Articolo 30 della Legge 18 marzo 1968, n. 444
Articolo 29Articolo 31
Versione
7 maggio 1968
>
Versione
23 giugno 1969
Art. 30. (Finanziamenti degli oneri previsti, nella prima applicazione della
presente legge, relativamente a istituzione e gestione di scuole materne statali)

Gli oneri conseguenti alla prima applicazione della presente legge graveranno sui fondi previsti per la istituzione e la gestione della scuola materna statale dallo articolo 31 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 e dall' articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 874 , nonche' per i giardini d'infanzia, sui fondi stanziati nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza del 18 - 30 dicembre 1968, n. 140 (in G.U. 1a s.s. 8/1/1969, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge statale 18 marzo 1968, n. 444 (ordinamento della scuola materna statale) limitatamente alla sua applicabilita' alla Regione Trentino-Alto Adige".
Entrata in vigore il 23 giugno 1969