Ordinanza cautelare 24 luglio 2020
Ordinanza cautelare 24 luglio 2020
Ordinanza collegiale 15 gennaio 2021
Ordinanza collegiale 15 gennaio 2021
Sentenza 30 dicembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, ordinanza collegiale 15/01/2021, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/01/2021
N. 00064/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00563/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 563 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Costa Bioenergie S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Marconi, Massimo Rutigliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorita' di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale – Adsp Mas, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Annamaria Tassetto, Franco Zambelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Franco Zambelli in Mestre, via Cavallotti n. 22;
Ministero Infrastrutture e Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;
nei confronti
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;
Agenzia Demanio - Direzione Territoriale Veneto, Agenzia Demanio, A.S.Po. Chioggia - Azienda Speciale per il Porto di Chioggia, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti del 25/8/2020:
1) del provvedimento presidenziale n. 0007792 del 29-5-2020, comunicato con pec 29/5/2020, con il quale l'AdSP ha respinto la domanda di rilascio della concessione pluriennale ex art. 36 e 52 Cod. Nav. richiesta dalla ricorrente sin dal 14 -5- 2019;
2) del silenzio serbato dalla stessa AdSP sulla diffida formulata dalla ricorrente con pec 21 novembre 2019 affinchè venissero poste in essere le attività tutte ritenute necessarie per il collaudo della banchina demaniale oggetto del rigetto di cui al provvedimento sub 1;
3) del provvedimento n. 5557 del 7 aprile 2020 con il quale è stata respinta la domanda di consegna anticipata della banchina medesima;
4) di ogni altro atto antecedente conseguente e comunque connesso;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da COSTA BIOENERGIE SRL il 30/10/2020 :
della nota Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale del 3/9/2020 nonchè illegittimità inerzia nella medesima Autorità.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorita' di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale – Adsp Mas e del Ministero dello Sviluppo Economico e di Ministero Infrastrutture e Trasporti;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2021 il dott. Marco Rinaldi;
Considerato che le azioni di annullamento sottoposte al vaglio del Collegio potrebbero essere divenute improcedibili per effetto (diretto) dell’entrata in vigore dell’art. 95, comma 24, D.L. 104/2020 convertito con L.13 ottobre 2020, n. 126, che vieta - con previsione che il Collegio reputa immediatamente efficace - il rilascio dei provvedimenti richiesti dalla ricorrente (es. concessione demaniale della banchina) e la messa in esercizio degli impianti di stoccaggio di GPL, anche se già autorizzati, nei siti riconosciuti dall'UNESCO, tra i quali rientra la Laguna di Venezia;
Rilevato che il MISE non ha ancora emanato il decreto previsto dal comma 25 del medesimo art. 95.L. 104/2020 - con cui si individuano gli impianti di stoccaggio di GPL colpiti dal divieto legislativo e le autorizzazioni dichiarate inefficaci ai sensi del comma 24 e si stabiliscono i criteri di commisurazione dell’indennizzo - e che la ricorrente ha proposto ricorso avverso il silenzio serbato dal MISE sulla relativa istanza (R.G. 1274/2020 fissato per la discussione all’udienza camerale del 25 marzo 2021);
Ritenuto opportuno differire la decisione dei ricorsi impugnatori oggi scrutinati ad una udienza successiva all’adozione del suddetto decreto (benchè avente carattere ricognitivo di un effetto derivante direttamente dalla legge-provvedimento, almeno nella parte in cui vieta l’esercizio dell’attività di stoccaggio di GPL nella Laguna di Venezia) al fine di avere un quadro conoscitivo, il più possibile, completo, certo e definito della vicenda controversa;
Rilevato, altresì, che, in data 30 dicembre 2020, la parte ricorrente ha depositato due ulteriori ricorsi (R.G. 1372/2020 e 1373/2020) con cui ha chiesto il risarcimento dei danni derivanti dall’adozione degli atti in questa sede impugnati;
Ritenuto opportuno procedere alla trattazione congiunta delle suddette azioni risarcitorie con le connesse azioni di annullamento (RG. 562/2020 e 563/2020);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) così provvede:
a) dispone la riunione delle cause RG. 562/2020, 563/2020, 1372/2020 e 1373/2020;
b) fissa per la trattazione delle cause riunite l’udienza pubblica del 28 ottobre 2021.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2021, tenutasi da remoto mediante videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Rinaldi | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO