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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/06/2025, n. 1723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1723 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dott. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 12.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13821/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. LECCISI IVANO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. RAHO MARCELLO CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis co. 6 c.p.c. - indennità di accompagnamento
***
FATTO E DIRITTO
La ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e la condanna dell' al pagamento della prestazione, contestando le conclusioni del CTU nominato in fase CP_1 di ATP, anche in considerazione di un sopravvenuto aggravamento delle condizioni sanitarie.
L' ha contestato gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso. CP_1
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
Il CTU ha infatti rilevato a carico dell'istante un aggravamento, concludendo nel senso che l'attuale quadro patologico determina la necessità di assistenza continua, stante l'incapacità di svolgere autonomamente gli atti della vita, da . Persona_1
Si ritiene di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, non contestate dalle parti.
In particolare, il ctu ha così concluso: “L'esame clinico di , di anni 91 integrato Parte_1 dai dati della documentazione medica in atti ed esibita, consente di affermare che attualmente il ricorrente è affetto da: CARDIOPATIA IPERTENSIVA;
MALATTIA VENOSA CRONICA ARTI INFERIORI;
POLIARTROSI CON COMPROMISSIONE FUNZIONALE;
DEFICIT DEAMBULATORIO;
DEMENZA
SENILE; INCONTINENZA URINARIA SECONDARIA A PROLASSO UTEROVAGINALE;
PSEUDOFACHIA
IN OO;
SEVERA IPOACUSIA BILATERALE. Nel caso in parola, le condizioni fisico-psichiche sono tali da rendere il soggetto non in grado di lavarsi, vestirsi, cucinare, assumere farmaci, attendere alle occupazioni non impegnative sul piano fisico ed utilizzare il telefono. Pertanto, in ordine al beneficio dell'accompagnamento, la storia clinica ed il nostro esame obiettivo indicano chiaramente come
l'istante non sia autosufficiente. Ai quesiti proposti si risponde che , di anni Parte_1
91, per le infermità diagnosticate e valutate è da considerare soggetto con gravi difficoltà persistenti a compiere gli atti e le funzioni proprie della sua età ed è altresì meritevole di assistenza continuativa per assolvere gli atti quotidiani della vita a far data dal Gennaio del 2024.”
Pertanto, sussistono i requisiti sanitari previsti per l'indennità di accompagnamento con la decorrenza indicata dal CTU. Sulla base dell'orientamento espresso da Cass. 9876/19, in questa sede il Giudice non può pronunciare sentenza di condanna al pagamento della prestazione, ma deve imitarsi alla mera affermazione della sussistenza del requisito sanitario o al più condizionarne l'erogazione alla sussistenza degli altri requisiti extrasanitari (punto 45), per cui l'accertamento dei requisiti diversi da quello sanitario deve essere demandato all' e il CP_1 pagamento della prestazione è subordinato all'esito positivo di tale verifica da parte dell' . Pt_2
In considerazione della decorrenza del diritto, successiva sia alla domanda amministrativa che al ricorso giudiziario, le spese di lite vanno compensate.
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data
07.12.2023 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'indennità di accompagnamento con decorrenza da GENNAIO 2024 e condanna l' al pagamento in suo favore della prestazione oltre interessi CP_1
o rivalutazione, previa verifica a cura dell'Istituto dei requisiti extra-sanitari.
2. Compensa tra le parti le spese di giudizio.
3. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con decreto. CP_1
Lecce, lì 12.06.2025
Il Giudice
Dott. Luca Notarangelo