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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/03/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
Registro generale Appello Lavoro n. 1083/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente est
Dott.ssa Serena Sommariva Consigliera
Dott.ssa Laura Bertoli Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 737/2024 del Tribunale di Milano (est. dott.ssa Rossella Chirieleison), promossa:
[...]
rappresentato e difeso dagli avv.ti Mirko Foti, Annalisa Buccino Parte_1
ed elettivamente domiciliato in Milano, via Enrico Martini n. 9, presso lo studio dei difensori appellante
CONTRO
rappresentata e difesa dagli avv.ti Marcello Giustiniani, Arianna Colombo ed CP_1
elettivamente domiciliata in Milano, via Michele Barozzi n. 1, presso lo studio dei difensori appellata
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
APPELLANTE
Affinché Codesta Ill.ma Corte di Appello, voglia accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, così provvedere: Accertare e dichiarare che il ricorrente ha percepito compensi per un totale di 789.774,26 € derivanti dal datore di lavoro, società , in virtù della propria attività lavorativa svolta CP_1 dal 2006 al 2011, o quella diversa somma ritenuta di giustizia, confluiti nel c/c presso
[...]
per tutti i motivi dedotti in narrativa;
CP_2
1 Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno da omessa contribuzione sulla somma di 789.774,26 €, o quella diversa somma ritenuta di giustizia, per tutti i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto Condannare (P.IVA ) in persona del legale CP_1 P.IVA_1 rapp.te pro tempore con sede legale in via Fogazzaro, 28 Milano al pagamento della somma di € 168.964,77 € a titolo di risarcimento del danno da omessa contribuzione, o in subordine alla somma di € 57.960,07 o in estremo subordine la somma di € 31.590,97 o quella diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. In ogni caso disporsi la ricostituzione contributiva relativa sia ai periodi di cui alle CP_3 contestazioni dell'Agenzia delle Entrate, nonché a quelli successivi in dipendenza dei comportamenti posti in essere dal datore di lavoro, ivi compresa la ricostituzione del rapporto di lavoro alle medesime condizioni pregresse dal fatto all'emananda sentenza. Accertare e dichiarare la condotta illecita del datore di lavoro, società per tutti i CP_1 motivi dedotti in narrativa ed in particolare per violazione delle modalità e tempi della retribuzione ed il danno da perdita di chance e/o da perdita di trattamento retributivo del ricorrente, e per l'effetto: Condannare (P.IVA ) in persona del legale rapp.te pro tempore con CP_1 P.IVA_1 sede legale in via Fogazzaro, 28 Milano al pagamento della somma che il signor ha Parte_1 corrisposto all'Agenzia delle Entrate per la volontary disclosure pari ad € 227.295,76 a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance e/o da perdita del trattamento retributivo per fatto e colpa del datore di lavoro o quel diverso titolo e misura, anche equitativa, che sarà ritenuta di giustizia oltre interessi legali, svalutazione monetaria ed interessi moratori,
Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre spese generali di studio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
Ad istruttoria: Ammettere interrogatorio formale e testi su tutte le circostanze riportate in narrativa di cui ai punti da 1 a 18 precedute da “vero che” spuntate eventuali espressioni valutative nonché prova contraria sui capitoli di controparte;
ordinare ex art. 210 cpc alla controparte e/o alla
EN BA DI IN, la produzione dei versamenti svolti dal 2006 al 2011 in favore del ricorrente;
ordinare alla la produzione di tutta la corrispondenza intercorsa tra CP_4
, GR AD e;
acquisire dall'Agenzia delle Entrate di Milano tutta CP_4 Parte_1 la documentazione afferente alla volontary disclosure, GR AD e delle società collegate nonché tutti i soggetti passivi coinvolti acquisire dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Milano gli atti relativi ed il fascicolo penale afferenti alla volontary disclosure;
in caso di contestazione dei conteggi, disporre CTU contabile
APPELLATA
Ferme e richiamate tutte le difese, le eccezioni e le richieste, anche istruttorie, contenute anche nella memoria difensiva ex art. 416 c.p.c. e nei verbali di udienza del primo grado, voglia questa Ecc.ma Corte, contrariis rejectis, previo ogni opportuno accertamento e declaratoria - anche di inammissibilità del ricorso in appello e/o dei singoli motivi di impugnazione e/o delle singole domande - rigettare il ricorso in appello, assolvere ut supra, da tutte le domande ex CP_1 adverso formulate e, conseguentemente, confermare la sentenza del Tribunale di Milano n.
737/2024, pronunciata dal Giudice Dott.ssa Rossella Chirieleison e pubblicata in data 15 aprile 2024.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari. Nella denegata ipotesi di apertura dell'istruttoria, senza con ciò assumere oneri probatori che non incombono sulla convenuta, si chiede ammettersi prova per testi su tutte le circostanze in fatto dedotte nella presente memoria, al paragrafo 1, e nella memoria di costituzione di primo grado, ove contestate ed espunti giudizi e valutazioni, nonché, a prova contraria, sui capitoli di prova ex adverso formulati, indicando quali testimoni: Dott. (C.F. ), presso l'indirizzo di residenza, Via del Controparte_5 C.F._1
Poggio Imperiale, n. 24 – 50125 Firenze (FI);
2 Dott. , presso NI & Partners, Via Melchiorre Gioia, 8, Milano;
CP_6 Dott. (C.F. ), presso l'indirizzo di residenza. Controparte_7 C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.10.2024, ha impugnato la sentenza n. Parte_1
737/2024 del Tribunale di Milano che ha respinto il ricorso promosso dallo stesso.
, sul presupposto di avere su “imposizione” della società Parte_1 CP_1
sottoscritto, dal 1.10.2004 al 2011, contratti di collaborazione coordinata e continuata, nonché emesso le relative fatture in favore della società PRADA SA Lussemburgo;
che a partire dal
11.10.2006 i compensi gli venivano corrisposti sul c/c della società che Controparte_2
gestiva di fatto il suo capitale benché non avesse la titolarità delle azioni né conoscesse i nominativi dei fiduciari. Società che a sua volta riceveva i relativi accrediti da parte di EN BA
DI IN (Isole vergini Britanniche), riconducibile alla famiglia ed al sig. Parte_2
in maniera che i compensi non fossero censiti dal fisco italiano;
che a partire dal Persona_1
23.12.2011 i compensi non confluivano più sul c/c della ma confluivano Controparte_8
nella polizza assicurativa n.
1.001.216 emessa dalla società Wealth Assurance AG;
che, a seguito di indagini, l'Agenzia delle Entrate gli contestava di aver goduto di capitali illecitamente detenuti all'estero in Paesi a fiscalità privilegiata e di non aver dichiarato i redditi esteri per il periodo dal
2006 al 2011; che con istanza datata 18.12.2013 i professionisti incaricati da che nel CP_1
frattempo aveva invitato a procedere secondo specifiche direttive, avviavano, Parte_1
a nome del lavoratore, la procedura di collaborazione volontaria (volontary disclosure) per l'emersione delle attività finanziarie costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato italiano, quali, in particolare, i capitali detenuti all'estero ed i redditi esteri dal 2006 al 2011; che a seguito di detta procedura, corrispondeva all'Agenzia delle Entrate la somma di € 751.158,53 senza ricevere da il rimborso di tali somme nonostante le numerose diffide. CP_1
Agiva, quindi, in giudizio per accertare e dichiarare:
1) che il ricorrente ha percepito compensi per un totale di € 789.774,26 derivanti dal datore di lavoro società in virtù della propria attività lavorativa svolta dal 2006 al 2011, o CP_1
quella diversa somma ritenuta di giustizia, confluiti nel c/c presso per Controparte_2
tutti i motivi dedotti in narrativa;
2) il diritto del ricorrente al risarcimento del danno da omessa contribuzione sulla somma di €
789.774,26, o quella diversa somma ritenuta di giustizia per tutti i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto:
3 3) condannare al pagamento della somma di € 168.964,77 € a titolo di risarcimento CP_1
del danno da omessa contribuzione, o in subordine alla somma di € 57.960,07 o quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
4) In ogni caso disporsi la ricostituzione contributiva relativa sia ai periodi di cui alle CP_3 contestazioni dell'Agenzia delle Entrate, nonché a quelli successivi in dipendenza dei comportamenti posti in essere dal datore di lavoro, ivi compresa la ricostituzione del rapporto di lavoro alle medesime condizioni pregresse dal fatto all'emananda sentenza
5)Accertare e dichiarare la condotta illecita del datore di lavoro, società per tutti i CP_1
motivi dedotti in narrativa ed in particolare per violazione delle modalità e tempi della retribuzione ed il danno da perdita di chance e/o da perdita di trattamento retributivo del ricorrente, e per l'effetto:
6) condannare al pagamento della somma che il sig. ha corrisposto CP_1 Parte_1 all'Agenzia delle Entrate per la volontary disclosure pari ad € 751.158,53 a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance e/o da perdita del trattamento retributivo per fatto e colpa del datore di lavoro o quel diverso titolo e misura, anche equitativa, che sarà ritenuta di giustizia oltre interessi legali, svalutazione monetaria ed interessi moratori.
7) Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre spese generali di studio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
Il Tribunale pacifica la natura autonoma del rapporto di lavoro, premesso l'avvio da parte del ricorrente della procedura di collaborazione volontaria nella quale aveva dichiarato:
-di essere stato “l'unico ed esclusivo beneficiario degli accrediti ricevuti da parte di EN BA
NG IN a nome ”, pari ad € 360.000 per il periodo di imposta 2006 ed € Controparte_8
360.000 per il periodo di imposta 2007;
-che detti importi “sono stati gestiti per Suo conto da fiduciari elvetici, sino a che furono fatti confluire in una polizza assicurativa emessa dalla società Wealth Assurance AG, con sede nel
Principato del Liechtenstein”;
-che le predette attività estere “sono state accumulate e, indi, apportate alla polizza detenuta presso Wealth Assurance AG” e che “la differenza tra quanto incassato all'estero (i.e. Euro
720.000) e le attività residue esistenti a fine 2011 (i.e. Euro 581.727) risultanti dall'attestazione di
Wealth Assurance AG (…) è stata nel tempo prelevata ed utilizzata per i bisogni della vita quotidiana”; tanto premesso, risultato debitore di imposte a titolo di Irpef (e relative addizionali regionali e comunali), Irap e IVA e relative sanzioni e interessi, per un importo complessivo (applicate le
4 riduzioni previste per la collaborazione volontaria) pari a € 751.158,53, ha respinto la domanda di risarcimento danni per omessa contribuzione, non ritenendo applicabile al caso in esame l'art. 2116 cc che riguarda solo i lavoratori subordinati.
Diversamente, i lavoratori autonomi, quale il ricorrente, non iscritti ad alcuna cassa professionale devono essere iscritti alla Gestione separata , la cui contribuzione è interamente a carico del CP_3
lavoratore autonomo/libero professionista, il quale ha unicamente la facoltà di addebitare al proprio committente il 4% dei compensi lordi a titolo di “rivalsa”.
Ha respinto anche la domanda risarcitoria “da fatto illecito, perdita di chance e trattamento retributivo” formulata con riferimento all'importo di € 751.158,53, pari alla somma “delle retribuzioni ricevute e poi riversate all'Agenzia delle Entrate per la voluntary disclosure operata
a causa della condotta societaria”.
Pur risultando dirimente che “il danno non può coincidere con l'importo delle imposte omesse su redditi non dichiarati, trattandosi di somme dovute per legge e in alcun modo valutabili in un'ottica di mancato guadagno quali compensi non percepiti”, ha comunque rilevato l'assenza di allegazioni in fatto con riferimento all'addotta imposizione delle modalità di pagamento delle spettanze professionali.
L'appellante censura la sentenza sotto diversi profili.
Con il primo motivo di appello, intitolato “Articolo 2116 c.c. applicabile anche ai lavoratori parasubordinati – qualificazione giuridica dedotta in giudizio e potere-dovere del Giudice di accertare la fonte contrattuale del diritto contestato”, contesta la mancata applicazione, al caso di specie, dell'art. 2116 c.c. in virtù di un'errata qualificazione del rapporto lavorativo operata dal giudice di primo grado che ha ricondotto i contratti tra le parti nell'alveo del lavoro autonomo anche se, secondo quanto provato documentalmente, si è in presenza di una serie di contratti di collaborazione coordinata e continuativa che rientrano nell'ambito del lavoro parasubordinato a cui la Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 12517/2003) ha ritenuto applicabile l'art. 2116 c.c. Con riferimento alla diversa qualificazione del rapporto lavorativo l'appellante lamenta il fatto che il giudice di primo grado non abbia esercitato il potere – dovere di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un nomen iuris diverso da quello indicato dalle parti. Il Giudice di primo grado, pertanto, facendo corretta applicazione del principio iura novit curia di cui all'art. 113, co. 1, c.p.c., avrebbe dovuto esporsi sulla qualificazione giuridica del rapporto lavorativo. In virtù di ciò, i contributi relativi ai compensi percepiti tra il 2006 e il 2011 avrebbero dovuto essere versati da anche per la quota a carico del lavoratore con CP_1 conseguente applicazione dell'art. 2116 c.c.
5 Con il secondo motivo, intitolato “Contribuzione pari al 4% in ogni caso dovuta per i lavoratori autonomi”, lamenta la contraddittorietà della sentenza che, pur avendo ritenuto sussistente la fattispecie del lavoro autonomo, non ha riconosciuto il diritto dell'odierno appellante a richiedere l'omessa contribuzione quantificata al minimo, come precisato dallo stesso giudice, in una rivalsa del 4%. Conseguentemente avrebbe avuto diritto al titolo di omessa contribuzione o, come precisato, a titolo di risarcimento danni, alla somma quantificata dal giudice al 4% relativa alla parte di compenso percepito estero-estero, reddito derivante dal rapporto di lavoro, anche laddove considerato di tipo autonomo, ed anche a prescindere da ogni verifica sulle imposizioni delle modalità di pagamento. Così in luogo della somma di € 168.964,77 avrebbe diritto a percepire la minor somma di € 31.590,97. Somma che deve ritenersi inclusa nella maggior somma richiesta in primo grado, trattandosi di una semplice inferiore applicazione di aliquota.
Con il terzo motivo, intitolato “Necessità di istruttoria per la costrizione al pagamento estero- estero e condanna quantomeno delle sanzioni e interessi”, contesta la mancata ammissione dell'istruttoria sulle circostanze che avrebbero costretto il lavoratore a fatturare all'estero.
Contesta di essere stato l'unico beneficiario di un risparmio di spesa a seguito dell'omissione contributiva, avendone beneficiato anche con la differenza che solo l'appellante aveva CP_1
dovuto risarcire le imposte dovute, maggiorate delle sanzioni e degli interessi. Chiede, quindi, che la società venga condannata quantomeno a pagare gli interessi e le sanzioni per la somma di €
227.295,76.
Si è costituita la società appellata chiedendo il rigetto dell'appello.
In particolare, eccepisce l'inammissibilità dei primi due motivi di appello per avere l'appellante proposto domande nuove avendo fondato, per la prima volta, la domanda di risarcimento del danno pensionistico innanzitutto sulla asserita natura parasubordinata del rapporto e sulla conseguente applicabilità dell'art. 2116 c.c., che a dire dell'appellante il Tribunale avrebbe dovuto e potuto autonomamente accertare e valorizzare, ed in via subordinata sull'asserito credito di rivalsa del 4% in relazione ai compensi incassati all'estero.
La causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
L'appello non è fondato per i motivi di seguito esposti.
Secondo l'appellante, il giudice, nell'escludere l'applicabilità al caso in esame dell'art. 2116 c.c., non avrebbe tenuto conto che la fonte del rapporto di lavoro intercorso con la società appellata fosse costituita dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, rientranti nel più ampio genere dei contratti di lavoro “parasubordinato” e per i quali sarebbe applicabile l'art. 2116 c.c..
Va innanzitutto evidenziato che l'unico contratto allegato con il ricorso di primo grado è un contratto di mera consulenza relativo al periodo dal 1.5.2007 al 31.1.2009, con il quale le parti
6 hanno specificato la natura autonoma del rapporto, senza alcun vincolo di subordinazione (cfr. doc. 3 ricorrente).
La volontà delle parti è stata quindi nel senso dell'instaurazione di un rapporto di lavoro autonomo, conseguentemente la sussistenza di un rapporto di diversa natura, anche solo parasubordinato, avrebbe dovuto essere non solo dedotto dal lavoratore ma anche provato. Nel caso in esame manca ogni deduzione in tal senso oltre che ogni prova.
Da qui anche la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità dei primi due motivi di appello formulata dalla società appellata.
In ogni caso, pur a voler ritenere la sussistenza di una collaborazione coordinata e continuativa, comunque non sarebbe applicabile nel caso in esame l'invocato art. 2116 c.c.
Come infatti precisato dalla Corte di Cassazione, “questa Corte di legittimità ha da tempo chiarito che il principio generale dell'automatismo delle prestazioni previdenziali, in forza del quale queste ultime spettano al lavoratore anche quando i contributi dovuti non siano stati effettivamente versati, mentre costituisce regola generale di tutte le forme di previdenza ed assistenza obbligatorie per i lavoratori dipendenti a prescindere da qualsiasi richiamo esplicito della relativa disciplina, essendo semmai necessaria, giusta l'insegnamento di Corte cost. n. 374 del
1997, una disposizione esplicita per derogarvi, non trova invece applicazione, in difetto di specifiche disposizioni di legge o di una legittima fonte secondaria in senso contrario, nel rapporto tra lavoratore autonomo ed ente previdenziale, in cui invece il mancato versamento dei contributi obbligatori impedisce di regola la stessa costituzione del rapporto previdenziale e comunque la maturazione del diritto alle prestazioni, e ha precisato che tale esclusione non può essere ritenuta irragionevole, dal momento che nel rapporto tra lavoratore autonomo ed ente previdenziale l'obbligazione contributiva grava sullo stesso lavoratore al quale compete il diritto alle prestazioni, il quale, coerentemente, non può che subire le conseguenze pregiudizievoli del proprio inadempimento (così espressamente Cass. nn. 18830 del 2004, 6340 del 2005, 23164 del
2007).
Come questa Corte ha da tempo precisato (…) Affatto diversa è la disciplina dettata dall'art. 2, commi 26 ss., I. n. 335/1995, per i lavoratori autonomi titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa: per costoro, infatti, l'art. 2, I. n. 335/1995, oltre a prevedere l'obbligo personale di iscrizione alla Gestione separata (comma 26) e a stabilire che «hanno diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento i soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n.
233, e successive modificazioni ed integrazioni» (comma 29), demanda ad un decreto ministeriale
7 di definire «le modalità ed i termini per il versamento del contributo» e di prevedere, «ove coerente con la natura dell'attività soggetta al contributo, il riparto del medesimo nella misura di un terzo a carico dell'iscritto e di due terzi a carico del committente dell'attività espletata ai sensi del comma 26» (comma 30). Il che equivale a dire che gli iscritti alla Gestione separata restano personalmente obbligati al pagamento del contributo, quanto meno nella misura di un terzo della sua misura complessiva, e che la previsione legale configura piuttosto un accollo privativo ex lege limitatamente a quella parte di contributo posta a carico del committente, rispetto alla quale non è dato all'ente previdenziale di agire se non nei confronti di quest'ultimo. Vero è che l'art. 1, d.m. n.
281/1996, emanato in attuazione della delega dianzi cit., ha previsto che il versamento alla
Gestione separata del contributo dovuto sulle collaborazioni coordinate e continuative sia effettuato dai committenti (comma 1), ribadendo al contempo che esso è posto per un terzo a carico dell'iscritto alla gestione previdenziale e per due terzi a carico del soggetto che eroga il compenso (comma 2). Ma dal momento che la disciplina regolamentare non può derogare alla previsione di legge (art. 4 comma 10 prel. c.c.) e quest'ultima, come detto, abilita il regolamento esclusivamente a individuare «le modalità ed i termini per il versamento del contributo stesso, prevedendo, ove coerente con la natura dell'attività soggetta al contributo, il riparto del medesimo nella misura di un terzo a carico dell'iscritto e di due terzi a carico del committente», la disposizione regolamentare va interpretata come recante una mera delegazione legale di pagamento con effetto liberatorio per il collaboratore per la quota di contributo rimasta a suo carico, che non può certo comportare, rispetto al rapporto contributivo, alcuna equiparazione della sua situazione a quella del lavoratore subordinato: si tratta, infatti, di una semplificazione delle modalità di riscossione del contributo che nulla immuta rispetto ai soggetti che debbono ritenersi titolari del lato passivo dell'obbligazione contributiva. Così ricostruita la fattispecie, balza evidente la sua estraneità ai presupposti per l'operatività del principio di automaticità delle prestazioni, di cui all'art. 2116 comma 1 c.c.-“. (cfr. Cass. n. 11430/2021)
Nel caso in esame l'omissione dei contributi è stata integrale ed innanzitutto ad opera del lavoratore.
È un dato oggettivo, l'accettazione da parte dell'appellante di un sistema di pagamento dei propri compensi attraverso giroconti ad opera di società estere, così da nasconderli al fisco italiano e poter usufruire -come accaduto- dei relativi “vantaggi” economici.
La tesi dell'appellante secondo cui lo stesso avrebbe subito una non meglio specificata
“imposizione” da parte della società di sottostare a detto sistema di pagamento, in CP_1
assenza di alcuna deduzione, prima che prova, circa le modalità con le quali si sarebbe attuata la asserita “imposizione” -manca in particolare qualsiasi deduzione oltre che prova circa le modalità
8 con le quali l'appellante sarebbe stato “costretto” ad accettare il pagamento dei cospicui compensi con modalità tanto farraginose quanto oscure da un punto di vista fiscale-, appare non solo generica ma soprattutto pretestuosa, essendo indubbio che dell'operazione di illecita detenzione di capitali all'estero, in paesi a fiscalità privilegiata, come già evidenziato, abbia goduto in primis
l'appellante e non solo la società erogatrice dei compensi.
Da qui l'irrilevanza dell'istruttoria testimoniale chiesta.
I motivi sin qui esposti comportano il rigetto anche della doglianza relativa alla mancata rivalsa del
4%. Va solo aggiunto che, in ogni caso, per l'operatività della rivalsa, laddove applicabile, presupposto imprescindibile è l'avvenuto versamento dei contributi da parte del lavoratore.
Condizione non sussistente nel caso in esame.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione,
l'appello va respinto.
Le spese processuali del grado, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, in ragione del valore della controversia, del grado di complessità, dell'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 737/2024 del Tribunale di Milano.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in € 7.000,00 oltre spese generali ed oneri di legge.
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo ai sensi dell'art. 13 DPR n.
115/2002 e succ. mod.
Milano, 21.1.2025
La Presidente
Maria Rosaria Cuomo
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