Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 27/03/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SASSARI
Il Giudice, Dott.ssa Giovanna Maria Mossa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia civile iscritta al n. 1131 del R.G.A.C. per l'anno
2024 e promossa da
Parte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'atto EN
CO che la rappresenta e la difende C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
elettivamente domiciliato in STAZIONE ENAS N. 10 07026 OLBIA
, presso lo studio dell'Avv. CORRONCIU MARIA DONATELLA
che lo rappresenta e lo difende C.F._2
APPELLATO
OGGETTO: Appello sentenza Giudice di Pace.
All'udienza del 27.3.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante a) accogliere in toto per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello, conseguentemente, b) annullare e riformare la Sentenza n. 168 del 2023, emessa il 22/11/2023,
1
97/2023 ivi compresa la regolamentazione delle spese di lite e, per l'effetto, c)accertare e dichiarare la piena legittimità e debenza delle fatture, oggetto del presente giudizio, distinte al n. 2019/01402439 emessa da in Parte_1
data 27/09/2019, dell'ammontare di euro 45,60; n.
2019/02113116 emessa da in data Parte_1
24/12/2019, dell'ammontare di euro 36,21; n.
2020/01769539 emessa da in data Parte_1
21/10/2020, dell'ammontare di euro 70,35; n.
2021/0109226500 emessa da in data Parte_1
18/06/2021 dell'ammontare di euro 46,02; n.
2021/0177597400 emessa da in data Parte_1
08/10/2021 dell'ammontare di euro 71,90; n.
2022/0023073600 emessa da in data Parte_1
11/02/2022 dell'ammontare di euro 151,34; n.
2022/0097620700 emessa da in data Parte_1
17/06/2022 dell'ammontare tare di euro 161,82; n.
2022/0174624700 emessa da in data Parte_1
18/11/2022 dell'ammontare di euro 193,48; c) accertare e dichiarare che nessun credito di cui alle fatture, oggetto del presente giudizio, distinte al n. 2019/01402439 emessa da in data 27/09/2019, dell'ammontare di euro Parte_1
45,60; n. 2019/02113116 emessa da in data Parte_1
24/12/2019, dell'ammontare di euro 36,21; n.
2020/01769539 emessa da in data Parte_1
21/10/2020, dell'ammontare di euro 70,35; n.
2021/0109226500 emessa da in data Parte_1 2 18/06/2021 dell'ammontare di euro 46,02; n.
2021/0177597400 emessa da in data Parte_1
08/10/2021 dell'ammontare di euro 71,90; n.
2022/0023073600 emessa da in data Parte_1
11/02/2022 dell'ammontare di euro 151,34; n.
2022/0097620700 emessa da in data Parte_1
17/06/2022 dell'ammontare di euro 161,82; n.
2022/0174624700 emessa da in data Parte_1
18/11/2022 dell'ammontare di euro 193,48; può intendersi prescritto;
in via subordinata d) accertare, sempre in riferimento alle fatture oggetto del presente giudizio, distinte al n. 2019/01402439 emessa da in data Parte_1
27/09/2019, dell'ammontare di euro 45,60; n.
2019/02113116 emessa da in data Parte_1
24/12/2019, dell'ammontare di euro 36,21; n.
2020/01769539 emessa da in data Parte_1
21/10/2020, dell'ammontare di euro 70,35; n.
2021/0109226500 emessa da in data Parte_1
18/06/2021 dell'ammontare di euro 46,02; n.
2021/0177597400 emessa da in data Parte_1
08/10/2021 dell'ammontare di euro 71,90; n.
2022/0023073600 emessa da in data Parte_1
11/02/2022 dell'ammontare di euro 151,34; n.
2022/0097620700 emessa da in data Parte_1
17/06/2022 dell'ammontare di euro 161,82; n.
2022/0174624700 emessa da in data Parte_1
18/11/2022 dell'ammontare di euro 193,48 l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da nei Parte_1
confronti di parte ricorrente e, conseguentemente g) 3 condannare la parte appellata, sig. al Controparte_1
pagamento del credito eventualmente così determinato in corso di causa a favore di oltre interessi Parte_1
moratori così come previsti dall'art B.22 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, il tutto per i motivi meglio esposti in narrativa. Con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed
IVA, per entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellato
Rigettarsi l'appello interposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di DA (Dott.ssa Barbara Cossu) n. 168 del 2023, emessa il
22/11/2023 a definizione del procedimento n. 97/2023 RG Gdp
DA, con conferma della sentenza impugnata.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto conveniva il Giudice di Pace di Controparte_1 CP_2
DA e deduceva che nel novembre 2022 aveva ricevuto una fattura che riportava consumi del periodo 2019-2022, per euro
856,34
Esponeva che la fattura riportava un indirizzo differente rispetto a quello dove era ubicata la fornitura Viale Aldo Moro 28 e non Via santa Sabina n 50.
