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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 3.1.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 5462 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetana Petraglia presso Parte_1
il cui studio è elettivamente domiciliato in Vallo della Lucania alla via G. Murat
n. 20;
- RICORRENTE -
E
1) , in persona del legale rapp.te p.t.; CP_1
- CONVENUTO CONTUMACE -
2) , in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Mariano presso il cui studio è
elettivamente domiciliata in Caserta alla via Sud P.zza D'Armi n. 88/90; - RESISTENTE -
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione depositato in data 25.10.2024, dopo declaratoria d'incompetenza territoriale da parte del Tribunale di Vallo Della Lucania,
esponeva che in data 9.11.2021 gli veniva notificata Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 10020219003192205000 alla quale sono sottesi
- tra gli altri e per quanto di giurisdizione del Giudice del Lavoro - due cartelle di pagamento e due avvisi di addebito per contributi e premi per il CP_3 CP_1
periodo dal 2007 al 2015 (precisamente, 1) la cartella di pagamento n.
10020130006609091000 asseritamente notificata il 18.2.2013 di importo pari ad € 11.623,12; 2) la cartella di pagamento n. 10020150021297090000
asseritamente notificata il 23.11.2015 di importo pari ad € 7.340,43; 3) l'avviso di addebito n. 40020150000911784000 asseritamente notificato il 6.8.2015
di importo pari ad € 22.089,56 e 4) l'avviso di addebito n.
40020150001800645000 asseritamene notificato in data 23.10.2015 di importo pari ad € 2.421,49).
Eccepiva la mancata notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi sopradescritti sottesi all'intimazione di pagamento impugnata nonchè
l'intervenuta prescrizione quinquennale originaria e successiva del credito oggetto delle cartelle e degli avvisi di addebito impugnati. Chiedeva, pertanto,
l'annullamento e/o la declaratoria di inefficacia della predetta intimazione di pagamento e degli avvisi e delle cartelle in essa menzionati, con rifusione di spese ed onorari di causa.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio soltanto l' sostenendo l'infondatezza in fatto e in Controparte_2
diritto della domanda attorea. Ne chiedeva, quindi, il rigetto eccependo la piena sussistenza del credito in quanto le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito sarebbero stati regolarmente notificati e dalla data della loro notifica a quella della notifica della intimazione di pagamento non sarebbero ancora decorsi i termini di prescrizione stante la notifica di validi atti interruttivi della prescrizione.
L' , invece, sceglieva di non costituirsi in giudizio rimanendo contumace. CP_1
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal è infondato e va, pertanto, rigettato per le Pt_1
ragioni che si vengono qui ad indicare.
Ebbene, relativamente alle cartelle di pagamento n. 10020130006609091000
e n. 10020150021297090000 emerge che le stesse sono state ritualmente notificate rispettivamente il 18.2.2013 e il 23.11.2015 così come risulta dalle ricevute agli atti presenti nel fascicolo telematico dell' Controparte_4
(cfr. prod. n. 3 e 10).
[...]
Non può, quindi, essere accolta la doglianza del di nullità Pt_1
dell'intimazione per omessa notifica delle cartelle ad essa sottese.
Occorre tuttavia ora accertare se successivamente all'effettuata notifica delle cartelle sia sopraggiunta, come eccepito dal , la prescrizione sia Pt_1
originaria che successiva.
Orbene, entrambe le eccezioni di prescrizione sono infondate.
Relativamente all'eccezione di prescrizione originaria, nella specie, infatti,
l' ha documentato di aver ritualmente Controparte_2
notificato al le cartelle di pagamento sottese all'intimazione di Pt_1
pagamento opposta, e tali atti non sono stati impugnati nel termine perentorio di quaranta giorni (Cfr. produzioni n. 3 e 10 presenti nel fascicolo telematico dell ). Controparte_2
Detta natura perentoria comporta che la pretesa creditoria portata dagli avvisi di addebito non è più contestabile, neanche sotto il profilo della eventuale originaria inesistenza del credito.
La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza infatti definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale (tal è l'avviso di addebito) e lo rende autonoma fonte dell'obbligazione in esso cristallizzata (così come avviene per le sentenze e per i titoli giudiziali coperti da giudicato), precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacché ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo di per sé autonoma e nuova fonte di obbligazione).
