Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/05/2025, n. 2906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2906 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: BE LL de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1660 del ruolo gene- rale degli affari contenziosi dell'anno 2024, decisa ai sensi degli artt. 281- sexies e 350-bis, co. 1, c.p.c. all'udienza del giorno 5.5.2025 tra
(cod. fisc. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
(cod. fisc. ) E Parte_2 CodiceFiscale_2 Parte_3
(cod. fisc. ), e per quest'ultimo la rappresentante CodiceFiscale_3 generale domiciliati presso l'avv. Filippo Papa (p.e.c.: Parte_4 [...]
, che li rappresenta e difende per procure alle Email_1 liti su fogli separati allegati all'atto di citazione in appello;
-appellanti- e e per essa la mandataria Controparte_1 Controparte_2
(cod. fisc. ), elettivamente domiciliata in Roma, via Luigi Lilio P.IVA_1
n. 95, presso lo studio dell'avv. Michele Ferrari, che la rappresenta e difende per procura generale alle liti a rogito del notaio di Verona Persona_1 in data 18.1.2017 (rep. n. 73455; racc. n. 22387), in atti;
-appellata- OGGETTO: fideiussione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per e “Voglia la Parte_1 Parte_4 Parte_3
Corte d'Appello di Roma, in accoglimento dei motivi di appello di cui sopra ed in riforma della sentenza impugnata, dato atto che gli appellanti hanno adempiuto gli obblighi di cui all'accordo intercorso e perfezionato tra le parti con le rispettive note dell'11.6.21 e del 18.6.21, dichiarare che l'appellata
• IN VIA PRINCIPALE rigettare in ogni suo punto l'appello proposto dai SIg.ri e (quest'ul- Parte_1 Parte_4 Parte_3 timo rappresentato dalla SI.ra , giusta procura generale del Parte_4
9.01.1999 a rogito notai Rep 20202 Racc 6293), in quanto inam- Per_2 missibile e, comunque radicalmente infondato in fatto e in diritto e, per l'ef- fetto, confermare integralmente l'impugnata sentenza n. 16672024 emessa dal Tribunale di Frosinone in data 14.02.2024;
• IN OGNI CASO con vittoria di spese ed onorari anche del presente giudizio, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge”;
FATTO E DIRITTO
1. e hanno propo- Parte_1 Parte_4 Parte_3 sto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 336/2020 emesso dal Tri- bunale di Frosinone il 6.4.2020, con cui è stato ingiunto loro, quali fideius- sori della giusto un unico contratto del 23.11.2010, di Controparte_3 pagare alla e per essa alla mandataria Controparte_4 Pt_5
la somma di € 721.948,43, oltre interessi legali ex art. 1284, co. 4,
[...]
c.c., a fronte del credito vantato dalla – e ceduto alla ricor- Controparte_5 rente – a fronte di un contratto di mutuo stipulato con l'obbligata principale in data 23.11.2010 per l'importo di originari € 2.000.000,00. In particolare, gli opponenti hanno concluso come segue: “- In via preliminare, accertata e dichiarata l'incompetenza territoriale del tribunale di Frosinone, per essere invece competente quello di Latina ovvero quello di Roma, revocare o co- munque dichiarare nullo il decreto opposto;
- In via subordinata, accertata e dichiarata l'invalidità della fidejussione ovvero la sua estinzione, revocare o comunque dichiarare nullo il decreto opposto;
- In via gradata, ridurre la pretesa creditoria, secondo le risultanze istruttorie, ad importo inferiore rite- nuto di giustizia e/o di equità”. 2 Si è costituita in giudizio la e per essa la manda- Controparte_4 taria chiedendo di dichiarare inammissibili le domande avan- Parte_5 zate per indeterminatezza dell'oggetto e, in subordine, di rigettare l'opposi- zione per infondatezza, con condanna in ogni caso degli opponenti al paga- mento della somma già indicata in decreto o di quella diversa ritenuta di giustizia.
Con la propria memoria ex art. 183, co 6, n. 2) c.p.c. gli opponenti hanno depositato quella che viene definita dagli stessi come l'accettazione da parte della quale mandataria della in Parte_5 Controparte_4 data 18.6.2021 di una proposta di definizione bonaria formulata per il tra- mite del loro legale, nonché le contabili di pagamento comprovanti l'avve- nuto adempimento da parte degli stessi all'accordo intervenuto. Questo era intervenuto tra le parti, nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare pendente innanzi al Tribunale di Latina a carico di e Parte_1 avente ad oggetto un immobile di proprietà della stessa sito nel Comune di Terracina, e prevedeva il pagamento da parte degli allora opponenti dell'im- porto complessivo di € 150.000,00 derivante dalla vendita dell'immobile esecutato e la rinuncia dell'opposta all'intervento spiegato in quella proce- dura esecutiva. Parte opposta al riguardo, con la propria memoria ex art. 183, co. 6, n. 3) c.p.c., ha dato atto di un “pagamento coattivo – ma parziale- dei crediti vantati da (nella propria qualità di mandataria) in Parte_5 ragione del decreto ingiuntivo n. 336/2020”.
