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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/06/2025, n. 1982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1982 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
n. 2676/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Salvatore Scalera Presidente dott.ssa Maria Feola Giudice dott.ssa Alessandra Tedesco Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2676 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2019 vertente
TRA
, quale erede di , rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, Parte_1 Persona_1 dall'avv. Alfonso Di Vico, presso il cui domicilio digitale elettivamente domicilia;
ATTORE
E
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Pasquale Penna, Controparte_1
presso il cui domicilio digitale elettivamente domicilia;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in atti.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha citato in giudizio Persona_1 CP_1
chiedendo al Tribunale adito di accertare la falsità del testamento olografo del 10.9.2014,
[...]
pubblicato per Notaio in data 18.12.2014, attribuito a nato ad Persona_2 Persona_3
Ailano il 19.3.45 e deceduto in Piedimonte Matese il 16.11.2014, e, per l'effetto, di dichiarare aperta la successione legittima di quest'ultimo, nonché di accertare l'indegnità a succedere ai sensi dell'art. 463, comma 1, n. 6, c.c. di . Controparte_1
pagina 1 di 6 Si è costituita , eccependo l'inammissibilità delle domande proposte per non Controparte_1 avere l'attore individuato la massa ereditaria e chiedendo, nel merito, il rigetto delle stesse, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Inoltre, la convenuta, in caso di accoglimento della domanda di accertamento della sua indegnità a succedere rispetto all'eredità di , ha chiesto di riconoscere, sulla scorta del c.d. diritto Persona_3
di rappresentanza, quale erede del de cuius, figlio della convenuta. Persona_4
In data 31.5.2022 si è costituito per la prosecuzione del giudizio, stante il decesso dell'originario attore, il figlio . Parte_1
La causa è stata istruita con l'espletamento di una consulenza grafologica sul testamento attribuito al de cuius . Persona_3
Quindi, all'udienza del 3.3.2025 la causa, sulle conclusioni rassegnate, è stata riservata in decisione, con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In via preliminare, va dichiarata l'ammissibilità delle domande proposte, in quanto volte unicamente all'accertamento della falsità del testamento olografo attribuito a e della indegnità a Persona_3
succedere della convenuta e non anche alla divisione della comunione ereditaria e, pertanto, non presuppongono l'individuazione della massa ereditaria.
Nel merito, le domande proposte sono fondate e vanno, pertanto, accolte, per le ragioni che seguono.
In primo luogo, risulta fondata la domanda di accertamento della falsità del testamento olografo del
10.9.2014, pubblicato per Notaio in data 18.12.2014, attribuito a . Persona_2 Persona_3
Risulta dirimente, sul punto, la conclusione a cui è giunta la dott.ssa nominata quale Persona_5
CTU per l'accertamento della autenticità del testamento, conclusione che questo giudice fa propria in quanto adeguatamente argomentata ed immune da vizi logici e tecnici.
Nello specifico, il CTU ha accertato che il grafismo di nel periodo di tempo Persona_3
considerato, ovvero dal 30.06.2001 al 12.10.2014, ha subito importanti modificazioni da deterioramento e da involuzione grafica, pur mantenendo nel tempo elementi che lo caratterizzano e contraddistinguono, quali: il de cuius antepone il cognome al nome;
le maiuscole hanno un calibro maggiore, e talvolta sproporzionato rispetto alle minuscole;
la scrittura si presenta veloce e scattante, le firme sono vergate con uno stile del tutto personale, numerose sono le semplificazioni e gli accorciamenti del percorso grafico, tanto è vero che molti grafemi sono omessi e la firma stessa appare oscura, perché di non facile interpretazione;
ritmi di coesione si presentano costanti nelle firme vergate per esteso, mentre quelle semplificate sono vergate senza mai staccare la penna dal foglio;
la “G” di
è quasi sempre stilizzata con la presenza di un piccolo gancio all'apice; le doppie “PP” sono Per_3
pagina 2 di 6 vergate in maniera del tutto personale ed anche molto oscuro perché lontano dal modello calligrafico imparato a scuola, esse vanno a delineare una “X”, sono scritte di getto, senza alcuna interruzione;
l'andamento sul rigo è altalenante, con la tendenza del cognome all'ascendenza; la pressione è omogenea e ben distribuita, sono rispettate le variazioni tra le aste, maggiormente marcate, e i filetti, con tracciati più sottili;
gli assi letterali del cognome sono tendenzialmente rovesciati, ovvero rivolti a sinistra, quelli del nome eretti.
