CA
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 11/11/2025, n. 1195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1195 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, all'esito di trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 934 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(difeso da sé medesimo) Parte_1 appellante
E
(avv.ti Umberto Ferrato, Gilda Avena e Francesco Muscari Tomaioli) CP_1 appellato
oggetto: appello a sentenza del tribunale di Catanzaro. Opposizione ad ordinanza ingiunzione.
conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. quale coobbligato in solido con la società Parte_1 CP_2
si è opposto all'ordinanza ingiunzione con cui l' lo ha sanzionato per aver
[...] CP_1 omesso di versare, nell'anno 2015, ritenute previdenziali ed assistenziali, così violando l'art. 2, c. 1 bis, del d.l. n. 463 del 1983.
Pag. 1 di 5 2. Il tribunale di Cosenza, che ha adito con ricorso del 21.10.2022, ha riconosciuto tempestiva l'opposizione; ha disatteso i motivi dell'opposizione medesima (concernenti non già la violazione contestata, bensì la prescrizione della relativa sanzione e il difetto di motivazione dell'ordinanza opposta); ha ritenuto che i pagamenti eseguiti dal ricorrente, “a seguito di adesione ad una procedura di definizione agevolata”, non influiscano sulle sanzioni amministrative comminategli;
ha però recepito la rideterminazione dell'importo delle sanzioni entro il minimo edittale, che l' ha operato in corso di causa, e ha quindi dichiarato l'opponente debitore di CP_1 quello stesso importo.
3. Egli interpone appello per i motivi di seguito riassunti ed esaminati. Chiede che, in riforma della gravata sentenza, sia revocata o annullata l'ordinanza ingiunzione opposta.
4. Nella resistenza dell' , che ha chiesto il rigetto del gravame CP_1 assumendolo infondato, il Collegio ha autorizzato il deposito di documenti comprovanti il pagamento dei ratei della pratica di definizione agevolata dell'omissione contributiva e, disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione, acquisite le note di entrambe le parti, decide con la presente sentenza.
DIRITTO
5. L'appello non merita accoglimento.
6. Con il primo motivo di gravame, l'appellante addebita al tribunale di essere incorso in errore di fatto allorché non ha dato rilievo, ai fini dell'accertamento
“dell'inesistenza della violazione contestata”, alla “sussistenza di Durc positivo”.
Sostiene che il rilascio, in data 24.11.2021 (e successivamente anche in data
18.1.2023), di tale documento di regolarità contributiva è idoneo ad attestare
“l'inesistenza di irregolarità contributive per l'anno 2015”.
7. Il motivo è infondato, perché la circostanza è rivelatrice della sopravvenuta sanatoria della violazione contributiva per cui l'appellante è stato sanzionato, ma non anche della insussistenza della medesima violazione che egli, in realtà, riconosce di aver commesso, tanto da aver aderito alla definizione agevolata dei corrispondenti carichi contributivi. Ed è proprio in virtù di questa definizione che egli, ai sensi dell'art. 3, c. 10 lett. f-bis), del d.l. n. 119/2018, ha potuto ottenere il rilascio del documento di regolarità contributiva. Sicché il tribunale ha correttamente escluso che “il rilascio di
Pag. 2 di 5 un Durc positivo” possa neutralizzare l'illecito amministrativo che il contribuente ha commesso e per il quale ha meritato la sanzione ingiuntagli.
8. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante denuncia la violazione (1) dell'art. 2, c. 1 bis, del d.l. n. 463 del 1983 e (2) dell'art. 3, c. 10, del d.l. n. 119 del
2018, in quanto sostiene che la sua ammissione all'anzidetta procedura di definizione agevolata (c.d. rottamazione ter) avrebbe dovuto indurre il tribunale a riconoscere che egli non può più essere considerato inadempiente a fini sanzionatori, avendo estinto il proprio debito contributivo.
9. Il motivo è infondato, stante l'inapplicabilità delle due norme che invoca.
Ciò in quanto:
1) la prima norma determina la non punibilità del datore che abbia versato le ritenute contributive entro tre mesi dalla notifica dell'accertamento della violazione, ma l'appellante non ha provveduto a tanto nel termine che è da computarsi dalla data del
14.3.2017 in cui il verbale di accertamento della violazione gli è stato notificato a mezzo di raccomandata postale;
2) la seconda norma impone di non considerare inadempiente il debitore che abbia aderito alla definizione agevolata del carico contributivo non già ai fini dell'esonero dalla sanzione che gli è stata irrogata per l'illecito amministrativo commesso, bensì ai soli fini “di cui agli art. 28 ter e 48 bis” del dpr n. 602 del 1973: ossia ai fini del
“pagamento mediante compensazione volontaria con i crediti d'imposta” e al fine di evitare la sospensione dei “pagamenti delle pubbliche amministrazioni” in suo favore.
10. Né l'ammissione alla definizione agevolata può giovare al ricorrente ai sensi dell'art. 3, c. 16 lett. d), del d.l. n. 119 del 2018, ossia in base alla norma che consente di “rottamare” anche “i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti … le sanzioni … per violazioni degli obblighi relativi ai contributi
… dovuti agli enti previdenziali”. Ciò in quanto egli è stato ammesso alla definizione agevolata dei carichi riguardanti gli obblighi contributivi di cui ai quattro avvisi di addebito meglio distinti nell'atto di gravame ed emessi per il recupero delle trattenute non versate, ma non ha invece aderito alla definizione agevolata delle relative sanzioni amministrative che rinvengono il loro titolo esecutivo (non già in quegli avvisi di addebito, bensì) nell'ordinanza ingiunzione opposta. Del resto, è sufficiente, a tale riguardo, constatare che l'art. 3, c. 1, del d.l. n. 119 del 2018 consente la definizione
Pag. 3 di 5 agevolata dei carichi “senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi … ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'art. 27, comma 1, del” d.l.gs. n. 46 del 1999”. Ma, nella specie, le sanzioni amministrative oggetto dell'ordinanza ingiunzione opposta: a) non sono comprese nei carichi “rottamati” dall'appellante, in quanto non sono annoverate tra le poste dei quattro anzidetti avvisi di addebito per i quali egli ha presentato l'istanza di “rottamazione”; b) non costituiscono “accessori dei crediti previdenziali” come quelle contemplate dal citato art. 27, in quanto, a differenza di queste ultime che hanno natura di sanzioni civili (Cass. 12533/2019), esse hanno invece natura di sanzioni amministrative.
11. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante si duole del rigetto dell'eccezione di prescrizione quinquennale dell'obbligo sanzionatorio, poiché addebita al tribunale di aver ritenuto dimostrata la notifica, in data 14.3.2017, dell'atto di accertamento della violazione, benché egli abbia disconosciuto in giudizio la firma apposta dal “destinatario persona fisica” sull'avviso di ricevimento del relativo plico postale.
12. Il motivo è infondato, perché, trattandosi di firma apposta sull'avviso di ricevimento di una raccomandata postale, il disconoscimento avrebbe dovuto essere proposto con le forme della querela di falso (Cass. n. 9962/2010 e n. 4556/2020).
13. Con lo stesso terzo motivo, l'appellante si duole della medesima statuizione di rigetto dell'eccezione di prescrizione perché, in senso contrario a quanto ritenuto dal tribunale, sostiene che anche a voler computare, nel calcolo del quinquennio prescrizionale, i 311 giorni di sospensione previsti in concomitanza con l'emergenza pandemica dal combinato disposto dell'art. 103, c. 6 bis, del d.l. 18 del 2020 e dell'art. 11 del d.l. n. 183 del 2020, si dovrebbe comunque riconoscere che la prescrizione è spirata “nel mese di ottobre 2021”, ben prima che, in data 22.9.2022, gli pervenisse l'ordinanza ingiunzione opposta.
14. Il motivo è infondato, perché pur muovendo dal corretto assunto che la prescrizione deve computarsi dal termine entro cui l'appellante non ha assolto l'obbligo di versare le trattenute contributive operate sino al mese di novembre del 2015, trascura, però, l'atto interruttivo che gli è pervenuto il 14.3.2017, per come risulta documentato dall'avviso di ricevimento della raccomandata postale contro la cui sottoscrizione a suo nome egli non ha proposto querela di falso.
Pag. 4 di 5 15. Ne consegue il rigetto dell'appello.
16. Le spese seguono la soccombenza.
17. Stante l'esito dell'impugnazione, ricorrono le condizioni oggettive per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
, con ricorso depositato il 3.10.2023, avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Cosenza, giudice del lavoro, n. 574/23, pubblicata in data 3.4.2023, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellante a rifondere all' le spese del grado che liquida in CP_1 tremila euro oltre accessori e rimborso forfettario di legge;
3. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 31/10/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Rosario Murgida dott. Emilio Sirianni
Pag. 5 di 5
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, all'esito di trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 934 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(difeso da sé medesimo) Parte_1 appellante
E
(avv.ti Umberto Ferrato, Gilda Avena e Francesco Muscari Tomaioli) CP_1 appellato
oggetto: appello a sentenza del tribunale di Catanzaro. Opposizione ad ordinanza ingiunzione.
conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. quale coobbligato in solido con la società Parte_1 CP_2
si è opposto all'ordinanza ingiunzione con cui l' lo ha sanzionato per aver
[...] CP_1 omesso di versare, nell'anno 2015, ritenute previdenziali ed assistenziali, così violando l'art. 2, c. 1 bis, del d.l. n. 463 del 1983.
Pag. 1 di 5 2. Il tribunale di Cosenza, che ha adito con ricorso del 21.10.2022, ha riconosciuto tempestiva l'opposizione; ha disatteso i motivi dell'opposizione medesima (concernenti non già la violazione contestata, bensì la prescrizione della relativa sanzione e il difetto di motivazione dell'ordinanza opposta); ha ritenuto che i pagamenti eseguiti dal ricorrente, “a seguito di adesione ad una procedura di definizione agevolata”, non influiscano sulle sanzioni amministrative comminategli;
ha però recepito la rideterminazione dell'importo delle sanzioni entro il minimo edittale, che l' ha operato in corso di causa, e ha quindi dichiarato l'opponente debitore di CP_1 quello stesso importo.
3. Egli interpone appello per i motivi di seguito riassunti ed esaminati. Chiede che, in riforma della gravata sentenza, sia revocata o annullata l'ordinanza ingiunzione opposta.
4. Nella resistenza dell' , che ha chiesto il rigetto del gravame CP_1 assumendolo infondato, il Collegio ha autorizzato il deposito di documenti comprovanti il pagamento dei ratei della pratica di definizione agevolata dell'omissione contributiva e, disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione, acquisite le note di entrambe le parti, decide con la presente sentenza.
DIRITTO
5. L'appello non merita accoglimento.
6. Con il primo motivo di gravame, l'appellante addebita al tribunale di essere incorso in errore di fatto allorché non ha dato rilievo, ai fini dell'accertamento
“dell'inesistenza della violazione contestata”, alla “sussistenza di Durc positivo”.
Sostiene che il rilascio, in data 24.11.2021 (e successivamente anche in data
18.1.2023), di tale documento di regolarità contributiva è idoneo ad attestare
“l'inesistenza di irregolarità contributive per l'anno 2015”.
7. Il motivo è infondato, perché la circostanza è rivelatrice della sopravvenuta sanatoria della violazione contributiva per cui l'appellante è stato sanzionato, ma non anche della insussistenza della medesima violazione che egli, in realtà, riconosce di aver commesso, tanto da aver aderito alla definizione agevolata dei corrispondenti carichi contributivi. Ed è proprio in virtù di questa definizione che egli, ai sensi dell'art. 3, c. 10 lett. f-bis), del d.l. n. 119/2018, ha potuto ottenere il rilascio del documento di regolarità contributiva. Sicché il tribunale ha correttamente escluso che “il rilascio di
Pag. 2 di 5 un Durc positivo” possa neutralizzare l'illecito amministrativo che il contribuente ha commesso e per il quale ha meritato la sanzione ingiuntagli.
8. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante denuncia la violazione (1) dell'art. 2, c. 1 bis, del d.l. n. 463 del 1983 e (2) dell'art. 3, c. 10, del d.l. n. 119 del
2018, in quanto sostiene che la sua ammissione all'anzidetta procedura di definizione agevolata (c.d. rottamazione ter) avrebbe dovuto indurre il tribunale a riconoscere che egli non può più essere considerato inadempiente a fini sanzionatori, avendo estinto il proprio debito contributivo.
9. Il motivo è infondato, stante l'inapplicabilità delle due norme che invoca.
Ciò in quanto:
1) la prima norma determina la non punibilità del datore che abbia versato le ritenute contributive entro tre mesi dalla notifica dell'accertamento della violazione, ma l'appellante non ha provveduto a tanto nel termine che è da computarsi dalla data del
14.3.2017 in cui il verbale di accertamento della violazione gli è stato notificato a mezzo di raccomandata postale;
2) la seconda norma impone di non considerare inadempiente il debitore che abbia aderito alla definizione agevolata del carico contributivo non già ai fini dell'esonero dalla sanzione che gli è stata irrogata per l'illecito amministrativo commesso, bensì ai soli fini “di cui agli art. 28 ter e 48 bis” del dpr n. 602 del 1973: ossia ai fini del
“pagamento mediante compensazione volontaria con i crediti d'imposta” e al fine di evitare la sospensione dei “pagamenti delle pubbliche amministrazioni” in suo favore.
10. Né l'ammissione alla definizione agevolata può giovare al ricorrente ai sensi dell'art. 3, c. 16 lett. d), del d.l. n. 119 del 2018, ossia in base alla norma che consente di “rottamare” anche “i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti … le sanzioni … per violazioni degli obblighi relativi ai contributi
… dovuti agli enti previdenziali”. Ciò in quanto egli è stato ammesso alla definizione agevolata dei carichi riguardanti gli obblighi contributivi di cui ai quattro avvisi di addebito meglio distinti nell'atto di gravame ed emessi per il recupero delle trattenute non versate, ma non ha invece aderito alla definizione agevolata delle relative sanzioni amministrative che rinvengono il loro titolo esecutivo (non già in quegli avvisi di addebito, bensì) nell'ordinanza ingiunzione opposta. Del resto, è sufficiente, a tale riguardo, constatare che l'art. 3, c. 1, del d.l. n. 119 del 2018 consente la definizione
Pag. 3 di 5 agevolata dei carichi “senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi … ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'art. 27, comma 1, del” d.l.gs. n. 46 del 1999”. Ma, nella specie, le sanzioni amministrative oggetto dell'ordinanza ingiunzione opposta: a) non sono comprese nei carichi “rottamati” dall'appellante, in quanto non sono annoverate tra le poste dei quattro anzidetti avvisi di addebito per i quali egli ha presentato l'istanza di “rottamazione”; b) non costituiscono “accessori dei crediti previdenziali” come quelle contemplate dal citato art. 27, in quanto, a differenza di queste ultime che hanno natura di sanzioni civili (Cass. 12533/2019), esse hanno invece natura di sanzioni amministrative.
11. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante si duole del rigetto dell'eccezione di prescrizione quinquennale dell'obbligo sanzionatorio, poiché addebita al tribunale di aver ritenuto dimostrata la notifica, in data 14.3.2017, dell'atto di accertamento della violazione, benché egli abbia disconosciuto in giudizio la firma apposta dal “destinatario persona fisica” sull'avviso di ricevimento del relativo plico postale.
12. Il motivo è infondato, perché, trattandosi di firma apposta sull'avviso di ricevimento di una raccomandata postale, il disconoscimento avrebbe dovuto essere proposto con le forme della querela di falso (Cass. n. 9962/2010 e n. 4556/2020).
13. Con lo stesso terzo motivo, l'appellante si duole della medesima statuizione di rigetto dell'eccezione di prescrizione perché, in senso contrario a quanto ritenuto dal tribunale, sostiene che anche a voler computare, nel calcolo del quinquennio prescrizionale, i 311 giorni di sospensione previsti in concomitanza con l'emergenza pandemica dal combinato disposto dell'art. 103, c. 6 bis, del d.l. 18 del 2020 e dell'art. 11 del d.l. n. 183 del 2020, si dovrebbe comunque riconoscere che la prescrizione è spirata “nel mese di ottobre 2021”, ben prima che, in data 22.9.2022, gli pervenisse l'ordinanza ingiunzione opposta.
14. Il motivo è infondato, perché pur muovendo dal corretto assunto che la prescrizione deve computarsi dal termine entro cui l'appellante non ha assolto l'obbligo di versare le trattenute contributive operate sino al mese di novembre del 2015, trascura, però, l'atto interruttivo che gli è pervenuto il 14.3.2017, per come risulta documentato dall'avviso di ricevimento della raccomandata postale contro la cui sottoscrizione a suo nome egli non ha proposto querela di falso.
Pag. 4 di 5 15. Ne consegue il rigetto dell'appello.
16. Le spese seguono la soccombenza.
17. Stante l'esito dell'impugnazione, ricorrono le condizioni oggettive per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
, con ricorso depositato il 3.10.2023, avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Cosenza, giudice del lavoro, n. 574/23, pubblicata in data 3.4.2023, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellante a rifondere all' le spese del grado che liquida in CP_1 tremila euro oltre accessori e rimborso forfettario di legge;
3. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 31/10/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Rosario Murgida dott. Emilio Sirianni
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