Con riferimento, invece, al decorso del termine prescrizionale successivo alla notifica delle cartelle di pagamento, l'opposizione è ammissibile e deve inquadrarsi nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 29 Dlgs.
46/99, essendo volta a far valere una causa estintiva sopravvenuta rispetto alla formazione ed alla stabilizzazione del titolo esecutivo.
Ma anche sotto tale profilo, comunque, l'eccezione di prescrizione quinquennale è infondata.
Orbene, come affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, la prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c. si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella dell'agente di riscossione o l'avviso di addebito dell , avendo natura di atto CP_3
amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, con la conseguenza che i debiti contributivi portati da una cartella esattoriale o da un avviso di addebito dell divenuti inoppugnabili, si prescrivono nel CP_3
termine di cinque anni secondo la disciplina generale della prescrizione di tali debiti (Corte Cassazione civile, sez. un., 17/11/2016, n. 23397).
Occorre, quindi, accertare se successivamente all'effettuata notifica delle predette cartelle siano passati più di cinque anni. Nel caso delle cartelle sopradescritte, pacificamente non opposte, tale prescrizione quinquennale successiva non si è verificata atteso che l'
[...]
documenta di aver notificato al , nel corso Controparte_2 Pt_1
degli anni, validi atti interruttivi della prescrizione. (cfr. prod. n. 4 e 5)
Segnatamente: l'intimazione di pagamento n. 10020179012250473000
notificata il 6.10.2017 e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
10076201900000501000 notificata l'11.4.2019.
Sulla notifica di tali atti il nulla eccepisce. Pt_1
Relativamente, invece, agli avvisi di addebito n. 40020150000911784000 e n.
40020150001800645000 le eccezioni sollevate (mancata notifica degli stessi e intervenuta prescrizione originaria e successiva del credito portato dagli stessi) sono infondate in quanto la domanda è stata azionata nei confronti del solo agente di riscossione e non nei confronti dell'ente titolare del credito (nella specie, ed è bene sottolineare tale punto, l ). CP_3
Sul punto, ormai da più di due anni, si è espressa la Cassazione Civile, Sezioni
Unite, con la sentenza n. 7514 del 8.3.2022, con la quale ha statuito che "In
tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999,
art. 24, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a
ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per
omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la
legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico
titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione
i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso
per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo,
quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.".
In particolare, si legge nella sentenza citata che "La giurisprudenza di questa
Corte, infatti, è consolidata ed univoca nell'affermare che il difetto di legitimatio
ad causam (allo stesso modo del difetto di titolarità passiva del rapporto, cfr.
Cass. Sez. U. 16 febbraio 2016 n. 2951), può essere rilevato anche d'ufficio in
ogni grado e stato del giudizio, anche in sede di legittimità (cfr. Cass. 4 aprile
2012 n. 5375), sicché nessuna preclusione può derivare dal rilievo tardivo della
carenza di legittimazione a contraddire, intervenuto solo nel giudizio di appello
ad opera del concessionario contumace in primo grado.
5. Aspetti più
problematici pone l'esame del primo motivo di ricorso, il quale, richiedendo
un'indagine finalizzata all'individuazione dei legittimi contraddittori, impone di
soffermarsi, in primo luogo, sulla natura dell'azione in discussione. In una
fattispecie sostanzialmente sovrapponibile la Sezione Lavoro di questa Corte
(Cass. 19 giugno 2019 n. 16425) ha motivatamente affermato (citando Cass.
