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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 28/05/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4556/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4556 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021 trattenuta in decisione il 16.01.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.,
tra
(C.F. , elettivamente domiciliata in Pisa (PI), piazza Parte_1 C.F._1
Giuseppe Mazzini n. 1, presso lo studio dell'Avv. CAPUTO SERENA, che la rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- attrice
contro
(C.F. ), in persona in persona del Dirigente della Direzione CP_1 P.IVA_1
Urbanistica -Edilizia Privata – servizi amministrativi , elettivamente Controparte_2 CP_1
domiciliata in San Giuliano Terme (PI), via Che Guevara n. 23, presso lo studio dell'Avv.
BENEDETTI CATERINA, che lo rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- convenuto
Oggetto: “Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in giudizio il Parte_1 CP_1
chiedendo all'intestato Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
[...]
Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento della domanda attorea, condannare il , in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire CP_1 all'attrice tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, in conseguenza dei fatti descritti in premessa, nella misura che verrà accertata e quantificata nel corso del giudizio, anche all'esito della richiedenda CTU medico-legale, , oltre alle spese mediche per un totale di euro 2.628,65. Oltre interessi legali dal giorno del dovuto alla domanda ed interessi nella misura moratoria, ai sensi del novellato art. 1284 IV comma c.c., dalla domanda al saldo effettivo. Con vittoria di spese e onorari”.
A sostegno delle domande svolte, ha allegato: - che in data 11 aprile 2016, Parte_1
CP_ alle ore 13:45 circa, in , percorrendo, la via Contessa Matilde con direzione via LU a bordo della propria bicicletta, giunta all'altezza del civico 80, svoltava a destra e cadeva rovinosamente a terra dopo aver perso l'equilibrio a causa di avvallamento presente in prossimità del chiusino delle acque, il quale ha costituito una vera e propria insidia, in alcun modo segnalata, non visibile e quindi imprevedibile;
- che, immediatamente dopo la caduta, essa attrice è stata trasportata in ambulanza con urgenza al PS di Cisanello, ove le è stata diagnosticata una “frattura pluriframmentata scomposta
1/3 distale diafisi omero dx”; - di essere stata quindi ricoverata nel reparto di Ortopedia e
Traumatologia II al fine di essere sottoposta ad un intervento chirurgico di “riduzione e sintesi della frattura con 3 viti interframmentarie ed una placca di neutralizzazione placca Stryker VariAx postero-laterale ad 8 fori”, effettivamente eseguito il 12/04/2016; - di essersi sottoposta a numerosi controlli post operatori, ad ulteriori accertamenti clinici e a visita presso il proprio medico-legale di fiducia, il quale ha accertato che, in conseguenza delle lesioni subite, essa attrice ha riportato un danno biologico quantificabile in un un periodo di inabilità temporanea di complessivi 220 (duecentoventi) giorni, di cui 30 (trenta) giorni di inabilità temporanea assoluta;
30 (trenta) giorni di inabilità temporanea parziale al 75%; 90 (novanta) giorni di inabilità temporanea parziale al 50%; i restanti 40
(quaranta) giorni di inabilità temporanea parziale al 25%, nonché un danno permanente quantificabile nella misura del 20% (venti percento); - di aver sostenuto, in conseguenza del sinistro, spese mediche per l'importo complessivo di € 2.628,65; - di aver subito, a causa dell'evento, un profondo sconforto e di aver vissuto sensazioni di profonda paura che hanno le generato sofferenza e turbamento dello stato d'animo, oltre alla lesione della dignità della persona;
- di avere modificato, a causa del sinistro, le proprie abitudini di vita;
- di aver richiesto al a mezzo del proprio legale, il CP_1
risarcimento di tutti i danni da essa subiti a causa del sinistro tramite pec del 1/8/2016; - che detta richiesta è rimasta senza esito, in quanto il integrata la competenza della CP_1 Parte_2 società delegata dallo stesso ente locale alla manutenzione e al rifacimento della sede stradale;
[...]
- di avere quindi rivolto la richiesta risarcitoria a detta società, la quale, tuttavia, ha respinto ogni addebito di responsabilità, ritenendo integrata la competenza della società Acque S.p.A., responsabile della gestione e manutenzione del chiusino in ferro, la quale ha negato la propria responsabilità; - di avere inoltrato al a alla Acque S.p.a. un invito a stipulare una CP_1 Parte_2 convenzione di negoziazione assistita, tramite p.e.c. dell'8/6/2021, che ha dato esito negativo.
Ciò premesso in fatto, la difesa attrice ha dedotto la responsabilità ex art. 2051 c.c. ovvero ex art. 2043 c.c. del il quale, omettendo l'adempimento degli obblighi sullo stesso CP_1
incombenti in qualità di ente proprietario della strada teatro del sinistro, aperta al pubblico transito, non ha provveduto alla manutenzione della stessa e all'adozione delle opportune cautele, tali da garantire la circolazione dei veicoli, dei velocipedi e dei pedoni in condizioni di sicurezza.
In data 15.02.2022 si è ritualmente costituito il che ha chiesto il rigetto delle CP_1
domande attoree in quanto infondate, eccependo: - che il sinistro è riconducibile in via esclusiva alla condotta colposa dell'attrice che incautamente e in violazione delle norme del Codice della Strada non ha usufruito della pista ciclabile presente sulla Via Contessa Matilde, circolando invece all'interno dell'area espressamente adibita alla sosta e al transito dei mezzi del trasporto pubblico locale e del trenino turistico;
- che il tratto di strada indicato quale luogo della caduta non presenta avvallamenti o sconnessioni tali da determinare pericolo di pregiudizio per un ciclista di media diligenza, atteso che la lamentata irregolarità della sede stradale, ubicata all'interno dell'area di sosta e fermata riservata al trenino turistico presente in Via Contessa Matilde, consiste in una leggera abrasione del manto stradale, posta a copertura dei sanpietrini, con un dislivello irrilevante ed inferiore al mezzo centimetro;
- che le somme domandate a titolo di risarcimento del danno, quantificate sulla base della perizia redatta dal medico legale incaricato dall'attrice (priva di rilevanza probatoria in quanto fuori dal giudizio e senza il contraddittorio con la parte convenuta), non sono dovute e, in ipotesi, sono eccessive e non congrue.
