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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 13/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 30.10.2024; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1723/2019 R.G., avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo e a precetto”;
promossa da:
con sede in Ragusa, via Avv. Lorenzo Monaco n. 34, P.IVA , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Lidia Calcaterra del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
OPPONENTE
contro:
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Controparte_1 C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatrice Corallo del Foro di C.F._1
Ragusa, giusta procura in atti;
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.06.2019 la ha proposto tempestiva opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 381/2019 - notificatole il 13.06.2019, unitamente ad atto di precetto, dalla lavoratrice -, nei suoi confronti emesso da questo Tribunale il 07.05.2019, su Controparte_1 ricorso della predetta, per il pagamento della complessiva somma di € 8.609,50, al lordo delle ritenute di legge e oltre accessori, pretesa quanto ad € 4.356,00 a titolo di retribuzioni dovutele per le mensilità dal dicembre 2018 al marzo 2019, 13ma mensilità inclusa, e quanto ad € 4.253,00 a titolo di TFR maturato dall'assunzione del 09.04.2015 fino alla cessazione del rapporto di lavoro in data 31.03.2019. A sostegno dell'invocata revoca dell'impugnato provvedimento monitorio la ha Parte_1 eccepito la non debenza delle reclamate somme, siccome superiori a quelle riportate nelle relative buste paga, essa opponente avendo peraltro corrisposto alla ben prima del deposito CP_1 dell'accolto ricorso monitorio, la somma di € 953,91 esposta nella busta paga relativa al dicembre 2018.
Costituitasi in lite, - premesso e riconosciuto che la aveva Controparte_1 Parte_1 medio tempore proceduto al pagamento della somma di € 953,91 per la mensilità di dicembre 2018 e della somma di € 950,46 per la retribuzione del mese di gennaio 2019 - ha insistito nella condanna della società al pagamento delle non corrisposte mensilità di febbraio e marzo 2019 e del TFR, per rispettivi € 2.496,63 ed € 4.253,50, importi correttamente reclamati al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali di legge.
Ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa, con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 30.10.2024.
***
Acquisiti il riconoscimento, da parte dell'opposta, dell'eseguito pagamento, da parte della datrice di lavoro, delle retribuzioni dovutele per le mensilità di dicembre 2018 e di gennaio 2019 e la conseguente limitazione della domanda di adempimento proposta in via monitoria alle residue mensilità di febbraio e marzo 2019 non corrisposte e al TFR maturato nel corso del rapporto di lavoro cessato in data 31.03.2019 - circostanza ex se atta ad imporre la doverosa revoca del d.i. opposto -, va intanto rilevato, quanto all'an debeatur, che la non ha minimamente Parte_1 contestato né il rapporto di lavoro subordinato intercorso con la né lo svolgimento, CP_1 da parte della stessa, dell'attività lavorativa specificamente posta a fondamento della pretesa monitoria, né il deplorato omesso pagamento delle mensilità di retribuzione di cui sopra e del maturato TFR.
Per quanto attiene al quantum, la stessa opponente ha versato in atti le buste paga relative alle mensilità per cui è causa, unicamente lamentando l'esposizione della pretesa al lordo e non già al netto degli importi relativi alle ritenute previdenziali ed assistenziali. La doglianza appare tuttavia destituita di fondamento, costituendo ius receptum che, come rilevato dall'opposta in ragione del pacifico omesso pagamento delle retribuzioni per cui è causa, “l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore. Ed infatti, quanto a queste ultime, al datore di lavoro è consentito procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (ai sensi dell'art. 19 della legge 4 aprile 1952, n. 218); per quanto concerne, invece, le ritenute fiscali, esse non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacché la determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione con la quale, in accoglimento dell'opposizione all'esecuzione proposta dal datore di lavoro condannato al pagamento di differenze retributive, il giudice di merito aveva escluso dal credito precettato l'importo delle ritenute fiscali e previdenziali)” (cfr. ex plurimis CASS. N. 19790/2011; CASS. N. 18044/2015; CASS. N. 18897/2019). Attesa per quanto sopra la fondatezza della domanda monitoria in parte qua, e l'omessa contestazione, da parte della lavoratrice, degli importi esposti nelle buste paga versate in atti dalla quest'ultima va conseguentemente condannata al pagamento della complessiva somma Parte_1 di € 6.220,18 a titolo di retribuzioni dovute alla per i mesi di febbraio e marzo 2019 CP_1
e a titolo di TFR - con conseguente annullamento del precetto opposto quanto all'eccedenza -, nonché, giusta soccombenza, al pagamento delle spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario dell'opposta, che ne ha fatto istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1723/2019 R.G., ogni altra istanza ed eccezione disattesa;
revoca il d.i. n. 381/2019, emesso da questo G.L. nei confronti della in data Parte_1
07.05.2019 su ricorso di Controparte_1 condanna la al pagamento, in favore di della complessiva Parte_1 Controparte_1 somma di € 6.220,51, oltre rivalutazione ex art. 150 disp. att. c.p.c. e interessi legali dai singoli ratei fino al saldo, e annulla il precetto opposto quanto all'eccedente sorte capitale e relativi accessori;
condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.000,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge, e distrae in favore dell'Avv. Salvatrice Corallo. Così deciso in Ragusa il 10 gennaio 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 30.10.2024; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1723/2019 R.G., avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo e a precetto”;
promossa da:
con sede in Ragusa, via Avv. Lorenzo Monaco n. 34, P.IVA , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Lidia Calcaterra del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
OPPONENTE
contro:
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Controparte_1 C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatrice Corallo del Foro di C.F._1
Ragusa, giusta procura in atti;
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.06.2019 la ha proposto tempestiva opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 381/2019 - notificatole il 13.06.2019, unitamente ad atto di precetto, dalla lavoratrice -, nei suoi confronti emesso da questo Tribunale il 07.05.2019, su Controparte_1 ricorso della predetta, per il pagamento della complessiva somma di € 8.609,50, al lordo delle ritenute di legge e oltre accessori, pretesa quanto ad € 4.356,00 a titolo di retribuzioni dovutele per le mensilità dal dicembre 2018 al marzo 2019, 13ma mensilità inclusa, e quanto ad € 4.253,00 a titolo di TFR maturato dall'assunzione del 09.04.2015 fino alla cessazione del rapporto di lavoro in data 31.03.2019. A sostegno dell'invocata revoca dell'impugnato provvedimento monitorio la ha Parte_1 eccepito la non debenza delle reclamate somme, siccome superiori a quelle riportate nelle relative buste paga, essa opponente avendo peraltro corrisposto alla ben prima del deposito CP_1 dell'accolto ricorso monitorio, la somma di € 953,91 esposta nella busta paga relativa al dicembre 2018.
