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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 07/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1251/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, AG AN, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1251 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 19.11.2024 e vertente
T R A
C.F. e P. IVA , Parte_1 P.IVA_1
, C.F. , , C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
C.F. , rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Parte_3 C.F._3
Caforio
Parte opponente
E
e per essa quale mandataria in persona Controparte_1 Controparte_2
del legale rappresentante p.t., P. IVA rappresentata e difesa dall'avv. Dario P.IVA_2
Martella
Parte opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.11.2024, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Il giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta avverso il d.i. n. 374/2022, emesso dal
Tribunale di Spoleto nel procedimento monitorio R.G. n. 330/2022 nei confronti di Pt_1
pagina 1 di 11 quale debitore principale, nonché nei confronti di Parte_1
, e quali fideiussori, per la somma di € Parte_1 Parte_2 Parte_3
73.259,12, oltre a interessi e spese della procedura monitoria;
l'esposizione debitoria è
maturata per l'inadempimento all'obbligo di restituzione delle somme concesse al debitore principale con il contratto di finanziamento di € 47.000,00 concluso tra Casse di Risparmio
dell'Umbria e Ingrosso Bestiame Tuderte di NI DE & Co.; il credito derivante dal finanziamento sarebbe stato ceduto in favore dell'opposta.
A fondamento dell'opposizione sono stati articolati i seguenti motivi: l'improcedibilità
della domanda di pagamento, siccome non preceduta dalla mediazione;
l'incompetenza del
Tribunale adito a favore della Sezione Specializzata in materia di impresa;
la nullità
sostanziale e integrale del contratto di fideiussione per violazione della normativa antitrust,
essendo alcune clausole conformi al modulo della fideiussione omnibus di cui allo schema
ABI; in subordine, la nullità parziale delle fideiussioni stesse, limitatamente alle clausole conformi allo schema ABI;
l'applicabilità dell'art. 1957 c.c., siccome derogato dalla clausola nulla, e la decadenza dell'opposta dalla garanzia ex art. 1957 c.c.; l'assenza di un piano di ammortamento aggiornato, che sarebbe causa di incertezza del credito quanto al suo ammontare, con conseguente illegittimità nell'emissione del decreto ingiuntivo;
l'applicazione di interessi usurari al prestito in contestazione.
Parte opponente ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di accertare e dichiarare, in via pregiudiziale, l'incompetenza del Tribunale ordinario in favore del Tribunale di Roma –
sezione specializzata in materia di impresa;
di negare, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c. al decreto ingiuntivo opposto;
di accertare e dichiarare, in via principale e nel merito, la nullità del contratto di fideiussione, perché
illegittimo o comunque la sua invalidità e/o inefficacia, e di revocare per l'effetto il d.i.
opposto, con riquantificazione dell'esposizione debitoria sussistente in capo agli opponenti;
di riquantificare, in via subordinata, l'esposizione debitoria in capo ai fideiussori.
L'opposta, costituitasi in giudizio, ha eccepito la competenza territoriale dell'adito
Tribunale di Spoleto, posto che la competenza speciale per materia riguarderebbe i casi -
pagina 2 di 11 diverso da quello di specie- in cui devono essere decise domande di nullità delle intese antitrust e dei contratti attuativi delle intese, mentre nella specie la dedotta nullità sarebbe stata veicolata tramite eccezione;
ha ribadito la piena titolarità del credito azionato a mezzo di cessione c.d. in blocco, avendo tra l'altro la stessa provato il credito tramite documentazione già depositata nel procedimento monitorio e la piena legittimità delle condizioni economiche previste nell'originario contratto di finanziamento, con conseguente determinazione/determinabilità del piano di ammortamento.
La parte ha, inoltre, eccepito il difetto di prova dell'usurarietà del contratto;
la legittimità
della fideiussione in atti, essendo questa da qualificarsi come fideiussione per operazione specifica e non come fideiussione omnibus, a cui non sarebbe -pertanto- inapplicabile il provvedimento Banca d'Italia n. 55 del 2005; l'inidoneità del provvedimento della Banca
d'Italia a suffragare sul piano probatorio l'eccepita nullità della fideiussione;
l'inapplicabilità
dell'art. 1957 c.c., siccome validamente derogato dalle parti.
L'opposta ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di concedere, in via preliminare, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, nonché il termine per l'avvio della procedura di mediazione;
di rigettare, in via principale e nel merito, tutte le domande formulate dagli opponenti e di confermare il d.i. opposto;
in subordine, in caso di accoglimento parziale dell'opposizione, di condannare gli opponenti al pagamento in solido della somma accertata di giustizia;
in via ulteriormente subordinata, di accertare e dichiarare la nullità parziale della garanzia prestata o dichiararne la conversione in altro contratto di garanzia.
Con provvedimento del 10.1.2023 il Giudice ha accolto la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto e ha concesso i termini di legge per l'esperimento della mediazione, conclusasi poi con verbale negativo.
Con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., parte opponente ha precisato poi le conclusioni già formulate, chiedendo altresì al Tribunale adito e in via preliminare di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di Controparte_1
****
pagina 3 di 11 1. L'eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale di Spoleto è infondata.
L'assunto che sorregge l'eccezione sarebbe fondato sull'art. 3 comma 1 lett. C) D. Lgs.
168/2003 (come modificato dall'art. 2 del D. L. 24 gennaio 2012 n. 1, conv. in L. n. 27 del 2012),
il quale assegna alla competenza funzionale ed inderogabile delle sezioni specializzate in materia di impresa le “controversie di cui all'art. 33 L. n. 287/1990”. Nel caso di specie, la competenza sarebbe individuata dal D.lgs. n. 168/2003 art.
4. Tale competenza, inoltre,
attrarrebbe a sé anche quella per tutte le ulteriori domande “che presentano ragioni di
connessione”, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del citato D.lgs. n. 168/2003.
Tale ricostruzione tuttavia non merita accoglimento, anche e soprattutto sulla base di una recente giurisprudenza di legittimità che pienamente questo Giudice condivide.
La Corte di Cassazione, sez. VI, con pronuncia n. 6222 del 2023 ha infatti chiarito che: a norma dell'art. 33, secondo comma, 10 ottobre 1990, n. 287, nel testo modificato dall'art. 2,
secondo comma, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, conv. con modif. nella l. 24 marzo 2012, n. 27, le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV della legge,
sono promossi davanti al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all'art. 1 d.lgs. 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni;
che tale competenza della sezione specializzata per le imprese attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, contenente disposizioni contrastanti con l'art. 2, secondo comma, lett. a), l. n. 287 del
1990, in quanto l'azione diretta a dichiarare l'invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullità dell'intesa vietata (cfr. Cass. 6 luglio 2022, n. 21429; Cass. 10
marzo 2021, n. 6523).
Tuttavia, la circostanza che nel giudizio in esame la questione della nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust è stata fatta valere non in via di azione quanto, piuttosto, in via di eccezione esclude che possa radicarsi la competenza in capo al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata in materia di imprese, in quanto tale competenza investe, a norma dell'art. 33, comma 2, l. n. 287/1990, le pagina 4 di 11 sole azioni di nullità: nello specifico la doglianza di nullità della fideiussione è formulata come eccezione nel corpo dell'atto di citazione, posto che tende alla revoca del d.i., cioè al rigetto dell'avversa domanda di pagamento e non all'attribuzione all'opponente di un autonomo bene della vita (cfr. Cass. n. 4131/2024); il relativo punto delle conclusioni non introduce una domanda riconvenzionale, per vero non proposta, come di desume anche dalla mancata indicazione, nella dicitura “atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo”,
della contestuale proposizione della domanda riconvenzionale e della mancata formulazione,
nelle conclusioni dell'atto medesimo, della richiesta di separazione della domanda di nullità
dell'opposizione.
A ciò consegue che l'adito Tribunale non può spogliarsi della competenza, venendo in rilievo un accertamento della validità della fideiussione solo in via incidentale: la questione non deve essere decisa con efficacia di giudicato in difetto di previsione di legge o esplicita domanda di una delle parti (art. 34 cod. proc. civ.).
2. Il Tribunale ritiene poi infondata, sulla base dei principi di diritto da applicare alla fattispecie, degli asserti e della documentazione dimessa, la censura di parte opponente relativa al difetto di legittimazione attiva della società rectius titolarità attiva Controparte_1
del credito in capo all'opposta.
È opportuno ricordare anzitutto che “l'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso
agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale
presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella
Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della
cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti” (cfr. Cass. Ordinanza n. 20495 del
29/09/2020). A ciò deve necessariamente aggiungersi che, sebbene la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale esoneri la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, cosa diversa è provare la titolarità del diritto in capo a colui che se ne afferma titolare in base alla cessione del credito in blocco (sul punto, ex multis, Cass.,
sentenza n. 2780 del 31/01/2019).
pagina 5 di 11 Quanto alla suddetta prova, trattandosi di successione a titolo particolare, spetta al creditore dare piena prova del proprio diritto. Sul punto, la Corte di Cassazione ha chiarito che la prova della cessione del credito può essere data anche dopo la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale, enucleando vari modus idonei al raggiungimento della prova processuale della cessione del credito, quali l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
la produzione del contratto di credito unitamente all'elenco delle posizioni cedute e delle relative anagrafiche;
eventuali comunicazioni stragiudiziali con cui sia stata data adeguata notizia della cessione;
le dichiarazioni confessorie della cedente.
Ciò premesso, nel caso che ci occupa, parte opposta ha dato piena prova della titolarità
del credito in capo a sé, producendo in giudizio l'avviso di cessione di crediti pubblicato in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del n. 138 del 23 novembre 2019 – parte seconda,
foglio delle inserzioni (cfr. all. 7 fascicolo monitorio, depositato come allegato unitamente alla comparsa di costituzione e risposta) e depositando, inoltre, il documento n. 5 avente ad oggetto la dichiarazione di cessione di credito rilasciata da Intesa Sanpaolo S.p.A. -cedente-
Co con la quale la medesima attesta che “in data 23 novembre 2019 […] e in qualità di CP_1
cessionario, hanno sottoscritto un contratto di cessione di crediti […]” e che “mediante avviso di
cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (Parte II) n. 138 del 23 novembre 2019 […] il cessionario
ha dato notizia della predetta cessione”, da cui risulta che il credito controverso è ricompreso nell'operazione di cessione pubblicizzata mediante l'inserimento nella G.U 138/2019.
Sulla scorta di tali considerazioni e sulla base della documentazione prodotta, non vi sono dubbi circa la titolarità del credito azionato in capo all'opposta, con conseguente rigetto della doglianza dell'opponente.
