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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 22/09/2025, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2411/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott.ssa Valeria Ardoino Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...] l'[...], e Parte_1 C.F._1 residente in [...],
e
, C.F. nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...]11,
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Patrizia Saturno (C.F.
) che li rappresenta e li difende, come da procura in atti CodiceFiscale_3
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 26/05/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso congiuntamente proposto dalle parti con cui hanno chiesto che venisse recepito l'accordo raggiunto in punto affidamento, collocazione, frequentazione e
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 1 mantenimento della figlia minore (C.F. ), nata a Persona_1 C.F._4
Torino il 15/10/2012, avuta nel corso della loro relazione sentimentale di convivenza more uxorio e regolarmente riconosciuti da entrambe i genitori;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dalle parti, che si riportano al dispositivo, esse possono essere integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Ritenuto che, stante la natura congiunta della domanda formulata dalle parti le quali si sono avvalse del patrocinio del medesimo difensor, nulla va disposto in punto spese di lite della presente procedura;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, visti gli artt.337 bis e ss. c.c.
e 473 bis.51 c.p.c.
Pt_3
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) La figlia (C.F. ), nata a [...] il [...] e Persona_1 C.F._4 affidata ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
2) Entrambi i genitori contribuiranno direttamente al mantenimento della propria figlia e suddividano nella misura del 50% ogni spesa medica, scolastica, sportiva, ludico/ricreativa straordinaria, previamente concordata e giustificata;
3) il diritto di frequentazione del padre è disciplinato come segue: lunedì, mercoledì e venerdì dall'uscita da scuola fino alle ore ventuno, dopo la cena;
sabato o domenica dalle ore 10.00 alle ore 21.00, alternati con la madre;
durante il periodo di sospensione delle lezioni scolastiche il padre potrà tenere con sé dalla mattina alle 10.00 alla sera Per_1
alle 21.00 nei tre sopraddetti giorni della settimana, fine settimana come sopra,
4) ciascun genitore potrà trascorrere con quindici giorni per le vacanze estive, Per_1
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 2 anche non consecutivi.
5) I genitori prestano, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, consentendo l'inserimento della figlia negli stessi.
Nulla sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge
Genova, lì 12/09/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal GOP dott.ssa Patrizia Suriano
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott.ssa Valeria Ardoino Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...] l'[...], e Parte_1 C.F._1 residente in [...],
e
, C.F. nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...]11,
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Patrizia Saturno (C.F.
) che li rappresenta e li difende, come da procura in atti CodiceFiscale_3
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 26/05/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso congiuntamente proposto dalle parti con cui hanno chiesto che venisse recepito l'accordo raggiunto in punto affidamento, collocazione, frequentazione e
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 1 mantenimento della figlia minore (C.F. ), nata a Persona_1 C.F._4
Torino il 15/10/2012, avuta nel corso della loro relazione sentimentale di convivenza more uxorio e regolarmente riconosciuti da entrambe i genitori;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dalle parti, che si riportano al dispositivo, esse possono essere integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Ritenuto che, stante la natura congiunta della domanda formulata dalle parti le quali si sono avvalse del patrocinio del medesimo difensor, nulla va disposto in punto spese di lite della presente procedura;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, visti gli artt.337 bis e ss. c.c.
e 473 bis.51 c.p.c.
Pt_3
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) La figlia (C.F. ), nata a [...] il [...] e Persona_1 C.F._4 affidata ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
2) Entrambi i genitori contribuiranno direttamente al mantenimento della propria figlia e suddividano nella misura del 50% ogni spesa medica, scolastica, sportiva, ludico/ricreativa straordinaria, previamente concordata e giustificata;
3) il diritto di frequentazione del padre è disciplinato come segue: lunedì, mercoledì e venerdì dall'uscita da scuola fino alle ore ventuno, dopo la cena;
sabato o domenica dalle ore 10.00 alle ore 21.00, alternati con la madre;
durante il periodo di sospensione delle lezioni scolastiche il padre potrà tenere con sé dalla mattina alle 10.00 alla sera Per_1
alle 21.00 nei tre sopraddetti giorni della settimana, fine settimana come sopra,
4) ciascun genitore potrà trascorrere con quindici giorni per le vacanze estive, Per_1
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 2 anche non consecutivi.
5) I genitori prestano, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, consentendo l'inserimento della figlia negli stessi.
Nulla sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge
Genova, lì 12/09/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal GOP dott.ssa Patrizia Suriano
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 3