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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/06/2025, n. 1769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1769 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2515/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
Quarta Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dott.ssa Anna Mantovani Consigliera dott.ssa Cristina Giannelli Consigliera rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2515/2024 promossa da
P.I. , con il patrocinio dell'avv. DI MASI GIUSEPPE e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
PLESCIA FRANCESCO MICHELE
APPELLANTE contro
P.I. ) NTroparte_1 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE contro
P.I. , con il patrocinio dell'avv. ZAPPAROLI NTroparte_2 P.IVA_3
EMANUELA GAIA, dell'avv. MILENI MUNARI GIOVANNI MARCO e dell'avv. CARNEVALE
LUCIANO
APPELLATA con l'intervento di pagina 1 di 17 P.I. , con il patrocinio dell'avv. ZAPPAROLI EMANUELA GAIA, CP_3 P.IVA_4 dell'avv. MILENI MUNARI GIOVANNI MARCO e dell'avv. CARNEVALE LUCIANO
INTERVENUTA
OGGETTO: Impugnazione della sentenza del Tribunale di Milano n. 7839/2024 pubblicata il
03/09/2024; materia: appalto.
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“in totale riforma della sentenza impugnata, con riserva di proporre ricorso al Presidente con richiesta di immediata sospensione ex art. 351 c.p.c.:
IN VIA PRELIMINARE: disporre la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza appellata;
NEL MERITO:
CON RIFERIMENTO ALLA CAUSA DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO R.G. 38369/2021
- rigettare la proposta opposizione ed ogni domanda avversaria perché infondate in fatto ed in diritto, e conseguentemente confermare l'opposto decreto ovvero, in subordine, condannare l'opponente al pagamento della somma di € 114.923,44 ovvero di ogni diversa somma dovuta alla convenuta opposta per capitale a titolo di pagamento dei corrispettivi azionati in via monitoria, oltre agli interessi nella misura determinata dall'art. 5 d. lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, dal dovuto al saldo.
CON RIFERIMENTO ALLA CAUSA R.G. 28535/2021
- In via principale: rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa.
- In via subordinata: per l'ipotesi in cui all'esito del presente giudizio le domande risarcitorie avanzate da parte delle attrici dovessero risultare anche solo parzialmente fondate, condannare al Parte_1 pagamento del credito eventualmente accertato in favore di al netto del NTroparte_1 controcredito quantificato nella misura in cui verrà accertata all'esito del presente giudizio. IN OGNI CASO:
- condannare le Appellate alla restituzione degli importi che dovessero essere versati in favore delle stesse in esecuzione della sentenza appellata nel corso del presente giudizio;
- con vittoria di compensi e spese di primo e secondo grado, oltre accessori di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA: si richiamano le richieste contenute nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del 9 maggio 2024.”
Per Avantarde Group s.p.a. e per CP_3
“In via principale rigettare, con la miglior formula, l'appello promosso da (già Parte_1 CP_4
avverso la sentenza n. 7839/2024 del Tribunale di Milano;
[...] In subordine, ai sensi dell'art. 1668 primo comma c.c., condannare a risarcire a favore di Pt_1 NT
, quindi alla cessionaria € 352.451,80, oltre agli interessi legali decorrenti dalla CP_3 notifica della citazione fino al saldo effettivo ovvero la diversa di giustizia;
NT In ogni caso, come appello incidentale, accogliere la domanda di risarcimento dei danni di , nella misura di € 384.790,33, o la diversa di giustizia, oltre ai danni non patrimoniali da liquidarsi secondo equità.
pagina 2 di 17 In via istruttoria: occorrendo e senza inversione si chiede di ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova, dedotti in primo grado, espunte eventuali espressioni valutative:
1. “Vero che ha redatto e consegnato i deliverables previsti dalla metodologia adottata dalla CP_4 convenuta ovvero di quelli previsti dallo stato dell'arte e dell'ingegneria del software con particolare riferimento all'analisi dei requisiti, alla progettazione e ai verbali di collaudo”;
2. “Vero che ha fornito le baseline derivanti dall'attività di configuration management di tutto CP_4 il codice sorgente e le linee guida di deploy dei software a ella commissionati”;
3. “Vero che ha fornito gli ambienti runtime e i framework nelle loro specifiche versioni CP_4 utilizzati per lo sviluppo e, di conseguenza, ha fornito le necessarie indicazioni per ricreare un ambiente di sviluppo e/o manutenzione, rendendo così possibile la corretta gestione del ciclo di vita dei software da ella consegnati”;
4. “Vero che la documentazione consegnata da in data 1° settembre 2020 attraverso la piatta- CP_4 forma BitBucket e via e-mail ha consentito al di potere manutenere e gestire autonoma- Parte_2 mente i software commissionati a;
CP_4
5. “Vero che ha affidato alla società Betacom S.r.l. lo sviluppo del software NTrol Parte_2 Program”;
6. “Vero che per l'attività di cui al capitolo 5 la società Betacom S.r.l. ha fatturato al Parte_2 l'importo di € 255.202,04, come da documenti nn. 8 e 12 che si rammostrano al teste”;
7. “Vero che ha affidato alla società Gruppo Euris S.p.A. le attività di analisi, progetta- Parte_2 zione grafica, sviluppo e le successive evoluzioni relative al programma per elaboratore cd. SAC”;
8. “Vero che per le attività di cui al capitolo 7 Gruppo Euris S.p.A. ha fatturato a Parte_2 l'importo di € 191.039,07, come da documento n. 9 che si rammostra al teste”;
9. “Vero che i clienti e hanno segnalato delle anomalie nel Parte_3 CP_6 funzionamento dei software, come meglio descritte nei documenti nn. 15 e 16 che si rammostrano al teste”;
10. “Vero che i clienti , e hanno richiesto al Parte_3 NTroparte_7 CP_6
attività di sviluppo, manutenzione (evolutiva e prescrittiva), installazione, bug-fixing, Parte_2 integrazione dei software forniti dalla Convenuta con altri software in uso ai suindicati clienti”. Si indicano come testi:
- su tutti i capitoli di prova il signor residente a [...]; Tes_1
- sui tutti i capitoli di prova con esclusione dei capitoli di prova 6, 8 e 9, il signor Testimone_2 residente San Giorgio Bigarello, Via Secchia n. 1/D;
- sui capitoli di prova 6 e 8, la signora , residente a [...]. Testimone_3
Con vittoria delle spese generali nella misura del 15%, oltre ai compensi per € 23.354,40, così NT suddivisi: € 7.500 a favore della cessionaria ed € 15.854,40 a favore di;
a favore di CP_3 dovrà inoltre essere versato il 50% delle spese specifiche, pari a € 531,50. CP_3
Oltre ai compensi, alle spese generali (15%) e alle spese specifiche del presente grado d'appello NT pro quota al 50% tra e , nonché agli oneri accessori, con maggiorazione del 30% ai sensi CP_3 dell'art. 4, comma 1-bis, del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M. 8 marzo 2018, n. 37, per gli atti redatti con tecniche informatiche idonee a facilitarne la consultazione o fruizione.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La sentenza impugnata
Con sentenza n. 7839/2024 pubblicata il 3.9.2024, il Tribunale di Milano, ritenuti – sulla scorta pagina 3 di 17 dell'esito della CTU espletata- i presupposti per la risoluzione dei contratti di fornitura software intercorsi tra (d'ora in poi, anche ) quale appaltatrice e Parte_1 Pt_1 NTroparte_2
(d'ora in poi anche “ ) e (d'ora in poi, anche ) quali CP_2 NTroparte_1 CP_1 committenti, ha condannato l'appaltatrice a restituire ad e le somme da Pt_1 CP_2 CP_1
queste versate, in forza dell' “accordo integrativo” dell'8 aprile 2019, a titolo di saldo per la fornitura dei software, detratti i compensi spettanti a per le prestazioni di manutenzione svolte in loro Pt_1 favore, per il complessivo importo di € 568.840,88 oltre interessi quanto ad e di € 5.478,34 CP_2
oltre interessi quanto a condannando altresì alla rifusione delle spese di lite e al CP_1 Pt_1
pagamento delle spese di CTU.
2. Il giudizio di primo grado
Il giudice del Tribunale ha così riassunto la vicenda processuale:
“ e hanno convenuto in NTroparte_2 NTroparte_1 giudizio per domandare la ripetizione dell'importo di euro 689.242,66, pagato quale Parte_1
corrispettivo della prestazione di opera commissionata alla convenuta e rimasta inadempiuta.
In particolare, le attrici affermano che costituivano con la convenuta una rete di imprese per la fornitura a terzi di software di gestione aziendale e che, nell'ambito di tale relazione di impresa, tra il
2014 e il 2018, avevano commissionato alla convenuta la realizzazione di una serie di software poi rivenduti dalle attrici ai terzi. Nel novembre 2018 la convenuta era uscita dalla rete e in seguito a ciò, ad aprile 2019, le attrici da una parte e la convenuta dall'altra, si erano accordate per il pagamento dell'importo di cui domandano la ripetizione, ponendo il pagamento in relazione con la consegna da parte di dei codici sorgente adeguatamente documentati (doc. 5). Effettuato il pagamento Pt_1 dell'importo di cui sopra, ciò che era stato consegnato si era però rivelato inadeguato al fine dello sfruttamento dei software mediante la cessione di essi a terzi, in quanto non consentiva alle attrici di prestare a favore di tali terzi i servizi di manutenzione, necessari per l'utilizzo di qualsiasi software. La prestazione di tali servizi ai terzi, resa più difficoltosa dalla inadeguatezza di quanto prestato da
, aveva determinato la necessità, per un verso, di continuare a fruire dei servizi della stessa Pt_1
convenuta, e quindi di pagarle ulteriori compensi, per altro verso, di servirsi e di pagare di servizi di terze parti.
Il pagamento di tali ulteriori corrispettivi, qualificato come danno emergente, essendo stato causato dall'inadempimento della convenuta, viene chiesto a titolo di risarcimento.
La restituzione dell'importo pagato in esecuzione della scrittura privata di aprile 2019 viene chiesta
pagina 4 di 17 all'esito della domandata risoluzione di tale accordo per inadempimento della obbligazione di consegna dei codici sorgente documentati.
Al procedimento in epigrafe è stato riunito il procedimento n. 38369/21, di opposizione al decreto ingiuntivo chiesto da nei confronti di per il pagamento dell'importo di euro Pt_1 CP_1
114.923,44, quale corrispettivo della manutenzione dei software commissionati a . Pt_1
La convenuta sostiene che i codici sorgente erano stati messi a disposizione delle attrici già durante la realizzazione dei software, che la scrittura su cui le controparti basano le loro pretese è un mero accordo di rateazione di un loro debito, che non prevede obblighi sostanziali a carico di , la Pt_1
quale comunque ha realizzato esattamente i software che le sono stati commissionati e che sono stati oggetto di regolare collaudo e sfruttamento economico da parte delle attrici, che li hanno messi a disposizione, a pagamento, dei loro clienti, senza eccepire o lamentare alcunché per diversi anni.
, inoltre, nega la qualifica di transazione alla scrittura dell'aprile 2019, di cui manca Pt_1
quantomeno il presupposto della lite, essendovi soltanto un obbligo di pagamento in capo alle attrici, rispetto al quale l'obbligo di consegna dei codici sorgente, non si pone in termini di corrispettività, così escludendosi il potere di risolvere l'accordo in esame, al fine di determinare, come invece preteso dalle attrici, la restituzione dell'importo in esso previsto. Ciò anche in considerazione del fatto che tale accordo presuppone il complesso dei precedenti rapporti fra le parti, non dedotti in questo giudizio dalle attrici, e peraltro, esattamente adempiuti da parte della convenuta, e quindi esauriti, salvo appunto l'obbligo di pagamento delle attrici morose. In ogni caso, non sarebbe legittimata CP_1
a far valere l'obbligo di consegna dei codici sorgente, in quanto la scrittura in esame prevede come creditrice di esso la sola CP_2
Secondo la convenuta, inoltre, le attrici hanno omesso di provare quale sia l'obbligazione inadempiuta, posto che non può essere quella di consegna dei codici sorgente, per quanto scritto sopra, né può essere supplita con l'integrazione del criterio dello stato dell'arte, come erroneamente ritenuto dal consulente tecnico nominato dal Giudice. Sostiene che le sue obbligazioni trovino Pt_1
fonte nei pregressi rapporti fra le parti basate su una prassi dettagliatamente descritta dalla convenuta, e che presupponeva la espressa accettazione delle varie fasi di progettazione, sviluppo e realizzazione dei software, sempre approvati dalle attrici, che, tra le altre cose, hanno dato ripetutamente atto della consegna dei codici sorgenti, a mano a mano che venivano realizzati con
l'avanzare della realizzazione dei software, ciò che risulta documentato e non contestato dalle attrici.
Infine, evidenzia la non corrispondenza fra i software nominati nella scrittura in esame, Pt_1
pagina 5 di 17 rispetto ai quali andavano consegnati i codici sorgente, e quelli dedotti in giudizio dalle attrici, che invocano invece la non esatta esecuzione di tutti i software realizzati dalla appaltatrice convenuta nel corso del loro rapporto.
Sul punto di cui al capoverso precedente, le attrici replicano evidenziando la connessione funzionale dei software non nominati nella scrittura privata con quelli espressamente oggetto di essa, ciò che risulta anche dalla circostanza per cui la convenuta, in esecuzione della scrittura, ha consegnato anche i, pur inadeguati, codici sorgente relativi a tali software. Quanto alla tardività delle lamentele sui codici sorgente, asserita da controparte, le attrici replicano che rispetto alla consegna di essi, avvenuta a settembre 2020, non vi sarebbe alcun ritardo, in quanto la contestazione della loro adeguatezza seguiva poco più di un mese dopo. Né si spiegherebbe l'impegno di consegna assunto dalla convenuta nella scrittura in esame, se la consegna dei codici sorgente e della documentazione di supporto adeguata fosse avvenuta in corso di rapporto, come afferma .” Pt_1
All'esito dell'istruttoria il Tribunale, sulla scorta della documentazione versata in atti e di quanto emerso dalla CTU espletata, ha:
- qualificato l'accordo integrativo dell'8 aprile 2019 (con cui e si erano obbligate CP_2 CP_1
a versare, alle scadenze ivi previste, il corrispettivo per i software forniti da e quest'ultima si era Pt_1
obbligata a consegnare, entro il termine di cinque giorni lavorativi dall'integrale pagamento, i codici sorgente -adeguatamente documentati anche in relazione alle verifiche di collaudo effettuate internamente– dei software: SAC, NTrol program per compliance, NTrol program per audit, Orsa e
Portale documentale) come negozio di mero accertamento delle obbligazioni delle parti già sorte in precedenza in forza dei pregressi accordi (ovvero la fornitura dei software, completi di codici sorgente adeguatamente documentati, a carico di 4ward e il pagamento del relativo prezzo a carico di AvantGard
e ; CP_1
- interpretato la domanda risolutoria formulata dalle committenti e come riferita CP_2 CP_1
“al complesso degli accordi che hanno ad oggetto l'appalto dei software commissionati”;
- osservato che il CTU aveva rilevato nei codici sorgente e nella loro documentazione difetti così gravi da affermare che, per rendere i software adeguati all'uso commerciale cui erano (pacificamente) destinati, sarebbero state necessarie 5.700 ore di un programmatore junior, circostanza che rendeva più conveniente realizzare i software da capo, piuttosto che eliminarne i difetti;
- ritenuto, pertanto, che i difetti riscontrati rendevano l'opera realizzata del tutto inadatta alla sua destinazione ai sensi dell'art. 1668 comma 2 c.c. e giustificavano la risoluzione dei contratti di appalto pagina 6 di 17 dei software;
- condannato pertanto l'appaltatrice a restituire alle committenti il prezzo ricevuto per i software, Pt_1 previa detrazione dell'importo portato dal decreto ingiuntivo opposto, che riguardava l'attività di manutenzione svolta da Pt_1
- respinto la domanda risarcitoria proposta dalle committenti, le quali non potevano pretendere di ottenere sia la restituzione del prezzo pagato, sia la ripetizione dei costi sostenuti per ovviare ai difetti dei software, verificandosi, diversamente, un arricchimento ingiustificato a loro favore.
3. Il giudizio di appello
4ward ha impugnato la predetta sentenza, lamentando in particolare:
I) la violazione del giudicato: la debenza a 4ward (e dunque l'irripetibilità) degli importi che il
Tribunale ha condannato 4ward a restituire alle committenti era già stata definitivamente accertata con pronuncia passata in giudicato;
gli importi in questione, dovuti a 4ward in forza dell'accordo integrativo dell'8 aprile 2019, furono infatti oggetto di decreto ingiuntivo del 29.8.2019 mai opposto e, dunque, passato in giudicato;
II) la violazione del divieto di ultrapetizione, posto che e avevano domandato la CP_2 CP_1 risoluzione per inadempimento dell'accordo integrativo dell'8.4.2019, mentre il Tribunale ha affermato che l'accordo integrativo era meramente ricognitivo delle obbligazioni contenute negli accordi precedenti relativi alla fornitura dei software e che l'inadempimento lamentato riguardava dunque dette prestazioni;
III) la violazione del divieto di ultrapetizione anche in relazione agli interessi: sulla somma richiesta in ripetizione, e avevano domandato gli interessi con decorrenza dalla domanda, CP_2 CP_1
mentre il Tribunale ne ha disposto la decorrenza dalla data del pagamento;
IV) la violazione dei principi che regolano l'istituto della risoluzione contrattuale: la risoluzione, con i conseguenti effetti restitutori (ovvero la restituzione del corrispettivo dei software da un lato e la restituzione dei software dall'altra, quest'ultima peraltro neppure prevista in sentenza e plausibilmente nemmeno voluta dalle stesse appellate), non poteva essere pronunciata, perché le appellate pacificamente utilizzano i software, concedendoli in licenza a terzi, da oltre 7 anni;
V) l'erronea applicazione dell'art. 1668 2° comma c.c., posto che lo stesso giudice, sulla scorta della
CTU, ha affermato che i software erano comunque idonei all'uso, nella misura in cui afferma che “la consegna dei soli codici sorgente in mancanza della documentazione di cui sopra, non impedisce lo sfruttamento dei software mediante concessioni di essi a terzi, ma rende molto più difficile e onerosa la pagina 7 di 17 manutenzione correttiva ed evolutiva che deve essere prestata ai terzi licenziatari dei software” (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata);
VI) l'erronea interpretazione dell'accordo integrativo dell'8 aprile 2019, il quale, contrariamente a quanto ritenuto del Tribunale, non costituisce una transazione né un contratto a prestazioni corrispettive, e non poteva pertanto essere risolto per effetto dell'asserito inadempimento dell'appaltante all'obbligo di consegna di adeguata documentazione a corredo dei codici sorgente;
VII) l'erronea interpretazione dei contratti d'appalto intercorsi tra le parti: come emergerebbe dalla documentazione versata in atti circa le modalità operative con cui si svolse il rapporto, i contratti si configuravano come contratti “ a consuntivo”, con la conseguenza che la scrittura dei Parte_4
codici sorgente documentati non rientrava tra le prestazioni originariamente pattuite, ma avrebbe dovuto essere espressamente richiesta dalle committenti e pagata a parte.
VIII) l'estraneità delle committenti rispetto all'accordo di investimento del 14.11.2018 e l'irrilevanza dello stesso rispetto ai fatti di causa: la sentenza è dunque erronea nella parte in cui ha posto a fondamento della propria interpretazione del contenuto dell'obbligazione contrattuale gli accordi intercorsi tra le parti della Rete CP_2
IX) l'erroneo rigetto, da parte del Tribunale, dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva di che nell'accordo dell'8 aprile 2019 non compare tra i soggetti ai quali dovevano essere CP_1
consegnati i codici sorgente;
X) l'erronea condanna, da parte del Tribunale, alla restituzione del prezzo anche dei software non menzionati nell'accordo integrativo: le appellate non avevano titolo per esigere la restituzione delle somme corrisposte per la realizzazione dei software non menzionati nella scrittura integrativa dell'8 aprile 2019, tantomeno potevano agire per la risoluzione della stessa ovvero per il risarcimento dei danni per presunti inadempimenti relativi ai software non menzionati.
L'appellante, sulla scorta dei summenzionati motivi, ha chiesto l'integrale riforma della sentenza impugnata, con il rigetto delle domande proposte da e e conferma del decreto CP_2 CP_1 ingiuntivo opposto e, in ogni caso, la condanna delle odierne appellate al pagamento della somma di €
114.923,44 oltre interessi.
Si sono costituiti, nel presente procedimento d'appello, e in qualità di CP_2 CP_3
cessionaria del credito vantato dalla prima, chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo, a loro volta,
pagina 8 di 17 appello incidentale sulla scorta dei seguenti motivi:
I) erroneo rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale, consistito nei costi sostenuti da per cercare di ovviare ai difetti dei software: tali costi, contrariamente a quanto CP_2 affermato dal Tribunale, non costituirebbero un arricchimento senza causa, ma “la conseguenza diretta NT e immediata del grave inadempimento di , che ha costretto (e ) a sostenere oneri Pt_1 CP_1 aggiuntivi per garantire la continuità aziendale”;
II) erroneo (implicito) rigetto della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale: il Tribunale avrebbe omesso di considerare che l'inadempimento di 4ward aveva determinato una lesione all'immagine e alla reputazione commerciale delle committenti;
III) erronea liquidazione delle spese di lite: nel liquidare le spese processuali in soli € 15.000 per compensi, il Tribunale non avrebbe rispettato il valore della causa e il relativo scaglione di riferimento
(tra € 520.000,01 e € 1.000.000,00) e avrebbe omesso di applicare la maggiorazione del 30% prevista dall'art. 4, comma 2, del D.M. n. 55/2014 nei casi, come quello di specie, in cui un difensore assiste due soggetti con la stessa posizione processuale.
e hanno dunque concluso in via principale per il rigetto dell'appello e, in CP_2 CP_3
subordine, nel denegato caso di accoglimento del quinto motivo di appello principale, la condanna di
4ward, ai sensi dell'art. 1668 primo comma c.c., alla restituzione della somma di € 352.451,80 oltre interessi, pari alla spesa necessaria – secondo quanto accertato dal CTU- per rendere conformi alla regola dell'arte e pienamente commerciabili i software. Hanno inoltre insistito per l'accoglimento dell'appello incidentale.
A seguito della comunicazione dell'apertura della liquidazione giudiziale di il processo è CP_1
stato interrotto. Lo stesso è stato ritualmente riassunto da 4ward, anche nei confronti della Liquidazione giudiziale di che non si è costituita in giudizio. CP_1
Le parti hanno discusso oralmente la causa ai sensi dell'art. 350bis c.p.c. all'udienza del 22 maggio
2025 e la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 28 maggio 2025.
4. Decisione
Va anzi tutto dichiarata la contumacia della Liquidazione giudiziale di NTroparte_1
ritualmente citata in giudizio e non costituita.
Vanno poi respinte le istanze istruttorie - non ammesse in primo grado – reiterate dalle parti in sede di pagina 9 di 17 precisazione delle conclusioni: le prove orali articolate dalle appellate sono infatti valutative ed oggetto di CTU (quanto ai capitoli da 1 a 4), da provarsi documentalmente (quanto ai capitoli da 5 a 8) e generiche (quanto ai capitoli 9 e 10), mentre risulta superflua la richiesta di integrazione della CTU formulata dall'appellante.
Va, ancora, preliminarmente dichiarata inammissibile la domanda subordinata di riduzione del prezzo formulata da (e in qualità di cessionaria del credito) per la prima volta in questa CP_2 CP_3 sede di appello: in primo grado e avevano proposto, nel corso dell'intera durata CP_2 CP_1
del processo, unicamente domanda di risoluzione contrattuale, oltre che di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, senza mai fare riferimento alcuno a domande quanti minoris, neppure in via subordinata. La domanda di riduzione del prezzo avanzata per la prima volta in appello è dunque manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
4.1. L'appello principale
I motivi dell'appello principale sono infondati, ad eccezione del terzo.
I) Non sussiste alcun giudicato in ordine all'irripetibilità delle somme ricevute da e CP_2 in esecuzione dell'accordo integrativo dell'8 aprile 2019: l'inadempimento di CP_1 Pt_1
(consistito, sulla scorta della prospettazione delle appellate, nella mancata consegna dei codici sorgente dei software dotati di adeguata documentazione) si è infatti compiuto dopo il decreto ingiuntivo (non opposto) per mezzo del quale 4ward ottenne (peraltro soltanto a fine agosto 2020) l'integrale pagamento delle somme previste nel citato accordo, posto che – come previsto in contratto – i codici sorgente corredati di adeguata documentazione dovevano essere consegnati l'integrale Pt_5 pagamento delle somme di cui all'accordo 8.4.2019. I codici sorgente furono infatti consegnati ad il primo settembre 2020 (cfr. atto di appello 4ward, pag. 8). CP_2
II) Quanto alla lamentata pronuncia ultrapetita, la Corte osserva che il Tribunale, nel momento in cui ha affermato che l'accordo integrativo dell'8 aprile 2019 doveva ritenersi meramente ricognitivo delle obbligazioni contenute negli accordi (non cristallizzati in alcun documento contrattuale) intervenuti negli anni precedenti (realizzazione e consegna, da parte di in qualità di appaltatrice, in favore di Pt_1
e in qualità di committenti, di software comprensivi di codici sorgente e di CP_2 CP_1
documentazione idonea a consentire il loro sfruttamento commerciale autonomo, mediante interventi di manutenzione evolutiva che non richiedessero l'intervento di 4ward), e che dunque l'inadempimento lamentato dalle committenti riguardava le predette prestazioni, non ha pronunciato oltre le domande pagina 10 di 17 proposte dalle attrici, ma si è limitato a ricostruire e a fornire un migliore inquadramento della domanda risolutoria proposta, leggendola alla luce del “bene della vita” a cui detta domanda mira.
Invero, nell'atto di citazione in primo grado, le odierne appellate avevano espressamente affermato che l'inadempimento della convenuta – consistito nella mancata consegna della documentazione necessaria a consentire alle committenti di compiere le normali attività di manutenzione e gestione dei software forniti onde assicurarne il regolare utilizzo ai propri clienti – era “tale da compromettere l'utilità dell'intera prestazione e la stessa funzione economico-sociale perseguita, giustificandone la risoluzione e, conseguentemente, la restituzione delle somme percette.” (cfr. atto di citazione, pag. 8), manifestando così di voler ottenere la risoluzione dei contratti di appalto relativi ai vari software dei quali – pacificamente- le somme indicate nell'accordo dell'8 aprile 2019, e di cui le attrici chiedevano la restituzione, costituivano il corrispettivo.
III) Il terzo motivo di appello è fondato: le stesse appellate convengono con l'appellante principale che il Tribunale ha riconosciuto in loro favore gli interessi dalla data del pagamento, quando invece esse stesse li avevano domandati con decorrenza dalla domanda. Sotto questo profilo la sentenza impugnata andrà pertanto riformata.
IV) NTrariamente a quanto asserito da 4ward, l'eventuale utilizzo (anche per anni) del bene oggetto del contratto di cui si chiede la risoluzione non incide sulla possibilità di accogliere la domanda risolutoria, una volta accertata l'esistenza oggettiva dei presupposti per la domandata risoluzione, ovvero l'inidoneità del bene stesso alla funzione cui era destinato. Come bene argomentato dal giudice di primo grado, lo sfruttamento commerciale perdurato nel tempo dei software da parte delle committenti, mediante la loro concessione in uso a terzi, avrebbe potuto semmai costituire un indizio della mancanza dei presupposti per la risoluzione, presupposti per contro accertati in sede di consulenza tecnica d'ufficio.
Tanto meno poteva incidere sull'accoglibilità della domanda risolutoria e della conseguente domanda di restituzione del prezzo, il fatto – dipendente esclusivamente da una scelta discrezionale di 4ward- che l'appaltatore inadempiente non abbia domandato a sua volta, nel denegato caso di accoglimento della domanda avversaria, la restituzione dei software.
V) Non appare fondato neppure il quinto motivo di appello: come si legge chiaramente nella relazione del CTU ing. (che non solo ha scrupolosamente esaminato tutta la documentazione versata Per_1 in atti – in particolare gli archivi dei software- ma ha anche svolto un'analisi quantitativa e qualitativa pagina 11 di 17 dei codici sorgente per verificare se, a prescindere dall'oggettiva lacunosità della documentazione di supporto, i software fossero di per sé “sufficientemente commentati” per il loro sfruttamento, in tal caso non necessitando di eventuale documentazione progettuale correlata: cfr. pagg. 22-28 della relazione), “è emerso che la documentazione consegnata da parte Conventa alle Attrici NON è adeguata allo sfruttamento del software commissionato, limitandone fortemente il pieno e autonomo riutilizzo da parte della Committente”. (cfr. conclusioni della relazione di CTU, pag. 39). Come pure evidenziato dal consulente, “Al fine di dare una valutazione sulla dimensione della carenza documentale in parola, si effettua la seguente stima: i file univoci che contengono i codici sorgenti sono 6589, pertanto, stimando che per ogni file si rende necessario mediamente indicativamente 1 ora- uomo per scrivere la relativa documentazione tecnica, per la redazione della documentazione in parola si renderanno quindi necessarie complessivamente almeno 5.700 ore uomo svolte da una figura professionale con qualifica di analista programmatore junior” (cfr. relazione CTU, apg. 39).
La mancanza di documentazione idonea (non supplita da sufficienti “commenti” contenuti nei codici sorgente) determina, in definitiva, una compromissione talmente ingente della possibilità di utilizzo autonomo, da parte delle committenti, dei software analizzati, da rendere di fatto i software inidonei all'uso (commerciale) cui erano pacificamente destinati.
VI) Con il sesto motivo d'appello 4ward lamenta che, poiché l'accordo dell'8 aprile 2019 non costituisce né una transazione né un contratto a prestazioni corrispettive, il Giudice non poteva dichiarare risolto detto accordo in conseguenza dell'asserito inadempimento dell'obbligo di 4ward di consegnare codici sorgente corredati di adeguata documentazione di progetto. La contestazione è inconferente: come si è detto (e come lamenta la stessa appellante principale con il secondo motivo di appello), il Tribunale ha ritenuto che la domanda risolutoria delle committenti avesse ad oggetto non tanto l'accordo integrativo dell'8.4.2019, quanto i contratti di appalto di cui quell'accordo costituiva ricognizione sotto il profilo del corrispettivo dovuto dalle committenti e dei termini di pagamento nonché del termine di consegna dei codici sorgenti documentati, ed ha infatti dichiarato
(implicitamente) la risoluzione di detti contratti di appalto, disponendo la restituzione del prezzo alle committenti.
VII) Secondo l'appellante principale, i contratti relativi ai software che doveva realizzare per le Pt_1 committenti prevedevano un corrispettivo “Time&Material”, ovvero quantificato in base alle ore/uomo risultate necessarie per le attività di sviluppo;
da ciò discenderebbe che “ la scrittura dei codici sorgenti documentati, secondo le richieste solo successivamente pretese delle Appellate e poi avallate dal pagina 12 di 17 parere del CTU, non rientrava nelle obbligazioni contrattualmente assunte” (così l'atto di citazione in appello, pag. 35) ed avrebbe dovuto essere espressamente richiesta dalle committenti, e fatturata separatamente.
A confutazione delle conclusioni cui perviene l'appellante principale basta evidenziare che l'accordo
“integrativo” dell'8 aprile 2019 espressamente prevede, a carico di 4ward e senza corrispettivi aggiuntivi rispetto a quelli complessivamente indicati nel medesimo documento, la consegna “ad entro e non oltre 5 giorni lavorativi dall'ultimo pagamento, i codici sorgente – NTroparte_2
adeguatamente documentati anche in relazione alle verifiche di collaudo effettuate internamente – dei software:
- SAC, control program per compliance, control program per audit, orsa (rif. Clienti: cassa centrale banca, bper banca, sara assicurazioni);
- Portale documentale (rif. Cliente rev gestione crediti)” (evidenza grafica della redattrice).
Ora, accertato che -stante la chiara lettera dell'impegno assunto da nell'accordo 8.4.2019- Pt_1
l'obbligazione di consegna della documentazione progettuale a corredo dei codici sorgente era stata pattuita e non prevedeva corrispettivi ad hoc, si osserva che detta obbligazione non è stata adempiuta, posto che la CTU espletata, come si è detto, ha accertato che i codici sorgente dei software indicati nella scrittura privata NON sono adeguatamente documentati.
VIII) Le lagnanze di cui al presente motivo di appello non assumono alcuna rilevanza ai fini decisori: il fatto che e non fossero parte della Rete di imprese e che le stesse CP_2 CP_1 CP_2 non avessero preso parte all'Accordo di Investimento del 14.11.2018 (prodotto tardivamente, e dunque inammissibilmente, da 4ward per la prima volta in sede di appello sub doc. E) non influisce né sulla circostanza per cui è incontestato che i software realizzati da per e erano Pt_1 CP_2 CP_1
destinati alla loro cessione a terzi (banche e compagnie assicuratrici), né sul fatto – documentato- che si era impegnata a consegnare, entro il termine di cinque giorni lavorativi successivi all'ultimo Pt_1
pagamento del corrispettivo dei software, i codici sorgenti corredati di adeguata documentazione di progetto.
IX) Con il presente motivo di appello, ripropone l'eccezione di carenza di legittimazione attiva Pt_1
in capo a senza però addurre argomentazioni idonee a superare la motivazione del Tribunale: CP_1
premesso che, come si evince dal piano di rientro sub punto B. delle premesse dell'accordo 8.4.2019 e dal richiamo dell'art.
2.4. relativo a ad opera dell'art.
4.3. relativo alla consegna dei codici CP_1
sorgente, anche era committente dei software indicati al citato art. 4.3., la previsione della CP_1 pagina 13 di 17 consegna dei codici sorgente alla sola deve ritenersi una mera modalità esecutiva della CP_2 obbligazione derivante dai contratti d'appalto e non appare circostanza idonea a escludere la legittimazione di ad ottenere i rimedi previsti dal codice civile a tutela dei contratti dei quali CP_1
era pacificamente parte.
X) Neppure l'ultimo motivo di appello principale può essere accolto: se è vero che l'istruttoria espletata in primo grado è stata circoscritta ai software indicati nella scrittura privata dell'8.4.2019
(l'obbligo esplicito di consegnare “i codici sorgente – adeguatamente documentati anche in relazione alle verifiche di collaudo effettuate internamente” riguardava soltanto detti software) e che, dunque, il grave inadempimento di è stato accertato con riferimento a quei software e non ad altri, è però Pt_1
altrettanto vero che è pacifico in causa che il corrispettivo previsto a carico di e CP_2 CP_1 nella scrittura dell'8.4.2019 riguardasse quegli stessi software e che non ha mai allegato, Pt_1 neppure nel presente grado d'appello, quale parte di detto corrispettivo riguardasse, eventualmente, software diversi da quelli indicati all'art.
4.3. dell'accordo del 8.4.2019.
In definitiva, l'appello principale è infondato, ad eccezione del terzo motivo, dovendosi riformare la sentenza impugnata sotto l'unico profilo – riconosciuto come fondato dalla stessa parte appellata costituita- della decorrenza degli interessi delle somme da restituire, avendo le committenti chiesto che le somme pagate a titolo di corrispettivo dei software fossero maggiorate degli interessi a decorrere dalla domanda, e non a decorrere dal pagamento come invece disposto dal Tribunale.
4.2. L'appello incidentale
L'appello incidentale è integralmente infondato.
I) Correttamente il Tribunale ha respinto la domanda di risarcimento del danno patrimoniale formulata dalle attrici, sebbene le motivazioni da porre a sostegno di tale rigetto sono diverse da quelle addotte dal Giudice di primo grado.
In particolare, premesso che le committenti non hanno mai lamentato l'inadempimento dell'appaltatrice per omessa consegna dei codici sorgente adeguatamente documentati prima della scadenza del termine previsto dalla scrittura privata dell'8.4.2019 (ovvero, in pratica, prima del 1° settembre 2020, avendo le committenti pacificamente ultimato il pagamento previsto dalla predetta scrittura alla fine di agosto
2019), e che deve pertanto ritenersi che le committenti abbiano accettato eventuali consegne incomplete dei software sino al termine liberamente pattuito nell'accordo dell'8.4.2019 (ovvero, come detto, il 1.9.2020); la Corte osserva che le fatture prodotte in atti (le quali costituirebbero i costi pagina 14 di 17 sostenuti dalle committenti per ovviare all'inidoneità dei software consegnati) sono: i) relative ad un periodo antecedente alla scadenza del termine pattuito per la consegna dei codici completi (1.9.2020; si tratta della quasi totalità delle fatture Betacom S.r.l. sub doc. 8 appellate): tali costi non possono dunque assurgere a danno conseguenza del lamentato inadempimento;
ii) relative a prestazioni successive alla data del primo settembre 2020 ma dalle quali non si evincono elementi che possano suggerire che si tratti di prestazioni svolte in relazione ai software per cui è causa (cfr. fatture Betacom
S.r.l. del 28.2.2021, del 31.1.2021 e del 31.3.2021 sub docc. 8 e 12 appellate); iii) relative a prestazioni successive alla data del primo settembre 2020 ma dalle quali non è possibile inferire che si tratti prestazioni volte ad ovviare all'insufficienza dei codici sorgente dei software in parola (cfr. fatture
Euris S.p.a. in data 30.9.2020, 30.11.2020, 20.11.2020, 30.4.2021: doc. 9 appellate;
cfr. fatture 4ward sub doc. 13 appellate).
Non avendo parte appellata, che ne era onerata, dimostrato di aver sostenuto costi causalmente riconducibili all'inadempimento dedotto in giudizio (mancata consegna, nel termine pattuito, dei codici sorgente dei software adeguatamente documentati), la relativa domanda risarcitoria risulta infondata.
II) Altrettanto correttamente il Tribunale ha respinto (implicitamente) la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale.
A sostegno del lamentato danno all'immagine commerciale, le odierne appellate si sono limitate a produrre due segnalazioni di malfunzionamento di software da parte di due clienti e CP_2
risalenti al 2018 e al 2019: è evidente che dette segnalazioni non possono costituire idonea CP_1 prova di un danno all'immagine patito dalle committenti per effetto dell'inadempimento dedotto in giudizio, sia perché si tratta di lamentele di gran lunga antecedenti al termine concordato dalle parti per l'adempimento, da parte di 4ward, della prestazione il cui grave inadempimento è stato posto alla base dell'azione risolutoria proposta, sia perché due lamentele isolate di due clienti non costituiscono di per sé alcun idoneo indizio di lesione della reputazione commerciale.
III) E' infine infondato il motivo di appello incidentale relativo alle spese.
Lamenta in primo luogo l'appellante incidentale che i compensi liquidati non siano conformi allo scaglione di riferimento, che la stessa appellante incidentale individua nello scaglione da € 520.000,01
a € 1.000.000,00. Orbene, l'importo liquidato dal Tribunale, pari a € 15.000,00, rientra invece nei minimi dello scaglione.
Lamenta poi l'appellante incidentale l'omessa maggiorazione del 30% prevista per la difesa di più parti, ma tale maggiorazione non è dovuta ma soltanto facoltativa (“il compenso unico può essere pagina 15 di 17 aumentato”).
Lamenta infine l'appellante incidentale l'omessa maggiorazione ex art. 4, comma 1bis, d.m. 55/2014, ma nel caso di specie gli unici collegamenti ipertestuali inseriti negli atti di primo grado sono due collegamenti a due documenti (doc. 11 e doc. 12) contenuti nella memoria n. 2), circostanza che appare insufficiente al fine dell'applicabilità della norma invocata.
5. Conclusioni
In definitiva, in parziale accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma della sentenza impugnata, dovrà essere condannata a restituire ad AvantGard -ovvero alla cessionaria Pt_1 CP_3
e alla e somme precisate nella sentenza impugnata, NTroparte_1 maggiorate degli interessi al tasso di cui all'art. 1284, 4° comma, c.c. a decorrere dalla notifica dell'atto di citazione in primo grado.
Stante la sostanziale infondatezza sia dell'appello principale sia dell'appello incidentale, le spese del presente grado di giudizio andranno integralmente compensate.
Sussistono altresì i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellata e dell'intervenuta a norma del comma 1 quater dell'art. 13 CP_2 CP_3 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento del terzo motivo di appello principale e in rigetto integrale dell'appello incidentale:
0. dichiara la contumacia della NTroparte_8
[...]
1. condanna a restituire alla Parte_1 NTroparte_8
'importo di euro 5.478,34, oltre agli interessi al tasso di cui all'art. 1284, 4° comma,
[...]
c.c. a decorrere dalla notifica dell'atto di citazione in primo grado;
2. condanna a restituire a e dunque alla Parte_1 NTroparte_2 cessionaria l'importo di euro 568.840,88, oltre agli interessi al tasso di cui all'art. CP_3
1284, 4° comma, c.c. a decorrere dalla notifica dell'atto di citazione in primo grado;
3. conferma nel resto la sentenza impugnata;
pagina 16 di 17 4. compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
5. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante incidentale e della NTroparte_2 interveniente a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come CP_3 modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte in data 28 maggio 2025.
