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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 23/05/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 1123/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 1123/2025 promossa da:
, C.F. , con l'Avv. Federica Boccacci;
Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , con l'Avv. Federica Boccacci;
CP_1 C.F._2
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso depositato in data 31.03.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Livorno in data 19.07.2003 e che dalla loro unione sono nati due figli: in Livorno in data 09.07.2005, maggiorenne Persona_1 ma non economicamente autosufficiente, e in Livorno in data 30.09.2010, Per_2 minorenne. Con provvedimento in data 07/04/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 22.05.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Presidente Relatore, in data 22.05.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1
, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno di procedere alla CP_1 annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno in data 19.07.2003 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 182 parte 2 serie A anno 2003.
DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La casa familiare posta in Livorno viale Carducci 83 di proprietà della madre della sig.ra sig.ra , rimarrà alla sig.ra che vi abiterà con i figli. CP_1 Parte_2 CP_1
3) Il figlio minore verrà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori. è Per_2 Per_2 titolare di una pensione ex L.104. pertanto necessita di attenzioni e cure continue. I genitori si sono accordati per la gestione del ragazzo nel seguente modo: Il padre starà con il figlio minore due pomeriggi a settimana con il pernotto ed un fine settimana alternato dal venerdì sera al lunedì mattina. Il sig otrà recarsi i pomeriggi dalle ore 17 Alle Pt_1 ore 19,30 , previo accordo con la sig.ra presso la casa fa miliare per stare con CP_1 Per_2 nelle giornate nelle quali il bambino non starà già con il padre.
4) Il sig. corrisponderà la somma di €300,00 mensili quale contributo al Pt_1 mantenimento dei due figli oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo CNF entro il giorno 20 del mese sugli estremi bancari della sig.ra L'AAUU per i figli CP_1 sarà percepito per la totalità dalla sig.ra e pertanto il sig rinuncia alla sua CP_1 Pt_1 parte.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 22.05.2025
Il Presidente Relatore dott. Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 1123/2025 promossa da:
, C.F. , con l'Avv. Federica Boccacci;
Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , con l'Avv. Federica Boccacci;
CP_1 C.F._2
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso depositato in data 31.03.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Livorno in data 19.07.2003 e che dalla loro unione sono nati due figli: in Livorno in data 09.07.2005, maggiorenne Persona_1 ma non economicamente autosufficiente, e in Livorno in data 30.09.2010, Per_2 minorenne. Con provvedimento in data 07/04/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 22.05.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Presidente Relatore, in data 22.05.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1
, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno di procedere alla CP_1 annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno in data 19.07.2003 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 182 parte 2 serie A anno 2003.
DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La casa familiare posta in Livorno viale Carducci 83 di proprietà della madre della sig.ra sig.ra , rimarrà alla sig.ra che vi abiterà con i figli. CP_1 Parte_2 CP_1
3) Il figlio minore verrà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori. è Per_2 Per_2 titolare di una pensione ex L.104. pertanto necessita di attenzioni e cure continue. I genitori si sono accordati per la gestione del ragazzo nel seguente modo: Il padre starà con il figlio minore due pomeriggi a settimana con il pernotto ed un fine settimana alternato dal venerdì sera al lunedì mattina. Il sig otrà recarsi i pomeriggi dalle ore 17 Alle Pt_1 ore 19,30 , previo accordo con la sig.ra presso la casa fa miliare per stare con CP_1 Per_2 nelle giornate nelle quali il bambino non starà già con il padre.
4) Il sig. corrisponderà la somma di €300,00 mensili quale contributo al Pt_1 mantenimento dei due figli oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo CNF entro il giorno 20 del mese sugli estremi bancari della sig.ra L'AAUU per i figli CP_1 sarà percepito per la totalità dalla sig.ra e pertanto il sig rinuncia alla sua CP_1 Pt_1 parte.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 22.05.2025
Il Presidente Relatore dott. Azzurra Fodra