' supera comunque quella spettante all'attore, in base alla sua CP_8 accertata corresponsabilità nella causazione dell'investimento nella misura del 75%. Invero la somma spettante all' attore per danno biologico, in base alle tabelle del Tribunale di Milano aggiornate al 2024, è pari a 210.951,00, maggiorata degli interessi compensativi da calcolarsi secondo i dettami della Cassazione (da applicare al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto, con rivalutazione anno per anno secondo gli indici Istat,) deve comunque essere decurtata del 75% in ragione della accertata corresponsabilità e dal risultato che si ottiene deve essere detratto quanto corrisposto dall' a titolo di danno biologico CP_8
Invero secondo l' orientamento del giudice di legittimità “In tema di risarcimento del danno da lesione del diritto alla salute, le somme corrisposte dall'assicuratore sociale (nella specie, l' ) devono CP_8 essere detratte dal credito risarcitorio non secondo il criterio delle poste omogenee (vale a dire distinguendo, all'interno dell'indennizzo, le due sole poste del danno patrimoniale e non patrimoniale, e sottraendole dall'importo complessivamente liquidato, per ciascuna delle corrispondenti categorie, a titolo di risarcimento "civilistico"), bensì secondo quello delle poste identiche, dovendosi, pertanto, sottrarre dall'ammontare del risarcimento solo gli importi corrispondenti alle specifiche tipologie di pregiudizio oggetto del suddetto indennizzo” (Cass. Civ. Sez. 3 Ord. 30293/2023).
(Cass. Sez. 3, 31/10/2023, n. 30293, Rv. 669351 - 01)
Si è infatti osservato in tema di compensatio lucri cum damno, che il risarcimento deve sì coprire il danno subito, ma non deve essere di per sé fonte di lucro, per cui l'ammontare del risarcimento deve tendere a riparare l'interesse leso ma non deve altresì comportare un ingiustificato arricchimento del danneggiato. In proposito la Suprema Corte ha rilevato che “la rendita costituisce una CP_8 prestazione economica a contenuto indennitario erogata in funzione di copertura del pregiudizio (…) occorso al lavoratore in caso di infortunio sulle vie del lavoro. Indubbiamente il ristoro del danno coperto dall'assicurazione obbligatoria può presentare delle differenze nei valori monetari rispetto al danno civilistico (Cass., Sez. lav. 11 gennaio 2016, n. 208; Cass. Sez. lav. 10 aprile 2017, n. 9166). Nondimeno la rendita corrisposta dall' soddisfa, neutralizzandola in parte, la medesima perdita CP_8 al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo, autore del fatto illecito, al quale sia addebitabile l'infortunio in itinere subito dal lavoratore"( v. anche Cass. Civ. Sez. Un. n. 12566/2018 e Cass. Civ. Sez. 3, n. 2550/2019).
Da ultimo la Corte (Cass. Civ. Sez. 3 Ord. 30293/2023)ha statuito che “se l' ha costituito in favore del danneggiato una rendita, occorrerà innanzitutto determinare la quota di essa destinata al ristoro del danno biologico, separandola da quella destinata al ristoro del danno patrimoniale da incapacità lavorativa;
la prima andrà detratta dal credito per danno biologico permanente, al netto della personalizzazione e del danno morale, la seconda dal credito per danno patrimoniale da incapacità di lavoro, se esistente”.
Applicando tali principi alla nostra fattispecie occorre procedere al diffalco dalla somma spettante a titolo di danno biologico della somma liquidata dall a titolo di danno biologico, con CP_8 esclusione di altre voci. A riguardo deve precisarsi che diversamente da quanto prospettato dall'appellante, nulla può riconoscersi all' appellante a titolo di danno patrimoniale da perdita della c.d. capacità lavorativa specifica non essendo stati forniti elementi relativi al reddito percepito prima e dopo il sinistro, peraltro, non desumibili dal carteggio intercorso con
Orbene il risultato del diffalco operato è conforme alle conclusioni alle quali è pervenuto il Tribunale essendo senz'altro inferiore alla somma riconosciuta per lo stesso titolo dall' per la rendita ( euro 120.000,00). Per le suesposte considerazioni l'appello deve rigettarsi e confermarsi integralmente l'impugnata sentenza.
In applicazione del principio della soccombenza le spese di lite del presente grado sono poste a carico dell' appellante e si liquidano in favore di ciascuna parte costituita in ragione delle attività espletate , nella misura indicata nella parte dispositiva, a valori minimi stante la non complessità delle questioni trattate, in conformità dei parametri previsti dalle tabelle per la determinazione dei compensi applicabili ratione temporis (indeterminabile complessità bassa) con espunzione delle voci trattazione /istruttoria, in quanto la prima consistita in meri rinvii, e la seconda non espletata affatto .
Non si provvede sulle spese di lite nei confronti della parte contumace.
PQM
La Corte d'Appello di Roma, V sezione civile, definitivamente pronunziando sull' appello proposto da avverso la sentenza n. 12332/2018 emessa dal Tribunale di Roma il 15/6/2018 nella Parte_2 causa n. rg. 67118/2013 ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede :
-rigetta l'appello;
-condanna a rifondere le spese di lite del presente grado a ciascuna parte appellata che Parte_2 liquida in favore di ciascuna in euro 1.738,00 oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
- Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012, a carico della parte appellante.
Così deciso nella Camera di consiglio del 6/3/2025 .
La Consigliera estensore Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa Marianna D' Avino