La Cons. rel. Il Presidente
Cristina Giannelli Alberto Massimo Vigorelli
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
Quarta Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dott.ssa Anna Mantovani Consigliera dott.ssa Cristina Giannelli Consigliera rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2515/2024 promossa da
P.I. , con il patrocinio dell'avv. DI MASI GIUSEPPE e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
PLESCIA FRANCESCO MICHELE
APPELLANTE contro
P.I. ) NTroparte_1 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE contro
P.I. , con il patrocinio dell'avv. ZAPPAROLI NTroparte_2 P.IVA_3
EMANUELA GAIA, dell'avv. MILENI MUNARI GIOVANNI MARCO e dell'avv. CARNEVALE
LUCIANO
APPELLATA con l'intervento di pagina 1 di 17 P.I. , con il patrocinio dell'avv. ZAPPAROLI EMANUELA GAIA, CP_3 P.IVA_4 dell'avv. MILENI MUNARI GIOVANNI MARCO e dell'avv. CARNEVALE LUCIANO
INTERVENUTA
OGGETTO: Impugnazione della sentenza del Tribunale di Milano n. 7839/2024 pubblicata il
03/09/2024; materia: appalto.
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“in totale riforma della sentenza impugnata, con riserva di proporre ricorso al Presidente con richiesta di immediata sospensione ex art. 351 c.p.c.:
IN VIA PRELIMINARE: disporre la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza appellata;
NEL MERITO:
CON RIFERIMENTO ALLA CAUSA DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO R.G. 38369/2021
- rigettare la proposta opposizione ed ogni domanda avversaria perché infondate in fatto ed in diritto, e conseguentemente confermare l'opposto decreto ovvero, in subordine, condannare l'opponente al pagamento della somma di € 114.923,44 ovvero di ogni diversa somma dovuta alla convenuta opposta per capitale a titolo di pagamento dei corrispettivi azionati in via monitoria, oltre agli interessi nella misura determinata dall'art. 5 d. lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, dal dovuto al saldo.
CON RIFERIMENTO ALLA CAUSA R.G. 28535/2021
- In via principale: rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa.
- In via subordinata: per l'ipotesi in cui all'esito del presente giudizio le domande risarcitorie avanzate da parte delle attrici dovessero risultare anche solo parzialmente fondate, condannare al Parte_1 pagamento del credito eventualmente accertato in favore di al netto del NTroparte_1 controcredito quantificato nella misura in cui verrà accertata all'esito del presente giudizio. IN OGNI CASO:
- condannare le Appellate alla restituzione degli importi che dovessero essere versati in favore delle stesse in esecuzione della sentenza appellata nel corso del presente giudizio;
- con vittoria di compensi e spese di primo e secondo grado, oltre accessori di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA: si richiamano le richieste contenute nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del 9 maggio 2024.”
Per Avantarde Group s.p.a. e per CP_3
“In via principale rigettare, con la miglior formula, l'appello promosso da (già Parte_1 CP_4
avverso la sentenza n. 7839/2024 del Tribunale di Milano;
[...] In subordine, ai sensi dell'art. 1668 primo comma c.c., condannare a risarcire a favore di Pt_1 NT
, quindi alla cessionaria € 352.451,80, oltre agli interessi legali decorrenti dalla CP_3 notifica della citazione fino al saldo effettivo ovvero la diversa di giustizia;
NT In ogni caso, come appello incidentale, accogliere la domanda di risarcimento dei danni di , nella misura di € 384.790,33, o la diversa di giustizia, oltre ai danni non patrimoniali da liquidarsi secondo equità.
pagina 2 di 17 In via istruttoria: occorrendo e senza inversione si chiede di ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova, dedotti in primo grado, espunte eventuali espressioni valutative:
1. “Vero che ha redatto e consegnato i deliverables previsti dalla metodologia adottata dalla CP_4 convenuta ovvero di quelli previsti dallo stato dell'arte e dell'ingegneria del software con particolare riferimento all'analisi dei requisiti, alla progettazione e ai verbali di collaudo”;
2. “Vero che ha fornito le baseline derivanti dall'attività di configuration management di tutto CP_4 il codice sorgente e le linee guida di deploy dei software a ella commissionati”;
3. “Vero che ha fornito gli ambienti runtime e i framework nelle loro specifiche versioni CP_4 utilizzati per lo sviluppo e, di conseguenza, ha fornito le necessarie indicazioni per ricreare un ambiente di sviluppo e/o manutenzione, rendendo così possibile la corretta gestione del ciclo di vita dei software da ella consegnati”;
4. “Vero che la documentazione consegnata da in data 1° settembre 2020 attraverso la piatta- CP_4 forma BitBucket e via e-mail ha consentito al di potere manutenere e gestire autonoma- Parte_2 mente i software commissionati a;
CP_4
5. “Vero che ha affidato alla società Betacom S.r.l. lo sviluppo del software NTrol Parte_2 Program”;
6. “Vero che per l'attività di cui al capitolo 5 la società Betacom S.r.l. ha fatturato al Parte_2 l'importo di € 255.202,04, come da documenti nn. 8 e 12 che si rammostrano al teste”;
7. “Vero che ha affidato alla società Gruppo Euris S.p.A. le attività di analisi, progetta- Parte_2 zione grafica, sviluppo e le successive evoluzioni relative al programma per elaboratore cd. SAC”;
8. “Vero che per le attività di cui al capitolo 7 Gruppo Euris S.p.A. ha fatturato a Parte_2 l'importo di € 191.039,07, come da documento n. 9 che si rammostra al teste”;
9. “Vero che i clienti e hanno segnalato delle anomalie nel Parte_3 CP_6 funzionamento dei software, come meglio descritte nei documenti nn. 15 e 16 che si rammostrano al teste”;
10. “Vero che i clienti , e hanno richiesto al Parte_3 NTroparte_7 CP_6
attività di sviluppo, manutenzione (evolutiva e prescrittiva), installazione, bug-fixing, Parte_2 integrazione dei software forniti dalla Convenuta con altri software in uso ai suindicati clienti”. Si indicano come testi:
- su tutti i capitoli di prova il signor residente a [...]; Tes_1
- sui tutti i capitoli di prova con esclusione dei capitoli di prova 6, 8 e 9, il signor Testimone_2 residente San Giorgio Bigarello, Via Secchia n. 1/D;
- sui capitoli di prova 6 e 8, la signora , residente a [...]. Testimone_3
Con vittoria delle spese generali nella misura del 15%, oltre ai compensi per € 23.354,40, così NT suddivisi: € 7.500 a favore della cessionaria ed € 15.854,40 a favore di;
a favore di CP_3 dovrà inoltre essere versato il 50% delle spese specifiche, pari a € 531,50. CP_3
Oltre ai compensi, alle spese generali (15%) e alle spese specifiche del presente grado d'appello NT pro quota al 50% tra e , nonché agli oneri accessori, con maggiorazione del 30% ai sensi CP_3 dell'art. 4, comma 1-bis, del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M. 8 marzo 2018, n. 37, per gli atti redatti con tecniche informatiche idonee a facilitarne la consultazione o fruizione.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La sentenza impugnata
Con sentenza n. 7839/2024 pubblicata il 3.9.2024, il Tribunale di Milano, ritenuti – sulla scorta pagina 3 di 17 dell'esito della CTU espletata- i presupposti per la risoluzione dei contratti di fornitura software intercorsi tra (d'ora in poi, anche ) quale appaltatrice e Parte_1 Pt_1 NTroparte_2
(d'ora in poi anche “ ) e (d'ora in poi, anche ) quali CP_2 NTroparte_1 CP_1 committenti, ha condannato l'appaltatrice a restituire ad e le somme da Pt_1 CP_2 CP_1
queste versate, in forza dell' “accordo integrativo” dell'8 aprile 2019, a titolo di saldo per la fornitura dei software, detratti i compensi spettanti a per le prestazioni di manutenzione svolte in loro Pt_1 favore, per il complessivo importo di € 568.840,88 oltre interessi quanto ad e di € 5.478,34 CP_2
oltre interessi quanto a condannando altresì alla rifusione delle spese di lite e al CP_1 Pt_1
pagamento delle spese di CTU.
2. Il giudizio di primo grado
Il giudice del Tribunale ha così riassunto la vicenda processuale:
“ e hanno convenuto in NTroparte_2 NTroparte_1 giudizio per domandare la ripetizione dell'importo di euro 689.242,66, pagato quale Parte_1
corrispettivo della prestazione di opera commissionata alla convenuta e rimasta inadempiuta.
In particolare, le attrici affermano che costituivano con la convenuta una rete di imprese per la fornitura a terzi di software di gestione aziendale e che, nell'ambito di tale relazione di impresa, tra il
2014 e il 2018, avevano commissionato alla convenuta la realizzazione di una serie di software poi rivenduti dalle attrici ai terzi. Nel novembre 2018 la convenuta era uscita dalla rete e in seguito a ciò, ad aprile 2019, le attrici da una parte e la convenuta dall'altra, si erano accordate per il pagamento dell'importo di cui domandano la ripetizione, ponendo il pagamento in relazione con la consegna da parte di dei codici sorgente adeguatamente documentati (doc. 5). Effettuato il pagamento Pt_1 dell'importo di cui sopra, ciò che era stato consegnato si era però rivelato inadeguato al fine dello sfruttamento dei software mediante la cessione di essi a terzi, in quanto non consentiva alle attrici di prestare a favore di tali terzi i servizi di manutenzione, necessari per l'utilizzo di qualsiasi software. La prestazione di tali servizi ai terzi, resa più difficoltosa dalla inadeguatezza di quanto prestato da
, aveva determinato la necessità, per un verso, di continuare a fruire dei servizi della stessa Pt_1
convenuta, e quindi di pagarle ulteriori compensi, per altro verso, di servirsi e di pagare di servizi di terze parti.
Il pagamento di tali ulteriori corrispettivi, qualificato come danno emergente, essendo stato causato dall'inadempimento della convenuta, viene chiesto a titolo di risarcimento.
La restituzione dell'importo pagato in esecuzione della scrittura privata di aprile 2019 viene chiesta
pagina 4 di 17 all'esito della domandata risoluzione di tale accordo per inadempimento della obbligazione di consegna dei codici sorgente documentati.