La causa è stata istruita in via documentale e tramite escussione di testi alle udienze del 19.01.2023
e 07.04.2023. E' stata inoltre espletata CTU medico - legale sulla persona dell'attrice (relazione finale depositata in data 01.05.2024).
Le parti hanno precisato le conclusioni mediante il deposito di note scritte in vista dell'udienza cartolare del 16.01.2025 e, in pari data, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella misura massima di legge.
***** CP_ 1. Nei fatti, è pacifico che , in data 11 aprile 2016, alle ore 13:45 circa, in , Parte_1
percorrendo, la via Contessa Matilde con direzione via LU a bordo della propria bicicletta, giunta all'altezza del civico 80, svoltava a destra e cadeva rovinosamente a terra. Le circostanze di luogo e di tempo del sinistro non sono, quindi, oggetto di contestazione. Questione controversa fra le parti è invece la pretesa responsabilità in capo al per la verificazione dell'evento CP_1 dannoso, a titolo di omessa custodia e manutenzione, nonché la sussistenza e l'ammontare dei danni ad esso conseguenti.
L'attrice, sul punto, ha allegato che il sinistro si è verificato a causa di un avvallamento presente in prossimità del chiusino delle acque, il quale avrebbe costituito una vera e propria “insidia”, non visibile, imprevedibile né in alcun modo segnalata, concludendo per la sussistenza della esclusiva responsabilità del in qualità di ente proprietario. L'ente locale convenuto, di contro, ha CP_1 negato l'efficienza causale dell'asserita irregolarità della sede stradale rispetto alla verificazione del sinistro, deducendo che esso è stato cagionato esclusivamente dalla condotta colposa della danneggiata la quale, in violazione delle norme del Codice della Strada, non avrebbe utilizzato la pista ciclabile presente sulla Via Contessa Matilde, circolando invece all'interno dell'area espressamente adibita alla sosta e al transito dei mezzi del trasporto pubblico locale e del trenino turistico.
2. La fattispecie deve innanzitutto essere sussunta nell'ipotesi di responsabilità aquiliana cui all'art. 2051 c.c., atteso che la difesa attrice ha imputato espressamente al in qualità di CP_1
custode della strada, una responsabilità extracontrattuale per non avere adeguatamente custodito la res e non avere adeguatamente e diligentemente preveduto e prevenuto occasioni di pericolo per l'utenza, al fine di evitare cadute, anche accidentali, del tipo di quella che in concreto si è verificata.
3. Sul piano generale, è noto che detta responsabilità ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova (liberatoria) del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima. Tale la struttura della responsabilità in esame, sul versante processuale incombe al danneggiato provare il rapporto di custodia tra convenuto e res custodita, la derivazione del danno dalla cosa custodita ed altresì, se la cosa sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno;
l'attore deve altresì dimostrare di avere tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza. Di contro, il custode, per andare esente da responsabilità, è tenuto a fornire la prova del “caso fortuito”, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e della assoluta eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Sulla riconducibilità al caso fortuito (e quindi all'elemento oggettivo della fattispecie) della condotta colposa del danneggiato non vi è uniformità di vedute nella giurisprudenza della Suprema Corte. In ordine all'esatta individuazione del fattore idoneo a recidere il nesso eziologico tra cosa custodita e danno cagionato, questo Giudice non ignora che per giurisprudenza in passato costante il nesso causale poteva essere reciso anche dal comportamento imprudente o negligente del danneggiato, purché la condotta di quest'ultimo avesse caratteristiche tali da risultare causa esclusiva dell'evento e da ridurre la res in custodia a mera occasione dell'infortunio; nondimeno, ritiene di aderire al più recente orientamento di legittimità, secondo il quale la condotta colposa del danneggiato non è idonea di per sé ad interrompere il nesso causale, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa. In tal senso, si richiamano le condivisibili considerazioni svolte da Cass. civ., sez. III, 31/10/2017, n. 25837, secondo cui "La eterogeneità tra i concetti di
"negligenza della vittima" e di "imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sè ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile. In questo senso, di recente, si è già espressa questa Corte, stabilendo che la mera disattenzione della vittima non necessariamente integra il caso fortuito per i fini di cui all'art. 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa
a proprio carico, è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa (Sez. 3, Sentenza n. 13222 del 27/06/2016) (...) La condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata”.
In altri termini, la causa di esclusione della responsabilità individuata nel caso fortuito può coincidere con il comportamento incauto del danneggiato, ma non per questo perde le sue caratteristiche di imprevedibilità e imprevenibilità: per elidersi il nesso causale, non è sufficiente una qualsiasi condotta colposa del danneggiato, rilevando unicamente quella che del tutto eccezionale e abnorme, non suscettibile di essere prevista dal custode. Nello stesso senso, si leggano anche Cass. civ., sez. III,
16/02/2021, n. 4035: “Nella cornice della responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, il mero accertamento di una condotta colposa della vittima non integra gli estremi del caso fortuito, qualora non presenti i caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno. Il contegno del danneggiato non esonera dunque da responsabilità il custode, potendo tuttavia rilevare in forza dell'art. 1227 c.c. ai fini della riduzione del risarcimento”, nonché Cass. civ., sez. III, 09/02/2023, n. 4051, secondo cui: “Nel caso specifico della caduta dal motorino in corrispondenza di una buca stradale, non può sostenersi che la stessa sia imprevedibile (rientrando nel notorio che la sconnessione possa determinare la caduta del passante)”. Ne deriva, in concreto, che secondo l'impostazione ermeneutica maggiormente condivisibile il custode supera, appunto, la presunzione di responsabilità solo ove dimostri che il comportamento colposo del danneggiato sia stato talmente eccezionale, imprevedibile ed imprevenibile da non poter essere evitato neppure con l'adozione di tutte le cautele del caso, la cui dimostrazione puntuale grava in ogni caso sul custode. E si tratta di una dimostrazione che non può non tenere conto della particolare natura del custode (nella specie, ente locale) e, quindi, di tutte le circostanze del caso concreto. L'accertamento investe, quindi, non solo la sussistenza del “caso fortuito”, ma anche il diverso problema dei requisiti che la condotta della vittima deve possedere per potere essere qualificata come "caso fortuito", questione che ha formato oggetto del presente giudizio.
