Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/04/2025, n. 2519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2519 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere
ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 198/23 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta dell'8.10.2024 tra:
( ) residente in Avezzano (AQ) Parte_1 CodiceFiscale_1 alla via Pietragrossa n°49, ed elettivamente domiciliato in Roma alla via Lucrezio
Caro n. 62 presso lo studio dell'Avv. Simone Ciccotti ( ) il C.F._2 quale lo rappresenta e difende giusta delega estesa in calce (p.e.c.
ove chiede di ricevere comunicazioni), a Email_1 mezzo dell'atto di appello
- APPELLANTE -
CONTRO
(già Controparte_1 Controparte_2
), C.F. e P.IVA , con sede in Roma, via Sardegna 38/9-
[...] P.IVA_1
), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli C.F._3 avvocati Roberto Donnini (C.F. , pec: C.F._4
Marisa Pappalardo C.F. Email_2
pec: ) e C.F._5 Email_3
Arianna Cipollone (C.F. pec: C.F._6
) e domiciliata presso lo studio del Email_4 primo, in Roma, via Ludovisi 35 (“ ” o la “Società”), giusta delega in atti CP_1
- APPELLATA –
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 9320/22.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha impugnato la sentenza n. Parte_1
9320/22 con cui il Tribunale di Roma, pronunciando sulla domanda di responsabilità in qualità di ex amministratore e su quella conseguente risarcitoria proposte nei suoi confronti dalla società , ha così statuito: Controparte_2
“Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando sul procedimento n. R.G. 49153/2015 tra la società
, in persona del l.r. p.t. e Controparte_2 Parte_1 ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così provvede:
dichiara tenuto e, per l'effetto, condanna al risarcimento del danno in Parte_1 favore della società , da liquidarsi in € Controparte_2
2.000.000,00;
condanna al pagamento in favore della controparte delle spese di lite, che Parte_1 liquida in € 25.000,00 per compenso professionale ed € 1.713,00 per spese, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge”.
A sostegno del gravame ha posto i seguenti motivi:
pag. 2/9 A) Erroneo accoglimento della domanda attrice in assenza di prova sia di condotta illecita in danno della società che del pregiudizio subito in derivazione causale. –
Errata applicazione dei principi che regolano il riparto dell'onere probatorio –
Violazione degli artt. 115 c.p.a. e 2697 c.c.
B) Omessa e conseguente violazione di legge in relazione alla mancata liquidazione delle spese in relazione ai capi delle domande fatte oggetto di rinuncia. – Violazione degli artt.112 e 306 nonché 91 e 92 c.p.c.
C) Subordinata istanza istruttoria volta a sentire ammettere il giuramento decisorio del l.r. della società appellata in punto di acquisizione di un margine circa € 27,00 per ogni unità fornita al prezzo di € 75,00.
D) Istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Sulla base dei detti motivi ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia alla Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza impugnata, accogliere il gravame quivi interposto e dunque, così statuire in conformità con le conclusioni prese in prime cure:
In via preliminare: sospendere la provvisoria esecuzione della sentenza gravata;
In via principale: rigettare la domanda attrice siccome infondata in fatto ed in diritto ed onerare per l'effetto la parte appellata di spese e compensi del doppio grado di giudizio con attribuzione delle stesse al difensore che se ne dichiara antistatario.
In via subordinata: riformare in ogni caso la sentenza impugnata in relazione al capo che ha regolato le spese ponendo comunque a carico dell'appellata quelle relative ai capi delle domande rinunciate e, in caso di regolazione in unico contesto rilevare la prevalente soccombenza della parte attrice e dunque onerarla delle spese di ambo i gradi di giudizio sempre con attribuzione delle stesse al difensore che se ne dichiara antistatario.
In via subordinata istruttoria si chiede ammettersi giuramento decisorio sul seguente capitolo:
“Dica il legale rappresentante della società appellata, assumendo la responsabilità del deferito giuramento, se risponde o meno al vero che la commessa Sistri è stata gestita e pag. 3/9 conclusa con un utile di impresa per la società e se, in particolare, tale utile è stato parametrato al differenziale tra il prezzo di approvvigionamento in subappalto del prodotto oggetto di commessa per €48,00 ed una cessione a €75,00”.
Si è costituita la società appellata la quale, nel contestare l'avverso appello in quanto, a suo dire, inammissibile e, comunque, infondata in fatto e diritto, ha a sua volta così concluso:
“ , rappresentata e difesa, come in epigrafe, richiamate le Controparte_2 domande formulate nel giudizio di primo grado e accolte dalla sentenza impugnata, che devono intendersi qui integralmente riproposte, confida che la Corte d'appello di Roma respinga l'appello promosso da nei confronti della sentenza del Tribunale Parte_1 di Roma, n. 9320/2022, con vittoria di spese e onorari”.
Respinta la istanza di concessione della invocata inibitoria, alla udienza a trattazione scritta dell'8.10.2024, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha riservato la decisione previa concessione dei termini anticipati come da decreto presidenziale.