25 maggio 2007 n. 12239) che nel caso in cui il debitore intenda reagire alla
riscossione del credito contributivo per ottenere l'accertamento negativo del
credito iscritto a ruolo, tanto per infondatezza della pretesa, quanto per
intervenuta prescrizione, opponendosi all'iscrizione a ruolo tardivamente
rispetto al termine previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, sul rilievo della mancata notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito,
senza tuttavia far valere vizi dell'azione esecutiva, l'azione partecipa della
natura dell'opposizione all'esecuzione. La stessa decisione (sul punto si veda
anche Cass. 12 novembre 2019 n. 29294) ha evidenziato, inoltre, che
l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento
negativo del credito. A tal proposito, infatti, non deve trarre in inganno il fatto
che il ricorrente lamenti anche la mancata notifica delle cartelle di pagamento,
perché ciò è funzionale esclusivamente al recupero della tempestività
dell'opposizione (come segnala Cass. 8 novembre 2018 n. 28583), altrimenti
tardiva, e a far valere la prescrizione (che è pur sempre questione inerente al
merito della pretesa creditoria, essendo l'interesse ad agire del ricorrente solo
quello di negare di essere debitore), in un ambito, quello della prescrizione dei
contributi previdenziali, in cui, secondo un principio costantemente affermato
(Cass. 10 dicembre 2004 n. 23116), il regime della prescrizione già maturata,
avente efficacia estintiva e non meramente preclusiva, è sottratto alla
disponibilità delle parti, a differenza di quanto accade nella materia civile. Dalle
premesse enunciate nelle richiamate decisioni (si veda anche Cass. 26
febbraio 2019 n. 5625) queste Sezioni Unite intendono muovere, ravvisandosi
anche nella fattispecie in esame un'azione che investe il merito della pretesa
previdenziale. Non si fa questione, infatti, della regolarità o della validità degli
atti della procedura di riscossione. Ciò che si chiede al giudice è l'accertamento
dell'infondatezza della pretesa creditoria o, in ogni caso, della prescrizione dell'azione di riscossione in costanza di omissione della notifica delle cartelle
di pagamento, cioè una pronuncia sul merito della pretesa contributiva.
L'omissione della notificazione, d'altra parte, attiene al merito della
controversia, perché, oltre ad essere rilevante ai fini della prescrizione, ridonda
sulla stessa sussistenza della pretesa, potendone determinare l'eventuale
decadenza (Cass. Sez. U. 25 luglio 2007 n. 16412). Tale omissione, per altro
verso, assume valenza neutra, potendo essere attribuita tanto a inerzia del
concessionario quanto a mancata o ritardata trasmissione del ruolo
all'esattore, ancor più in mancanza della prospettazione di specifiche
responsabilità del concessionario, le quali, in ogni caso, non assumono
rilevanza nei rapporti tra destinatario della pretesa contributiva ed ente titolare
del credito, in ragione dell'estraneità dell'obbligato al rapporto (di
responsabilità) tra l'esattore e l'ente impositore (Cass. Sez. U. da ultimo citata).
La fattispecie in disamina, pertanto, non rientra nelle ipotesi, pure richiamate
nell'ordinanza di rimessione, in cui con unico atto di opposizione sono fatte
valere sia ragioni di merito che di regolarità formale della cartella e della
procedura di riscossione, con la conseguente legittimazione passiva dell'Ente
impositore o dell'agente per la riscossione in relazione a ciascuna di tali azioni."
Così precisata la natura dell'azione proposta, la Cassazione ha dunque concluso che “con specifico riguardo al processo di opposizione all'iscrizione a
ruolo di crediti previdenziali, il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma
5, - emanato, come il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 112, art. 39 in attuazione della Legge Delega 28 settembre 1998, n. 337 - disponeva, nel testo originario,
che "contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al
giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella
di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore ed al concessionario".