4. Applicando tali principi al caso in esame, è innanzitutto raggiunta la prova del nesso eziologico fra la caduta dell'attrice e l'irregolarità del manto stradale, la cui presenza non è stata neppure integralmente contestata dall'Amministrazione convenuta, la quale si è limitata a dedurre l'inefficacia causale della stessa in relazione all'evento occorso, assumendo che si trattasse una di leggera abrasione del manto stradale, posta a copertura dei sanpietrini, con dislivello irrilevante inferiore al mezzo centimetro facilmente percettibile.
Nel corso dell'istruttoria orale è infatti emerso che è caduta a terra dopo avere Parte_1 perso l'equilibrio sul mezzo a causa di una sconnessione del manto stradale, dovuta alla presenza di un avvallamento dello stesso adiacente al chiusino delle acque. Si richiamano, sul punto, le risposte del teste he ha assistito alla caduta, il quale, interrogato sulla Testimone_1
dinamica del sinistro, ha dichiarato: “Io ero dietro, davanti e la ruota anteriore si è infilata Pt_1 nell'avvallamento e è caduta”. (cfr. verbale udienza del 19.1.2023). Pt_1
Nessun dubbio residua quindi in ordine alla caduta e al fatto che la stessa sia stata causata da una irregolarità del manto stradale.
4.1. Detta efficienza causale, contrariamente a quanto argomentato dalla difesa del non è CP_1
interrotta dalla condotta colposa della vittima consistita nel non aver usufruito della pista ciclabile comodamente accessibile e fruibile dai ciclisti presente sulla strada da essa percorsa. Invero, detta condotta, seppur contraria alla disposizione di cui all'art 182 comma 9 del Codice della Strada, non può qualificarsi come abnorme, né eccezionale ed imprevedibile, rientrando la stessa nell'alveo delle condotte comunemente riscontrabili nella condotta, anche illecita, degli utenti della strada. 4.2 Cionondimeno, all'attrice può senz'altro essere mosso un rimprovero di imprudenza, per avere omesso di adottare le cautele necessarie ad evitare l'evento dannoso.
4.3 Invero, la documentazione fotografica versata in atti dalle parti, che ritrae lo stato dei luoghi in cui si è verificato il sinistro (doc. 1 allegato all'atto di citazione e doc. 7 allegato alla comparsa di costituzione), dà prova dell'esistenza di una anomalia del manto stradale, che, avuto riguardo alle sue caratteristiche e soprattutto alla propria collocazione, non può essere considerata idonea a determinare la caduta da parte di un ciclista di media diligenza.
Il tratto di strada teatro del sinistro è infatti connotato da numerose irregolarità della pavimentazione dovute alla disgregazione del manto bituminoso in più punti. Stante il generale stato di cattiva manutenzione della sede stradale e considerato altresì che il sinistro è avvenuto in orario mattutino e in condizioni atmosferiche ottimali e di perfetta luce naturale, si esclude che l'anomalìa lamentata dall'attrice abbia costituito un pericolo imprevedibile ed inevitabile, dovendosi invece ritenere che l'evidente irregolarità della pavimentazione avrebbe dovuto indurre l'attrice a tenere un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio agevolmente visibile/percepibile con l'ordinaria diligenza, adottando le maggiori cautele necessarie ad evitare l'evento lesivo.
In conclusione, valutato lo stato dei luoghi in cui si è verificato il sinistro, si esclude che esso abbia presentato avvallamenti o sconnessioni difficilmente percepibili e quindi inevitabili, tali da determinare pericolo di pregiudizio per un ciclista di media diligenza.
In applicazione della giurisprudenza sopra richiamata l'imprudenza dell'attrice, seppur non idonea ad escludere l'astratta riferibilità del danno all'omessa custodia della strada, rileva tuttavia sulla sua quantificazione del danno conseguenza ai sensi dell'art. 1227 c.c.
4.4. Pertanto, è vero che il comportamento disattento e incauto della danneggiata non presenta i richiamati connotati di imprevedibilità e imprevenibilità necessari per recidere il nesso di causa, con la conseguenza che la manifesta disconnessione della sede stradale non esonera l'amministrazione comunale da responsabilità, tuttavia detto comportamento, per l'importante incidenza causale che ha avuto nell'eziologia dell'evento lesivo, integra un fatto colposo idoneo ad incidere grandemente sulla quota di responsabilità imputabile del convenuto (diminuendola in termini percentuali). CP_1
4.5. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, la domanda di accertamento della responsabilità nei confronti dell'ente locale convenuto deve essere accolta, fermo restando che, in applicazione dell'art. 1227, secondo comma c.c., e in linea di continuità con la giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, la condotta imprudente della vittima rileva sul versante del quantum debeatur (su cui si veda infra). 5. Venendo all'esame delle singole voci di danno, l'attrice ha domandato la condanna della controparte al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in tesi subiti in conseguenza del sinistro.
5.1 Quanto al danno non patrimoniale, si richiamano le risultanze della CTU medico-legale a firma del dott. , sulla quale i CTP nulla hanno osservato. Il CTU, nel proprio elaborato, Persona_1
i cui risultati si condividono per la coerenza e completezza del metodo d'indagine, ha accertato che ha riportato lesioni consistite in una “frattura pluriframmentaria scomposta Parte_1
del terzo distale di omero destro con stupor del nervo radiale” (pag. 4 della relazione). Verificata la condizione medica dell'attrice e la riconducibilità delle lesioni riportate al sinistro verificatosi in data
11 aprile 2016, il consulente ha individuato un danno biologico permanente valutabile in misura del
18% (diciotto per cento) e ha quantificato l'invalidità temporanea in 90 giorni complessivi di cui: 20 giorni di ITP al 100%, 20 giorni di ITP al 75%, 20 giorni di ITP al 50% e 30 giorni di ITP al 25%
(pag. 5 della relazione).
Utilizzando le tabelle di Milano per le lesioni macro-permanenti vigenti all'epoca della liquidazione
(2025) tenuto conto dell'età dell'attrice al momento della caduta (26 anni), dei punti riconosciuti
(18%) e del periodo di inabilità temporanea individuato, si ottiene un danno pari a € 81.388,50.
La percentuale di devalutazione utilizzando gli indici ISTAT del c.d. costo della vita determina che il danno, al mese di aprile 2016, sia pari a € 66.821,43 (devalutazione monetaria). Le somme liquidate
(crediti di valore) vanno rivalutate dalle date in cui sono state monetariamente determinate (c.d. aestimatio) fino alla data della loro liquidazione definitiva (c.d. taxatio) che va fissata al giorno
30.04.2025, tenuto conto del bimestre di riferimento. La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto
Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverosia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alle tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.). Tale rivalutazione viene presa in considerazione per ciascuna delle voci di cui si compone la liquidazione del danno e dalla decorrenza per ciascuna indicata. Nella liquidazione del danno la giurisprudenza è concorde nel riconoscere anche il danno da ritardo nella prestazione e tale importo viene liquidato in via sostanzialmente equitativa attraverso il riconoscimento al danneggiato di una ulteriore voce che correntemente viene definita come "interessi compensativi" (altri li definiscono "moratori", ma ai fini della presente valutazione le differenze terminologiche sono indifferenti). Tali interessi sono calcolati dalla data del momento generativo della obbligazione risarcitoria sino al momento della liquidazione.
Gli interessi vanno liquidati al tasso nella misura legale che, in base alla normativa vigente, viene variato in relazione alle dinamiche dei tassi correnti sul mercato, sia un parametro di riferimento adeguato per determinare il danno da ritardo della prestazione risarcitoria. Tali interessi vanno calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie, come affermato nella nota sentenza Sezioni Unite del 17.2.1995, n. 1712). La cadenza della rivalutazione comporta il calcolo degli interessi sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale (Cass. civ., 20.6.1990, n. 6209, soluzione accolta, in genere, con riferimento alle esigenze di semplificazione dei calcoli). In tal caso il calcolo della rivalutazione viene fatto anno per anno alla data convenzionale del 31 dicembre ed in quella data vengono computati gli interessi che, poi, sono improduttivi di ulteriori interessi e non vengono capitalizzati in alcun modo. L'ammontare del danno, come poc'anzi devalutato, all'esito dell'applicazione di interessi e rivalutazione, decorrenti dalla data del sinistro e sino alla data odierna, ammonta ad € 89.886,35; a tale importo si aggiungono gli interessi legali, dalla data della sentenza e sino all'effettivo soddisfo.
5.2 Quanto al danno patrimoniale, risultano rimborsabili, in quanto documentate e ritenute adeguate e pertinenti all'esito di una valutazione del CTU che si condivide, le spese mediche sostenute dall'attrice per il noleggio del macchinario necessario per effettuare la magneto-terapia (euro 40,00), quelle per le prestazioni ambulatoriali ricevute in data 10.06.2016 (euro 36,00) e per EMG eseguito in data 31.05.2016 (euro 38,00), oltre a quelle risultanti dagli scontrini di farmacia pari a complessivi
61,65 euro. Non è invece rimborsabile la spesa di euro 2.440,00 in tesi sostenuta per la relazione medico legale del Prof. della quale non vi è prova, atteso che il mero progetto di notula Persona_2 in atti (doc. 18 allegato all'atto di citazione) non dimostra l'effettivo esborso della suddetta somma.
In conclusione, il danno patrimoniale subito dalla risulta risarcibile nella misura di Parte_1
complessivi 175,65 euro.
5.3 In applicazione della riduzione di cui all'art. 1227 c.c. a motivo del concorso colposo (per condotta imprudente) della danneggiata, tale importo deve essere ridotto dell'80%, tenuto conto dei profili di imprudenza individuati alla luce delle specifiche circostanze del caso concreto ed in particolare: a) della visibilità sufficiente, trattandosi di sinistro occorso in condizioni atmosferiche ottimali e in presenza di luce naturale (ore 13:45 in una giornata primaverile); b) dell'evidente presenza delle irregolarità del mano stradale, che quindi avrebbe dovuto indurre l'attrice a procedere con maggiore cautela;
c) delle caratteristiche della strada sulla quale era presente la sconnessione, atteso che l'attrice avrebbe potuto (e dovuto) percorrere la pista ciclabile presente sul tratto di strada teatro del sinistro.
Il 20% della responsabilità è invece da ascriversi alla condotta colposa del custode della strada, per le ragioni esaminate al paragrafo che precede.
La liquidazione del danno biologico da porre in capo alla parte convenuta ammonta quindi ad €
17.977,27. Il danno patrimoniale deve essere proporzionalmente decurtato, con conseguente accoglimento della domanda risarcitoria per € 35,13. 6. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, la domanda attorea è accolta limitatamente all'accertamento di una responsabilità del custode nella misura del 20%, talchè il convenuto CP_1
è condannato al risarcimento del danno non patrimoniale (danno biologico) nella misura di €
17.977,27 oltre interessi legali, dalla data della sentenza e sino all'effettivo soddisfo, e al risarcimento del danno patrimoniale, nella misura di € 35,13.
7. Le spese di lite sono poste a carico del , convenuto soccombente Controparte_3
(non potendosi porre a carico della parte anche solo in parte vittoriosa, come affermato di recente da
Cass. civ., Sez. Un. 31/10/2022, n. 32061, la quale esclude la compensazione delle spese in presenza dell'accoglimento anche solo parziale, in termini quantitativi, della domanda).
Dette spese si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (in base al decisum – scaglione da euro 5.201,00 a euro
26.000,00), dei parametri medi di riferimento e dell'attività processuale in concreto espletata.
Le spese della CTU medico-legale sono poste definitivamente a carico solidale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa in persona del giudice monocratico dott.ssa Alessandra Migliorino, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
- ACCOGLIE parzialmente la domanda di parte attrice;
- per l'effetto, CONDANNA il in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 risarcimento del danno in favore dell'attrice pari ad € 17.977,27, a titolo di danno non patrimoniale, ed € 35,13 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla sentenza e sino all'effettivo soddisfo;
- CONDANNA il alla refusione in favore della parte attrice delle spese di lite, che CP_1
liquida in euro 545,00 per spese, euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- PONE definitivamente a carico delle parti in causa, in solido tra loro, le spese della CTU medico- legale espletata.
Si comunichi.
Pisa, 28 maggio 2025
Il giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4556 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021 trattenuta in decisione il 16.01.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.,
tra
(C.F. , elettivamente domiciliata in Pisa (PI), piazza Parte_1 C.F._1
Giuseppe Mazzini n. 1, presso lo studio dell'Avv. CAPUTO SERENA, che la rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- attrice
contro
(C.F. ), in persona in persona del Dirigente della Direzione CP_1 P.IVA_1
Urbanistica -Edilizia Privata – servizi amministrativi , elettivamente Controparte_2 CP_1
domiciliata in San Giuliano Terme (PI), via Che Guevara n. 23, presso lo studio dell'Avv.
BENEDETTI CATERINA, che lo rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- convenuto
Oggetto: “Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in giudizio il Parte_1 CP_1
chiedendo all'intestato Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
[...]
Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento della domanda attorea, condannare il , in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire CP_1 all'attrice tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, in conseguenza dei fatti descritti in premessa, nella misura che verrà accertata e quantificata nel corso del giudizio, anche all'esito della richiedenda CTU medico-legale, , oltre alle spese mediche per un totale di euro 2.628,65. Oltre interessi legali dal giorno del dovuto alla domanda ed interessi nella misura moratoria, ai sensi del novellato art. 1284 IV comma c.c., dalla domanda al saldo effettivo. Con vittoria di spese e onorari”.
A sostegno delle domande svolte, ha allegato: - che in data 11 aprile 2016, Parte_1
CP_ alle ore 13:45 circa, in , percorrendo, la via Contessa Matilde con direzione via LU a bordo della propria bicicletta, giunta all'altezza del civico 80, svoltava a destra e cadeva rovinosamente a terra dopo aver perso l'equilibrio a causa di avvallamento presente in prossimità del chiusino delle acque, il quale ha costituito una vera e propria insidia, in alcun modo segnalata, non visibile e quindi imprevedibile;
- che, immediatamente dopo la caduta, essa attrice è stata trasportata in ambulanza con urgenza al PS di Cisanello, ove le è stata diagnosticata una “frattura pluriframmentata scomposta
1/3 distale diafisi omero dx”; - di essere stata quindi ricoverata nel reparto di Ortopedia e
Traumatologia II al fine di essere sottoposta ad un intervento chirurgico di “riduzione e sintesi della frattura con 3 viti interframmentarie ed una placca di neutralizzazione placca Stryker VariAx postero-laterale ad 8 fori”, effettivamente eseguito il 12/04/2016; - di essersi sottoposta a numerosi controlli post operatori, ad ulteriori accertamenti clinici e a visita presso il proprio medico-legale di fiducia, il quale ha accertato che, in conseguenza delle lesioni subite, essa attrice ha riportato un danno biologico quantificabile in un un periodo di inabilità temporanea di complessivi 220 (duecentoventi) giorni, di cui 30 (trenta) giorni di inabilità temporanea assoluta;
30 (trenta) giorni di inabilità temporanea parziale al 75%; 90 (novanta) giorni di inabilità temporanea parziale al 50%; i restanti 40
(quaranta) giorni di inabilità temporanea parziale al 25%, nonché un danno permanente quantificabile nella misura del 20% (venti percento); - di aver sostenuto, in conseguenza del sinistro, spese mediche per l'importo complessivo di € 2.628,65; - di aver subito, a causa dell'evento, un profondo sconforto e di aver vissuto sensazioni di profonda paura che hanno le generato sofferenza e turbamento dello stato d'animo, oltre alla lesione della dignità della persona;
- di avere modificato, a causa del sinistro, le proprie abitudini di vita;
- di aver richiesto al a mezzo del proprio legale, il CP_1
risarcimento di tutti i danni da essa subiti a causa del sinistro tramite pec del 1/8/2016; - che detta richiesta è rimasta senza esito, in quanto il integrata la competenza della CP_1 Parte_2 società delegata dallo stesso ente locale alla manutenzione e al rifacimento della sede stradale;
[...]
- di avere quindi rivolto la richiesta risarcitoria a detta società, la quale, tuttavia, ha respinto ogni addebito di responsabilità, ritenendo integrata la competenza della società Acque S.p.A., responsabile della gestione e manutenzione del chiusino in ferro, la quale ha negato la propria responsabilità; - di avere inoltrato al a alla Acque S.p.a. un invito a stipulare una CP_1 Parte_2 convenzione di negoziazione assistita, tramite p.e.c. dell'8/6/2021, che ha dato esito negativo.
Ciò premesso in fatto, la difesa attrice ha dedotto la responsabilità ex art. 2051 c.c. ovvero ex art. 2043 c.c. del il quale, omettendo l'adempimento degli obblighi sullo stesso CP_1
incombenti in qualità di ente proprietario della strada teatro del sinistro, aperta al pubblico transito, non ha provveduto alla manutenzione della stessa e all'adozione delle opportune cautele, tali da garantire la circolazione dei veicoli, dei velocipedi e dei pedoni in condizioni di sicurezza.
In data 15.02.2022 si è ritualmente costituito il che ha chiesto il rigetto delle CP_1
domande attoree in quanto infondate, eccependo: - che il sinistro è riconducibile in via esclusiva alla condotta colposa dell'attrice che incautamente e in violazione delle norme del Codice della Strada non ha usufruito della pista ciclabile presente sulla Via Contessa Matilde, circolando invece all'interno dell'area espressamente adibita alla sosta e al transito dei mezzi del trasporto pubblico locale e del trenino turistico;
- che il tratto di strada indicato quale luogo della caduta non presenta avvallamenti o sconnessioni tali da determinare pericolo di pregiudizio per un ciclista di media diligenza, atteso che la lamentata irregolarità della sede stradale, ubicata all'interno dell'area di sosta e fermata riservata al trenino turistico presente in Via Contessa Matilde, consiste in una leggera abrasione del manto stradale, posta a copertura dei sanpietrini, con un dislivello irrilevante ed inferiore al mezzo centimetro;
- che le somme domandate a titolo di risarcimento del danno, quantificate sulla base della perizia redatta dal medico legale incaricato dall'attrice (priva di rilevanza probatoria in quanto fuori dal giudizio e senza il contraddittorio con la parte convenuta), non sono dovute e, in ipotesi, sono eccessive e non congrue.
La causa è stata istruita in via documentale e tramite escussione di testi alle udienze del 19.01.2023
e 07.04.2023. E' stata inoltre espletata CTU medico - legale sulla persona dell'attrice (relazione finale depositata in data 01.05.2024).
Le parti hanno precisato le conclusioni mediante il deposito di note scritte in vista dell'udienza cartolare del 16.01.2025 e, in pari data, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella misura massima di legge.
***** CP_ 1. Nei fatti, è pacifico che , in data 11 aprile 2016, alle ore 13:45 circa, in , Parte_1
percorrendo, la via Contessa Matilde con direzione via LU a bordo della propria bicicletta, giunta all'altezza del civico 80, svoltava a destra e cadeva rovinosamente a terra. Le circostanze di luogo e di tempo del sinistro non sono, quindi, oggetto di contestazione. Questione controversa fra le parti è invece la pretesa responsabilità in capo al per la verificazione dell'evento CP_1 dannoso, a titolo di omessa custodia e manutenzione, nonché la sussistenza e l'ammontare dei danni ad esso conseguenti.
L'attrice, sul punto, ha allegato che il sinistro si è verificato a causa di un avvallamento presente in prossimità del chiusino delle acque, il quale avrebbe costituito una vera e propria “insidia”, non visibile, imprevedibile né in alcun modo segnalata, concludendo per la sussistenza della esclusiva responsabilità del in qualità di ente proprietario. L'ente locale convenuto, di contro, ha CP_1 negato l'efficienza causale dell'asserita irregolarità della sede stradale rispetto alla verificazione del sinistro, deducendo che esso è stato cagionato esclusivamente dalla condotta colposa della danneggiata la quale, in violazione delle norme del Codice della Strada, non avrebbe utilizzato la pista ciclabile presente sulla Via Contessa Matilde, circolando invece all'interno dell'area espressamente adibita alla sosta e al transito dei mezzi del trasporto pubblico locale e del trenino turistico.
2. La fattispecie deve innanzitutto essere sussunta nell'ipotesi di responsabilità aquiliana cui all'art. 2051 c.c., atteso che la difesa attrice ha imputato espressamente al in qualità di CP_1
custode della strada, una responsabilità extracontrattuale per non avere adeguatamente custodito la res e non avere adeguatamente e diligentemente preveduto e prevenuto occasioni di pericolo per l'utenza, al fine di evitare cadute, anche accidentali, del tipo di quella che in concreto si è verificata.
3. Sul piano generale, è noto che detta responsabilità ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova (liberatoria) del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima. Tale la struttura della responsabilità in esame, sul versante processuale incombe al danneggiato provare il rapporto di custodia tra convenuto e res custodita, la derivazione del danno dalla cosa custodita ed altresì, se la cosa sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno;
l'attore deve altresì dimostrare di avere tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza. Di contro, il custode, per andare esente da responsabilità, è tenuto a fornire la prova del “caso fortuito”, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e della assoluta eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Sulla riconducibilità al caso fortuito (e quindi all'elemento oggettivo della fattispecie) della condotta colposa del danneggiato non vi è uniformità di vedute nella giurisprudenza della Suprema Corte. In ordine all'esatta individuazione del fattore idoneo a recidere il nesso eziologico tra cosa custodita e danno cagionato, questo Giudice non ignora che per giurisprudenza in passato costante il nesso causale poteva essere reciso anche dal comportamento imprudente o negligente del danneggiato, purché la condotta di quest'ultimo avesse caratteristiche tali da risultare causa esclusiva dell'evento e da ridurre la res in custodia a mera occasione dell'infortunio; nondimeno, ritiene di aderire al più recente orientamento di legittimità, secondo il quale la condotta colposa del danneggiato non è idonea di per sé ad interrompere il nesso causale, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa. In tal senso, si richiamano le condivisibili considerazioni svolte da Cass. civ., sez. III, 31/10/2017, n. 25837, secondo cui "La eterogeneità tra i concetti di
"negligenza della vittima" e di "imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sè ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile. In questo senso, di recente, si è già espressa questa Corte, stabilendo che la mera disattenzione della vittima non necessariamente integra il caso fortuito per i fini di cui all'art. 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa
a proprio carico, è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa (Sez. 3, Sentenza n. 13222 del 27/06/2016) (...) La condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata”.
In altri termini, la causa di esclusione della responsabilità individuata nel caso fortuito può coincidere con il comportamento incauto del danneggiato, ma non per questo perde le sue caratteristiche di imprevedibilità e imprevenibilità: per elidersi il nesso causale, non è sufficiente una qualsiasi condotta colposa del danneggiato, rilevando unicamente quella che del tutto eccezionale e abnorme, non suscettibile di essere prevista dal custode. Nello stesso senso, si leggano anche Cass. civ., sez. III,
16/02/2021, n. 4035: “Nella cornice della responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, il mero accertamento di una condotta colposa della vittima non integra gli estremi del caso fortuito, qualora non presenti i caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno. Il contegno del danneggiato non esonera dunque da responsabilità il custode, potendo tuttavia rilevare in forza dell'art. 1227 c.c. ai fini della riduzione del risarcimento”, nonché Cass. civ., sez. III, 09/02/2023, n. 4051, secondo cui: “Nel caso specifico della caduta dal motorino in corrispondenza di una buca stradale, non può sostenersi che la stessa sia imprevedibile (rientrando nel notorio che la sconnessione possa determinare la caduta del passante)”. Ne deriva, in concreto, che secondo l'impostazione ermeneutica maggiormente condivisibile il custode supera, appunto, la presunzione di responsabilità solo ove dimostri che il comportamento colposo del danneggiato sia stato talmente eccezionale, imprevedibile ed imprevenibile da non poter essere evitato neppure con l'adozione di tutte le cautele del caso, la cui dimostrazione puntuale grava in ogni caso sul custode. E si tratta di una dimostrazione che non può non tenere conto della particolare natura del custode (nella specie, ente locale) e, quindi, di tutte le circostanze del caso concreto. L'accertamento investe, quindi, non solo la sussistenza del “caso fortuito”, ma anche il diverso problema dei requisiti che la condotta della vittima deve possedere per potere essere qualificata come "caso fortuito", questione che ha formato oggetto del presente giudizio.
4. Applicando tali principi al caso in esame, è innanzitutto raggiunta la prova del nesso eziologico fra la caduta dell'attrice e l'irregolarità del manto stradale, la cui presenza non è stata neppure integralmente contestata dall'Amministrazione convenuta, la quale si è limitata a dedurre l'inefficacia causale della stessa in relazione all'evento occorso, assumendo che si trattasse una di leggera abrasione del manto stradale, posta a copertura dei sanpietrini, con dislivello irrilevante inferiore al mezzo centimetro facilmente percettibile.
Nel corso dell'istruttoria orale è infatti emerso che è caduta a terra dopo avere Parte_1 perso l'equilibrio sul mezzo a causa di una sconnessione del manto stradale, dovuta alla presenza di un avvallamento dello stesso adiacente al chiusino delle acque. Si richiamano, sul punto, le risposte del teste he ha assistito alla caduta, il quale, interrogato sulla Testimone_1
dinamica del sinistro, ha dichiarato: “Io ero dietro, davanti e la ruota anteriore si è infilata Pt_1 nell'avvallamento e è caduta”. (cfr. verbale udienza del 19.1.2023). Pt_1
Nessun dubbio residua quindi in ordine alla caduta e al fatto che la stessa sia stata causata da una irregolarità del manto stradale.
4.1. Detta efficienza causale, contrariamente a quanto argomentato dalla difesa del non è CP_1
interrotta dalla condotta colposa della vittima consistita nel non aver usufruito della pista ciclabile comodamente accessibile e fruibile dai ciclisti presente sulla strada da essa percorsa. Invero, detta condotta, seppur contraria alla disposizione di cui all'art 182 comma 9 del Codice della Strada, non può qualificarsi come abnorme, né eccezionale ed imprevedibile, rientrando la stessa nell'alveo delle condotte comunemente riscontrabili nella condotta, anche illecita, degli utenti della strada. 4.2 Cionondimeno, all'attrice può senz'altro essere mosso un rimprovero di imprudenza, per avere omesso di adottare le cautele necessarie ad evitare l'evento dannoso.
4.3 Invero, la documentazione fotografica versata in atti dalle parti, che ritrae lo stato dei luoghi in cui si è verificato il sinistro (doc. 1 allegato all'atto di citazione e doc. 7 allegato alla comparsa di costituzione), dà prova dell'esistenza di una anomalia del manto stradale, che, avuto riguardo alle sue caratteristiche e soprattutto alla propria collocazione, non può essere considerata idonea a determinare la caduta da parte di un ciclista di media diligenza.
Il tratto di strada teatro del sinistro è infatti connotato da numerose irregolarità della pavimentazione dovute alla disgregazione del manto bituminoso in più punti. Stante il generale stato di cattiva manutenzione della sede stradale e considerato altresì che il sinistro è avvenuto in orario mattutino e in condizioni atmosferiche ottimali e di perfetta luce naturale, si esclude che l'anomalìa lamentata dall'attrice abbia costituito un pericolo imprevedibile ed inevitabile, dovendosi invece ritenere che l'evidente irregolarità della pavimentazione avrebbe dovuto indurre l'attrice a tenere un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio agevolmente visibile/percepibile con l'ordinaria diligenza, adottando le maggiori cautele necessarie ad evitare l'evento lesivo.
In conclusione, valutato lo stato dei luoghi in cui si è verificato il sinistro, si esclude che esso abbia presentato avvallamenti o sconnessioni difficilmente percepibili e quindi inevitabili, tali da determinare pericolo di pregiudizio per un ciclista di media diligenza.
In applicazione della giurisprudenza sopra richiamata l'imprudenza dell'attrice, seppur non idonea ad escludere l'astratta riferibilità del danno all'omessa custodia della strada, rileva tuttavia sulla sua quantificazione del danno conseguenza ai sensi dell'art. 1227 c.c.
4.4. Pertanto, è vero che il comportamento disattento e incauto della danneggiata non presenta i richiamati connotati di imprevedibilità e imprevenibilità necessari per recidere il nesso di causa, con la conseguenza che la manifesta disconnessione della sede stradale non esonera l'amministrazione comunale da responsabilità, tuttavia detto comportamento, per l'importante incidenza causale che ha avuto nell'eziologia dell'evento lesivo, integra un fatto colposo idoneo ad incidere grandemente sulla quota di responsabilità imputabile del convenuto (diminuendola in termini percentuali). CP_1
4.5. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, la domanda di accertamento della responsabilità nei confronti dell'ente locale convenuto deve essere accolta, fermo restando che, in applicazione dell'art. 1227, secondo comma c.c., e in linea di continuità con la giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, la condotta imprudente della vittima rileva sul versante del quantum debeatur (su cui si veda infra). 5. Venendo all'esame delle singole voci di danno, l'attrice ha domandato la condanna della controparte al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in tesi subiti in conseguenza del sinistro.
5.1 Quanto al danno non patrimoniale, si richiamano le risultanze della CTU medico-legale a firma del dott. , sulla quale i CTP nulla hanno osservato. Il CTU, nel proprio elaborato, Persona_1
i cui risultati si condividono per la coerenza e completezza del metodo d'indagine, ha accertato che ha riportato lesioni consistite in una “frattura pluriframmentaria scomposta Parte_1
del terzo distale di omero destro con stupor del nervo radiale” (pag. 4 della relazione). Verificata la condizione medica dell'attrice e la riconducibilità delle lesioni riportate al sinistro verificatosi in data
11 aprile 2016, il consulente ha individuato un danno biologico permanente valutabile in misura del
18% (diciotto per cento) e ha quantificato l'invalidità temporanea in 90 giorni complessivi di cui: 20 giorni di ITP al 100%, 20 giorni di ITP al 75%, 20 giorni di ITP al 50% e 30 giorni di ITP al 25%
(pag. 5 della relazione).
Utilizzando le tabelle di Milano per le lesioni macro-permanenti vigenti all'epoca della liquidazione
(2025) tenuto conto dell'età dell'attrice al momento della caduta (26 anni), dei punti riconosciuti
(18%) e del periodo di inabilità temporanea individuato, si ottiene un danno pari a € 81.388,50.