Lamentava che le fatture indicate nella fattura contestata non erano sempre state notificate all'indirizzo del sig e sosteneva che, CP_1
in ogni caso, le somme richieste non erano dovute in quanto i consumi erano riferiti ad un contatore che riportava il numero 4 SNOMAT1456, mentre il contatore in possesso dell' CP_1
riportava il n 95019926; il corrispettivo richiesto era calcolato su consumi stimati e non effettivi tanto che il contatore riportava consumi nettamente minori rispetto a quelli indicati nelle fatture e segnatamente riportava consumi inferiori ad 1 mc;
che i consumi erano stati determinati considerando l'utenza uso domestico residenti, e considerando la presenza di tre persone, mentre in realtà risiedeva da sedici anni presso altro indirizzo cioè CP_1
Viale Aldo Moro DA;
venivano indicati consumi abnormi e le fatture non erano state recapitate presso l'indirizzo di residenza con l'esclusione di alcune che erano state regolarmente pagate.
Ciò premesso l'appellato aveva esposto che, solo dopo l'invito alla negoziazione assistita da parte di , aveva sostituito CP_1 Pt_1
il contatore nel febbraio 2023 e aveva lamentato che, nonostante la sostituzione del contatore nell'aprile 2023 aveva ricevuto una fattura nella quale era indicato ancora una volta il numero di contatore identico a quello delle fatture precedenti contestate, un consumo presunto e non effettivo, con la richiesta di pagamento di complessivi euro 965,10.
Osservava inoltre che il nuovo contatore sostituito da Pt_1
riportava il numero 19°184871G e riportava un consumo di 0,021mc.
Inoltre, nella fattura era inclusa anche la somma di euro 16,75 già pagata.
Eccepiva inoltre la prescrizione degli importi richiesti con le fattura n
…0648 del 12.3.2021, n…9539 del 21.102020 pari ad euro 133,22 complessivi.
5 Si era costituita e aveva contestato l'avversa domanda Pt_1
chiedendone il rigetto.
(Si dà atto che agli atti è depositato il fascicolo di primo grado di che non include la comparsa con la conseguenza che non è Pt_1
possibile verificare il contenuto preciso delle difese).
Il giudizio veniva definito con sentenza del Giudice di Pace che accoglieva l'eccezione di prescrizione e rilevava che la fattura contestata riportava consumi non effettivi e relativi ad un arco temporale molto ampio.
Osservava che i consumi registrati dal contatore erano nettamente inferiori a quelli di cui alle fatture e concludeva sostenendo che il credito non poteva essere riconosciuto in assenza di prova dell'effettivo consumo.
La sentenza impugnata aveva escluso l'esistenza del credito vantato da e condannato la predetta al pagamento delle spese del Pt_1
giudizio.
***
Con il presente giudizio ha proposto appello avverso la Pt_1
sentenza detta contestando: la violazione, errata interpretazione e omessa valutazione da parte del Giudice di primo grado degli atti di causa, del combinato disposto di cui agli artt. 2935 e 2948 c.c.e della violazione di cui all'art. 112 c.p.c
Sostiene che il giudice delle prime cure aveva errato Pt_1
nell'applicare la prescrizione, e ciò in quanto il termine era stato interrotto con la domanda di negoziazione assistita.
6 Osservava inoltre che il dies a quo per il termine di prescrizione decorreva dal momento in cui il credito poteva essere fatto valere e dunque dalla data di scadenza delle fatture che erano state tempestivamente comunicate (prima della scadenza) all'utente.
Deduceva inoltre che non aveva potuto procedere alla Pt_1
lettura del contatore che era collocato all'interno della proprietà dell'utente, e ciò in violazione dell'art b32 RSII, secondo cui il contatore doveva essere collocato al limite tra la proprietà privata e la proprietà pubblica.
Concludeva chiedendo la riforma totale della sentenza e la condanna di al pagamento delle spese legali per i due gradi del CP_1
giudizio.
Si costituiva in guidizio e contestava l'appello osservando CP_1
che il giudice delle prime cure aveva ritenuto che il credito di fosse soggetto alla prescrizione quinquennale ma aveva Pt_1
esaminato la fondatezza delle domande nel merito rilevando che il credito non poteva essere riconosciuto poiché era determinato in via presuntiva senza che mai alcuna lettura del contatore fosse stata effettuata;
era nettamente superiore rispetto a quello riportato dal contatore anche in esito alla sostituzione.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
In diritto
L'appello è infondato e deve essere respinto.
