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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/06/2025, n. 1919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1919 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3184/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione IV civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Mantovani Presidente dott.ssa Maria Teresa Brena Consigliera dott.ssa Francesca Vullo Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3184/2023 promossa in grado d'appello
DA
Arch. (C.F.: ) e Ing. Parte_1 C.F._1
(C.F.: ), ambedue Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Maurizio Nunziante, presso il cui studio in Napoli, Via S. Lucia n. 36, risultano elettivamente domiciliati
ATTORI IN RIASSUNZIONE
CONTRO
(C.F.: ); Controparte_1 CodiceFiscale_3
pagina 1 di 19 (C.F.: ), in Parte_3 C.F._4 proprio e quale successore a titolo particolare di Persona_1
(C.F.: ; C.F._5
(C.F.: ); Parte_4 C.F._6
(C.F.: ); Parte_5 C.F._7
, (C.F.: ), in proprio Parte_6 C.F._8
e quale successore a titolo universale della de cuius Persona_2
(C.F.: );
[...] C.F._9
RA IN (C.F.: ); C.F._10
PAOLO LO GIUDICE (C.F.: ); C.F._11
SS NT (C.F.: ); C.F._12
(C.F.: ), in proprio e quale CP_2 C.F._13 successore a titolo universale della de cuius (C.F.: Persona_2
); C.F._14
(C.F.: ; Parte_7 C.F._15
CONTI (C.F.: ); Pt_8 C.F._16
(C.F.: ); Parte_9 C.F._17
(C.F.: ); Parte_10 C.F._18
C.F.: ); Parte_11 C.F._19
(C.F.: ); Parte_12 C.F._20
(C.F.: ; Parte_13 C.F._21
(C.F.: ); Parte_14 C.F._22
(C.F.: ); Parte_15 C.F._23
(C.F.: ; Parte_16 C.F._24
(C.F.: ); Parte_17 C.F._25
C.F.: ); Parte_18 C.F._26
(C.F.: ) Parte_19 C.F._27
e (C.F.: , Parte_20 C.F._28 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Matteo Notaro e dall'Avv. Francesco Marco Bianchi, presso lo studio dei quali in Merate (LC), Via Statale n.5/R, risultano elettivamente domiciliati
Arch. (C.F.: ) rappresentato Controparte_3 C.F._29
e difeso dall'Avv. Bruno Santamaria, presso il cui studio in Milano, Galleria Del Corso n. 2, risulta elettivamente domiciliato pagina 2 di 19 Ing. (C.F.: , rappresentato e CP_4 C.F._30 difeso dall'Avv. Lorenzo Sommo, presso lo studio del quale in Aosta, Via Challand n. 30, risulta elettivamente domiciliato
Ing. (C.F.: ), Controparte_5 C.F._31 rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo De Martino e dall'Avv. Andrea Molon, presso lo Studio dei quali in Pavia, Via Volta n. 25, risulta elettivamente domiciliato
(C.F.: e P. IVA: Controparte_6 P.IVA_1
, in persona del suo procuratore ad negotia Sig. P.IVA_2 Parte_21
, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Sormani (C.F.
[...]
) e dall'Avv. Andrea Carlo Silvestri, presso lo studio dei C.F._32 quali in Monza, Via Camperio n. 8, risulta elettivamente domiciliata
(P.IVA.: , in persona del suo Direttore Controparte_7 P.IVA_3 sinistri e Procuratore speciale, Dr. rappresentata e difesa dall' Controparte_8
Avv. Diego M. Matarazzo, presso lo studio del quale in Milano, Piazza Cardinale Andrea Ferrari 4, risulta elettivamente domiciliata
, già denominata Controparte_9 [...]
Controparte_10
(P. I.V.A. , in persona del Procuratore, Dott. P.IVA_4 CP_11 rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Cattaneo, presso il cui studio in Milano, Viale Restelli n. 5, è elettivamente domiciliata
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c. sulle seguenti conclusioni.
Per Arch. e Ing. Parte_1 Parte_2
“1) in via preliminare, per le causali sopra esposte annullare la CTU svolta e disporre, con remissione della causa sul ruolo, svolgimento di altra Consulenza Tecnica di Ufficio, da affidarsi ad altro tecnico esperto in materia acustica ed pagina 3 di 19 ambientale, al fine, previo esame in loco degli immobili de quo ed espletamento ivi di ogni necessaria rilevazione tecnica, di accertare in concreto, con applicazione dei principi acustici statuiti dalla Cassazione, la sussistenza e l'entità delle immissioni trasmesse a unità immobiliari adiacenti a quelle di provenienza dei rumori, e in particolare alle specifiche parti di detti appartamenti confinanti interessate da codeste immissioni non regolari;
ridefinendo, all'esito, gli importi risarcitori dovuti a ciascun proprietario risultante aventene diritto, sulla base degli stessi parametri già utilizzati, nelle precedenti fasi di merito, ovverosia i costi di opere di ripristino, spese tecniche, spese acustiche, CSP, IVA, ristoro eventuali spese albergo e ristoro eventuali vizi, laddove espressamente non emendabili;
2) nel merito, accertata la responsabilità professionale di essi istanti nelle rispettive qualità e per quanto di loro personale competenza, in concorso con l'arch. ed esclusivamente in riferimento ai difetti di Controparte_3 insonorizzazione ritenuti rilevanti dalla sopraindicata pronunzia della Suprema Corte, ridefinire i danni subiti da ciascuno degli attori dell'originario procedimento in ragione delle risultanze e dei rilievi tecnici emergenti dalla nuova richiesta C.T.U.; ovvero, preso atto degli stessi, nell'ambito di una valutazione complessiva, in ogni diverso ammontare ritenuto equo e congruo, se del caso valutando anche una liquidazione omnicomprensiva e forfettaria a mezzo riduzione percentuale del prezzo di acquisto;
3) condannare, all'esito, gli istanti a provvedere al pagamento dei relativi importi in concorso con l'arch. nella misura già a suo tempo definita, Controparte_3
e quindi con un concorso del 40% cadauno per l'arch. , in Parte_1 uno con il 20% per l'arch. , ovvero per l'eventuale minor Controparte_3 concorso personale attribuibile agli istanti in relazione alla eventuale ridefinizione e/o determinazione dei danni risarcibili. Con contestuale obbligo per il medesimo arch. di provvedere al pagamento a essi Controparte_3 istanti di ogni eventuale somma rientrante nella sua quota di responsabilità da loro erogata a terzi;
4) dichiarare comunque l'obbligo per la di Controparte_6 manlevare essi arch. e ing. , per Parte_1 Parte_2 quanto di rispettiva competenza, per ogni eventuale somma che fossero condannati a corrispondere agli attori originali a titolo di risarcimento danni per responsabilità professionale con i relativi accessori e spese, e con condanna della pagina 4 di 19 medesima compagnia assicurativa a provvedere direttamente ai relativi pagamenti;
5) ridefinire il regime delle spese processuali delle fasi di merito e del giudizio per cassazione alla luce di una valutazione complessiva degli esiti del procedimento e in ragione delle situazioni di soccombenza verificatesi;
analogamente provvedere per quanto attiene alle spese processuali della presente fase di rinvio tenendo conto delle chiamate in causa effettuate per mere esigenze di integrazione del contraddittorio;
6) condannare, comunque, la alla rifusione in favore Controparte_6 di essi istanti di spese, ivi compresi esborsi per CTU, competenze professionali e accessori sostenuti per contrastare le pretese degli originari attori;
nonché delle spese e competenze sostenute per la chiamata in causa di essa compagnia assicuratrice e le eventuali spese di soccombenza che essi siano condannati a corrispondere alla avversa parte;
con carico di tutte le eventuali spese e competenze relative alle altre parti connesse e/o conseguenti alla sua opposizione”
Per , in Controparte_12 proprio e quale successore a titolo particolare di Persona_1
; Parte_4 Parte_5 Parte_6
in proprio e quale successore a titolo universale della de cuius
[...]
; RA IN;
; Persona_2 Controparte_13
SS NT;
; in proprio e quale successore a CP_2 titolo universale della de cuius ; Persona_2 [...]
; ; Parte_7 CP_14 Parte_9 [...]
Parte_10 Parte_11 Parte_12
; ; ; Parte_13 Parte_14 Parte_15
Parte_16 Parte_17 Parte_18
; Parte_19 Parte_20
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello, così giudicare: Nel merito: alla luce del già avvenuto accertamento e declaratoria dei vizi e gravi difetti (carente isolamento acustico) denunciati dagli allora attori ed esistenti nelle unità immobiliari site nel Comune di Usmate Velate via Callas nn.63/65/67, nel complesso denominato "LA TAMBURINA NORD”, vizi e/o gravi difetti dovuti ed occasionati dalla non conformità dell'isolamento acustico pagina 5 di 19 di tutte le predette unità immobiliari indicate, in primo luogo rispetto ai requisiti fissati per legge dal DPCM 5/12/97, per l'effetto:
- confermare i valori di condanna di cui alla Corte di Appello di Milano n.4055/2017 ed in subordine accertare, dichiarare e quantificare il deprezzamento di valore degli appartamenti de quibus (deprezzamento da determinarsi in base al valore dei costi necessari per ripristinare gli immobili ai parametri di cui al DPCM 5/12/1997) e, sempre per l'effetto, accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti Parte_1 Parte_2
e e condannare gli stessi, in solido tra loro, ai sensi
[...] Controparte_3 degli artt.1669 e/o 2043 e 2055 c.c., al risarcimento/versamento/rifusione nei confronti di tutti gli originari attori, ciascuno per quanto di sua competenza, di tutti i danni subiti per effetto del carente isolamento acustico nella misura accertata in sede di istruttoria dalla CTU (sia in termini danni sia “riparabili” sia
“non riparabili”) o nella diversa somma -maggiore o minore- che comunque la Corte riterrà equa di diritto oltre rivalutazione secondo indici Istat ed interessi legali sul capitale originario rivalutato anno per anno secondo le variazioni degli indici stessi, dal dovuto al saldo, oltre al risarcimento dei danni ulteriori derivanti agli originari attori come provati in corso di causa. Con il favore delle spese di lite.”