La percentuale di devalutazione utilizzando gli indici ISTAT del c.d. costo della vita determina che il danno, al mese di aprile 2016, sia pari a € 66.821,43 (devalutazione monetaria). Le somme liquidate
(crediti di valore) vanno rivalutate dalle date in cui sono state monetariamente determinate (c.d. aestimatio) fino alla data della loro liquidazione definitiva (c.d. taxatio) che va fissata al giorno
30.04.2025, tenuto conto del bimestre di riferimento. La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto
Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverosia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alle tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.). Tale rivalutazione viene presa in considerazione per ciascuna delle voci di cui si compone la liquidazione del danno e dalla decorrenza per ciascuna indicata. Nella liquidazione del danno la giurisprudenza è concorde nel riconoscere anche il danno da ritardo nella prestazione e tale importo viene liquidato in via sostanzialmente equitativa attraverso il riconoscimento al danneggiato di una ulteriore voce che correntemente viene definita come "interessi compensativi" (altri li definiscono "moratori", ma ai fini della presente valutazione le differenze terminologiche sono indifferenti). Tali interessi sono calcolati dalla data del momento generativo della obbligazione risarcitoria sino al momento della liquidazione.
Gli interessi vanno liquidati al tasso nella misura legale che, in base alla normativa vigente, viene variato in relazione alle dinamiche dei tassi correnti sul mercato, sia un parametro di riferimento adeguato per determinare il danno da ritardo della prestazione risarcitoria. Tali interessi vanno calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie, come affermato nella nota sentenza Sezioni Unite del 17.2.1995, n. 1712). La cadenza della rivalutazione comporta il calcolo degli interessi sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale (Cass. civ., 20.6.1990, n. 6209, soluzione accolta, in genere, con riferimento alle esigenze di semplificazione dei calcoli). In tal caso il calcolo della rivalutazione viene fatto anno per anno alla data convenzionale del 31 dicembre ed in quella data vengono computati gli interessi che, poi, sono improduttivi di ulteriori interessi e non vengono capitalizzati in alcun modo. L'ammontare del danno, come poc'anzi devalutato, all'esito dell'applicazione di interessi e rivalutazione, decorrenti dalla data del sinistro e sino alla data odierna, ammonta ad € 89.886,35; a tale importo si aggiungono gli interessi legali, dalla data della sentenza e sino all'effettivo soddisfo.
5.2 Quanto al danno patrimoniale, risultano rimborsabili, in quanto documentate e ritenute adeguate e pertinenti all'esito di una valutazione del CTU che si condivide, le spese mediche sostenute dall'attrice per il noleggio del macchinario necessario per effettuare la magneto-terapia (euro 40,00), quelle per le prestazioni ambulatoriali ricevute in data 10.06.2016 (euro 36,00) e per EMG eseguito in data 31.05.2016 (euro 38,00), oltre a quelle risultanti dagli scontrini di farmacia pari a complessivi
61,65 euro. Non è invece rimborsabile la spesa di euro 2.440,00 in tesi sostenuta per la relazione medico legale del Prof. della quale non vi è prova, atteso che il mero progetto di notula Persona_2 in atti (doc. 18 allegato all'atto di citazione) non dimostra l'effettivo esborso della suddetta somma.
In conclusione, il danno patrimoniale subito dalla risulta risarcibile nella misura di Parte_1
complessivi 175,65 euro.
5.3 In applicazione della riduzione di cui all'art. 1227 c.c. a motivo del concorso colposo (per condotta imprudente) della danneggiata, tale importo deve essere ridotto dell'80%, tenuto conto dei profili di imprudenza individuati alla luce delle specifiche circostanze del caso concreto ed in particolare: a) della visibilità sufficiente, trattandosi di sinistro occorso in condizioni atmosferiche ottimali e in presenza di luce naturale (ore 13:45 in una giornata primaverile); b) dell'evidente presenza delle irregolarità del mano stradale, che quindi avrebbe dovuto indurre l'attrice a procedere con maggiore cautela;
c) delle caratteristiche della strada sulla quale era presente la sconnessione, atteso che l'attrice avrebbe potuto (e dovuto) percorrere la pista ciclabile presente sul tratto di strada teatro del sinistro.
Il 20% della responsabilità è invece da ascriversi alla condotta colposa del custode della strada, per le ragioni esaminate al paragrafo che precede.
La liquidazione del danno biologico da porre in capo alla parte convenuta ammonta quindi ad €
17.977,27. Il danno patrimoniale deve essere proporzionalmente decurtato, con conseguente accoglimento della domanda risarcitoria per € 35,13. 6. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, la domanda attorea è accolta limitatamente all'accertamento di una responsabilità del custode nella misura del 20%, talchè il convenuto CP_1
è condannato al risarcimento del danno non patrimoniale (danno biologico) nella misura di €
17.977,27 oltre interessi legali, dalla data della sentenza e sino all'effettivo soddisfo, e al risarcimento del danno patrimoniale, nella misura di € 35,13.
7. Le spese di lite sono poste a carico del , convenuto soccombente Controparte_3
(non potendosi porre a carico della parte anche solo in parte vittoriosa, come affermato di recente da
Cass. civ., Sez. Un. 31/10/2022, n. 32061, la quale esclude la compensazione delle spese in presenza dell'accoglimento anche solo parziale, in termini quantitativi, della domanda).
Dette spese si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (in base al decisum – scaglione da euro 5.201,00 a euro
26.000,00), dei parametri medi di riferimento e dell'attività processuale in concreto espletata.
Le spese della CTU medico-legale sono poste definitivamente a carico solidale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa in persona del giudice monocratico dott.ssa Alessandra Migliorino, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
- ACCOGLIE parzialmente la domanda di parte attrice;
- per l'effetto, CONDANNA il in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 risarcimento del danno in favore dell'attrice pari ad € 17.977,27, a titolo di danno non patrimoniale, ed € 35,13 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla sentenza e sino all'effettivo soddisfo;
- CONDANNA il alla refusione in favore della parte attrice delle spese di lite, che CP_1
liquida in euro 545,00 per spese, euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- PONE definitivamente a carico delle parti in causa, in solido tra loro, le spese della CTU medico- legale espletata.
Si comunichi.
Pisa, 28 maggio 2025
Il giudice dott.ssa Alessandra Migliorino