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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 21/10/2025, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 2900/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2900/2023 R.G. promossa da:
(C.F. , nato a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
il patrocinio dell'avv. CAMPISANI VALENTINA, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Como (Visto agli atti)
- INTERVENUTO-
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
Data della decisione: 10/10/2025
1 CONCLUSIONI
Per : Parte_1
voglia il Tribunale adito,
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti e Parte_1 CP_1
, in data 07/09/2013, presso il Comune di Agrate Brianza (MB), in regime di separazione dei
[...]
beni, trascritto presso il registro degli atti di matrimonio del Comune di Agrate Brianza (MB) al n.18, parte I, anno 2013, ordinandone le giuste annotazioni di legge.
2) affidare i figli minori e in via super esclusiva al Persona_1 Persona_2
ricorrente, con collocamento presso l'abitazione dello stesso.
3) autorizzare il signor a percepire in misura del 100% l'assegno unico in favore di entrambi Parte_1
i figli.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso in fatto che:
1. e hanno contratto matrimonio civile in Parte_1 CP_1
AGRATE NZ (MB) il 07/09/2013;
2. dal matrimonio sono nati la figlia (14.01.2010) ed il figlio (22.11.2012); Per_1 Per_2
3. con ricorso depositato il 04/09/2023 ha domandato la separazione Parte_1 giudiziale ex art. 151 comma 1° c.c., l'affidamento esclusivo o super esclusivo dei figli minori, con collocamento presso l'abitazione dello stesso, la determinazione in € 300 del contributo mensile a carico della resistente, a titolo di mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie;
4. all'udienza del 21/03/2024 il Giudice, dopo aver sentito parte ricorrente, ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso, dell'originario decreto di fissazione udienza e del verbale;
ha richiesto al Servizio Tutela Minore di Como una relazione di aggiornamento sugli incarichi affidati dal Tribunale per i Minorenni di Milano relativamente al nucleo famigliare, infine ha previsto che, in via provvisoria, l'assegno unico per i minori fosse percepito integralmente dal padre;
5. all'udienza del 25/09/2024, rinnovata la notifica del ricorso, parte ricorrente ha chiesto la pronuncia della sentenza di separazione alle condizioni di cui al ricorso, riservandosi di insistere, tuttavia, per il mantenimento della prole a carico della madre in sede di divorzio, all'esito delle indagini eventualmente disposte dal Tribunale;
2 6. alla predetta udienza il Giudice, rilevata la regolarità della notifica del ricorso e degli atti successivi, ha dichiarato la contumacia della resistente ed ha rimesso immediatamente la causa al Collegio per la pronuncia di separazione;
7. con sentenza non definitiva n. 1104/2024 è stata dichiarata, in data 14/10/2024, la separazione personale dei coniugi;
è stato altresì disposto l'affido in via super-esclusiva dei figli al padre, con conseguente collocamento dei medesimi presso di lui, la regolamentazione degli incontri madre-figli con l'intermediazione dei Servizi Tutela Minori, nonché l'integrale corresponsione dell'assegno unico e universale per la prole a favore del sig. Parte_1
8. successivamente la causa è stata rimessa sul ruolo per la trattazione della domanda di divorzio mediante ordinanza, con la quale è stato altresì ordinato, ai sensi degli artt. 210-213 c.p.c., al
CENTRO PER L'IMPIEGO, INPS e Agenzia delle Entrate la produzione in giudizio della documentazione attinente alla situazione lavorativa, previdenziale, reddituale ed economica della resistente;
9. all'udienza del 7/10/2025, esaminati gli atti e la documentazione prodotta, il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Tutto ciò premesso in punto svolgimento del processo, il Collegio osserva quanto segue.
A. SULLA DOMANDA DI STATUS
Parte ricorrente, con le conclusioni rassegnate in via definitiva, ha domandato disporsi lo scioglimento del matrimonio.
Ebbene, sussistono le condizioni di legge per procedere alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio contratto, dovendosi ritenere provato che le parti vivano separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Giudice a seguito di ricorso per la separazione, separazione che prosegue tuttora: non si sono più rappacificati e non hanno ripreso neppure in via temporanea a convivere. La separazione personale dei coniugi è stata, peraltro, pronunciata con sentenza n. 1104/2024 del Tribunale di Como in data 14/10/2024 ed è pertanto trascorso il prescritto termine di legge per ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio contratto.
B. SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE
In punto responsabilità genitoriale appare opportuno, al fine di garantire stabilità e continuità nelle abitudini di vita dei minori, mantenere lo status quo quanto all'affidamento, alla collocazione/residenza anagrafica dei bambini e alla loro frequentazione con il genitore non collocatario, come in parte disposti in sede di separazione.
Ed invero, permane tuttora l'assenza della madre nella vita dei figli, la quale continua a non dimostrare impegno e collaborazione al fine di ripristinare il proprio rapporto con i minori e,
3 di fatto, insiste nel non condividere in alcun modo le esigenze quotidiane di crescita, educazione ed istruzione dei figli;
la stessa, allo stato, ha interrotto qualsiasi rapporto con i minori da anni, i quali “sono gestiti esclusivamente dal padre” (cfr. indagine psico-sociale
Fondazione Somaschi Onlus dell'8.02.2024), il quale appare essere invece una figura genitoriale accudente, collaborante e attenta alle esigenze dei figli.
Pertanto, per tutti i richiamati motivi, reputa il Collegio, nell'esercizio dei poteri anche di ufficio di cui dispone in relazione alle statuizioni relative sia all'esercizio della responsabilità genitoriale sia all'obbligo di mantenimento dei minori (Cass. 4 maggio 2000, n. 5586; Cass.
22 novembre 2000, n. 15065; Cass. 24 febbraio 2006, n. 4205, Cass. Sez. I 3.8.2007 n. 17043;
Cass. Sez. I 18.3.2010 n. 6606) che sussistano i presupposti per attribuire al padre la responsabilità genitoriale esclusiva ai sensi dell'art. 337 quater comma 3 c.c anche in relazione alle questioni rilevanti relative alla salute, alla istruzione, all'educazione, alla scelta della residenza abituale della prole, ciò al fine di consentire al medesimo di poter assumere in modo tempestivo e utile tali decisioni.
Per quanto attiene al collocamento, i minori rimarranno collocati presso il padre, nella casa dove vivono.
Alla luce della complessa situazione familiare e delle criticità ancora esistenti nel nucleo, ravvisata la necessità di un intervento da parte di professionisti terzi che possano promuovere azioni volte a ripristinare i rapporti tra madre e figli, interrotti ormai da tempo, e favorire la ripresa di un dialogo funzionale tra i medesimi con l'obiettivo di ricostruire una sana relazione tra gli stessi, appare opportuno confermare l'incarico al Servizio Tutela Minori territorialmente competente (Comune di Como) di regolamentare gli incontri, a richiesta della madre, previa adesione della stessa ai percorsi proposti dagli operatori sociali, inizialmente in forma protetta ed osservata, salva successiva progressiva liberalizzazione, ove ne sussistano i presupposti.
C. OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DI NATURA ECONOMICA: ASSEGNO DI
MANTENIMENTO DEI FIGLI
Con le conclusioni rassegnate in via definitiva, parte ricorrente ha chiesto unicamente la percezione integrale dell'assegno unico in favore di entrambi i figli, non insistendo nella richiesta di un contributo per il mantenimento della prole a carico della madre né in sede di separazione né nella presente fase.
Benché nelle more del giudizio sia stata ordinato agli Enti competenti la produzione della documentazione attinente alla situazione economico-lavorativa della resistente, dalle indagini si è appreso che la sig.ra ha lavorato presso la fino al CP_1 Controparte_2
4 31/01/2022, dopodiché la stessa ha percepito l'indennità mensile di disoccupazione sino al
2/01/2024, con un reddito mensile netto pari a € 453,50 nel 2022 (cfr. CU 2023) e a € 524 nel
2023 (cfr. CU 2024). Secondo quanto riferito dall'INPS l'ultimo rapporto lavorativo -della durata, apparentemente, di un giorno- risulta cessato il 4/04/2024 (cfr. estratto contributivo depositato in data 24/02/2025).
Alla luce di quanto emerso dalle predette indagini, benchè il padre non abbia fatto richiesta di alcun contributo economico di mantenimento indiretto per i figli a carico della madre, si ritiene che sussistano i presupposti per porre a carico della madre, quantomeno un assegno di mantenimento minimale, atteso che ciascun genitore deve contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli secondo le proprie sostanze e secondo le proprie capacità concrete;
sul punto, deve valorizzarsi che la signora ha svolto attività lavorativa, e risulta pertanto abile al lavoro, priva di situazioni personali invalidanti, comunque non documentate, e pertanto non può sottrarsi all'obbligo legale gravante su ciascun genitore.
Tenuto conto della situazione economico-reddituale emergente dai documenti acquisiti, si stima equo disporre un assegno di mantenimento a carico della resistente minimale di euro
150,00 mensile per ogni figlio, così per complessivi euro 300,00 mensili, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza, e soggetti a rivalutazione istat, oltre al 30% delle spese straordinarie, con rinvio al Protocollo del Tribunale di Como.
Il padre, infine, continuerà a percepire integralmente l'assegno unico.
D. SPESE PROCESSUALI
Quanto alle spese processuali, attesa la natura necessaria del presente procedimento, ed il tenore delle domande definitivamente rassegnate dal ricorrente, sussistono i presupposti per disporne la integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 7/07/2013 a Agrate Brianza tra e , iscritto nel registro degli atti di Parte_1 CP_1
matrimonio del Comune di Agrate Brianza al n. 18, parte I, anno 2013;
2. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AGRATE NZ, per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze;
3. AFFIDA i figli minori ) e (22.11.2012) in via super-esclusiva al Persona_3 Per_2 padre, ai sensi dell'art. 337 quater comma 3 c.c., con specifica attribuzione allo stesso di tutte le decisioni che attengono l'educazione, istruzione, salute e residenza dei figli minori;
5 4. i minori presso il padre, anche ai fini della residenza anagrafica;
Pt_2
5. INCARICA il Servizio Tutela Minori territorialmente competente (ad oggi il Comune di Como) di regolamentare gli incontri, a richiesta della madre, previa adesione della stessa ai percorsi proposti dagli operatori sociali, inizialmente in forma protetta ed osservata, salva successiva progressiva liberalizzazione, ove ne sussistano i presupposti;
6. PONE a carico della madre un assegno di mantenimento indiretto per i figli pari ad euro 300,00 mensili complessivi (150 euro a figlio), da corrispondersi al padre, entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza, e soggetto a rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 30% delle spese straordinarie, con rinvio al Protocollo del Tribunale di Como;
7. DISPONE che l'assegno unico e universale per la prole sia interamente percepito da
; Parte_1
8. COMPENSA le spese di lite per intero.
SI COMUNICHI alle parti e ai competenti Servizi sociali (Comune di Como).
Così deciso in camera di consiglio in Como del 10/10/2025.
Il Giudice rel. Est. Il Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Dott.ssa Barbara Cao
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2900/2023 R.G. promossa da:
(C.F. , nato a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
il patrocinio dell'avv. CAMPISANI VALENTINA, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Como (Visto agli atti)
- INTERVENUTO-
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
Data della decisione: 10/10/2025
1 CONCLUSIONI
Per : Parte_1
voglia il Tribunale adito,
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti e Parte_1 CP_1
, in data 07/09/2013, presso il Comune di Agrate Brianza (MB), in regime di separazione dei
[...]
beni, trascritto presso il registro degli atti di matrimonio del Comune di Agrate Brianza (MB) al n.18, parte I, anno 2013, ordinandone le giuste annotazioni di legge.
2) affidare i figli minori e in via super esclusiva al Persona_1 Persona_2
ricorrente, con collocamento presso l'abitazione dello stesso.
3) autorizzare il signor a percepire in misura del 100% l'assegno unico in favore di entrambi Parte_1
i figli.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso in fatto che:
1. e hanno contratto matrimonio civile in Parte_1 CP_1
AGRATE NZ (MB) il 07/09/2013;
2. dal matrimonio sono nati la figlia (14.01.2010) ed il figlio (22.11.2012); Per_1 Per_2
3. con ricorso depositato il 04/09/2023 ha domandato la separazione Parte_1 giudiziale ex art. 151 comma 1° c.c., l'affidamento esclusivo o super esclusivo dei figli minori, con collocamento presso l'abitazione dello stesso, la determinazione in € 300 del contributo mensile a carico della resistente, a titolo di mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie;
4. all'udienza del 21/03/2024 il Giudice, dopo aver sentito parte ricorrente, ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso, dell'originario decreto di fissazione udienza e del verbale;
ha richiesto al Servizio Tutela Minore di Como una relazione di aggiornamento sugli incarichi affidati dal Tribunale per i Minorenni di Milano relativamente al nucleo famigliare, infine ha previsto che, in via provvisoria, l'assegno unico per i minori fosse percepito integralmente dal padre;
5. all'udienza del 25/09/2024, rinnovata la notifica del ricorso, parte ricorrente ha chiesto la pronuncia della sentenza di separazione alle condizioni di cui al ricorso, riservandosi di insistere, tuttavia, per il mantenimento della prole a carico della madre in sede di divorzio, all'esito delle indagini eventualmente disposte dal Tribunale;
2 6. alla predetta udienza il Giudice, rilevata la regolarità della notifica del ricorso e degli atti successivi, ha dichiarato la contumacia della resistente ed ha rimesso immediatamente la causa al Collegio per la pronuncia di separazione;
7. con sentenza non definitiva n. 1104/2024 è stata dichiarata, in data 14/10/2024, la separazione personale dei coniugi;
è stato altresì disposto l'affido in via super-esclusiva dei figli al padre, con conseguente collocamento dei medesimi presso di lui, la regolamentazione degli incontri madre-figli con l'intermediazione dei Servizi Tutela Minori, nonché l'integrale corresponsione dell'assegno unico e universale per la prole a favore del sig. Parte_1
8. successivamente la causa è stata rimessa sul ruolo per la trattazione della domanda di divorzio mediante ordinanza, con la quale è stato altresì ordinato, ai sensi degli artt. 210-213 c.p.c., al
CENTRO PER L'IMPIEGO, INPS e Agenzia delle Entrate la produzione in giudizio della documentazione attinente alla situazione lavorativa, previdenziale, reddituale ed economica della resistente;
9. all'udienza del 7/10/2025, esaminati gli atti e la documentazione prodotta, il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Tutto ciò premesso in punto svolgimento del processo, il Collegio osserva quanto segue.
A. SULLA DOMANDA DI STATUS
Parte ricorrente, con le conclusioni rassegnate in via definitiva, ha domandato disporsi lo scioglimento del matrimonio.
Ebbene, sussistono le condizioni di legge per procedere alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio contratto, dovendosi ritenere provato che le parti vivano separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Giudice a seguito di ricorso per la separazione, separazione che prosegue tuttora: non si sono più rappacificati e non hanno ripreso neppure in via temporanea a convivere. La separazione personale dei coniugi è stata, peraltro, pronunciata con sentenza n. 1104/2024 del Tribunale di Como in data 14/10/2024 ed è pertanto trascorso il prescritto termine di legge per ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio contratto.
B. SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE
In punto responsabilità genitoriale appare opportuno, al fine di garantire stabilità e continuità nelle abitudini di vita dei minori, mantenere lo status quo quanto all'affidamento, alla collocazione/residenza anagrafica dei bambini e alla loro frequentazione con il genitore non collocatario, come in parte disposti in sede di separazione.
Ed invero, permane tuttora l'assenza della madre nella vita dei figli, la quale continua a non dimostrare impegno e collaborazione al fine di ripristinare il proprio rapporto con i minori e,
3 di fatto, insiste nel non condividere in alcun modo le esigenze quotidiane di crescita, educazione ed istruzione dei figli;
la stessa, allo stato, ha interrotto qualsiasi rapporto con i minori da anni, i quali “sono gestiti esclusivamente dal padre” (cfr. indagine psico-sociale
Fondazione Somaschi Onlus dell'8.02.2024), il quale appare essere invece una figura genitoriale accudente, collaborante e attenta alle esigenze dei figli.
Pertanto, per tutti i richiamati motivi, reputa il Collegio, nell'esercizio dei poteri anche di ufficio di cui dispone in relazione alle statuizioni relative sia all'esercizio della responsabilità genitoriale sia all'obbligo di mantenimento dei minori (Cass. 4 maggio 2000, n. 5586; Cass.
22 novembre 2000, n. 15065; Cass. 24 febbraio 2006, n. 4205, Cass. Sez. I 3.8.2007 n. 17043;
Cass. Sez. I 18.3.2010 n. 6606) che sussistano i presupposti per attribuire al padre la responsabilità genitoriale esclusiva ai sensi dell'art. 337 quater comma 3 c.c anche in relazione alle questioni rilevanti relative alla salute, alla istruzione, all'educazione, alla scelta della residenza abituale della prole, ciò al fine di consentire al medesimo di poter assumere in modo tempestivo e utile tali decisioni.
Per quanto attiene al collocamento, i minori rimarranno collocati presso il padre, nella casa dove vivono.
Alla luce della complessa situazione familiare e delle criticità ancora esistenti nel nucleo, ravvisata la necessità di un intervento da parte di professionisti terzi che possano promuovere azioni volte a ripristinare i rapporti tra madre e figli, interrotti ormai da tempo, e favorire la ripresa di un dialogo funzionale tra i medesimi con l'obiettivo di ricostruire una sana relazione tra gli stessi, appare opportuno confermare l'incarico al Servizio Tutela Minori territorialmente competente (Comune di Como) di regolamentare gli incontri, a richiesta della madre, previa adesione della stessa ai percorsi proposti dagli operatori sociali, inizialmente in forma protetta ed osservata, salva successiva progressiva liberalizzazione, ove ne sussistano i presupposti.
C. OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DI NATURA ECONOMICA: ASSEGNO DI
MANTENIMENTO DEI FIGLI
Con le conclusioni rassegnate in via definitiva, parte ricorrente ha chiesto unicamente la percezione integrale dell'assegno unico in favore di entrambi i figli, non insistendo nella richiesta di un contributo per il mantenimento della prole a carico della madre né in sede di separazione né nella presente fase.
Benché nelle more del giudizio sia stata ordinato agli Enti competenti la produzione della documentazione attinente alla situazione economico-lavorativa della resistente, dalle indagini si è appreso che la sig.ra ha lavorato presso la fino al CP_1 Controparte_2
4 31/01/2022, dopodiché la stessa ha percepito l'indennità mensile di disoccupazione sino al
2/01/2024, con un reddito mensile netto pari a € 453,50 nel 2022 (cfr. CU 2023) e a € 524 nel
2023 (cfr. CU 2024). Secondo quanto riferito dall'INPS l'ultimo rapporto lavorativo -della durata, apparentemente, di un giorno- risulta cessato il 4/04/2024 (cfr. estratto contributivo depositato in data 24/02/2025).
Alla luce di quanto emerso dalle predette indagini, benchè il padre non abbia fatto richiesta di alcun contributo economico di mantenimento indiretto per i figli a carico della madre, si ritiene che sussistano i presupposti per porre a carico della madre, quantomeno un assegno di mantenimento minimale, atteso che ciascun genitore deve contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli secondo le proprie sostanze e secondo le proprie capacità concrete;
sul punto, deve valorizzarsi che la signora ha svolto attività lavorativa, e risulta pertanto abile al lavoro, priva di situazioni personali invalidanti, comunque non documentate, e pertanto non può sottrarsi all'obbligo legale gravante su ciascun genitore.
Tenuto conto della situazione economico-reddituale emergente dai documenti acquisiti, si stima equo disporre un assegno di mantenimento a carico della resistente minimale di euro
150,00 mensile per ogni figlio, così per complessivi euro 300,00 mensili, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza, e soggetti a rivalutazione istat, oltre al 30% delle spese straordinarie, con rinvio al Protocollo del Tribunale di Como.
Il padre, infine, continuerà a percepire integralmente l'assegno unico.
D. SPESE PROCESSUALI
Quanto alle spese processuali, attesa la natura necessaria del presente procedimento, ed il tenore delle domande definitivamente rassegnate dal ricorrente, sussistono i presupposti per disporne la integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 7/07/2013 a Agrate Brianza tra e , iscritto nel registro degli atti di Parte_1 CP_1
matrimonio del Comune di Agrate Brianza al n. 18, parte I, anno 2013;
2. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AGRATE NZ, per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze;
3. AFFIDA i figli minori ) e (22.11.2012) in via super-esclusiva al Persona_3 Per_2 padre, ai sensi dell'art. 337 quater comma 3 c.c., con specifica attribuzione allo stesso di tutte le decisioni che attengono l'educazione, istruzione, salute e residenza dei figli minori;
5 4. i minori presso il padre, anche ai fini della residenza anagrafica;
Pt_2
5. INCARICA il Servizio Tutela Minori territorialmente competente (ad oggi il Comune di Como) di regolamentare gli incontri, a richiesta della madre, previa adesione della stessa ai percorsi proposti dagli operatori sociali, inizialmente in forma protetta ed osservata, salva successiva progressiva liberalizzazione, ove ne sussistano i presupposti;
6. PONE a carico della madre un assegno di mantenimento indiretto per i figli pari ad euro 300,00 mensili complessivi (150 euro a figlio), da corrispondersi al padre, entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza, e soggetto a rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 30% delle spese straordinarie, con rinvio al Protocollo del Tribunale di Como;
7. DISPONE che l'assegno unico e universale per la prole sia interamente percepito da
; Parte_1
8. COMPENSA le spese di lite per intero.
SI COMUNICHI alle parti e ai competenti Servizi sociali (Comune di Como).
Così deciso in camera di consiglio in Como del 10/10/2025.
Il Giudice rel. Est. Il Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Dott.ssa Barbara Cao
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