Al procedimento in epigrafe è stato riunito il procedimento n. 38369/21, di opposizione al decreto ingiuntivo chiesto da nei confronti di per il pagamento dell'importo di euro Pt_1 CP_1
114.923,44, quale corrispettivo della manutenzione dei software commissionati a . Pt_1
La convenuta sostiene che i codici sorgente erano stati messi a disposizione delle attrici già durante la realizzazione dei software, che la scrittura su cui le controparti basano le loro pretese è un mero accordo di rateazione di un loro debito, che non prevede obblighi sostanziali a carico di , la Pt_1
quale comunque ha realizzato esattamente i software che le sono stati commissionati e che sono stati oggetto di regolare collaudo e sfruttamento economico da parte delle attrici, che li hanno messi a disposizione, a pagamento, dei loro clienti, senza eccepire o lamentare alcunché per diversi anni.
, inoltre, nega la qualifica di transazione alla scrittura dell'aprile 2019, di cui manca Pt_1
quantomeno il presupposto della lite, essendovi soltanto un obbligo di pagamento in capo alle attrici, rispetto al quale l'obbligo di consegna dei codici sorgente, non si pone in termini di corrispettività, così escludendosi il potere di risolvere l'accordo in esame, al fine di determinare, come invece preteso dalle attrici, la restituzione dell'importo in esso previsto. Ciò anche in considerazione del fatto che tale accordo presuppone il complesso dei precedenti rapporti fra le parti, non dedotti in questo giudizio dalle attrici, e peraltro, esattamente adempiuti da parte della convenuta, e quindi esauriti, salvo appunto l'obbligo di pagamento delle attrici morose. In ogni caso, non sarebbe legittimata CP_1
a far valere l'obbligo di consegna dei codici sorgente, in quanto la scrittura in esame prevede come creditrice di esso la sola CP_2
Secondo la convenuta, inoltre, le attrici hanno omesso di provare quale sia l'obbligazione inadempiuta, posto che non può essere quella di consegna dei codici sorgente, per quanto scritto sopra, né può essere supplita con l'integrazione del criterio dello stato dell'arte, come erroneamente ritenuto dal consulente tecnico nominato dal Giudice. Sostiene che le sue obbligazioni trovino Pt_1
fonte nei pregressi rapporti fra le parti basate su una prassi dettagliatamente descritta dalla convenuta, e che presupponeva la espressa accettazione delle varie fasi di progettazione, sviluppo e realizzazione dei software, sempre approvati dalle attrici, che, tra le altre cose, hanno dato ripetutamente atto della consegna dei codici sorgenti, a mano a mano che venivano realizzati con
l'avanzare della realizzazione dei software, ciò che risulta documentato e non contestato dalle attrici.
Infine, evidenzia la non corrispondenza fra i software nominati nella scrittura in esame, Pt_1
pagina 5 di 17 rispetto ai quali andavano consegnati i codici sorgente, e quelli dedotti in giudizio dalle attrici, che invocano invece la non esatta esecuzione di tutti i software realizzati dalla appaltatrice convenuta nel corso del loro rapporto.
Sul punto di cui al capoverso precedente, le attrici replicano evidenziando la connessione funzionale dei software non nominati nella scrittura privata con quelli espressamente oggetto di essa, ciò che risulta anche dalla circostanza per cui la convenuta, in esecuzione della scrittura, ha consegnato anche i, pur inadeguati, codici sorgente relativi a tali software. Quanto alla tardività delle lamentele sui codici sorgente, asserita da controparte, le attrici replicano che rispetto alla consegna di essi, avvenuta a settembre 2020, non vi sarebbe alcun ritardo, in quanto la contestazione della loro adeguatezza seguiva poco più di un mese dopo. Né si spiegherebbe l'impegno di consegna assunto dalla convenuta nella scrittura in esame, se la consegna dei codici sorgente e della documentazione di supporto adeguata fosse avvenuta in corso di rapporto, come afferma .” Pt_1
All'esito dell'istruttoria il Tribunale, sulla scorta della documentazione versata in atti e di quanto emerso dalla CTU espletata, ha:
- qualificato l'accordo integrativo dell'8 aprile 2019 (con cui e si erano obbligate CP_2 CP_1
a versare, alle scadenze ivi previste, il corrispettivo per i software forniti da e quest'ultima si era Pt_1
obbligata a consegnare, entro il termine di cinque giorni lavorativi dall'integrale pagamento, i codici sorgente -adeguatamente documentati anche in relazione alle verifiche di collaudo effettuate internamente– dei software: SAC, NTrol program per compliance, NTrol program per audit, Orsa e
Portale documentale) come negozio di mero accertamento delle obbligazioni delle parti già sorte in precedenza in forza dei pregressi accordi (ovvero la fornitura dei software, completi di codici sorgente adeguatamente documentati, a carico di 4ward e il pagamento del relativo prezzo a carico di AvantGard
e ; CP_1
- interpretato la domanda risolutoria formulata dalle committenti e come riferita CP_2 CP_1
“al complesso degli accordi che hanno ad oggetto l'appalto dei software commissionati”;
- osservato che il CTU aveva rilevato nei codici sorgente e nella loro documentazione difetti così gravi da affermare che, per rendere i software adeguati all'uso commerciale cui erano (pacificamente) destinati, sarebbero state necessarie 5.700 ore di un programmatore junior, circostanza che rendeva più conveniente realizzare i software da capo, piuttosto che eliminarne i difetti;
- ritenuto, pertanto, che i difetti riscontrati rendevano l'opera realizzata del tutto inadatta alla sua destinazione ai sensi dell'art. 1668 comma 2 c.c. e giustificavano la risoluzione dei contratti di appalto pagina 6 di 17 dei software;
- condannato pertanto l'appaltatrice a restituire alle committenti il prezzo ricevuto per i software, Pt_1 previa detrazione dell'importo portato dal decreto ingiuntivo opposto, che riguardava l'attività di manutenzione svolta da Pt_1
- respinto la domanda risarcitoria proposta dalle committenti, le quali non potevano pretendere di ottenere sia la restituzione del prezzo pagato, sia la ripetizione dei costi sostenuti per ovviare ai difetti dei software, verificandosi, diversamente, un arricchimento ingiustificato a loro favore.
3. Il giudizio di appello
4ward ha impugnato la predetta sentenza, lamentando in particolare:
I) la violazione del giudicato: la debenza a 4ward (e dunque l'irripetibilità) degli importi che il
Tribunale ha condannato 4ward a restituire alle committenti era già stata definitivamente accertata con pronuncia passata in giudicato;
gli importi in questione, dovuti a 4ward in forza dell'accordo integrativo dell'8 aprile 2019, furono infatti oggetto di decreto ingiuntivo del 29.8.2019 mai opposto e, dunque, passato in giudicato;
II) la violazione del divieto di ultrapetizione, posto che e avevano domandato la CP_2 CP_1 risoluzione per inadempimento dell'accordo integrativo dell'8.4.2019, mentre il Tribunale ha affermato che l'accordo integrativo era meramente ricognitivo delle obbligazioni contenute negli accordi precedenti relativi alla fornitura dei software e che l'inadempimento lamentato riguardava dunque dette prestazioni;
III) la violazione del divieto di ultrapetizione anche in relazione agli interessi: sulla somma richiesta in ripetizione, e avevano domandato gli interessi con decorrenza dalla domanda, CP_2 CP_1
mentre il Tribunale ne ha disposto la decorrenza dalla data del pagamento;
IV) la violazione dei principi che regolano l'istituto della risoluzione contrattuale: la risoluzione, con i conseguenti effetti restitutori (ovvero la restituzione del corrispettivo dei software da un lato e la restituzione dei software dall'altra, quest'ultima peraltro neppure prevista in sentenza e plausibilmente nemmeno voluta dalle stesse appellate), non poteva essere pronunciata, perché le appellate pacificamente utilizzano i software, concedendoli in licenza a terzi, da oltre 7 anni;
V) l'erronea applicazione dell'art. 1668 2° comma c.c., posto che lo stesso giudice, sulla scorta della
CTU, ha affermato che i software erano comunque idonei all'uso, nella misura in cui afferma che “la consegna dei soli codici sorgente in mancanza della documentazione di cui sopra, non impedisce lo sfruttamento dei software mediante concessioni di essi a terzi, ma rende molto più difficile e onerosa la pagina 7 di 17 manutenzione correttiva ed evolutiva che deve essere prestata ai terzi licenziatari dei software” (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata);
VI) l'erronea interpretazione dell'accordo integrativo dell'8 aprile 2019, il quale, contrariamente a quanto ritenuto del Tribunale, non costituisce una transazione né un contratto a prestazioni corrispettive, e non poteva pertanto essere risolto per effetto dell'asserito inadempimento dell'appaltante all'obbligo di consegna di adeguata documentazione a corredo dei codici sorgente;
VII) l'erronea interpretazione dei contratti d'appalto intercorsi tra le parti: come emergerebbe dalla documentazione versata in atti circa le modalità operative con cui si svolse il rapporto, i contratti si configuravano come contratti “ a consuntivo”, con la conseguenza che la scrittura dei Parte_4
codici sorgente documentati non rientrava tra le prestazioni originariamente pattuite, ma avrebbe dovuto essere espressamente richiesta dalle committenti e pagata a parte.
VIII) l'estraneità delle committenti rispetto all'accordo di investimento del 14.11.2018 e l'irrilevanza dello stesso rispetto ai fatti di causa: la sentenza è dunque erronea nella parte in cui ha posto a fondamento della propria interpretazione del contenuto dell'obbligazione contrattuale gli accordi intercorsi tra le parti della Rete CP_2
IX) l'erroneo rigetto, da parte del Tribunale, dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva di che nell'accordo dell'8 aprile 2019 non compare tra i soggetti ai quali dovevano essere CP_1
consegnati i codici sorgente;
X) l'erronea condanna, da parte del Tribunale, alla restituzione del prezzo anche dei software non menzionati nell'accordo integrativo: le appellate non avevano titolo per esigere la restituzione delle somme corrisposte per la realizzazione dei software non menzionati nella scrittura integrativa dell'8 aprile 2019, tantomeno potevano agire per la risoluzione della stessa ovvero per il risarcimento dei danni per presunti inadempimenti relativi ai software non menzionati.
L'appellante, sulla scorta dei summenzionati motivi, ha chiesto l'integrale riforma della sentenza impugnata, con il rigetto delle domande proposte da e e conferma del decreto CP_2 CP_1 ingiuntivo opposto e, in ogni caso, la condanna delle odierne appellate al pagamento della somma di €
114.923,44 oltre interessi.
Si sono costituiti, nel presente procedimento d'appello, e in qualità di CP_2 CP_3
cessionaria del credito vantato dalla prima, chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo, a loro volta,
pagina 8 di 17 appello incidentale sulla scorta dei seguenti motivi:
I) erroneo rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale, consistito nei costi sostenuti da per cercare di ovviare ai difetti dei software: tali costi, contrariamente a quanto CP_2 affermato dal Tribunale, non costituirebbero un arricchimento senza causa, ma “la conseguenza diretta NT e immediata del grave inadempimento di , che ha costretto (e ) a sostenere oneri Pt_1 CP_1 aggiuntivi per garantire la continuità aziendale”;
II) erroneo (implicito) rigetto della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale: il Tribunale avrebbe omesso di considerare che l'inadempimento di 4ward aveva determinato una lesione all'immagine e alla reputazione commerciale delle committenti;
III) erronea liquidazione delle spese di lite: nel liquidare le spese processuali in soli € 15.000 per compensi, il Tribunale non avrebbe rispettato il valore della causa e il relativo scaglione di riferimento
(tra € 520.000,01 e € 1.000.000,00) e avrebbe omesso di applicare la maggiorazione del 30% prevista dall'art. 4, comma 2, del D.M. n. 55/2014 nei casi, come quello di specie, in cui un difensore assiste due soggetti con la stessa posizione processuale.
e hanno dunque concluso in via principale per il rigetto dell'appello e, in CP_2 CP_3
subordine, nel denegato caso di accoglimento del quinto motivo di appello principale, la condanna di
4ward, ai sensi dell'art. 1668 primo comma c.c., alla restituzione della somma di € 352.451,80 oltre interessi, pari alla spesa necessaria – secondo quanto accertato dal CTU- per rendere conformi alla regola dell'arte e pienamente commerciabili i software. Hanno inoltre insistito per l'accoglimento dell'appello incidentale.
A seguito della comunicazione dell'apertura della liquidazione giudiziale di il processo è CP_1
stato interrotto. Lo stesso è stato ritualmente riassunto da 4ward, anche nei confronti della Liquidazione giudiziale di che non si è costituita in giudizio. CP_1
Le parti hanno discusso oralmente la causa ai sensi dell'art. 350bis c.p.c. all'udienza del 22 maggio
2025 e la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 28 maggio 2025.
4. Decisione
Va anzi tutto dichiarata la contumacia della Liquidazione giudiziale di NTroparte_1
ritualmente citata in giudizio e non costituita.
Vanno poi respinte le istanze istruttorie - non ammesse in primo grado – reiterate dalle parti in sede di pagina 9 di 17 precisazione delle conclusioni: le prove orali articolate dalle appellate sono infatti valutative ed oggetto di CTU (quanto ai capitoli da 1 a 4), da provarsi documentalmente (quanto ai capitoli da 5 a 8) e generiche (quanto ai capitoli 9 e 10), mentre risulta superflua la richiesta di integrazione della CTU formulata dall'appellante.
Va, ancora, preliminarmente dichiarata inammissibile la domanda subordinata di riduzione del prezzo formulata da (e in qualità di cessionaria del credito) per la prima volta in questa CP_2 CP_3 sede di appello: in primo grado e avevano proposto, nel corso dell'intera durata CP_2 CP_1
del processo, unicamente domanda di risoluzione contrattuale, oltre che di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, senza mai fare riferimento alcuno a domande quanti minoris, neppure in via subordinata. La domanda di riduzione del prezzo avanzata per la prima volta in appello è dunque manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
4.1. L'appello principale
I motivi dell'appello principale sono infondati, ad eccezione del terzo.
I) Non sussiste alcun giudicato in ordine all'irripetibilità delle somme ricevute da e CP_2 in esecuzione dell'accordo integrativo dell'8 aprile 2019: l'inadempimento di CP_1 Pt_1
(consistito, sulla scorta della prospettazione delle appellate, nella mancata consegna dei codici sorgente dei software dotati di adeguata documentazione) si è infatti compiuto dopo il decreto ingiuntivo (non opposto) per mezzo del quale 4ward ottenne (peraltro soltanto a fine agosto 2020) l'integrale pagamento delle somme previste nel citato accordo, posto che – come previsto in contratto – i codici sorgente corredati di adeguata documentazione dovevano essere consegnati l'integrale Pt_5 pagamento delle somme di cui all'accordo 8.4.2019. I codici sorgente furono infatti consegnati ad il primo settembre 2020 (cfr. atto di appello 4ward, pag. 8). CP_2
II) Quanto alla lamentata pronuncia ultrapetita, la Corte osserva che il Tribunale, nel momento in cui ha affermato che l'accordo integrativo dell'8 aprile 2019 doveva ritenersi meramente ricognitivo delle obbligazioni contenute negli accordi (non cristallizzati in alcun documento contrattuale) intervenuti negli anni precedenti (realizzazione e consegna, da parte di in qualità di appaltatrice, in favore di Pt_1
e in qualità di committenti, di software comprensivi di codici sorgente e di CP_2 CP_1
documentazione idonea a consentire il loro sfruttamento commerciale autonomo, mediante interventi di manutenzione evolutiva che non richiedessero l'intervento di 4ward), e che dunque l'inadempimento lamentato dalle committenti riguardava le predette prestazioni, non ha pronunciato oltre le domande pagina 10 di 17 proposte dalle attrici, ma si è limitato a ricostruire e a fornire un migliore inquadramento della domanda risolutoria proposta, leggendola alla luce del “bene della vita” a cui detta domanda mira.
Invero, nell'atto di citazione in primo grado, le odierne appellate avevano espressamente affermato che l'inadempimento della convenuta – consistito nella mancata consegna della documentazione necessaria a consentire alle committenti di compiere le normali attività di manutenzione e gestione dei software forniti onde assicurarne il regolare utilizzo ai propri clienti – era “tale da compromettere l'utilità dell'intera prestazione e la stessa funzione economico-sociale perseguita, giustificandone la risoluzione e, conseguentemente, la restituzione delle somme percette.” (cfr. atto di citazione, pag. 8), manifestando così di voler ottenere la risoluzione dei contratti di appalto relativi ai vari software dei quali – pacificamente- le somme indicate nell'accordo dell'8 aprile 2019, e di cui le attrici chiedevano la restituzione, costituivano il corrispettivo.
III) Il terzo motivo di appello è fondato: le stesse appellate convengono con l'appellante principale che il Tribunale ha riconosciuto in loro favore gli interessi dalla data del pagamento, quando invece esse stesse li avevano domandati con decorrenza dalla domanda. Sotto questo profilo la sentenza impugnata andrà pertanto riformata.
IV) NTrariamente a quanto asserito da 4ward, l'eventuale utilizzo (anche per anni) del bene oggetto del contratto di cui si chiede la risoluzione non incide sulla possibilità di accogliere la domanda risolutoria, una volta accertata l'esistenza oggettiva dei presupposti per la domandata risoluzione, ovvero l'inidoneità del bene stesso alla funzione cui era destinato. Come bene argomentato dal giudice di primo grado, lo sfruttamento commerciale perdurato nel tempo dei software da parte delle committenti, mediante la loro concessione in uso a terzi, avrebbe potuto semmai costituire un indizio della mancanza dei presupposti per la risoluzione, presupposti per contro accertati in sede di consulenza tecnica d'ufficio.
Tanto meno poteva incidere sull'accoglibilità della domanda risolutoria e della conseguente domanda di restituzione del prezzo, il fatto – dipendente esclusivamente da una scelta discrezionale di 4ward- che l'appaltatore inadempiente non abbia domandato a sua volta, nel denegato caso di accoglimento della domanda avversaria, la restituzione dei software.
V) Non appare fondato neppure il quinto motivo di appello: come si legge chiaramente nella relazione del CTU ing. (che non solo ha scrupolosamente esaminato tutta la documentazione versata Per_1 in atti – in particolare gli archivi dei software- ma ha anche svolto un'analisi quantitativa e qualitativa pagina 11 di 17 dei codici sorgente per verificare se, a prescindere dall'oggettiva lacunosità della documentazione di supporto, i software fossero di per sé “sufficientemente commentati” per il loro sfruttamento, in tal caso non necessitando di eventuale documentazione progettuale correlata: cfr. pagg. 22-28 della relazione), “è emerso che la documentazione consegnata da parte Conventa alle Attrici NON è adeguata allo sfruttamento del software commissionato, limitandone fortemente il pieno e autonomo riutilizzo da parte della Committente”. (cfr. conclusioni della relazione di CTU, pag. 39). Come pure evidenziato dal consulente, “Al fine di dare una valutazione sulla dimensione della carenza documentale in parola, si effettua la seguente stima: i file univoci che contengono i codici sorgenti sono 6589, pertanto, stimando che per ogni file si rende necessario mediamente indicativamente 1 ora- uomo per scrivere la relativa documentazione tecnica, per la redazione della documentazione in parola si renderanno quindi necessarie complessivamente almeno 5.700 ore uomo svolte da una figura professionale con qualifica di analista programmatore junior” (cfr. relazione CTU, apg. 39).
La mancanza di documentazione idonea (non supplita da sufficienti “commenti” contenuti nei codici sorgente) determina, in definitiva, una compromissione talmente ingente della possibilità di utilizzo autonomo, da parte delle committenti, dei software analizzati, da rendere di fatto i software inidonei all'uso (commerciale) cui erano pacificamente destinati.
VI) Con il sesto motivo d'appello 4ward lamenta che, poiché l'accordo dell'8 aprile 2019 non costituisce né una transazione né un contratto a prestazioni corrispettive, il Giudice non poteva dichiarare risolto detto accordo in conseguenza dell'asserito inadempimento dell'obbligo di 4ward di consegnare codici sorgente corredati di adeguata documentazione di progetto. La contestazione è inconferente: come si è detto (e come lamenta la stessa appellante principale con il secondo motivo di appello), il Tribunale ha ritenuto che la domanda risolutoria delle committenti avesse ad oggetto non tanto l'accordo integrativo dell'8.4.2019, quanto i contratti di appalto di cui quell'accordo costituiva ricognizione sotto il profilo del corrispettivo dovuto dalle committenti e dei termini di pagamento nonché del termine di consegna dei codici sorgenti documentati, ed ha infatti dichiarato
(implicitamente) la risoluzione di detti contratti di appalto, disponendo la restituzione del prezzo alle committenti.
VII) Secondo l'appellante principale, i contratti relativi ai software che doveva realizzare per le Pt_1 committenti prevedevano un corrispettivo “Time&Material”, ovvero quantificato in base alle ore/uomo risultate necessarie per le attività di sviluppo;
da ciò discenderebbe che “ la scrittura dei codici sorgenti documentati, secondo le richieste solo successivamente pretese delle Appellate e poi avallate dal pagina 12 di 17 parere del CTU, non rientrava nelle obbligazioni contrattualmente assunte” (così l'atto di citazione in appello, pag. 35) ed avrebbe dovuto essere espressamente richiesta dalle committenti, e fatturata separatamente.
