Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 07/05/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Mirco LOMBARDI PRESIDENTE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
- dott.ssa MARTA PAGANINI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria il 30.7.2024 ed iscritta al n. 1011 del
Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi per l'anno 2024 da:
- (c.f. ), nata in [...] il [...] e residente in [...]C.F._1
Galbiate, Località Roncate n. 48
- (c.f. ), nato in [...] il [...] e residente in [...], Parte_2 C.F._2
Località Roncate n. 48
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Samira Duccini del foro di Lecco ed elettivamente domiciliati presso e nello studio del difensore sito in Lecco, Via Previati n. 25, giusta procura agli atti telematici
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come precisate entro il termine del 23.04.2025 fissato in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c. e di seguito riportate:
pagina 1 di 6
e con collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione sita in Galbiate, Per_1 Per_2
Loc. Roncate n. 48.
2. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute,
tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli stessi;
in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la potestà disgiuntamente.
3. Il papà potrà vedere e tenere con sé i figli minori e con le seguenti modalità: Per_1 Per_2
• a fine settimana alternati dal sabato, quando il papà si recherà a prendere a casa alle ore Per_2
9.30 e a scuola alle ore 13.05, fino alle ore 19.00 della domenica, quando li riaccompagnerà Per_1
a casa;
• durante le vacanze natalizie, e trascorreranno, ad anni alterni, il periodo dalla Per_1 Per_2
fine della scuola sino alla mattina del 31 dicembre con un genitore, mentre trascorreranno con l'altro genitore il periodo dalla mattina del 31 dicembre sino alla sera del 6 gennaio oppure sino alla sera del giorno precedente l'inizio delle lezioni;
• durante le vacanze pasquali, i ragazzi trascorreranno tre giorni con un genitore e tre giorni con l'altro, alternando di anno in anno;
• i ponti e le festività infrasettimanali saranno trascorsi dai figli con un genitore o con l'altro secondo il criterio dell'alternanza, con eventuale accorpamento ai fine settimana di spettanza, sempre salvo diversi accordi tra i coniugi;
• durante le vacanze estive il padre terrà con sé e tre settimane (anche non Per_1 Per_2
consecutive), da stabilirsi entro il 30 aprile di ogni anno. I giorni e gli orari di visita potranno comunque essere modificati occasionalmente in presenza di accordo scritto tra i genitori preso con congruo anticipo.
4. Quale contributo al mantenimento dei figli il papà verserà l'importo di € 300,00 per ciascun figlio, per un totale di € 600,00, entro il giorno 16 di ogni mese mediante bonifico bancario;
detto importo sarà annualmente rivalutato, ai sensi degli indici I.S.T.A.T..
pagina 2 di 6 5. Le spese straordinarie relative ai figli verranno suddivise sin da ora nella misura del 50% a carico della signora e del 50% a carico del signor come da Protocollo del 29 marzo Parte_1 Parte_2
2018 in uso presso il Tribunale di Lecco e quindi: «[…] Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista anche non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali,
laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista. Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste di attesa, per la prima visita, superiore a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante. Spese scolastiche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificate come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto. Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)
tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento. Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato,
pre-scuola e dopo-scuola o, in mancanza, babysitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di pagina 3 di 6 entrambi i genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel casi di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio. Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività
lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g)
l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture). Le spese straordinarie si intendono concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità o urgenza. In difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta
(salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno […]».
6. Le parti concordano che l'Assegno Unico competa alla signora nella misura del 100%. Parte_1
7. La signora e il signor dichiarano e si danno reciprocamente atto, che Parte_1 Parte_2
ciascuno di loro è economicamente indipendente e perciò nulla chiede all'altro a titolo di assegno divorzile.
8. La signora e il signor dichiarano altresì di aver regolato ogni altro aspetto Parte_1 Parte_2
patrimoniale pregresso e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altra.
pagina 4 di 6 9. I genitori confermano il reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio e il proprio assenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio per i figli minori, impegnandosi sin d'ora a espletare gli incombenti necessari al rilascio degli stessi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in Cancelleria il 30.7.2024, e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto la separazione consensuale e, decorsi i termini previsti dall'art. 3 della Legge n.
[...]
898/1970, lo scioglimento del matrimonio.
Con sentenza n. 182/2024 del 17/27.9.2024 è stata pronunciata la separazione alle condizioni volute dai coniugi e valutate positivamente dal Collegio.
2. - A seguito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno depositato note scritte per ottenere la sentenza di divorzio.
3. - La domanda si fonda sull'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898, come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n. 74 e, da ultimo, dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, che consente a ciascun coniuge di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando la separazione personale degli stessi, pronunciata su ricorso congiunto, si sia protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi. Nel caso di specie, dal momento della separazione –
pronunciata con sentenza n. n. 182/2024 del 17/27.9.2024 passata in giudicato – è decorso il semestre ed i coniugi non si sono riconciliati. Appare, quindi, impossibile la ricostituzione della loro comunione spirituale e materiale, sicché la domanda deve essere, in punto, senz'altro accolta.
4. - Quanto agli accordi raggiunti in punto di affidamento condiviso dei figli minori e Per_1
il Collegio li ritiene idonei a soddisfare le esigenze dei minori alla frequentazione di Per_2
entrambi i genitori, sì da permettere loro una corretta crescita psico-affettiva.
Merita accoglimento pure l'accordo intervenuto tra i genitori circa il mantenimento dei figli secondo, palesandosi adeguato a soddisfare le esigenze dei minori nel contesto reddituale dei due genitori e tenuto conto della frequentazione con il padre.
5. - Spese di giudizio integralmente compensate.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda od eccezione,
pagina 5 di 6 DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra (c.f. Parte_1
, nata in [...] il [...], e (c.f. C.F._1 Parte_2
), nato in [...] il [...], sposati con matrimonio concordatario in Galbiate C.F._2
il 5.7.2006 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio,
anno 2006, parte II, serie A, numero 11).
OMOLOGA
le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate, prendendo atto degli accordi relativi ad aspetti patrimoniali diversi dal mantenimento.
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Galbiate di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese di causa interamente compensate.
Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio di lunedì 5 maggio 2025.
Il Presidente rel. est.
Dr. Mirco Lombardi
Provvedimento redatto con la collaborazione della Dott.ssa Michela Zirilli, tirocinante ex art. 73 D.L. 21.6.2013 n. 69, convertito in Legge 9.8.2013 n. 98.
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