Il CTU ha, ancora, accertato che la scheda testamentaria è vergata con un ritmo che appare innaturale, a tratti è scattante e fluido a tratti stentato e lento, con numerose contraddizioni grafiche disseminate lungo il testo, come la presenza contestuale di tratti tremolanti e di tratti più scorrevoli e decisi, nonché di una variazione irregolare e non armoniosa del calibro dei grafemi e dei ritmi pressori, precisando che, osservato nell'insieme, il tracciato manca di spontaneità e naturalezza.
Inoltre, il CTU ha accertato che si evidenziano incongruenze ed anomalie anche dal confronto tra il nome e cognome nel secondo rigo e la firma in calce.
Infine, il CTU ha accertato la presenza di rilevanti differenze ed incongruenze tra le firme autografe delle scritture di comparazione e quella apposta al testamento, quali: il de cuius in tutte le firme comparative antepone il cognome al nome nel testamento, invece, scrive prima il nome e poi il cognome;
i rapporti dimensionali tra le masse grafiche non sono congruenti: nelle autografe le maiuscole hanno un calibro maggiore rispetto agli altri grafemi ed è la “R” ad avere un'altezza maggiore, mentre nel testamento i rapporti tra le masse grafiche sono più proporzionati mentre è la maiuscola del nome “G” ad avere un calibro maggiore;
la “G” del nome nelle comparative è sempre stilizzata ed il tratto discendente è deciso, l'asola incrocia l'asta sempre al di sopra del rigo, mentre in quella presente in calce al testamento l'asola si forma tra il rigo e lo spazio sottostante;
i ritmi pressori non sono congruenti: nelle comparative il movimento che delinea il tracciato grafico discendente è eseguito con incisività ed è più marcato in colore e spessore, lasciando il tratto ascendente più leggero, mentre nel testamento si verifica il contrario;
nel nome è sempre omessa la vocale “I” e nell'unica firma comparativa in cui è presente detta vocale ha l'asse letterale pendente, ovvero rivolto verso destra, mentre nel testamento è presente la “I” ed ha l'asse eretto;
la comparazione del gruppo letterale
“pp” non è congruente, perché se nelle comparative è vergato in velocità e senza interruzione con movimento automatizzato, nel testamento detto gruppo letterale è eseguito con lentezza, molte le interruzioni e giustapposizioni;
il riccio finale della “E” del nome nelle comparative tende verso il basso, nel testamento si adagia sul rigo per risalire;
gli assi letterali del cognome nella comparative sono rovesciati, nel testamento non sempre;
la “R” di nelle comparative è eseguita con uno Per_3 stile del tutto personale, veloce ed automatizzato, ha l'asse rivolto a sinistra con l'occhiello pagina 3 di 6 particolarmente “esuberante”, che va ad appoggiarsi sul rigo con un movimento curvilineo, mentre nella firma del testamento la “R” è scritta secondo il modello calligrafico, senza alcuna personalizzazione con movimento angoloso;
nel cognome apposto in calce al testamento vi sono stacchi e giustapposizioni che non si riscontrano nelle firme comparative, vergate prevalentemente senza mai staccare la penna dal foglio.
Inoltre, il CTU ha precisato che le incongruenze e le contraddizioni aumentano se si considerano le scritture coeve al testamento.
In conclusione, il CTU ha accertato che la firma posta in calce al testamento non può in alcun modo essere riconducibile all'azione grafica di perché non congruente nel ductus, Persona_3 nell'occupazione degli spazi, per ritmi pressori, morfologia a tutte le firme comparative acquisite, né può essere riconducibile al de cuiuis la scheda testamentaria, per assenza di spontaneità e naturalezza esecutiva, oltre che per presenza di differenze sostanziali e dinamiche tra il grafismo del de cuius e quello in verifica.
Pertanto, va accertata la falsità del testamento olografo attribuito a e Persona_3
conseguentemente va dichiarata aperta la successione legittima dello stesso.
Parimenti fondata risulta la domanda di accertamento della indegnità a succedere della convenuta.
L'indegnità è sostanzialmente una causa di rimozione dalla eredità per opera della legge, rimozione concernente una persona che per la sua condotta verso il defunto non è ritenuta meritevole di succedere, ed è disciplinata dagli artt. 463 e ss c.c.
L'indegnità prescinde da una condanna penale e non può essere considerata come pena accessoria di questa, tenuto anche conto che sopravvive alla estinzione del reato.
La dottrina prevalente e la giurisprudenza anche della Cassazione (Cass. 5411/19; Cass. 7266/06; Cass.
3096/05) sostengono la tesi secondo la quale l'indegnità deve essere configurata non come una causa di incapacità ma di esclusione dalla successione.
Legittimati ad agire per la dichiarazione di indegnità sono i soggetti che conseguirebbero l'eredità in luogo dell'indegno, mentre legittimato passivo è l'indegno che abbia accettato l'eredità.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “la legittimazione a chiedere la pronuncia di indegnità spetta a coloro che sono potenzialmente idonei a subentrare all'indegno nella delazione ereditaria e, quindi, anche al coerede che potrebbe beneficiare dell'accrescimento della propria quota qualora i successibili per diritto di rappresentazione in luogo del suddetto indegno non possano o non vogliano accettare l'eredità” (Cass. 6747/18).
Tra le cause tassative di indegnità previste dall'art. 463 c.c., per ciò che interessa nel presente giudizio, rientra l'ipotesi di chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso.
pagina 4 di 6 Ebbene, nel caso di specie, dalla consulenza integrativa espletata dal CTU, dott.ssa è Persona_5
emerso che il testamento olografo impugnato è stato falsificato dalla convenuta, che ne ha, poi, fatto scientemente uso.
In particolare, il CTU ha accertato che la convergenza dei parametri ritmici e pressori, nonché le uguaglianze morfologiche e di formazione del gesto grafico riscontrate tra le scritture in verifica e quelle comparative consentono di attribuire il testamento in verifica all'azione grafica di CP_1
.
[...]
Nello specifico, il CTU ha riscontrato numerose congruenze ed uguaglianze, quali: uguale è il modo di vergare il numero 4; vi è coincidenza nei ritmi di coesione nella parola “pieno” e nel modo di legare i grafemi;
la “o” è chiusa in senso antiorario e schiacciata ai lati;
uguale il modo di eseguire la lettera
“d”, con movimento a chiocciola ritornante e l'asta distanziata;
sono congruenti i “piccoli segni”, detti anche gesti fuggitivi, quelli meno evidenti, ma che ricoprono un'importanza fondamentale nell'esame di una scrittura in quanto normalmente sfuggono all'attenzione dell'eventuale falsificatore o dissimulatore e rimangono nel grafismo come elementi identificatori dello scrivente;
il punto sulla “i” è eseguito con le medesima modalità tanto nel testamento quanto nelle scritture in verifica;
nella parola
“lascio” sono uguali i ritmi di coesione;
i tagli delle “t” sono alti, nel senso che non intercettano l'asta e i punti sulle “i” sono delineati e posizionati allo stesso modo;
è coincidente, tra il testamento e le comparative il ductus della “g”; tra la scrittura in verifica e quella comparativa vi è congruenza formale ma soprattutto sostanziale in merito alle lettere in stampatello.
