Articolo 78 della Legge 9 luglio 1908, n. 445
Articolo 77
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14 agosto 1908
Art. 78.

Le disposizioni contrarie alla presente legge sono abrogate.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addi' 9 luglio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
BERTOLINI.
CARCANO.
LACAVA.
COCCO-ORTU.
CASANA.
ORLANDO.
RAVA.

Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.

Entrata in vigore il 14 agosto 1908