TRIB
Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 28/07/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Claudia Frosini Presidente Relatore
dott. Valerio Medaglia Giudice
dott. Amedeo Russo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto la dichiarazione di insolvenza della Parte_1
Motivi della decisione
Le sigg.re , e hanno presentato ricorso ex art. 297 CCI Parte_2 Parte_3 Parte_4 perché fosse dichiarato lo stato di insolvenza de “ ”, vantando crediti di lavoro in Parte_1 linea capitale rispettivamente di € 8.866,02, € 2.565,98 ed € 9.093,18, come da decreti ingiuntivi immediatamente esecutivi del Tribunale di Livorno, precetti e pignoramento mobiliare con esito negativo
(cfr. docc. 8-9-10-13-14-15-16-17-19).
Su delega del Collegio, il Giudice istruttore svolgeva le attività previste dal CCI.
All'udienza del 15.7.2025 ha presenziato personalmente il sig. presidente del Consiglio di Controparte_1 amministrazione e legale rappresentante della società, chiedendo un termine a difesa per potersi costituire con un legale, mentre i ricorrenti hanno instato per la dichiarazione dello stato di insolvenza.
Ritiene il Collegio, in primo luogo, che non vi siano i presupposti per concedere il termine a difesa richiesto, posto che il ricorso ed il decreto di convocazione delle parti sono stati notificati alla società resistente in persona del suo legale rappresentante pro tempore nel pieno rispetto dei termini minimi a comparire previsti dall'art. 41 comma 2 CC.II.
Ed infatti, è documentalmente provato che la notificazione del ricorso e del decreto di convocazione delle parti si è perfezionata nei confronti della società a mezzo pec in data 9.5.2025, coma da attestazione di cancelleria in atti, non rilevando il fatto che i ricorrenti abbiano effettuato poi una successiva notificazione, direttamente nei confronti del legale rappresentante, perfezionatasi in data 11.7.2025, trattandosi di modalità ultronea rispetto al procedimento notificatorio previsto ex lege.
Né, infine, risultano fondati motivi per concedere il rinvio richiesto a fronte delle esigenze di celerità che connotano il procedimento in oggetto nell'interesse del ceto creditorio.
Verificata così la rituale instaurazione del contraddittorio e venendo al merito della decisione, il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda, atteso che: • questo Tribunale è territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 27 CCI, in quanto la sede legale della cooperativa si trova nel Circondario;
• il contraddittorio è stato ritualmente instaurato sia nei confronti del legale rappresentante della società, sia nei confronti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il quale con la nota in atti ha dichiarato che
“nulla osta a che codesto Tribunale dichiari lo stato di insolvenza qualora ne ravvisi i presupposti” ed avendo in particolare verificato che “dall'esame della documentazione agli atti risulta che l'attività della cooperativa non rientra fra quelle di cui all'art. 2195 c.c.”, trovandoci pertanto al cospetto di soggetto non “fallibile”;
• dall'istruttoria sono emersi debiti di € 173.058,79 nei confronti di Agenzia delle Entrate - Riscossione come da certificazione in atti del 14.5.2025;
• la cooperativa si trova in stato di insolvenza, così come previsto dall'articolo 2 lett. B), CCI, come emerge dal consistente debito nei confronti dell'erario, oltre a quello nei confronti dei dipendenti;
dallo stato di protratta inattività della società; dall'irregolare tenuta delle scritture contabili a partire dall'anno 2023
(essendo l'ultimo bilancio depositato quello dell'anno 2022); dall' irreperibilità della stessa cooperativa all'indirizzo indicato come sede legale (cfr. doc. 19), nonchè dall'esito negativo del pignoramento mobiliare tentato dai ricorrenti: tali elementi, complessivamente valutati, denotano che la cooperativa non è più in condizione di far fronte con regolarità alle proprie obbligazioni.
• Da ultimo deve ricordarsi come, a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 93 del 12/4/2022, non sia necessario che la società coop.va raggiunga i requisiti dimensionali previsti per la liquidazione giudiziale (c.d. soglie di fallibilità);
P.Q.M.
il Tribunale di GROSSETO, in composizione collegiale, pronunciando sul ricorso proposto, dalle sigg.re
[...]
, e così provvede: Parte_2 Parte_3 Parte_4
Visti gli art. 297 e ss. CCI, dichiara che la società cooperativa (c.f. Parte_1
) si trova in stato di insolvenza. P.IVA_1
Dispone che la presente sentenza sia comunicata all'autorità competente entro 3 giorni da oggi.
Dispone che la presente sentenza venga pubblicata ai sensi di legge, notificata al debitore, comunicata per estratto ai ricorrenti nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese per l'annotazione.