Il D.L. 24 settembre 2002, n. 209, art. 4, comma 2 - quater convertito con L. 22
novembre 2002, n. 265 ha modificato il testo dell'art. 24, comma 5, prevedendo
che il ricorso contro l'iscrizione a ruolo debba notificarsi "all'ente impositore" ed
espungendo, quindi, l'obbligo di notifica al concessionario. Nel testo oggi
vigente, e vigente ratione temporis, il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24
dispone, dunque, che nel giudizio contro l'iscrizione a ruolo la legittimazione
spetta all'ente impositore. Poiché la disposizione del D.Lgs. 26 febbraio 1999,
n. 46, art. 24, comma 5 non è stata modificata nella parte concernente la
legittimazione dell'ente impositore, anche quando il legislatore ha deciso di
mettervi mano espungendo l'obbligo di notifica del ricorso al concessionario, si
deve escludere che questa disposizione sia stata implicitamente superata dal
D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 39 emanato successivamente all'art. 24
citato. Ne consegue che, limitatamente al processo attinente alle opposizioni a
iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni (come quella
oggetto della presente decisione), concernenti l'accertamento negativo del
debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, entrambe accomunate
dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva
resta regolata dal citato art. 24, senza che possa trovare applicazione il D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 29 e le conseguenze che da esso ha tratto la
giurisprudenza in materia tributaria. Ricostruita nei termini che precedono la
disciplina peculiare della riscossione mediante ruolo dei crediti previdenziali e
delle implicazioni applicative, ne discende che le soluzioni sulla legittimazione
passiva concorrente e disgiunta tra ente impositore ed agente per la
riscossione, adottate dalla giurisprudenza tributaria, o quelle sulla
legittimazione necessariamente congiunta, fatta propria dal giudice
dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione derivata da illecito amministrativo,
risultano non applicabili alle fattispecie in esame. Deve ritersi, invece, per un
verso, sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo
all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito
contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al
quale l'agente della riscossione resta estraneo, e ciò in conformità al disposto
del citato art. 24, il quale declina per il caso di opposizione tempestiva a cartella
che la legittimazione passiva è dell'ente impositore. Al contempo non può
ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario:
considerato che
nel
giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al
concessionario, la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la
partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento
della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei
confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente,
avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 c.c., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla
decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 25
luglio 2007 n. 16412). La ricorrenza del litisconsorzio necessario, infatti, è
funzionale alla tutela dell'integrità del contraddittorio, alla necessità di una
decisione unitaria che abbia effetto nei confronti di più soggetti, sicché per il
principio del contraddittorio tutti costoro devono essere posti in grado di
partecipare al processo. Essa è finalizzata ad attuare la partecipazione di più
parti nel processo, anche attraverso l'impulso del giudice, affinché si eviti che
lo stesso si concluda con una sentenza inutile, intendendosi il concetto di utilità
non come riferito all'esito (positivo per il debitore) del giudizio ma all'idoneità
della statuizione a definire il rapporto tra le parti in giudizio in termini satisfattivi
del petitum. La rappresentata esigenza non ricorre nel caso in esame, in cui
(Cass. 26 febbraio 2019 n. 5625) l'eventuale annullamento della cartella per
vizi sostanziali produce comunque effetti "ultra partes" verso l'esattore
(adiectus), senza la necessità della partecipazione dello stesso al processo”.
Nel caso di specie, certamente riconducibile alla riscossione dei crediti previdenziali, deve affermarsi, quindi, in forza della disciplina del D.Lgs. 26
febbraio 1999, n. 46, art. 24, che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dall'avviso di addebito delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse della ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito, Cass.
19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107
o art. 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio.
Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto,
mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più
precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex art. 1188 c.c., comma 1 (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio
2007 n. 16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo.
Pertanto, l'opposizione all'esecuzione per omessa notifica e intervenuta prescrizione del credito portato dagli avvisi di addebito oggetto dell'opposizione
de qua - non avendo il proposto il presente giudizio anche nei Pt_1
confronti dell' , titolare del credito, - deve essere respinta. CP_3
Le spese di lite possono vanno poste pertanto a carico di parte ricorrente. Per
la quantificazione delle predette spese sovvengono i criteri stabiliti dal d.m. 55/2014 avuto riguardo alla tipologia di causa (causa di previdenza) e al valore della causa (circa € 43.494,60 scaturente soltanto dall'importo dagli atti di competenza di questo Giudicante). Tuttavia, la semplicità delle questioni trattate risoltesi sostanzialmente nel prendere atto dell'avvenuta notifica e del mancato decorso del termine di prescrizione impone di attenersi ai valori minimi (non a quelli medi) così come la circostanza che non sia stata svolta alcuna effettiva attività istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase.
Nulla per le spese a favore dell' essendo rimasto contumace e non CP_1
avendo, quindi, dovuto sostenere alcuna spesa per la sua difesa in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 5462 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024,
promosso da nei confronti dell e dell' Parte_1 CP_1 [...]
, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., così provvede: Controparte_2
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il al pagamento in favore dell' Pt_1 Controparte_4
delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.291,00 oltre
[...]
rimborso spese generali nella misura del 15% nonché IVA e C.P.A. come per legge;
3) nulla per le spese di lite a favore dell' . CP_1
Salerno, 3.1.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 3.1.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 5462 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetana Petraglia presso Parte_1
il cui studio è elettivamente domiciliato in Vallo della Lucania alla via G. Murat
n. 20;
- RICORRENTE -
E
1) , in persona del legale rapp.te p.t.; CP_1
- CONVENUTO CONTUMACE -
2) , in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Mariano presso il cui studio è
elettivamente domiciliata in Caserta alla via Sud P.zza D'Armi n. 88/90; - RESISTENTE -
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione depositato in data 25.10.2024, dopo declaratoria d'incompetenza territoriale da parte del Tribunale di Vallo Della Lucania,
esponeva che in data 9.11.2021 gli veniva notificata Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 10020219003192205000 alla quale sono sottesi
- tra gli altri e per quanto di giurisdizione del Giudice del Lavoro - due cartelle di pagamento e due avvisi di addebito per contributi e premi per il CP_3 CP_1
periodo dal 2007 al 2015 (precisamente, 1) la cartella di pagamento n.
10020130006609091000 asseritamente notificata il 18.2.2013 di importo pari ad € 11.623,12; 2) la cartella di pagamento n. 10020150021297090000
asseritamente notificata il 23.11.2015 di importo pari ad € 7.340,43; 3) l'avviso di addebito n. 40020150000911784000 asseritamente notificato il 6.8.2015
di importo pari ad € 22.089,56 e 4) l'avviso di addebito n.
40020150001800645000 asseritamene notificato in data 23.10.2015 di importo pari ad € 2.421,49).
Eccepiva la mancata notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi sopradescritti sottesi all'intimazione di pagamento impugnata nonchè
l'intervenuta prescrizione quinquennale originaria e successiva del credito oggetto delle cartelle e degli avvisi di addebito impugnati. Chiedeva, pertanto,
l'annullamento e/o la declaratoria di inefficacia della predetta intimazione di pagamento e degli avvisi e delle cartelle in essa menzionati, con rifusione di spese ed onorari di causa.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio soltanto l' sostenendo l'infondatezza in fatto e in Controparte_2
diritto della domanda attorea. Ne chiedeva, quindi, il rigetto eccependo la piena sussistenza del credito in quanto le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito sarebbero stati regolarmente notificati e dalla data della loro notifica a quella della notifica della intimazione di pagamento non sarebbero ancora decorsi i termini di prescrizione stante la notifica di validi atti interruttivi della prescrizione.
L' , invece, sceglieva di non costituirsi in giudizio rimanendo contumace. CP_1
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal è infondato e va, pertanto, rigettato per le Pt_1
ragioni che si vengono qui ad indicare.
Ebbene, relativamente alle cartelle di pagamento n. 10020130006609091000
e n. 10020150021297090000 emerge che le stesse sono state ritualmente notificate rispettivamente il 18.2.2013 e il 23.11.2015 così come risulta dalle ricevute agli atti presenti nel fascicolo telematico dell' Controparte_4
(cfr. prod. n. 3 e 10).
[...]
Non può, quindi, essere accolta la doglianza del di nullità Pt_1
dell'intimazione per omessa notifica delle cartelle ad essa sottese.
Occorre tuttavia ora accertare se successivamente all'effettuata notifica delle cartelle sia sopraggiunta, come eccepito dal , la prescrizione sia Pt_1
originaria che successiva.
Orbene, entrambe le eccezioni di prescrizione sono infondate.
Relativamente all'eccezione di prescrizione originaria, nella specie, infatti,
l' ha documentato di aver ritualmente Controparte_2
notificato al le cartelle di pagamento sottese all'intimazione di Pt_1
pagamento opposta, e tali atti non sono stati impugnati nel termine perentorio di quaranta giorni (Cfr. produzioni n. 3 e 10 presenti nel fascicolo telematico dell ). Controparte_2
Detta natura perentoria comporta che la pretesa creditoria portata dagli avvisi di addebito non è più contestabile, neanche sotto il profilo della eventuale originaria inesistenza del credito.
La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza infatti definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale (tal è l'avviso di addebito) e lo rende autonoma fonte dell'obbligazione in esso cristallizzata (così come avviene per le sentenze e per i titoli giudiziali coperti da giudicato), precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacché ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo di per sé autonoma e nuova fonte di obbligazione).
