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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 24/05/2025, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1128/2018 – 1405/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1128/2018 riunita a 1405/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MICIELI Parte_1 C.F._1
GIUSEPPA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MICIELI Parte_2 C.F._2
GIUSEPPA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FIRRITO ANGELO Parte_3 C.F._3
ATTORE/I - OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Spina e dell'avv Sollitto CP_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I - OPPOSTO
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo n. 116/2018 del 15.1.2018 per la somma di € 41.255,17 ingiunta a
, quale debitore principale, e ad e quali fideiussori. Parte_3 Parte_1 Parte_2
CONCLUSIONI
Opponenti: revocare il decreto ingiuntivo opposto: rigettare l'opposizione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione degli opponenti, di non conformità agli originali dei documenti allegati in copia nel fascicolo monitorio, è del tutto generica e non può trovare accoglimento.
L'eccezione di carenza di legittimazione attiva di parte opposta, che si è dichiarata cessionaria di
, va parimenti rigettata;
nel fascicolo monitorio è versato in atti il contratto di cessione dei CP_2 pagina 1 di 2 crediti del 19.6.2015 tra cedente e titolare originario del credito, e la società odierna parte CP_2 opposta, regolarmente sottoscritto nello scambio di proposta e accettazione, con indicazione dei criteri per l'individuazione dei crediti ceduti, all'interno dei quali rientra il credito per cui è causa (credito ai consumatori, prestito personale, scoperti di conto corrente alla data del 31.12.2014); la prova dell'inclusione del credito per cui è causa nel contratto di cessione in parola si evince inoltre dalla comunicazione fatta dalla cessionaria dell'avvenuta cessione ai debitori ceduti, nonché dal possesso della documentazione relativa al credito ceduto, come il contratto di finanziamento e gli estratti di saldaconto redatti dal titolare originario del credito.
Per quanto riguarda la prova del credito, l'opposizione del debitore ceduto e dei fideiussori è parzialmente fondata, con riguardo al credito vantato da scoperto di conto corrente;
parte opposta con il ricorso monitorio fa valere il saldo debitorio dei conti correnti …48833 e …408900, tuttavia, a fronte della contestazione del credito, non ha prodotto nel giudizio di opposizione la serie continua degli estratti conto analitici, non fornendo prova adeguata del credito;
ancora, dai contratti di conto corrente versati in atti non risulta in alcun modo che si siano costituti come fideiussori e Parte_1
i quali invece riconoscono di essere fideiussori con riguardo al mutuo Parte_2 chirografario, di cui appresso si dirà.
È invece dovuta la somma di € 12.991,92, in forza del contratto di finanziamento versato in atti del 27.4.2006 per € 30.000,00 - sottoscritto da tutti gli opponenti ( come debitore principale Parte_3
e e come fideiussori) con il NC di SI (poi – Parte_1 Parte_2 CP_2 unitamente al piano di ammortamento;
sul punto, era onere degli opponenti, rimasto non assolto, provare l'avvenuto integrale pagamento di tutte le rate o comunque l'avvenuto rimborso delle somme.
Del tutto generica l'eccezione di superamento del tasso soglia antiusura e di indebita applicazione della
“capitalizzazione periodica”.
Le spese di lite, dato l'esito della lite, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: revoca il decreto ingiuntivo n. 116/2018 del 15.1.2018; condanna gli opponenti al pagamento della somma di € 12.991,92 in favore di parte opposta, oltre interessi come convenzionalmente pattuiti a decorrere dal 1.2.2018; compensa integralmente le spese di lite.
Ragusa, 24/05/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1128/2018 riunita a 1405/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MICIELI Parte_1 C.F._1
GIUSEPPA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MICIELI Parte_2 C.F._2
GIUSEPPA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FIRRITO ANGELO Parte_3 C.F._3
ATTORE/I - OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Spina e dell'avv Sollitto CP_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I - OPPOSTO
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo n. 116/2018 del 15.1.2018 per la somma di € 41.255,17 ingiunta a
, quale debitore principale, e ad e quali fideiussori. Parte_3 Parte_1 Parte_2
CONCLUSIONI
Opponenti: revocare il decreto ingiuntivo opposto: rigettare l'opposizione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione degli opponenti, di non conformità agli originali dei documenti allegati in copia nel fascicolo monitorio, è del tutto generica e non può trovare accoglimento.
L'eccezione di carenza di legittimazione attiva di parte opposta, che si è dichiarata cessionaria di
, va parimenti rigettata;
nel fascicolo monitorio è versato in atti il contratto di cessione dei CP_2 pagina 1 di 2 crediti del 19.6.2015 tra cedente e titolare originario del credito, e la società odierna parte CP_2 opposta, regolarmente sottoscritto nello scambio di proposta e accettazione, con indicazione dei criteri per l'individuazione dei crediti ceduti, all'interno dei quali rientra il credito per cui è causa (credito ai consumatori, prestito personale, scoperti di conto corrente alla data del 31.12.2014); la prova dell'inclusione del credito per cui è causa nel contratto di cessione in parola si evince inoltre dalla comunicazione fatta dalla cessionaria dell'avvenuta cessione ai debitori ceduti, nonché dal possesso della documentazione relativa al credito ceduto, come il contratto di finanziamento e gli estratti di saldaconto redatti dal titolare originario del credito.
Per quanto riguarda la prova del credito, l'opposizione del debitore ceduto e dei fideiussori è parzialmente fondata, con riguardo al credito vantato da scoperto di conto corrente;
parte opposta con il ricorso monitorio fa valere il saldo debitorio dei conti correnti …48833 e …408900, tuttavia, a fronte della contestazione del credito, non ha prodotto nel giudizio di opposizione la serie continua degli estratti conto analitici, non fornendo prova adeguata del credito;
ancora, dai contratti di conto corrente versati in atti non risulta in alcun modo che si siano costituti come fideiussori e Parte_1
i quali invece riconoscono di essere fideiussori con riguardo al mutuo Parte_2 chirografario, di cui appresso si dirà.
È invece dovuta la somma di € 12.991,92, in forza del contratto di finanziamento versato in atti del 27.4.2006 per € 30.000,00 - sottoscritto da tutti gli opponenti ( come debitore principale Parte_3
e e come fideiussori) con il NC di SI (poi – Parte_1 Parte_2 CP_2 unitamente al piano di ammortamento;
sul punto, era onere degli opponenti, rimasto non assolto, provare l'avvenuto integrale pagamento di tutte le rate o comunque l'avvenuto rimborso delle somme.
Del tutto generica l'eccezione di superamento del tasso soglia antiusura e di indebita applicazione della
“capitalizzazione periodica”.
Le spese di lite, dato l'esito della lite, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: revoca il decreto ingiuntivo n. 116/2018 del 15.1.2018; condanna gli opponenti al pagamento della somma di € 12.991,92 in favore di parte opposta, oltre interessi come convenzionalmente pattuiti a decorrere dal 1.2.2018; compensa integralmente le spese di lite.
Ragusa, 24/05/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
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