Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 25/03/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 308/2024
REPUBBLICA ITALIA
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del Giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
308/2024 R.G., promossa da:
, rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in Parte 1
calce al ricorso, dall'Avv.to Matteo Sabetta del Foro di Salerno, ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio professionale sito in Roccadaspide (SA), Via dell'Arte n. 3;
OPPONENTE
contro
Controparte_1
[...] , (C.F. Controparte 1), in persona del Capo dell P.IVA 1
pro tempore, rappresentato e difeso, giusta delega
[...]
allegata alla memoria difensiva, dalla Dott.ssa Controparte_2 nonché dall'Avv.to
Gramazio Paolo del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliato presso la sede sita in Parma (PR), Piazza territoriale dell Controparte_1
Matteotti, n. 9;
RESISTENTE
nonché contro
,C.F. P.IVA 2 Controparte_3 '
legale in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce alla memoria difensiva, dall'Avv.to Paola di Palma del Foro di Pescara, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale, sito in Pescara, Piazza Duca
d'Aosta n, 41;
OPPOSTA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1 Con atto del 18.03.2024, ritualmente notificato, il ricorrente di cui in epigrafe conveniva in giudizio 1 Controparte_1 nonché Controparte_3
[...] , proponendo opposizione avverso la cartella di pagamento n.
07820200004036614000, notificata in data 16.02.2024 (doc. 1 fasc. parte ricorrente),
a mezzo della quale quest'ultima intimava al ricorrente il pagamento della somma complessiva di € 6.822,25 a titolo di sanzioni e interessi derivanti dall'ordinanza-
Cont ingiunzione prot. n. 16579 del 27.05.2019 emessa dall di Parma e asseritamente
- notificata in data 10.10.2019.
Cont A tal fine premettendo che 1 aveva trasmesso al ricorrente copia della predetta ordinanza-ingiunzione, unitamente alla documentazione comprovante il perfezionamento della notifica, solo in data 14.03.2024 e previa richiesta di quest'ultimo (doc.ti 2 e 3 fasc. parte ricorrente) deduceva l'illegittimità della cartella opposta sotto un duplice profilo.
In primo luogo, lamentava la nullità della procedura esecutiva per omessa. notificazione dell'atto presupposto, ossia dell'ordinanza-ingiunzione sottesa alla cartella di pagamento opposta. In secondo luogo, rilevava che, pur considerando la causa di sospensione dei termini prescrizionali introdotta dalla normativa emergenziale, era maturata la prescrizione quinquennale dei crediti azionati ai sensi dell'art. 28 della L. n. 689/1981, dal momento che l'unico atto interruttivo della prescrizione era rappresentato dal verbale Cont unico di accertamento e notificazione emesso dall di Parma in data 25.05.2018 e notificato in data 22.06.2018.
Chiedeva, dunque, la sospensione e l'annullamento del provvedimento opposto, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
"In via Cautelare:
sospendere l'esecutività dell'intimazione di pagamento n. 07820200004036614000 notificata il 16.02.2024:
Nel merito:
A) accogliere il ricorso e per l'effetto annullare l'impugnata intimazione di pagamento n. 07820200004036614000, dichiarando altresì l'illegittimità di ogni altro atto prodromico, consequenziale e connesso, con riferimento anche a interessi e sanzioni;
B) accertare dichiarare che la pretesa creditoria avanzata dai resistenti con l'avviso di pagamento n. 07820200004036614000 è del tutto illegittima e nulla per il difetto di notifica dell'atto presupposto, ordinanza ingiunzione prot. 16579 del
27.05.2029, mai notificata al trasgressore;
C) accertare e dichiarare la prescrizione del diritto di credito rivendicato nell'avviso impugnato.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.".
1.2. Ritualmente costituitosi in giudizio con memoria del 3.05.2024, 1 [...] deduceva l'infondatezza delleControparte_1
avverse eccezioni, chiedendo l'integrale reiezione del ricorso.
1.3. Con memoria del 6.05.2024, si costituiva in giudizio Controparte_3
[...] , contestando la fondatezza delle argomentazioni attoree ed instando per la reiezione del ricorso in opposizione.