Con riferimento, invece, al decorso del termine prescrizionale successivo alla notifica delle cartelle di pagamento, l'opposizione è ammissibile e deve inquadrarsi nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 29 Dlgs.
46/99, essendo volta a far valere una causa estintiva sopravvenuta rispetto alla formazione ed alla stabilizzazione del titolo esecutivo.
Ma anche sotto tale profilo, comunque, l'eccezione di prescrizione quinquennale è infondata.
Orbene, come affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, la prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c. si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella dell'agente di riscossione o l'avviso di addebito dell , avendo natura di atto CP_3
amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, con la conseguenza che i debiti contributivi portati da una cartella esattoriale o da un avviso di addebito dell divenuti inoppugnabili, si prescrivono nel CP_3
termine di cinque anni secondo la disciplina generale della prescrizione di tali debiti (Corte Cassazione civile, sez. un., 17/11/2016, n. 23397).
Occorre, quindi, accertare se successivamente all'effettuata notifica delle predette cartelle siano passati più di cinque anni. Nel caso delle cartelle sopradescritte, pacificamente non opposte, tale prescrizione quinquennale successiva non si è verificata atteso che l'
[...]
documenta di aver notificato al , nel corso Controparte_2 Pt_1
degli anni, validi atti interruttivi della prescrizione. (cfr. prod. n. 4 e 5)
Segnatamente: l'intimazione di pagamento n. 10020179012250473000
notificata il 6.10.2017 e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
10076201900000501000 notificata l'11.4.2019.
Sulla notifica di tali atti il nulla eccepisce. Pt_1
Relativamente, invece, agli avvisi di addebito n. 40020150000911784000 e n.
40020150001800645000 le eccezioni sollevate (mancata notifica degli stessi e intervenuta prescrizione originaria e successiva del credito portato dagli stessi) sono infondate in quanto la domanda è stata azionata nei confronti del solo agente di riscossione e non nei confronti dell'ente titolare del credito (nella specie, ed è bene sottolineare tale punto, l ). CP_3
Sul punto, ormai da più di due anni, si è espressa la Cassazione Civile, Sezioni
Unite, con la sentenza n. 7514 del 8.3.2022, con la quale ha statuito che "In
tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999,
art. 24, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a
ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per
omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la
legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico
titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione
i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso
per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo,
quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.".
In particolare, si legge nella sentenza citata che "La giurisprudenza di questa
Corte, infatti, è consolidata ed univoca nell'affermare che il difetto di legitimatio
ad causam (allo stesso modo del difetto di titolarità passiva del rapporto, cfr.
Cass. Sez. U. 16 febbraio 2016 n. 2951), può essere rilevato anche d'ufficio in
ogni grado e stato del giudizio, anche in sede di legittimità (cfr. Cass. 4 aprile
2012 n. 5375), sicché nessuna preclusione può derivare dal rilievo tardivo della
carenza di legittimazione a contraddire, intervenuto solo nel giudizio di appello
ad opera del concessionario contumace in primo grado.
5. Aspetti più
problematici pone l'esame del primo motivo di ricorso, il quale, richiedendo
un'indagine finalizzata all'individuazione dei legittimi contraddittori, impone di
soffermarsi, in primo luogo, sulla natura dell'azione in discussione. In una
fattispecie sostanzialmente sovrapponibile la Sezione Lavoro di questa Corte
(Cass. 19 giugno 2019 n. 16425) ha motivatamente affermato (citando Cass.
25 maggio 2007 n. 12239) che nel caso in cui il debitore intenda reagire alla
riscossione del credito contributivo per ottenere l'accertamento negativo del
credito iscritto a ruolo, tanto per infondatezza della pretesa, quanto per
intervenuta prescrizione, opponendosi all'iscrizione a ruolo tardivamente
rispetto al termine previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, sul rilievo della mancata notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito,
senza tuttavia far valere vizi dell'azione esecutiva, l'azione partecipa della
natura dell'opposizione all'esecuzione. La stessa decisione (sul punto si veda
anche Cass. 12 novembre 2019 n. 29294) ha evidenziato, inoltre, che
l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento
negativo del credito. A tal proposito, infatti, non deve trarre in inganno il fatto
che il ricorrente lamenti anche la mancata notifica delle cartelle di pagamento,
perché ciò è funzionale esclusivamente al recupero della tempestività
dell'opposizione (come segnala Cass. 8 novembre 2018 n. 28583), altrimenti
tardiva, e a far valere la prescrizione (che è pur sempre questione inerente al
merito della pretesa creditoria, essendo l'interesse ad agire del ricorrente solo
quello di negare di essere debitore), in un ambito, quello della prescrizione dei
contributi previdenziali, in cui, secondo un principio costantemente affermato
(Cass. 10 dicembre 2004 n. 23116), il regime della prescrizione già maturata,
avente efficacia estintiva e non meramente preclusiva, è sottratto alla
disponibilità delle parti, a differenza di quanto accade nella materia civile. Dalle
premesse enunciate nelle richiamate decisioni (si veda anche Cass. 26
febbraio 2019 n. 5625) queste Sezioni Unite intendono muovere, ravvisandosi
anche nella fattispecie in esame un'azione che investe il merito della pretesa
previdenziale. Non si fa questione, infatti, della regolarità o della validità degli
atti della procedura di riscossione. Ciò che si chiede al giudice è l'accertamento
dell'infondatezza della pretesa creditoria o, in ogni caso, della prescrizione dell'azione di riscossione in costanza di omissione della notifica delle cartelle
di pagamento, cioè una pronuncia sul merito della pretesa contributiva.
L'omissione della notificazione, d'altra parte, attiene al merito della
controversia, perché, oltre ad essere rilevante ai fini della prescrizione, ridonda
sulla stessa sussistenza della pretesa, potendone determinare l'eventuale
decadenza (Cass. Sez. U. 25 luglio 2007 n. 16412). Tale omissione, per altro
verso, assume valenza neutra, potendo essere attribuita tanto a inerzia del
concessionario quanto a mancata o ritardata trasmissione del ruolo
all'esattore, ancor più in mancanza della prospettazione di specifiche
responsabilità del concessionario, le quali, in ogni caso, non assumono
rilevanza nei rapporti tra destinatario della pretesa contributiva ed ente titolare
del credito, in ragione dell'estraneità dell'obbligato al rapporto (di
responsabilità) tra l'esattore e l'ente impositore (Cass. Sez. U. da ultimo citata).
La fattispecie in disamina, pertanto, non rientra nelle ipotesi, pure richiamate
nell'ordinanza di rimessione, in cui con unico atto di opposizione sono fatte
valere sia ragioni di merito che di regolarità formale della cartella e della
procedura di riscossione, con la conseguente legittimazione passiva dell'Ente
impositore o dell'agente per la riscossione in relazione a ciascuna di tali azioni."
Così precisata la natura dell'azione proposta, la Cassazione ha dunque concluso che “con specifico riguardo al processo di opposizione all'iscrizione a
ruolo di crediti previdenziali, il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma
5, - emanato, come il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 112, art. 39 in attuazione della Legge Delega 28 settembre 1998, n. 337 - disponeva, nel testo originario,
che "contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al
giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella
di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore ed al concessionario".