3. Venendo al merito dell'opposizione, parte opponente ha chiesto di dichiararsi nulla la fideiussione prestata per conformità delle relative clausole di cui all'artt. 2, 6, 8 dello schema
ABI, dichiarato da Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2005 in contrasto con la disciplina antitrust. La doglianza, tuttavia, non risulta pertinente al caso di specie.
Il provvedimento della Banca d'Italia citato, infatti, non può spiegare la propria valenza probatoria privilegiata per due ragioni: da una parte, la fideiussione controversa non appare pagina 6 di 11 riconducibile alla species della fideiussione omnibus; dall'altra, il provvedimento del 2005
dell'organismo di controllo, non può, logicamente, interessare negozi stipulati in un periodo successivo alla sua emissione, necessariamente estraneo al periodo di indagine.
3.1 Il contratto è una fideiussione specifica e ciò si desume chiaramente dal contenuto del contratto, il cui oggetto è “Fideiussione per operazione specifica”, in cui gli attori dichiarano di costituirsi fideiussori a favore della per Parte_4
l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal finanziamento controverso (doc. n. 4 e 5, all.
ricorso monitorio).
Ne consegue che il rapporto personale di garanzia dedotto non è qualificabile nei termini di una fideiussione omnibus e non è possibile, quindi, riscontrare nel merito la sussistenza dei presupposti per pervenire ad una censura di invalidità delle clausole nei termini dedotti dall'opponente, ossia valendosi della prova privilegiata costituita dalla delibera della Banca
d'Italia sopra richiamata, incidente soltanto sui contratti di fideiussione omnibus.
Più precisamente, il provvedimento della Banca d'Italia evidenzia che la fideiussione
omnibus presenta una funzione specifica e diversa da quella della fideiussione civile, volta a garantire una particolare tutela alle specificità del credito bancario, in considerazione della rilevanza dell'attività di concessione di finanziamenti in via professionale e sistematica agli operatori economici. È con riguardo a tale fattispecie contrattuale che la Banca d'Italia ha valutato come le clausole dello schema ABI (riguardante la fideiussione omnibus), di per sé
lecite se inserite in fideiussioni specifiche, possono determinare effetti anticoncorrenziali, in senso ingiustificatamente sfavorevole alla clientela.
Il Tribunale reputa, poi, di non aderire all'orientamento minoritario della giurisprudenza di merito, secondo cui la nullità può colpire anche le fideiussioni specifiche, riproducenti lo schema ABI relativo alla fideiussione omnibus, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 287/1990 e ciò a prescindere dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del (Trib. Matera 06.07.2020; Trib.
Prato 16.01.2021).
Trattasi invero di un'enunciazione astratta, che richiama il principio generale di cui all'art. 2 L. n. 287/1990, ma che va valutata, tuttavia, con riferimento alle singole fattispecie concrete,
pagina 7 di 11 in cui deve essere fornita dall'attore ex art. 2697 c.c. la prova dell'intesa anticoncorrenziale illecita, da cui discendono gli effetti della nullità sui contratti "a valle" (Tribunale Napoli Sez.
Proprietà Industriale e Intellettuale, n. 5125 del 24/05/2022).
3.2 Rilevata la diversità ontologica tra il negozio fideiussorio di specie e l'oggetto dell'indagine della Banca d'Italia, nonché l'estraneità rispetto al periodo interessato dal provvedimento del 2005, l'opponente avrebbe dovuto, in punto di allegazione fattuale e documentale, non affidarsi all'istruttoria della Banca d'Italia per avvalersi della sua particolare funzione probatoria, ma introdurre un'autonoma fattispecie di comportamento anticoncorrenziale o compulsare un procedimento di public enforcement in tal senso, al fine di allegare autonomi fatti idonei a censurare l'esistenza sia di un'intesa anticoncorrenziale sia di una prassi contrattuale - diffusa presso gli istituti di credito - violatrice, per le modalità di applicazione uniformi, dell'articolo 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287/1990, anche con riferimento agli schemi solitamente utilizzati per la stipulazione di fideiussioni ordinarie,
d'accordo tra più istituti di credito e, dunque, in violazione delle regole del mercato e della concorrenza.
Anche poi ove l'opponente avesse prodotto moduli di fideiussioni specifiche contenenti le clausole censurate, predisposte da vari istituti di credito al fine della prova dell'illiceità
dell'intesa "a monte", la produzione non sarebbe stata - in ogni caso - sufficiente, in quanto la standardizzazione contrattuale non produce necessariamente effetti anticoncorrenziali, né
costituisce elemento dirimente per accertare l'accordo illecito tra gli istituti di credito.
4. Le singole clausole contrattuali contestate da parte attrice sono, inoltre, legittime e non appaiono lesive della libertà contrattuale dei fideiussori: risulta pienamente valida la clausola n. 6 del contratto di fideiussione (doc. n. 5, all. ricorso monitorio), che, derogando espressamente all'art. 1957 c.c., prevede la facoltà per la banca di agire nei confronti dei garanti anche al di fuori dei termini contemplati dalla norma e senza la preventiva escussione del debitore principale, essendo ammessa la rinuncia, espressa o tacita, del fideiussore alla decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria contemplata dalla norma, non sottratta alla disponibilità delle parti, così come ha affermato la Cassazione (cfr. Cass. n. 28943/2017;
pagina 8 di 11 Cass. n. 21867/2013; Cass. 9245/2007); al pari devono ritenersi legittime le c.d. clausole di reviviscenza e di sopravvenienza di cui agli artt. 2 e 8 del contratto di fideiussione de quo,
giustificandosi rispettivamente in forza del principio di accessorietà della relativa obbligazione rispetto a quella assunta dal debitore principale -ipotizzabile anche nell'ipotesi in cui il debito, già estinto, ritorni in vita per effetto di fatti sopravvenuto (annullamento,
inefficacia, revoca del pagamento)- ed in virtù della funzione indennitaria della fideiussione,
che giustifica l'estensione dell'efficacia della garanzia anche nell'ipotesi in cui l'obbligazione principale venga dichiarata invalida. Si è infatti ritenuto che le disposizioni di cui agli artt.