1.4. La causa veniva, dunque, istruita sulla scorta della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.5. All'udienza del 25.03.2025, il giudice invitava i procuratori delle parti alla discussione e sulle conclusioni da questi rassegnate come in atti - decideva dando
-
lettura del dispositivo, conforme a quello trascritto in calce al presente atto, nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Le ragioni della decisione.
2.1. Occorre preliminarmente evidenziare che analogalmente a quanto previsto in relazione all'avviso di addebito è possibile esperire, con un unico atto, sia
-
un'opposizione sul merito della pretesa sanzionatoria, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 150 del 1° settembre 2011 (opposizione al ruolo, entro giorni 30 dalla. notifica dell'ordinanza ingiunzione), sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ.
È pure possibile proporre un'opposizione ai sensi dell'articolo 615 c.p.c., per questioni attinenti, in particolare, a fatti sopravvenuti alla formazione del titolo (così la prescrizione, il pagamento, etc.), svincolata da termini di decadenza (che l'articolo
615 c.p.c. non prevede).
2.2. Il ricorso de quo va qualificato, con riguardo alla prima doglianza attorea, come opposizione agli atti esecutivi. Di talché, pur essendo vero che la notificazione dell'ordinanza ingiunzione presupposta non si è validamente perfezionata¹, tale ricorso è inammissibile in quanto depositato presso la Cancelleria del Tribunale adito in data 18.03.2024, e, dunque, oltre il termine decadenziale di venti giorni dall'avvenuta notificazione della cartella di pagamento n. 07820200004036614000 (avvenuta pacificamente in data
16.02.2024).
2.3. La domanda deve, per contro, essere qualificata - in relazione all'eccezione di prescrizione quale opposizione all'esecuzione, in relazione alla quale, come detto, non è contemplato alcun termine decadenziale.
Tale domanda - pur ammissibile - è infondata.
Nel caso di specie, tra la data di notificazione dell'atto di accertamento di illecito amministrativo ex art.14 1.n.689/81, pacificamente avvenuta in data 22.06.2018 e la data di notificazione della cartella n. 07820200004036614000, avvenuta in data
16.02.24, è intervenuto un ulteriore atto di interruzione della prescrizione, ossia il provvedimento a mezzo del quale il Comitato per i Rapporti di Lavoro istituito presso
1 Come rilevato dalla stessa Amministrazione resistente, è stato richiesto all' Controparte_5 notificatori del di procedere alla notifica dell'ordinanza n. 119/19 presso Parte 2 la residenza del sig. Pt 1 , ai sensi degli artt. 140-143 cpc mediante raccomandata n. Con '). 68950075509-9 del giorno 8/07/19 (doc.5 fasc. Controparte_6 Pedemontana Parmense, stante l'irreperibilità temporanea del sig. Il ES
Pt 1 , ha notificato l'ordinanza ingiunzione n. 119/19 ai sensi dell'art. 140 cpc, depositando l'atto in busta chiusa sigillata presso la Casa Comunale di Parte 2 dando comunicazione al sig. Pt 1 con avviso nella cassetta delle lettere.
Il sig. Pt 1 è stato successivamente informato dell'avvenuto deposito presso la CP 7 Comunale di Parte 2 tramite raccomandata con avviso di ricevimento n. 14713502120-3 spedita in data Con 10/10/2019 (doc. 6 fasc. ").
Tale raccomandata non è stata, tuttavia, consegnata dal Servizio Postale al destinatario, in quanto - secondo quanto attestato dallo stesso pubblico Ufficiale - il sig. Pt 1 all'indirizzo di via Piccoli,
,
n. 2, risultava "trasferito".
Alla stregua di tali risultanze ed attestazioni - senza che, sul punto, a nulla rilevi la certificazione prodotta dall'Amministrazione resistente (dalla quale risulta che il sig. Pt_1 ha cambiato la propria residenza solo in data 22/11/22) - l'Ufficiale, avendo motivo di ritenere che il destinatario si fosse trasferito dal comune e/o dal luogo ove è stato ricercato, avrebbe, dunque, dovuto procedere ad ulteriori ricerche.