Così deciso in Grosseto, nella camera di consiglio del 16/7/2025
Il Presidente Relatore
dott.ssa Claudia Frosini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Claudia Frosini Presidente Relatore
dott. Valerio Medaglia Giudice
dott. Amedeo Russo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto la dichiarazione di insolvenza della Parte_1
Motivi della decisione
Le sigg.re , e hanno presentato ricorso ex art. 297 CCI Parte_2 Parte_3 Parte_4 perché fosse dichiarato lo stato di insolvenza de “ ”, vantando crediti di lavoro in Parte_1 linea capitale rispettivamente di € 8.866,02, € 2.565,98 ed € 9.093,18, come da decreti ingiuntivi immediatamente esecutivi del Tribunale di Livorno, precetti e pignoramento mobiliare con esito negativo
(cfr. docc. 8-9-10-13-14-15-16-17-19).
Su delega del Collegio, il Giudice istruttore svolgeva le attività previste dal CCI.
All'udienza del 15.7.2025 ha presenziato personalmente il sig. presidente del Consiglio di Controparte_1 amministrazione e legale rappresentante della società, chiedendo un termine a difesa per potersi costituire con un legale, mentre i ricorrenti hanno instato per la dichiarazione dello stato di insolvenza.
Ritiene il Collegio, in primo luogo, che non vi siano i presupposti per concedere il termine a difesa richiesto, posto che il ricorso ed il decreto di convocazione delle parti sono stati notificati alla società resistente in persona del suo legale rappresentante pro tempore nel pieno rispetto dei termini minimi a comparire previsti dall'art. 41 comma 2 CC.II.
Ed infatti, è documentalmente provato che la notificazione del ricorso e del decreto di convocazione delle parti si è perfezionata nei confronti della società a mezzo pec in data 9.5.2025, coma da attestazione di cancelleria in atti, non rilevando il fatto che i ricorrenti abbiano effettuato poi una successiva notificazione, direttamente nei confronti del legale rappresentante, perfezionatasi in data 11.7.2025, trattandosi di modalità ultronea rispetto al procedimento notificatorio previsto ex lege.
Né, infine, risultano fondati motivi per concedere il rinvio richiesto a fronte delle esigenze di celerità che connotano il procedimento in oggetto nell'interesse del ceto creditorio.
Verificata così la rituale instaurazione del contraddittorio e venendo al merito della decisione, il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda, atteso che: • questo Tribunale è territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 27 CCI, in quanto la sede legale della cooperativa si trova nel Circondario;
• il contraddittorio è stato ritualmente instaurato sia nei confronti del legale rappresentante della società, sia nei confronti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il quale con la nota in atti ha dichiarato che
“nulla osta a che codesto Tribunale dichiari lo stato di insolvenza qualora ne ravvisi i presupposti” ed avendo in particolare verificato che “dall'esame della documentazione agli atti risulta che l'attività della cooperativa non rientra fra quelle di cui all'art. 2195 c.c.”, trovandoci pertanto al cospetto di soggetto non “fallibile”;
• dall'istruttoria sono emersi debiti di € 173.058,79 nei confronti di Agenzia delle Entrate - Riscossione come da certificazione in atti del 14.5.2025;
• la cooperativa si trova in stato di insolvenza, così come previsto dall'articolo 2 lett. B), CCI, come emerge dal consistente debito nei confronti dell'erario, oltre a quello nei confronti dei dipendenti;
dallo stato di protratta inattività della società; dall'irregolare tenuta delle scritture contabili a partire dall'anno 2023
(essendo l'ultimo bilancio depositato quello dell'anno 2022); dall' irreperibilità della stessa cooperativa all'indirizzo indicato come sede legale (cfr. doc. 19), nonchè dall'esito negativo del pignoramento mobiliare tentato dai ricorrenti: tali elementi, complessivamente valutati, denotano che la cooperativa non è più in condizione di far fronte con regolarità alle proprie obbligazioni.
• Da ultimo deve ricordarsi come, a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 93 del 12/4/2022, non sia necessario che la società coop.va raggiunga i requisiti dimensionali previsti per la liquidazione giudiziale (c.d. soglie di fallibilità);
P.Q.M.
il Tribunale di GROSSETO, in composizione collegiale, pronunciando sul ricorso proposto, dalle sigg.re
[...]
, e così provvede: Parte_2 Parte_3 Parte_4
Visti gli art. 297 e ss. CCI, dichiara che la società cooperativa (c.f. Parte_1
) si trova in stato di insolvenza. P.IVA_1
Dispone che la presente sentenza sia comunicata all'autorità competente entro 3 giorni da oggi.
Dispone che la presente sentenza venga pubblicata ai sensi di legge, notificata al debitore, comunicata per estratto ai ricorrenti nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese per l'annotazione.
Così deciso in Grosseto, nella camera di consiglio del 16/7/2025
Il Presidente Relatore
dott.ssa Claudia Frosini