Per Arch. Controparte_3
“Per tutti i motivi qui dedotti, vista la cassazione della sentenza della Corte d'Appello n. 4055/2017 con rinvio disposta dalla Corte Suprema di Cassazione con la sentenza n. 20447/2023 e facendo applicazione dei principi ivi enunciati, l'arch. , ut supra rappresentato e difeso ne chiede la riforma, Controparte_3 previa nomina di un nuovo CTU o ausiliare dell'Ing. con adeguate Per_3 competenze specifiche tali da poter dare riscontro adeguato e preciso non solo al quesito posto dalla Codesta Corte, bensì dare pronto riscontro alle osservazioni dei periti di parte (tutti) e quindi poter applicare il principio indicato dalla Corte di Cassazione nel caso che ci occupa, in estremo subordine, si chiede concedere alle parti un termine per memorie di osservazioni alla CTU depositata. In conclusione, visti e richiamati integralmente gli atti ed i documenti depositati in favore dell'odierno deducente e per le ragioni esposte nella presente memoria, si insiste per l'accoglimento delle conclusioni precisate all'udienza tenutasi in pagina 6 di 19 data 20.03.2025 e nel paragrafo sopra meglio spiegate, con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio, ivi compreso il rimborso spese generali nonché con il rimborso delle spese di CTU e CTP di tutti i gradi di giudizio.”
Per Ing. CP_4
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, nel merito, a. riformare la sentenza n. 4055/2017 resa dalla Corte d'Appello di Milano in data 21.09.2017 in conformità ai principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 20447/2023 pubblicata il 17 luglio 2023. Con il favore delle spese del giudizio di primo e di secondo grado, del giudizio svoltosi davanti alla Corte di Cassazione e del presente giudizio.”
Per Ing. Controparte_5
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, dato atto dell'intervenuto passaggio in giudicato della statuizione di rigetto della domanda di manleva proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
, nonché delle statuizioni, da essa dipendenti, in ordine alla CP_5 rifusione delle spese di lite dei giudizi di merito, condannare l'arch. Parte_1
e l'ing. alla rifusione, in favore dell'ing.
[...] Parte_2 [...]
, delle spese del giudizio di Cassazione. CP_5
Con vittoria altresì delle spese e competenze del presente giudizio di rinvio.”
Per Controparte_6
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita: NEL MERITOIN VIA PRINCIPALE, rigettare la domanda di manleva svolta dall'Arch. e dall'Ing. nei confronti di Parte_1 Parte_2
, in quanto infondata in fatto e in diritto, anche alla Controparte_6 luce dei principi affermati dalla pronuncia della Suprema Corte n. 20447/2023; NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di manleva svolta dall'Arch. e Parte_1 dall'Ing. nei confronti di Parte_2 Controparte_6 tenere indenni gli assicurati per la sola quota di danno a ciascuno direttamente e personalmente imputabile, secondo le condizioni generali e particolari si pagina 7 di 19 assicurazione, entro i limiti del massimale e con applicazione degli scoperti e delle franchigie. IN OGNI CASO, con condanna alle spese di lite, così come indicato nel presente atto.”
Per Controparte_7
“Voglia l'Ec.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, GIUDICARE
- Dato atto ed accertato l'intervenuto giudicato sulla domanda di manleva formulata nel presente giudizio dall'Arch. nei confronti di Controparte_3 essendo stata la stessa respinta nei tre gradi di giudizio, ed Controparte_7 avuto riguardo al tenore della sentenza della Corte Suprema di Cassazione, seconda sezione civile n. 20447/2023 del 24.5.2023, pubblicata il 17.7.2023, nella parte in cui la stessa “rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione.”; conseguentemente, riconoscere e liquidare, in favore di le spese ed i compensi professionali del Controparte_7 giudizio di Cassazione, di cui alla suddetta sentenza civile n. 20447/2023 del 24.5.2023, pubblicata il 17.7.2023, spese e compensi da determinare nella misura che verrà rappresentata in conformità dei parametri di cui al DM 55/2014 o, comunque, nella misura che verrà ritenuta di giustizia, da parte della Corte di Appello adita, da porsi a carico dell'Arch. , o, comunque, della Controparte_3 parte, anche diversa, che verrà ritenuta soccombente, o, comunque, che verrà considerata tenuta al relativo pagamento, condannandola conseguentemente alla rifusione delle spese e dei compensi stessi in favore di Controparte_7
Con vittoria di spese, e competenze professionali del presente giudizio, oltre spese generali, Iva e Cpa.”
Per , già denominata Controparte_9 [...]
Controparte_10
“Voglia la Corte di Appello di Milano Ecc.ma adita, contrariis rejectis, accertato e dichiarato l'intervenuto giudicato rispetto alla posizione dell'ing.
ed alla sua totale assoluzione, in ragione della sentenza della CP_5
Suprema Corte n. 20447/2023, che rimetteva alla Corte di Appello Ecc.ma la determinazione delle spese di lite del giudizio di legittimità, condannare l'arch.
, l'ing. e l'arch. , tra Parte_2 Parte_2 Controparte_3
pagina 8 di 19 loro in solido, a rifondere a le spese di lite del Controparte_9 giudizio avanti la Corte di Cassazione. Vinte le spese del grado”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
§ 1.Le precedenti fasi di merito del processo
, , Controparte_1 Parte_3 Persona_1
Parte_4 Parte_5 Parte_6 Persona_2
Magrini Mara, , , Controparte_13 Parte_22 CP_2 [...]
, , Persona_2 Parte_7 CP_14 Parte_9
, , , Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13
, , Parte_14 Parte_15 Parte_16 Parte_17
, , quali proprietari di alcune Parte_18 Parte_19 Parte_20 unità immobiliari ad uso abitativo site nel complesso immobiliare denominato
“La Tamburina Nord del comune di Usmate Velate, allegando la presenza di gravi vizi e difetti nelle proprie abitazioni conseguenti al mancato corretto isolamento acustico degli immobili, convennero in giudizio la società costruttrice il progettista arch. , l'arch. CP_15 Controparte_3 Parte_1
, subentrato nell'incarico di progettista all' arch. , e il DL ing.
[...] CP_3
, proponendo nei loro confronti domanda ex artt. 1669, Parte_2
2043 c.c. di risarcimento dei danni per un importo corrispondente al deprezzamento degli immobili e ai costi necessari per il ripristino. Costituitisi tutti i convenuti, il contraddittorio venne esteso a
[...]
e rispettivamente compagnie assicurative di Controparte_16 CP_7
e e di , nonché ai tecnici Pt_1 Parte_2 Controparte_3 acustici Ing. e Ing. . Quest'ultimo chiamò CP_4 Controparte_5 in causa la sua compagnia assicurativa Zurich Insurance SA. A seguito del fallimento di si dispose separatamente nei confronti della società CP_15 appaltatrice. Ammessa la ctu, con sentenza n. 915/2015 il Tribunale di Monza condannò in solido l'arch. , l'arch. e l'ing. Controparte_3 Parte_1 Parte_2
a risarcire il danno cagionato agli attori ripartendo, nell'ambito dei
[...] rapporti interni, le rispettive responsabilità in quote del 20% a carico di e CP_3 del 40% ciascuno a carico dei;
rigettò le domande presentate nei Parte_2 confronti di e , come anche le domande in CP_4 Controparte_5 garanzia proposte nei confronti di;
condannò in via solidale i CP_16 CP_7
pagina 9 di 19 convenuti a rifondere le spese processuali agli attori;
e Pt_1 Parte_2
a rifondere le spese di lite a e ,
[...] CP_4 Controparte_5
e NI SA;
condannò a rifondere le spese CP_9 Controparte_3 processuali alla propria compagnia assicurativa e a rifondere a CP_7
e la metà delle spese di lite previa Pt_2 Parte_1 compensazione della metà residua;
pose definitivamente le spese di ctu a carico di per un quinto e di e per Controparte_3 Pt_1 Parte_2 quattro quinti. La sentenza fu impugnata sia dall'arch. che dall'Ing. Controparte_3 Parte_2
e dall'arch. .
[...] Parte_1
Questa Corte di Appello, con la sentenza n. 4055/2017 pubblicata il 26 settembre 2017, riformò la sentenza di I grado solo in merito all'aliquota Iva da applicare sui costi di ripristino rideterminata nel 10%, respingendo per il resto entrambi i gravami.
§ 2. La fase rescindente Proposero ricorso per cassazione separatamente l'arch. e Controparte_3
l'arch. congiuntamente all'ing. . Parte_1 Parte_2
Riuniti i procedimenti, con sentenza n. 20447/2023 pubblicata il 17.07.2023, la Corte di cassazione accolse il primo e il quinto motivo del ricorso presentato dai e il secondo motivo articolato da , rigettò tutti i Parte_2 Controparte_3 restanti, cassando la sentenza con rinvio a questa Corte di Appello in diversa composizione anche per le spese del giudizio di Cassazione. In merito al primo motivo del ricorso e al secondo di il Parte_2 CP_3
Supremo Collegio, partendo dalla premessa che doveva reputarsi rilievo svolto dalla Corte di appello riguardo all'accertamento fattuale che l'insonorizzazione era innanzitutto carente quanto al c.d. involucro edilizio (ossia con riferimento ai confini perimetrali delle singole unità immobiliari)..>> e che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto vincolante il rispetto dei parametri di cui al DPCM del 97 anche con riferimento ai vani interni delle singole unità immobiliari, ha affermato il principio 447/1995 ed al connesso DPCM 5.12.1997 non possono essere ritenuti applicabili alle strutture divisorie verticali e orizzontali meramente interne ad una stessa unità immobiliare, donde l'indice di valutazione del potere fonoisolante apparente che caratterizza la capacità di un elemento divisorio (parete o solaio) di abbattere il rumore, opera soltanto quando tale elemento sia posto in opera tra due locali appartenenti a distinte unità immobiliari (nel mentre pagina 10 di 19 l'unico parametro che sarà necessario rispettare nell'isolamento dei locali posti nella medesima unità immobiliare abitativa è costituito dall'indice di rumore di calpestio dei solai)>>. Ha poi rilevato la fondatezza del quinto del ricorso , affermando Parte_2
<<che la clausola c1 meglio specificata nelle condizioni particolari di polizza al punto>
C.P 2) del contratto di assicurazione estendeva la copertura a tutti i danni cagionati dalle opere per le quali gli assicurati avevano svolto attività di progettazione e direzione dei lavori, sicché non trova una ragione giustificatrice la ravvisata esclusione da tale ambito della condotta produttrice dei danni derivanti dai difetti di insonorizzazione>>.
