Articolo 453 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 452Articolo 454
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9 ottobre 2010
Art. 453. Competenza dei tribunali militari 1. Durante lo stato di guerra, i reati previsti nella presente sezione sono di competenza dei tribunali militari, e, per i procedimenti penali relativi, nei casi in cui si ritenga di infliggere la sola pena pecuniaria, puo' provvedersi con decreto penale, secondo le norme del codice penale militare di pace.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010