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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 12/11/2025, n. 1187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1187 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa EC LA AR AS,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 948 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2025, avente ad oggetto: opposizione ad ATP,
TRA
, elettivamente domiciliato in San Giorgio a Cremano (NA), via E. Tamborrino, Parte_1
3, presso lo studio dell'avv. Andrea Savo, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al ricorso per ATP,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini, 28, presso l'avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Silvio Garofalo,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6 c.p.c. depositato il 7/03/2025 l'istante indicato in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo CP_1 effettuato su suo ricorso ex art. 445 bis c.p.c. (R.G. 2373/2024) e chiedendo al Tribunale di:
“accertare e dichiarare il diritto in capo al ricorrente, dell'assegno di invalidità civile o della pensione di inabilità civile. Conseguentemente, condannare l' alla corresponsione del CP_1 relativo trattamento economico decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di inoltro della domanda amministrativa dell'8.11.2023 o da data successiva, che dovesse emergere, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria”; con vittoria di spese e onorari, con attribuzione al procuratore antistatario.
Si è ritualmente costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. CP_1
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Ai sensi dell'art. 12 della l. 118/1971, la pensione di inabilità è riconosciuta in favore dei mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa.
1 L'art. 13 della stessa legge prevede invece che l'assegno mensile spetta agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa nella misura pari o superiore al 74 per cento.
Il ricorrente è stato riconosciuto in via amministrativa invalido al 67% per “pregressa nefrectomia dx. Nefrolitiasi rene sinistro. Artrite psoriasica. Ipertensione arteriosa”.
Il consulente tecnico nominato nella prima fase ha rilevato, sul piano medico-legale, che “Il periziato è affetto da artrite psoriasica con maggiore localizzazione alle ginocchia maggiormente a sx con discreto impegno nella deambulazione che per analogia al cod. 9320 delle t.v. (“lupus eritematoso sistemico senza grave impegno viscerale”) comporta invalidità in misura del 41%, da ipertensione arteriosa in sufficiente controllo farmacologico con attribuzione del cod. 6441
(“miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca lieve” ed invalidità pari a 21% e da nefrectomia dx con calcolosi renale sx con attribuzione dei codici tabellari 6462 e 6463 ed invalidità in misura del 30%”, e ha concluso, applicando il calcolo riduzionistico, per un grado complessivo d'invalidità pari al 68%.
Il CTU ha adeguatamente motivato la scelta dei codici tabellari e delle percentuali per ciascuna patologia. Ha, in particolare, chiarito le ragioni per le quali ha ritenuto di attribuire all'ipertensione arteriosa il codice 6441 e la minima percentuale ivi prevista (compresa in un range dal 21 al 30%), evidenziando che la patologia è in trattamento farmacologico con soddisfacente controllo (esame obiettivo: non dispnea a riposo o dopo piccolo sforzo. P.A. 135/80), e alle condizioni che concernono i reni (patologie concorrenti) una valutazione complessiva del 30% (in proposito, ha evidenziato che si tratta di paziente monorene, con una storia di calcolosi renale a sx, e che gli ultimi esami eseguiti, agli atti, hanno evidenziato valori normali dell'azotemia e della creatininemia).
Tuttavia, a fronte della più recente documentazione prodotta in fase di opposizione – valutabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 149 disp. att. c.p.c., che impone di tener conto dei successivi aggravamenti delle patologie e che trova applicazione anche nei giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. (cfr., da ultimo, Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord., 03/09/2020, n. 18265) – è stata disposta la rinnovazione delle indagini peritali.
Il CTU nominato nella presente fase, espletate le necessarie indagini, ha concluso come segue: “Il signor di anni 65 come riportato nelle pagine precedenti presenta infermità che Parte_1 interessano l'apparato osteo/articolare, l'apparato cardio/circolatorio e l'apparato urinario. È affetto da una artrite psoriasica a maggiore localizzazione alle ginocchia e recentemente (maggio
2025) è stato sottoposto ad intervento di artroprotesi totale anca (PTA) destra, infermità viste le limitazioni algo-funzionali che comportano possiamo assegnare, per analogia, al codice tabellare
7004 con una percentuale del 55%. Nella documentazione agli atti relativa al ricovero c/o la
Fondazione Maugeri a Telese Terme per una terapia riabilitativa (maggio 2023) si descrive una mobilità osteo-articolare autonomamente possibile ed utile. La patologia cardio-circolatoria si presenta con valori di P.A. appena superiori alla norma (150/90 in due misurazioni a distanza di circa 20 minuti una dall'altra) senza altri segni per scompenso emodinamico (non edemi declivi, non dispnea, polso regolare, saturazione O2 nella norma) e pertanto possiamo applicare il codice tabellare 6441 nella misura percentuale del 30%. Stessa percentuale del 30% va assegnata alla patologia urinaria (nefrectomia destra e calcolosi renale sinistra) alla luce dei codici tabellari 6462
e 6463. L'obesità di grado I, a nostro parere, non è certamente responsabile delle limitazioni funzionali osteo-articolari e d'altronde una valutazione del 55% assegnata per la compromissione 2 presente è del tutto congrua tenuto conto anche del recente intervento di PTA destra. Per tali motivazioni si ritiene il pz invalido nella misura percentuale dell'80% con decorrenza maggio 2025 (duemila venticinque) ed una revisione a due anni”.
Le conclusioni rassegnate sono sorrette da una logica e coerente motivazione di carattere medico- legale, riferita all'esame obiettivo e alla documentazione medica agli atti, oltre a non essere state specificamente contestate. Esse meritano, pertanto, di essere condivise.
Va invece dichiarata inammissibile la domanda di condanna dell' al pagamento della CP_1 prestazione, attesa la peculiarità del presente giudizio, incardinato con riferimento all'accertamento del solo requisito sanitario. Secondo quanto statuito dalla Corte di Cassazione, infatti, la fase contenziosa che si apre con il deposito del ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6 c.p.c. ha ad oggetto unicamente – proprio come la precedente fase di accertamento tecnico preventivo – la sussistenza del requisito sanitario legittimante il riconoscimento del beneficio, e non anche le ulteriori condizioni (cd. requisiti socio-economici) poste dalla legge per l'erogazione della prestazione, il cui controllo spetta invece all'ente previdenziale (cfr. Cass. sez. L, Sentt. n. 6084 e 6085 del 17/03/2014).
Dal momento che il requisito sanitario è stato riconosciuto con decorrenza successiva alla data della domanda amministrativa, nonché all'espletamento delle operazioni peritali nella fase di ATP
e al deposito del ricorso introduttivo della fase di merito, le spese di lite si compensano integralmente. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare dell'assegno mensile di assistenza in capo a , nato a Benevento il [...], a [...] mese di maggio 2025; Parte_1
2) dichiara inammissibile la domanda di condanna dell' al pagamento della prestazione;
CP_1
3) compensa le spese di lite;
4) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Benevento, 12 novembre 2025.
Il Giudice
EC LA AR AS
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa EC LA AR AS,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 948 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2025, avente ad oggetto: opposizione ad ATP,
TRA
, elettivamente domiciliato in San Giorgio a Cremano (NA), via E. Tamborrino, Parte_1
3, presso lo studio dell'avv. Andrea Savo, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al ricorso per ATP,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini, 28, presso l'avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Silvio Garofalo,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6 c.p.c. depositato il 7/03/2025 l'istante indicato in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo CP_1 effettuato su suo ricorso ex art. 445 bis c.p.c. (R.G. 2373/2024) e chiedendo al Tribunale di:
“accertare e dichiarare il diritto in capo al ricorrente, dell'assegno di invalidità civile o della pensione di inabilità civile. Conseguentemente, condannare l' alla corresponsione del CP_1 relativo trattamento economico decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di inoltro della domanda amministrativa dell'8.11.2023 o da data successiva, che dovesse emergere, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria”; con vittoria di spese e onorari, con attribuzione al procuratore antistatario.
Si è ritualmente costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. CP_1
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Ai sensi dell'art. 12 della l. 118/1971, la pensione di inabilità è riconosciuta in favore dei mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa.
1 L'art. 13 della stessa legge prevede invece che l'assegno mensile spetta agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa nella misura pari o superiore al 74 per cento.
Il ricorrente è stato riconosciuto in via amministrativa invalido al 67% per “pregressa nefrectomia dx. Nefrolitiasi rene sinistro. Artrite psoriasica. Ipertensione arteriosa”.
Il consulente tecnico nominato nella prima fase ha rilevato, sul piano medico-legale, che “Il periziato è affetto da artrite psoriasica con maggiore localizzazione alle ginocchia maggiormente a sx con discreto impegno nella deambulazione che per analogia al cod. 9320 delle t.v. (“lupus eritematoso sistemico senza grave impegno viscerale”) comporta invalidità in misura del 41%, da ipertensione arteriosa in sufficiente controllo farmacologico con attribuzione del cod. 6441
(“miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca lieve” ed invalidità pari a 21% e da nefrectomia dx con calcolosi renale sx con attribuzione dei codici tabellari 6462 e 6463 ed invalidità in misura del 30%”, e ha concluso, applicando il calcolo riduzionistico, per un grado complessivo d'invalidità pari al 68%.