Con sentenza n. 166/2024 del 14.2.2024 il Tribunale di Frosinone, in com- posizione monocratica, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 336/2020 del
6.4.2020, avendo accertato il pagamento parziale in corso di causa di € 150.000,00, e ha condannato gli opponenti, in solido tra loro, a pagare all'opposta l'importo di € 586.833,35, oltre interessi al tasso convenzionale, nei limiti dei tassi soglia antiusura, sul solo importo dovuto in linea capitale fino al soddisfo e, infine, a rifondere all'opposta le spese di lite.
Avverso la suddetta decisione hanno proposto tempestivamente appello
[...]
e che si sono affidati Parte_6 Parte_4 Parte_3
a un unico motivo e hanno concluso come in epigrafe.
Nel presente grado di giudizio si è costituita la e Controparte_4 per essa la mandataria che ha contestato la fondatezza della Parte_5
3 censura svolta da parte appellante e ha concluso per il rigetto dell'impugna- zione.
2. Con l'unico motivo di appello si censura l'erronea interpretazione da parte del giudice di primo grado dell'accordo intercorso tra gli odierni appellanti e la quale mandataria della e se- Parte_5 Controparte_4 gnatamente per avere escluso che “il pagamento effettuato sia avvenuto a saldo e stralcio dell'intera esposizione debitoria, in quanto lo scambio di comunicazioni intervenuto, nella globalità delle espressioni utilizzate, non risulta inequivocabilmente significativo in tal senso, essendo piuttosto pre- senti indici testuali della volontà di conseguire, attraverso l'accordo, unica- mente la liberazione di uno specifico bene immobile dal vincolo dell'esecu- zione forzata, con salvezza delle ulteriori ragioni ed iniziative di
[...]
”. In particolare, gli appellanti deducono che “le espressioni uti- CP_6 lizzate dalle parti nella proposta e nell'accettazione sono chiaro indice di una volontà del tutto diversa poiché tesa a definire l'esposizione debitoria dei fideiussori con liberazione dalle garanzie personali prestate e con salvezza solo di quelle reali, che rimanevano pienamente operative, tanto che l'appel- lata ebbe tranquillamente a proseguire l'esecuzione immobiliare avviata con- tro l'obbligata principale (Tribunale Frosinone RGE 164/18)”.
Il motivo è privo di pregio.
L'accordo intervenuto tra le parti, a seguito dell'accettazione (invero, una nuova proposta, ai sensi dell'art. 1326, ult. co., c.c., accettata dagli odierni appellanti dandole esecuzione, ai sensi dell'art. 1327, co. 1, c.c.) in data 18.6.2021 da parte della quale mandataria della Parte_5 [...]
prevedeva che, a seguito del pagamento da parte di Controparte_7 [...]
e della somma di € Parte_6 Parte_4 Parte_3
150.000,00 (con le modalità e – soprattutto – le scadenze indicate in tale missiva del 18.6.2021), la rinunciasse all'inter- Controparte_4 vento spiegato in forza del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione (quello iscritto al n. 336/2020 emesso dal Tribunale di Frosinone il 6.4.2020 e munito di provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c. con ordinanza del giudice designato) nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 80 del r.g.e. dell'anno 2019 del Tribunale di Latina a carico di Parte_1
In particolare, nell'accordo intervenuto tra le odierne parti è stato
[...]
4 testualmente pattuito che “a seguito della puntuale esecuzione dell'opera- zione nei termini sopra descritti la mandante non avrà altro a che pretendere in merito alla garanzia in oggetto descritta, con la precisazione che restano ferme le ragioni della nei confronti della debitrice Controparte_4 principale e dei garanti, anche in relazione alle garanzie reali non interessate dal presente accordo, in danno dei quali verranno proseguite e/o assunte le iniziative ritenute utili al recupero dell'ulteriore credito vantato. Per effetto dell'accordo che precede, s'intendono, altresì, definitivamente transatti tutti i diritti e pretese che dovessero riguardare eventuali effetti anatocistici e/o mancate pattuizioni scritte di interessi ultralegali che abbiano concorso a determinare i crediti oggetto del presente accordo a stralcio”.
L'accordo in questione prevedeva, dunque, un pagamento parziale del com- plessivo credito vantato dall'odierna appellata nei confronti degli originari opponenti, con conseguente necessità di rideterminare l'importo richiesto dalla con il ricorso ex art. 633 c.p.c. e per cui era Controparte_4 stato emesso il decreto ingiuntivo opposto, scomputando la somma corri- sposta di € 150.000,00. È quanto ha fatto il giudice di primo grado con la sentenza impugnata.