1939 e 1945 c.c. non tutelino un interesse di ordine pubblico, ma di natura privata, cosicché le parti possono validamente pattuire, nell'esercizio dell'autonomia negoziale, una clausola in base alla quale il fideiussore rinuncia ad eccepire l'invalidità dell'obbligazione principale (cfr.
Cass. n. 3525/2009; Cass. n. 25361/2008; Cass. 3011/2008; Cass. n. 10400/2002).
5. Parte opponente ha, poi, lamentato la natura usuraria degli interessi pattuiti nel contratto di finanziamento, nonché l'assenza di un piano di ammortamento aggiornato.
5.1 Quanto agli interessi moratori del finanziamento, la contestazione muove da una considerazione corretta, ossia l'assoggettabilità del tasso di interesse di mora alla disciplina antiusura;
le conseguenze logico-giuridiche che derivano dalla considerazione sono, tuttavia,
errate. Appare utile, dunque, affrontare la questione utilizzando la lente ermeneutica offerta dalla recente pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite n. 19597/2020, in cui sono stati definiti in maniera cristallina una serie di principi che ben si addicono a risolvere le questioni giuridiche poste e a cui questo Giudice ritiene di doversi conformare. In questa pronuncia,
infatti, la Suprema Corte, pur mantenendo ferma la distinzione causale tra interessi corrispettivi con funzione remunerativa e interessi moratori con funzione risarcitoria, afferma come “il concetto di interesse usurario e la relativa disciplina repressiva non possano dirsi estranei
all'interesse moratorio affinché il debitore abbia compiuta tutela” (Cfr. Cass. S.U. n. 19597/2020).
La contestazione mossa dall'opponente è, tuttavia, formulata in termini oltremodo generici, posto che si limita al richiamo dei principi rilevanti sul tema ma senza offrire indicazioni puntuali sul tasso soglia rilevante in materia di usura al momento della stipula pagina 9 di 11 del contratto, né sul superamento del tasso soglia ad opera del tasso previsto per gli interessi corrispettivi e moratori del finanziamento.
La censura di usurarietà del tasso di interesse debitorio pattuito nel contratto di finanziamento risulta, in conclusione, sprovvista del necessario supporto assertivo e probatorio e, per tali motivi, va rigettata.
5.2 Sono parimenti infondate le censure relative alla mancanza di un piano di ammortamento aggiornato che determinerebbe, in tesi, l'incertezza del credito e la consequenziale illegittimità del decreto ingiuntivo emesso.
Conformemente alla giurisprudenza di legittimità prevalente (Corte di Cassazione, III
sez. civ., Pres. Vivaldi – Rel. D'Arrigo, ordinanza n. 12922 del 26 giugno 2020), condivisa dall'adito Tribunale, si deve escludere che il piano di ammortamento costituisca elemento essenziale ai fini della validità del contratto e, quindi, requisito di validità del titolo esecutivo.
Al più, in caso di reale omissione, potrebbe valere come un inadempimento di un obbligo accessorio della banca, di cui occorrerebbe valutare nel merito la gravità.
Inoltre, la Prima Sezione del Tribunale di VR (cfr. Trib. VR n. 836 del 7.9.2021) ha statuito che “la mancata consegna del piano di ammortamento non può certo determinare la nullità
delle clausole che concorrono a costituire il regolamento contrattuale perché si è in presenza della
violazione di una mera norma di comportamento, suscettibile, come tale, di dare luogo (al più) ad una
responsabilità precontrattuale o contrattuale”: nel caso di specie, tuttavia, questa responsabilità
non è mai stata invocata dagli opponenti. In maniera non dissimile si è posto il Tribunale di
Vicenza (cfr. Trib. Vicenza n. 1391 del 20.8.2020), ad avviso del quale “la mancata indicazione
nel contratto di finanziamento del piano di ammortamento applicato non comporta la nullità del
finanziamento medesimo, i cui tassi di interesse, le spese e gli oneri applicati risultano sufficientemente
specificati nel relativo documento di sintesi”.
Nel caso in esame il contratto di finanziamento in atti è predisposto in maniera sufficiente, ex lege, a rendere edotto il finanziato dei tassi di interesse, delle spese e gli oneri applicati.
pagina 10 di 11 Viene, quindi, disattesa la tesi dell'incertezza del credito e della consequenziale illegittimità del d.i. ingiunto per presunto deficit di trasparenza.
7. Alla luce di tutte le sopra compendiate motivazioni, l'opposizione è infondata e viene respinta.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore e della semplicità
della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge l'opposizione;
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta,
liquidate in 7.052,00 per compensi, oltre ad i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Così deciso in Spoleto, 31.12.2024
Il Giudice
AG AN
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, AG AN, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1251 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 19.11.2024 e vertente
T R A
C.F. e P. IVA , Parte_1 P.IVA_1
, C.F. , , C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
C.F. , rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Parte_3 C.F._3
Caforio
Parte opponente
E
e per essa quale mandataria in persona Controparte_1 Controparte_2
del legale rappresentante p.t., P. IVA rappresentata e difesa dall'avv. Dario P.IVA_2
Martella
Parte opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.11.2024, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Il giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta avverso il d.i. n. 374/2022, emesso dal
Tribunale di Spoleto nel procedimento monitorio R.G. n. 330/2022 nei confronti di Pt_1
pagina 1 di 11 quale debitore principale, nonché nei confronti di Parte_1
, e quali fideiussori, per la somma di € Parte_1 Parte_2 Parte_3
73.259,12, oltre a interessi e spese della procedura monitoria;
l'esposizione debitoria è
maturata per l'inadempimento all'obbligo di restituzione delle somme concesse al debitore principale con il contratto di finanziamento di € 47.000,00 concluso tra Casse di Risparmio
dell'Umbria e Ingrosso Bestiame Tuderte di NI DE & Co.; il credito derivante dal finanziamento sarebbe stato ceduto in favore dell'opposta.
A fondamento dell'opposizione sono stati articolati i seguenti motivi: l'improcedibilità
della domanda di pagamento, siccome non preceduta dalla mediazione;
l'incompetenza del
Tribunale adito a favore della Sezione Specializzata in materia di impresa;
la nullità
sostanziale e integrale del contratto di fideiussione per violazione della normativa antitrust,
essendo alcune clausole conformi al modulo della fideiussione omnibus di cui allo schema
ABI; in subordine, la nullità parziale delle fideiussioni stesse, limitatamente alle clausole conformi allo schema ABI;
l'applicabilità dell'art. 1957 c.c., siccome derogato dalla clausola nulla, e la decadenza dell'opposta dalla garanzia ex art. 1957 c.c.; l'assenza di un piano di ammortamento aggiornato, che sarebbe causa di incertezza del credito quanto al suo ammontare, con conseguente illegittimità nell'emissione del decreto ingiuntivo;
l'applicazione di interessi usurari al prestito in contestazione.
Parte opponente ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di accertare e dichiarare, in via pregiudiziale, l'incompetenza del Tribunale ordinario in favore del Tribunale di Roma –
sezione specializzata in materia di impresa;
di negare, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c. al decreto ingiuntivo opposto;
di accertare e dichiarare, in via principale e nel merito, la nullità del contratto di fideiussione, perché
illegittimo o comunque la sua invalidità e/o inefficacia, e di revocare per l'effetto il d.i.
opposto, con riquantificazione dell'esposizione debitoria sussistente in capo agli opponenti;
di riquantificare, in via subordinata, l'esposizione debitoria in capo ai fideiussori.
L'opposta, costituitasi in giudizio, ha eccepito la competenza territoriale dell'adito
Tribunale di Spoleto, posto che la competenza speciale per materia riguarderebbe i casi -
pagina 2 di 11 diverso da quello di specie- in cui devono essere decise domande di nullità delle intese antitrust e dei contratti attuativi delle intese, mentre nella specie la dedotta nullità sarebbe stata veicolata tramite eccezione;
ha ribadito la piena titolarità del credito azionato a mezzo di cessione c.d. in blocco, avendo tra l'altro la stessa provato il credito tramite documentazione già depositata nel procedimento monitorio e la piena legittimità delle condizioni economiche previste nell'originario contratto di finanziamento, con conseguente determinazione/determinabilità del piano di ammortamento.
La parte ha, inoltre, eccepito il difetto di prova dell'usurarietà del contratto;
la legittimità
della fideiussione in atti, essendo questa da qualificarsi come fideiussione per operazione specifica e non come fideiussione omnibus, a cui non sarebbe -pertanto- inapplicabile il provvedimento Banca d'Italia n. 55 del 2005; l'inidoneità del provvedimento della Banca
d'Italia a suffragare sul piano probatorio l'eccepita nullità della fideiussione;
l'inapplicabilità
dell'art. 1957 c.c., siccome validamente derogato dalle parti.
L'opposta ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di concedere, in via preliminare, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, nonché il termine per l'avvio della procedura di mediazione;
di rigettare, in via principale e nel merito, tutte le domande formulate dagli opponenti e di confermare il d.i. opposto;
in subordine, in caso di accoglimento parziale dell'opposizione, di condannare gli opponenti al pagamento in solido della somma accertata di giustizia;
in via ulteriormente subordinata, di accertare e dichiarare la nullità parziale della garanzia prestata o dichiararne la conversione in altro contratto di garanzia.
Con provvedimento del 10.1.2023 il Giudice ha accolto la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto e ha concesso i termini di legge per l'esperimento della mediazione, conclusasi poi con verbale negativo.
Con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., parte opponente ha precisato poi le conclusioni già formulate, chiedendo altresì al Tribunale adito e in via preliminare di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di Controparte_1
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pagina 3 di 11 1. L'eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale di Spoleto è infondata.
L'assunto che sorregge l'eccezione sarebbe fondato sull'art. 3 comma 1 lett. C) D. Lgs.
168/2003 (come modificato dall'art. 2 del D. L. 24 gennaio 2012 n. 1, conv. in L. n. 27 del 2012),
il quale assegna alla competenza funzionale ed inderogabile delle sezioni specializzate in materia di impresa le “controversie di cui all'art. 33 L. n. 287/1990”. Nel caso di specie, la competenza sarebbe individuata dal D.lgs. n. 168/2003 art.
4. Tale competenza, inoltre,
attrarrebbe a sé anche quella per tutte le ulteriori domande “che presentano ragioni di
connessione”, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del citato D.lgs. n. 168/2003.
Tale ricostruzione tuttavia non merita accoglimento, anche e soprattutto sulla base di una recente giurisprudenza di legittimità che pienamente questo Giudice condivide.
La Corte di Cassazione, sez. VI, con pronuncia n. 6222 del 2023 ha infatti chiarito che: a norma dell'art. 33, secondo comma, 10 ottobre 1990, n. 287, nel testo modificato dall'art. 2,
secondo comma, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, conv. con modif. nella l. 24 marzo 2012, n. 27, le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV della legge,
sono promossi davanti al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all'art. 1 d.lgs. 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni;
che tale competenza della sezione specializzata per le imprese attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, contenente disposizioni contrastanti con l'art. 2, secondo comma, lett. a), l. n. 287 del
1990, in quanto l'azione diretta a dichiarare l'invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullità dell'intesa vietata (cfr. Cass. 6 luglio 2022, n. 21429; Cass. 10
marzo 2021, n. 6523).
Tuttavia, la circostanza che nel giudizio in esame la questione della nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust è stata fatta valere non in via di azione quanto, piuttosto, in via di eccezione esclude che possa radicarsi la competenza in capo al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata in materia di imprese, in quanto tale competenza investe, a norma dell'art. 33, comma 2, l. n. 287/1990, le pagina 4 di 11 sole azioni di nullità: nello specifico la doglianza di nullità della fideiussione è formulata come eccezione nel corpo dell'atto di citazione, posto che tende alla revoca del d.i., cioè al rigetto dell'avversa domanda di pagamento e non all'attribuzione all'opponente di un autonomo bene della vita (cfr. Cass. n. 4131/2024); il relativo punto delle conclusioni non introduce una domanda riconvenzionale, per vero non proposta, come di desume anche dalla mancata indicazione, nella dicitura “atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo”,
della contestuale proposizione della domanda riconvenzionale e della mancata formulazione,
nelle conclusioni dell'atto medesimo, della richiesta di separazione della domanda di nullità
dell'opposizione.
A ciò consegue che l'adito Tribunale non può spogliarsi della competenza, venendo in rilievo un accertamento della validità della fideiussione solo in via incidentale: la questione non deve essere decisa con efficacia di giudicato in difetto di previsione di legge o esplicita domanda di una delle parti (art. 34 cod. proc. civ.).
2. Il Tribunale ritiene poi infondata, sulla base dei principi di diritto da applicare alla fattispecie, degli asserti e della documentazione dimessa, la censura di parte opponente relativa al difetto di legittimazione attiva della società rectius titolarità attiva Controparte_1
del credito in capo all'opposta.
È opportuno ricordare anzitutto che “l'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso
agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale
presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella
Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della
cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti” (cfr. Cass. Ordinanza n. 20495 del
29/09/2020). A ciò deve necessariamente aggiungersi che, sebbene la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale esoneri la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, cosa diversa è provare la titolarità del diritto in capo a colui che se ne afferma titolare in base alla cessione del credito in blocco (sul punto, ex multis, Cass.,
sentenza n. 2780 del 31/01/2019).
pagina 5 di 11 Quanto alla suddetta prova, trattandosi di successione a titolo particolare, spetta al creditore dare piena prova del proprio diritto. Sul punto, la Corte di Cassazione ha chiarito che la prova della cessione del credito può essere data anche dopo la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale, enucleando vari modus idonei al raggiungimento della prova processuale della cessione del credito, quali l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
la produzione del contratto di credito unitamente all'elenco delle posizioni cedute e delle relative anagrafiche;
eventuali comunicazioni stragiudiziali con cui sia stata data adeguata notizia della cessione;
le dichiarazioni confessorie della cedente.
Ciò premesso, nel caso che ci occupa, parte opposta ha dato piena prova della titolarità
del credito in capo a sé, producendo in giudizio l'avviso di cessione di crediti pubblicato in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del n. 138 del 23 novembre 2019 – parte seconda,
foglio delle inserzioni (cfr. all. 7 fascicolo monitorio, depositato come allegato unitamente alla comparsa di costituzione e risposta) e depositando, inoltre, il documento n. 5 avente ad oggetto la dichiarazione di cessione di credito rilasciata da Intesa Sanpaolo S.p.A. -cedente-
Co con la quale la medesima attesta che “in data 23 novembre 2019 […] e in qualità di CP_1
cessionario, hanno sottoscritto un contratto di cessione di crediti […]” e che “mediante avviso di
cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (Parte II) n. 138 del 23 novembre 2019 […] il cessionario
ha dato notizia della predetta cessione”, da cui risulta che il credito controverso è ricompreso nell'operazione di cessione pubblicizzata mediante l'inserimento nella G.U 138/2019.
Sulla scorta di tali considerazioni e sulla base della documentazione prodotta, non vi sono dubbi circa la titolarità del credito azionato in capo all'opposta, con conseguente rigetto della doglianza dell'opponente.
3. Venendo al merito dell'opposizione, parte opponente ha chiesto di dichiararsi nulla la fideiussione prestata per conformità delle relative clausole di cui all'artt. 2, 6, 8 dello schema
ABI, dichiarato da Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2005 in contrasto con la disciplina antitrust. La doglianza, tuttavia, non risulta pertinente al caso di specie.
Il provvedimento della Banca d'Italia citato, infatti, non può spiegare la propria valenza probatoria privilegiata per due ragioni: da una parte, la fideiussione controversa non appare pagina 6 di 11 riconducibile alla species della fideiussione omnibus; dall'altra, il provvedimento del 2005
dell'organismo di controllo, non può, logicamente, interessare negozi stipulati in un periodo successivo alla sua emissione, necessariamente estraneo al periodo di indagine.
3.1 Il contratto è una fideiussione specifica e ciò si desume chiaramente dal contenuto del contratto, il cui oggetto è “Fideiussione per operazione specifica”, in cui gli attori dichiarano di costituirsi fideiussori a favore della per Parte_4
l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal finanziamento controverso (doc. n. 4 e 5, all.
ricorso monitorio).
Ne consegue che il rapporto personale di garanzia dedotto non è qualificabile nei termini di una fideiussione omnibus e non è possibile, quindi, riscontrare nel merito la sussistenza dei presupposti per pervenire ad una censura di invalidità delle clausole nei termini dedotti dall'opponente, ossia valendosi della prova privilegiata costituita dalla delibera della Banca
d'Italia sopra richiamata, incidente soltanto sui contratti di fideiussione omnibus.
Più precisamente, il provvedimento della Banca d'Italia evidenzia che la fideiussione
omnibus presenta una funzione specifica e diversa da quella della fideiussione civile, volta a garantire una particolare tutela alle specificità del credito bancario, in considerazione della rilevanza dell'attività di concessione di finanziamenti in via professionale e sistematica agli operatori economici. È con riguardo a tale fattispecie contrattuale che la Banca d'Italia ha valutato come le clausole dello schema ABI (riguardante la fideiussione omnibus), di per sé
lecite se inserite in fideiussioni specifiche, possono determinare effetti anticoncorrenziali, in senso ingiustificatamente sfavorevole alla clientela.
Il Tribunale reputa, poi, di non aderire all'orientamento minoritario della giurisprudenza di merito, secondo cui la nullità può colpire anche le fideiussioni specifiche, riproducenti lo schema ABI relativo alla fideiussione omnibus, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 287/1990 e ciò a prescindere dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del (Trib. Matera 06.07.2020; Trib.
Prato 16.01.2021).
Trattasi invero di un'enunciazione astratta, che richiama il principio generale di cui all'art. 2 L. n. 287/1990, ma che va valutata, tuttavia, con riferimento alle singole fattispecie concrete,
pagina 7 di 11 in cui deve essere fornita dall'attore ex art. 2697 c.c. la prova dell'intesa anticoncorrenziale illecita, da cui discendono gli effetti della nullità sui contratti "a valle" (Tribunale Napoli Sez.
Proprietà Industriale e Intellettuale, n. 5125 del 24/05/2022).
3.2 Rilevata la diversità ontologica tra il negozio fideiussorio di specie e l'oggetto dell'indagine della Banca d'Italia, nonché l'estraneità rispetto al periodo interessato dal provvedimento del 2005, l'opponente avrebbe dovuto, in punto di allegazione fattuale e documentale, non affidarsi all'istruttoria della Banca d'Italia per avvalersi della sua particolare funzione probatoria, ma introdurre un'autonoma fattispecie di comportamento anticoncorrenziale o compulsare un procedimento di public enforcement in tal senso, al fine di allegare autonomi fatti idonei a censurare l'esistenza sia di un'intesa anticoncorrenziale sia di una prassi contrattuale - diffusa presso gli istituti di credito - violatrice, per le modalità di applicazione uniformi, dell'articolo 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287/1990, anche con riferimento agli schemi solitamente utilizzati per la stipulazione di fideiussioni ordinarie,
d'accordo tra più istituti di credito e, dunque, in violazione delle regole del mercato e della concorrenza.
Anche poi ove l'opponente avesse prodotto moduli di fideiussioni specifiche contenenti le clausole censurate, predisposte da vari istituti di credito al fine della prova dell'illiceità
dell'intesa "a monte", la produzione non sarebbe stata - in ogni caso - sufficiente, in quanto la standardizzazione contrattuale non produce necessariamente effetti anticoncorrenziali, né
costituisce elemento dirimente per accertare l'accordo illecito tra gli istituti di credito.
4. Le singole clausole contrattuali contestate da parte attrice sono, inoltre, legittime e non appaiono lesive della libertà contrattuale dei fideiussori: risulta pienamente valida la clausola n. 6 del contratto di fideiussione (doc. n. 5, all. ricorso monitorio), che, derogando espressamente all'art. 1957 c.c., prevede la facoltà per la banca di agire nei confronti dei garanti anche al di fuori dei termini contemplati dalla norma e senza la preventiva escussione del debitore principale, essendo ammessa la rinuncia, espressa o tacita, del fideiussore alla decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria contemplata dalla norma, non sottratta alla disponibilità delle parti, così come ha affermato la Cassazione (cfr. Cass. n. 28943/2017;
pagina 8 di 11 Cass. n. 21867/2013; Cass. 9245/2007); al pari devono ritenersi legittime le c.d. clausole di reviviscenza e di sopravvenienza di cui agli artt. 2 e 8 del contratto di fideiussione de quo,
giustificandosi rispettivamente in forza del principio di accessorietà della relativa obbligazione rispetto a quella assunta dal debitore principale -ipotizzabile anche nell'ipotesi in cui il debito, già estinto, ritorni in vita per effetto di fatti sopravvenuto (annullamento,
inefficacia, revoca del pagamento)- ed in virtù della funzione indennitaria della fideiussione,
che giustifica l'estensione dell'efficacia della garanzia anche nell'ipotesi in cui l'obbligazione principale venga dichiarata invalida. Si è infatti ritenuto che le disposizioni di cui agli artt.
1939 e 1945 c.c. non tutelino un interesse di ordine pubblico, ma di natura privata, cosicché le parti possono validamente pattuire, nell'esercizio dell'autonomia negoziale, una clausola in base alla quale il fideiussore rinuncia ad eccepire l'invalidità dell'obbligazione principale (cfr.
Cass. n. 3525/2009; Cass. n. 25361/2008; Cass. 3011/2008; Cass. n. 10400/2002).
5. Parte opponente ha, poi, lamentato la natura usuraria degli interessi pattuiti nel contratto di finanziamento, nonché l'assenza di un piano di ammortamento aggiornato.
5.1 Quanto agli interessi moratori del finanziamento, la contestazione muove da una considerazione corretta, ossia l'assoggettabilità del tasso di interesse di mora alla disciplina antiusura;
le conseguenze logico-giuridiche che derivano dalla considerazione sono, tuttavia,
errate. Appare utile, dunque, affrontare la questione utilizzando la lente ermeneutica offerta dalla recente pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite n. 19597/2020, in cui sono stati definiti in maniera cristallina una serie di principi che ben si addicono a risolvere le questioni giuridiche poste e a cui questo Giudice ritiene di doversi conformare. In questa pronuncia,
infatti, la Suprema Corte, pur mantenendo ferma la distinzione causale tra interessi corrispettivi con funzione remunerativa e interessi moratori con funzione risarcitoria, afferma come “il concetto di interesse usurario e la relativa disciplina repressiva non possano dirsi estranei
all'interesse moratorio affinché il debitore abbia compiuta tutela” (Cfr. Cass. S.U. n. 19597/2020).
La contestazione mossa dall'opponente è, tuttavia, formulata in termini oltremodo generici, posto che si limita al richiamo dei principi rilevanti sul tema ma senza offrire indicazioni puntuali sul tasso soglia rilevante in materia di usura al momento della stipula pagina 9 di 11 del contratto, né sul superamento del tasso soglia ad opera del tasso previsto per gli interessi corrispettivi e moratori del finanziamento.
La censura di usurarietà del tasso di interesse debitorio pattuito nel contratto di finanziamento risulta, in conclusione, sprovvista del necessario supporto assertivo e probatorio e, per tali motivi, va rigettata.
5.2 Sono parimenti infondate le censure relative alla mancanza di un piano di ammortamento aggiornato che determinerebbe, in tesi, l'incertezza del credito e la consequenziale illegittimità del decreto ingiuntivo emesso.
Conformemente alla giurisprudenza di legittimità prevalente (Corte di Cassazione, III
sez. civ., Pres. Vivaldi – Rel. D'Arrigo, ordinanza n. 12922 del 26 giugno 2020), condivisa dall'adito Tribunale, si deve escludere che il piano di ammortamento costituisca elemento essenziale ai fini della validità del contratto e, quindi, requisito di validità del titolo esecutivo.
Al più, in caso di reale omissione, potrebbe valere come un inadempimento di un obbligo accessorio della banca, di cui occorrerebbe valutare nel merito la gravità.
Inoltre, la Prima Sezione del Tribunale di VR (cfr. Trib. VR n. 836 del 7.9.2021) ha statuito che “la mancata consegna del piano di ammortamento non può certo determinare la nullità
delle clausole che concorrono a costituire il regolamento contrattuale perché si è in presenza della
violazione di una mera norma di comportamento, suscettibile, come tale, di dare luogo (al più) ad una
responsabilità precontrattuale o contrattuale”: nel caso di specie, tuttavia, questa responsabilità
non è mai stata invocata dagli opponenti. In maniera non dissimile si è posto il Tribunale di
Vicenza (cfr. Trib. Vicenza n. 1391 del 20.8.2020), ad avviso del quale “la mancata indicazione
nel contratto di finanziamento del piano di ammortamento applicato non comporta la nullità del
finanziamento medesimo, i cui tassi di interesse, le spese e gli oneri applicati risultano sufficientemente
specificati nel relativo documento di sintesi”.
Nel caso in esame il contratto di finanziamento in atti è predisposto in maniera sufficiente, ex lege, a rendere edotto il finanziato dei tassi di interesse, delle spese e gli oneri applicati.
pagina 10 di 11 Viene, quindi, disattesa la tesi dell'incertezza del credito e della consequenziale illegittimità del d.i. ingiunto per presunto deficit di trasparenza.
7. Alla luce di tutte le sopra compendiate motivazioni, l'opposizione è infondata e viene respinta.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore e della semplicità
della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge l'opposizione;
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta,
liquidate in 7.052,00 per compensi, oltre ad i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Così deciso in Spoleto, 31.12.2024
Il Giudice
AG AN
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