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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 06/02/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai magistrati:
- dott. Riccardo Mele - Presidente
- dott. Maurizio Petrelli - Consigliere
- dott.ssa Carolina Elia - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 508 del Ruolo Generale delle cause dell'anno
2023, promossa da:
, (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Piero Coluccia, come da mandato in atti.
APPELLANTE
contro
, (c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
nella qualità di impresa designata per liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia
per le vittime della strada, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Corrado, come da mandato in atti
APPELLATA
All'udienza del 27.11.2024, i procuratori hanno concluso come da verbale cui si fa espresso rinvio, insistendo nelle rispettive medesime conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta, comparse conclusionali e memorie di replica tempestivamente depositate.
SVOLG IME NTO DE L PROCE SSO
§ 1
Con atto di citazione del 11.03.2020, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
in qualità di impresa designata quale Fondo Vittime della Strada, per Controparte_2
ottenere il risarcimento dei danni, quantificati in € 59.130,81, subiti in occasione di un sinistro stradale, esponendo quanto segue:
- in data 15.12.2018, alle ore 9:30, mentre si trovava alla guida del motociclo Liberty
150 targato EA86894 e stava percorrendo la via della Cavalleria con direzione Lecce,
appena si era immesso nella rotatoria che interseca detta via con via Lodi - via Caduti
di Nassiriya, era stato raggiunto da un veicolo proveniente ad alta velocità da via
Caduti di Nassiriya;
- l'autovettura aveva urtato il lato sinistro del suo motociclo e, a causa del violento impatto, era caduto rovinosamente a terra, riportando gravi lesioni, mentre l'autovettura investitrice si era dileguata senza che il conducente si fosse fermato per prestare soccorso.
- in seguito al sinistro, era stato trasportato presso il pronto soccorso dell'ospedale di
Copertino, ove gli era stata riscontrata la frattura dell'omero destro.
Si è costituita ed ha, preliminarmente, eccepito l'inammissibilità e Controparte_2
improponibilità della domanda risarcitoria per carenza di legittimazione passiva del Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada;
nel merito, ha dedotto l'infondatezza della domanda.
§ 1.1
pag. 2/5 Con sentenza n. 194 del 24.01.2023, il Tribunale di Lecce ha rigettato la domanda risarcitoria proposta dall'attore e l'ha condannato a rifondere le spese processuali sostenute dalla convenuta, ritenendo che gli elementi probatori acquisiti nel processo non fossero sufficienti a provare l'effettivo coinvolgimento e la responsabilità dell'altro veicolo, rimasto non indentificato, e che l'attività istruttoria espletata - interrogatorio formale dell'attore e prova per testi - non fosse stata utile a chiarire la dinamica del sinistro, né a fornire ulteriori elementi probatori a sostegno della domanda.
§ 2
Avverso detta sentenza ha proposto appello ed ha chiesto che, in riforma Parte_1
della stessa, fosse accolta per intero la domanda risarcitoria avanzata nel giudizio di primo grado.
Si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_2
In data 27.11.2024, a seguito di trattazione scritta - la causa è stata trattenuta per la decisione,
ex art. 352 comma 2 c.p.c.
MOTIV I DELL A D E CISIO NE
§ 3
Con un unico motivo d'appello, ha dedotto che il giudice di primo grado Parte_1
avrebbe effettuato un errata valutazione delle prove assunte in giudizio e fornite da parte attrice.
Ad avviso dell'appellante, il racconto fornito dai testimoni e Tes_1 Tes_2
avrebbe dovuto essere ritenuto coerente e verosimile perché corrispondente a quanto descritto dall'attore in citazione, e dunque confermativo della dinamica del sinistro.
Il motivo è infondato.
Ad integrazione delle argomentazioni correttamente espresse dal tribunale, ed in disparte da pag. 3/5 ogni considerazione sulla erronea indicazione in citazione circa il luogo (P.S. di Copertino,
anziché P.S. di Lecce-San Cesario) dove sarebbe stato prestato pronto soccorso al , la Pt_1
corte osserva che il giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni testimoniali verbalizzate in primo grado deve ritenersi rinforzato dalla considerazione che nessun riscontro oggettivo è
stato fornito in ordine all'urto che l'autovettura pirata avrebbe impresso al motociclo condotto dall'attore.
In disparte dalla considerazione che ai sanitari del pronto soccorso, al momento del ricovero,
l'appellante ha riferito genericamente che le lesioni erano conseguenza di “incidente in
strada”, senza alcun riferimento alla responsabilità di terzi nella causazione del sinistro, non sono stati redatti rilievi foto-planimetrici da pubblici ufficiali;
non è stata presentata alcuna denuncia alle forze di polizia;
non sono stati eseguiti neanche privatamente rilievi fotografici del motociclo incidentato;
non sono stati documentati stragiudizialmente i ricordi delle persone che avrebbero assistito al sinistro;
nulla che possa giustificare una diversa valutazione delle testimonianze rese per la prima volta in giudizio (all'udienza dell'8.3.2022) a distanza di più di tre anni dai fatti.
La disattenzione istruttoria tenuta nell'immediatezza dei fatti è inconciliabile con l'onere di provarli in modo rigoroso imposto, per costante giurisprudenza della suprema corte, ad esclusivo carico di chi assume di essere stato danneggiato dalla condotta di guida tenuta dal conducente di un veicolo non identificato.
§ 4
Le spese seguono la soccombenza.
p.q.m.
la corte,
rigetta l'appello,
pag. 4/5 condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_2
spese processuali che liquida in € 4.500,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%;
dichiara ai sensi dell'art 13 comma 1-quater del DPR 115\2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione e manda alla Cancelleria per gli adempimenti di conseguenza.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 29.1.2025
Il consigliere estensore Il presidente
Dott. Carolina Elia dott. Riccardo Mele
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai magistrati:
- dott. Riccardo Mele - Presidente
- dott. Maurizio Petrelli - Consigliere
- dott.ssa Carolina Elia - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 508 del Ruolo Generale delle cause dell'anno
2023, promossa da:
, (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Piero Coluccia, come da mandato in atti.
APPELLANTE
contro
, (c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
nella qualità di impresa designata per liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia
per le vittime della strada, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Corrado, come da mandato in atti
APPELLATA
All'udienza del 27.11.2024, i procuratori hanno concluso come da verbale cui si fa espresso rinvio, insistendo nelle rispettive medesime conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta, comparse conclusionali e memorie di replica tempestivamente depositate.
SVOLG IME NTO DE L PROCE SSO
§ 1
Con atto di citazione del 11.03.2020, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
in qualità di impresa designata quale Fondo Vittime della Strada, per Controparte_2
ottenere il risarcimento dei danni, quantificati in € 59.130,81, subiti in occasione di un sinistro stradale, esponendo quanto segue:
- in data 15.12.2018, alle ore 9:30, mentre si trovava alla guida del motociclo Liberty
150 targato EA86894 e stava percorrendo la via della Cavalleria con direzione Lecce,
appena si era immesso nella rotatoria che interseca detta via con via Lodi - via Caduti
di Nassiriya, era stato raggiunto da un veicolo proveniente ad alta velocità da via
Caduti di Nassiriya;
- l'autovettura aveva urtato il lato sinistro del suo motociclo e, a causa del violento impatto, era caduto rovinosamente a terra, riportando gravi lesioni, mentre l'autovettura investitrice si era dileguata senza che il conducente si fosse fermato per prestare soccorso.
- in seguito al sinistro, era stato trasportato presso il pronto soccorso dell'ospedale di
Copertino, ove gli era stata riscontrata la frattura dell'omero destro.