A confutazione delle conclusioni cui perviene l'appellante principale basta evidenziare che l'accordo
“integrativo” dell'8 aprile 2019 espressamente prevede, a carico di 4ward e senza corrispettivi aggiuntivi rispetto a quelli complessivamente indicati nel medesimo documento, la consegna “ad entro e non oltre 5 giorni lavorativi dall'ultimo pagamento, i codici sorgente – NTroparte_2
adeguatamente documentati anche in relazione alle verifiche di collaudo effettuate internamente – dei software:
- SAC, control program per compliance, control program per audit, orsa (rif. Clienti: cassa centrale banca, bper banca, sara assicurazioni);
- Portale documentale (rif. Cliente rev gestione crediti)” (evidenza grafica della redattrice).
Ora, accertato che -stante la chiara lettera dell'impegno assunto da nell'accordo 8.4.2019- Pt_1
l'obbligazione di consegna della documentazione progettuale a corredo dei codici sorgente era stata pattuita e non prevedeva corrispettivi ad hoc, si osserva che detta obbligazione non è stata adempiuta, posto che la CTU espletata, come si è detto, ha accertato che i codici sorgente dei software indicati nella scrittura privata NON sono adeguatamente documentati.
VIII) Le lagnanze di cui al presente motivo di appello non assumono alcuna rilevanza ai fini decisori: il fatto che e non fossero parte della Rete di imprese e che le stesse CP_2 CP_1 CP_2 non avessero preso parte all'Accordo di Investimento del 14.11.2018 (prodotto tardivamente, e dunque inammissibilmente, da 4ward per la prima volta in sede di appello sub doc. E) non influisce né sulla circostanza per cui è incontestato che i software realizzati da per e erano Pt_1 CP_2 CP_1
destinati alla loro cessione a terzi (banche e compagnie assicuratrici), né sul fatto – documentato- che si era impegnata a consegnare, entro il termine di cinque giorni lavorativi successivi all'ultimo Pt_1
pagamento del corrispettivo dei software, i codici sorgenti corredati di adeguata documentazione di progetto.
IX) Con il presente motivo di appello, ripropone l'eccezione di carenza di legittimazione attiva Pt_1
in capo a senza però addurre argomentazioni idonee a superare la motivazione del Tribunale: CP_1
premesso che, come si evince dal piano di rientro sub punto B. delle premesse dell'accordo 8.4.2019 e dal richiamo dell'art.
2.4. relativo a ad opera dell'art.
4.3. relativo alla consegna dei codici CP_1
sorgente, anche era committente dei software indicati al citato art. 4.3., la previsione della CP_1 pagina 13 di 17 consegna dei codici sorgente alla sola deve ritenersi una mera modalità esecutiva della CP_2 obbligazione derivante dai contratti d'appalto e non appare circostanza idonea a escludere la legittimazione di ad ottenere i rimedi previsti dal codice civile a tutela dei contratti dei quali CP_1
era pacificamente parte.
X) Neppure l'ultimo motivo di appello principale può essere accolto: se è vero che l'istruttoria espletata in primo grado è stata circoscritta ai software indicati nella scrittura privata dell'8.4.2019
(l'obbligo esplicito di consegnare “i codici sorgente – adeguatamente documentati anche in relazione alle verifiche di collaudo effettuate internamente” riguardava soltanto detti software) e che, dunque, il grave inadempimento di è stato accertato con riferimento a quei software e non ad altri, è però Pt_1
altrettanto vero che è pacifico in causa che il corrispettivo previsto a carico di e CP_2 CP_1 nella scrittura dell'8.4.2019 riguardasse quegli stessi software e che non ha mai allegato, Pt_1 neppure nel presente grado d'appello, quale parte di detto corrispettivo riguardasse, eventualmente, software diversi da quelli indicati all'art.
4.3. dell'accordo del 8.4.2019.
In definitiva, l'appello principale è infondato, ad eccezione del terzo motivo, dovendosi riformare la sentenza impugnata sotto l'unico profilo – riconosciuto come fondato dalla stessa parte appellata costituita- della decorrenza degli interessi delle somme da restituire, avendo le committenti chiesto che le somme pagate a titolo di corrispettivo dei software fossero maggiorate degli interessi a decorrere dalla domanda, e non a decorrere dal pagamento come invece disposto dal Tribunale.
4.2. L'appello incidentale
L'appello incidentale è integralmente infondato.
I) Correttamente il Tribunale ha respinto la domanda di risarcimento del danno patrimoniale formulata dalle attrici, sebbene le motivazioni da porre a sostegno di tale rigetto sono diverse da quelle addotte dal Giudice di primo grado.
In particolare, premesso che le committenti non hanno mai lamentato l'inadempimento dell'appaltatrice per omessa consegna dei codici sorgente adeguatamente documentati prima della scadenza del termine previsto dalla scrittura privata dell'8.4.2019 (ovvero, in pratica, prima del 1° settembre 2020, avendo le committenti pacificamente ultimato il pagamento previsto dalla predetta scrittura alla fine di agosto
2019), e che deve pertanto ritenersi che le committenti abbiano accettato eventuali consegne incomplete dei software sino al termine liberamente pattuito nell'accordo dell'8.4.2019 (ovvero, come detto, il 1.9.2020); la Corte osserva che le fatture prodotte in atti (le quali costituirebbero i costi pagina 14 di 17 sostenuti dalle committenti per ovviare all'inidoneità dei software consegnati) sono: i) relative ad un periodo antecedente alla scadenza del termine pattuito per la consegna dei codici completi (1.9.2020; si tratta della quasi totalità delle fatture Betacom S.r.l. sub doc. 8 appellate): tali costi non possono dunque assurgere a danno conseguenza del lamentato inadempimento;
ii) relative a prestazioni successive alla data del primo settembre 2020 ma dalle quali non si evincono elementi che possano suggerire che si tratti di prestazioni svolte in relazione ai software per cui è causa (cfr. fatture Betacom
S.r.l. del 28.2.2021, del 31.1.2021 e del 31.3.2021 sub docc. 8 e 12 appellate); iii) relative a prestazioni successive alla data del primo settembre 2020 ma dalle quali non è possibile inferire che si tratti prestazioni volte ad ovviare all'insufficienza dei codici sorgente dei software in parola (cfr. fatture
Euris S.p.a. in data 30.9.2020, 30.11.2020, 20.11.2020, 30.4.2021: doc. 9 appellate;
cfr. fatture 4ward sub doc. 13 appellate).
Non avendo parte appellata, che ne era onerata, dimostrato di aver sostenuto costi causalmente riconducibili all'inadempimento dedotto in giudizio (mancata consegna, nel termine pattuito, dei codici sorgente dei software adeguatamente documentati), la relativa domanda risarcitoria risulta infondata.
II) Altrettanto correttamente il Tribunale ha respinto (implicitamente) la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale.
A sostegno del lamentato danno all'immagine commerciale, le odierne appellate si sono limitate a produrre due segnalazioni di malfunzionamento di software da parte di due clienti e CP_2
risalenti al 2018 e al 2019: è evidente che dette segnalazioni non possono costituire idonea CP_1 prova di un danno all'immagine patito dalle committenti per effetto dell'inadempimento dedotto in giudizio, sia perché si tratta di lamentele di gran lunga antecedenti al termine concordato dalle parti per l'adempimento, da parte di 4ward, della prestazione il cui grave inadempimento è stato posto alla base dell'azione risolutoria proposta, sia perché due lamentele isolate di due clienti non costituiscono di per sé alcun idoneo indizio di lesione della reputazione commerciale.
III) E' infine infondato il motivo di appello incidentale relativo alle spese.
Lamenta in primo luogo l'appellante incidentale che i compensi liquidati non siano conformi allo scaglione di riferimento, che la stessa appellante incidentale individua nello scaglione da € 520.000,01
a € 1.000.000,00. Orbene, l'importo liquidato dal Tribunale, pari a € 15.000,00, rientra invece nei minimi dello scaglione.
Lamenta poi l'appellante incidentale l'omessa maggiorazione del 30% prevista per la difesa di più parti, ma tale maggiorazione non è dovuta ma soltanto facoltativa (“il compenso unico può essere pagina 15 di 17 aumentato”).
Lamenta infine l'appellante incidentale l'omessa maggiorazione ex art. 4, comma 1bis, d.m. 55/2014, ma nel caso di specie gli unici collegamenti ipertestuali inseriti negli atti di primo grado sono due collegamenti a due documenti (doc. 11 e doc. 12) contenuti nella memoria n. 2), circostanza che appare insufficiente al fine dell'applicabilità della norma invocata.
5. Conclusioni
In definitiva, in parziale accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma della sentenza impugnata, dovrà essere condannata a restituire ad AvantGard -ovvero alla cessionaria Pt_1 CP_3
e alla e somme precisate nella sentenza impugnata, NTroparte_1 maggiorate degli interessi al tasso di cui all'art. 1284, 4° comma, c.c. a decorrere dalla notifica dell'atto di citazione in primo grado.
Stante la sostanziale infondatezza sia dell'appello principale sia dell'appello incidentale, le spese del presente grado di giudizio andranno integralmente compensate.
Sussistono altresì i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellata e dell'intervenuta a norma del comma 1 quater dell'art. 13 CP_2 CP_3 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento del terzo motivo di appello principale e in rigetto integrale dell'appello incidentale:
0. dichiara la contumacia della NTroparte_8
[...]
1. condanna a restituire alla Parte_1 NTroparte_8
'importo di euro 5.478,34, oltre agli interessi al tasso di cui all'art. 1284, 4° comma,
[...]
c.c. a decorrere dalla notifica dell'atto di citazione in primo grado;
2. condanna a restituire a e dunque alla Parte_1 NTroparte_2 cessionaria l'importo di euro 568.840,88, oltre agli interessi al tasso di cui all'art. CP_3
1284, 4° comma, c.c. a decorrere dalla notifica dell'atto di citazione in primo grado;
3. conferma nel resto la sentenza impugnata;
pagina 16 di 17 4. compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
5. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante incidentale e della NTroparte_2 interveniente a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come CP_3 modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte in data 28 maggio 2025.
La Cons. rel. Il Presidente
Cristina Giannelli Alberto Massimo Vigorelli
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