Pertanto, va dichiarata l'indegnità a succedere della convenuta rispetto all'eredità di . Persona_3
Relativamente alla domanda proposta dalla convenuta di riconoscere, sulla scorta del c.d. diritto di rappresentanza, quale erede del de cuius, figlio della convenuta, va osservato che Persona_4
certamente la dichiarazione di indegnità a succedere ha natura personale e non si estende ai soggetti che possono divenire eredi in luogo dell'indegno, ma in tale sede non si può accertare che il figlio della convenuta è erede di ma unicamente chiamato all'eredità, non essendo lo stesso Persona_3
parte in causa.
Le spese di lite, al pari delle spese di CTU, già liquidate, seguono la soccombenza e vengono, pertanto, poste a carico della convenuta. Le prime vengono liquidate come da dispositivo che segue, in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, sotto la cui vigenza si è esaurita l'attività processuale e difensiva. In particolare, i compensi si ispirano ai valori medi dello scaglione di riferimento, concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate e all'attività processuale e difensiva espletata.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in composizione collegiale, pronunciando sulle domande proposte così provvede:
a) accerta la falsità del testamento olografo del 10.9.2014, pubblicato per Notaio Persona_2
in data 18.12.2014, attribuito a;
Persona_3
b) dichiara aperta la successione legittima di nato ad [...] il [...] e Persona_3
deceduto in Piedimonte Matese il 16.11.2014;
c) accerta che è indegna a succedere rispetto all'eredità di Controparte_1 Per_3
[...]
d) condanna la convenuta alla refusione delle spese di lite in favore dell'attore che liquida in complessivi € 7.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
e) pone le spese di CTU definitivamente a carico della convenuta.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 11.6.2025
Il Giudice est., dott.ssa Alessandra Tedesco
Il Presidente, dott. Salvatore Scalera
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Salvatore Scalera Presidente dott.ssa Maria Feola Giudice dott.ssa Alessandra Tedesco Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2676 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2019 vertente
TRA
, quale erede di , rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, Parte_1 Persona_1 dall'avv. Alfonso Di Vico, presso il cui domicilio digitale elettivamente domicilia;
ATTORE
E
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Pasquale Penna, Controparte_1
presso il cui domicilio digitale elettivamente domicilia;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in atti.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha citato in giudizio Persona_1 CP_1
chiedendo al Tribunale adito di accertare la falsità del testamento olografo del 10.9.2014,
[...]
pubblicato per Notaio in data 18.12.2014, attribuito a nato ad Persona_2 Persona_3
Ailano il 19.3.45 e deceduto in Piedimonte Matese il 16.11.2014, e, per l'effetto, di dichiarare aperta la successione legittima di quest'ultimo, nonché di accertare l'indegnità a succedere ai sensi dell'art. 463, comma 1, n. 6, c.c. di . Controparte_1
pagina 1 di 6 Si è costituita , eccependo l'inammissibilità delle domande proposte per non Controparte_1 avere l'attore individuato la massa ereditaria e chiedendo, nel merito, il rigetto delle stesse, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Inoltre, la convenuta, in caso di accoglimento della domanda di accertamento della sua indegnità a succedere rispetto all'eredità di , ha chiesto di riconoscere, sulla scorta del c.d. diritto Persona_3
di rappresentanza, quale erede del de cuius, figlio della convenuta. Persona_4
In data 31.5.2022 si è costituito per la prosecuzione del giudizio, stante il decesso dell'originario attore, il figlio . Parte_1
La causa è stata istruita con l'espletamento di una consulenza grafologica sul testamento attribuito al de cuius . Persona_3
Quindi, all'udienza del 3.3.2025 la causa, sulle conclusioni rassegnate, è stata riservata in decisione, con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In via preliminare, va dichiarata l'ammissibilità delle domande proposte, in quanto volte unicamente all'accertamento della falsità del testamento olografo attribuito a e della indegnità a Persona_3
succedere della convenuta e non anche alla divisione della comunione ereditaria e, pertanto, non presuppongono l'individuazione della massa ereditaria.