7 Si deve premettere che il giudice delle prime cure ha dichiarato l'intervenuta prescrizione del credito di cui alla fattura contestata ma ha ritenuto inesistente il credito valutando la fondatezza della domanda nel merito e osservando che era stato determinato in via meramente presuntiva.
Quanto ai motivi di appello va ribadito che il credito di è Pt_1
soggetto alla prescrizione quinquennale poiché si tratta di un credito da pagare “periodicamente ad un anno o in termini più brevi”(art
2948 n 4 cc).
Si deve inoltre rilevare che dal 1.1.2020 il termine prescrizionale per i crediti derivanti da consumi idrici è diventato biennale.
La sentenza va riformata nella parte in cui ha ritenuto prescritto l'intero credito portato dalla fattura impugnata.
In merito appare sufficiente rilevare che ha eccepito la CP_1
prescrizione solo con riferimento alla fattura n 45064800 con scadenza 6.5.2021 e n 1769539 con scadenza al 15.12.2020 per complessivi euro 133.20.
Considerato che l'art 2938 cc dispone chiaramente che “il giudice non può rilevare d'ufficio la prescrizione non opposta” si deve concludere che la sentenza deve essere riformata nella parte in cui dichiara la prescrizione per le fatture differenti rispetto a quelle oggetto dell'eccezione.
Quanto alle fatture nn 45064800 emessa il 12.3.2021 con scadenza
6.5.2021 e n 1769539 emessa il 21.10.2020 con scadenza al
15.12.2020 si deve osservare in primo luogo che riportano rispettivamente crediti relativi al periodo 18/5/2020-20/10/2020 ( n
1769539) e 20.10.2020-12.302021 (nn 45064800).
Si deve concludere che il termine di prescrizione è quello biennale poiché le fatture sono state emesse dopo il 1 gennaio 2020. 8 Rilevato che l'art1 co 10 legge n 205/2017 prevede espressamente che la prescrizione biennale decorre dalla data di scadenza del pagamento indicata nella fattura (vedi anche Cass ord Primo
Presidente 5/23del 9.5.2023); considerato che la fattura n 1769539 riporta la scadenza del
15.12.2020 e che la fattura 45064800 riporta la scadenza del
6.5.2021; si deve concludere che nessuno dei due crediti è prescritto poiché, per ammissione dello stesso utente, le due fatture sono state notificate nel novembre 2022, prima del decorso del termine prescrizionale.
In accoglimento dell'appello la sentenza deve essere revocata parzialmente nella parte in cui ritiene applicabile il termine di prescrizione per l'intero importo.
Deve essere confermata nella restante parte ove ritiene non provato il credito vantato da Pt_1
Dall'esame delle fatture contestate emerge che sono state emesse tutte su consumi stimati e riferiti al contatore n SNOMAT1456 pacificamente sostituito nel febbraio 2023.
Premesso che non è dato conoscere i motivi della sostituzione del contatore, si rileva che ha contestato l'erroneità dei consumi CP_1
addebitati sostenendo che, avendo trasferito la propria residenza, i consumi erano pari a zero.
Orbene si deve premettere che, ai sensi dell'art b.16 regolamento servizi idrico integrato “Il Gestore emette le fatture con periodicità indicata nella Carta del Servizio Idrico Integrato, garantendo il riscontro degli eventuali consumi presunti con un numero di letture non inferiore a due volte all'anno.”
9 Secondo la Carta dei Servizi la fattura deve essere emessa entro 45 giorni tra l'ultimo giorno del periodo di riferimento e deve essere emessa sulla base di consumi effettivi
L'art.
6.2. Carta dei Servizi quando, come nel caso in esame, non provvedeva a rilevare i consumi con la cadenza prevista Pt_1
dal regolamento cioè ogni due o, al massimo, ogni sei mesi, questi dovevano essere determinati “in base al consumo accertato nel periodo precedente o, in mancanza di questo, in base al consumo medio stimato per utenze analoghe”.
Secondo l'appellante non era stato possibile emettere regolari fatture su consumi effettivi perché l'utente non aveva mai comunicato l'autolettura e il contatore si trovava all'interno dell'abitazione dell con la conseguenza che non aveva potuto CP_1 Pt_1
verificarlo.