Costituitasi in lite, - premesso e riconosciuto che la aveva Controparte_1 Parte_1 medio tempore proceduto al pagamento della somma di € 953,91 per la mensilità di dicembre 2018 e della somma di € 950,46 per la retribuzione del mese di gennaio 2019 - ha insistito nella condanna della società al pagamento delle non corrisposte mensilità di febbraio e marzo 2019 e del TFR, per rispettivi € 2.496,63 ed € 4.253,50, importi correttamente reclamati al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali di legge.
Ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa, con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 30.10.2024.
***
Acquisiti il riconoscimento, da parte dell'opposta, dell'eseguito pagamento, da parte della datrice di lavoro, delle retribuzioni dovutele per le mensilità di dicembre 2018 e di gennaio 2019 e la conseguente limitazione della domanda di adempimento proposta in via monitoria alle residue mensilità di febbraio e marzo 2019 non corrisposte e al TFR maturato nel corso del rapporto di lavoro cessato in data 31.03.2019 - circostanza ex se atta ad imporre la doverosa revoca del d.i. opposto -, va intanto rilevato, quanto all'an debeatur, che la non ha minimamente Parte_1 contestato né il rapporto di lavoro subordinato intercorso con la né lo svolgimento, CP_1 da parte della stessa, dell'attività lavorativa specificamente posta a fondamento della pretesa monitoria, né il deplorato omesso pagamento delle mensilità di retribuzione di cui sopra e del maturato TFR.
Per quanto attiene al quantum, la stessa opponente ha versato in atti le buste paga relative alle mensilità per cui è causa, unicamente lamentando l'esposizione della pretesa al lordo e non già al netto degli importi relativi alle ritenute previdenziali ed assistenziali. La doglianza appare tuttavia destituita di fondamento, costituendo ius receptum che, come rilevato dall'opposta in ragione del pacifico omesso pagamento delle retribuzioni per cui è causa, “l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore. Ed infatti, quanto a queste ultime, al datore di lavoro è consentito procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (ai sensi dell'art. 19 della legge 4 aprile 1952, n. 218); per quanto concerne, invece, le ritenute fiscali, esse non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacché la determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione con la quale, in accoglimento dell'opposizione all'esecuzione proposta dal datore di lavoro condannato al pagamento di differenze retributive, il giudice di merito aveva escluso dal credito precettato l'importo delle ritenute fiscali e previdenziali)” (cfr. ex plurimis CASS. N. 19790/2011; CASS. N. 18044/2015; CASS. N. 18897/2019). Attesa per quanto sopra la fondatezza della domanda monitoria in parte qua, e l'omessa contestazione, da parte della lavoratrice, degli importi esposti nelle buste paga versate in atti dalla quest'ultima va conseguentemente condannata al pagamento della complessiva somma Parte_1 di € 6.220,18 a titolo di retribuzioni dovute alla per i mesi di febbraio e marzo 2019 CP_1
e a titolo di TFR - con conseguente annullamento del precetto opposto quanto all'eccedenza -, nonché, giusta soccombenza, al pagamento delle spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario dell'opposta, che ne ha fatto istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1723/2019 R.G., ogni altra istanza ed eccezione disattesa;
revoca il d.i. n. 381/2019, emesso da questo G.L. nei confronti della in data Parte_1
07.05.2019 su ricorso di Controparte_1 condanna la al pagamento, in favore di della complessiva Parte_1 Controparte_1 somma di € 6.220,51, oltre rivalutazione ex art. 150 disp. att. c.p.c. e interessi legali dai singoli ratei fino al saldo, e annulla il precetto opposto quanto all'eccedente sorte capitale e relativi accessori;
condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.000,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge, e distrae in favore dell'Avv. Salvatrice Corallo. Così deciso in Ragusa il 10 gennaio 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella