Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/04/2025, n. 2790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2790 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra Santulli, all'esito del deposito delle note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 23294 R.G. per l'anno 2024 vertente TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 calce al ricorso dall'avv. Maurizio D'Ago ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, Via Bartolomeo Caracciolo Carafa n.30;
-ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentato e difeso dai funzionari Giacomo Caiazza, CP_2
Sara Caprio, , ,
[...] Controparte_3 CP_4 CP_5
, ,
[...] Controparte_6 CP_7 Controparte_8 CP_9
, a
[...] Controparte_10 CP_11 CP_12 ciò designati con ordini di servizio del Direttore di Sede n. 7 del
25/02/2010 n.33 del 9/09/2014 e determinazione n.50 del 08.03.23 ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55;
- resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.10.2024 il ricorrente ha adito il
Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo che con ricorso per ATP ex art. 445 bis c.p.c ha chiesto al Tribunale di Napoli il riconoscimento del requisito sanitario utile all'indennità di accompagnamento, nonché il riconoscimento dello status di portatore di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 L.
104/199.
Con decreto di omologa R.G. 23452/2022, il Tribunale di Napoli, G.L. dott.ssa Alessandra Santulli, ha riconosciuto il ricorrente bisognevole di accompagnamento dal 1.09.2022 al 30.11.2022, ed inoltre ha riconosciuto allo stesso il requisito di cui all'art. 3, comma 3, della L.
104/1992.
Successivamente, in data 12.09.2023, il ricorrente ha inviato a mezzo del Patronato modello AP70, fondendo all' tutti gli CP_13 CP_1 elementi per il pagamento dei ratei arretrati, tuttavia, l' non ha CP_1 provveduto alla liquidazione degli stessi.
1
Incardinatasi la lite, l' ha eccepito l'incompetenza territoriale, dal CP_1 momento che è il ricorrente è residente a Marano di Napoli, con conseguente competenza del Tribunale di Napoli Nord;
in via subordinata, ha rappresentato che i ratei arretrati dell'indennità di accompagnamento sono stati liquidati.
Pertanto ha concluso chiedendo che venisse dichiarata l'incompetenza territoriale ed in subordine la cessata la materia del contendere, in virtù del pagamento effettuato, con compensazione delle spese.
Dopo il deposito delle note di trattazione, la causa è stata decisa come da separata sentenza.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Sussiste, infatti, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione della materia del contendere: nelle more del giudizio, parte resistente ha provveduto a liquidare la prestazione oggetto di causa.
Tale circostanza, confermata da parte ricorrente nelle note scritte dell'1.04.2025, rimuove ogni ragione di contrasto tra le parti, sicchè può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito.
In particolare, come emerge dalla documentazione versata in atti, l' ha provveduto al pagamento della prestazione in data 3.02.2025. CP_1
Sopravvive, però, la questione relativa all'onere delle spese di giudizio che va d'ufficio risolta con il criterio della soccombenza virtuale. Essendo il pagamento intervenuto prima dell'udienza di discussione ed essendo ,altresì fondata l'eccezione di incompetenza per territorio , superata per motivi di deflazione, anche per la condotta processuale delle parti, si stima equa l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa le spese.
Si comunichi.
Napoli, 10.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Santulli
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