Nel merito, le domande proposte sono fondate e vanno, pertanto, accolte, per le ragioni che seguono.
In primo luogo, risulta fondata la domanda di accertamento della falsità del testamento olografo del
10.9.2014, pubblicato per Notaio in data 18.12.2014, attribuito a . Persona_2 Persona_3
Risulta dirimente, sul punto, la conclusione a cui è giunta la dott.ssa nominata quale Persona_5
CTU per l'accertamento della autenticità del testamento, conclusione che questo giudice fa propria in quanto adeguatamente argomentata ed immune da vizi logici e tecnici.
Nello specifico, il CTU ha accertato che il grafismo di nel periodo di tempo Persona_3
considerato, ovvero dal 30.06.2001 al 12.10.2014, ha subito importanti modificazioni da deterioramento e da involuzione grafica, pur mantenendo nel tempo elementi che lo caratterizzano e contraddistinguono, quali: il de cuius antepone il cognome al nome;
le maiuscole hanno un calibro maggiore, e talvolta sproporzionato rispetto alle minuscole;
la scrittura si presenta veloce e scattante, le firme sono vergate con uno stile del tutto personale, numerose sono le semplificazioni e gli accorciamenti del percorso grafico, tanto è vero che molti grafemi sono omessi e la firma stessa appare oscura, perché di non facile interpretazione;
ritmi di coesione si presentano costanti nelle firme vergate per esteso, mentre quelle semplificate sono vergate senza mai staccare la penna dal foglio;
la “G” di
è quasi sempre stilizzata con la presenza di un piccolo gancio all'apice; le doppie “PP” sono Per_3
pagina 2 di 6 vergate in maniera del tutto personale ed anche molto oscuro perché lontano dal modello calligrafico imparato a scuola, esse vanno a delineare una “X”, sono scritte di getto, senza alcuna interruzione;
l'andamento sul rigo è altalenante, con la tendenza del cognome all'ascendenza; la pressione è omogenea e ben distribuita, sono rispettate le variazioni tra le aste, maggiormente marcate, e i filetti, con tracciati più sottili;
gli assi letterali del cognome sono tendenzialmente rovesciati, ovvero rivolti a sinistra, quelli del nome eretti.
Il CTU ha, ancora, accertato che la scheda testamentaria è vergata con un ritmo che appare innaturale, a tratti è scattante e fluido a tratti stentato e lento, con numerose contraddizioni grafiche disseminate lungo il testo, come la presenza contestuale di tratti tremolanti e di tratti più scorrevoli e decisi, nonché di una variazione irregolare e non armoniosa del calibro dei grafemi e dei ritmi pressori, precisando che, osservato nell'insieme, il tracciato manca di spontaneità e naturalezza.
Inoltre, il CTU ha accertato che si evidenziano incongruenze ed anomalie anche dal confronto tra il nome e cognome nel secondo rigo e la firma in calce.