L'appello è incentrato sulla preliminare questione della prova della condotta dello Parte_1 in relazione esclusivamente a quelle che avrebbero causato alla società i danni richiesti, nonché sulla prova del nesso di causalità tra le dette condotte ed il danno medesimo e, da ultimo, sulla prova di esso.
Afferma infatti la difesa appellante, che vertendosi in tema di responsabilità contrattuale, come peraltro correttamente individuata dal Primo Giudice, sarebbe stato preciso onere della attrice offrire al Giudicante la prova richiesta nei termini di cui sopra.
A tanto, in realtà, la non avrebbe adempiuto, avendo limitato la propria attività alla CP_1 produzione di documentazione da cui poi sarebbe stata tratta solo quella rappresentata dal doc. 21 della produzione attrice inerente la verosimile quantificazione dei danni lamentati e il dispositivo della sentenza della Corte di Appello penale di Napoli che aveva, peraltro, anche riformato quella di primo grado, e da cui non era affatto possibile ricavare alcunchè se non la mera pronuncia di condanna di esso appellante e, infine, la sentenza della Corte di
Cassazione da cui, tuttavia, non erano certamente ricavabili elementi certi nei termini sopra indicati.
Orbene, il motivo non può essere accolto.
pag. 4/9 Quanto alla prova delle condotte antigiuridiche poste in essere dall'appellante a danno della società di cui aveva ricoperto all'epoca dei fatti delittuosi la carica di amministratore, la prova non può che ricavarsi dal contenuto della esaustiva sentenza della Corte di
Cassazione che, nell'affrontare tutti i vari motivi di ricorso proposti dallo avverso Parte_1 la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dalla Corte di Appello di Napoli, ha dettagliatamente evidenziato e confermato in fatto quanto ricostruito dai precedenti giudizi di merito.
Il Tribunale, al riguardo, ha curato di riportare una parte essenziale della detta sentenza che ha affrontato il tema della condotta delittuosa dell'appellante anche con specifico riferimento a quelle che hanno indotto la ad agire nei suoi confronti con la domanda CP_1 risarcitoria, pur avendo rinunciato a parte della stessa limitandola solo a quelle di cui è causa.
Ma in questa sede, per affrontare la questione in via preliminare dalla difesa appellante, è opportuno evidenziare un semplice aspetto della articolata sentenza della S.C. che non può lasciare dubbi sulla responsabilità dello in relazione alla domanda risarcitoria Parte_1 proposta nei suoi confronti.
Recita testualmente la Corte: “In particolare, la sentenza ha riscontrato che le condotte di reato riconosciute in capo a - amministratore delegato della società - Parte_1 avevano causato gravissimi danni all'ente stesso, che alle prime era risultato del tutto estraneo;
le illecite sovrafatturazioni, infatti, avevano comportato un incontrollato aumento dei costi ed un ritardo nei termini di consegna della commessa di progettazione, con evidente pregiudizio per , così risultata inadempiente agli obblighi contrattuali CP_1 assunti. Evidente, al riguardo, è stato riconosciuto anche il danno di immagine patito, ben emerso nella truffa di cui al capo 49), con la quale la stessa società era risultata inconsapevole strumento - nelle mani dello - per indurre in errore il ST Parte_1
, chiamato a sostenere costi finali molto superiori al dovuto. Nella medesima CP_4 ottica, di seguito, la Corte di Appello ha individuato e riconosciuto il danno patito dalla società per la condotta corruttiva di cui al capo 48), "per abuso ed indebito utilizzo del proprio sistema amministrativo e contabile"; fattispecie di reato in forza della quale il
- proprio in ragione della carica ricoperta in - aveva ricevuto una somma Per_1 CP_1
pag. 5/9 di circa 444.000,00 euro per compiere atti contrari ai propri doveri d'ufficio, ossia stipulare illeciti contratti di subappalto in favore di società comunque riferibili al ”. Per_2
E ancora: “ – attraverso l'intervento di varie società comunque riferibili al CP_1 Per_2
e prive dei requisiti richiamati (GSP, DI, VIACOM s.r.l.), anche con meccanismi di interposizione, aveva così realizzato un sistema volto a “gonfiare” enormemente i costi dell'operazione rispetto al valore reale della fornitura: dai 240.000,00 euro fatturati da
VIACOM a GSP ai 1.680.000,00 euro riconosciuti – per identiche prestazioni – da CP_1 al R.T.I. GSP/DI. Così realizzando una «clamorosa sovrafatturazione delle prestazioni resi dal R.T.I. (…) alla , che avrebbe potuto direttamente CP_1 commissionare la fornitura in argomento a VIACOM, indicata, peraltro dalla stessa
, come detentrice della tecnologia idonea”. CP_1
Dunque, che siano state poste in essere condotte gravissime da parte dello ai danni Parte_1 della è rimasto ampiamente acclarato con sentenza penale passata in giudicato, sicchè CP_1 non è davvero più da mettere in discussione alcunchè anche con riferimento al nesso di causalità con i danni lamentati dalla società attrice, non avendo in realtà il Giudice penale valutato la rilevanza delle dette condotte solo in relazione al reato associativo e truffa ai danni dello Stato, ma anche con specifico riferimento ai danni patiti dalla stessa società.