§ 3. La fase rescissoria Il giudizio è stato riassunto da e . Si è costituito Pt_1 Parte_2
chiedendo volere statuire in ordine alle proprie responsabilità Controparte_3 sulla base dei principi enunciati dalla Corte di cassazione. Si sono costituiti gli attori in I grado (con la sola eccezione di nella cui Persona_1 posizione è succeduto a titolo particolare e Parte_3 Persona_2 cui sono succeduti mortis causa e , allegando CP_2 Parte_6 la sostanziale irrilevanza del principio affermato dalla Suprema Corte, dovendo comunque conformarsi ai parametri del DPCM 5.12.1997, anche le solette interne, in relazione al calpestio orizzontale e obliquo per l'unità adiacente. si è difesa nel merito in relazione al quinto motivo del ricorso CP_6
Mandaglio accolto dalla Suprema Corte, eccependo l'inoperatività della garanzia. Si sono altresì costituiti tutte le ulteriori parti del giudizio al solo fine di ottenere la condanna di e e di alla Pt_1 Parte_2 Controparte_3 rifusione delle spese del giudizio di legittimità. Fallito il tentativo di definire il giudizio in via conciliativa, disposta una ctu con una prima nomina in favore dell'originario ctu, a seguito dell'accoglimento dell'istanza di ricusazione, è stato nominato quale ctu l'Ing. . Persona_4
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 20 marzo 2025, la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex artt. 352, 190 cpc. La decisione della causa è stata deliberata nella camera di consiglio del 18 giugno 2025.
§ 4. L'opinione della Corte Occorre innanzi tutto precisare che questa Corte, quale giudice di rinvio a seguito dell'annullamento della sentenza di II grado, opera come giudice del I grado secondo i binari tracciati dalla sentenza di legittimità.
pagina 11 di 19 I. Con riferimento al primo tema devoluto alla cognizione di questa Corte - l' accertamento dell'ambito delle responsabilità da imputare ai tre professionisti condannati a risarcire i danni nei precedenti gradi di giudizio alla luce della inapplicabilità dei parametri di cui al DPCM 1997 alle partizioni interne verticali e orizzontali- esulano pertanto dall'oggetto del giudizio di rinvio le ulteriori e differenti questioni, sollevate nel corso delle precedenti fasi di giudizio e richiamate nelle osservazioni critiche alla ctu, circa la correttezza dei rilievi fonometrici e delle misure effettuate, come anche dei costi stimati. Procedendo pertanto alla disamina della problematica devoluta a questa Corte, la consulente ing. ha precisato che, con riferimento alle partizioni Per_3 verticali, il precedente ctu non aveva previsto interventi di insonorizzazione di divisori interni della medesima unità immobiliare, ma solo delle pareti di facciata e di confine tra diverse unità immobiliari e che, riguardo le partizioni orizzontali, erano state effettuate le misurazioni anche nel locale solaio e nei locali sottostanti, ma solo per verificarne l'isolamento acustico con riferimento alle unità abitative adiacenti. Il rifacimento del pavimento del solaio tra i piani della medesima unità abitativa (piano terra e interrato) era stato pertanto previsto dal precedente CTU ing. “per ridurre il livello del rumore da calpestio verso Per_5
l'appartamento adiacente” e non già per contenere il livello del rumore da calpestio all'interno della medesima unità abitativa. L' ing. ha quindi escluso Per_3 la necessità di provvedere a una nuova rideterminazione del danno, in quanto gli interventi di ripristino sulle partizioni orizzontali interne alla medesima unità immobiliare erano stati ritenuti necessari anche per garantire un certo livello di isolamento tra unità immobiliari distinte. Tali conclusioni, come anche le considerazioni in replica alle note critiche dei ctp dei e di Parte_2 CP_3 sono pienamente condivise dalla Corte e vengono in questa sede integralmente richiamate poiché esaustivamente motivate sia dal punto di vista logico che di quello tecnico (Cass. Sez. 1, 16/11/2022, n. 33742). E' dunque possibile a questo punto affermare che, al di là di quanto la sentenza cassata argomenta riguardo la necessaria osservanza dei parametri di cui al DPCM 5.12.1997 anche per le partizioni divisorie interne alla medesima abitazione, il tema sottoposto al vaglio della Corte di legittimità è nei fatti irrilevante, come peraltro sottolineato ripetutamente dalla difesa degli originari attori (cfr. memoria di costituzione nel giudizio in cassazione e comparsa di costituzione in questo giudizio), poiché gli interventi di insonorizzazione previsti nelle partizioni orizzontali dall'ing. sono funzionali a migliorare Per_5
pagina 12 di 19 l'isolamento acustico delle proprietà confinanti (c.d. calpestio obliquo). Rimane pertanto ferma la liquidazione del danno effettuata dal tribunale (con la specificazione dell'IVA al 10%) e la ripartizione delle quote di responsabilità tra i e Parte_2 CP_3
II. Passando all'ulteriore tema, quello inerente alla domanda di garanzia assicurativa, nella comparsa di costituzione di questo giudizio CP_6 contesta che dal principio di diritto affermato dalla Cassazione discenda l'operatività delle polizze, ponendo l'accento sul secondo capoverso della e CP_17 comunque reiterando l'eccezione di inoperatività delle garanzie sulla base della Clausola C3 e della deroga prevista dalla Clausola C5. Per comprendere l'ambito della cognizione devoluta a questo Collegio, occorre prendere le mosse dall'analisi della sentenza della Suprema Corte. Nella quinta censura articolata dalla difesa la motivazione di rigetto Parte_2 della garanzia assicurativa è impugnata ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 cpc nei termini di violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1365 c.c., unitamente alla omessa applicazione degli artt. 1366 e 1370 c.c., in relazione ai contratti assicurativi, ritenuti inoperanti sia dal tribunale che dalla Corte di appello. Viene dato atto nel ricorso che:
-il tribunale rigettava la domanda di garanzia ritenendo inapplicabili le clausole di polizza A1p, b1p, C1p, perché riguardanti i danni materiali, intesi come distruzione o deterioramento, che non erano riscontrabili nel caso di specie, nonché altresì anche la clausola C5 delle condizioni generali in quanto esclude la copertura se il vizio è riscontrato, come nel caso di specie, dopo 360 giorni dal compimento dell'opera;
-la Corte di Appello aveva respinto l'impugnazione rilevando che particolare sub sub2 non trova qui applicazione, poiché il danno in parola non può dirsi cagionato ho subito dalle opere edili, bensì attinente alla sfera di fruibilità e godimento del bene immobile, propria di coloro che vivono nello stesso. Neppure la clausola C 5 può trovare applicazione, perché i gravi difetti pur accertati non sono tali da rendere l'opera inidonea all'uso e/o alla necessità a cui è destinata, ma, più semplicemente, incidono sulla funzionalità dell'immobile nel senso che nei diminuiscono, seppur notevolmente, la fruibilità>>. La Corte di cassazione ha accolto la censura rilevando
<<che la clausola c1 meglio specificata nelle condizioni particolari di polizza al punto>
C.P 2) del contratto di assicurazione estendeva la copertura a tutti i danni cagionati dalle opere per le quali gli assicurati avevano svolto attività di progettazione e direzione dei lavori, sicché non trova una ragione giustificatrice la ravvisata esclusione da tale ambito della condotta pagina 13 di 19 produttrice dei danni derivanti dai difetti di insonorizzazione. Pertanto, l'attività interpretativa operata al riguardo dal giudice di appello incorre nella violazione dei denunciati criteri ermeneutici, laddove ritenendo che il danno in parola non fosse stato cagionato dalle opere edili in quanto attinente alla sfera di fruibilità e godimento del bene immobile non solo equivale a confondere il danno conseguenza con la causa stessa del danno, ma travisa il senso letterale stesso del participio cagionato che, riferito al danno, consente la risarcibilità di ogni pregiudizio derivante, in modo immediato e diretto, dal difetto dell'opera come accertato>> E ha così concluso
<<la ravvisata fondatezza di questa censura comporta quindi che il giudice rinvio dovr>
pronunziarsi sul rapporto tra gli assicurati e la loro compagnia assicuratrice (oggi Parte_2
e, quindi, applicare…la copertura assicurativa operante e, perciò, Controparte_6 accogliere, per quanto di ragione la chiamata in garanzia degli stessi professionisti assicurati esercitata nei confronti del loro assicuratore...>>. A opinione della Corte, il fatto che il ricorso sia stato accolto per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto non lascia alcuno spazio al giudice di rinvio per potere-dovere riesaminare la questione dell'operatività delle polizze assicurative. La S.C. ha a riguardo precisato che i limiti dei poteri del giudice di rinvio sono differenti se il ricorso viene accolto per violazione o falsa applicazione di legge ovvero per vizi di motivazione o ancora per entrambi i casi, precisando che nella prima ipotesi “il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, nella seconda ipotesi, il giudice non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, delle preclusioni e decadenze già verificatesi;
nella terza ipotesi, la "potestas iudicandi" del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse” (Cass. Sez. 3, 15/06/2023, n. 17240). Che peraltro la Suprema Corte abbia accertato l'operatività della polizza tout court e in senso assoluto si desume altresì dall'inequivoco tenore delle espressioni utilizzate dai giudici di legittimità nel rimettere la causa al giudice di rinvio. La Corte, infatti, non ha rimesso la causa per un nuovo esame della operatività del contatto assicurativo alla luce dei principi di diritto affermati, ma si è limitata a invitare il giudice del rinvio ad “accogliere, per quanto di ragione la chiamata in garanzia pagina 14 di 19 degli stessi professionisti assicurati”. Ogni questione in merito alla operatività della polizza sollevata in questa sede da è pertanto preclusa dalla portata della CP_16 pronuncia di legittimità cui questa Corte è tenuta a uniformarsi. Accertata l'operatività dei contratti assicurativi va conseguentemente accolta la domanda di manleva proposta dai ricorrenti in riassunzione: NI SA deve pertanto essere condannata a tenere indenne l'ing. e l'arch. Parte_2
da quanto costoro corrisponderanno ai danneggiati a titolo Parte_1 di capitale, accessori e spese di lite nei limiti del massimale convenuto (per l'ing.
€.2.000.000,00; per l'Arch. Parte_2 Parte_1
€.1.500.000,00) con l'applicazione dello scoperto del 20% e con un minimo non indennizzabile di €.7.500,00= e con esclusione del vincolo di solidarietà, nei limiti della sola quota di danno a loro direttamente e personalmente imputabile (40% ciascuno). Le ulteriori statuizioni della sentenza di I grado, come confermata dalla sentenza della Corte di appello, in quanto non lambite dalla decisione della Suprema Corte, sono coperte dal giudicato.
§ 5. Le spese di lite La liquidazione delle spese di lite deve effettuarsi tenuto conto dell'esito complessivo del processo (Cass. Sez. U - , Ordinanza n. 32906 del 08/11/2022) che vede la conferma della soccombenza di e e Pt_2 Parte_1 di nei confronti degli originari attori e dei terzi chiamati, ad CP_18 esclusione di occombente nei confronti degli assicurati. CP_16
La compagnia assicurativa dovrà infatti rifondere all'arch. Parte_1
e all'ing. le spese processuali da costoro sostenute in tutti i Parte_2 quattro gradi di giudizio oltre le spese di ctu. Per i precedenti gradi di merito la disciplina delle spese è omologa a quella in origine disposta. Ai fini della quantificazione dei compensi spettanti ai difensori gli importi liquidati nei precedenti gradi di merito risultano conformi alle nuove tabelle previste dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147 (Cass. Sez. L - , Sentenza n. 27233 del 26/10/2018) e dunque possono essere rideterminati in misura analoga. Le statuizioni inerenti il governo delle spese nei rapporti tra , Parte_23 CP_5
e risultano autonome rispetto i capi della sentenza CP_9 CP_19 annullati. Essi si correlano infatti a capi della sentenza dipendenti da statuizioni la cui impugnazione, essendo stata respinta dalla Corte di cassazione, sono coperti da giudicato e dunque per essi non si verifica l'effetto devolutivo pagina 15 di 19 previsto dall'art. 336 cpc. Per le parti processuali estranee ai capi annullati, la liquidazione delle spese dovrà pertanto essere effettuata limitatamente al giudizio di legittimità e a quello di rinvio.
Considerato che
le parti non coinvolte dalla cassazione parziale della sentenza della Corte di appello si sono costituite in questo giudizio al solo fine di ottenere la liquidazione dei compensi maturati per la fase di legittimità, con riguardo al giudizio di rinvio le spese di lite per queste parti vanno determinate sulla base del differente valore di causa (indeterminabile complessità bassa) senza alcun riconoscimento, ex art. 92 cpc, per le fasi istruttoria e decisionale trattandosi di attività difensiva che, ove espletata, risulta sovrabbondante e completamente superflua. In ogni caso le spese processuali riconosciute in favore dell'ing. dell'ing. CP_4
e di Zurich Insurance PLC rimangono a carico dei Controparte_5
non risultando oggetto di copertura assicurativa. Parte_2
Anche le spese delle due ctu come liquidate dal giudicante vanno poste a carico dei convenuti soccombenti in conformità alle quote di riparto delle responsabilità (40%+40%+20%). È altresì dovuto il rimborso delle spese di ctp del I grado nella misura stabilita di euro 24.000 dal tribunale in favore degli originari attori. Quanto alle spese di ctp esposte in questo giudizio, questa Corte ha più volte avuto modo di affermare che le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 cod. proc. civ. (Cass. n. 3716 del 11/06/1980: conf. Cass. n. 10173 del 2015, n. 84 del 2013, n. 6056 del 1990, n. 625 del 1972, n. 1626 del 1965). Nella specie tuttavia gli originari attori, oggi convenuti in riassunzione, non hanno depositato una notula relativa ai compensi professionali richiesti dal ctp né peraltro hanno dato prova dell'esborso, con la conseguenza che deve esserne escluso il rimborso (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 21402 del 06/07/2022). In sintesi questo il calcolo delle spese legali Convenuti in riassunzione + altri Controparte_1
- per il giudizio innanzi al tribunale - € 35.000,00
- per il giudizio di appello - € 16.000,00
- per il giudizio di Cassazione. - € 14.005,00
- per il giudizio di rinvio. - € 26.155,00 e Pt_1 Parte_2
- per il giudizio innanzi al tribunale - € 35.000,00 pagina 16 di 19 - per il giudizio di appello - € 16.000,00
- per il giudizio di Cassazione. - € 14.005,00
- per il giudizio di rinvio. - € 26.155,00 Per Controparte_20
- per il giudizio di Cassazione. - € 12.000,00
- per il giudizio di rinvio. - € 1.800,00 Per CP_7
- per il giudizio di Cassazione. - € 12.000,00
- per il giudizio di rinvio. - € 1.800,00 Per Controparte_9
- per il giudizio di Cassazione. - € 12.000,00
- per il giudizio di rinvio. - € 1.800,00
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio ai sensi dell'art. 392 cpc, promosso dai ricorrenti in riassunzione e , così dispone: Pt_1 Parte_2
A.In accoglimento della domanda proposta da + altri in Controparte_1 qualità di originari attori -qui convenuti in riassunzione- condanna Parte_1
, , in via solidale a risarcire il
[...] Parte_2 Controparte_3 danno ai sensi dell'art. 1669 c.c. così determinato:
€55.700 come imponibile – 1380 =54390+iva al Controparte_21
10%+2400= +12000 di danno da diminuzione del valore del bene, per totali
€80.755,80; 62304 – 1380=60924+iva al 10% + albergo per una Pt_11 persona e non per tre, pari a €1200+12.000=87527,28; Controparte_22
€58097-1380=56717+10%+2.400 di albergo +22.000=93594,74; in Parte_3 proprio e quale successore a titolo particolare di €92507 – Persona_1
1380 – 660 per finestre sottotetto = 90467+10%+3200 per albergo+10.000=123569,74; €86173 – 1380 – 660 = Controparte_23
84133+10%+2400=105042,26; 95304 – 1380 – 990 = CP_24
92934+10%+2400=115779,48; : 78214 – 1380 – 660 = Parte_9
76174+10%+1200= 94132,28; : 69930-1380-660= CP_25
67890+10%+2400+10000= 95225,80; 56927 – 1380= Controparte_26
55547+10%+2400+2000= 72167,34; 58991 – Parte_10
1380=57611+10%+1200+12000=83485,42; 49375 – 1380 = Pt_16
pagina 17 di 19 47995+10%+1200+22.000=33758,90; Capone: 39625- 1380=38245+10%+1200+22000=69858,90; Iodice: 88453-1380- 990=86083+10%+1600+10000=116621,26; in proprio e quale CP_2 erede di quale erede di Persona_6 Persona_2
74802-1380-990=72432+10%+2400= 90767,04; 75715-1380- CP_27
660=73345+10%+2400+10.000= 101880,90; Fontana: 72076 – 1380- 660=70036+10%+1200+10000=96643,92; oltre interessi legali dalla date rispettive dei singoli acquisti immobiliari, a copertura di rivalutazione e danno da ritardo, posto che dal 2008/2009 il saggio di rendimento dei normali strumenti d'investimento (bot) al lordo dell'inflazione e al netto di imposte e commissioni bancarie, non ha mai significativamente superato il saggio d'interesse legale;
B. Condanna a rimborsare ex art. 2055 c.c. quanto Controparte_3 eventualmente pagato da e per la Parte_1 Parte_2 quota di responsabilità del 20% imputabile a CP_3
C. Condanna a tenere indenni e CP_6 Parte_1 Parte_2
da quanto corrisponderanno in virtù del capo A del dispositivo ai
[...] danneggiati a titolo di capitale, accessori e spese di lite, nonché per gli esborsi sostenuti per le due ctu e le spese di ctp degli attori nei limiti del massimale convenuto (per l'ing. €.2.000.000,00; per l'Arch. Parte_2 Parte_1
€.1.500.000,00) con l'applicazione dello scoperto del 20% e con un
[...] minimo non indennizzabile di €.7.500,00= nei limiti della sola quota di danno a loro direttamente e personalmente imputabile (40% ciascuno); D. Rigetta ogni ulteriore domanda;
E. Condanna , , in Parte_1 Parte_2 Controparte_3 via solidale a rifondere agli originari attori qui convenuti in riassunzione i compensi professionali di tutti i gradi di giudizio così quantificati;
per il giudizio innanzi al tribunale - € 35.000,00 - per il giudizio di appello - € 16.000,00 - per il giudizio di Cassazione. - € 14.005,00 - per il giudizio di rinvio - € 26.155,00 il tutto oltre accessori e contributo forfettario spese generali nella misura del 15% nonché € 24.000,00 per compensi al consulente tecnico di parte;
Pone definitivamente le spese di ctu del primo grado e del giudizio di rinvio a carico di e nei limiti di quattro quinti e di Parte_1 Parte_2
per un quinto;
Controparte_3
F. condanna a rifondere a e CP_6 Parte_1 Parte_2
i compensi professionali di tutti i gradi di giudizio così quantificati;
[...] per il giudizio innanzi al tribunale - € 35.000,00 - per il giudizio di appello - € pagina 18 di 19 16.000,00 - per il giudizio di Cassazione. - € 14.005,00 - per il giudizio di rinvio -
€ 26.155,00 il tutto oltre accessori e contributo forfettario spese generali nella misura del 15%; G. condanna e a rifondere a Parte_1 Parte_2 [...]
, Zurich Insurance PLC -fermi i compensi CP_4 Controparte_5 professionali come già liquidati per il giudizio innanzi al tribunale e per il giudizio di II grado- i compensi professionali maturati per il giudizio di Cassazione e per il giudizio di rinvio che si liquidano per ciascuna posizione processuale per la fase di legittimità in € 12.000,00 e per questo giudizio in € 1.800,00 il tutto oltre accessori e contributo forfettario spese generali nella misura del 15%; H. condanna a rifondere a i compensi Controparte_3 CP_28 professionali come già liquidati per il giudizio innanzi al tribunale e per il giudizio di II grado- i compensi professionali che si liquidano per il giudizio di Cassazione in € 12.000,00 e per questo giudizio in € 1.800,00 il tutto oltre accessori e contributo forfettario spese generali nella misura del 15%. Così deciso in Milano nella camera di consiglio di questa Corte il 18 giugno
2025
La Consigliera est Francesca Vullo
La Presidente Anna Mantovani
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione IV civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Mantovani Presidente dott.ssa Maria Teresa Brena Consigliera dott.ssa Francesca Vullo Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3184/2023 promossa in grado d'appello
DA
Arch. (C.F.: ) e Ing. Parte_1 C.F._1
(C.F.: ), ambedue Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Maurizio Nunziante, presso il cui studio in Napoli, Via S. Lucia n. 36, risultano elettivamente domiciliati
ATTORI IN RIASSUNZIONE
CONTRO
(C.F.: ); Controparte_1 CodiceFiscale_3
pagina 1 di 19 (C.F.: ), in Parte_3 C.F._4 proprio e quale successore a titolo particolare di Persona_1
(C.F.: ; C.F._5
(C.F.: ); Parte_4 C.F._6
(C.F.: ); Parte_5 C.F._7
, (C.F.: ), in proprio Parte_6 C.F._8
e quale successore a titolo universale della de cuius Persona_2
(C.F.: );
[...] C.F._9
RA IN (C.F.: ); C.F._10
PAOLO LO GIUDICE (C.F.: ); C.F._11
SS NT (C.F.: ); C.F._12
(C.F.: ), in proprio e quale CP_2 C.F._13 successore a titolo universale della de cuius (C.F.: Persona_2
); C.F._14
(C.F.: ; Parte_7 C.F._15
CONTI (C.F.: ); Pt_8 C.F._16
(C.F.: ); Parte_9 C.F._17
(C.F.: ); Parte_10 C.F._18
C.F.: ); Parte_11 C.F._19
(C.F.: ); Parte_12 C.F._20
(C.F.: ; Parte_13 C.F._21
(C.F.: ); Parte_14 C.F._22
(C.F.: ); Parte_15 C.F._23
(C.F.: ; Parte_16 C.F._24
(C.F.: ); Parte_17 C.F._25
C.F.: ); Parte_18 C.F._26
(C.F.: ) Parte_19 C.F._27
e (C.F.: , Parte_20 C.F._28 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Matteo Notaro e dall'Avv. Francesco Marco Bianchi, presso lo studio dei quali in Merate (LC), Via Statale n.5/R, risultano elettivamente domiciliati
Arch. (C.F.: ) rappresentato Controparte_3 C.F._29
e difeso dall'Avv. Bruno Santamaria, presso il cui studio in Milano, Galleria Del Corso n. 2, risulta elettivamente domiciliato pagina 2 di 19 Ing. (C.F.: , rappresentato e CP_4 C.F._30 difeso dall'Avv. Lorenzo Sommo, presso lo studio del quale in Aosta, Via Challand n. 30, risulta elettivamente domiciliato
Ing. (C.F.: ), Controparte_5 C.F._31 rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo De Martino e dall'Avv. Andrea Molon, presso lo Studio dei quali in Pavia, Via Volta n. 25, risulta elettivamente domiciliato
(C.F.: e P. IVA: Controparte_6 P.IVA_1
, in persona del suo procuratore ad negotia Sig. P.IVA_2 Parte_21
, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Sormani (C.F.
[...]
) e dall'Avv. Andrea Carlo Silvestri, presso lo studio dei C.F._32 quali in Monza, Via Camperio n. 8, risulta elettivamente domiciliata
(P.IVA.: , in persona del suo Direttore Controparte_7 P.IVA_3 sinistri e Procuratore speciale, Dr. rappresentata e difesa dall' Controparte_8
Avv. Diego M. Matarazzo, presso lo studio del quale in Milano, Piazza Cardinale Andrea Ferrari 4, risulta elettivamente domiciliata
, già denominata Controparte_9 [...]
Controparte_10
(P. I.V.A. , in persona del Procuratore, Dott. P.IVA_4 CP_11 rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Cattaneo, presso il cui studio in Milano, Viale Restelli n. 5, è elettivamente domiciliata
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c. sulle seguenti conclusioni.
Per Arch. e Ing. Parte_1 Parte_2
“1) in via preliminare, per le causali sopra esposte annullare la CTU svolta e disporre, con remissione della causa sul ruolo, svolgimento di altra Consulenza Tecnica di Ufficio, da affidarsi ad altro tecnico esperto in materia acustica ed pagina 3 di 19 ambientale, al fine, previo esame in loco degli immobili de quo ed espletamento ivi di ogni necessaria rilevazione tecnica, di accertare in concreto, con applicazione dei principi acustici statuiti dalla Cassazione, la sussistenza e l'entità delle immissioni trasmesse a unità immobiliari adiacenti a quelle di provenienza dei rumori, e in particolare alle specifiche parti di detti appartamenti confinanti interessate da codeste immissioni non regolari;
ridefinendo, all'esito, gli importi risarcitori dovuti a ciascun proprietario risultante aventene diritto, sulla base degli stessi parametri già utilizzati, nelle precedenti fasi di merito, ovverosia i costi di opere di ripristino, spese tecniche, spese acustiche, CSP, IVA, ristoro eventuali spese albergo e ristoro eventuali vizi, laddove espressamente non emendabili;
2) nel merito, accertata la responsabilità professionale di essi istanti nelle rispettive qualità e per quanto di loro personale competenza, in concorso con l'arch. ed esclusivamente in riferimento ai difetti di Controparte_3 insonorizzazione ritenuti rilevanti dalla sopraindicata pronunzia della Suprema Corte, ridefinire i danni subiti da ciascuno degli attori dell'originario procedimento in ragione delle risultanze e dei rilievi tecnici emergenti dalla nuova richiesta C.T.U.; ovvero, preso atto degli stessi, nell'ambito di una valutazione complessiva, in ogni diverso ammontare ritenuto equo e congruo, se del caso valutando anche una liquidazione omnicomprensiva e forfettaria a mezzo riduzione percentuale del prezzo di acquisto;
3) condannare, all'esito, gli istanti a provvedere al pagamento dei relativi importi in concorso con l'arch. nella misura già a suo tempo definita, Controparte_3
e quindi con un concorso del 40% cadauno per l'arch. , in Parte_1 uno con il 20% per l'arch. , ovvero per l'eventuale minor Controparte_3 concorso personale attribuibile agli istanti in relazione alla eventuale ridefinizione e/o determinazione dei danni risarcibili. Con contestuale obbligo per il medesimo arch. di provvedere al pagamento a essi Controparte_3 istanti di ogni eventuale somma rientrante nella sua quota di responsabilità da loro erogata a terzi;
4) dichiarare comunque l'obbligo per la di Controparte_6 manlevare essi arch. e ing. , per Parte_1 Parte_2 quanto di rispettiva competenza, per ogni eventuale somma che fossero condannati a corrispondere agli attori originali a titolo di risarcimento danni per responsabilità professionale con i relativi accessori e spese, e con condanna della pagina 4 di 19 medesima compagnia assicurativa a provvedere direttamente ai relativi pagamenti;
5) ridefinire il regime delle spese processuali delle fasi di merito e del giudizio per cassazione alla luce di una valutazione complessiva degli esiti del procedimento e in ragione delle situazioni di soccombenza verificatesi;
analogamente provvedere per quanto attiene alle spese processuali della presente fase di rinvio tenendo conto delle chiamate in causa effettuate per mere esigenze di integrazione del contraddittorio;
6) condannare, comunque, la alla rifusione in favore Controparte_6 di essi istanti di spese, ivi compresi esborsi per CTU, competenze professionali e accessori sostenuti per contrastare le pretese degli originari attori;
nonché delle spese e competenze sostenute per la chiamata in causa di essa compagnia assicuratrice e le eventuali spese di soccombenza che essi siano condannati a corrispondere alla avversa parte;
con carico di tutte le eventuali spese e competenze relative alle altre parti connesse e/o conseguenti alla sua opposizione”
Per , in Controparte_12 proprio e quale successore a titolo particolare di Persona_1
; Parte_4 Parte_5 Parte_6
in proprio e quale successore a titolo universale della de cuius
[...]
; RA IN;
; Persona_2 Controparte_13
SS NT;
; in proprio e quale successore a CP_2 titolo universale della de cuius ; Persona_2 [...]
; ; Parte_7 CP_14 Parte_9 [...]
Parte_10 Parte_11 Parte_12
; ; ; Parte_13 Parte_14 Parte_15
Parte_16 Parte_17 Parte_18
; Parte_19 Parte_20
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello, così giudicare: Nel merito: alla luce del già avvenuto accertamento e declaratoria dei vizi e gravi difetti (carente isolamento acustico) denunciati dagli allora attori ed esistenti nelle unità immobiliari site nel Comune di Usmate Velate via Callas nn.63/65/67, nel complesso denominato "LA TAMBURINA NORD”, vizi e/o gravi difetti dovuti ed occasionati dalla non conformità dell'isolamento acustico pagina 5 di 19 di tutte le predette unità immobiliari indicate, in primo luogo rispetto ai requisiti fissati per legge dal DPCM 5/12/97, per l'effetto:
- confermare i valori di condanna di cui alla Corte di Appello di Milano n.4055/2017 ed in subordine accertare, dichiarare e quantificare il deprezzamento di valore degli appartamenti de quibus (deprezzamento da determinarsi in base al valore dei costi necessari per ripristinare gli immobili ai parametri di cui al DPCM 5/12/1997) e, sempre per l'effetto, accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti Parte_1 Parte_2
e e condannare gli stessi, in solido tra loro, ai sensi
[...] Controparte_3 degli artt.1669 e/o 2043 e 2055 c.c., al risarcimento/versamento/rifusione nei confronti di tutti gli originari attori, ciascuno per quanto di sua competenza, di tutti i danni subiti per effetto del carente isolamento acustico nella misura accertata in sede di istruttoria dalla CTU (sia in termini danni sia “riparabili” sia
“non riparabili”) o nella diversa somma -maggiore o minore- che comunque la Corte riterrà equa di diritto oltre rivalutazione secondo indici Istat ed interessi legali sul capitale originario rivalutato anno per anno secondo le variazioni degli indici stessi, dal dovuto al saldo, oltre al risarcimento dei danni ulteriori derivanti agli originari attori come provati in corso di causa. Con il favore delle spese di lite.”
Per Arch. Controparte_3
“Per tutti i motivi qui dedotti, vista la cassazione della sentenza della Corte d'Appello n. 4055/2017 con rinvio disposta dalla Corte Suprema di Cassazione con la sentenza n. 20447/2023 e facendo applicazione dei principi ivi enunciati, l'arch. , ut supra rappresentato e difeso ne chiede la riforma, Controparte_3 previa nomina di un nuovo CTU o ausiliare dell'Ing. con adeguate Per_3 competenze specifiche tali da poter dare riscontro adeguato e preciso non solo al quesito posto dalla Codesta Corte, bensì dare pronto riscontro alle osservazioni dei periti di parte (tutti) e quindi poter applicare il principio indicato dalla Corte di Cassazione nel caso che ci occupa, in estremo subordine, si chiede concedere alle parti un termine per memorie di osservazioni alla CTU depositata. In conclusione, visti e richiamati integralmente gli atti ed i documenti depositati in favore dell'odierno deducente e per le ragioni esposte nella presente memoria, si insiste per l'accoglimento delle conclusioni precisate all'udienza tenutasi in pagina 6 di 19 data 20.03.2025 e nel paragrafo sopra meglio spiegate, con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio, ivi compreso il rimborso spese generali nonché con il rimborso delle spese di CTU e CTP di tutti i gradi di giudizio.”
Per Ing. CP_4
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, nel merito, a. riformare la sentenza n. 4055/2017 resa dalla Corte d'Appello di Milano in data 21.09.2017 in conformità ai principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 20447/2023 pubblicata il 17 luglio 2023. Con il favore delle spese del giudizio di primo e di secondo grado, del giudizio svoltosi davanti alla Corte di Cassazione e del presente giudizio.”
Per Ing. Controparte_5
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, dato atto dell'intervenuto passaggio in giudicato della statuizione di rigetto della domanda di manleva proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
, nonché delle statuizioni, da essa dipendenti, in ordine alla CP_5 rifusione delle spese di lite dei giudizi di merito, condannare l'arch. Parte_1
e l'ing. alla rifusione, in favore dell'ing.
[...] Parte_2 [...]
, delle spese del giudizio di Cassazione. CP_5
Con vittoria altresì delle spese e competenze del presente giudizio di rinvio.”
Per Controparte_6
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita: NEL MERITOIN VIA PRINCIPALE, rigettare la domanda di manleva svolta dall'Arch. e dall'Ing. nei confronti di Parte_1 Parte_2
, in quanto infondata in fatto e in diritto, anche alla Controparte_6 luce dei principi affermati dalla pronuncia della Suprema Corte n. 20447/2023; NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di manleva svolta dall'Arch. e Parte_1 dall'Ing. nei confronti di Parte_2 Controparte_6 tenere indenni gli assicurati per la sola quota di danno a ciascuno direttamente e personalmente imputabile, secondo le condizioni generali e particolari si pagina 7 di 19 assicurazione, entro i limiti del massimale e con applicazione degli scoperti e delle franchigie. IN OGNI CASO, con condanna alle spese di lite, così come indicato nel presente atto.”
Per Controparte_7
“Voglia l'Ec.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, GIUDICARE
- Dato atto ed accertato l'intervenuto giudicato sulla domanda di manleva formulata nel presente giudizio dall'Arch. nei confronti di Controparte_3 essendo stata la stessa respinta nei tre gradi di giudizio, ed Controparte_7 avuto riguardo al tenore della sentenza della Corte Suprema di Cassazione, seconda sezione civile n. 20447/2023 del 24.5.2023, pubblicata il 17.7.2023, nella parte in cui la stessa “rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione.”; conseguentemente, riconoscere e liquidare, in favore di le spese ed i compensi professionali del Controparte_7 giudizio di Cassazione, di cui alla suddetta sentenza civile n. 20447/2023 del 24.5.2023, pubblicata il 17.7.2023, spese e compensi da determinare nella misura che verrà rappresentata in conformità dei parametri di cui al DM 55/2014 o, comunque, nella misura che verrà ritenuta di giustizia, da parte della Corte di Appello adita, da porsi a carico dell'Arch. , o, comunque, della Controparte_3 parte, anche diversa, che verrà ritenuta soccombente, o, comunque, che verrà considerata tenuta al relativo pagamento, condannandola conseguentemente alla rifusione delle spese e dei compensi stessi in favore di Controparte_7
Con vittoria di spese, e competenze professionali del presente giudizio, oltre spese generali, Iva e Cpa.”
Per , già denominata Controparte_9 [...]
Controparte_10
“Voglia la Corte di Appello di Milano Ecc.ma adita, contrariis rejectis, accertato e dichiarato l'intervenuto giudicato rispetto alla posizione dell'ing.
ed alla sua totale assoluzione, in ragione della sentenza della CP_5
Suprema Corte n. 20447/2023, che rimetteva alla Corte di Appello Ecc.ma la determinazione delle spese di lite del giudizio di legittimità, condannare l'arch.
, l'ing. e l'arch. , tra Parte_2 Parte_2 Controparte_3
pagina 8 di 19 loro in solido, a rifondere a le spese di lite del Controparte_9 giudizio avanti la Corte di Cassazione. Vinte le spese del grado”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
§ 1.Le precedenti fasi di merito del processo
, , Controparte_1 Parte_3 Persona_1
Parte_4 Parte_5 Parte_6 Persona_2
Magrini Mara, , , Controparte_13 Parte_22 CP_2 [...]
, , Persona_2 Parte_7 CP_14 Parte_9
, , , Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13
, , Parte_14 Parte_15 Parte_16 Parte_17
, , quali proprietari di alcune Parte_18 Parte_19 Parte_20 unità immobiliari ad uso abitativo site nel complesso immobiliare denominato
“La Tamburina Nord del comune di Usmate Velate, allegando la presenza di gravi vizi e difetti nelle proprie abitazioni conseguenti al mancato corretto isolamento acustico degli immobili, convennero in giudizio la società costruttrice il progettista arch. , l'arch. CP_15 Controparte_3 Parte_1
, subentrato nell'incarico di progettista all' arch. , e il DL ing.
[...] CP_3
, proponendo nei loro confronti domanda ex artt. 1669, Parte_2
2043 c.c. di risarcimento dei danni per un importo corrispondente al deprezzamento degli immobili e ai costi necessari per il ripristino. Costituitisi tutti i convenuti, il contraddittorio venne esteso a
[...]
e rispettivamente compagnie assicurative di Controparte_16 CP_7
e e di , nonché ai tecnici Pt_1 Parte_2 Controparte_3 acustici Ing. e Ing. . Quest'ultimo chiamò CP_4 Controparte_5 in causa la sua compagnia assicurativa Zurich Insurance SA. A seguito del fallimento di si dispose separatamente nei confronti della società CP_15 appaltatrice. Ammessa la ctu, con sentenza n. 915/2015 il Tribunale di Monza condannò in solido l'arch. , l'arch. e l'ing. Controparte_3 Parte_1 Parte_2
a risarcire il danno cagionato agli attori ripartendo, nell'ambito dei
[...] rapporti interni, le rispettive responsabilità in quote del 20% a carico di e CP_3 del 40% ciascuno a carico dei;
rigettò le domande presentate nei Parte_2 confronti di e , come anche le domande in CP_4 Controparte_5 garanzia proposte nei confronti di;
condannò in via solidale i CP_16 CP_7
pagina 9 di 19 convenuti a rifondere le spese processuali agli attori;
e Pt_1 Parte_2
a rifondere le spese di lite a e ,
[...] CP_4 Controparte_5
e NI SA;
condannò a rifondere le spese CP_9 Controparte_3 processuali alla propria compagnia assicurativa e a rifondere a CP_7
e la metà delle spese di lite previa Pt_2 Parte_1 compensazione della metà residua;
pose definitivamente le spese di ctu a carico di per un quinto e di e per Controparte_3 Pt_1 Parte_2 quattro quinti. La sentenza fu impugnata sia dall'arch. che dall'Ing. Controparte_3 Parte_2
e dall'arch. .
[...] Parte_1
Questa Corte di Appello, con la sentenza n. 4055/2017 pubblicata il 26 settembre 2017, riformò la sentenza di I grado solo in merito all'aliquota Iva da applicare sui costi di ripristino rideterminata nel 10%, respingendo per il resto entrambi i gravami.
§ 2. La fase rescindente Proposero ricorso per cassazione separatamente l'arch. e Controparte_3
l'arch. congiuntamente all'ing. . Parte_1 Parte_2
Riuniti i procedimenti, con sentenza n. 20447/2023 pubblicata il 17.07.2023, la Corte di cassazione accolse il primo e il quinto motivo del ricorso presentato dai e il secondo motivo articolato da , rigettò tutti i Parte_2 Controparte_3 restanti, cassando la sentenza con rinvio a questa Corte di Appello in diversa composizione anche per le spese del giudizio di Cassazione. In merito al primo motivo del ricorso e al secondo di il Parte_2 CP_3
Supremo Collegio, partendo dalla premessa che doveva reputarsi rilievo svolto dalla Corte di appello riguardo all'accertamento fattuale che l'insonorizzazione era innanzitutto carente quanto al c.d. involucro edilizio (ossia con riferimento ai confini perimetrali delle singole unità immobiliari)..>> e che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto vincolante il rispetto dei parametri di cui al DPCM del 97 anche con riferimento ai vani interni delle singole unità immobiliari, ha affermato il principio 447/1995 ed al connesso DPCM 5.12.1997 non possono essere ritenuti applicabili alle strutture divisorie verticali e orizzontali meramente interne ad una stessa unità immobiliare, donde l'indice di valutazione del potere fonoisolante apparente che caratterizza la capacità di un elemento divisorio (parete o solaio) di abbattere il rumore, opera soltanto quando tale elemento sia posto in opera tra due locali appartenenti a distinte unità immobiliari (nel mentre pagina 10 di 19 l'unico parametro che sarà necessario rispettare nell'isolamento dei locali posti nella medesima unità immobiliare abitativa è costituito dall'indice di rumore di calpestio dei solai)>>. Ha poi rilevato la fondatezza del quinto del ricorso , affermando Parte_2
<<che la clausola c1 meglio specificata nelle condizioni particolari di polizza al punto>
C.P 2) del contratto di assicurazione estendeva la copertura a tutti i danni cagionati dalle opere per le quali gli assicurati avevano svolto attività di progettazione e direzione dei lavori, sicché non trova una ragione giustificatrice la ravvisata esclusione da tale ambito della condotta produttrice dei danni derivanti dai difetti di insonorizzazione>>.
§ 3. La fase rescissoria Il giudizio è stato riassunto da e . Si è costituito Pt_1 Parte_2
chiedendo volere statuire in ordine alle proprie responsabilità Controparte_3 sulla base dei principi enunciati dalla Corte di cassazione. Si sono costituiti gli attori in I grado (con la sola eccezione di nella cui Persona_1 posizione è succeduto a titolo particolare e Parte_3 Persona_2 cui sono succeduti mortis causa e , allegando CP_2 Parte_6 la sostanziale irrilevanza del principio affermato dalla Suprema Corte, dovendo comunque conformarsi ai parametri del DPCM 5.12.1997, anche le solette interne, in relazione al calpestio orizzontale e obliquo per l'unità adiacente. si è difesa nel merito in relazione al quinto motivo del ricorso CP_6
Mandaglio accolto dalla Suprema Corte, eccependo l'inoperatività della garanzia. Si sono altresì costituiti tutte le ulteriori parti del giudizio al solo fine di ottenere la condanna di e e di alla Pt_1 Parte_2 Controparte_3 rifusione delle spese del giudizio di legittimità. Fallito il tentativo di definire il giudizio in via conciliativa, disposta una ctu con una prima nomina in favore dell'originario ctu, a seguito dell'accoglimento dell'istanza di ricusazione, è stato nominato quale ctu l'Ing. . Persona_4
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 20 marzo 2025, la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex artt. 352, 190 cpc. La decisione della causa è stata deliberata nella camera di consiglio del 18 giugno 2025.
§ 4. L'opinione della Corte Occorre innanzi tutto precisare che questa Corte, quale giudice di rinvio a seguito dell'annullamento della sentenza di II grado, opera come giudice del I grado secondo i binari tracciati dalla sentenza di legittimità.
pagina 11 di 19 I. Con riferimento al primo tema devoluto alla cognizione di questa Corte - l' accertamento dell'ambito delle responsabilità da imputare ai tre professionisti condannati a risarcire i danni nei precedenti gradi di giudizio alla luce della inapplicabilità dei parametri di cui al DPCM 1997 alle partizioni interne verticali e orizzontali- esulano pertanto dall'oggetto del giudizio di rinvio le ulteriori e differenti questioni, sollevate nel corso delle precedenti fasi di giudizio e richiamate nelle osservazioni critiche alla ctu, circa la correttezza dei rilievi fonometrici e delle misure effettuate, come anche dei costi stimati. Procedendo pertanto alla disamina della problematica devoluta a questa Corte, la consulente ing. ha precisato che, con riferimento alle partizioni Per_3 verticali, il precedente ctu non aveva previsto interventi di insonorizzazione di divisori interni della medesima unità immobiliare, ma solo delle pareti di facciata e di confine tra diverse unità immobiliari e che, riguardo le partizioni orizzontali, erano state effettuate le misurazioni anche nel locale solaio e nei locali sottostanti, ma solo per verificarne l'isolamento acustico con riferimento alle unità abitative adiacenti. Il rifacimento del pavimento del solaio tra i piani della medesima unità abitativa (piano terra e interrato) era stato pertanto previsto dal precedente CTU ing. “per ridurre il livello del rumore da calpestio verso Per_5
l'appartamento adiacente” e non già per contenere il livello del rumore da calpestio all'interno della medesima unità abitativa. L' ing. ha quindi escluso Per_3 la necessità di provvedere a una nuova rideterminazione del danno, in quanto gli interventi di ripristino sulle partizioni orizzontali interne alla medesima unità immobiliare erano stati ritenuti necessari anche per garantire un certo livello di isolamento tra unità immobiliari distinte. Tali conclusioni, come anche le considerazioni in replica alle note critiche dei ctp dei e di Parte_2 CP_3 sono pienamente condivise dalla Corte e vengono in questa sede integralmente richiamate poiché esaustivamente motivate sia dal punto di vista logico che di quello tecnico (Cass. Sez. 1, 16/11/2022, n. 33742). E' dunque possibile a questo punto affermare che, al di là di quanto la sentenza cassata argomenta riguardo la necessaria osservanza dei parametri di cui al DPCM 5.12.1997 anche per le partizioni divisorie interne alla medesima abitazione, il tema sottoposto al vaglio della Corte di legittimità è nei fatti irrilevante, come peraltro sottolineato ripetutamente dalla difesa degli originari attori (cfr. memoria di costituzione nel giudizio in cassazione e comparsa di costituzione in questo giudizio), poiché gli interventi di insonorizzazione previsti nelle partizioni orizzontali dall'ing. sono funzionali a migliorare Per_5
pagina 12 di 19 l'isolamento acustico delle proprietà confinanti (c.d. calpestio obliquo). Rimane pertanto ferma la liquidazione del danno effettuata dal tribunale (con la specificazione dell'IVA al 10%) e la ripartizione delle quote di responsabilità tra i e Parte_2 CP_3
II. Passando all'ulteriore tema, quello inerente alla domanda di garanzia assicurativa, nella comparsa di costituzione di questo giudizio CP_6 contesta che dal principio di diritto affermato dalla Cassazione discenda l'operatività delle polizze, ponendo l'accento sul secondo capoverso della e CP_17 comunque reiterando l'eccezione di inoperatività delle garanzie sulla base della Clausola C3 e della deroga prevista dalla Clausola C5. Per comprendere l'ambito della cognizione devoluta a questo Collegio, occorre prendere le mosse dall'analisi della sentenza della Suprema Corte. Nella quinta censura articolata dalla difesa la motivazione di rigetto Parte_2 della garanzia assicurativa è impugnata ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 cpc nei termini di violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1365 c.c., unitamente alla omessa applicazione degli artt. 1366 e 1370 c.c., in relazione ai contratti assicurativi, ritenuti inoperanti sia dal tribunale che dalla Corte di appello. Viene dato atto nel ricorso che:
-il tribunale rigettava la domanda di garanzia ritenendo inapplicabili le clausole di polizza A1p, b1p, C1p, perché riguardanti i danni materiali, intesi come distruzione o deterioramento, che non erano riscontrabili nel caso di specie, nonché altresì anche la clausola C5 delle condizioni generali in quanto esclude la copertura se il vizio è riscontrato, come nel caso di specie, dopo 360 giorni dal compimento dell'opera;
-la Corte di Appello aveva respinto l'impugnazione rilevando che particolare sub sub2 non trova qui applicazione, poiché il danno in parola non può dirsi cagionato ho subito dalle opere edili, bensì attinente alla sfera di fruibilità e godimento del bene immobile, propria di coloro che vivono nello stesso. Neppure la clausola C 5 può trovare applicazione, perché i gravi difetti pur accertati non sono tali da rendere l'opera inidonea all'uso e/o alla necessità a cui è destinata, ma, più semplicemente, incidono sulla funzionalità dell'immobile nel senso che nei diminuiscono, seppur notevolmente, la fruibilità>>. La Corte di cassazione ha accolto la censura rilevando
<<che la clausola c1 meglio specificata nelle condizioni particolari di polizza al punto>
C.P 2) del contratto di assicurazione estendeva la copertura a tutti i danni cagionati dalle opere per le quali gli assicurati avevano svolto attività di progettazione e direzione dei lavori, sicché non trova una ragione giustificatrice la ravvisata esclusione da tale ambito della condotta pagina 13 di 19 produttrice dei danni derivanti dai difetti di insonorizzazione. Pertanto, l'attività interpretativa operata al riguardo dal giudice di appello incorre nella violazione dei denunciati criteri ermeneutici, laddove ritenendo che il danno in parola non fosse stato cagionato dalle opere edili in quanto attinente alla sfera di fruibilità e godimento del bene immobile non solo equivale a confondere il danno conseguenza con la causa stessa del danno, ma travisa il senso letterale stesso del participio cagionato che, riferito al danno, consente la risarcibilità di ogni pregiudizio derivante, in modo immediato e diretto, dal difetto dell'opera come accertato>> E ha così concluso
<<la ravvisata fondatezza di questa censura comporta quindi che il giudice rinvio dovr>
pronunziarsi sul rapporto tra gli assicurati e la loro compagnia assicuratrice (oggi Parte_2
e, quindi, applicare…la copertura assicurativa operante e, perciò, Controparte_6 accogliere, per quanto di ragione la chiamata in garanzia degli stessi professionisti assicurati esercitata nei confronti del loro assicuratore...>>. A opinione della Corte, il fatto che il ricorso sia stato accolto per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto non lascia alcuno spazio al giudice di rinvio per potere-dovere riesaminare la questione dell'operatività delle polizze assicurative. La S.C. ha a riguardo precisato che i limiti dei poteri del giudice di rinvio sono differenti se il ricorso viene accolto per violazione o falsa applicazione di legge ovvero per vizi di motivazione o ancora per entrambi i casi, precisando che nella prima ipotesi “il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, nella seconda ipotesi, il giudice non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, delle preclusioni e decadenze già verificatesi;
nella terza ipotesi, la "potestas iudicandi" del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse” (Cass. Sez. 3, 15/06/2023, n. 17240). Che peraltro la Suprema Corte abbia accertato l'operatività della polizza tout court e in senso assoluto si desume altresì dall'inequivoco tenore delle espressioni utilizzate dai giudici di legittimità nel rimettere la causa al giudice di rinvio. La Corte, infatti, non ha rimesso la causa per un nuovo esame della operatività del contatto assicurativo alla luce dei principi di diritto affermati, ma si è limitata a invitare il giudice del rinvio ad “accogliere, per quanto di ragione la chiamata in garanzia pagina 14 di 19 degli stessi professionisti assicurati”. Ogni questione in merito alla operatività della polizza sollevata in questa sede da è pertanto preclusa dalla portata della CP_16 pronuncia di legittimità cui questa Corte è tenuta a uniformarsi. Accertata l'operatività dei contratti assicurativi va conseguentemente accolta la domanda di manleva proposta dai ricorrenti in riassunzione: NI SA deve pertanto essere condannata a tenere indenne l'ing. e l'arch. Parte_2
da quanto costoro corrisponderanno ai danneggiati a titolo Parte_1 di capitale, accessori e spese di lite nei limiti del massimale convenuto (per l'ing.
€.2.000.000,00; per l'Arch. Parte_2 Parte_1
€.1.500.000,00) con l'applicazione dello scoperto del 20% e con un minimo non indennizzabile di €.7.500,00= e con esclusione del vincolo di solidarietà, nei limiti della sola quota di danno a loro direttamente e personalmente imputabile (40% ciascuno). Le ulteriori statuizioni della sentenza di I grado, come confermata dalla sentenza della Corte di appello, in quanto non lambite dalla decisione della Suprema Corte, sono coperte dal giudicato.
§ 5. Le spese di lite La liquidazione delle spese di lite deve effettuarsi tenuto conto dell'esito complessivo del processo (Cass. Sez. U - , Ordinanza n. 32906 del 08/11/2022) che vede la conferma della soccombenza di e e Pt_2 Parte_1 di nei confronti degli originari attori e dei terzi chiamati, ad CP_18 esclusione di occombente nei confronti degli assicurati. CP_16
La compagnia assicurativa dovrà infatti rifondere all'arch. Parte_1
e all'ing. le spese processuali da costoro sostenute in tutti i Parte_2 quattro gradi di giudizio oltre le spese di ctu. Per i precedenti gradi di merito la disciplina delle spese è omologa a quella in origine disposta. Ai fini della quantificazione dei compensi spettanti ai difensori gli importi liquidati nei precedenti gradi di merito risultano conformi alle nuove tabelle previste dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147 (Cass. Sez. L - , Sentenza n. 27233 del 26/10/2018) e dunque possono essere rideterminati in misura analoga. Le statuizioni inerenti il governo delle spese nei rapporti tra , Parte_23 CP_5
e risultano autonome rispetto i capi della sentenza CP_9 CP_19 annullati. Essi si correlano infatti a capi della sentenza dipendenti da statuizioni la cui impugnazione, essendo stata respinta dalla Corte di cassazione, sono coperti da giudicato e dunque per essi non si verifica l'effetto devolutivo pagina 15 di 19 previsto dall'art. 336 cpc. Per le parti processuali estranee ai capi annullati, la liquidazione delle spese dovrà pertanto essere effettuata limitatamente al giudizio di legittimità e a quello di rinvio.
Considerato che
le parti non coinvolte dalla cassazione parziale della sentenza della Corte di appello si sono costituite in questo giudizio al solo fine di ottenere la liquidazione dei compensi maturati per la fase di legittimità, con riguardo al giudizio di rinvio le spese di lite per queste parti vanno determinate sulla base del differente valore di causa (indeterminabile complessità bassa) senza alcun riconoscimento, ex art. 92 cpc, per le fasi istruttoria e decisionale trattandosi di attività difensiva che, ove espletata, risulta sovrabbondante e completamente superflua. In ogni caso le spese processuali riconosciute in favore dell'ing. dell'ing. CP_4
e di Zurich Insurance PLC rimangono a carico dei Controparte_5
non risultando oggetto di copertura assicurativa. Parte_2
Anche le spese delle due ctu come liquidate dal giudicante vanno poste a carico dei convenuti soccombenti in conformità alle quote di riparto delle responsabilità (40%+40%+20%). È altresì dovuto il rimborso delle spese di ctp del I grado nella misura stabilita di euro 24.000 dal tribunale in favore degli originari attori. Quanto alle spese di ctp esposte in questo giudizio, questa Corte ha più volte avuto modo di affermare che le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 cod. proc. civ. (Cass. n. 3716 del 11/06/1980: conf. Cass. n. 10173 del 2015, n. 84 del 2013, n. 6056 del 1990, n. 625 del 1972, n. 1626 del 1965). Nella specie tuttavia gli originari attori, oggi convenuti in riassunzione, non hanno depositato una notula relativa ai compensi professionali richiesti dal ctp né peraltro hanno dato prova dell'esborso, con la conseguenza che deve esserne escluso il rimborso (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 21402 del 06/07/2022). In sintesi questo il calcolo delle spese legali Convenuti in riassunzione + altri Controparte_1
- per il giudizio innanzi al tribunale - € 35.000,00
- per il giudizio di appello - € 16.000,00
- per il giudizio di Cassazione. - € 14.005,00
- per il giudizio di rinvio. - € 26.155,00 e Pt_1 Parte_2
- per il giudizio innanzi al tribunale - € 35.000,00 pagina 16 di 19 - per il giudizio di appello - € 16.000,00
- per il giudizio di Cassazione. - € 14.005,00
- per il giudizio di rinvio. - € 26.155,00 Per Controparte_20
- per il giudizio di Cassazione. - € 12.000,00
- per il giudizio di rinvio. - € 1.800,00 Per CP_7
- per il giudizio di Cassazione. - € 12.000,00
- per il giudizio di rinvio. - € 1.800,00 Per Controparte_9
- per il giudizio di Cassazione. - € 12.000,00
- per il giudizio di rinvio. - € 1.800,00
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio ai sensi dell'art. 392 cpc, promosso dai ricorrenti in riassunzione e , così dispone: Pt_1 Parte_2
A.In accoglimento della domanda proposta da + altri in Controparte_1 qualità di originari attori -qui convenuti in riassunzione- condanna Parte_1
, , in via solidale a risarcire il
[...] Parte_2 Controparte_3 danno ai sensi dell'art. 1669 c.c. così determinato:
€55.700 come imponibile – 1380 =54390+iva al Controparte_21
10%+2400= +12000 di danno da diminuzione del valore del bene, per totali
€80.755,80; 62304 – 1380=60924+iva al 10% + albergo per una Pt_11 persona e non per tre, pari a €1200+12.000=87527,28; Controparte_22
€58097-1380=56717+10%+2.400 di albergo +22.000=93594,74; in Parte_3 proprio e quale successore a titolo particolare di €92507 – Persona_1
1380 – 660 per finestre sottotetto = 90467+10%+3200 per albergo+10.000=123569,74; €86173 – 1380 – 660 = Controparte_23
84133+10%+2400=105042,26; 95304 – 1380 – 990 = CP_24
92934+10%+2400=115779,48; : 78214 – 1380 – 660 = Parte_9
76174+10%+1200= 94132,28; : 69930-1380-660= CP_25
67890+10%+2400+10000= 95225,80; 56927 – 1380= Controparte_26
55547+10%+2400+2000= 72167,34; 58991 – Parte_10
1380=57611+10%+1200+12000=83485,42; 49375 – 1380 = Pt_16
pagina 17 di 19 47995+10%+1200+22.000=33758,90; Capone: 39625- 1380=38245+10%+1200+22000=69858,90; Iodice: 88453-1380- 990=86083+10%+1600+10000=116621,26; in proprio e quale CP_2 erede di quale erede di Persona_6 Persona_2
74802-1380-990=72432+10%+2400= 90767,04; 75715-1380- CP_27
660=73345+10%+2400+10.000= 101880,90; Fontana: 72076 – 1380- 660=70036+10%+1200+10000=96643,92; oltre interessi legali dalla date rispettive dei singoli acquisti immobiliari, a copertura di rivalutazione e danno da ritardo, posto che dal 2008/2009 il saggio di rendimento dei normali strumenti d'investimento (bot) al lordo dell'inflazione e al netto di imposte e commissioni bancarie, non ha mai significativamente superato il saggio d'interesse legale;
B. Condanna a rimborsare ex art. 2055 c.c. quanto Controparte_3 eventualmente pagato da e per la Parte_1 Parte_2 quota di responsabilità del 20% imputabile a CP_3
C. Condanna a tenere indenni e CP_6 Parte_1 Parte_2
da quanto corrisponderanno in virtù del capo A del dispositivo ai
[...] danneggiati a titolo di capitale, accessori e spese di lite, nonché per gli esborsi sostenuti per le due ctu e le spese di ctp degli attori nei limiti del massimale convenuto (per l'ing. €.2.000.000,00; per l'Arch. Parte_2 Parte_1
€.1.500.000,00) con l'applicazione dello scoperto del 20% e con un
[...] minimo non indennizzabile di €.7.500,00= nei limiti della sola quota di danno a loro direttamente e personalmente imputabile (40% ciascuno); D. Rigetta ogni ulteriore domanda;
E. Condanna , , in Parte_1 Parte_2 Controparte_3 via solidale a rifondere agli originari attori qui convenuti in riassunzione i compensi professionali di tutti i gradi di giudizio così quantificati;
per il giudizio innanzi al tribunale - € 35.000,00 - per il giudizio di appello - € 16.000,00 - per il giudizio di Cassazione. - € 14.005,00 - per il giudizio di rinvio - € 26.155,00 il tutto oltre accessori e contributo forfettario spese generali nella misura del 15% nonché € 24.000,00 per compensi al consulente tecnico di parte;
Pone definitivamente le spese di ctu del primo grado e del giudizio di rinvio a carico di e nei limiti di quattro quinti e di Parte_1 Parte_2
per un quinto;
Controparte_3
F. condanna a rifondere a e CP_6 Parte_1 Parte_2
i compensi professionali di tutti i gradi di giudizio così quantificati;
[...] per il giudizio innanzi al tribunale - € 35.000,00 - per il giudizio di appello - € pagina 18 di 19 16.000,00 - per il giudizio di Cassazione. - € 14.005,00 - per il giudizio di rinvio -
€ 26.155,00 il tutto oltre accessori e contributo forfettario spese generali nella misura del 15%; G. condanna e a rifondere a Parte_1 Parte_2 [...]
, Zurich Insurance PLC -fermi i compensi CP_4 Controparte_5 professionali come già liquidati per il giudizio innanzi al tribunale e per il giudizio di II grado- i compensi professionali maturati per il giudizio di Cassazione e per il giudizio di rinvio che si liquidano per ciascuna posizione processuale per la fase di legittimità in € 12.000,00 e per questo giudizio in € 1.800,00 il tutto oltre accessori e contributo forfettario spese generali nella misura del 15%; H. condanna a rifondere a i compensi Controparte_3 CP_28 professionali come già liquidati per il giudizio innanzi al tribunale e per il giudizio di II grado- i compensi professionali che si liquidano per il giudizio di Cassazione in € 12.000,00 e per questo giudizio in € 1.800,00 il tutto oltre accessori e contributo forfettario spese generali nella misura del 15%. Così deciso in Milano nella camera di consiglio di questa Corte il 18 giugno
2025
La Consigliera est Francesca Vullo
La Presidente Anna Mantovani
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