Ciò, poiché, in tal caso, viene meno il collegamento fra il luogo e il soggetto, collegamento sul quale il legislatore fonda la presunzione di conoscenza, da parte del destinatario, dell'atto notificatogli ai sensi dell'art. 140 c.p.c. la DIL di Venezia ha rigettato, in data 1.02.2019, il ricorso amministrativo proposto Cont dall'ingiunto, ex art. 17 dlgs. n. 124/04, in data 19.11.2018 (doc. 2 fasc. ').
Ora premesso che, secondo la definizione offerta dalla migliore dottrina, i ricorsi
-
amministrativi attivano procedimenti di riesame giustiziale con funzione di autodichia e che tale parentesi "paracontenziosa" rappresenta una fase, eventuale, del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento della violazione e all'irrogazione della sanzione occorre riconoscere al provvedimento con cui il
Comitato per i rapporti di lavoro istituito presso l'Ispettorato interregionale del lavoro ha confermato integralmente il verbale di accertamento un'indubbia valenza interruttiva della prescrizione.
A riguardo, invero, giova richiamare il costante indirizzo giurisprudenziale secondo cui "in tema di sanzioni amministrative, ogni atto del procedimento previsto dalla. legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, in quanto, costituendo esso esercizio della pretesa sanzionatoria, è idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 cod. civ., con conseguente effetto interruttivo della prescrizione" (Cfr. ex pluribus Cass. n. 1081 del
18/01/2007).
Per effetto dell'interruzione, dunque, dall'1.02.2019 è decorso il nuovo termine quinquennale di prescrizione;
termine che sarebbe spirato in data 1.02.2024, ma che, per effetto della sospensione di cui all'art. 103 D.L. n. 18 del 2020 ed art. 37 D.L. n.
23 del 2020, è spirato il giorno 9.05.2024.
In particolare, il comma 1 dell'art. 103 specifica "Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento."
Inoltre, il testo approvato al Senato prevede, sempre all'art. 103, l'introduzione di un comma 1 bis secondo il quale "il periodo di sospensione di cui al comma 1" - e, cioè, il termine già prorogato al 15 maggio p.v. dall'art. 37 del D.L. n. 23 del 2020
(nuovamente prorogato successivamente al 31 maggio) – “trova altresì applicazione in relazione ai termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché ai termini di notificazione dei processi verbali” - evidentemente diversi da quelli regolamentati dalla L. n. 689 del 1981 (v. infra comma 6 bis) - "di esecuzione del pagamento in misura ridotta di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali”; - l'introduzione del comma 6 bis secondo il quale “il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della L. 24 novembre 1981, n.
689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della L. 24 novembre 1981, n. 689”, ossia il termine di notificazione dei processi verbali che riguardano l'attività dell' CP 1 in quanto regolamentati dalla L. n. 689 del 1981.
Nel caso in esame, dunque, la prescrizione quinquennale ex art. 28 L. n. 689 del
1981, che sarebbe dovuta spirare in data 1.02.2024, ha avuto un periodo di sospensione di 98 giorni (dal 23 febbraio al 31 maggio 2020), il quale ha determinato, quale nuovo termine di prescrizione, la data del 9.05.2024, laddove la cartella di pagamento opposta risulta notificata in data 16.02.2024.
2.4. L'opposizione è, dunque, infondata.
3. Sulle spese di lite. Le spese del presente giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno poste a carico di parte ricorrente.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014, nel loro valore medio (per controversie in materia di lavoro in relazione allo scaglione da
€ 5.201 a € 26.000): nel caso di specie, all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti, in considerazione della riduzione prevista dall'art. 9, comma II°, del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 149, si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in euro 2.500 a favore di ciascuna delle Amministrazioni convenute.
P.Q.M.
Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria Il Tribunale di Parma
-
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso in opposizione. 2. Condanna Parte 1 alla rifusione delle spese di lite a favore di parte resistente, spese che si liquidano in euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre
IVA, CPA e spese generali come per legge a favore di ciascuna delle
Amministrazioni convenute.
Così deciso in Parma, il 25 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri