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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 03/06/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3150/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Giacomo Puricelli in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3150/2019 R.G. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Valentina Bizioli,
CONTRO (p. iva ), rappresentata da Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(p. iva ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea
Ornati, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori sito in La Spezia, via Paolo Emilio Taviani, 170, convenuta,
Controparte_3
(p. iva ), in persona del legale
[...] P.IVA_3 rappresentante pro tempore, Controparte_4 rappresentanza generale per l'Italia (p. iva ), in persona P.IVA_4 del legale rappresentante pro tempore, (p. Controparte_5 iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_5 rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Massimo D'Argenio, terze chiamate,
pagina 1 di 7 Le parti hanno concluso come risulta dal verbale dell'udienza del 14 gennaio 2025.
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria e controversie assicurative.
MOTIVI si è opposta al decreto ingiuntivo n. 723/2019 del Parte_1
Tribunale di Varese, emesso e depositato in data 21 agosto 2019, con il quale le è stato ingiunto di pagare a (di seguito, Controparte_1
, rappresentata da (di seguito, , la CP_1 Controparte_2 CP_2 somma di 29.602,32 euro, oltre agli interessi “come da domanda” e le spese della procedura liquidate in 1.300 euro per compensi, 252 euro per esborsi, oltre al 15% per spese generali e successive occorrende.
nel ricorso monitorio, aveva chiarito di aver acquistato da CP_1
ST s.p.a., in forza di un contratto concluso il 14 settembre 2018, un complesso di crediti tra i quali erano compresi quelli riguardanti due finanziamenti concessi a IG. La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso ai sensi della L. n. 130/1999 della cessione di crediti è avvenuta il 6 ottobre 2018.
nel suddetto ricorso, aveva specificato che IG aveva CP_1 concluso con ST s.p.a. i contratti che avevano dato vita ai rapporti n. 20154013514413 e 10070031203669. Entrambi i rapporti avevano avuto “un andamento irregolare” e vi era stata la decadenza dal beneficio del termine.
Al momento della cessione di crediti da ST ad il CP_1 complessivo credito verso l'odierna attrice, risultante dalla documentazione contabile prodotta da in sede monitoria, CP_1 era di 29.602,32 euro, 25.194,07 euro per il rapporto contrattuale n. 20154013514413 e 4.408,25 euro per quello n. 10070031203669. L'avviso della cessione di crediti pubblicato nella G.U., prodotto da in sede monitoria, dava atto che tale società aveva CP_1
pagina 2 di 7 acquistato da ST, in forza del contratto del 14 settembre 2018 e con effetti economici dal 30 aprile 2018, “i crediti originati da prestiti personali, carte di credito, prestiti finalizzati autoveicoli, prestiti finalizzati non autoveicoli erogati da ST ai sensi di contratti di credito ai consumatori (ivi inclusi i crediti per capitale residuo, interessi, costi sostenuti dal Cedente in relazione ai contratti di finanziamento) e sorti nel periodo compreso tra il 1994 e il 2018 e qualificati come attività finanziarie deteriorate (i
“Crediti”) ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della legge sulla Cartolarizzazione”. L'avviso conteneva la specificazione che ST e CP_1 avevano concluso una cessione di crediti “non in blocco” e che “[l]e liste dei crediti oggetto di tali cessioni [erano] state allegate ai contratti”. L'opponente, con il suo atto di citazione, ha in via preliminare rilevato che non aveva provato di essere titolare del credito CP_1 fatto valere in sede monitoria, dato che non aveva prodotto il contratto di cessione di crediti richiamato nell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. ha replicato che la copia del suddetto avviso costituiva una CP_1 prova idonea della cessione dei crediti e che tale cessione emergeva anche dalla sua disponibilità di copie dei contratti di finanziamento conclusi da IG con la cedente ST s.p.a. (oltre, verrebbe da aggiungere, alle copie della documentazione contabile relativa a tali finanziamenti), che sono state prodotte.
Successivamente, le parti hanno chiarito che un estratto del contratto di cessione di crediti concluso dall'odierna opposta con ST era stato prodotto in sede monitoria, assieme ad un estratto dell'elenco dei crediti ceduti allegato a tale contratto. Tali documenti sono stati prodotti in questo procedimento di opposizione. La difesa dell'attrice ha evidenziato che l'estratto dell'elenco dei crediti ceduti prodotto dalla controparte non contiene alcun pagina 3 di 7 riferimento alla sua assistita e ha pertanto ribadito che la convenuta non ha provato di essere titolare dei crediti indicati nel ricorso per decreto ingiuntivo. Ebbene, il contratto di cessione di crediti concluso da ST ed fa riferimento, per determinare il suo oggetto, ad una CP_1 serie di crediti indicati in un elenco che costituisce l'allegato A di tale contratto. Le posizioni giuridiche soggettive cedute dovrebbero rientrare in sei “portafogli di crediti”, aventi determinate caratteristiche previste nel contratto. L'elenco dei crediti, in base al contratto, contiene alcuni dati relativi a ciascuna posizione ceduta, tra i quali il nome del debitore. L'estratto dell'elenco dei crediti ceduti prodotto in sede monitoria e in questo giudizio di opposizione fa riferimento ad originari debitori di ST diversi dall'attrice, non indicando alcun dato personale di quest'ultima, tantomeno il suo nome. Si deve ora valutare se la titolarità dei crediti fatti valere con il ricorso monitorio in capo a possa essere ritenuta CP_1 sussistente in base alle presunzioni proposte dalla convenuta. Quest'ultima, come detto, ha sottolineato il fatto di aver prodotto la copia dei contratti di finanziamento conclusi da IG con ST s.p.a. (oltre alla documentazione contabile relativa a tali contratti predisposta anch'essa da quest'ultima società). In sostanza, nella prospettiva della convenuta, la disponibilità di tali documenti dimostrerebbe che la cessione del credito è avvenuta e che la cedente le ha consegnato la documentazione destinata a provare la situazione giuridica soggettiva ceduta, ai sensi dell'art. 1262 c.c., come del resto era stato espressamente previsto nel suddetto contratto.
Deve essere ricordato che la convenuta ha sostenuto che la prova della titolarità del credito in capo ad avrebbe potuto essere CP_1 fornita da quest'ultima soltanto con la produzione della documentazione contrattuale relativa alla cessione dei crediti che la stessa aveva allegato di aver concluso con ST. pagina 4 di 7 In sostanza, con queste argomentazioni, l'attrice opponente ha ragionevolmente inteso eccepire l'inammissibilità di una prova per presunzioni dell'acquisto dei crediti che inizialmente spettavano a ST nei suoi confronti da parte della convenuta. Ora, a prescindere dalla questione relativa all'ammissibilità di una prova per presunzioni come prospettata dalla convenuta nonostante quanto disposto dagli artt. 2721 e 2729 c.c., si deve rilevare che le presunzioni descritte negli atti di non sono gravi e precise. CP_1
Appare infatti evidente che, in questa vicenda, vi sia stato un disguido. Nella prospettiva della convenuta, evidentemente, il disguido sarebbe consistito nella produzione di una pagina dell'estratto dei crediti ceduti richiamato nel contratto concluso con ST diversa da quella che contiene i dati dell'attrice. Il disguido potrebbe però anche essere consistito nell'indebito invio di documentazione relativa a IG da parte di ST a
(invio da considerare indebito in quanto i crediti verso CP_1
IG non sarebbero stati compresi nell'oggetto del contratto di cessione concluso del 14 settembre 2018).
La convenuta non ha fornito elementi idonei a far ritenere più probabile la prima ipotesi. Infatti, la convenuta non ha specificato in quale dei sei portafogli di crediti indicati nel contratto di cessione concluso con ST dovrebbero rientrare quelli verso IG. Il contratto di cessione individua tali portafogli, tra l'altro, con il riferimento a vari stadi di operazioni di recupero dei crediti tentati nei confronti dei debitori.
Nessun riferimento a queste attività di recupero dei crediti è stato compiuto negli atti dell'opposta con riguardo alla posizione dell'attrice. In conclusione, l'opposizione deve essere accolta. Considerata la difficoltà delle questioni esaminate, sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese di lite tra l'attrice e come sopra rappresentata. CP_1
pagina 5 di 7 Si deve rilevare che IG ha proposto delle domande anche nei confronti delle terze chiamate, che sono tre compagnie assicurative.
IG ha infatti chiesto, per il caso di soccombenza, nei confronti di di essere manlevata dalle compagnie assicurative con le CP_1 quali aveva stipulato dei contratti di assicurazione per garantirsi che i finanziamenti sarebbero stati saldati anche nel caso in cui avesse avuto problemi di salute, allegando di essere stata colpita da una grave malattia dopo aver concluso i contratti di finanziamento e sostenendo che tale malattia costituiva un sinistro rilevante nella vicenda in esame. Compagnia di Assicurazione e Controparte_3
Riassicurazione s.p.a. ha allegato di non aver concluso contratti di assicurazione rilevanti in questa vicenda. Si deve riconoscere tuttavia fondata la considerazione dell'attrice, secondo la quale la documentazione contrattuale prodotta giustificava comunque una confusione su quali tra le terze chiamate, che sono società dello stesso gruppo assicurativo, dovessero essere chiamate in giudizio.
Per quanto riguarda le altre due compagnie assicurative, difese dallo stesso avvocato della prima, tali società hanno proposto varie eccezioni di prescrizione e relative all'estensione del rischio assicurato con i contratti richiamati dall'attrice, eccezioni che, qualora fosse stata ritenuta fondata la pretesa di non CP_1 sarebbero state di immediata soluzione. Si ritiene quindi giustificata l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Varese, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando su tutte le domande delle parti, ogni diversa istanza, domanda od eccezione disattesa o da considerare assorbita, così provvede:
pagina 6 di 7 accerta che IG non ha nei confronti di Pt_1 Controparte_1 rappresentata da il debito indicato nel decreto Controparte_2 ingiuntivo opposto, che, di conseguenza, revoca. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti le spese.
Varese, 3 giugno 2025
Il Giudice
dott. Giacomo Puricelli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Giacomo Puricelli in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3150/2019 R.G. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Valentina Bizioli,
CONTRO (p. iva ), rappresentata da Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(p. iva ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea
Ornati, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori sito in La Spezia, via Paolo Emilio Taviani, 170, convenuta,
Controparte_3
(p. iva ), in persona del legale
[...] P.IVA_3 rappresentante pro tempore, Controparte_4 rappresentanza generale per l'Italia (p. iva ), in persona P.IVA_4 del legale rappresentante pro tempore, (p. Controparte_5 iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_5 rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Massimo D'Argenio, terze chiamate,
pagina 1 di 7 Le parti hanno concluso come risulta dal verbale dell'udienza del 14 gennaio 2025.
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria e controversie assicurative.
MOTIVI si è opposta al decreto ingiuntivo n. 723/2019 del Parte_1
Tribunale di Varese, emesso e depositato in data 21 agosto 2019, con il quale le è stato ingiunto di pagare a (di seguito, Controparte_1
, rappresentata da (di seguito, , la CP_1 Controparte_2 CP_2 somma di 29.602,32 euro, oltre agli interessi “come da domanda” e le spese della procedura liquidate in 1.300 euro per compensi, 252 euro per esborsi, oltre al 15% per spese generali e successive occorrende.
nel ricorso monitorio, aveva chiarito di aver acquistato da CP_1
ST s.p.a., in forza di un contratto concluso il 14 settembre 2018, un complesso di crediti tra i quali erano compresi quelli riguardanti due finanziamenti concessi a IG. La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso ai sensi della L. n. 130/1999 della cessione di crediti è avvenuta il 6 ottobre 2018.
nel suddetto ricorso, aveva specificato che IG aveva CP_1 concluso con ST s.p.a. i contratti che avevano dato vita ai rapporti n. 20154013514413 e 10070031203669. Entrambi i rapporti avevano avuto “un andamento irregolare” e vi era stata la decadenza dal beneficio del termine.
Al momento della cessione di crediti da ST ad il CP_1 complessivo credito verso l'odierna attrice, risultante dalla documentazione contabile prodotta da in sede monitoria, CP_1 era di 29.602,32 euro, 25.194,07 euro per il rapporto contrattuale n. 20154013514413 e 4.408,25 euro per quello n. 10070031203669. L'avviso della cessione di crediti pubblicato nella G.U., prodotto da in sede monitoria, dava atto che tale società aveva CP_1
pagina 2 di 7 acquistato da ST, in forza del contratto del 14 settembre 2018 e con effetti economici dal 30 aprile 2018, “i crediti originati da prestiti personali, carte di credito, prestiti finalizzati autoveicoli, prestiti finalizzati non autoveicoli erogati da ST ai sensi di contratti di credito ai consumatori (ivi inclusi i crediti per capitale residuo, interessi, costi sostenuti dal Cedente in relazione ai contratti di finanziamento) e sorti nel periodo compreso tra il 1994 e il 2018 e qualificati come attività finanziarie deteriorate (i
“Crediti”) ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della legge sulla Cartolarizzazione”. L'avviso conteneva la specificazione che ST e CP_1 avevano concluso una cessione di crediti “non in blocco” e che “[l]e liste dei crediti oggetto di tali cessioni [erano] state allegate ai contratti”. L'opponente, con il suo atto di citazione, ha in via preliminare rilevato che non aveva provato di essere titolare del credito CP_1 fatto valere in sede monitoria, dato che non aveva prodotto il contratto di cessione di crediti richiamato nell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. ha replicato che la copia del suddetto avviso costituiva una CP_1 prova idonea della cessione dei crediti e che tale cessione emergeva anche dalla sua disponibilità di copie dei contratti di finanziamento conclusi da IG con la cedente ST s.p.a. (oltre, verrebbe da aggiungere, alle copie della documentazione contabile relativa a tali finanziamenti), che sono state prodotte.
Successivamente, le parti hanno chiarito che un estratto del contratto di cessione di crediti concluso dall'odierna opposta con ST era stato prodotto in sede monitoria, assieme ad un estratto dell'elenco dei crediti ceduti allegato a tale contratto. Tali documenti sono stati prodotti in questo procedimento di opposizione. La difesa dell'attrice ha evidenziato che l'estratto dell'elenco dei crediti ceduti prodotto dalla controparte non contiene alcun pagina 3 di 7 riferimento alla sua assistita e ha pertanto ribadito che la convenuta non ha provato di essere titolare dei crediti indicati nel ricorso per decreto ingiuntivo. Ebbene, il contratto di cessione di crediti concluso da ST ed fa riferimento, per determinare il suo oggetto, ad una CP_1 serie di crediti indicati in un elenco che costituisce l'allegato A di tale contratto. Le posizioni giuridiche soggettive cedute dovrebbero rientrare in sei “portafogli di crediti”, aventi determinate caratteristiche previste nel contratto. L'elenco dei crediti, in base al contratto, contiene alcuni dati relativi a ciascuna posizione ceduta, tra i quali il nome del debitore. L'estratto dell'elenco dei crediti ceduti prodotto in sede monitoria e in questo giudizio di opposizione fa riferimento ad originari debitori di ST diversi dall'attrice, non indicando alcun dato personale di quest'ultima, tantomeno il suo nome. Si deve ora valutare se la titolarità dei crediti fatti valere con il ricorso monitorio in capo a possa essere ritenuta CP_1 sussistente in base alle presunzioni proposte dalla convenuta. Quest'ultima, come detto, ha sottolineato il fatto di aver prodotto la copia dei contratti di finanziamento conclusi da IG con ST s.p.a. (oltre alla documentazione contabile relativa a tali contratti predisposta anch'essa da quest'ultima società). In sostanza, nella prospettiva della convenuta, la disponibilità di tali documenti dimostrerebbe che la cessione del credito è avvenuta e che la cedente le ha consegnato la documentazione destinata a provare la situazione giuridica soggettiva ceduta, ai sensi dell'art. 1262 c.c., come del resto era stato espressamente previsto nel suddetto contratto.
Deve essere ricordato che la convenuta ha sostenuto che la prova della titolarità del credito in capo ad avrebbe potuto essere CP_1 fornita da quest'ultima soltanto con la produzione della documentazione contrattuale relativa alla cessione dei crediti che la stessa aveva allegato di aver concluso con ST. pagina 4 di 7 In sostanza, con queste argomentazioni, l'attrice opponente ha ragionevolmente inteso eccepire l'inammissibilità di una prova per presunzioni dell'acquisto dei crediti che inizialmente spettavano a ST nei suoi confronti da parte della convenuta. Ora, a prescindere dalla questione relativa all'ammissibilità di una prova per presunzioni come prospettata dalla convenuta nonostante quanto disposto dagli artt. 2721 e 2729 c.c., si deve rilevare che le presunzioni descritte negli atti di non sono gravi e precise. CP_1
Appare infatti evidente che, in questa vicenda, vi sia stato un disguido. Nella prospettiva della convenuta, evidentemente, il disguido sarebbe consistito nella produzione di una pagina dell'estratto dei crediti ceduti richiamato nel contratto concluso con ST diversa da quella che contiene i dati dell'attrice. Il disguido potrebbe però anche essere consistito nell'indebito invio di documentazione relativa a IG da parte di ST a
(invio da considerare indebito in quanto i crediti verso CP_1
IG non sarebbero stati compresi nell'oggetto del contratto di cessione concluso del 14 settembre 2018).
La convenuta non ha fornito elementi idonei a far ritenere più probabile la prima ipotesi. Infatti, la convenuta non ha specificato in quale dei sei portafogli di crediti indicati nel contratto di cessione concluso con ST dovrebbero rientrare quelli verso IG. Il contratto di cessione individua tali portafogli, tra l'altro, con il riferimento a vari stadi di operazioni di recupero dei crediti tentati nei confronti dei debitori.
Nessun riferimento a queste attività di recupero dei crediti è stato compiuto negli atti dell'opposta con riguardo alla posizione dell'attrice. In conclusione, l'opposizione deve essere accolta. Considerata la difficoltà delle questioni esaminate, sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese di lite tra l'attrice e come sopra rappresentata. CP_1
pagina 5 di 7 Si deve rilevare che IG ha proposto delle domande anche nei confronti delle terze chiamate, che sono tre compagnie assicurative.
IG ha infatti chiesto, per il caso di soccombenza, nei confronti di di essere manlevata dalle compagnie assicurative con le CP_1 quali aveva stipulato dei contratti di assicurazione per garantirsi che i finanziamenti sarebbero stati saldati anche nel caso in cui avesse avuto problemi di salute, allegando di essere stata colpita da una grave malattia dopo aver concluso i contratti di finanziamento e sostenendo che tale malattia costituiva un sinistro rilevante nella vicenda in esame. Compagnia di Assicurazione e Controparte_3
Riassicurazione s.p.a. ha allegato di non aver concluso contratti di assicurazione rilevanti in questa vicenda. Si deve riconoscere tuttavia fondata la considerazione dell'attrice, secondo la quale la documentazione contrattuale prodotta giustificava comunque una confusione su quali tra le terze chiamate, che sono società dello stesso gruppo assicurativo, dovessero essere chiamate in giudizio.
Per quanto riguarda le altre due compagnie assicurative, difese dallo stesso avvocato della prima, tali società hanno proposto varie eccezioni di prescrizione e relative all'estensione del rischio assicurato con i contratti richiamati dall'attrice, eccezioni che, qualora fosse stata ritenuta fondata la pretesa di non CP_1 sarebbero state di immediata soluzione. Si ritiene quindi giustificata l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Varese, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando su tutte le domande delle parti, ogni diversa istanza, domanda od eccezione disattesa o da considerare assorbita, così provvede:
pagina 6 di 7 accerta che IG non ha nei confronti di Pt_1 Controparte_1 rappresentata da il debito indicato nel decreto Controparte_2 ingiuntivo opposto, che, di conseguenza, revoca. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti le spese.
Varese, 3 giugno 2025
Il Giudice
dott. Giacomo Puricelli
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