Art. 453. Competenza dei tribunali militari 1. Durante lo stato di guerra, i reati previsti nella presente sezione sono di competenza dei tribunali militari, e, per i procedimenti penali relativi, nei casi in cui si ritenga di infliggere la sola pena pecuniaria, puo' provvedersi con decreto penale, secondo le norme del codice penale militare di pace.
Articolo 453 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
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