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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/03/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14763/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14763/2024 promossa da:
e entrambi elettivamente domiciliati Parte_1 Parte_2 presso lo studio dell'avv. MUSSO VALERIO GIULIO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: accogliersi la domanda.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Parte_2
CHIERI il 04/04/1998.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CHIERI (atto n. 10 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 18/2/1999 (maggiorenne ed economicamente Persona_1
autosufficiente), il 31/7/2007 e il 4/3/2011. Persona_2 Persona_3
Con ricorso depositato il 14/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CHIERI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi liberamente e consensualmente decidono di vivere separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto;
Per_ AFFIDA i minori e in via congiunta a entrambi i genitori che ne cureranno in condivisione Per_2 educazione ed istruzione, con residenza prevalente presso la madre, presso l'abitazione coniugale già rilasciata dal marito in Chieri, Via San Pietro 12;
DÀ ATTO che le parti hanno diviso tra loro in buona fede arredi e suppellettili;
Per_ DISPONE che stante l'età dei minori, le parti convengono che il padre potrà vedere e con la Per_2 più ampia disponibilità, d'intesa con i medesimi, fermi gli impegni scolastici ed extrascolastici degli stessi e tenuto conto della loro volontà (indicativamente, a weekend alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera ed un giorno infrasettimanale – indicativamente il martedì – con pernottamento presso il padre);
- In merito alle vacanze estive (15 giorni all'anno), laddove padre e figli minori intendessero trascorrere dei giorni fuori città, il Signor si impegna a comunicarlo alla signora entro il Pt_2 Parte_1
31 maggio precedente, cosicché anche lei possa organizzarsi;
DISPONE che in ragione dei rispettivi introiti (il Signor è in locazione, la signora Pt_2
risiede presso l'abitazione della madre, , il Sig. si Parte_1 Persona_4 Pt_2 impegna a corrispondere alla Signora quale contributo al mantenimento per i figli minori Parte_1 l'importo complessivo di Euro 250,00 (somma rivalutata annualmente secondo gli indici Istat) da corrispondersi il giorno 5 di ogni mese;
DÀ ATTO che l'assegno unico verrà percepito interamente dal Signor Pt_2
DISPONE che i coniugi condivideranno le spese scolastiche, sportive, ricreative e mediche non coperte dal servizio assicurativo o dal servizio sanitario nazionale, spese di mensa scolastica o equipollenti, di pagina 2 di 3 trasporto (biglietti del treno, autobus – sempre relativi a motivi scolastici), spese di eventuale frequenza di scuola e\o corsi, e\o campi estivi, cellulare e relativo abbonamento e\o scheda telefonica, spese di patente di guida ed eventuale equipollente, tutte spese previamente concordate e successivamente documentate. Per tutte le altre spese si farà riferimento al Protocollo d'Intesa Tribunale di Torno del marzo 2016.
DÀ ATTO che entrambi i ricorrenti si impegnano, altresì, a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio e a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura ove si recheranno con i figli minori;
DÀ ATTO che entrambi i coniugi si impegnano alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio del passaporto e per il rilascio della carta di identità dei figli minori valida anche per l'espatrio;
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di aver separatamente regolato ogni altra questione patrimoniale fra loro pendente e di non avere pertanto più nulla reciprocamente a pretendere.
DÀ ATTO che tutte le condizioni sovra indicate avranno vigore dalla data di sottoscrizione delle presenti condizioni, senza dover attendere l'udienza presidenziale.
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 7.3.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14763/2024 promossa da:
e entrambi elettivamente domiciliati Parte_1 Parte_2 presso lo studio dell'avv. MUSSO VALERIO GIULIO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: accogliersi la domanda.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Parte_2
CHIERI il 04/04/1998.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CHIERI (atto n. 10 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 18/2/1999 (maggiorenne ed economicamente Persona_1
autosufficiente), il 31/7/2007 e il 4/3/2011. Persona_2 Persona_3
Con ricorso depositato il 14/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CHIERI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi liberamente e consensualmente decidono di vivere separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto;
Per_ AFFIDA i minori e in via congiunta a entrambi i genitori che ne cureranno in condivisione Per_2 educazione ed istruzione, con residenza prevalente presso la madre, presso l'abitazione coniugale già rilasciata dal marito in Chieri, Via San Pietro 12;
DÀ ATTO che le parti hanno diviso tra loro in buona fede arredi e suppellettili;
Per_ DISPONE che stante l'età dei minori, le parti convengono che il padre potrà vedere e con la Per_2 più ampia disponibilità, d'intesa con i medesimi, fermi gli impegni scolastici ed extrascolastici degli stessi e tenuto conto della loro volontà (indicativamente, a weekend alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera ed un giorno infrasettimanale – indicativamente il martedì – con pernottamento presso il padre);
- In merito alle vacanze estive (15 giorni all'anno), laddove padre e figli minori intendessero trascorrere dei giorni fuori città, il Signor si impegna a comunicarlo alla signora entro il Pt_2 Parte_1
31 maggio precedente, cosicché anche lei possa organizzarsi;
DISPONE che in ragione dei rispettivi introiti (il Signor è in locazione, la signora Pt_2
risiede presso l'abitazione della madre, , il Sig. si Parte_1 Persona_4 Pt_2 impegna a corrispondere alla Signora quale contributo al mantenimento per i figli minori Parte_1 l'importo complessivo di Euro 250,00 (somma rivalutata annualmente secondo gli indici Istat) da corrispondersi il giorno 5 di ogni mese;
DÀ ATTO che l'assegno unico verrà percepito interamente dal Signor Pt_2
DISPONE che i coniugi condivideranno le spese scolastiche, sportive, ricreative e mediche non coperte dal servizio assicurativo o dal servizio sanitario nazionale, spese di mensa scolastica o equipollenti, di pagina 2 di 3 trasporto (biglietti del treno, autobus – sempre relativi a motivi scolastici), spese di eventuale frequenza di scuola e\o corsi, e\o campi estivi, cellulare e relativo abbonamento e\o scheda telefonica, spese di patente di guida ed eventuale equipollente, tutte spese previamente concordate e successivamente documentate. Per tutte le altre spese si farà riferimento al Protocollo d'Intesa Tribunale di Torno del marzo 2016.
DÀ ATTO che entrambi i ricorrenti si impegnano, altresì, a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio e a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura ove si recheranno con i figli minori;
DÀ ATTO che entrambi i coniugi si impegnano alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio del passaporto e per il rilascio della carta di identità dei figli minori valida anche per l'espatrio;
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di aver separatamente regolato ogni altra questione patrimoniale fra loro pendente e di non avere pertanto più nulla reciprocamente a pretendere.
DÀ ATTO che tutte le condizioni sovra indicate avranno vigore dalla data di sottoscrizione delle presenti condizioni, senza dover attendere l'udienza presidenziale.
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 7.3.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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