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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 19/03/2025, n. 1124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1124 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 13445/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari -dott.ssa Luigia Lambriola- nella controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
(avv.ti Pietro Speranza e Vincenzo Floris); Parte_1 e
(avv. Daniele De Leonardis); CP_1
all'udienza del 19.03.2025, al termine della discussione, ha emesso la seguente sentenza –ex art. 429 c.p.c.-:
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda attorea -finalizzata ad ottenere il riconoscimento delle condizioni sanitarie per l'indennità di accompagnamento- è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito esposte. Nel caso in esame, la consulenza tecnica d'ufficio espletata nella fase di ATP –con una valutazione condivisa da Questo Giudicante, in quanto fondata sull'accurata anamnesi delle condizioni di salute della parte ricorrente e motivata in maniera coerente, esaustiva ed immune da contraddizioni- ha negato la sussistenza dei requisiti per accedere alla prestazione richiesta, concludendo nel modo seguente:
“Sulla scorta della documentazione medica e dalla visita peritale, dal sottoscritto eseguita, si evince che la sig.ra
è affetta da: Cardiopatia sclero-ipertensiva, Parte_1 diabete mellito non ID, spondiloartrosi, ernie discali multiple, segni di gonartrosi bilaterale, osteoporosi. La richiesta della sig. è finalizzata al Pt_1 riconoscimento dell'invalidità del 100% e dell'indennità di accompagnamento, ma le sue patologie non creano difficoltà nella deambulazione, nella stazione eretta senza appoggio, certo non è in grado di percorrere dei lunghi tragitti, ma svolgere tranquillamente le comuni attività di vita quotidiana. Il deambulatore alla sig.ra le è stato Pt_1 prescritto soltanto a scopo precauzionale e non perché la signora è nelle condizioni di non poter mantenere la stazione eretta, di non poter deambulare autonomamente, il beneficio dell'indennità di accompagnamento deve essere riconosciuto a soggetti che non sono in grado di deambulare autonomamente né di svolgere le comuni attività di vita quotidiana. L'ausilio a lei prescritto e quindi in uso, è un mezzo per darle sicurezza durante il cammino. Pertanto, si afferma che: la sig.ra è Parte_1 invalida nella misura del 85% e non ha diritto a percepire
1 l'indennità di accompagnamento, concordo con il giudizio della Commissione Medica”. Il CTU ha quindi preso specifica posizione sulle deduzioni di parte ricorrente e, nell'esprimere le proprie conclusioni, e nel considerare nel complesso le infermità della perizianda e la necessità di utilizzare ausili medici, ha precisato che la ricorrente non si trova nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o nella situazione per cui non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisogna dell'assistenza continua. Compensa le spese processuali tra le parti in presenza dell'autodichiarazione reddituale ai sensi dell'art. 152 disp att. cpc e pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio –nella misura già liquidata in corso di causa- definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-rigetta la domanda;
-compensa le spese processuali tra le parti;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio –nella misura già liquidata in corso di causa- definitivamente a carico dell' CP_2
, 19.03.2025 Il Giudice del Lavoro
[...]
dott.ssa Luigia Lambriola
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari -dott.ssa Luigia Lambriola- nella controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
(avv.ti Pietro Speranza e Vincenzo Floris); Parte_1 e
(avv. Daniele De Leonardis); CP_1
all'udienza del 19.03.2025, al termine della discussione, ha emesso la seguente sentenza –ex art. 429 c.p.c.-:
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda attorea -finalizzata ad ottenere il riconoscimento delle condizioni sanitarie per l'indennità di accompagnamento- è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito esposte. Nel caso in esame, la consulenza tecnica d'ufficio espletata nella fase di ATP –con una valutazione condivisa da Questo Giudicante, in quanto fondata sull'accurata anamnesi delle condizioni di salute della parte ricorrente e motivata in maniera coerente, esaustiva ed immune da contraddizioni- ha negato la sussistenza dei requisiti per accedere alla prestazione richiesta, concludendo nel modo seguente:
“Sulla scorta della documentazione medica e dalla visita peritale, dal sottoscritto eseguita, si evince che la sig.ra
è affetta da: Cardiopatia sclero-ipertensiva, Parte_1 diabete mellito non ID, spondiloartrosi, ernie discali multiple, segni di gonartrosi bilaterale, osteoporosi. La richiesta della sig. è finalizzata al Pt_1 riconoscimento dell'invalidità del 100% e dell'indennità di accompagnamento, ma le sue patologie non creano difficoltà nella deambulazione, nella stazione eretta senza appoggio, certo non è in grado di percorrere dei lunghi tragitti, ma svolgere tranquillamente le comuni attività di vita quotidiana. Il deambulatore alla sig.ra le è stato Pt_1 prescritto soltanto a scopo precauzionale e non perché la signora è nelle condizioni di non poter mantenere la stazione eretta, di non poter deambulare autonomamente, il beneficio dell'indennità di accompagnamento deve essere riconosciuto a soggetti che non sono in grado di deambulare autonomamente né di svolgere le comuni attività di vita quotidiana. L'ausilio a lei prescritto e quindi in uso, è un mezzo per darle sicurezza durante il cammino. Pertanto, si afferma che: la sig.ra è Parte_1 invalida nella misura del 85% e non ha diritto a percepire
1 l'indennità di accompagnamento, concordo con il giudizio della Commissione Medica”. Il CTU ha quindi preso specifica posizione sulle deduzioni di parte ricorrente e, nell'esprimere le proprie conclusioni, e nel considerare nel complesso le infermità della perizianda e la necessità di utilizzare ausili medici, ha precisato che la ricorrente non si trova nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o nella situazione per cui non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisogna dell'assistenza continua. Compensa le spese processuali tra le parti in presenza dell'autodichiarazione reddituale ai sensi dell'art. 152 disp att. cpc e pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio –nella misura già liquidata in corso di causa- definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-rigetta la domanda;
-compensa le spese processuali tra le parti;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio –nella misura già liquidata in corso di causa- definitivamente a carico dell' CP_2
, 19.03.2025 Il Giudice del Lavoro
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dott.ssa Luigia Lambriola
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