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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 22/10/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 357 /2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO SEZIONE CIVILE-LAVORO
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, nella persona della dott.ssa Gerardina Guglielmo, quale giudice del lavoro, alla udienza del 23.09.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della trattazione scritta, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 357/2023 R.G. TRA
, nato in [...] il [...] e ivi residente a[...]
n.13 (C.F.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Bisignani C.F._1 come in atti;
Ricorrente E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CF: in proprio e CP_1 P.IVA_1 quale mandatario della Controparte_2 cessionaria dei crediti contributivi in ottemperanza all'art. 13 L. 448/98,
[...] rappresentato e difeso dall'Avvocato Valeria Salvati, come in atti;
Resistente
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.3.2023, il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 39220220001752564000, emesso dall' e CP_1 notificato l'08.02.2023, relativo a contributi I.V.S. dovuti a titolo di “Gestione Commercianti”, per l'importo totale di € 8.327,24, in riferimento al periodo da 01/2016 al 12/2021. Deduceva l'illegittimità dell'atto impugnato per difetto assoluto del presupposto ed errore di fatto. Riferiva di aver presentato, in data 10.2.2023, istanza di annullamento in autotutela dell'avviso di addebito oggetto di causa;
tuttavia, senza esito. Adiva, quindi, il Tribunale di Lagonegro al fine di ottenere, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Accogliere la
Pagina 1 di 4 presente opposizione e per l'effetto dichiarare la nullità, la inesistenza e/o l'annullabilità dell'avviso di addebito n. 392 2022 00017525 64 000 formato il 24.12.2022 e CP_1 notificato in data 08.02.2023 nonché di ogni altro atto pregresso, connesso e conseguenziale per le causali di cui innanzi e per l'effetto dichiarare non dovuta la somma intimata di €. 8.327,24; 2) Con vittoria di spese, diritti, onorari, spese forfettarie, IVA e CAP del giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore per dichiarato anticipo”. Si costituiva l' eccependo l'intervenuto sgravio dell'avviso di addebito con CP_1 disposizione in autotutela n. 640000-23-0352 del 25/05/2023. Pertanto, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. Con provvedimento reso all'esito dell'udienza del 13.12.2023, fissata per la trattazione dell'istanza di sospensiva del provvedimento impugnato, il Tribunale adito dichiarava il non luogo a provvedere per rinuncia della parte ricorrente. La causa veniva istruita documentalmente. Nelle more, con decreto Presidenziale n. 2/2025 e successive proroghe, è stata disposta la sostituzione della dott.ssa assente Parte_2 dal servizio, con la scrivente sul ruolo assegnato per la trattazione e definizione dei procedimenti pendenti. Acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva decisa come da sentenza depositata nel termine di trenta giorni dalla scadenza di quello assegnato per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
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Va dichiarata la cessazione della materia del contendere essendo venuto meno l'interesse a contendere tra le parti. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
Pagina 2 di 4 - l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass.,
16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Orbene, nel caso di specie la parte resistente, in allegato alla memoria di costituzione del 30.12.2023, ha prodotto la Disposizione (sede di Potenza) n° 640000-23-0352 del CP_1
25/05/2023 del seguente tenore: “…Tutto ciò premesso, sulla base delle predette verifiche in ordine all'avvenuta liquidazione della dichiarazione integrativa relativamente all'anno di imposta 2016 con la corretta compilazione della sez. II del quadro LM, si dispone relativamente alla posizione con codice azienda 27868276 CIN PS l'annullamento del provvedimento del giorno 04 Dicembre 2020 di indebita fruizione del regime contributivo agevolato di cui alla legge n. 190/14, come modificata dalla legge n. 208/15, notificato tramite raccomandata a/r in data 18/12/2020, che ha comportato la revoca del regime agevolato per l'anno di imposta 2016 e per gli anni successivi, con il conseguente ripristino ab origine del regime agevolato disciplinato dalla legge n. 208/2015, tramite l'apposita Cont funzionalità “Ripristino regime agevolato post controllo con lo sgravio dell'avviso di addebito n. 39220220001752564000”. Pertanto, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
La parte ricorrente, con note del 31.12.2023, aderiva alla richiesta di cessazione della materia del contendere, con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale. Pertanto, dalle dichiarazioni delle parti, nonché dalla documentazione allegata e non contestata, emerge il venir meno dell'interesse ad agire e, quindi, va dichiarata cessata la materia del contendere. La richiesta di cessazione della materia del contendere, nel caso di specie, è stata formulata da entrambe le parti, il che esonera il Tribunale da ulteriori verifiche. In applicazione del principio della cd. “soccombenza virtuale” le spese devono essere poste a carico della parte che sarebbe risultata soccombente, qualora non fosse cessata la materia del contendere;
detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della 'normale' probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Esse vanno, quindi, poste a carico dell' , tenuto conto del fatto che lo sgravio è stato CP_1 disposto solo successivamente all'instaurazione dell'emarginato giudizio, in particolare a
Pagina 3 di 4 seguito della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza effettuata in data 10.05.2023. La domanda proposta, dunque, è fondata. Tanto premesso, deve aversi riguardo all'importo della prestazione economica e per tal via, ritiene il Tribunale che, nella specie, si debba fare riferimento alla tabella allegata al D.M., relativa alle cause previdenziali tra euro 5.200,00 e 26.000,00 (in tale scaglione rientra la somma oggetto dell'avviso di addebito). Va fatta applicazione del D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022. Sicché, tenuto conto del valore della controversia, della attività difensiva in concreto espletata e del contegno processuale dell che ha provveduto allo sgravio CP_1 immediatamente dopo la notifica del ricorso, si può tenere conto dei valori minimi ivi previsti: ed infatti, si osserva che D.M. cit. prevede che ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere, di regola, diminuiti fino al 50 per cento. In ordine al quantum ritiene il
Tribunale di dover applicare i medi tariffari previsti per le cause inerenti una causa previdenziale, con la riduzione di circa il 50% in ragione della semplicità e serialità del contenzioso;
e pertanto, trattandosi di un valore di causa rientrante nel terzo scaglione tariffario, dovendo escludere la voce “per attività istruttoria” non effettivamente svolta né espletata ed includere quella decisoria, vanno liquidate le spese nella misura indicata in dispositivo per fase di studio, introduttiva e decisoria ( ridotte del 50%).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in persona della dott.ssa Gerardina Guglielmo, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento CP_1 in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 1.865,00 a titolo di compenso professionale oltre Iva, Cpa e spese forfetarie pari al
15% del compenso integrale, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Lagonegro, 21.10.2025 Il Giudice
dott.ssa Gerardina Guglielmo
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