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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/02/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Celeste Presidente
Dott. Maria Pia Di Stefano Consigliere rel.
Dott. Roberto Bonanni Consigliere
all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 11/02/2025
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 2520/2023
vertente tra
Parte_1
(avv. CALIGIURI STEFANO)
Parte appellante contro
CP_1
(avv. RUPERTO CLAUDIA)
Parte appellata
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 601/2023 emessa dal Tribunale di Tivoli in funzione di
Giudice del Lavoro in data 12.4.2023
Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza impugnata è stato respinto il ricorso proposto da volto al Parte_1 riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1 comma 8 legge 503 92, ritenendo non sussistente il requisito anagrafico di 61 anni, che il ricorrente avrebbe raggiunto solo in data 27/08/2024, a fronte della domanda amministrativa presentata nel 2019.
Propone appello il amentando di avere chiesto il solo riconoscimento del diritto alla Parte_1 pensione anticipata e non l'erogazione del trattamento, sicché alla data della presentazione della domanda amministrativa risultava insussistente il requisito anagrafico, ma integrato (come da CTU) quello sanitario, situazione che avrebbe consentito di presentare la domanda per l'erogazione in un momento successivo, con conseguente risparmio di tempo. CP_ L' si è costituito in giudizio resistendo al gravame.
Sostituita l'udienza odierna con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo, con sentenza e contestuale motivazione.
L'appello è infondato.
Il ricorrente ha proposto ricorso per “accertare il diritto a richiedere il pensionamento anticipato
(art. 1 co. 8 D.L. 30.12.92 n. 503) a causa della riduzione della capacità lavorativa in misura non inferiore all'80% della totale”. Quindi, già la domanda, per come formulata, è volta all'accertamento del diritto alla prestazione (prestazione che senza tale accertamento non potrebbe invero richiedersi, nemmeno in un secondo tempo), oltre che alla verifica di carattere medico.
Ma in ogni caso il diritto a richiedere il pensionamento anticipato presuppone l'esistenza sia del requisito sanitario che di quello anagrafico, non essendo ammissibile frazionare la domanda per il riconoscimento di un diritto limitandone l'accertamento alla sussistenza di uno solo, o di alcuni, dei suoi elementi costitutivi.
E' infatti oramai acquisito il principio giurisprudenziale che esclude l'ammissibilità di una autonoma domanda volta al mero accertamento dell'esistenza di un grado di invalidità finalizzata a fruire di prestazioni previdenziali od assistenziali.
Ha affermato, sul punto, la Suprema Corte - Ord. n. 9013 del 2016 - che “È inammissibile la domanda di accertamento dell'esistenza di un grado di invalidità finalizzata a fruire di prestazioni previdenziali o assistenziali, non essendo proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionati della fattispecie costitutiva di un diritto”.
Ed ancora:
“E' inammissibile la domanda di accertamento dell'esistenza di un grado di invalidità finalizzata a fruire di prestazioni previdenziali o assistenziali, non essendo proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può formare oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e, quindi, nella sua interezza” (Cass. Ord. n. 22 del 2019).
Non appare poi giuridicamente sostenibile affermare che il requisito anagrafico avrebbe interessato il solo “conseguimento” della prestazione, poiché il diritto comprende in sé, come concetto unitario, l'insieme dei suoi elementi costitutivi, mentre il conseguimento attiene alla fase, meramente esecutiva, della materiale erogazione della prestazione, che avviene una volta che il diritto sia stato accertato in tutti i suoi elementi.
Né può accedersi a quanto richiesto dall'appellante nelle note di trattazione scritta (di riconoscimento – in subordine - del diritto partire dal compimento del 61mo anno di età) non potendosi modificare la domanda originariamente proposta, formulata come domanda di mero accertamento del diritto a richiedere la prestazione.
L'appello, in conclusione, deve essere respinto. Tenuto conto della sussistenza del requisito sanitario comunque riscontrata dal CTU, appare congruo, come già in primo grado, compensare tra le parti le spese di lite.
Deve darsi atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Compensa integralmente tra le parti le spese del grado.
Dà atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 11/02/2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Pia Di Stefano
Il Presidente
dott. Alberto Celeste