Diversamente da quanto dedotto dagli odierni appellanti, le espressioni usate nell'accordo in questione sono tutt'altro che indicative della volontà di liberare gli odierni appellanti dalla garanzia personale prestata in favore dell'obbligata principale, la e costituente il titolo sulla Controparte_3 scorta del quale è stato richiesto ed emesso il decreto ingiuntivo opposto, e quindi a fondamento della domanda di condanna proposta con l'atto intro- duttivo del giudizio (il ricorso ex art. 633 c.p.c.). Infatti, nella lettera della in data 18.6.2021 viene precisato che “restano ferme le ra- Parte_5 gioni della nei confronti della debitrice principale Controparte_4
e dei garanti, anche in relazione alle garanzie reali non interessate dal pre- sente accordo” e non già come erroneamente riferito dagli appellanti “con salvezza solo di quelle reali”.
Non è allora possibile affermare – come fa parte opponente – che le espres- sioni utilizzate dalle parti nell'accordo siano chiaramente indicative di un pa- gamento a saldo e stralcio dell'intera esposizione debitoria di cui al decreto ingiuntivo n. 366/2020 emesso dal Tribunale di Frosinone il 6.4.2020. Anzi,
5 proprio dal tenore letterale della suddetta transazione si desume come la stessa non fosse finalizzata a estinguere l'intero debito di Parte_7
e né a liberare questi ultimi dalla
[...] Parte_4 Parte_3 fideiussione prestata in favore della a garanzia delle obbli- Controparte_5 gazioni assunte dalla con il contratto di mutuo del Controparte_3
23.11.2010, bensì avesse quale unico scopo quello di consentire la libera- zione dell'immobile oggetto della procedura esecutiva iscritta al n. 80 del r.g.e. dell'anno 2019 del Tribunale di Latina e consentirne la vendita non in sede coattiva.
Del resto, a parte il dato testuale, sopra riportato, anche l'oggetto della let- tera del 18.6.2021 riporta “Esecuzione immobiliare contro Parte_6
n. 80/2019 Rge – Tribunale di Latina (spiegato atto di intervento
[...] per conto della mandante in forza del D.I. n. 336/2020) cespiti siti in Terra- cina, Via 0G distinto all'NCEU di detto comune al foglio 115 part. CP_8
955 subb 2 e 3 (oggi 8)”, non lasciando dubbi su quale fosse il limitato ambito dell'accordo che è intervenuto tra le parti (con la spontanea esecu- zione da parte degli odierni appellanti alla proposta formulata dalla Pt_5
quale mandataria della con tale lettera del
[...] Controparte_4
18.6.2021).
Non ignora questo giudicante che nell'interpetrare un accordo negoziale, qual è quello intervenuto tra le odierne parti, l'elemento letterale, pur assu- mendo funzione fondamentale nella ricerca dell'effettiva volontà delle parti, deve invero essere riguardato alla stregua degli ulteriori criteri ermeneutici e, segnatamente, di quelli dell'interpretazione funzionale ex art. 1369 c.c., avuto riguardo allo "scopo pratico" perseguito dalle parti con la stipulazione del contatto, e quindi della relativa "causa concreta" (cfr. Cass. civ., Sez. III, 17.11.2021, n. 34795; Cass. civ., SS.UU., 8.3.2019, n. 6882; Cass. civ., Sez.
III, 23.5.2011, n. 11295). Nel caso in esame, tuttavia, proprio avendo ri- guardo a quello che era lo scopo pratico perseguito dalle parti con l'accordo in questione, e in primo luogo proprio dagli odierni appellanti, si deve esclu- dere che la volontà delle parti sia stata quella di liberare i fideiussori della dalle obbligazioni nascenti dagli stessi in quanto tali, e Controparte_3 quindi il venire meno nella sua totalità – e non solo limitatamente a quanto conseguito in adempimento del suddetto accordo bonario – del credito
6 azionato dalla e per essa dalla mandataria Controparte_4 [...]
CP_9
3. In conclusione, l'appello proposto da Parte_1 Parte_2
e avverso la sentenza n. 166/2024 emessa dal Tri-
[...] Parte_3 bunale di Frosinone, in composizione monocratica, il 14.2.2024 deve essere rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liqui- dano nella parte indicata in dispositivo.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Parte_4 avverso la sentenza n. 166/2024 emessa dal Tribunale di Parte_3
Frosinone, in composizione monocratica, il 14.2.2024; condanna e in Parte_1 Parte_4 Parte_3 solido tra loro, a rimborsare alla e per essa alla Controparte_4 mandataria le spese del presente grado di giudizio, che li- Parte_5 quida in € 15.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Roma, 5.5.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro BE Thellung de Courtelary
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