Va premesso che l'unico soggetto obbligato a verificare i consumi e ad emettere la fattura di pagamento è il creditore, cioè il gestore del servizio, e che l'eventuale mancato controllo dei consumi da parte dell'utente non può certo valere in alcun modo come riconoscimento di un debito, né può escludere o attenuare l'obbligo che incombe su e che include, non solo il regolare controllo dei Parte_1
consumi, ma soprattutto l'emissione di fatture su consumi effettivi.
E infatti come si evince dall'esame dell'art 6.2 Carta dei Servizi “Le fatture sono emesse con cadenza non inferiore al bimestre e non superiore al semestre, in base ai consumi conseguenti a letture a data certa, eseguite con periodicità di almeno due volte l'anno, e in relazione all'abbonamento contrattualmente sottoscritto. L'importo totale di ciascuna fattura sarà corrisposto dall'utente in tre rate mensili con scadenze prefissate…….. Nei casi in cui non fosse possibile per il Gestore disporre di dati certi di consumo per cause ad 10 esso non imputabili o il consumo rilevato fosse 3 volte superiore alla media storica del cliente, nelle more che siano rilevate le misurazioni
e verificata la correttezza del consumo, si procederà ad emettere la fattura in acconto in base al consumo accertato nel periodo precedente o in mancanza di questo in base al consumo medio stimato per utenze analoghe. La criticità sarà segnalata all'utente con specifica tempestiva comunicazione, da inviare entro e non oltre
30 giorni dalla rilevazione dei consumi.
Nel periodo successivo l'utente riceverà la fattura con il conguaglio sui consumi reali registrati nel periodo precedente.”
Nel caso in esame, il credito contestato è stato determinato dal gestore in violazione di tutti gli obblighi richiamati poiché tutte le fatture sono emesse in acconto su consumi stimati.
Sul punto si osserva che, in applicazione dei principi ordinari in tema di onere probatorio, spetta al creditore provare e determinare il proprio credito ed il richiamo all'onere dell'utente relativo al controllo dei consumi non può certo esimere il creditore dall'obbligo detto.
L'art B35 del regolamento prevede che “Il Gestore si riserva la facoltà di procedere alle letture ed alle verifiche dei contatori in qualsiasi momento. Qualora gli stessi si trovino all'interno della proprietà privata, i dipendenti e/o gli incaricati del Gestore muniti di tessera di riconoscimento hanno, pertanto, la facoltà di accedere alla stessa per le periodiche verifiche dei consumi. Qualora, per fatto imputabile all'utente, non sia possibile effettuare la lettura:
l'incaricato lascerà presso il domicilio dell'utente (nella cassetta delle lettere o in luogo comune dell'edificio), una cartolina per la trascrizione dell'autolettura e l'utente è obbligato a comunicare la
11 lettura del proprio contatore, compilando il modulo suddetto, entro il termine indicato nella cartolina…”
Nel caso in esame nulla ha dedotto sui tentativi di procedere Pt_1
alla lettura del contatore e di accedere all'abitazione dell' né CP_1
ha provveduto ad indicare quali sono i criteri con cui ha determinato il corrispettivo richiesto con la fattura violando il disposto dell'art
B35 co 2 regolamento che prevede “ il Gestore provvederà alla determinazione dei consumi sulla base di quelli rilevati presso la medesima utenza negli anni precedenti in analoghi periodi e condizioni, ovvero, in assenza di dati storici utili, sulla base di valori medi statistici ricavabili in funzione della tipologia di utenza.”
Tutto ciò premesso, rilevato che, in applicazione dei generali principi in tema di ripartizione dell'onere della prova spetta al creditore dimostrare il proprio credito nell'an e nel quantum e che, nel caso in esame, tale prova non è stata fornita da Pt_1
che il gestore non ha provveduto a determinare i consumi effettivi e non ha giustificato in alcun modo tale omissione che il contatore indicato non corrisponde quello presente nell'abitazione (circostanza non contestata); ritenuto che il credito non sia dimostrato, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda eccezione e deduzione respinta;
conferma la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio.
Liquida le spese del presente giudizio come di seguito indicato: 12 Valore della causa: fino a € 1.100
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 131,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 131,00
Fase decisionale, valore medio: € 200,00
Compenso tabellare (valori medi) € 462,00
Visto l'art 13 DPR 115/2002 come modificato dall'art 1 co 17 Legge
n 228/2012, condanna l'appellante al pagamento dell'importo pari al contributo unificato già versato per l'impugnazione.
Sassari li 27/03/2025.
Il GIUDICE
Giovanna Maria Mossa
IL CANCELLIERE
13