Infine, il CTU ha accertato la presenza di rilevanti differenze ed incongruenze tra le firme autografe delle scritture di comparazione e quella apposta al testamento, quali: il de cuius in tutte le firme comparative antepone il cognome al nome nel testamento, invece, scrive prima il nome e poi il cognome;
i rapporti dimensionali tra le masse grafiche non sono congruenti: nelle autografe le maiuscole hanno un calibro maggiore rispetto agli altri grafemi ed è la “R” ad avere un'altezza maggiore, mentre nel testamento i rapporti tra le masse grafiche sono più proporzionati mentre è la maiuscola del nome “G” ad avere un calibro maggiore;
la “G” del nome nelle comparative è sempre stilizzata ed il tratto discendente è deciso, l'asola incrocia l'asta sempre al di sopra del rigo, mentre in quella presente in calce al testamento l'asola si forma tra il rigo e lo spazio sottostante;
i ritmi pressori non sono congruenti: nelle comparative il movimento che delinea il tracciato grafico discendente è eseguito con incisività ed è più marcato in colore e spessore, lasciando il tratto ascendente più leggero, mentre nel testamento si verifica il contrario;
nel nome è sempre omessa la vocale “I” e nell'unica firma comparativa in cui è presente detta vocale ha l'asse letterale pendente, ovvero rivolto verso destra, mentre nel testamento è presente la “I” ed ha l'asse eretto;
la comparazione del gruppo letterale
“pp” non è congruente, perché se nelle comparative è vergato in velocità e senza interruzione con movimento automatizzato, nel testamento detto gruppo letterale è eseguito con lentezza, molte le interruzioni e giustapposizioni;
il riccio finale della “E” del nome nelle comparative tende verso il basso, nel testamento si adagia sul rigo per risalire;
gli assi letterali del cognome nella comparative sono rovesciati, nel testamento non sempre;
la “R” di nelle comparative è eseguita con uno Per_3 stile del tutto personale, veloce ed automatizzato, ha l'asse rivolto a sinistra con l'occhiello pagina 3 di 6 particolarmente “esuberante”, che va ad appoggiarsi sul rigo con un movimento curvilineo, mentre nella firma del testamento la “R” è scritta secondo il modello calligrafico, senza alcuna personalizzazione con movimento angoloso;
nel cognome apposto in calce al testamento vi sono stacchi e giustapposizioni che non si riscontrano nelle firme comparative, vergate prevalentemente senza mai staccare la penna dal foglio.
Inoltre, il CTU ha precisato che le incongruenze e le contraddizioni aumentano se si considerano le scritture coeve al testamento.
In conclusione, il CTU ha accertato che la firma posta in calce al testamento non può in alcun modo essere riconducibile all'azione grafica di perché non congruente nel ductus, Persona_3 nell'occupazione degli spazi, per ritmi pressori, morfologia a tutte le firme comparative acquisite, né può essere riconducibile al de cuiuis la scheda testamentaria, per assenza di spontaneità e naturalezza esecutiva, oltre che per presenza di differenze sostanziali e dinamiche tra il grafismo del de cuius e quello in verifica.
Pertanto, va accertata la falsità del testamento olografo attribuito a e Persona_3
conseguentemente va dichiarata aperta la successione legittima dello stesso.
Parimenti fondata risulta la domanda di accertamento della indegnità a succedere della convenuta.
L'indegnità è sostanzialmente una causa di rimozione dalla eredità per opera della legge, rimozione concernente una persona che per la sua condotta verso il defunto non è ritenuta meritevole di succedere, ed è disciplinata dagli artt. 463 e ss c.c.
L'indegnità prescinde da una condanna penale e non può essere considerata come pena accessoria di questa, tenuto anche conto che sopravvive alla estinzione del reato.
La dottrina prevalente e la giurisprudenza anche della Cassazione (Cass. 5411/19; Cass. 7266/06; Cass.
3096/05) sostengono la tesi secondo la quale l'indegnità deve essere configurata non come una causa di incapacità ma di esclusione dalla successione.
Legittimati ad agire per la dichiarazione di indegnità sono i soggetti che conseguirebbero l'eredità in luogo dell'indegno, mentre legittimato passivo è l'indegno che abbia accettato l'eredità.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “la legittimazione a chiedere la pronuncia di indegnità spetta a coloro che sono potenzialmente idonei a subentrare all'indegno nella delazione ereditaria e, quindi, anche al coerede che potrebbe beneficiare dell'accrescimento della propria quota qualora i successibili per diritto di rappresentazione in luogo del suddetto indegno non possano o non vogliano accettare l'eredità” (Cass. 6747/18).
