Decreto cautelare 16 settembre 2022
Ordinanza cautelare 20 ottobre 2022
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 29/12/2025, n. 23971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23971 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23971/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10366/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10366 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero Difesa - Aeronautica Militare - Scuola Marescialli A.M./Comando Aeroporto, Ministero Difesa - Direzione Generale per il personale Militare, non costituiti in giudizio;
Scuola Marescialli Aeronautica Militare, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
- del provvedimento -OMISSIS- 28-07-2022, a mezzo del quale l’Aeronautica Militare, Scuola Marescialli A.M./Comando Aeroporto, notificava al Sergente Maggiore Capo Qual. Speciale -OMISSIS- l’invio della proposta di “Rinvio al corso successivo” come da comunicazione alla Direzione Generale per il Personale Militare e disponeva la sospensione dall'attività istruzionale del Sergente Maggiore Capo Qual. Speciale -OMISSIS- e la restituzione al Reparto di appartenenza;
- del provvedimento -OMISSIS- 01-09-2022, a mezzo del quale l’Aeronautica Militare, Scuola Marescialli A.M./Comando Aeroporto, notificava al Sergente Maggiore Capo Qual. Speciale -OMISSIS- che la Direzione Generale per il Personale Militare – I Reparto, con il foglio di riferimento comunicava l’ammissione a ripetere il corso, con rinvio al successivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Scuola Marescialli Aeronautica Militare;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 ottobre 2025 il dott. UI AR OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato il 15 settembre 2022, -OMISSIS- ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, affidando il gravame a un motivo (così rubricato: “ Eccesso di potere per incongruità, illogicità, irragionevolezza, manifesta ingiustizia, eccesso di potere per errore e/o carenza nei presupposti di fatto, erronea valutazione e/o travisamento della situazione dei fatti, difetto ed insufficienza di istruttoria ed errore sul metodo di accertamento. Eccesso di potere per disparità di trattamento, ingiustizia manifesta e incongruità. Illegittimità derivata ”).
2. Con detto mezzo, si lamenta l’irragionevolezza della valutazione di insufficienza riportata alla prova orale dell’esame di “Tecnica delle telecomunicazioni e TBT, Radioassistenza, Meteo e Tecnica radar”, nell’ambito del corso interno per marescialli.
3. L’istanza di misure cautelari monocratiche è stata respinta con decreto del 16 settembre 2022.
4. L’amministrazione si è costituita in resistenza il 7 ottobre 2022.
5. La domanda cautelare è stata rigettata con ordinanza del 20 ottobre 2022.
6. All’udienza ex art. 87, comma 4-bis, c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
8. Ai sensi dell’art. 596, comma 3, del T.U.O.M., “ Nei corsi di formazione i cui piani di studio prevedono la valutazione nelle discipline tecnico-professionali e nelle istruzioni pratiche, è giudicato idoneo, ai fini del superamento del corso o dell’anno di corso per l’ammissione alla frequenza dell’anno accademico successivo, il frequentatore che ha superato in prima o seconda sessione, secondo le modalità di cui all’articolo 595, gli esami relativi alle discipline tecnico-professionali e ha conseguito, anche in un eventuale esame di recupero, una valutazione media non inferiore alla sufficienza nelle istruzioni pratiche ”.
8.1. Per l’esame di Tecnica delle Telecomunicazioni e Tbt, Radioassistenza, Meteo e Tecnica Radar era previsto il necessario superamento di una prova scritta (rispetto alla quale il ricorrente ha riportato la votazione di 22/30) e di una prova orale, alla quale, viceversa, il ricorrente ha conseguito, alla prima sessione del 7 luglio 2022, la votazione di 9.833/30 e, alla seconda sessione del 21 luglio 2022, la votazione, del pari inferiore alla sufficienza, di 14,833.
8.2. Ad avviso di parte ricorrente, l’illogicità dell’operato dell’amministrazione emergerebbe dall’incongruenza dei singoli voti assegnati dai membri della Commissione, nonché dal mero dato della difformità tra il voto riportato all’esito della prova scritta rispetto a quello per converso ottenuto nei due esami orali.
8.3. Al riguardo si rileva che, secondo l’orientamento costante della giurisprudenza, il giudizio espresso dalla Commissione esaminatrice di un candidato a pubblico concorso, per il suo carattere squisitamente tecnico - discrezionale, non può formare oggetto di sindacato da parte del giudice di legittimità, salvo che per illogicità e irrazionalità manifesta, atteso che l’apprezzamento delle prove di un concorso pubblico è affidata dall’ordinamento alla Commissione d’esame i cui componenti, in ragione della loro peculiare professionalità, devono valutare criticamente la prova, esprimendo il giudizio sul quale il sindacato del giudice potrà effettuarsi nei ristretti limiti della irragionevolezza, irrazionalità o palese illogicità o contraddittorietà, non certo sul merito della valutazione di idoneità o non idoneità dalla stessa espressa, limiti che nel caso in esame non appaiono violati, come di seguito si evidenzia (cfr., tra le tante, Cons. Stato, Sez. IV, 28 novembre 2012, n. 6037).
8.4. Con riguardo al primo ordine delle censure mosse dalla parte ricorrente, la non conformità tra i voti attribuiti dai singoli componenti della Commissione – evenienza in ogni caso del tutto fisiologica – è stata ulteriormente giustificata dall’amministrazione (cfr. la relazione tecnica prodotta il 12 ottobre 2022) sul rilievo, rimasto non contestato in causa, che ciascun docente ha valutato il ricorrente per gli argomenti oggetto delle proprie lezioni, sicché la difformità dei giudizi è scaturita dalla valutazione di ognuno nell’ambito dei settori di propria competenza.
8.5. Del pari fisiologica – dal momento che l’esame prevedeva due distinte prove – appare la discrepanza tra le votazioni dello scritto e degli orali, anche tenuto conto del loro diverso oggetto (30 domande a risposta multipla, senza penalizzazione per le risposte sbagliate, il primo, e domande a risposta aperta su ciascun sotto modulo della materia tecnico professionale de qua , i secondi).
8.6. Da ultimo, i rilievi circa il difetto di motivazione non meritano seguito, in quanto, anche in ragione delle loro genericità, non consentono di superare il consolidato orientamento secondo cui il punteggio numerico è di per sé idoneo a sorreggere l’obbligo di motivazione richiesto dall’art. 3 della legge n. 241/1990 nel momento in cui siano stati previamente determinati adeguati criteri di valutazione (nel presente giudizio non oggetto di specifica contestazione), essendo in tal modo permesso ricostruire ab externo la motivazione del giudizio (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. V, 4 novembre 2019, n. 7495).
9. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
10. Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese, anche tenuto conto del fatto che parte resistente si è limitata, nel presente giudizio, al deposito di documentazione e della relazione predisposta dall’amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR IA, Presidente
Luca De Gennaro, Consigliere
UI AR OR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UI AR OR | AR IA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.