Il D.L. 24 settembre 2002, n. 209, art. 4, comma 2 - quater convertito con L. 22
novembre 2002, n. 265 ha modificato il testo dell'art. 24, comma 5, prevedendo
che il ricorso contro l'iscrizione a ruolo debba notificarsi "all'ente impositore" ed
espungendo, quindi, l'obbligo di notifica al concessionario. Nel testo oggi
vigente, e vigente ratione temporis, il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24
dispone, dunque, che nel giudizio contro l'iscrizione a ruolo la legittimazione
spetta all'ente impositore. Poiché la disposizione del D.Lgs. 26 febbraio 1999,
n. 46, art. 24, comma 5 non è stata modificata nella parte concernente la
legittimazione dell'ente impositore, anche quando il legislatore ha deciso di
mettervi mano espungendo l'obbligo di notifica del ricorso al concessionario, si
deve escludere che questa disposizione sia stata implicitamente superata dal
D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 39 emanato successivamente all'art. 24
citato. Ne consegue che, limitatamente al processo attinente alle opposizioni a
iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni (come quella
oggetto della presente decisione), concernenti l'accertamento negativo del
debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, entrambe accomunate
dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva
resta regolata dal citato art. 24, senza che possa trovare applicazione il D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 29 e le conseguenze che da esso ha tratto la
giurisprudenza in materia tributaria. Ricostruita nei termini che precedono la
disciplina peculiare della riscossione mediante ruolo dei crediti previdenziali e
delle implicazioni applicative, ne discende che le soluzioni sulla legittimazione
passiva concorrente e disgiunta tra ente impositore ed agente per la
riscossione, adottate dalla giurisprudenza tributaria, o quelle sulla
legittimazione necessariamente congiunta, fatta propria dal giudice
dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione derivata da illecito amministrativo,
risultano non applicabili alle fattispecie in esame. Deve ritersi, invece, per un
verso, sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo
all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito
contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al
quale l'agente della riscossione resta estraneo, e ciò in conformità al disposto
del citato art. 24, il quale declina per il caso di opposizione tempestiva a cartella
che la legittimazione passiva è dell'ente impositore. Al contempo non può
ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario:
considerato che
nel
giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al
concessionario, la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la
partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento
della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei
confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente,
avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 c.c., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla
decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 25
luglio 2007 n. 16412). La ricorrenza del litisconsorzio necessario, infatti, è
funzionale alla tutela dell'integrità del contraddittorio, alla necessità di una
decisione unitaria che abbia effetto nei confronti di più soggetti, sicché per il
principio del contraddittorio tutti costoro devono essere posti in grado di
partecipare al processo. Essa è finalizzata ad attuare la partecipazione di più
parti nel processo, anche attraverso l'impulso del giudice, affinché si eviti che
lo stesso si concluda con una sentenza inutile, intendendosi il concetto di utilità
non come riferito all'esito (positivo per il debitore) del giudizio ma all'idoneità
della statuizione a definire il rapporto tra le parti in giudizio in termini satisfattivi
del petitum. La rappresentata esigenza non ricorre nel caso in esame, in cui
(Cass. 26 febbraio 2019 n. 5625) l'eventuale annullamento della cartella per
vizi sostanziali produce comunque effetti "ultra partes" verso l'esattore
(adiectus), senza la necessità della partecipazione dello stesso al processo”.
Nel caso di specie, certamente riconducibile alla riscossione dei crediti previdenziali, deve affermarsi, quindi, in forza della disciplina del D.Lgs. 26
febbraio 1999, n. 46, art. 24, che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dall'avviso di addebito delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse della ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito, Cass.
19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107
o art. 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio.
Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto,
mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più
precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex art. 1188 c.c., comma 1 (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio
2007 n. 16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo.
Pertanto, l'opposizione all'esecuzione per omessa notifica e intervenuta prescrizione del credito portato dagli avvisi di addebito oggetto dell'opposizione
de qua - non avendo il proposto il presente giudizio anche nei Pt_1
confronti dell' , titolare del credito, - deve essere respinta. CP_3
Le spese di lite possono vanno poste pertanto a carico di parte ricorrente. Per
la quantificazione delle predette spese sovvengono i criteri stabiliti dal d.m. 55/2014 avuto riguardo alla tipologia di causa (causa di previdenza) e al valore della causa (circa € 43.494,60 scaturente soltanto dall'importo dagli atti di competenza di questo Giudicante). Tuttavia, la semplicità delle questioni trattate risoltesi sostanzialmente nel prendere atto dell'avvenuta notifica e del mancato decorso del termine di prescrizione impone di attenersi ai valori minimi (non a quelli medi) così come la circostanza che non sia stata svolta alcuna effettiva attività istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase.
Nulla per le spese a favore dell' essendo rimasto contumace e non CP_1
avendo, quindi, dovuto sostenere alcuna spesa per la sua difesa in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 5462 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024,
promosso da nei confronti dell e dell' Parte_1 CP_1 [...]
, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., così provvede: Controparte_2
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il al pagamento in favore dell' Pt_1 Controparte_4
delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.291,00 oltre
[...]
rimborso spese generali nella misura del 15% nonché IVA e C.P.A. come per legge;
3) nulla per le spese di lite a favore dell' . CP_1
Salerno, 3.1.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro Dott. Giovanni Magro