Tra le cause tassative di indegnità previste dall'art. 463 c.c., per ciò che interessa nel presente giudizio, rientra l'ipotesi di chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso.
pagina 4 di 6 Ebbene, nel caso di specie, dalla consulenza integrativa espletata dal CTU, dott.ssa è Persona_5
emerso che il testamento olografo impugnato è stato falsificato dalla convenuta, che ne ha, poi, fatto scientemente uso.
In particolare, il CTU ha accertato che la convergenza dei parametri ritmici e pressori, nonché le uguaglianze morfologiche e di formazione del gesto grafico riscontrate tra le scritture in verifica e quelle comparative consentono di attribuire il testamento in verifica all'azione grafica di CP_1
.
[...]
Nello specifico, il CTU ha riscontrato numerose congruenze ed uguaglianze, quali: uguale è il modo di vergare il numero 4; vi è coincidenza nei ritmi di coesione nella parola “pieno” e nel modo di legare i grafemi;
la “o” è chiusa in senso antiorario e schiacciata ai lati;
uguale il modo di eseguire la lettera
“d”, con movimento a chiocciola ritornante e l'asta distanziata;
sono congruenti i “piccoli segni”, detti anche gesti fuggitivi, quelli meno evidenti, ma che ricoprono un'importanza fondamentale nell'esame di una scrittura in quanto normalmente sfuggono all'attenzione dell'eventuale falsificatore o dissimulatore e rimangono nel grafismo come elementi identificatori dello scrivente;
il punto sulla “i” è eseguito con le medesima modalità tanto nel testamento quanto nelle scritture in verifica;
nella parola
“lascio” sono uguali i ritmi di coesione;
i tagli delle “t” sono alti, nel senso che non intercettano l'asta e i punti sulle “i” sono delineati e posizionati allo stesso modo;
è coincidente, tra il testamento e le comparative il ductus della “g”; tra la scrittura in verifica e quella comparativa vi è congruenza formale ma soprattutto sostanziale in merito alle lettere in stampatello.
Pertanto, va dichiarata l'indegnità a succedere della convenuta rispetto all'eredità di . Persona_3
Relativamente alla domanda proposta dalla convenuta di riconoscere, sulla scorta del c.d. diritto di rappresentanza, quale erede del de cuius, figlio della convenuta, va osservato che Persona_4
certamente la dichiarazione di indegnità a succedere ha natura personale e non si estende ai soggetti che possono divenire eredi in luogo dell'indegno, ma in tale sede non si può accertare che il figlio della convenuta è erede di ma unicamente chiamato all'eredità, non essendo lo stesso Persona_3
parte in causa.
Le spese di lite, al pari delle spese di CTU, già liquidate, seguono la soccombenza e vengono, pertanto, poste a carico della convenuta. Le prime vengono liquidate come da dispositivo che segue, in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, sotto la cui vigenza si è esaurita l'attività processuale e difensiva. In particolare, i compensi si ispirano ai valori medi dello scaglione di riferimento, concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate e all'attività processuale e difensiva espletata.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in composizione collegiale, pronunciando sulle domande proposte così provvede:
a) accerta la falsità del testamento olografo del 10.9.2014, pubblicato per Notaio Persona_2
in data 18.12.2014, attribuito a;
Persona_3
b) dichiara aperta la successione legittima di nato ad [...] il [...] e Persona_3
deceduto in Piedimonte Matese il 16.11.2014;
c) accerta che è indegna a succedere rispetto all'eredità di Controparte_1 Per_3
[...]
d) condanna la convenuta alla refusione delle spese di lite in favore dell'attore che liquida in complessivi € 7.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
e) pone le spese di CTU definitivamente a carico della convenuta.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 11.6.2025
Il Giudice est., dott.ssa Alessandra Tedesco
Il Presidente, dott. Salvatore Scalera
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