Il CTU ha adeguatamente motivato la scelta dei codici tabellari e delle percentuali per ciascuna patologia. Ha, in particolare, chiarito le ragioni per le quali ha ritenuto di attribuire all'ipertensione arteriosa il codice 6441 e la minima percentuale ivi prevista (compresa in un range dal 21 al 30%), evidenziando che la patologia è in trattamento farmacologico con soddisfacente controllo (esame obiettivo: non dispnea a riposo o dopo piccolo sforzo. P.A. 135/80), e alle condizioni che concernono i reni (patologie concorrenti) una valutazione complessiva del 30% (in proposito, ha evidenziato che si tratta di paziente monorene, con una storia di calcolosi renale a sx, e che gli ultimi esami eseguiti, agli atti, hanno evidenziato valori normali dell'azotemia e della creatininemia).
Tuttavia, a fronte della più recente documentazione prodotta in fase di opposizione – valutabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 149 disp. att. c.p.c., che impone di tener conto dei successivi aggravamenti delle patologie e che trova applicazione anche nei giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. (cfr., da ultimo, Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord., 03/09/2020, n. 18265) – è stata disposta la rinnovazione delle indagini peritali.
Il CTU nominato nella presente fase, espletate le necessarie indagini, ha concluso come segue: “Il signor di anni 65 come riportato nelle pagine precedenti presenta infermità che Parte_1 interessano l'apparato osteo/articolare, l'apparato cardio/circolatorio e l'apparato urinario. È affetto da una artrite psoriasica a maggiore localizzazione alle ginocchia e recentemente (maggio
2025) è stato sottoposto ad intervento di artroprotesi totale anca (PTA) destra, infermità viste le limitazioni algo-funzionali che comportano possiamo assegnare, per analogia, al codice tabellare
7004 con una percentuale del 55%. Nella documentazione agli atti relativa al ricovero c/o la
Fondazione Maugeri a Telese Terme per una terapia riabilitativa (maggio 2023) si descrive una mobilità osteo-articolare autonomamente possibile ed utile. La patologia cardio-circolatoria si presenta con valori di P.A. appena superiori alla norma (150/90 in due misurazioni a distanza di circa 20 minuti una dall'altra) senza altri segni per scompenso emodinamico (non edemi declivi, non dispnea, polso regolare, saturazione O2 nella norma) e pertanto possiamo applicare il codice tabellare 6441 nella misura percentuale del 30%. Stessa percentuale del 30% va assegnata alla patologia urinaria (nefrectomia destra e calcolosi renale sinistra) alla luce dei codici tabellari 6462
e 6463. L'obesità di grado I, a nostro parere, non è certamente responsabile delle limitazioni funzionali osteo-articolari e d'altronde una valutazione del 55% assegnata per la compromissione 2 presente è del tutto congrua tenuto conto anche del recente intervento di PTA destra. Per tali motivazioni si ritiene il pz invalido nella misura percentuale dell'80% con decorrenza maggio 2025 (duemila venticinque) ed una revisione a due anni”.
Le conclusioni rassegnate sono sorrette da una logica e coerente motivazione di carattere medico- legale, riferita all'esame obiettivo e alla documentazione medica agli atti, oltre a non essere state specificamente contestate. Esse meritano, pertanto, di essere condivise.
Va invece dichiarata inammissibile la domanda di condanna dell' al pagamento della CP_1 prestazione, attesa la peculiarità del presente giudizio, incardinato con riferimento all'accertamento del solo requisito sanitario. Secondo quanto statuito dalla Corte di Cassazione, infatti, la fase contenziosa che si apre con il deposito del ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6 c.p.c. ha ad oggetto unicamente – proprio come la precedente fase di accertamento tecnico preventivo – la sussistenza del requisito sanitario legittimante il riconoscimento del beneficio, e non anche le ulteriori condizioni (cd. requisiti socio-economici) poste dalla legge per l'erogazione della prestazione, il cui controllo spetta invece all'ente previdenziale (cfr. Cass. sez. L, Sentt. n. 6084 e 6085 del 17/03/2014).
Dal momento che il requisito sanitario è stato riconosciuto con decorrenza successiva alla data della domanda amministrativa, nonché all'espletamento delle operazioni peritali nella fase di ATP
e al deposito del ricorso introduttivo della fase di merito, le spese di lite si compensano integralmente. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare dell'assegno mensile di assistenza in capo a , nato a Benevento il [...], a [...] mese di maggio 2025; Parte_1
2) dichiara inammissibile la domanda di condanna dell' al pagamento della prestazione;
CP_1
3) compensa le spese di lite;
4) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Benevento, 12 novembre 2025.
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