Resta, dunque, assorbita, in quanto peraltro del tutto ininfluente, la questione della mancata produzione dalla controparte della sentenza della Corte di Appello di Napoli.
Come ulteriore censura facente parte del primo motivo della impugnazione, l'appellante lamenta che il Giudice di prime cure avrebbe fatto mal governo delle risultanze processuali e documentali, avendo a suo dire erroneamente fondato la propria decisione su un documento (il n. 21 della produzione attorea nel giudizio di prime cure) e sulla presunta mancata specifica contestazione dell'appellante.
Infatti, secondo lo avrebbe errato il Tribunale nell'affermare che, una volta Parte_1 contestata da parte convenuta la stessa sussistenza di un danno, sarebbe stato comunque suo onere contestare anche le singole voci.
Ma la Corte, in verità non si è limitata ad affermare la sussistenza dei danni, peraltro ridotti in relazione ad alcune voci richieste della attrice con congrua motivazione, la sola non contestazione, avendo essa preso in esame tutta l'ampia documentazione in atti, tra cui anche quella depositata come doc. 21 nel quale la ha quantificato il danno, già solo CP_1
pag. 6/9 per alcune voci, in un importo anche superiore a quanto infine richiesto all'esito della riduzione della sua pretesa.
E' su questi dati che, in effetti, parte appellante non ha contrastato la richiesta della controparte pur essendo suo preciso onere.
Ebbene, quanto alle voci di danno all'esito degli accertamenti tributari, v'è prova dei detti accertamenti e dei pagamenti effettuati dalla e il Tribunale ha limitato il risarcimento CP_1 alle sole sanzioni conseguenti ai ritardati pagamenti e, sul punto, nulla è stato detto dalla difesa dell'appellante.
Quanto, invece, alle incongruenze rilevate per i costi relativi ai dispositivi USB e black-box
(doc. 21 cit.), ugualmente nulla è stato detto dall'appellante.
Al riguardo, peraltro, ancora una volta anche in ordine a detta quantificazione, soccorre quanto affermato dalla Corte di Cassazione e opportunamente riportato in sentenza dal
Tribunale: “…argomentato - con rigorosi dati contabili, qui non contestati - sul presupposto che il rapporto iniziale tra ed DI (già di per sé non consentito in CP_1 forza di quanto sopra indicato) si era via via arricchito "a cascata", come in altre occasioni, atteso che la seconda aveva ricevuto fatture di rilevantissimi importi - per la medesima prestazione - da altra società ( poi divenuta , comunque CP_5 CP_6 riferibile al , la quale aveva, a sua volta, fatturato ad altra società (WISE s.r.I.) del Per_2 medesimo "gruppo", così realizzando un'ingente sovrafatturazione, giustificabile esclusivamente nell'ottica della truffa in esame” e quanto riportato in ordine al fatto che
“ – attraverso l'intervento di varie società comunque riferibili al e prive dei CP_1 Per_2 requisiti richiamati (GSP, DI, VIACOM s.r.l.), anche con meccanismi di interposizione, aveva così realizzato un sistema volto a “gonfiare” enormemente i costi dell'operazione rispetto al valore reale della fornitura: dai 240.000,00 euro fatturati da
VIACOM a GSP ai 1.680.000,00 euro riconosciuti – per identiche prestazioni – da CP_1 al R.T.I. GSP/DI.
Così realizzando una «clamorosa sovrafatturazione delle prestazioni resi dal R.T.I. (…) alla
, che avrebbe potuto direttamente commissionare la fornitura in argomento a CP_1
VIACOM, indicata, peraltro dalla stessa , come detentrice della tecnologia idonea». CP_1
Il motivo, in parte qua, deve essere quindi respinto.
pag. 7/9 Non miglior sorte merita anche la seconda doglianza con cui l'appellante lamenta che il
Giudice di prime cure avrebbe omesso di statuire sulla mancata liquidazione delle spese in conseguenza della rinuncia della attrice ad alcune domande risarcitorie.
Il gravame è palesemente infondato, atteso che le spese hanno seguito il principio della soccombenza essendo stata comunque accolta, seppur in misura ridotta proprio per la rinuncia alle maggiori somme da parte della stessa società, la domanda attorea.
Né, per tale rinuncia, era necessaria la accettazione della controparte odierna appellante e del suo difensore.
Non è meritevole, in quanto inammissibile, anche la terza censura/richiesta istruttoria, di ammissione del giuramento decisorio sulle circostanze indicate nell'atto di appello, vertendo su circostanze del tutto ininfluenti ai fini della decisione relativa alla sussistenza del danno, liquidato peraltro in misura anche minore proprio per la stessa volontà della
. CP_1
Per tutti i suesposti motivi, pertanto, l'appello va respinto in toto con la conseguente conferma della sentenza appellata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 9320/22 del Tribunale di Roma così provvede: Parte_1
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata.
Condanna l'appellante, alla rifusione in favore della appellata delle competenze del presente grado che per l'intero liquida in € 12.156,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza nei confronti dell'appellante, dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell'ulteriore
C.U., se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio del 14.4.2025.
Il Presidente
pag. 8/9 Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
pag. 9/9