Si è costituita ed ha, preliminarmente, eccepito l'inammissibilità e Controparte_2
improponibilità della domanda risarcitoria per carenza di legittimazione passiva del Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada;
nel merito, ha dedotto l'infondatezza della domanda.
§ 1.1
pag. 2/5 Con sentenza n. 194 del 24.01.2023, il Tribunale di Lecce ha rigettato la domanda risarcitoria proposta dall'attore e l'ha condannato a rifondere le spese processuali sostenute dalla convenuta, ritenendo che gli elementi probatori acquisiti nel processo non fossero sufficienti a provare l'effettivo coinvolgimento e la responsabilità dell'altro veicolo, rimasto non indentificato, e che l'attività istruttoria espletata - interrogatorio formale dell'attore e prova per testi - non fosse stata utile a chiarire la dinamica del sinistro, né a fornire ulteriori elementi probatori a sostegno della domanda.
§ 2
Avverso detta sentenza ha proposto appello ed ha chiesto che, in riforma Parte_1
della stessa, fosse accolta per intero la domanda risarcitoria avanzata nel giudizio di primo grado.
Si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_2
In data 27.11.2024, a seguito di trattazione scritta - la causa è stata trattenuta per la decisione,
ex art. 352 comma 2 c.p.c.
MOTIV I DELL A D E CISIO NE
§ 3
Con un unico motivo d'appello, ha dedotto che il giudice di primo grado Parte_1
avrebbe effettuato un errata valutazione delle prove assunte in giudizio e fornite da parte attrice.
Ad avviso dell'appellante, il racconto fornito dai testimoni e Tes_1 Tes_2
avrebbe dovuto essere ritenuto coerente e verosimile perché corrispondente a quanto descritto dall'attore in citazione, e dunque confermativo della dinamica del sinistro.
Il motivo è infondato.
Ad integrazione delle argomentazioni correttamente espresse dal tribunale, ed in disparte da pag. 3/5 ogni considerazione sulla erronea indicazione in citazione circa il luogo (P.S. di Copertino,
anziché P.S. di Lecce-San Cesario) dove sarebbe stato prestato pronto soccorso al , la Pt_1
corte osserva che il giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni testimoniali verbalizzate in primo grado deve ritenersi rinforzato dalla considerazione che nessun riscontro oggettivo è
stato fornito in ordine all'urto che l'autovettura pirata avrebbe impresso al motociclo condotto dall'attore.
In disparte dalla considerazione che ai sanitari del pronto soccorso, al momento del ricovero,
l'appellante ha riferito genericamente che le lesioni erano conseguenza di “incidente in
strada”, senza alcun riferimento alla responsabilità di terzi nella causazione del sinistro, non sono stati redatti rilievi foto-planimetrici da pubblici ufficiali;
non è stata presentata alcuna denuncia alle forze di polizia;
non sono stati eseguiti neanche privatamente rilievi fotografici del motociclo incidentato;
non sono stati documentati stragiudizialmente i ricordi delle persone che avrebbero assistito al sinistro;
nulla che possa giustificare una diversa valutazione delle testimonianze rese per la prima volta in giudizio (all'udienza dell'8.3.2022) a distanza di più di tre anni dai fatti.
La disattenzione istruttoria tenuta nell'immediatezza dei fatti è inconciliabile con l'onere di provarli in modo rigoroso imposto, per costante giurisprudenza della suprema corte, ad esclusivo carico di chi assume di essere stato danneggiato dalla condotta di guida tenuta dal conducente di un veicolo non identificato.
§ 4
Le spese seguono la soccombenza.
p.q.m.
la corte,
rigetta l'appello,
pag. 4/5 condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_2
spese processuali che liquida in € 4.500,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%;
dichiara ai sensi dell'art 13 comma 1-quater del DPR 115\2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione e manda alla Cancelleria per gli adempimenti di conseguenza.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 29.1.2025
Il consigliere estensore Il presidente
Dott. Carolina Elia dott. Riccardo Mele
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